TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 1832/2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv.to Salvatore Parte_1
D'Onofrio, elett.te domiciliata come in atti;
- ATTORE -
, in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Miriano Fernando, elett.te domiciliata come in atti;
- CONVENUTO –
in persona del legale rappresentan- CP_2 Controparte_3
te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Gaetano Scuotto, elett.te do- miciliata come in atti;
- TERZO CHIAMATO –
Presidio Ospedaliero “Martiri di Villa Malta di Sarno;
- CONVENUTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun- que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio, l nonché il presidio Ospedaliero CP_4
“Martiri di Villa Malta di Sarno, al fine di sentirli condannare al risar- cimento delle lesioni patite a seguito di una pretesa contrazione del vi- rus HCV. L'attore precisava di aver contratto l'Epatite acuta da HCV come conseguenza del fatto clinico rappresentato dall'asportazione dell'appendice, a seguito dell'intervento chirurgico del giorno
11/09/2015 eseguito presso il P.O. “Villa Malta di Sarno”.
Si costituiva in giudizio L , in perso- Controparte_1
na del legale rappresentante p.t., la quale invocava la reiezione della domanda attorea.
Di là dall'aver approntato le illustrate difese, l , premesso CP_4
di aver stipulato con l'impresa una polizza Controparte_5
per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, ha chiesto di essere autorizzata ad evocare in giudizio la mentovata com- pagnia.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio l'impresa
, sostenendo l'infondatezza sia della domanda Controparte_5
attorea che di quella di garanzia spiegata nei propri confronti dalla convenuta.
2 Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., le parti hanno deposi- tato le relative memorie;
ritenute irrilevanti le articolate richieste istrut- torie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente le parti rassegnavano le proprie conclusioni ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali sa- lienti, s'impone in limine di dichiarare la contumacia del
[...]
, il quale benché ritual- Controparte_6
mente evocato in giudizio, non si costituiva.
Sempre preliminarmente, occorre scrutinare –in ossequio all'ordine di trattazione delle questioni scolpito nel dettato dell'art. 279 c.p.c. –
l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per l'asserita eccessiva in- determinatezza dell'editio actionis. La stessa non è meritevole di ac- coglimento, atteso che dal contenuto del libello introduttivo emergono con nitore sia il petitum (condanna al risarcimento del danno asserita- mente patito) che la causa petendi (imperita esecuzione dell'intervento di timpanoplastica). In proposito, deve osservarsi che la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione dell'oggetto della domanda possa esser dichiarata solo se il petitum
(inteso sia sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizio- nale, sia sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si ri- chiede il riconoscimento o la negazione) sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto: apertis verbis, perché sia ravvisabile l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, occorre che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per espri- merlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni
3 adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni (Cass. n. 1236/12, n. 18783/09, n.
4828/06, n. 3911/01). A sostegno della ritenuta infondatezza della sol- levata eccezione può, peraltro, essere addotta l'argomentazione per la quale le puntuali difese approntate dalla parte convenuta lasciano pre- sumere che la stessa abbia ben inteso il contenuto dell'avversa do- manda, non risultando, quindi, configurabile la paventata lesione del diritto di difesa.
Tanto atteso, occorre esaminare l'avanzata domanda risarcitoria. A tal fine, giova evidenziare che l'accettazione del paziente in un presidio
(pubblico o privato) deputato a fornire assistenza sanitaria- ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, implichi la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “speda- lità”, in forza del quale la stessa si obbliga ad una prestazione com- plessa, che non si esaurisce nell'erogazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali: la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di per- sonale paramedico;
la fornitura di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze;
le presta- zioni lato sensu alberghiere (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n.
8826/2007). Sicché, la struttura risponde, da un lato, ex art. 1218 c.c., dell'inadempimento delle prestazioni cui è tenuta in ragione della con- clusione del contratto di spedalità con il paziente;
dall'altro, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medi- co-professionale posta in essere dal sanitario, quale ausiliario necessa- rio dell'organizzazione aziendale e ciò pur in assenza di un rapporto di
4 lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass. n. 10616/12): ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale re- sponsabilità per fatto dell'ausiliario prescinde, invero, dalla sussisten- za di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordi- nato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rile- vanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura, comunque, si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligato- rio. Pertanto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza –e, peraltro, oggi recepito dal legislatore nel dettato dell'art. 7, commi 1 e
2, L. n. 24/2017 –, è irrilevante la circostanza che ad eseguire l'operazione sia un medico di fiducia del paziente e che tale medico operi in una determinata struttura senza esservi legato da un rapporto di subordinazione o parasubordinazione (cfr., in tal senso, Cass. n.
23198/15; Cass. n. 10616/12; Cass. n. 13953/07): infatti, “in via di principio, pur quando manchi un rapporto di subordinazione o di col- laborazione tra clinica e chirurgo, sussiste comunque un collegamen- to tra i due contratti stipulati, l'uno tra il medico ed il paziente, e l'al- tro, tra il paziente e la Casa di cura, contratti aventi ad oggetto, il primo, prestazioni di natura professionale medica, comportanti l'ob- bligo di abile e diligente espletamento della prestazione chirurgica e/o terapeutica (e, a volte, anche di raggiungimento di un determinato ri- sultato) e, il secondo, prestazione di servizi accessori di natura alber- ghiera, di natura infermieristica ovvero aventi ad oggetto la conces- sione in godimento di macchinari sanitari, di attrezzi e di strutture edilizie specificamente destinate allo svolgimento di attività terapeuti- che e/o chirurgiche. […] Ciò comporta che deve ritenersi consustan-
5 ziale al dovere di diligente espletamento della prestazione l'obbligo del medico di accertarsi preventivamente che la Casa di cura dove si appresta ad operare sia pienamente idonea, sotto ogni profilo, ad of- frire tutto ciò che serve per il sicuro e ottimale espletamento della propria attività; così come, reciprocamente, la Casa di cura è obbli- gata a vigilare che chi si avvale della sua organizzazione sia abilitato all'esercizio della professione medica in generale e, in particolare, al compimento della specifica prestazione di volta in volta richiesta nel caso concreto” (così, Cass. n. 10616/12). Apertis verbis, ai fini dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi e per l'avvalimento “è sufficiente che il professionista sia in- serito in qualche modo nella struttura sanitaria, non occorrendo, non solo un rapporto di dipendenza, ma neanche una convenzione o un rapporto di collaborazione continuativo. Con conseguente irrilevanza che il medico sia stato scelto dal paziente e che sia stato il tramite per la scelta della clinica, sempre che il professionista sia in qualche mo- do inserito nella struttura sanitaria, giacché la scelta del paziente ri- sulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito della scelta più generale effettuata a monte dalla struttura sanitaria” (Cass. n.
8826/07).
Corollario della natura contrattuale della responsabilità – sia del medi- co che della struttura – è quello per il quale il paziente, in applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova dettati dalle Sez. Un. del 2001, deve dimostrare la fonte del proprio diritto ed allegare la cir- costanza dell'inadempimento “qualificato” di controparte, mentre gra- va sui convenuti l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa,
6 costituito dall'avvenuto – esatto – adempimento (ex pluribus, Cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).
Con specifico riguardo all'onere probatorio incombente sul paziente, pare opportuno osservare che la Corte di nomofilachia ha recentemen- te statuito –in tal guisa modificando parzialmente l'impostazione ese- getica delineata dal summenzionato arresto delle Sezioni Unite –che,
“ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la le- sione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della si- tuazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il cre- ditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedi- bile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della pre- stazione” (cfr. Cass. n. 28991/19): infatti, allorquando l'obbligazione abbia ad oggetto un facere professionale, identificandosi il danno- evento –non già con la lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ossia la profusione di un adeguato grado di diligenza professionale nella cura dell'interesse del creditore, bensì – con la lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente re- golato (coincidente, in ipotesi di responsabilità dell'operatore sanita- rio, con la guarigione dalla malattia o, comunque, con il miglioramen- to della condizione psico-fisica del paziente), la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento, non avendo la violazione delle regole della diligenza professionale un'intrinseca attitudine causale al- la produzione del danno evento. Detto altrimenti, l'aggravamento del- la situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una di-
7 versa eziologia: sicché, il creditore ha l'onere di allegare e provare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in ter- mini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuo- ve patologie, e la condotta del medico;
solo una volta che il creditore abbia dato prova –anche mediante presunzioni –del primo ciclo causa- le, spetterà al debitore convenuto dimostrare di aver adempiuto la pro- pria prestazione oppure che l'inadempimento è dipeso dall'impossibilità di eseguire la prestazione per causa a sé non impu- tabile.
Precipitato applicativo di tale approdo interpretativo è quello per il quale, “se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la cau- sa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale” (ancora Cass.
n.28991/19).
Sempre in ordine all'atteggiarsi dell'onus probandi, giova precisare che il medico assolve l'onere sullo stesso incombente dando prova che la prestazione sia stata eseguita in maniera diligente (cfr. anche Cass.
18.4.2005, n. 7997; Cass. S.U., 11.1.2008, n. 577; Cass 24.10.2013 n.
24109; Cass.31.7.2013, n. 18341); peraltro, trattandosi di obbligazione professionale, la misura della diligenza necessaria per ritenere la pre- stazione adeguatamente effettuata è quella pretesa dall'art. 1176, comma 2, c.c.: tale diligenza, dunque, si estrinseca nell'adeguato sfor- zo tecnico -con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata -finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (v., in termini similari, Cass. n. 12995/06); inoltre, la misura dello sforzo dovuto dal debitore deve essere calibrata al grado di spe-
8 cializzazione del professionista, nonché al grado di efficienza della struttura in cui questi opera. Sicché, dal medico altamente specializza- to ed inserito in una struttura di eccellenza è esigibile una diligenza più elevata rispetto a quella che deve pretendersi, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con minore specializzazione o inseri- to in una struttura meno avanzata (Cass. n. 17143/12).
Nel caso di specie, l'attrice ha fornito piena prova del titolo del pro- prio credito nei confronti dell non soltanto, infatti, l'iter dia- CP_4
gnostico-terapeutico tratteggiato nel libello introduttivo risulta irrefu- tabilmente ex actis, ma le scansioni dello stesso nemmeno sono state oggetto di specifica contestazione.
Sennonché, pur avendo l'odierna istante dato prova della fonte del proprio diritto, nessuna responsabilità può essere ascritta alla struttura sanitaria, non avendo l'attrice dedotto con sufficiente specificità – né,
a fortiori, dimostrato – il nesso di causalità fra la denunciata condotta degli operatori sanitari e la lamentata avulsione di un non meglio pre- cisato numero di elementi dentari. Al riguardo, non può tacersi che la difesa della sig.ra si è limitata a sostenere apodittica- Parte_1
mente che, seguito dell'intervento chirurgico, riguardante l'asportazione dell'appendice, eseguito presso il Presidio Ospedaliero
“Villa Malta di Sarno”- Regione Campania Asl Salerno – Azienda Sa- nitaria Locale Salerno – ebbe a contrarre “epatite non specificata”, omettendo, da un lato, di allegare, almeno sino alla cristallizzazione del thema decidendum, qualsivoglia circostanza dalla quale poter infe- rire, anche presuntivamente, la riconducibilità causale dell'avulsione all'agere imperito dell'equipe operatoria (esemplificativamente,
l'esecuzione di pratiche o manovre astrattamente in grado di determi- nare il lamentato evento lesivo); dall'altro, di produrre documentazio-
9 ne idonea ad integrare la delineata prospettazione (come, ad esempio, una consulenza di parte).
Detto altrimenti, il percorso argomentativo attoreo è incorso nella fal- lacia dei ragionamenti fondati sul principio riassunto dal brocardo
“post hoc ergo propter hoc”, non potendosi ritenere, in assenza di adeguate deduzioni idonee ad escludere possibili cause alternative, che un dato evento sia stato determinato da un particolare antecedente causale per il sol fatto che il primo si sia verificato successivamente al secondo.
All'esito del solcato sentiero motivazionale, la domanda attorea non può che essere rigettata.
Né il prefato approdo potrebbe essere infirmato sostenendo che l'espletamento della CTU invocata dall'attrice avrebbe confermato quanto affermato da quest'ultima. A tale rilievo risulterebbe agevole replicare che la CTU è legittimamente negata qualora la parte –come nel caso in esame –intenda con essa supplire alla deficienza delle pro- prie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (da ultimo, in tali termini, Cass. n. 30218/2017).
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse devono essere inte- gralmente compensate, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenzia- li in ordine all'atteggiarsi dell'onere probatorio in materia di respon- sabilità dell'operatore sanitario.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
10 a) Dichiara la contumacia del Controparte_6
;
[...]
b) Rigetta la domanda attorea;
c) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 17/3/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 1832/2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv.to Salvatore Parte_1
D'Onofrio, elett.te domiciliata come in atti;
- ATTORE -
, in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Miriano Fernando, elett.te domiciliata come in atti;
- CONVENUTO –
in persona del legale rappresentan- CP_2 Controparte_3
te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Gaetano Scuotto, elett.te do- miciliata come in atti;
- TERZO CHIAMATO –
Presidio Ospedaliero “Martiri di Villa Malta di Sarno;
- CONVENUTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun- que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio, l nonché il presidio Ospedaliero CP_4
“Martiri di Villa Malta di Sarno, al fine di sentirli condannare al risar- cimento delle lesioni patite a seguito di una pretesa contrazione del vi- rus HCV. L'attore precisava di aver contratto l'Epatite acuta da HCV come conseguenza del fatto clinico rappresentato dall'asportazione dell'appendice, a seguito dell'intervento chirurgico del giorno
11/09/2015 eseguito presso il P.O. “Villa Malta di Sarno”.
Si costituiva in giudizio L , in perso- Controparte_1
na del legale rappresentante p.t., la quale invocava la reiezione della domanda attorea.
Di là dall'aver approntato le illustrate difese, l , premesso CP_4
di aver stipulato con l'impresa una polizza Controparte_5
per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, ha chiesto di essere autorizzata ad evocare in giudizio la mentovata com- pagnia.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio l'impresa
, sostenendo l'infondatezza sia della domanda Controparte_5
attorea che di quella di garanzia spiegata nei propri confronti dalla convenuta.
2 Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., le parti hanno deposi- tato le relative memorie;
ritenute irrilevanti le articolate richieste istrut- torie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente le parti rassegnavano le proprie conclusioni ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali sa- lienti, s'impone in limine di dichiarare la contumacia del
[...]
, il quale benché ritual- Controparte_6
mente evocato in giudizio, non si costituiva.
Sempre preliminarmente, occorre scrutinare –in ossequio all'ordine di trattazione delle questioni scolpito nel dettato dell'art. 279 c.p.c. –
l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per l'asserita eccessiva in- determinatezza dell'editio actionis. La stessa non è meritevole di ac- coglimento, atteso che dal contenuto del libello introduttivo emergono con nitore sia il petitum (condanna al risarcimento del danno asserita- mente patito) che la causa petendi (imperita esecuzione dell'intervento di timpanoplastica). In proposito, deve osservarsi che la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione dell'oggetto della domanda possa esser dichiarata solo se il petitum
(inteso sia sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizio- nale, sia sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si ri- chiede il riconoscimento o la negazione) sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto: apertis verbis, perché sia ravvisabile l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, occorre che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per espri- merlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni
3 adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni (Cass. n. 1236/12, n. 18783/09, n.
4828/06, n. 3911/01). A sostegno della ritenuta infondatezza della sol- levata eccezione può, peraltro, essere addotta l'argomentazione per la quale le puntuali difese approntate dalla parte convenuta lasciano pre- sumere che la stessa abbia ben inteso il contenuto dell'avversa do- manda, non risultando, quindi, configurabile la paventata lesione del diritto di difesa.
Tanto atteso, occorre esaminare l'avanzata domanda risarcitoria. A tal fine, giova evidenziare che l'accettazione del paziente in un presidio
(pubblico o privato) deputato a fornire assistenza sanitaria- ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, implichi la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “speda- lità”, in forza del quale la stessa si obbliga ad una prestazione com- plessa, che non si esaurisce nell'erogazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali: la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di per- sonale paramedico;
la fornitura di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze;
le presta- zioni lato sensu alberghiere (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n.
8826/2007). Sicché, la struttura risponde, da un lato, ex art. 1218 c.c., dell'inadempimento delle prestazioni cui è tenuta in ragione della con- clusione del contratto di spedalità con il paziente;
dall'altro, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medi- co-professionale posta in essere dal sanitario, quale ausiliario necessa- rio dell'organizzazione aziendale e ciò pur in assenza di un rapporto di
4 lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass. n. 10616/12): ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale re- sponsabilità per fatto dell'ausiliario prescinde, invero, dalla sussisten- za di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordi- nato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rile- vanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura, comunque, si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligato- rio. Pertanto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza –e, peraltro, oggi recepito dal legislatore nel dettato dell'art. 7, commi 1 e
2, L. n. 24/2017 –, è irrilevante la circostanza che ad eseguire l'operazione sia un medico di fiducia del paziente e che tale medico operi in una determinata struttura senza esservi legato da un rapporto di subordinazione o parasubordinazione (cfr., in tal senso, Cass. n.
23198/15; Cass. n. 10616/12; Cass. n. 13953/07): infatti, “in via di principio, pur quando manchi un rapporto di subordinazione o di col- laborazione tra clinica e chirurgo, sussiste comunque un collegamen- to tra i due contratti stipulati, l'uno tra il medico ed il paziente, e l'al- tro, tra il paziente e la Casa di cura, contratti aventi ad oggetto, il primo, prestazioni di natura professionale medica, comportanti l'ob- bligo di abile e diligente espletamento della prestazione chirurgica e/o terapeutica (e, a volte, anche di raggiungimento di un determinato ri- sultato) e, il secondo, prestazione di servizi accessori di natura alber- ghiera, di natura infermieristica ovvero aventi ad oggetto la conces- sione in godimento di macchinari sanitari, di attrezzi e di strutture edilizie specificamente destinate allo svolgimento di attività terapeuti- che e/o chirurgiche. […] Ciò comporta che deve ritenersi consustan-
5 ziale al dovere di diligente espletamento della prestazione l'obbligo del medico di accertarsi preventivamente che la Casa di cura dove si appresta ad operare sia pienamente idonea, sotto ogni profilo, ad of- frire tutto ciò che serve per il sicuro e ottimale espletamento della propria attività; così come, reciprocamente, la Casa di cura è obbli- gata a vigilare che chi si avvale della sua organizzazione sia abilitato all'esercizio della professione medica in generale e, in particolare, al compimento della specifica prestazione di volta in volta richiesta nel caso concreto” (così, Cass. n. 10616/12). Apertis verbis, ai fini dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi e per l'avvalimento “è sufficiente che il professionista sia in- serito in qualche modo nella struttura sanitaria, non occorrendo, non solo un rapporto di dipendenza, ma neanche una convenzione o un rapporto di collaborazione continuativo. Con conseguente irrilevanza che il medico sia stato scelto dal paziente e che sia stato il tramite per la scelta della clinica, sempre che il professionista sia in qualche mo- do inserito nella struttura sanitaria, giacché la scelta del paziente ri- sulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito della scelta più generale effettuata a monte dalla struttura sanitaria” (Cass. n.
8826/07).
Corollario della natura contrattuale della responsabilità – sia del medi- co che della struttura – è quello per il quale il paziente, in applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova dettati dalle Sez. Un. del 2001, deve dimostrare la fonte del proprio diritto ed allegare la cir- costanza dell'inadempimento “qualificato” di controparte, mentre gra- va sui convenuti l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa,
6 costituito dall'avvenuto – esatto – adempimento (ex pluribus, Cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).
Con specifico riguardo all'onere probatorio incombente sul paziente, pare opportuno osservare che la Corte di nomofilachia ha recentemen- te statuito –in tal guisa modificando parzialmente l'impostazione ese- getica delineata dal summenzionato arresto delle Sezioni Unite –che,
“ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la le- sione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della si- tuazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il cre- ditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedi- bile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della pre- stazione” (cfr. Cass. n. 28991/19): infatti, allorquando l'obbligazione abbia ad oggetto un facere professionale, identificandosi il danno- evento –non già con la lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione, ossia la profusione di un adeguato grado di diligenza professionale nella cura dell'interesse del creditore, bensì – con la lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente re- golato (coincidente, in ipotesi di responsabilità dell'operatore sanita- rio, con la guarigione dalla malattia o, comunque, con il miglioramen- to della condizione psico-fisica del paziente), la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento, non avendo la violazione delle regole della diligenza professionale un'intrinseca attitudine causale al- la produzione del danno evento. Detto altrimenti, l'aggravamento del- la situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una di-
7 versa eziologia: sicché, il creditore ha l'onere di allegare e provare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in ter- mini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuo- ve patologie, e la condotta del medico;
solo una volta che il creditore abbia dato prova –anche mediante presunzioni –del primo ciclo causa- le, spetterà al debitore convenuto dimostrare di aver adempiuto la pro- pria prestazione oppure che l'inadempimento è dipeso dall'impossibilità di eseguire la prestazione per causa a sé non impu- tabile.
Precipitato applicativo di tale approdo interpretativo è quello per il quale, “se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la cau- sa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale” (ancora Cass.
n.28991/19).
Sempre in ordine all'atteggiarsi dell'onus probandi, giova precisare che il medico assolve l'onere sullo stesso incombente dando prova che la prestazione sia stata eseguita in maniera diligente (cfr. anche Cass.
18.4.2005, n. 7997; Cass. S.U., 11.1.2008, n. 577; Cass 24.10.2013 n.
24109; Cass.31.7.2013, n. 18341); peraltro, trattandosi di obbligazione professionale, la misura della diligenza necessaria per ritenere la pre- stazione adeguatamente effettuata è quella pretesa dall'art. 1176, comma 2, c.c.: tale diligenza, dunque, si estrinseca nell'adeguato sfor- zo tecnico -con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata -finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (v., in termini similari, Cass. n. 12995/06); inoltre, la misura dello sforzo dovuto dal debitore deve essere calibrata al grado di spe-
8 cializzazione del professionista, nonché al grado di efficienza della struttura in cui questi opera. Sicché, dal medico altamente specializza- to ed inserito in una struttura di eccellenza è esigibile una diligenza più elevata rispetto a quella che deve pretendersi, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con minore specializzazione o inseri- to in una struttura meno avanzata (Cass. n. 17143/12).
Nel caso di specie, l'attrice ha fornito piena prova del titolo del pro- prio credito nei confronti dell non soltanto, infatti, l'iter dia- CP_4
gnostico-terapeutico tratteggiato nel libello introduttivo risulta irrefu- tabilmente ex actis, ma le scansioni dello stesso nemmeno sono state oggetto di specifica contestazione.
Sennonché, pur avendo l'odierna istante dato prova della fonte del proprio diritto, nessuna responsabilità può essere ascritta alla struttura sanitaria, non avendo l'attrice dedotto con sufficiente specificità – né,
a fortiori, dimostrato – il nesso di causalità fra la denunciata condotta degli operatori sanitari e la lamentata avulsione di un non meglio pre- cisato numero di elementi dentari. Al riguardo, non può tacersi che la difesa della sig.ra si è limitata a sostenere apodittica- Parte_1
mente che, seguito dell'intervento chirurgico, riguardante l'asportazione dell'appendice, eseguito presso il Presidio Ospedaliero
“Villa Malta di Sarno”- Regione Campania Asl Salerno – Azienda Sa- nitaria Locale Salerno – ebbe a contrarre “epatite non specificata”, omettendo, da un lato, di allegare, almeno sino alla cristallizzazione del thema decidendum, qualsivoglia circostanza dalla quale poter infe- rire, anche presuntivamente, la riconducibilità causale dell'avulsione all'agere imperito dell'equipe operatoria (esemplificativamente,
l'esecuzione di pratiche o manovre astrattamente in grado di determi- nare il lamentato evento lesivo); dall'altro, di produrre documentazio-
9 ne idonea ad integrare la delineata prospettazione (come, ad esempio, una consulenza di parte).
Detto altrimenti, il percorso argomentativo attoreo è incorso nella fal- lacia dei ragionamenti fondati sul principio riassunto dal brocardo
“post hoc ergo propter hoc”, non potendosi ritenere, in assenza di adeguate deduzioni idonee ad escludere possibili cause alternative, che un dato evento sia stato determinato da un particolare antecedente causale per il sol fatto che il primo si sia verificato successivamente al secondo.
All'esito del solcato sentiero motivazionale, la domanda attorea non può che essere rigettata.
Né il prefato approdo potrebbe essere infirmato sostenendo che l'espletamento della CTU invocata dall'attrice avrebbe confermato quanto affermato da quest'ultima. A tale rilievo risulterebbe agevole replicare che la CTU è legittimamente negata qualora la parte –come nel caso in esame –intenda con essa supplire alla deficienza delle pro- prie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (da ultimo, in tali termini, Cass. n. 30218/2017).
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse devono essere inte- gralmente compensate, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenzia- li in ordine all'atteggiarsi dell'onere probatorio in materia di respon- sabilità dell'operatore sanitario.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
10 a) Dichiara la contumacia del Controparte_6
;
[...]
b) Rigetta la domanda attorea;
c) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 17/3/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
11