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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/11/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1393/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Emanuela Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1393/2025 R.G. (già n. 570/2025 R.G.), discussa all'udienza del 19 novembre 2025 e vertente
TRA
, con sede in Ladispoli (C.F. Parte_1
e P. Iva ), in persona del Curatore Dott. C.F._1 P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 72, presso lo studio dell'Avv. Daniela Campus che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTRICE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Pierpaolo CP_1 C.F._2
Perretta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ladispoli, Via Duca degli Abruzzi n. 58;
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato in data 27 febbraio 2025, la Liquidazione Giudiziale n. 12/2024 della ditta individuale BI , in persona del curatore Dott. conveniva in giudizio il Sig. Pt_1 Parte_2 pagina 1 di 4 per ottenere la risoluzione del contratto di comodato gratuito stipulato in data 1 marzo CP_1
2020 tra il Sig. e il Sig. avente ad oggetto l'immobile sito in Ladispoli, Via Roma Parte_1 CP_1
n. 117, e il conseguente rilascio del bene e gli intimava lo sfratto citandolo per la convalida.
La procedura esponeva che, in data 19 marzo 2024, il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della ditta individuale e che il curatore, Parte_1 ritenendo pregiudizievole per la massa dei creditori il contratto di comodato, aveva comunicato al comodatario Sig. con PEC del 30 aprile 2024, la volontà di recedere dal contratto, invitandolo CP_1 alla restituzione dell'immobile ed allegava che l'istanza del Sig. di ottenere in locazione il CP_1 medesimo immobile era stata rigettata dal Giudice Delegato, dapprima con provvedimento del 16 maggio 2024, e poi nuovamente il 29 luglio 2024 in sede di reclamo proposto dal Sig. ex art. CP_1
133 c.c.i.i. avverso gli atti del curatore.
Ottenuta l'autorizzazione anche per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la Procedura ha svolto il procedimento di mediazione obbligatoria, al quale la parte chiamata non è comparsa.
Nella fase speciale del giudizio si è costituito opponendosi alla convalida eccependo CP_1 che l'immobile ricevuto in comodato fosse di comproprietà del comodante con altri eredi con Pt_1 conseguente impossibilità del curatore di agire per la risoluzione del contratto sull'intero bene senza il consenso degli altri comproprietari, contestava la mancata conformità del contratto alle prescrizioni dell'art. 175 c.c.i.i., non ritenendo provato che la qualità soggettiva del Sig. fosse stata motivo Pt_1 determinante del consenso e l'insussistenza del "bisogno urgente e impreveduto" del comodante ex art. 1809 c.c..
All'udienza del 1 aprile 2025 a scioglimento di riserva, con ordinanza 3 giugno 2025, veniva mutato il rito ed ordinato al Sig. il rilascio dell'immobile in favore della Procedura, con fissazione della CP_1 data per l'esecuzione al 30 giugno 2025;
A seguito del mutamento del rito solo la Procedura ha depositato memoria integrativa, ex art. 426 c.p.c. insistendo per l'accoglimento delle proprie domande mentre il convenuto non ha insistito nelle difese e la causa è oggi pervenuta per la decisione.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Il contratto di comodato di un bene immobile a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del comodante si scioglie ope legis ai sensi dell'art. 175 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (c.c.i.i.). L'art. 175, comma 1 stabilisce infatti che "I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale" come aveva correttamente rilevato il Giudice Delegato dott. Andrea Barzellotti nel decreto di rigetto del reclamo del 29 luglio 2024, con la conseguenza che il contratto di comodato deve ritenersi sciolto di diritto alla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, ovvero il 19 marzo 2024.
La comunicazione inviata dal curatore in data 30 aprile 2024 costituisce un atto meramente ricognitivo di un effetto giuridico già prodottosi e, al contempo, la manifestazione della volontà della Procedura di pagina 2 di 4 non voler proseguire in un rapporto contrattuale ormai estinto, richiedendo la dovuta restituzione del bene.
Peraltro ricorre nella fattispecie in esame anche quell'”urgente e impreveduto bisogno” codificato dall'art. 1809, comma 2, c.c. che legittima la convenuta ad esercitare il diritto di recesso in quanto l'apertura di una procedura concorsuale a carico del comodante integra tale requisito da identificarsi con la necessità per la curatela di acquisire la piena disponibilità dei beni del debitore per procedere alla loro liquidazione nell'interesse della massa dei creditori.
La circostanza che l'immobile sia in comproprietà tra il Sig. e altri soggetti, è questione del Parte_1 tutto irrilevante ed infatti il giudizio ha ad oggetto il rapporto contrattuale di comodato, stipulato unicamente tra il Sig. e il Sig. ed il curatore, subentrando nella posizione giuridica del Pt_1 CP_1 debitore, è pienamente legittimato a esercitare i diritti e le azioni derivanti da tale contratto, inclusa l'azione di restituzione.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto di comodato e trova conferma l'ordinanza di rilascio provvisoriamente emessa.
Nonostante l'infondata difesa prestata dal nel presente giudizio che la procedura è stata CP_1 costretta ad avviare nei suoi confronti per ottenere il rilascio dell'immobile e nonostante che lo stesso abbia resistito in giudizio attraverso argomentazioni che erano già state respinte dal Giudice Delegato dr. Andrea Barzellotti in sede di reclamo attraverso una chiara ed esaustiva motivazione, non si ritiene comunque di dover accogliere anche l'ulteriore domanda avanzata dall'attrice di sua condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in considerazione del fatto che il convenuto, dopo la costituzione nella fase speciale locatizia, ha desistito dalle difese in giudizio ed in considerazione della circostanza che la regola è che l'interesse della Procedura sovrasti quello del singolo e quindi anche il suo, come prevede, nello specifico, l'art. 175 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza stabilendo che i contratti aventi natura personale si sciolgano con la dichiarazione di liquidazione giudiziale, fatta eccezione una diversa volontà della procedura di voler continuare detto rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai valori medi per i giudizi di convalida di fratto per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto dell'ammissione della Procedura al patrocinio a spese dello Stato. La mancata partecipazione del alla procedura di mediazione che si era resa necessaria in conseguenza della sua opposizione lo CP_1 rende passibile di sua condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato in favore dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 - dichiara risolto il contratto di comodato stipulato in data 1 marzo 2020 tra e Parte_1 [...]
avente ad oggetto l'immobile sito in Ladispoli, Via Roma n. 117, distinto in Catasto Fabbricati CP_1 del Comune di Ladispoli al foglio 68, particella 1034, sub. 2;
- conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 3 giugno 2025 e, per l'effetto, condanna CP_1 all'immediato rilascio del predetto immobile, libero da persone e cose, in favore della Liquidazione Giudiziale n. 12/2024 ; Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, che si liquidano in CP_1 complessive 2.504,00 di cui € 2.374,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, ed euro 130,00 per spese vive;
condanna al pagamento in favore dell'Erario di una sanzione pari al contributo CP_1
Unificato.
Così deciso in Civitavecchia, il 19 novembre 2025.
dott. Maria Emanuela Ragusa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Emanuela Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1393/2025 R.G. (già n. 570/2025 R.G.), discussa all'udienza del 19 novembre 2025 e vertente
TRA
, con sede in Ladispoli (C.F. Parte_1
e P. Iva ), in persona del Curatore Dott. C.F._1 P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 72, presso lo studio dell'Avv. Daniela Campus che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTRICE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Pierpaolo CP_1 C.F._2
Perretta, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ladispoli, Via Duca degli Abruzzi n. 58;
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato in data 27 febbraio 2025, la Liquidazione Giudiziale n. 12/2024 della ditta individuale BI , in persona del curatore Dott. conveniva in giudizio il Sig. Pt_1 Parte_2 pagina 1 di 4 per ottenere la risoluzione del contratto di comodato gratuito stipulato in data 1 marzo CP_1
2020 tra il Sig. e il Sig. avente ad oggetto l'immobile sito in Ladispoli, Via Roma Parte_1 CP_1
n. 117, e il conseguente rilascio del bene e gli intimava lo sfratto citandolo per la convalida.
La procedura esponeva che, in data 19 marzo 2024, il Tribunale di Civitavecchia aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della ditta individuale e che il curatore, Parte_1 ritenendo pregiudizievole per la massa dei creditori il contratto di comodato, aveva comunicato al comodatario Sig. con PEC del 30 aprile 2024, la volontà di recedere dal contratto, invitandolo CP_1 alla restituzione dell'immobile ed allegava che l'istanza del Sig. di ottenere in locazione il CP_1 medesimo immobile era stata rigettata dal Giudice Delegato, dapprima con provvedimento del 16 maggio 2024, e poi nuovamente il 29 luglio 2024 in sede di reclamo proposto dal Sig. ex art. CP_1
133 c.c.i.i. avverso gli atti del curatore.
Ottenuta l'autorizzazione anche per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la Procedura ha svolto il procedimento di mediazione obbligatoria, al quale la parte chiamata non è comparsa.
Nella fase speciale del giudizio si è costituito opponendosi alla convalida eccependo CP_1 che l'immobile ricevuto in comodato fosse di comproprietà del comodante con altri eredi con Pt_1 conseguente impossibilità del curatore di agire per la risoluzione del contratto sull'intero bene senza il consenso degli altri comproprietari, contestava la mancata conformità del contratto alle prescrizioni dell'art. 175 c.c.i.i., non ritenendo provato che la qualità soggettiva del Sig. fosse stata motivo Pt_1 determinante del consenso e l'insussistenza del "bisogno urgente e impreveduto" del comodante ex art. 1809 c.c..
All'udienza del 1 aprile 2025 a scioglimento di riserva, con ordinanza 3 giugno 2025, veniva mutato il rito ed ordinato al Sig. il rilascio dell'immobile in favore della Procedura, con fissazione della CP_1 data per l'esecuzione al 30 giugno 2025;
A seguito del mutamento del rito solo la Procedura ha depositato memoria integrativa, ex art. 426 c.p.c. insistendo per l'accoglimento delle proprie domande mentre il convenuto non ha insistito nelle difese e la causa è oggi pervenuta per la decisione.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Il contratto di comodato di un bene immobile a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del comodante si scioglie ope legis ai sensi dell'art. 175 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (c.c.i.i.). L'art. 175, comma 1 stabilisce infatti che "I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale" come aveva correttamente rilevato il Giudice Delegato dott. Andrea Barzellotti nel decreto di rigetto del reclamo del 29 luglio 2024, con la conseguenza che il contratto di comodato deve ritenersi sciolto di diritto alla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, ovvero il 19 marzo 2024.
La comunicazione inviata dal curatore in data 30 aprile 2024 costituisce un atto meramente ricognitivo di un effetto giuridico già prodottosi e, al contempo, la manifestazione della volontà della Procedura di pagina 2 di 4 non voler proseguire in un rapporto contrattuale ormai estinto, richiedendo la dovuta restituzione del bene.
Peraltro ricorre nella fattispecie in esame anche quell'”urgente e impreveduto bisogno” codificato dall'art. 1809, comma 2, c.c. che legittima la convenuta ad esercitare il diritto di recesso in quanto l'apertura di una procedura concorsuale a carico del comodante integra tale requisito da identificarsi con la necessità per la curatela di acquisire la piena disponibilità dei beni del debitore per procedere alla loro liquidazione nell'interesse della massa dei creditori.
La circostanza che l'immobile sia in comproprietà tra il Sig. e altri soggetti, è questione del Parte_1 tutto irrilevante ed infatti il giudizio ha ad oggetto il rapporto contrattuale di comodato, stipulato unicamente tra il Sig. e il Sig. ed il curatore, subentrando nella posizione giuridica del Pt_1 CP_1 debitore, è pienamente legittimato a esercitare i diritti e le azioni derivanti da tale contratto, inclusa l'azione di restituzione.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono va pertanto dichiarata la risoluzione del contratto di comodato e trova conferma l'ordinanza di rilascio provvisoriamente emessa.
Nonostante l'infondata difesa prestata dal nel presente giudizio che la procedura è stata CP_1 costretta ad avviare nei suoi confronti per ottenere il rilascio dell'immobile e nonostante che lo stesso abbia resistito in giudizio attraverso argomentazioni che erano già state respinte dal Giudice Delegato dr. Andrea Barzellotti in sede di reclamo attraverso una chiara ed esaustiva motivazione, non si ritiene comunque di dover accogliere anche l'ulteriore domanda avanzata dall'attrice di sua condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in considerazione del fatto che il convenuto, dopo la costituzione nella fase speciale locatizia, ha desistito dalle difese in giudizio ed in considerazione della circostanza che la regola è che l'interesse della Procedura sovrasti quello del singolo e quindi anche il suo, come prevede, nello specifico, l'art. 175 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza stabilendo che i contratti aventi natura personale si sciolgano con la dichiarazione di liquidazione giudiziale, fatta eccezione una diversa volontà della procedura di voler continuare detto rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai valori medi per i giudizi di convalida di fratto per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto dell'ammissione della Procedura al patrocinio a spese dello Stato. La mancata partecipazione del alla procedura di mediazione che si era resa necessaria in conseguenza della sua opposizione lo CP_1 rende passibile di sua condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato in favore dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 - dichiara risolto il contratto di comodato stipulato in data 1 marzo 2020 tra e Parte_1 [...]
avente ad oggetto l'immobile sito in Ladispoli, Via Roma n. 117, distinto in Catasto Fabbricati CP_1 del Comune di Ladispoli al foglio 68, particella 1034, sub. 2;
- conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 3 giugno 2025 e, per l'effetto, condanna CP_1 all'immediato rilascio del predetto immobile, libero da persone e cose, in favore della Liquidazione Giudiziale n. 12/2024 ; Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, che si liquidano in CP_1 complessive 2.504,00 di cui € 2.374,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, ed euro 130,00 per spese vive;
condanna al pagamento in favore dell'Erario di una sanzione pari al contributo CP_1
Unificato.
Così deciso in Civitavecchia, il 19 novembre 2025.
dott. Maria Emanuela Ragusa
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