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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/04/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 10.4.2025 dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11596/2023 R.G.
PROMOSSO DA
nata Catania il 7.8.1982, ivi residente in [...], c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Lorena Natascia Grasso e Salvatore Antonino
Raciti, elettivamente domiciliata nello studio di quest'ultimo in Catania, via Pola n. 15; Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1
Catania, via S. Maria La Grande n. 5, C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa, per procura in P.IVA_1
atti, dall'avv. Filippa Morina ed elettivamente domiciliata in Catania, via S. Maria La Grande n. 5, presso l' ; Resistente Controparte_2
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma via Ciro Il Grande n. 21, c.f. CP_3
rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza ed elettivamente domiciliato presso P.IVA_2
CP_ l'Avvocatura distrettuale sita in Catania, Piazza della Repubblica n. 26; Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.11.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) di essere stata reclutata in servizio in forza dell'Avviso Regionale adottato il 4/1/2021 dall'A.O.U. Policlinico G. Martino di Messina, in virtù della nota assessoriale prot. n. 56816 del 31/12/2020, ed assunta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) dell'11/5/2021, con decorrenza dal 17/5/2021 e, dopo 7 proroghe, fino al
28/2/2023, con profilo professionale di “ASSISTENTE TECNICO PERITO INFORMATICO”, Cat. C), ma svolgendo di fatto mansioni amministrative;
b) che il rapporto ha riguardato la gestione del perdurante stato di emergenza sanitaria da COVID-19, che tuttavia è venuta a cadere in data 31/3/2022, senza che ciò ha avuto alcun effetto nel percorso lavorativo della ricorrente, la quale ha continuato a prestare la propria attività lavorativa in forza di addendum al contratto che hanno sostituito la causale emergenziale con la ragione di gestione ordinaria della sanità mediante un “presidio adeguato di personale”; c) che ha svolto mansioni amministrative in diverse strutture presso le quali l' ha utilizzato lo strumento CP_4
del contratto co.co.co. per camuffare un rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente, utilizzandola, poi, di fatto, come vera e propria dipendente aziendale;
d) che il rapporto è stato sin dall'inizio caratterizzato dagli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato e, in particolare, presso la struttura
HUB VACCINALE VIA FORCILE, la ricorrente ha svolto mansione ordinarie amministrative di
Accettazione/Somministrazione (a seconda dei turni assegnati da colleghi segnalati dal dott. Per_1
come responsabili del personale Amministrativo ed Informatico) operando presso i locali della struttura;
riceveva le direttive e le istruzioni necessarie da parte del dott. ; era stabilmente inserita Per_1
nell'organizzazione aziendale, utilizzandone i locali siti in via FORCILE ed usufruendo finanche di un computer;
osservava l'orario di lavoro 7:50/14:00 o 13:50/21:30; percepiva un compenso fisso prestabilito, pari ad € 22,00 lordi l'ora; e) che, presso la struttura HUB VACCINALE CALTAGIRONE, ha svolto mansioni ordinarie amministrative di Accettazione/somministrazione; riceveva le direttive e le istruzioni necessarie da parte della dott.ssa ; era stabilmente inserita nell'organizzazione Persona_2
aziendale, utilizzandone i locali siti in via delle Industrie ed usufruendo finanche di un computer;
osservava un preciso orario di lavoro, dalle 7:50 alle 20:30; percepiva un compenso fisso prestabilito, pari ad € 22,00 lordi l'ora; f) che, presso la struttura HUB VACCINALE CALTAGIRONE - SQUADRE MOBILI
VACCINAZIONE, la ricorrente ha svolto mansioni ordinarie amministrative, presso il territorio, di
Accettazione/somministrazione; riceveva le direttive e le istruzioni necessarie da parte della dott.ssa
; era stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale, utilizzandone i locali siti in via Persona_2
delle Industrie ed usufruendo finanche dell'auto aziendale reperita a Catania in Viale Fleming struttura ospedaliera San Luigi dotata di un Tablet;
osservava un preciso orario di lavoro, dalle 7:00 alle 21:00; percepiva un compenso fisso prestabilito, pari ad € 22,00 lordi l'ora; g) che, presso la struttura HUB
VACCINALE ACIREALE, la ricorrente ha svolto mansioni ordinarie amministrative di
Accettazione/somministrazione; riceveva le direttive e le istruzioni necessarie da parte del dott.
era stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale, utilizzandone i locali siti in via Controparte_5
dello Stadio ed usufruendo finanche di un computer;
osservava un preciso orario di lavoro, dalle 7:50 alle 14:30; percepiva un compenso fisso prestabilito, pari ad € 22,00 lordi l'ora; h) che, presso la struttura
Dipartimento Attività Territoriali viale Fleming (ex Osp. San Luigi), la ricorrente ha svolto mansioni, presso l'Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA), ordinarie amministrative di controllo e verifica;
nelle proprie funzioni riceveva le direttive e le istruzioni necessarie da parte del Direttore
Dipartimento Attività Territoriali Dott. ; era stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale, Per_3
utilizzandone i locali siti in viale Fleming (ex Osp. S. Luigi) ed usufruendo finanche di un computer;
osservava un preciso orario di lavoro, dalle 7:50 alle 19:30; percepiva un compenso fisso prestabilito, pari ad € 22,00 lordi l'ora; i) che, presso la Covid Test Area sita al Terminal B Aeroporto Vincenzo Bellini via Fontanarossa, la ricorrente ha svolto mansione di registrazione tamponi e accoglienza Rifugiati
Emergenza Ucraina per la regolarizzazione sanitaria degli stessi inserendoli nel sistema TS;
nelle proprie
[... funzioni riceveva le direttive e le istruzioni necessarie da parte del dott. e la dott.ssa Persona_4
era stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale, utilizzandone i locali siti presso il Terminal Per_5
B (peraltro dimesso e inagibile) della struttura aeroportuale Vincenzo Bellini in via Fontanarossa
(Catania) ed usufruendo finanche di un computer;
osservava un preciso orario di lavoro dalle 7:00 sino ad orari dipendenti in funzione dei ritardi dei voli;
percepiva un compenso fisso prestabilito, pari ad €
22,00 lordi l'ora; l) che, presso la struttura Commissariale, la ricorrente ha svolto mansioni ordinarie amministrative presso i locali della struttura MAAS;
riceveva le direttive e le istruzioni necessarie da parte della dott.ssa ; era stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale, utilizzandone i Per_5
locali siti in Contrada Junchetto ed usufruendo finanche di un computer (oltre che del cellulare aziendale); osservava un preciso orario di lavoro, dalle 8.00 alle 19.00; percepiva un compenso fisso prestabilito, pari ad € 22,00 lordi l'ora 15; m) che, presso la struttura Dipartimento di Prevenzione e
Protezione, la ricorrente ha svolto mansioni ordinarie di ASSISTENTE TECNICO INFORMATICO operando presso i locali della struttura;
riceveva le direttive e le istruzioni necessarie da parte della dott.ssa
[...]
Per_ ; era stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale, utilizzandone i locali siti in via Tevere ed usufruendo finanche di una utenza telefonica fissa e di un computer;
osservava un preciso orario di lavoro, dalle 7:50 alle 14:00; percepiva un compenso fisso prestabilito, pari ad € 22,00 lordi l'ora; n) che, nel corso del rapporto, sono stati impiegati: badge elettronico per timbratura obbligatoria in entrata ed in uscita, anche in occasione del lavoro prestato in Aeroporto, fogli firma, documenti giustificativi per mancata timbratura con badge o firma, prospetto turni, disposizioni/ordini di servizio, documenti provenienti dal datore di lavoro attestanti la subordinazione, cartellini di servizio;
o) che, inoltre,
l'espressa sanzione del passaggio alle attività ordinarie è peraltro avvenuta attraverso una precisa direttiva assessoriale del 29/12/2022; p) che, avendo subito gravi pregiudizi dal mancato riconoscimento del trattamento riservato ai dipendenti della resistente, ha formalmente diffidato quest'ultima, con nota dell'1/3/2023, a porre in essere la conversione del rapporto lavorativo da precario a subordinato, con ogni conseguenza relativa, senza sortire alcuno effetto.
Parte ricorrente, deducendo la nullità del contratto di co.co.co. ed il proprio diritto alla conversione dello stesso in rapporto di lavoro subordinato ed al risarcimento dei danni, ha formulato le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare la nullità assoluta del contratto di assunzione in co.co.co. e delle successive proroghe oggetto della presente vertenza per violazione di legge (D.L. n. 14/2020; D.L. n.
18/2020; L. n. 234/2021) nonché la nullità relativa degli stessi per violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del
D.Lgs. n. 165/2001, ivi statuendo la conversione del rapporto di lavoro da co.co.co. a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. ed il diritto del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 36, D.Lgs.
165/2001; 2. per il caso di ritenuta validità del contratto di assunzione in co.co.co. e delle successive proroghe oggetto della presente vertenza, ritenute le plurime violazioni di legge e discriminazioni commesse dall'Azienda nei confronti del ricorrente, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a termine ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa (17/05/2021-
28/02/2023), con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di “Assistente Tecnico Perito
Informatico”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento;
per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale, 3. sempre per l'effetto, in ragione dell'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa ed il conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo, condannare l' a versare all'odierno ricorrente le spettanze retributive CP_1
eventualmente accertate a seguito di apposita C.T.U. contabile nonché la somma complessiva di €
14.839,82, a titoli di accessori di legge (ratei 13^; ferie;
permessi; riposi;
indennità festivi;
indennità di turno;
indennità condizioni di lavoro;
TFR) al ritenuto rapporto subordinato, calcolata al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente.
4. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del 'danno comunitario' derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative ex art. 36 D. Lgs. n. 165/2001, da quantificarsi nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati dall'art. 8 della L. n. 604/1966; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del 'danno da precarizzazione' derivante dalla perdita di chances patita dal ricorrente, da quantificarsi nella somma di 17.907,33, pari al 50% della somma netta percepita durante il rapporto di lavoro, o nella maggiore o minore misura che il Tribunale stabilirà in corso di causa;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da omessa contribuzione, da quantificarsi nella somma di € 10.000,00, o nella maggiore o minore misura che il Tribunale stabilirà in corso di causa.
5. In via meramente subordinata e recessiva rispetto alla richiesta di conversione del rapporto da precario a subordinato in conseguenza della etero-direzione che ha contraddistinto il rapporto di lavoro qui in esame, accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa (17/05/2021-28/02/2023), con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di “Assistente Tecnico Perito Informatico”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento;
per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale;
sempre per l'effetto, stante l'accertata natura subordinata del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa ed il conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo, condannare l' a versare all'odierno ricorrente le CP_1
spettanze retributive eventualmente accertate a seguito di apposita C.T.U. contabile nonché la somma complessiva di € 14.839,82, a titoli di accessori di legge (ratei 13^; ferie;
permessi; riposi;
indennità festivi;
indennità di turno;
indennità condizioni di lavoro;
TFR) al ritenuto rapporto subordinato, calcolata al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente.
6. Condannare le parti resistente solidalmente alla refusione di spese legali, onorari e diritti del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. ai sottoscritti procuratori”.
Costituitasi in giudizio, l ha contestato il ricorso, rilevando che il contesto regolativo del Parte_2
rapporto è quello emergenziale dettato dalla pandemia da COVID 19, che ha imposto particolari procedure (“click day”) per far fronte alla grave carenza di personale e, stante l'urgenza, non ha richiesto alcun criterio selettivo e/o comparativo, ma solo un mero invio della candidatura, col risultato che sono stati reclutati quelli che, prima degli altri, hanno, appunto, manifestato la loro disponibilità.
Il rapporto che ne è seguito si è caratterizzato per un trattamento del lavoratore coerente col contratto di collaborazione coordinata e continuativa, essendo in contratto indicati modalità, decorrenza, durata e compensi della collaborazione: alla ricorrente sono stati assegnati sede e termini di attività, sottoposti a semplice verifica da parte del Responsabile della Struttura di allocazione;
è stato previsto che il contratto potesse essere prorogato in ragione del perdurare dell'esigenza e dello stato di emergenza;
Il compenso orario è stato pattuito nella misura oraria onnicomprensiva di € 22,00 lordi, di gran lunga superiore a quella in godimento del personale dipendente della medesima figura contrattuale;
quanto all'inadempimento del lavoratore, sono state richiamate le disposizioni di cui all'art. 2224 c.c., relativo al prestatore d'opera; è stata espressamente prevista la non esclusività del rapporto, che lascia libero il collaboratore di prestare la propria attività, sia autonoma che subordinata, anche in favore di terzi.
Parte resistente, contestando le domande di cui al ricorso, ha formulato le seguenti conclusioni:
“respingere il proposto ricorso per i motivi di cui in narrativa;
nella non temuta ipotesi di accoglimento Con del ricorso, compensare i crediti accertati in favore della ricorrente, con quelli dell' nei confronti della
CP_ stessa;
sempre in via subordinata, ordinare all' di imputare i contributi già versati quale co.co.co. a titolo di contributi da lavoro subordinato e disporre la compensazione dei crediti contributivi nei confronti
CP_ dell' .
CP_ Costituitosi in giudizio, l ha così concluso: “laddove sia accertata la reale natura subordinata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intercorso tra parte ricorrente e l'Azienda Sanitaria
CP_ Provinciale – ASP , ritenere e dichiarare quest'ultima tenuta al versamento all' dei CP_1
contributi previdenziali dovuti su tale rapporto di lavoro ai sensi del combinato disposto degli art.2126
c.c. ed art. 7, co.5 bis, d.lgs. n. 165/2001. Per l'effetto, emettere sentenza di condanna dell'
[...]
, in persona del suo legale rappr.te pro tempore, al pagamento dei Controparte_6
CP_ contributi complessivamente dovuti all' Gestione Dipendenti Pubblici (GDP), comprensivi di contribuzione pensionistica, previdenziale ed al Fondo credito ed a ogni altra contribuzione accessoria che si fa riserva di quantificare, oltre sanzioni civili sui detti, a norma dell'art.116, co.8, lett. b), legge n.388/2000 ed altri conseguenti accessori a norma del successivo comma 9, nonchè con ritenzione delle eventuali eccedenze ex art.8 DPR n.818/1957. Ritenere e dichiarare altresì parte ricorrente tenuta alla restituzione delle prestazioni assistenziali ex art.15, d.lgs. n.22/2015 e succ. modifiche ed integrazioni
(DIS-COLL.) godute in conseguenza della cessazione del rapporto di co.co.co.. Ritenere e dichiarare illegittima la contribuzione figurativa accreditata per i periodi di godimento di prestazioni Pt_3
CP_ Rigettare per il resto ogni altra domanda proposta nei confronti dell' Con il favore di spese ed onorari di causa”.
Istruita la causa mediante produzioni documentali e rigettate le richieste di prove orali, l'udienza del
10.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Alla stregua delle prove documentali acquisite e di quanto ulteriormente emerso nel corso del presente giudizio deve ritenersi che la domanda avanzata con la presentazione del ricorso introduttivo vada rigettata, in quanto infondata.
Al riguardo, può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3280/2024 emessa il
14.6.2024 nel proc. n. 10849/2023 - est. dott.ssa L. Renda -, sentenza n. 4834/2024 emessa il 28.10.2024 nel proc. n. 11152/2023 R.G. - est. dott.ssa L. Renda -, sentenza n. 4097/2024 emessa il 11.9.2024 nel proc. n. 10843/2023 R.G. - est. dott.ssa P. Mirenda -, sentenza n. 4522/2024 emessa il 9.10.2024 nel proc. n. 10772/2023 R.G. - est. dott.ssa V. Scardillo): “Risulta utile in primo luogo premettere che sebbene il ricorso sia articolato secondo uno schema che conduce all'apparenza alla necessità di vagliare ogni e diversa ipotesi prospettata, in ragione dell'assunto principale secondo il quale i contratti di Co.Co.Co. nella specie stipulati sarebbero nulli e comunque assimilabili a veri e propri contratti di lavoro subordinato, in realtà tutto l'architrave difensivo di parte ricorrente si fonda su una premessa, come vedremo, errata perché appunto dalla assunta nullità non deriva de plano il riconoscimento di una diversa tipologia negoziale;
né lo schema della subordinazione si rinviene in concreto nella specie in forza della ricostruzione in fatto dell'evolversi dei rapporti, a monte mancando il presupposto giuridico, oltre che fattuale con riguardo alla seconda prospettazione, di ciascuna delle domande formulate.
1. La nullità dei contratti di Co.Co.Co. e la conversione in rapporti di lavoro subordinato - Il diritto al risarcimento del danno ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021.
In primo luogo assume parte ricorrente la nullità assoluta dei contratti di co.co.co. stipulati per violazione del d.l. 14/2020, del d.l. 18/2020 e della l. 234/2021, nonché la nullità relativa degli stessi per violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 165/2001. Deduce da tale assioma, quale conseguenza, il diritto alla conversione del rapporto di lavoro da co.co.co a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c. oltre che al risarcimento del danno ex art. 36 del d. lgs.
n 165/2021.
In proposito appare utile chiarire che l'art.
2-bis del d.l. 18/2020 riservava in effetti al solo personale sanitario il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa in ragione del perdurare dello stato di emergenza, escluso dunque l'operare della prevista deroga alla disciplina generale, trovando applicazione, nella specie l'art. 7, comma 5-bis, del d. lgs. n. 165/2001 che prevede il “...divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, specificando, altresì, che “...I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale”.
Fermo restando quanto precede, tuttavia ed in disparte l'accertamento della suddetta nullità, ed anche a volere ravvisare un'ipotesi di violazione di legge da parte della amministrazione nella scelta della tipologia contrattuale, la conseguenza di detta violazione non può in ogni caso comportare conversione alcuna del rapporto sì come invocata dal ricorrente (“...ivi statuendo la conversione del rapporto di lavoro da co.co.co. a rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c.”).
Ed invero, accantonata intanto ogni valutazione circa la sussistenza degli indici della subordinazione (di cui si dirà infra), in base all'art. 36 co. 5 d. lgs. 165/2001, “...la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”.
Rammenta la Suprema Corte che “… non esiste nel pubblico impiego una disposizione generale come l'art. 69, D. Lgs. n. 276 del 2003, in base alla quale, qualora il giudice accerti che un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa “sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato”, esso è considerato come “lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”. Al contrario, l'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165 del 2001 prescrive che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'mpiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, “non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”.
Risulta coerente con questa normativa l'orientamento giurisprudenziale per il quale, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale (Cass., Sez. L, n.
9591 del 18 aprile 2018; Cass., Sez. L, n. 3384 dell'8 febbraio 2017)” (Cass., 4360/2023).
Nemmeno peraltro la reiterazione di contratti di lavoro a termine potrebbe comunque determinare la pretesa conversione, atteso che “nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. La “ratio” dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001” che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato “non risiede” infatti
“esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire efficienza ed economicità dell'amministrazione pubblica (ex plurimis, cfr. la recentissima Cass. n. 22458/2021)”, (Cass. n. 30 dicembre 2021, n. 42004) e dunque il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica (nel medesimo senso cfr. quanto argomentato da Cass. 19 febbraio
2019, n. 4801; n. 8671/2019, n. 4801/20196 aprile 2017, n. 8927;S.U. 15 marzo 2016, n. 5072).
Segnatamente è stato osservato che “la norma secondo cui “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione», salvo affinamenti mediante aggiunte inerenti la responsabilità dirigenziale, è rimasta invariata, pur nei mutamenti della sua collocazione, fin dalla prima introduzione di cui all'art. 22 d. lgs. 80/1998, fino poi a confluire nell'art. 36
d. lgs. 165/2001, al co. 2, divenuto ad oggi l'attuale comma 5; il disposto letterale non lascia adito a dubbio alcuno ed è perentorio nel disporre che «in ogni caso» (tradotto da Cass. 4801/2019 in quell'evocativo «mai» di cui si è detto) dalle violazioni delle norme sul contratto a termine possa derivare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni;
Cass. S.U.
5072/2016 cit. ha poi chiarito ulteriormente e definitivamente (punto 5) come la norma sia da considerare speciale e certamente sopravvissuta all'entrata in vigore (in allora) del d. Igs. 368/2001 e sul punto non vi è ragione di tornare;
la radice di tale divieto di conversione è tradizionalmente riportata alla necessità che, per espressa previsione costituzionale (art. 97, co. 3, Cost.) l'assunzione presso le Pubbliche
Amministrazioni avvenga mediante pubblico concorso, salva la possibilità di derogare per legge a tale principio solo nei casi in cui (Cass. 30 marzo 2018, n. 7982) ciò risulti maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico individuate dal legislatore in base ad una valutazione discrezionale, effettuata nei limiti della non manifesta irragionevolezza (vedi, per tutte, Corte Costituzionale 19 maggio 2017, n. 113; 12 maggio
2014, n. 134; 13 settembre 2012, n. 217; 27 marzo 2003, n. 89);ciò vale ad escludere a priori che si possa ragionare di conversione allorquando l'assunzione non sia avvenuta mediante concorso o selezione ad esso assimilabile e da qui il costante richiamo in tal senso di tutta la giurisprudenza, ma non significa che,
a fronte di assunzioni a tempo determinato mediante concorso o selezione ad esso assimilabile, ne possa derivare, in caso di illegittimità del termine, la conversione a tempo indeterminato” (Cass. 28 marzo 2019,
n. 8671).
Il Supremo Collegio (Cass., n. 8671 cit) giunge dunque ad asserire che “in materia di impiego pubblico contrattualizzato nel caso di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, che deve sempre avvenire ex art. 36, primo comma, del d.lgs n.165 del 2001 nel rispetto delle procedure di reclutamento di cui dall'art. 35 del citato d.lgs n. 165 del 2001, la regula iuris secondo la quale, in ipotesi di violazione da parte delle pubbliche amministrazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, non può in ogni caso comportare, ai sensi dell'originario comma 2 e poi del comma 5 dell'art.36 del richiamato d.lgs n. 165 del 2001, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non ammette eccezioni e riguarda anche l'ipotesi in cui l'individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro flessibile, è avvenuta all'esito delle procedure di reclutamento sopra richiamate o utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali»
A maggior ragione la pretesa in proposito formulata nel caso in oggetto non può essere suscettibile di accoglimento, sol che si consideri che il “reclutamento” è nella specie avvenuto in considerazione della peculiare situazione emergenziale, mediante un sistema del tutto casuale, privo di qualsiasi criterio volto a comparare e/o selezionare coloro che per primi fossero riusciti ad esprimere la loro disponibilità (c.d. click day).
Né può non attribuirsi il giusto peso alla mancanza di esclusività dei rapporti poi conclusi, non potendo assumere rilevanza - sì come da parte ricorrente prospettato - la circostanza di una prestazione che in concreto, e per alcuni periodi, avrebbe reso difficoltoso o materialmente incompatibile lo svolgimento di altra attività lavorativa, considerato anche che l'attività prestata era nella fattispecie in esame retribuita con compensi orari invero maggiori rispetto a quelli ordinariamente propri di lavoratori dipendenti comparabili, sussistendo tutto l'interesse del prestatore di restare impegnato per il maggior numero di ore possibile. Alcuna conversione in rapporto subordinato può dunque ritenersi, né la applicazione della disciplina di cui ex art. 36 del d. lgs. n 165/2021 che un rapporto di tal fatta presuppone.
2. La subordinazione in concreto - Gli indici fattuali della subordinazione - Il conseguente diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo
Né a diversa soluzione si giunge a voler seguire l'iter argomentativo del ricorso in forza del quale, in ogni caso e anche tenuto conto delle concrete modalità di esplicazione della attività lavorativa e prescindendo dal nomen iuris attribuito al contratto, si deve giungere ad “...accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a termine ex art. 2126 c.c. tra le parti nel periodo oggetto di causa
(26/02/2021-15/03/2023) con lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di “Assistente
Amministrativo”, con conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo (con diritto a percepire le eventuali differenze retributive e tutti gli accessori previsti per legge) proprio di un rapporto di pubblico impiego e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001, riconducibile alla categoria C del CCNL Comparto Sanità di riferimento (doc. n. 16); per l'effetto, ritenuta la discriminazione spiegata in termini di mancata assunzione del ricorrente mediante contratto subordinato a termine, accertare dichiarare, con qualsivoglia provvedimento opportuno, ed anche in via interinale, il diritto del ricorrente di sancire la piena equiparazione con i lavoratori subordinati in vista delle già avviate ed ancora da avviare procedure di reclutamento del personale”.
Va osservato che in linea generale una domanda volta alla verifica in concreto degli indici propri di un rapporto di lavoro subordinato avrebbe presupposto una adeguata allegazione prima ed una più specifica dimostrazione poi di tutti questi indici in presenza dei quali un rapporto regolato secondo una precisa tipologia negoziale avrebbe dovuto piuttosto ricondursi nello schema contrattuale tipico della subordinazione;
allegazione nella specie mancante, atteso che la subordinazione si estrinseca nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro
(ex multis Cass. 21194/2020), consistente nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo (si v. altresì Cass. 18018/2017, Cass. 22690/2014, Cass. 6643/2012) e non in una mera attività di coordinamento e verifica dell'attività svolta. L'elemento peculiare che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi - quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione - avendo natura meramente sussidiaria non sono decisivi, potendo solo costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse.
Nel caso a mano la prova articolata risultava inconducente allo scopo voluto, sì come ritenuto con ordinanza istruttoria al cui contenuto si rinvia.
I rapporti intercorsi tra le parti in causa, di tipo parasubordinato, per espressa qualificazione negoziale prevedevano una prestazione continuativa e chiaramente coordinata rispetto ai fini propri del committente, la mera fornitura di strumenti operativi, l'indicazione dei luoghi della attività e la stessa verifica della corrispondenza tra prestazione e obiettivi non determinando già astrattamente la riconduzione allo schema tipologico del rapporto subordinato per quanto a tempo determinato, sol che si consideri che tra gli indici rivelatori della subordinazione, particolarmente pregnanti sono quelli da cui desumere l'esercizio di poteri gerarchici e disciplinari, nella fattispecie a mano in alcun modo nemmeno prospettati. Con La deduzione di aver ricevuto direttive e istruzioni da parte di personale dell' , la cui posizione dirigenziale non è peraltro sempre chiara, non può infatti essere funzionale e determinante, né sicuramente sufficiente e adeguata a dimostrare che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato.
Ritenuto, quindi, il principio del generale divieto di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la P.A. e stante la domanda intesa a ottenere il “...diritto del ricorrente alla ricostruzione del trattamento economico, normativo, contributivo-previdenziale e retributivo nel periodo oggetto di causa” va escluso, per le ragioni esposte, che il rapporto in esame possa in alcun modo ricondursi allo schema tipologico proprio della subordinazione.
Nessuno degli indici dedotti da parte ricorrente, coerente con la tipologia negoziale stipulata, è da solo idoneo a rivelare la subordinazione, in quanto tali criteri vanno valutati nell'ambito di un apprezzamento complessivo, avendo riguardo alle concrete modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 12871/2020,
Cass. 15083/2018, Cass. 18916/2012).
3. Il risarcimento del 'danno comunitario” e “del danno da precarizzazione” e da omissione contributiva
Parte ricorrente assume quindi in via gradata, atteso che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, di aver diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Richiama allo scopo le statuizioni della Suprema Corte in tema di “danno comunitario” (sent. n.
21614/2022) quale contraltare dell'impossibilità di convertire il rapporto a tempo indeterminato, parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010.
Asserisce che nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una P.A. il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal d.lg. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla l. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, assumendo il diritto ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella l. n. 604 del 1966, art. 8 (così Cass.
Civ., Sez. Lav., sent. n. 5072/2016; idem, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 34567/2022).
All'evidenza, anche tale domanda presuppone appunto l'abusivo ricorso al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, partendo dall'indimostrato e infondato postulato della esistenza nella specie di una tale tipologia negoziale, non solo non essendovi corrispondenza quanto al nomen iuris, ma neanche nel concreto evolversi del rapporto.
Del tutto apodittico poi è il preteso danno da precarizzazione per l'omessa valutazione quale titolo dell'attività svolta in favore della P.A. al fine della partecipazione a procedure di stabilizzazione, peraltro genericamente indicate.
Fermo restando che la domanda di equiparazione a coloro che abbiano svolto attività lavorativa subordinata seppure a tempo determinato non trova giuridico fondamento, non trattandosi di posizioni sovrapponibili, neppure poi è allegato specificamente il presunto dedotto danno, solo genericamente prospettato.
Anche la domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva, quantificato nella somma di €
10.000,00, non può avere diversa sorte, alcuna omissione contributiva potendo ipotizzarsi per avere Con peraltro l' provveduto alla copertura dovuta in ragione alla attività effettivamente prestata, sì come CP_ dall' dedotto, dandosi atto che l' ha provveduto in ottemperanza agli obblighi assunti con il CP_1
contratto di Co.Co.Co a versare in favore della parte ricorrente la contribuzione dovuta alla Gestione
Separata ex art. 2 c. 26 della l. n. 335/1995. 4. Natura etero-organizzata del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 81/2015 (cd. Jobs Act), come modificato dal D.L. n. 101/2019 - Applicabilità delle tutele del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2126 c.c.
Infine e quanto alla prospettazione in via subordinata proposta, “recessiva rispetto alla richiesta di conversione del rapporto da precario a subordinato in conseguenza della etero-direzione che ha contraddistinto il rapporto di lavoro” (così in ricorso), sia sufficiente rilevare che l'art. 7 comma 5-bis del d. lgs. n. 165/2001 espressamente sancisce che “È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale.
I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni”.
Del tutto inconferente, di conseguenza, il richiamo a tale disciplina normativa” (Tribunale di Catania n.
3280/2024, nello stesso senso, in fattispecie praticamente identiche, v. sentenze numeri 3283/2024,
3284/2024, 3295/2024, 3296/2024, 3298/2024 e 3299/2024, est. dr.ssa Laura Renda;
sentenza n.
4097/2024, est. dott.ssa P. Mirenda).
Per le superiori ragioni, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente. CP_ In ragione della posizione di terzo assunta dall' ricorrono giuste ragioni per compensare le spese di lite con riguardo a tale parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' resistente, delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in complessivi € 3.688,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
compensa le spese tra le restanti parti in causa.
Catania, 26.4.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi