Art. 141.
(Casi nei quali le navi mercantili possono essere attaccate).
Le navi mercantili possono essere attaccate con le armi:
1° se compiono atti bellici a favore del nemico, o trasmettono notizie militari per suo uso immediato, o in qualsiasi altro modo partecipano a operazioni belliche di esso;
2° se non eseguono l'ordine di fermarsi o di dirottare;
3° se oppongono resistenza attiva alla visita o alla cattura;
4° se eseguono segnalazioni, qualunque sia il mezzo usato, dopo avere ricevuto l'ordine di astenersene;
5° se non ottemperano a qualsiasi altro ordine dato dall'autorita' militare a norma di questa legge.
(Casi nei quali le navi mercantili possono essere attaccate).
Le navi mercantili possono essere attaccate con le armi:
1° se compiono atti bellici a favore del nemico, o trasmettono notizie militari per suo uso immediato, o in qualsiasi altro modo partecipano a operazioni belliche di esso;
2° se non eseguono l'ordine di fermarsi o di dirottare;
3° se oppongono resistenza attiva alla visita o alla cattura;
4° se eseguono segnalazioni, qualunque sia il mezzo usato, dopo avere ricevuto l'ordine di astenersene;
5° se non ottemperano a qualsiasi altro ordine dato dall'autorita' militare a norma di questa legge.