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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/05/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3396/2023 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 16.11.2023 ai sensi degli artt. 473bis 12 e 473bis 49 c.p.c.
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Mavia Varutti
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
1 INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale + scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
-dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi con relative annotazioni;
-nulla per l'assegnazione della casa coniugale;
-affidare in via esclusiva la figlia minore alla madre che assumerà le decisioni di maggiore interesse per la figlia, quali quelle in materia di residenza, passaporto o altri documenti, salute e scuola,
tempo libero, con collocazione e domiciliazione presso la residenza materna;
-il padre potrà vedere la figlia minore soltanto in presenza della madre, previo accordo con la stessa,
compatibilmente con le esigenze della minore;
-il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo di euro 150,00
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione ISTAT annuale;
-spese rifuse.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di avere contratto matrimonio civile in data 16.9.2002 in
Comune di Tolmezzo (UD) con e che dall'unione era nata la figlia CP_1 Persona_1
(13.8.2013), minorenne, ha chiesto, ai sensi dell'art. 473bis 49 c.p.c., la pronuncia Parte_1
di separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Ha affermato che il marito si era allontanato da casa da anni e non era più tornato;
che lei si era trasferita da circa otto anni in Comune di Fagagna con il nuovo compagno, il quale aveva instaurato un ottimo rapporto con la figlia.
2 Il resistente è rimasto contumace in giudizio e non è nemmeno comparso personalmente alla prima udienza davanti al G.I. in data 4.3.2024.
In questa udienza la ricorrente, autorizzata dal giudice, ha precisato le proprie conclusioni sulla separazione personale come riportate in ricorso, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22, previa discussione orale.
Con sentenza n. 325/2024 di data 4.3.2024 e depositata in data 8.3.2024, il Tribunale di Udine ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni richieste dalla ricorrente.
Con ordinanza di pari data la causa è stata rimessa in istruttoria all'udienza del 29.4.2025 per il proseguo del giudizio sulla domanda di scioglimento del matrimonio. In tale udienza si è personalmente presentata solo la parte ricorrente, la quale ha insistito nelle conclusioni riportate in ricorso. Il procuratore della ricorrente ha pertanto rassegnato le proprie conclusioni come riportate in epigrafe, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche, e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Va dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti secondo la volontà appalesata dalla ricorrente e non contestata dal resistente e, poiché la convivenza tra i coniugi non è mai ripresa sin dall'epoca della separazione, sono ampiamente trascorsi i termini di legge dalla data della separazione personale dei coniugi onde pronunciare sentenza di divorzio.
Le condizioni di divorzio formulate dalla ricorrente -e già fatte proprie da questo Tribunale nella sentenza di separazione personale dei coniugi- possono venire integralmente accolte.
Può venire altresì accolta la domanda di affido super esclusivo della figlia minore (così riqualificando la domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla madre in ragione delle peculiari modalità richieste per questo affidamento), atteso che il padre si è reso sostanzialmente irreperibile e trascura la minore, che non vede da anni e per la quale non versa alcun mantenimento. Il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace in giudizio, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riferimento alle scelte più importanti per la minore (cfr. Tribunale Milano n. 6910/2018).
Alla madre spetta in via esclusiva, al 100%, l'assegno unico universale in favore della figlia in quanto affidataria in via super esclusiva della stessa.
Le visite padre/figlia dovranno venire previste come richiesto, alla presenza materna e previo accordo tra i genitori, in quanto il padre non vede la minore da anni.
3 Non essendo note le condizioni economiche del resistente, va accolta la domanda della ricorrente di porre a carico del padre un assegno per il contributo al mantenimento della minore di euro 150,00 mensili, pari all'importo minimo previsto dal Protocollo in uso al Tribunale di Udine;
importo annualmente rivalutabile ISTAT, da versare alla madre in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese. A ciò, benché non richiesto, va aggiunto a carico del padre, nel superiore interesse della minore, il pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore, come da protocollo in uso al Tribunale di Udine.
Spese compensate in ragione della mancata opposizione da parte del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei signori e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in data 16.9.2002 in Comune di Tolmezzo (UD) alle seguenti condizioni:
-nulla per l'assegnazione della casa coniugale;
-affida in via esclusiva rafforzata la figlia minore alla madre, che assumerà le decisioni di maggiore interesse per la figlia, quali quelle in materia di residenza, passaporto o altri documenti, salute e scuola, tempo libero, con collocazione e domiciliazione presso la residenza materna;
-il padre potrà vedere la figlia minore soltanto in presenza della madre, previo accordo con la stessa,
compatibilmente con le esigenze della minore;
-il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore l'importo di euro 150,00
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore;
-l'assegno unico universale in favore della minore verrà percepito integralmente dalla madre;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tolmezzo (UD) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 11, parte prima, del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno
2002;
3) spese compensate.
4 Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 5.5.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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