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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/11/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. 832/2025 N. 440/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati
Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 625/2025, estensore giudice DOTT.SSA FRANCESCA CAPELLI, discussa all'udienza del 22.10.2025 e promossa da:
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
, Parte_4 C.F._4 Parte_5
con il patrocinio dell'avv. ANDREA RANFAGNI C.F._5
e dell'avv. ANDREA CONTE , C.F._6 C.F._7 elettivamente domiciliato in FIRENZE PIAZZA DEI ROSSI 1, presso i Difensori
APPELLANTI PRINCIPALI
CONTRO
) e ), CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
e tan a . BE ES ), dell'avv. GIUSEPPE SIGILLO' C.F._8
MASSARA ell'avv. RAFFAELE FABOZZI C.F._9
, elettivamente domiciliate in MILANO CORSO C.F._10
i Difensori
APPELLATE/APPELLANTI INCIDENTALI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
1 PER LE PARTI APPELLANTI PRINCIPALI
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Milano fissare udienza di comparizione delle parti per la discussione della presente causa e, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare parzialmente la Sentenza n. 625/2025 del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, emessa il 4 febbraio 2025, depositata in cancelleria e pubblicata il medesimo giorno, per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni: in tesi, condannare le appellate, in solido tra loro, a corrispondere in favore degli appellanti le differenze retributive maturate pari alla differenza tra quanto avrebbero percepito se le riduzioni e/o gli assorbimenti del loro sovramminimo individuale non fossero stati operati e quanto concretamente corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 30 giugno 2024, o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto sino al saldo. In ipotesi, ove la Corte d'Appello adita ritenesse non estendibile la domanda a CP_3 condannare la sola appellata a corrispondere in favore degli Controparte_1 appellanti le differenze retri pari alla differenza tra quanto avrebbero percepito se le riduzioni e/o gli assorbimenti del loro sovramminimo individuale non fossero stati operati e quanto concretamente corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 30 giugno 2024, o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto sino al saldo. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio e con rimborso del contributo unificato pari ad € 177,75”.
PER LE PARTI APPELLATE/APPELLANTI INCIDENTALI
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda (anche istruttoria), istanza, eccezione o deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Milano, Sez. Lav., Dott.ssa Francesca Maria Claudia Capelli, n. 625/2025 emessa all'esito del giudizio sub R.G. n. 12161/2024, pubblicata in data 4 febbraio 2025 e non notificata (la “Sentenza”, prodotta sub all. B), in accoglimento dei motivi di appello di cui sopra: - in via principale, rigettare il ricorso in appello principale ex adverso azionato, in quanto incontrovertibilmente infondato sia in fatto che in diritto;
- ancora in via principale, accogliere il presente ricorso in appello incidentale e rigettare le domande proposte dagli allora ricorrenti in primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque in quanto sfornite di prova e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, annullando la condanna di seppur CP_1 limitatamente al periodo successivo al 1° luglio 2024 con ogni conseguenza di legge, anche in termini di restituzione di quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di confermato accoglimento da parte della Corte di Appello adita delle domande avversarie, riformare comunque la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata nella memoria depositata dalla convenuta nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, contenere la condanna economica nei limiti della eccezione di prescrizione;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
______________
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 29.4.2025, , , Parte_1 Parte_2 [...]
, Pt_3 Parte_4 Parte_5 impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva solo parzialmente accolto il ricorso, dagli stessi presentato nei confronti di , subentrata nei loro rapporti dal CP_1
1°7.2024, a seguito di trasf le stipulato con l'originaria datrice di lavoro . Controparte_2
Con tale atto, i ricorrenti in primo grado avevano chiesto che fosse accertata l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi individuali, operato nei loro confronti dal febbraio 2018 e che la predetta convenuta fosse, conseguentemente, condannata al pagamento delle differenze retributive maturate a tale titolo, anche ai sensi dell'art. 2112, c.c., per l'epoca anteriore alla cessione.
Il primo Giudice, dichiarata l'illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018 in poi, aveva – tuttavia – condannato CP_1 alla ricostituzione della predetta voce nella misura in godimento gennaio 2018 e al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite, limitatamente al periodo successivo al 1°.7.2024.
Sotto il primo aspetto, era stato recepito dal TRIBUNALE un precedente di questa Corte, secondo cui si era instaurato, presso l'originaria datrice di lavoro, un uso aziendale derogatorio del generale principio di assorbibilità del superminimo, in virtù del costante e generalizzo mancato assorbimento di detta voce in occasione di dei rinnovi ed aumenti contrattuali susseguitisi nel tempo, non disdetto tramite l'accordo del 23.11.2017, privo di alcuna espressa previsione in tal senso ed integrante – pertanto – inadempimento alle obbligazioni datoriali laddove aveva ridotto il superminimo, fino ad allora Parte erogato, alla non comparabile voce retributiva dell' .
Con riguardo alla limitazione temporale della condanna, era stato rilevato in sentenza come i ricorrenti avessero rivolto le loro domande nei soli riguardi di unica convenuta in giudizio. CP_1
era, infatti, intervenuta volontariamente, ex art. 105, Controparte_2
a, aderendo alle difese della cessionaria.
In ragione della soccombenza, era stata condannata alla rifusione CP_1 delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori di Legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Con un primo, articolato motivo di gravame, si censurava la limitazione della condanna di al pagamento delle sole differenze retributive CP_1
3 maturate dal 1°.7.2024, con esclusione di quelle relative al periodo precedente, decorso a partire dal 1.1.2018: secondo gli appellanti, la sentenza era, sotto tale aspetto, errata per omessa applicazione della corresponsabilità solidale, gravante su tale società, quale cessionaria di ramo di azienda, ex art. 2112, co. II, c.c., dagli stessi azionata in primo grado nei confronti della stessa, benché unica convenuta in giudizio.
Veniva altresì contestato il rilievo, operato nella sentenza, secondo cui la predetta convenuta avrebbe chiesto, in via subordinata, il contenimento delle pretese avversarie all'epoca successiva alla cessione, invece non invocato nelle conclusioni della memoria difensiva: ne era derivata, ad avviso degli appellanti, la violazione dell'art. 112 c.p.c..
Con il secondo motivo, si denunciava l'omessa pronuncia, ad opera del TRIBUNALE, sulla richiesta – formulata dai ricorrenti in primo grado all'udienza del 4 febbraio 2025 – di estensione della domanda nei confronti dell'intervenuta con riferimento alle differenze Controparte_2 retributive maturate, sino al 30 giugno 2024, prima della cessione del ramo aziendale, in solido con la cessionaria . CP_1
A sostegno di tale doglianza, si invocava la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la domanda iniziale doveva intendersi automaticamente estesa nei confronti del terzo il quale, tramite intervento volontario litisconsortile, si fosse affermato destinatario – unitamente al convenuto – della pretesa attorea.
Pertanto, gli appellanti chiedevano che la Corte d'Appello, in parziale riforma della gravata sentenza, condannasse e , in solido CP_1 CP_2 tra loro, o in subordine solo la prima or differenze retributive maturate, a titolo di sovraminimo individuale illegittimamente assorbito, dal 1°.
1.2018 al 30.6.2024, o durante il diverso periodo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, con vittoria di spese del grado e con rimborso del contributo unificato, pari ad € 177,75.
Le appellate e si costituivano mediante memoria CP_1 CP_2 depositata il c dell'impugnazione avversaria, della quale contestavano integralmente la fondatezza.
Le stesse evidenziavano come l'art. 2112 c.c. – invocato dai ricorrenti a supporto dell'azione promossa avanti al TRIBUNALE – prevedesse, al comma II, la solidarietà tra cedente e cessionario con riferimento ai crediti “che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”, fra i quali non si potevano – a loro avviso – annoverare quelli oggetto di causa, sorti unicamente all'atto della pronuncia del Giudice di prime cure, e dunque solo in data 4 febbraio 2025.
Pertanto, ad avviso di e alla data della cessione di CP_1 CP_2 ramo aziendale (1° luglio 2024) non sussisteva alcun credito degli originari ricorrenti e, quindi, non poteva sussistere alcuna responsabilità in solido tra cedente e cessionaria;
né gli stessi avevano azionato alcuna apposita domanda
4 nei confronti di , soggetto non convenuto in giudizio e nei riguardi del CP_2 quale nessun a to era stato posto in essere.
Nella prospettiva delle predette società, in caso di condanna di si CP_2 sarebbe verificata un'evidente lesione del diritto di difesa costit te protetto ai sensi dell'art. 24 della Carta fondamentale.
In via di appello incidentale, le stesse, pertanto, domandavano che il ricorso di primo grado venisse integralmente respinto e che fosse comunque annullata la condanna pronunciata dal TRIBUNALE a carico di – sia pure CP_1 limitatamente al periodo successivo al 1° luglio 2024 conseguenza di legge, anche in termini di restituzione di quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza, o – in via subordinata – che fosse comunque accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta in primo grado.
A sostegno del gravame proposto in via incidentale, e CP_1 CP_2
– in primo luogo – lamentavano la violazione e falsa applicazione dei
[...] principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi e di uso aziendale.
Secondo le appellanti incidentali, il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere che la condotta datoriale avrebbe manifestato l'intento di modificare l'originaria natura assorbibile dei superminimi, espressamente prevista all'atto del loro riconoscimento, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente la sola protratta erogazione nel tempo, in difetto di alcun accordo novativo o altro significativo elemento in tal senso.
A sostegno della doglianza così proposta, si invocava il generale principio di assorbimento della maggiore retribuzione individuale in quella successivamente spettante per contrattazione collettiva, globalmente considerate: per escluderne l'operatività, secondo e , i ricorrenti CP_1 CP_2 avrebbero dovuto provare che, pur a fronte delle variazioni retributive previste nei precedenti rinnovi contrattuali, il datore di lavoro avesse continuato a erogare l'emolumento ad personam, in ragione della natura “non assorbibile” – originaria o sopravvenuta – dello stesso.
Secondo le appellanti incidentali, tale prova non era stata fornita nel caso di specie, né era stato dimostrato che il superminimo percepito avesse costituito un compenso speciale di natura esclusivamente meritocratica o premiale, tale da conferire all'emolumento un carattere di intangibilità rispetto ai successivi aumenti contrattuali collettivi.
Nell'ottica del gravame incidentale, la mancata applicazione della regola generale dell'assorbimento rispetto ad un singolo accordo o rinnovo era inidonea a stabilire una prassi aziendale e, quindi, a cristallizzare alcun diritto del lavoratore a mantenere invariato nel tempo l'emolumento speciale percepito.
5 Con il secondo motivo la decisione veniva censurata, in quanto contrastante con l'art. 2078 c.c., nel capo in cui la stessa aveva accertato la sussistenza di un uso aziendale – ad avviso della società non dimostrato dai lavoratori – e ne aveva dichiarato la non revocabilità unilaterale da parte del datore di lavoro, affermando che l'uso sarebbe stato superabile unicamente per esplicita disposizione contrattuale collettiva.
Ad avviso delle appellanti incidentali, l'uso aziendale – quand'anche dimostrato
– sarebbe stato superato da una successiva pattuizione collettiva, oltre a poter essere disdettato unilateralmente da ciascuna delle parti contraenti, come avvenuto nel caso di specie, in ragione del sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche aziendali, evidenziato dall'adozione di misure come la solidarietà c.d. difensiva, nonché dello scenario economico e normativo dei rapporti di lavoro, determinato dall'introduzione di nuovi aumenti contrattuali.
Veniva altresì criticata la declaratoria di illegittimità dell'assorbimento dei superminimi, operato dall'appellante con riferimento all'ERS, pronunciata dalla sentenza, secondo e sulla base di un'errata CP_1 CP_2 valutazione in ordine ed tale voce retributiva.
Nell'atto di appello incidentale, si sosteneva che il primo Giudice avesse Parte erroneamente attribuito all' un “peso” diverso dal superminimo, in quanto comprensivo degli istituti di ed indiretti ed escluso dalla base di calcolo del TFR, conseguentemente ravvisando un pregiudizio in capo ai dipendenti a seguito dell'operato assorbimento.
Le appellanti incidentali evidenziavano, in proposito, come i ricorrenti in primo grado si fossero limitati a formulare un generico riferimento a tale emolumento, senza introdurre alcun ulteriore elemento, né allegare documentazione idonea ad accertare quanto dedotto, avanzando pretese implicanti un indebito vantaggio economico.
Le società sostenevano, inoltre, che l'assorbimento del superminimo poteva operarsi con qualsiasi altra voce dell'aumento previsto dal contratto collettivo, in assenza di alcuna limitazione posta dalla vigente normativa o dai principi giurisprudenziali della materia.
La decisione di assorbire i superminimi, percepiti dai ricorrenti in primo grado, veniva ricondotta agli aumenti dei minimi tabellari introdotti dall'Accordo del novembre 2017 ed al mutato contesto economico e normativo, anche a scopo di salvaguardia dei livelli occupazionali e del perimetro aziendale.
In terzo luogo, e sostenevano che CP_1 Controparte_2 dall'accoglimento d nti dovuta derivare la riforma della sentenza con riguardo alla condanna, emessa dal TRIBUNALE.
6 Con il quarto motivo, le società denunciavano l'omessa pronuncia, da parte del TRIBUNALE, sull'eccezione di prescrizione quinquennale, richiamando – a sostegno della propria doglianza – precedenti di merito, secondo cui il termine estintivo decorreva in costanza di rapporto di lavoro anche per i crediti retributivi sorti successivamente all'entrata in vigore della modifica dell'art. 18 da parte della OR FO (L. 92/2012), avendo la nuova disciplina conferito maggiore forza alla stabilità dei rapporti di lavoro.
Le appellate invocavano, in ogni caso, il favore di spese e compensi di entrambe le fasi del giudizio.
All'udienza del 22.10.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
_______________
L'appello principale è fondato, mentre non può trovare accoglimento l'impugnazione proposta in via incidentale, per i motivi di seguito esposti.
Per ragioni di priorità logica, occorre in primo luogo esaminare il gravame, incidentale avanzato dalle società appellate con riguardo all'accertata illegittimità dell'assorbimento del superminimo, operato dall'originaria datrice di lavoro , a partire dal febbraio 2018. CP_2
Le doglianze svolte in proposito dalle appellanti incidentali non appaiono sotto alcun profilo condivisibili.
Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Milano si è già più volte espressa, in analoghe fattispecie (cfr. in particolare sentenza n. 263/2023, est. , pres. ; sentenza n. CP_4 Per_1
724/2023, est. Bertoli, pres. ; sentenza n. 781/2023, est. , pres. Per_1 Per_2
sentenza n. 31/20 s. est. ; sentenza n. 41 4, est. Per_3 Per_1
Dossi, pres. Vignati;
sent. n. 217/2024 e n. 622/2025, Pres. Ravazzoni est. Pattumelli), con pronunce che, pienamente condivise dal Collegio, si richiamano ai sensi dell'art 118 disp di att. c.p.c..
In particolare, questa Corte con la sentenza n. 188/2024 (Pres. Est.
, che nella motivazione richiama il tenore e il testo delle altre Per_3 opra indicate, ha trattato tutti i temi oggetto del presente procedimento, svolgendo le seguenti motivazioni:
“non è dubitabile che, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, sia di regola soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone
7 l'assorbimento (così ad esempio, tra le molte, Cass. 17/10/2018 n. 26017; Cass. 29/08/2012 n. 14689; Cass. 17/07/2008, n.19750). Nel caso di specie il predetto onere è stato adeguatamente assolto dai lavoratori e il Collegio ritiene che del tutto correttamente sia stata ravvisata l'esistenza di un uso aziendale in forza del quale la regola dell'assorbibilità era stata derogata. Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n. 26107; cfr. anche la più recente Cass., 2/11/2021, n. 31204: “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”). La giurisprudenza (cfr. ad esempio Cass. 8.4.2010, n. 8342) ha anche rimarcato che – una volta accertata la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca, come è nel caso di specie, in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) - la conseguente individuazione di un uso aziendale comporta che alla modifica in melius del trattamento dovuto ai lavoratori non si applichino: né l'art. 1340 cod. civ. (norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà di inserimento delle parti ed il potere delle stesse di escluderlo); né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti (con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati, collocandosi l'uso aziendale sul piano della regolamentazione collettiva esterna ai contratti individuali e traendo origine dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro); né l'art. 2077, comma secondo, cod. civ. (attesa la dimensione collettiva e non individuale della regolamentazione originata da un uso aziendale, ferma peraltro la conseguente legittimazione delle fonti collettive, nazionali e aziendali, di disporre una modifica "in pejus" del trattamento in tal modo attribuito). Il protrarsi nel tempo di comportamenti aventi carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, comporta ex se la configurabilità di un vero e proprio “uso aziendale”, rendendo irrilevante l'indagine su quale fosse la volontà del datore di lavoro e ciò in quanto l'origine dell'uso aziendale deriva dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro, di natura non contrattuale (così Cass. SU 30.3.1994 n. 3134). Nel caso di specie, come
8 ben evidenziato dalla sentenza impugnata (con passaggio motivazionale nemmeno ritualmente aggredito), non ha tempestivamente e CP_2 puntualmente contestato, nella propria memoria di costituzione avanti il Tribunale, l'allegazione effettuata dai lavoratori nel ricorso ex art. 414 c.p.c. (cfr. in particolare punti 4, 6,7, e 9 del ricorso;
cfr. ancora punti 16,17,18,19,20 del ricorso) circa il fatto che mai, prima del 2018, in occasione dei precedenti rinnovi ed aumenti contrattuali, la società avesse proceduto all'assorbimento del superminimo, nei confronti di uno qualsiasi dei dipendenti che aveva in godimento un simile trattamento ad personam. A fronte dell'allegazione da parte dei lavoratori di tutti gli elementi costitutivi dell'uso aziendale - ed in particolare della reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, del comportamento favorevole per i dipendenti (il mancato assorbimento), per un periodo pluriennale risalente addirittura alla precedente forma societaria di Telecom (SIP spa)- la contestazione di
è stata infatti generica, e non accompagnata nemmeno CP_2 dall'indicazione di un caso concreto in cui detto assorbimento, prima dei fatti di causa, sarebbe stato effettuato. si è infatti limitata ad enunciare CP_2 quali fossero, a suo dire, gli elementi costitutivi dell'uso aziendale;
come fosse regolato l'onere della prova;
quali fossero gli elementi che i lavoratori avrebbero dovuto allegare e provare. Tuttavia, a fronte delle allegazioni effettuate ai punti 4,6,7,9, 16,17,18,19,20 del ricorso, si è limitata a CP_2 ricordare come gravasse sull'avversario l'onere di prova, senza tuttavia né allegare né provare almeno un episodio specifico in cui, per un qualche dipendente titolare di un superminimo, SIP spa prima, o
[...]
poi, avesse proceduto ad assorbimento. Allegazione e prova che CP_2 spettarsi da non solo in ossequio al principio per cui “Nel CP_2 rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c.” (Cass. 27/06/2018 n. 16970), ma anche a quello c.d. di vicinanza della prova (posto che per il datore di lavoro era senz'altro agevole smentire l'allegazione avversaria con l'indicazione di episodi di segno contrario specifici e documentabili). In assenza di una specifica contestazione i fatti allegati dai ricorrenti devono pertanto considerarsi pacifici e non bisognosi di prova, come ritenuto dal primo giudice (con motivazione la cui correttezza non è stata a ben vedere adeguatamente censurata da nemmeno nell'atto di appello). Per queste ragioni il CP_2
Collegio condi prodo cui è giunto il Tribunale nel ravvisare l'esistenza di un uso aziendale favorevole ai lavoratori che escludeva il diritto dell'azienda a procedere all'assorbimento effettuato a far data dal 1°.
2.2018. Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte. Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante. Ed infatti, l'accordo del 23.11.2017, nel Parte prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già menzionato ), non contiene
9 alcuna previsione dalla quale possa desumersi – esplicitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere – diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti. Non è pertanto pertinente il richiamo dell'appellante al principio espresso da Cass. 24/07/2006, n.16862 (pronuncia secondo cui “Poiché ogni norma del contratto collettivo è una nuova norma, nei confronti della - pur simile - norma contenuta nel precedente contratto (e, nell'ipotesi di attribuzione al datore di disporre l'assorbimento di preesistenti assegni nei disposti aumenti contrattuali, il contratto conferisce un nuovo potere, indipendente da quello precedentemente riconosciutogli), il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o non disporre) l'assorbimento di preesistenti assegni personali nei miglioramenti recati dal singolo contratto, essendo indipendente dal comportamento del datore in relazione al riconoscimento di analogo potere in un successivo contratto, non costituisce una idonea base per formare, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale”), in quanto trattasi di pronuncia resa in una fattispecie in cui il contratto collettivo che prevedeva l'aumento retributivo espressamente affermava l'assorbibilità dell'incremento. Nel caso di specie, invece, per un verso la scelta compiuta da di non procedere CP_2 all'assorbimento sino al 2018 è stata una scelta libera, non imposta da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso, l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1°.
2.2018. Né è ravvisabile, nella condotta aziendale, un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale. Ed infatti, ad avviso del Collegio, la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo in occasione dell'accordo del 23.11.2017 integra al più un inadempimento dell'uso aziendale, mentre non costituisce condotta idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore- l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti. La convinzione del Collegio in ordine alla ritenuta infondatezza del primo motivo di appello trova del resto conforto nella decisione assunta da questa Corte nella sentenza n. 263/2023 (est. ) in fattispecie analoga a quella odierna;
decisione la CP_4 cui condivisa m di seguito si richiama, ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Non risulta contestato che gli appellati, nell'ambito dei propri accordi individuali con il datore di lavoro, beneficino di superminimi, qualificati negli stessi come “assorbibili”. Proprio per questo, in ragione di tale natura di compenso assorbibile derivante dall'accordo individuale, la ha CP_2 argomentato di avere legittimamente provveduto al loro assorbimento in rapporto agli aumenti contrattuali di cui all'accordo del 23 novembre del 2017. Sennonché, si deve ritenere che la tesi difensiva della non sia CP_2 accoglibile, dovendosi accertare un uso aziendale a favore d tori per il non assorbimento dei superminimi. In proposito, occorre rammentare che la Suprema Corte ha chiarito che“ la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di
10 per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del 28/07/2009 U, Sentenza n. 26107 del 13/12/2007 Sentenza n. 10591 del 03/06/2004). Così come “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass., n. 31204 del 02/11/2021). È pacifico che la per gli anni dedotti in causa e fino al 2017, quindi per CP_2 un significativo temporale, non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo. Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva. Ciò in quanto “l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del 19/02/2016). Inoltre, nel corso del tempo si sono i sono succedute, senza soluzione di continuità, procedure di mobilità volontaria e contratti di solidarietà eppure non sono mai stati assorbiti i superminimi. Non risulta, infatti, controverso che il 26 giugno 2008 è stata avviata una procedura di mobilità per 5.000 lavoratori;
- il 26 maggio 2009 è stata adottata una procedura di mobilità per 470 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà per 1054 dipendenti;
- il 04 agosto 2010 è stata attuata una
11 procedura di mobilità per 3.900 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà siglato il 21 ottobre 2010 per 1.100 lavoratori, con durata sino al 07 novembre 2012; - il 27 marzo 2013 e stata avviata una procedura di mobilità per 500 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.500 lavoratori con durata sino al 14 aprile 2015; - il 27 aprile 2015 viene avviata una procedura di mobilità per 330 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.600 lavoratori con durata sino al 03 gennaio 2018 . Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale. E' bene precisare che tale prassi aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette
“fonti sociali” - tra le quali vanno considerati anche i contratti collettivi e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata. L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento. Le disposizioni collettive possono ovviamente modificare la regola del mancato assorbimento, operando l'uso aziendale sullo stesso piano delle disposizioni collettive di prossimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 3296 del 19/02/2016) ma, ovviamente, è necessario perché ciò avvenga che risulti, sul piano collettivo, tale modifica. Nella fattispecie in esame, ad avviso del Collegio, sul piano collettivo tuttavia non risulta alcuna modifica tramite accordo collettivo del sussistente, per quanto si è detto, uso aziendale inerente la non assorbibilità del superminimo. Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso, ma solo che “i trattamenti economici del personale dipendente….vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento Retributivo Separato. Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento”. Fermo quanto già sopra osservato circa l'allegazione e la non contestazione in merito ai fatti costitutivi dell'uso aziendale, il Collegio dà atto che sin dal primo grado di giudizio erano stati prodotti: le lettere di attribuzione dei superminimi assorbibili (ad eccezione che per ); il testo Per_4 dell'accordo collettivo del 23.11.2017; le buste paga che dimostravano
12 l'avvenuto assorbimento del superminimo;
elementi, questi, pienamente sufficienti per far ritenere ritualmente assolti gli oneri di allegazione e prova gravanti sui lavoratori e, pertanto, le argomentazioni che precedono, richiamate ai sensi dell'art. 118 c.p.c. disp. att. c.p.c., siccome integralmente condivise dal Collegio, ben si attagliano al caso di specie e sono assorbenti del primo e del secondo motivo di gravame. Quanto al terzo motivo di appello, relativamente all'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata sul presupposto che i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare l'accordo del 23/11/2017, il Collegio rileva che i lavoratori non hanno contestato l'accordo, del quale per contro chiedono l'applicazione, ma il fatto che la società abbia inteso darne un'applicazione non corretta avendo assorbito il superminimo di cui godevano con l'aumento ivi previsto sotto la voce ERS. La questione prospettata dall'appellante resta assorbita dall'accertamento principale sulla non assorbibilità degli aumenti scaturiti dall'accordo del 23.11.2017. In ogni caso, questa Corte, con la decisione n. 263/23, ha motivatamente avuto modo di affermare: “L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR,… Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti…Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell'ERS proprio per la incomparabilità dei due emolumenti”.
L'orientamento sopra richiamato ha trovato avallo nella recentissima ordinanza n. 12477/25 della Corte di Cassazione, che ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione formulati da . CP_2
Tale pronuncia è stata già più volte recepita da questa stessa Corte, da ultimo con sentenza n. 425/2025 (Pres. Est. , che ha – in proposito – Per_3 così motivato:
“la Suprema Corte ha disatteso l'assunto di quest'ultima - secondo cui, ai fini dell'esclusione dell'assorbibilità del superminimo, si richiede una comune volontà delle parti in tal senso, derogatoria alla naturale assorbibilità dell'emolumento in oggetto - alla luce “della condivisibile giurisprudenza di legittimità che al fine della configurazione dell'uso aziendale esclude rilievo all'elemento volontaristico, ritenendo sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore dovuto ai lavoratori. Per costante affermazione del giudice di legittimità, l'uso aziendale appartiene infatti al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda
- agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”; precisando che “Non vi è
13 ragione di sottrarre a tali principi anche la regolazione del superminimo Se è vero infatti che costituisce “ius receptum” l'affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (Cass. n. 26017/2018, Cass. n. 14689/2012, Cass.19750/2008), non si ravvisano ostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che naturale assorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi).” La Suprema Corte ha poi riconosciuto la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l'uso aziendale, in quanto “la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà socio economica sulla quale l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo”, chiarendo, però, che tale possibilità deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale pacificamente riconosciuta a tale strumento: “Ciò implica, innanzitutto, la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti scaturente dal rinnovo del contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della
“disdetta” medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Occorre, in altri termini che la volontà datoriale di disdettare l'uso aziendale sia resa in termini chiari ed univoci in modo da essere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, devono avere tempestiva ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di “recedere” dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro”. (così Cass. n. 12477/25). Ne consegue che, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, applicabili anche al caso in esame, l'appello deve essere rigettato” (nello stesso senso, v. Corte d'App. Milano nn. 416, 417, 433, 443, 372/25).
14 Né appare ravvisabile, nel caso di specie, una disdetta dell'uso aziendale conforme ai requisiti delineati dal Supremo Collegio nella pronuncia appena citata, non essendo stata in alcun modo dimostrata la manifestazione chiara e (soprattutto) motivata di tale volontà, da parte della datrice di lavoro, rivolta alla generalità dei lavoratori.
Certamente inadeguato appare, a tal fine, il mero comportamento costituito dall'assorbimento dei superminimi, come già ripetutamente affermato da questa Corte, da ultimo con sentenza n. 62/2025 (Pres. RAVAZZONI, Est. PATTUMELLI), condivisa dal Collegio e qui riportate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att., c.p.c.:
“vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte. Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante. Ed infatti, l'accordo del 23.11.2017, nel Parte prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già menzionato ), non contiene alcuna previsione dalla quale possa desumersi – licitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere – diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale – all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti. Non è pertanto pertinente il richiamo dell'appellante al principio espresso da Cass. 24/07/2006, n.16862 (pronuncia secondo cui “Poiché ogni norma del contratto collettivo è una nuova norma, nei confronti della - pur simile - norma contenuta nel precedente contratto (e, nell'ipotesi di attribuzione al datore di disporre l'assorbimento di preesistenti assegni nei disposti aumenti contrattuali, il contratto conferisce un nuovo potere, indipendente da quello precedentemente riconosciutogli), il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o non disporre) l'assorbimento di preesistenti assegni personali nei miglioramenti recati dal singolo contratto, essendo indipendente dal comportamento del datore in relazione al riconoscimento di analogo potere in un successivo contratto, non costituisce una idonea base per formare, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale”), in quanto trattasi di pronuncia resa in una fattispecie in cui il contratto collettivo che prevedeva l'aumento retributivo espressamente affermava l'assorbibilità dell'incremento. Nel caso di specie, invece, per un verso la scelta compiuta da di non procedere CP_2 all'assorbimento sino al 2018 è stata una scelta libera, non imposta da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso, l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1°.
2.2018. Né è ravvisabile, nella condotta aziendale, un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale. Ed infatti, ad avviso del Collegio, la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo in occasione dell'accordo del
15 23.11.2017 integra al più un inadempimento dell'uso aziendale, mentre non costituisce condotta idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore- l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti. - … - Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva. Ciò in quanto “l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del 19/02/2016)”.
Così confermata l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi oggetto di causa, ritiene il Collegio che la conseguente obbligazione restitutoria gravi – relativamente alla fase antecedente alla cessione aziendale – in via solidale sulla cedente e sulla cessionaria, oggi appellate e appellanti incidentali.
Come correttamente sostenuto nel primo motivo di gravame principale, la limitazione della condanna di ai soli importi successivi al suo CP_1 subentro nel ramo aziendale con l'art. 2112, co. II, c.c., secondo cui la cessionaria risponde in solido delle obbligazioni esistenti al momento del trasferimento, quali certamente erano quelle oggetto di causa.
Trattasi, infatti, di voci retributive maturate tempo per tempo nel corso dei rapporti di lavoro compresi nel compendio ceduto, rispetto alle quali la pronuncia giudiziale ha una valenza di accertamento (con conseguente condanna) e non già costitutiva, come invece sostenuto nella memoria difensiva.
Giova, in proposito, evidenziare, come la domanda svolta nel ricorso di primo grado facesse corretto riferimento ai crediti sorti, al titolo in questione, “a decorrere dal 1° gennaio 2018”.
La doglianza svolta, al riguardo, dagli appellanti principali è, pertanto, fondata.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla seconda censura, con cui gli stessi hanno lamentato l'omessa pronuncia sulla richiesta di estensione della condanna anche all'intervenuta , formulata all'udienza CP_2 del 4 febbraio 2025.
Effettivamente il TRIBUNALE nulla ha disposto relativamente a detta domanda, che era pienamente fondata in quanto rivolta alla datrice di lavoro dell'epoca in cui le obbligazioni di pagamento erano sorte, volontariamente intervenuta, nel giudizio instaurato nei soli confronti dell'altra condebitrice, con finalità adesiva alla posizione processuale di quest'ultima.
16 Tale intervento, qualificabile come “volontario adesivo autonomo” o
“litisconsortile”, determina – per costante giurisprudenza – l'estensione della domanda al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni.
Fin da epoca risalente, infatti, il Supremo Collegio ha, infatti, affermato che “se il debitore può, a sua scelta, agire contro alcuni soltanto dei debitori solidali, il debitore non convenuto in giudizio può tuttavia intervenirvi volontariamente, costituendo l'obbligazione il titolo dedotto in giudizio, per ottenere una pronunzia di accertamento negativo dell'asserito debito, cosicché fa valere, ai sensi dell'art. 105, comma 1 , c.p.c., un proprio autonomo diritto nei confronti dell'attore, sia pure aderendo alle ragioni del convenuto, assumendo perciò la posizione ed i poteri dell'interveniente volontario adesivo autonomo (Cass. Sez. L, 08/07/1995 n. 7508, relativa a fattispecie di trasferimento aziendale;
nello stesso senso, v. altresì Cass. 11 gennaio 1986 n. 103; Cass., sez. un., 20 gennaio 1964 n. 126).
In tale ipotesi, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “il terzo, una volta intervenuto, diventa parte egli stesso”, con la conseguenza che “egli diviene contraddittore di tutte le altre parti in causa, sicché la domanda della controparte, anche in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni” (Cass. 29.3.2023, n. 8877; conf. Cass. 25.11.2021, n. 36639; Cass. 19.1.2012, n. 743; Cass. 1.7.2008, n. 17954).
Sotto l'aspetto sostanziale, certamente , quale originaria CP_2 datrice di lavoro, risponde dell'obbligo di pagamento degli importi, indebitamente trattenuti o assorbiti a titolo di superminimo in costanza dei rapporti intercorsi con gli odierni appellanti principali, prima della cessione aziendale.
Va, infine, esaminato il motivo di appello incidentale, con cui si è riproposta l'eccezione di prescrizione: esso non coglie nel segno.
Il Collegio ritiene, sul punto, di dare continuità al consolidato orientamento, costantemente espresso da questa stessa Corte, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 12.4.2023, n. 9749), e ribadito – da ultimo – con sentenza n. 165/2025 (Pres. , Est. ), qui Per_1 Per_5 richiamata anche ex art. 118 disp. att., c.p.c.., cui:
“in tema di prescrizione si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza già precedentemente richiamata, ove si legge: “questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D. lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono
17 prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022). Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D. lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.” Va considerata , sul punto, la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 6840/2023) secondo cui il “Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019)”.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, e vanno condannate in CP_1 Controparte_2 solido a pagare, g li, tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal 1°.
2.2018 al 30.6.2024 relativamente
18 alla voce “AP/Sovraminimo individuale”, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le restanti statuizioni di merito devono essere confermate.
Le spese processuali delle due fasi del giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, del suo carattere seriale, dell'assenza di attività istruttoria e del numero delle parti ricorrenti in primo grado (oggi appellanti principali), seguono la soccombenza.
Nello specifico, gli importi-base di € 2.500,00 per il primo grado e di € 2.000,00 per il giudizio di appello vanno incrementati del 30% (pari rispettivamente ad € 750,00 e ad € 600,00) per ciascun ricorrente in primo grado e appellante principale, ulteriore rispetto al primo, a dare importi complessivi di € 5.500,00 per la prima fase processuale e di € 4.400,00 per il procedimento di appello, e così in totale la somma pari ad € 9.900,00.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 625/2025 del Tribunale di MILANO, condanna e a pagare, in favore degli CP_1 Controparte_2 appellanti principali, di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal 1.2.2018 al 30.6.2024 in relazione alla voce “AP/Sovraminimo individuale”, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna e in solido a rifondere agli CP_1 Controparte_2 appellanti pe di giudizio, liquidate in complessivi € 9.900,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
dichiara la sussistenza, in capo alle società appellanti incidentali, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 22/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
19
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati
Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 625/2025, estensore giudice DOTT.SSA FRANCESCA CAPELLI, discussa all'udienza del 22.10.2025 e promossa da:
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
, Parte_4 C.F._4 Parte_5
con il patrocinio dell'avv. ANDREA RANFAGNI C.F._5
e dell'avv. ANDREA CONTE , C.F._6 C.F._7 elettivamente domiciliato in FIRENZE PIAZZA DEI ROSSI 1, presso i Difensori
APPELLANTI PRINCIPALI
CONTRO
) e ), CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
e tan a . BE ES ), dell'avv. GIUSEPPE SIGILLO' C.F._8
MASSARA ell'avv. RAFFAELE FABOZZI C.F._9
, elettivamente domiciliate in MILANO CORSO C.F._10
i Difensori
APPELLATE/APPELLANTI INCIDENTALI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
1 PER LE PARTI APPELLANTI PRINCIPALI
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Milano fissare udienza di comparizione delle parti per la discussione della presente causa e, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare parzialmente la Sentenza n. 625/2025 del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, emessa il 4 febbraio 2025, depositata in cancelleria e pubblicata il medesimo giorno, per l'effetto accogliere le seguenti conclusioni: in tesi, condannare le appellate, in solido tra loro, a corrispondere in favore degli appellanti le differenze retributive maturate pari alla differenza tra quanto avrebbero percepito se le riduzioni e/o gli assorbimenti del loro sovramminimo individuale non fossero stati operati e quanto concretamente corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 30 giugno 2024, o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto sino al saldo. In ipotesi, ove la Corte d'Appello adita ritenesse non estendibile la domanda a CP_3 condannare la sola appellata a corrispondere in favore degli Controparte_1 appellanti le differenze retri pari alla differenza tra quanto avrebbero percepito se le riduzioni e/o gli assorbimenti del loro sovramminimo individuale non fossero stati operati e quanto concretamente corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 30 giugno 2024, o per il diverso periodo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto sino al saldo. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio e con rimborso del contributo unificato pari ad € 177,75”.
PER LE PARTI APPELLATE/APPELLANTI INCIDENTALI
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda (anche istruttoria), istanza, eccezione o deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Milano, Sez. Lav., Dott.ssa Francesca Maria Claudia Capelli, n. 625/2025 emessa all'esito del giudizio sub R.G. n. 12161/2024, pubblicata in data 4 febbraio 2025 e non notificata (la “Sentenza”, prodotta sub all. B), in accoglimento dei motivi di appello di cui sopra: - in via principale, rigettare il ricorso in appello principale ex adverso azionato, in quanto incontrovertibilmente infondato sia in fatto che in diritto;
- ancora in via principale, accogliere il presente ricorso in appello incidentale e rigettare le domande proposte dagli allora ricorrenti in primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque in quanto sfornite di prova e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, annullando la condanna di seppur CP_1 limitatamente al periodo successivo al 1° luglio 2024 con ogni conseguenza di legge, anche in termini di restituzione di quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di confermato accoglimento da parte della Corte di Appello adita delle domande avversarie, riformare comunque la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata nella memoria depositata dalla convenuta nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, contenere la condanna economica nei limiti della eccezione di prescrizione;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
______________
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 29.4.2025, , , Parte_1 Parte_2 [...]
, Pt_3 Parte_4 Parte_5 impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva solo parzialmente accolto il ricorso, dagli stessi presentato nei confronti di , subentrata nei loro rapporti dal CP_1
1°7.2024, a seguito di trasf le stipulato con l'originaria datrice di lavoro . Controparte_2
Con tale atto, i ricorrenti in primo grado avevano chiesto che fosse accertata l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi individuali, operato nei loro confronti dal febbraio 2018 e che la predetta convenuta fosse, conseguentemente, condannata al pagamento delle differenze retributive maturate a tale titolo, anche ai sensi dell'art. 2112, c.c., per l'epoca anteriore alla cessione.
Il primo Giudice, dichiarata l'illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018 in poi, aveva – tuttavia – condannato CP_1 alla ricostituzione della predetta voce nella misura in godimento gennaio 2018 e al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite, limitatamente al periodo successivo al 1°.7.2024.
Sotto il primo aspetto, era stato recepito dal TRIBUNALE un precedente di questa Corte, secondo cui si era instaurato, presso l'originaria datrice di lavoro, un uso aziendale derogatorio del generale principio di assorbibilità del superminimo, in virtù del costante e generalizzo mancato assorbimento di detta voce in occasione di dei rinnovi ed aumenti contrattuali susseguitisi nel tempo, non disdetto tramite l'accordo del 23.11.2017, privo di alcuna espressa previsione in tal senso ed integrante – pertanto – inadempimento alle obbligazioni datoriali laddove aveva ridotto il superminimo, fino ad allora Parte erogato, alla non comparabile voce retributiva dell' .
Con riguardo alla limitazione temporale della condanna, era stato rilevato in sentenza come i ricorrenti avessero rivolto le loro domande nei soli riguardi di unica convenuta in giudizio. CP_1
era, infatti, intervenuta volontariamente, ex art. 105, Controparte_2
a, aderendo alle difese della cessionaria.
In ragione della soccombenza, era stata condannata alla rifusione CP_1 delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori di Legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Con un primo, articolato motivo di gravame, si censurava la limitazione della condanna di al pagamento delle sole differenze retributive CP_1
3 maturate dal 1°.7.2024, con esclusione di quelle relative al periodo precedente, decorso a partire dal 1.1.2018: secondo gli appellanti, la sentenza era, sotto tale aspetto, errata per omessa applicazione della corresponsabilità solidale, gravante su tale società, quale cessionaria di ramo di azienda, ex art. 2112, co. II, c.c., dagli stessi azionata in primo grado nei confronti della stessa, benché unica convenuta in giudizio.
Veniva altresì contestato il rilievo, operato nella sentenza, secondo cui la predetta convenuta avrebbe chiesto, in via subordinata, il contenimento delle pretese avversarie all'epoca successiva alla cessione, invece non invocato nelle conclusioni della memoria difensiva: ne era derivata, ad avviso degli appellanti, la violazione dell'art. 112 c.p.c..
Con il secondo motivo, si denunciava l'omessa pronuncia, ad opera del TRIBUNALE, sulla richiesta – formulata dai ricorrenti in primo grado all'udienza del 4 febbraio 2025 – di estensione della domanda nei confronti dell'intervenuta con riferimento alle differenze Controparte_2 retributive maturate, sino al 30 giugno 2024, prima della cessione del ramo aziendale, in solido con la cessionaria . CP_1
A sostegno di tale doglianza, si invocava la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la domanda iniziale doveva intendersi automaticamente estesa nei confronti del terzo il quale, tramite intervento volontario litisconsortile, si fosse affermato destinatario – unitamente al convenuto – della pretesa attorea.
Pertanto, gli appellanti chiedevano che la Corte d'Appello, in parziale riforma della gravata sentenza, condannasse e , in solido CP_1 CP_2 tra loro, o in subordine solo la prima or differenze retributive maturate, a titolo di sovraminimo individuale illegittimamente assorbito, dal 1°.
1.2018 al 30.6.2024, o durante il diverso periodo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, con vittoria di spese del grado e con rimborso del contributo unificato, pari ad € 177,75.
Le appellate e si costituivano mediante memoria CP_1 CP_2 depositata il c dell'impugnazione avversaria, della quale contestavano integralmente la fondatezza.
Le stesse evidenziavano come l'art. 2112 c.c. – invocato dai ricorrenti a supporto dell'azione promossa avanti al TRIBUNALE – prevedesse, al comma II, la solidarietà tra cedente e cessionario con riferimento ai crediti “che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”, fra i quali non si potevano – a loro avviso – annoverare quelli oggetto di causa, sorti unicamente all'atto della pronuncia del Giudice di prime cure, e dunque solo in data 4 febbraio 2025.
Pertanto, ad avviso di e alla data della cessione di CP_1 CP_2 ramo aziendale (1° luglio 2024) non sussisteva alcun credito degli originari ricorrenti e, quindi, non poteva sussistere alcuna responsabilità in solido tra cedente e cessionaria;
né gli stessi avevano azionato alcuna apposita domanda
4 nei confronti di , soggetto non convenuto in giudizio e nei riguardi del CP_2 quale nessun a to era stato posto in essere.
Nella prospettiva delle predette società, in caso di condanna di si CP_2 sarebbe verificata un'evidente lesione del diritto di difesa costit te protetto ai sensi dell'art. 24 della Carta fondamentale.
In via di appello incidentale, le stesse, pertanto, domandavano che il ricorso di primo grado venisse integralmente respinto e che fosse comunque annullata la condanna pronunciata dal TRIBUNALE a carico di – sia pure CP_1 limitatamente al periodo successivo al 1° luglio 2024 conseguenza di legge, anche in termini di restituzione di quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza, o – in via subordinata – che fosse comunque accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta in primo grado.
A sostegno del gravame proposto in via incidentale, e CP_1 CP_2
– in primo luogo – lamentavano la violazione e falsa applicazione dei
[...] principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi e di uso aziendale.
Secondo le appellanti incidentali, il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere che la condotta datoriale avrebbe manifestato l'intento di modificare l'originaria natura assorbibile dei superminimi, espressamente prevista all'atto del loro riconoscimento, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente la sola protratta erogazione nel tempo, in difetto di alcun accordo novativo o altro significativo elemento in tal senso.
A sostegno della doglianza così proposta, si invocava il generale principio di assorbimento della maggiore retribuzione individuale in quella successivamente spettante per contrattazione collettiva, globalmente considerate: per escluderne l'operatività, secondo e , i ricorrenti CP_1 CP_2 avrebbero dovuto provare che, pur a fronte delle variazioni retributive previste nei precedenti rinnovi contrattuali, il datore di lavoro avesse continuato a erogare l'emolumento ad personam, in ragione della natura “non assorbibile” – originaria o sopravvenuta – dello stesso.
Secondo le appellanti incidentali, tale prova non era stata fornita nel caso di specie, né era stato dimostrato che il superminimo percepito avesse costituito un compenso speciale di natura esclusivamente meritocratica o premiale, tale da conferire all'emolumento un carattere di intangibilità rispetto ai successivi aumenti contrattuali collettivi.
Nell'ottica del gravame incidentale, la mancata applicazione della regola generale dell'assorbimento rispetto ad un singolo accordo o rinnovo era inidonea a stabilire una prassi aziendale e, quindi, a cristallizzare alcun diritto del lavoratore a mantenere invariato nel tempo l'emolumento speciale percepito.
5 Con il secondo motivo la decisione veniva censurata, in quanto contrastante con l'art. 2078 c.c., nel capo in cui la stessa aveva accertato la sussistenza di un uso aziendale – ad avviso della società non dimostrato dai lavoratori – e ne aveva dichiarato la non revocabilità unilaterale da parte del datore di lavoro, affermando che l'uso sarebbe stato superabile unicamente per esplicita disposizione contrattuale collettiva.
Ad avviso delle appellanti incidentali, l'uso aziendale – quand'anche dimostrato
– sarebbe stato superato da una successiva pattuizione collettiva, oltre a poter essere disdettato unilateralmente da ciascuna delle parti contraenti, come avvenuto nel caso di specie, in ragione del sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche aziendali, evidenziato dall'adozione di misure come la solidarietà c.d. difensiva, nonché dello scenario economico e normativo dei rapporti di lavoro, determinato dall'introduzione di nuovi aumenti contrattuali.
Veniva altresì criticata la declaratoria di illegittimità dell'assorbimento dei superminimi, operato dall'appellante con riferimento all'ERS, pronunciata dalla sentenza, secondo e sulla base di un'errata CP_1 CP_2 valutazione in ordine ed tale voce retributiva.
Nell'atto di appello incidentale, si sosteneva che il primo Giudice avesse Parte erroneamente attribuito all' un “peso” diverso dal superminimo, in quanto comprensivo degli istituti di ed indiretti ed escluso dalla base di calcolo del TFR, conseguentemente ravvisando un pregiudizio in capo ai dipendenti a seguito dell'operato assorbimento.
Le appellanti incidentali evidenziavano, in proposito, come i ricorrenti in primo grado si fossero limitati a formulare un generico riferimento a tale emolumento, senza introdurre alcun ulteriore elemento, né allegare documentazione idonea ad accertare quanto dedotto, avanzando pretese implicanti un indebito vantaggio economico.
Le società sostenevano, inoltre, che l'assorbimento del superminimo poteva operarsi con qualsiasi altra voce dell'aumento previsto dal contratto collettivo, in assenza di alcuna limitazione posta dalla vigente normativa o dai principi giurisprudenziali della materia.
La decisione di assorbire i superminimi, percepiti dai ricorrenti in primo grado, veniva ricondotta agli aumenti dei minimi tabellari introdotti dall'Accordo del novembre 2017 ed al mutato contesto economico e normativo, anche a scopo di salvaguardia dei livelli occupazionali e del perimetro aziendale.
In terzo luogo, e sostenevano che CP_1 Controparte_2 dall'accoglimento d nti dovuta derivare la riforma della sentenza con riguardo alla condanna, emessa dal TRIBUNALE.
6 Con il quarto motivo, le società denunciavano l'omessa pronuncia, da parte del TRIBUNALE, sull'eccezione di prescrizione quinquennale, richiamando – a sostegno della propria doglianza – precedenti di merito, secondo cui il termine estintivo decorreva in costanza di rapporto di lavoro anche per i crediti retributivi sorti successivamente all'entrata in vigore della modifica dell'art. 18 da parte della OR FO (L. 92/2012), avendo la nuova disciplina conferito maggiore forza alla stabilità dei rapporti di lavoro.
Le appellate invocavano, in ogni caso, il favore di spese e compensi di entrambe le fasi del giudizio.
All'udienza del 22.10.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
_______________
L'appello principale è fondato, mentre non può trovare accoglimento l'impugnazione proposta in via incidentale, per i motivi di seguito esposti.
Per ragioni di priorità logica, occorre in primo luogo esaminare il gravame, incidentale avanzato dalle società appellate con riguardo all'accertata illegittimità dell'assorbimento del superminimo, operato dall'originaria datrice di lavoro , a partire dal febbraio 2018. CP_2
Le doglianze svolte in proposito dalle appellanti incidentali non appaiono sotto alcun profilo condivisibili.
Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Milano si è già più volte espressa, in analoghe fattispecie (cfr. in particolare sentenza n. 263/2023, est. , pres. ; sentenza n. CP_4 Per_1
724/2023, est. Bertoli, pres. ; sentenza n. 781/2023, est. , pres. Per_1 Per_2
sentenza n. 31/20 s. est. ; sentenza n. 41 4, est. Per_3 Per_1
Dossi, pres. Vignati;
sent. n. 217/2024 e n. 622/2025, Pres. Ravazzoni est. Pattumelli), con pronunce che, pienamente condivise dal Collegio, si richiamano ai sensi dell'art 118 disp di att. c.p.c..
In particolare, questa Corte con la sentenza n. 188/2024 (Pres. Est.
, che nella motivazione richiama il tenore e il testo delle altre Per_3 opra indicate, ha trattato tutti i temi oggetto del presente procedimento, svolgendo le seguenti motivazioni:
“non è dubitabile che, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, sia di regola soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone
7 l'assorbimento (così ad esempio, tra le molte, Cass. 17/10/2018 n. 26017; Cass. 29/08/2012 n. 14689; Cass. 17/07/2008, n.19750). Nel caso di specie il predetto onere è stato adeguatamente assolto dai lavoratori e il Collegio ritiene che del tutto correttamente sia stata ravvisata l'esistenza di un uso aziendale in forza del quale la regola dell'assorbibilità era stata derogata. Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n. 26107; cfr. anche la più recente Cass., 2/11/2021, n. 31204: “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”). La giurisprudenza (cfr. ad esempio Cass. 8.4.2010, n. 8342) ha anche rimarcato che – una volta accertata la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca, come è nel caso di specie, in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) - la conseguente individuazione di un uso aziendale comporta che alla modifica in melius del trattamento dovuto ai lavoratori non si applichino: né l'art. 1340 cod. civ. (norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà di inserimento delle parti ed il potere delle stesse di escluderlo); né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti (con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati, collocandosi l'uso aziendale sul piano della regolamentazione collettiva esterna ai contratti individuali e traendo origine dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro); né l'art. 2077, comma secondo, cod. civ. (attesa la dimensione collettiva e non individuale della regolamentazione originata da un uso aziendale, ferma peraltro la conseguente legittimazione delle fonti collettive, nazionali e aziendali, di disporre una modifica "in pejus" del trattamento in tal modo attribuito). Il protrarsi nel tempo di comportamenti aventi carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, comporta ex se la configurabilità di un vero e proprio “uso aziendale”, rendendo irrilevante l'indagine su quale fosse la volontà del datore di lavoro e ciò in quanto l'origine dell'uso aziendale deriva dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro, di natura non contrattuale (così Cass. SU 30.3.1994 n. 3134). Nel caso di specie, come
8 ben evidenziato dalla sentenza impugnata (con passaggio motivazionale nemmeno ritualmente aggredito), non ha tempestivamente e CP_2 puntualmente contestato, nella propria memoria di costituzione avanti il Tribunale, l'allegazione effettuata dai lavoratori nel ricorso ex art. 414 c.p.c. (cfr. in particolare punti 4, 6,7, e 9 del ricorso;
cfr. ancora punti 16,17,18,19,20 del ricorso) circa il fatto che mai, prima del 2018, in occasione dei precedenti rinnovi ed aumenti contrattuali, la società avesse proceduto all'assorbimento del superminimo, nei confronti di uno qualsiasi dei dipendenti che aveva in godimento un simile trattamento ad personam. A fronte dell'allegazione da parte dei lavoratori di tutti gli elementi costitutivi dell'uso aziendale - ed in particolare della reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, del comportamento favorevole per i dipendenti (il mancato assorbimento), per un periodo pluriennale risalente addirittura alla precedente forma societaria di Telecom (SIP spa)- la contestazione di
è stata infatti generica, e non accompagnata nemmeno CP_2 dall'indicazione di un caso concreto in cui detto assorbimento, prima dei fatti di causa, sarebbe stato effettuato. si è infatti limitata ad enunciare CP_2 quali fossero, a suo dire, gli elementi costitutivi dell'uso aziendale;
come fosse regolato l'onere della prova;
quali fossero gli elementi che i lavoratori avrebbero dovuto allegare e provare. Tuttavia, a fronte delle allegazioni effettuate ai punti 4,6,7,9, 16,17,18,19,20 del ricorso, si è limitata a CP_2 ricordare come gravasse sull'avversario l'onere di prova, senza tuttavia né allegare né provare almeno un episodio specifico in cui, per un qualche dipendente titolare di un superminimo, SIP spa prima, o
[...]
poi, avesse proceduto ad assorbimento. Allegazione e prova che CP_2 spettarsi da non solo in ossequio al principio per cui “Nel CP_2 rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c.” (Cass. 27/06/2018 n. 16970), ma anche a quello c.d. di vicinanza della prova (posto che per il datore di lavoro era senz'altro agevole smentire l'allegazione avversaria con l'indicazione di episodi di segno contrario specifici e documentabili). In assenza di una specifica contestazione i fatti allegati dai ricorrenti devono pertanto considerarsi pacifici e non bisognosi di prova, come ritenuto dal primo giudice (con motivazione la cui correttezza non è stata a ben vedere adeguatamente censurata da nemmeno nell'atto di appello). Per queste ragioni il CP_2
Collegio condi prodo cui è giunto il Tribunale nel ravvisare l'esistenza di un uso aziendale favorevole ai lavoratori che escludeva il diritto dell'azienda a procedere all'assorbimento effettuato a far data dal 1°.
2.2018. Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte. Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante. Ed infatti, l'accordo del 23.11.2017, nel Parte prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già menzionato ), non contiene
9 alcuna previsione dalla quale possa desumersi – esplicitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere – diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti. Non è pertanto pertinente il richiamo dell'appellante al principio espresso da Cass. 24/07/2006, n.16862 (pronuncia secondo cui “Poiché ogni norma del contratto collettivo è una nuova norma, nei confronti della - pur simile - norma contenuta nel precedente contratto (e, nell'ipotesi di attribuzione al datore di disporre l'assorbimento di preesistenti assegni nei disposti aumenti contrattuali, il contratto conferisce un nuovo potere, indipendente da quello precedentemente riconosciutogli), il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o non disporre) l'assorbimento di preesistenti assegni personali nei miglioramenti recati dal singolo contratto, essendo indipendente dal comportamento del datore in relazione al riconoscimento di analogo potere in un successivo contratto, non costituisce una idonea base per formare, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale”), in quanto trattasi di pronuncia resa in una fattispecie in cui il contratto collettivo che prevedeva l'aumento retributivo espressamente affermava l'assorbibilità dell'incremento. Nel caso di specie, invece, per un verso la scelta compiuta da di non procedere CP_2 all'assorbimento sino al 2018 è stata una scelta libera, non imposta da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso, l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1°.
2.2018. Né è ravvisabile, nella condotta aziendale, un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale. Ed infatti, ad avviso del Collegio, la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo in occasione dell'accordo del 23.11.2017 integra al più un inadempimento dell'uso aziendale, mentre non costituisce condotta idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore- l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti. La convinzione del Collegio in ordine alla ritenuta infondatezza del primo motivo di appello trova del resto conforto nella decisione assunta da questa Corte nella sentenza n. 263/2023 (est. ) in fattispecie analoga a quella odierna;
decisione la CP_4 cui condivisa m di seguito si richiama, ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Non risulta contestato che gli appellati, nell'ambito dei propri accordi individuali con il datore di lavoro, beneficino di superminimi, qualificati negli stessi come “assorbibili”. Proprio per questo, in ragione di tale natura di compenso assorbibile derivante dall'accordo individuale, la ha CP_2 argomentato di avere legittimamente provveduto al loro assorbimento in rapporto agli aumenti contrattuali di cui all'accordo del 23 novembre del 2017. Sennonché, si deve ritenere che la tesi difensiva della non sia CP_2 accoglibile, dovendosi accertare un uso aziendale a favore d tori per il non assorbimento dei superminimi. In proposito, occorre rammentare che la Suprema Corte ha chiarito che“ la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di
10 per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del 28/07/2009 U, Sentenza n. 26107 del 13/12/2007 Sentenza n. 10591 del 03/06/2004). Così come “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass., n. 31204 del 02/11/2021). È pacifico che la per gli anni dedotti in causa e fino al 2017, quindi per CP_2 un significativo temporale, non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo. Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva. Ciò in quanto “l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del 19/02/2016). Inoltre, nel corso del tempo si sono i sono succedute, senza soluzione di continuità, procedure di mobilità volontaria e contratti di solidarietà eppure non sono mai stati assorbiti i superminimi. Non risulta, infatti, controverso che il 26 giugno 2008 è stata avviata una procedura di mobilità per 5.000 lavoratori;
- il 26 maggio 2009 è stata adottata una procedura di mobilità per 470 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà per 1054 dipendenti;
- il 04 agosto 2010 è stata attuata una
11 procedura di mobilità per 3.900 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà siglato il 21 ottobre 2010 per 1.100 lavoratori, con durata sino al 07 novembre 2012; - il 27 marzo 2013 e stata avviata una procedura di mobilità per 500 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.500 lavoratori con durata sino al 14 aprile 2015; - il 27 aprile 2015 viene avviata una procedura di mobilità per 330 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.600 lavoratori con durata sino al 03 gennaio 2018 . Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale. E' bene precisare che tale prassi aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette
“fonti sociali” - tra le quali vanno considerati anche i contratti collettivi e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata. L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento. Le disposizioni collettive possono ovviamente modificare la regola del mancato assorbimento, operando l'uso aziendale sullo stesso piano delle disposizioni collettive di prossimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 3296 del 19/02/2016) ma, ovviamente, è necessario perché ciò avvenga che risulti, sul piano collettivo, tale modifica. Nella fattispecie in esame, ad avviso del Collegio, sul piano collettivo tuttavia non risulta alcuna modifica tramite accordo collettivo del sussistente, per quanto si è detto, uso aziendale inerente la non assorbibilità del superminimo. Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso, ma solo che “i trattamenti economici del personale dipendente….vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento Retributivo Separato. Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento”. Fermo quanto già sopra osservato circa l'allegazione e la non contestazione in merito ai fatti costitutivi dell'uso aziendale, il Collegio dà atto che sin dal primo grado di giudizio erano stati prodotti: le lettere di attribuzione dei superminimi assorbibili (ad eccezione che per ); il testo Per_4 dell'accordo collettivo del 23.11.2017; le buste paga che dimostravano
12 l'avvenuto assorbimento del superminimo;
elementi, questi, pienamente sufficienti per far ritenere ritualmente assolti gli oneri di allegazione e prova gravanti sui lavoratori e, pertanto, le argomentazioni che precedono, richiamate ai sensi dell'art. 118 c.p.c. disp. att. c.p.c., siccome integralmente condivise dal Collegio, ben si attagliano al caso di specie e sono assorbenti del primo e del secondo motivo di gravame. Quanto al terzo motivo di appello, relativamente all'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata sul presupposto che i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare l'accordo del 23/11/2017, il Collegio rileva che i lavoratori non hanno contestato l'accordo, del quale per contro chiedono l'applicazione, ma il fatto che la società abbia inteso darne un'applicazione non corretta avendo assorbito il superminimo di cui godevano con l'aumento ivi previsto sotto la voce ERS. La questione prospettata dall'appellante resta assorbita dall'accertamento principale sulla non assorbibilità degli aumenti scaturiti dall'accordo del 23.11.2017. In ogni caso, questa Corte, con la decisione n. 263/23, ha motivatamente avuto modo di affermare: “L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR,… Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti…Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell'ERS proprio per la incomparabilità dei due emolumenti”.
L'orientamento sopra richiamato ha trovato avallo nella recentissima ordinanza n. 12477/25 della Corte di Cassazione, che ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione formulati da . CP_2
Tale pronuncia è stata già più volte recepita da questa stessa Corte, da ultimo con sentenza n. 425/2025 (Pres. Est. , che ha – in proposito – Per_3 così motivato:
“la Suprema Corte ha disatteso l'assunto di quest'ultima - secondo cui, ai fini dell'esclusione dell'assorbibilità del superminimo, si richiede una comune volontà delle parti in tal senso, derogatoria alla naturale assorbibilità dell'emolumento in oggetto - alla luce “della condivisibile giurisprudenza di legittimità che al fine della configurazione dell'uso aziendale esclude rilievo all'elemento volontaristico, ritenendo sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore dovuto ai lavoratori. Per costante affermazione del giudice di legittimità, l'uso aziendale appartiene infatti al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda
- agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”; precisando che “Non vi è
13 ragione di sottrarre a tali principi anche la regolazione del superminimo Se è vero infatti che costituisce “ius receptum” l'affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (Cass. n. 26017/2018, Cass. n. 14689/2012, Cass.19750/2008), non si ravvisano ostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che naturale assorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi).” La Suprema Corte ha poi riconosciuto la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l'uso aziendale, in quanto “la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà socio economica sulla quale l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo”, chiarendo, però, che tale possibilità deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale pacificamente riconosciuta a tale strumento: “Ciò implica, innanzitutto, la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti scaturente dal rinnovo del contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della
“disdetta” medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Occorre, in altri termini che la volontà datoriale di disdettare l'uso aziendale sia resa in termini chiari ed univoci in modo da essere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale, destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, devono avere tempestiva ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di “recedere” dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro”. (così Cass. n. 12477/25). Ne consegue che, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, applicabili anche al caso in esame, l'appello deve essere rigettato” (nello stesso senso, v. Corte d'App. Milano nn. 416, 417, 433, 443, 372/25).
14 Né appare ravvisabile, nel caso di specie, una disdetta dell'uso aziendale conforme ai requisiti delineati dal Supremo Collegio nella pronuncia appena citata, non essendo stata in alcun modo dimostrata la manifestazione chiara e (soprattutto) motivata di tale volontà, da parte della datrice di lavoro, rivolta alla generalità dei lavoratori.
Certamente inadeguato appare, a tal fine, il mero comportamento costituito dall'assorbimento dei superminimi, come già ripetutamente affermato da questa Corte, da ultimo con sentenza n. 62/2025 (Pres. RAVAZZONI, Est. PATTUMELLI), condivisa dal Collegio e qui riportate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att., c.p.c.:
“vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte. Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante. Ed infatti, l'accordo del 23.11.2017, nel Parte prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già menzionato ), non contiene alcuna previsione dalla quale possa desumersi – licitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere – diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale – all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti. Non è pertanto pertinente il richiamo dell'appellante al principio espresso da Cass. 24/07/2006, n.16862 (pronuncia secondo cui “Poiché ogni norma del contratto collettivo è una nuova norma, nei confronti della - pur simile - norma contenuta nel precedente contratto (e, nell'ipotesi di attribuzione al datore di disporre l'assorbimento di preesistenti assegni nei disposti aumenti contrattuali, il contratto conferisce un nuovo potere, indipendente da quello precedentemente riconosciutogli), il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o non disporre) l'assorbimento di preesistenti assegni personali nei miglioramenti recati dal singolo contratto, essendo indipendente dal comportamento del datore in relazione al riconoscimento di analogo potere in un successivo contratto, non costituisce una idonea base per formare, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale”), in quanto trattasi di pronuncia resa in una fattispecie in cui il contratto collettivo che prevedeva l'aumento retributivo espressamente affermava l'assorbibilità dell'incremento. Nel caso di specie, invece, per un verso la scelta compiuta da di non procedere CP_2 all'assorbimento sino al 2018 è stata una scelta libera, non imposta da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso, l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1°.
2.2018. Né è ravvisabile, nella condotta aziendale, un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale. Ed infatti, ad avviso del Collegio, la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo in occasione dell'accordo del
15 23.11.2017 integra al più un inadempimento dell'uso aziendale, mentre non costituisce condotta idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore- l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti. - … - Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva. Ciò in quanto “l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del 19/02/2016)”.
Così confermata l'illegittimità dell'assorbimento dei superminimi oggetto di causa, ritiene il Collegio che la conseguente obbligazione restitutoria gravi – relativamente alla fase antecedente alla cessione aziendale – in via solidale sulla cedente e sulla cessionaria, oggi appellate e appellanti incidentali.
Come correttamente sostenuto nel primo motivo di gravame principale, la limitazione della condanna di ai soli importi successivi al suo CP_1 subentro nel ramo aziendale con l'art. 2112, co. II, c.c., secondo cui la cessionaria risponde in solido delle obbligazioni esistenti al momento del trasferimento, quali certamente erano quelle oggetto di causa.
Trattasi, infatti, di voci retributive maturate tempo per tempo nel corso dei rapporti di lavoro compresi nel compendio ceduto, rispetto alle quali la pronuncia giudiziale ha una valenza di accertamento (con conseguente condanna) e non già costitutiva, come invece sostenuto nella memoria difensiva.
Giova, in proposito, evidenziare, come la domanda svolta nel ricorso di primo grado facesse corretto riferimento ai crediti sorti, al titolo in questione, “a decorrere dal 1° gennaio 2018”.
La doglianza svolta, al riguardo, dagli appellanti principali è, pertanto, fondata.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla seconda censura, con cui gli stessi hanno lamentato l'omessa pronuncia sulla richiesta di estensione della condanna anche all'intervenuta , formulata all'udienza CP_2 del 4 febbraio 2025.
Effettivamente il TRIBUNALE nulla ha disposto relativamente a detta domanda, che era pienamente fondata in quanto rivolta alla datrice di lavoro dell'epoca in cui le obbligazioni di pagamento erano sorte, volontariamente intervenuta, nel giudizio instaurato nei soli confronti dell'altra condebitrice, con finalità adesiva alla posizione processuale di quest'ultima.
16 Tale intervento, qualificabile come “volontario adesivo autonomo” o
“litisconsortile”, determina – per costante giurisprudenza – l'estensione della domanda al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni.
Fin da epoca risalente, infatti, il Supremo Collegio ha, infatti, affermato che “se il debitore può, a sua scelta, agire contro alcuni soltanto dei debitori solidali, il debitore non convenuto in giudizio può tuttavia intervenirvi volontariamente, costituendo l'obbligazione il titolo dedotto in giudizio, per ottenere una pronunzia di accertamento negativo dell'asserito debito, cosicché fa valere, ai sensi dell'art. 105, comma 1 , c.p.c., un proprio autonomo diritto nei confronti dell'attore, sia pure aderendo alle ragioni del convenuto, assumendo perciò la posizione ed i poteri dell'interveniente volontario adesivo autonomo (Cass. Sez. L, 08/07/1995 n. 7508, relativa a fattispecie di trasferimento aziendale;
nello stesso senso, v. altresì Cass. 11 gennaio 1986 n. 103; Cass., sez. un., 20 gennaio 1964 n. 126).
In tale ipotesi, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “il terzo, una volta intervenuto, diventa parte egli stesso”, con la conseguenza che “egli diviene contraddittore di tutte le altre parti in causa, sicché la domanda della controparte, anche in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni” (Cass. 29.3.2023, n. 8877; conf. Cass. 25.11.2021, n. 36639; Cass. 19.1.2012, n. 743; Cass. 1.7.2008, n. 17954).
Sotto l'aspetto sostanziale, certamente , quale originaria CP_2 datrice di lavoro, risponde dell'obbligo di pagamento degli importi, indebitamente trattenuti o assorbiti a titolo di superminimo in costanza dei rapporti intercorsi con gli odierni appellanti principali, prima della cessione aziendale.
Va, infine, esaminato il motivo di appello incidentale, con cui si è riproposta l'eccezione di prescrizione: esso non coglie nel segno.
Il Collegio ritiene, sul punto, di dare continuità al consolidato orientamento, costantemente espresso da questa stessa Corte, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 12.4.2023, n. 9749), e ribadito – da ultimo – con sentenza n. 165/2025 (Pres. , Est. ), qui Per_1 Per_5 richiamata anche ex art. 118 disp. att., c.p.c.., cui:
“in tema di prescrizione si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza già precedentemente richiamata, ove si legge: “questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D. lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono
17 prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022). Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D. lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.” Va considerata , sul punto, la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 6840/2023) secondo cui il “Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019)”.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, e vanno condannate in CP_1 Controparte_2 solido a pagare, g li, tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal 1°.
2.2018 al 30.6.2024 relativamente
18 alla voce “AP/Sovraminimo individuale”, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le restanti statuizioni di merito devono essere confermate.
Le spese processuali delle due fasi del giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, del suo carattere seriale, dell'assenza di attività istruttoria e del numero delle parti ricorrenti in primo grado (oggi appellanti principali), seguono la soccombenza.
Nello specifico, gli importi-base di € 2.500,00 per il primo grado e di € 2.000,00 per il giudizio di appello vanno incrementati del 30% (pari rispettivamente ad € 750,00 e ad € 600,00) per ciascun ricorrente in primo grado e appellante principale, ulteriore rispetto al primo, a dare importi complessivi di € 5.500,00 per la prima fase processuale e di € 4.400,00 per il procedimento di appello, e così in totale la somma pari ad € 9.900,00.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 625/2025 del Tribunale di MILANO, condanna e a pagare, in favore degli CP_1 Controparte_2 appellanti principali, di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal 1.2.2018 al 30.6.2024 in relazione alla voce “AP/Sovraminimo individuale”, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna e in solido a rifondere agli CP_1 Controparte_2 appellanti pe di giudizio, liquidate in complessivi € 9.900,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
dichiara la sussistenza, in capo alle società appellanti incidentali, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 22/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
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