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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 4184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4184 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 25/11/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2064 dell'anno 2024 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio FELEPPA e Parte_1 dall'avv. Anna AMANTEA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Salerno, alla Via Angelo Andrea Zottoli n.10
Appellante/Appellato incidentale
E
in persona del Controparte_1 Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato con cui è domiciliato ope legis in
Napoli alla Via Armando Diaz n. 1
Appellato/appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.03.2021, agiva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, affinché, previo accertamento della natura subordinata del suo rapporto di lavoro alle dipendenze del , comparabile a quello dei magistrati in carriera Controparte_1
(lamentando: di percepire “un trattamento economico e normativo discriminatorio rispetto al lavoratore comparabile”; l'assenza di alcuna norma in tema di tutela previdenziale ed assicurativa per malattie ed infortuni sul lavoro prima del D.Lvo 116/2017; l'illegittimità della reiterazione “dei rapporti a termine” e richiamando la normativa in materia, anche dell'UE), rassegnava le seguenti conclusioni: “A.
Accertare e dichiarare…. che per il periodo a decorrere dal 10.04.2002 a tutt'oggi
è intercorso tra il ricorrente e l' convenuta un rapporto di lavoro CP_3 subordinato, secondo quanto previsto dalle norme di diritto dell'Unione (Direttiva
2003/88/CE) e, conseguentemente, il diritto del predetto al trattamento economico
e normativo assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del ministero convenuto;
B. Condannare il convenuto al CP_1
pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive tra le indennità percepite, al netto delle imposte versate, e il corrispondente trattamento economico percepito dai predetti lavoratori comparabili alle dipendenze del CP_1
convenuto (magistrato togato, e/o dirigente/funzionario), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei all'effettivo soddisfo;
C. Condannare il convenuto al risarcimento del danno patito dal CP_1 ricorrente, in ragione dell'abusiva reiterazione dei termini apposti ai singoli incarichi, pari a 12 mensilità, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia”, con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva il convenuto che, eccepito il difetto di giurisdizione del CP_1
giudice adito, contestava nel merito la fondatezza della domanda di cui in ogni caso chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 1698/24, pubblicata in data 06.03.2024, il Tribunale adito ha rigettato la domanda compensando integralmente le spese di lite.
Avverso tale statuizione ha proposto appello il con ricorso depositato Pt_1
presso questa Corte in data 22.07.2024, chiedendo la integrale riforma della sentenza sulla base di una pluralità di argomentazioni.
Si è costituita l'amministrazione appellata proponendo appello incidentale con riferimento al rigetto della eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice adito;
nel merito, in subordine, chiedendo il rigetto dell'appello ritenuto infondato.
Disposta la trattazione scritta della causa e lette le note ritualmente depositate dalle parti, la causa è stata decisa, all'esito dell'udienza, secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'analisi dell'appello incidentale vertente sulla giurisdizione si palesa preliminare rispetto all'analisi dell'appello incidentale relativo esclusivamente al merito della questione.
Ebbene tanto premesso, con assorbimento di ogni altro motivo di gravame, va dichiarato, il difetto di giurisdizione del giudice adito sull'intera controversia oggetto di causa.
Il collegio, invero, intende dare seguito ai pronunciamenti delle Sezioni Unite della
Suprema Corte che, in casi perfettamente sovrapponibili a quello in esame, hanno ritenuto che la cognizione delle relative controversie spetti alla giurisdizione del
Giudice Amministrativo.
In tal senso si è espressa Cassazione civile sez. un., 30/07/2021 n.21986 in un giudizio del tutto identico a quello in oggetto, secondo cui appunto “Rientra nella giurisdizione amministrativa, in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati, la controversia avente ad oggetto la domanda di un giudice di pace, volta ad ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero della
Giustizia, per aver svolto le stesse funzioni giurisdizionali espletate dai magistrati togati”.
La Suprema Corte, dando seguito all'orientamento già espresso da Cass. S.U.
n.27198/2017 ed ai principi desumibili dalla medesima pronuncia, ha evidenziato:
“Avuto riguardo al complessivo tenore delle domande proposte in sede di merito, volte non soltanto ad ottenere un adeguamento del compenso percepito quali giudici di pace, ma l'accertamento di un rapporto di impiego di fatto con il
per lo svolgimento delle stesse funzioni giurisdizionali Controparte_1
espletate dai magistrati togati, rapporto del quale era chiesto l'accertamento ai fini retributivi e previdenziali, la condanna del al pagamento di somme di CP_1
denaro è conseguenza dell'accertamento di un rapporto di impiego alle dipendenze dello stesso ”. CP_1
La suddetta ricostruzione giuridica è pienamente condivisa dal collegio, che, pertanto, ritiene fondata la censura del impugnante incidentale. CP_1
Non può, pertanto, condividersi l'assunto dell'appellante che sostiene, al riguardo, che l'oggetto della domanda sarebbe costituito esclusivamente dal diritto all'applicazione delle tutele fondamentali minime riconosciute ai lavoratori dipendenti di un'amministrazione pubblica, non essendo richiesta la costituzione di un rapporto di impiego assimilato o assimilabile a quello dei giudici ordinari né di equiparazione allo status dei magistrati ordinari.
È noto che, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità,
“La giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass. S.U. n.
20350 del 31/07/2018).
E proprio in aderenza a tali principi la Suprema Corte, con le sentenze del 2017 e
2021 in precedenza richiamate, avuto riguardo al complessivo tenore delle domande proposte in sede di merito, si è espressa nel senso di affermare la giurisdizione del giudice amministrativo in controversie del tutto analoghe a quella in esame, evidenziando che esse erano volte non soltanto ad ottenere un adeguamento del compenso percepito quali giudici onorari, ma l'accertamento di un rapporto di impiego di fatto con il per lo svolgimento delle stesse Controparte_1
funzioni giurisdizionali espletate dai magistrati togati, rapporto del quale era chiesto l'accertamento ai fini retributivi e previdenziali, sul presupposto che la condanna del al pagamento di somme di denaro era conseguenza dell'accertamento CP_1
di un rapporto di impiego alle dipendenze dello stesso . CP_1
Questo Collegio non vede ragione di discostarsi da queste chiare indicazioni.
In effetti, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di fatto assimilabile a quello della magistratura ordinaria è il presupposto dell'intero petitum sostanziale;
il presupposto imprescindibile delle pretese e della presunta disparità di trattamento che il ricorrente (odierno appellante) avrebbe subito è costituito necessariamente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, instauratosi di fatto ed illegittimamente con l'amministrazione convenuta, comparabile al rapporto di lavoro sussistente con i magistrati ordinari.
Non rileva l'omessa espressa domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, in quanto, in ogni caso, le domande di condanna formulate in primo grado comportano pur sempre il preventivo essenziale accertamento del diritto sottostante dedotto in giudizio. Il tenore letterale e logico della difesa di primo grado è chiaro: la causa petendi sostanziale è individuata nella piena assimilazione del giudice onorario al giudice ordinario, invocandosi un rapporto subordinato di pubblico impiego di fatto del tutto identico - per natura e funzioni - al rapporto di lavoro della magistratura ordinaria, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 comma 4 d. lgs.
165/2001 (cfr. nello stesso senso sentenza della Corte d'Appello di Roma del
15.9.2020 e Corte d'Appello di Roma del 21/10/2022, n.3794).
Anche il capo di domanda relativo al danno “comunitario”, essendo configurato come danno da abusiva reiterazione di contratti a termine assimilati per natura e funzioni al rapporto di lavoro della magistratura ordinaria, presuppone sempre lo stesso accertamento ed è pertanto totalmente dipendente dalla cognizione delle prime domande e, poiché difetta la giurisdizione del giudice ordinario per le prime, conseguentemente non può che concludersi per il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
Deve dunque, in accoglimento dell'appello incidentale, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito sull'intera controversia, assorbito ogni altro motivo di gravame principale.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento dell'appello incidentale, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito sull'intera controversia. Compensa le spese del doppio grado. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre
2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis
D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Napoli 25.11.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro