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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2025, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione a intimazione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di pagamento pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5091/24 R.G. Affari N. 5091/24 Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127
ter cpc nel termine fissato del giorno 02.12.2025, avente ad oggetto: CRONOLOGICO
“Opposizione a intimazione di pagamento”; e vertente N. _______________ tra
, rappresentata e difesa dall'avv. D. Davascio del
[...]Parte_1
N. ______________ Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, n. 165/2025 R.B. Prev.
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno,
Via G. Cuomo, n. 7;
Discusso nel termine
Ricorrente del 02.12.2025 con scambio di note e scritte ex art. 127 ter cpc
in persona del legale
Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M. Oliva del
Deposito minuta Foro di Nocera Inferiore in virtù di procura allegata alla memoria
_________________ difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
San Marzano sul Sarno (Sa), Via Vittorio Veneto, n. 19;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 5091/24 R.G. Gentile c/o + 1 pag. 1 CP_2 e
, in persona del Controparte_3
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di procura generale per Notar di Roma in data 22.03.2024, Per_1
elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in
Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 02.12.2025, le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 08.10.2024, adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava l'intimazione di pagamento n. 100 2024 90022537 55 000, notificata dall'
[...]
in data 30.08.2024, relativa a n. 5 cartelle di Controparte_1
pagamento e a n. 7 avvisi di addebito per la somma complessiva di euro
15.670,78, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna delle parti resistenti al rimborso delle spese di lite, eccependo: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) l'intervenuta prescrizione.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del ricorso
(cfr. le ricevute di accettazione e consegna pec, agli atti), si costituivano in giudizio le parti resistenti, le quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei
Giudizio n. 5091/24 R.G. Gentile c/o + 1 pag. 2 CP_2 documenti allegati, nel termine fissato del giorno 02.12.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Innanzitutto va dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente
a tutte le n. 5 cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione impugnata. Invero, le stesse attengono a contravvenzioni al Codice della
Strada, a tasse automobilistiche, a Irpef e a imposte di registro rientranti nella giurisdizione delle Corti Tributarie e dei Giudici di Pace.
III. Il ricorso proposto da è infondato e, pertanto, va Parte_1
rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato, relativamente ai n. 7 avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento.
Innanzitutto è infondata l'eccezione di omessa notifica degli atti impositivi, relativi all'intimazione impugnata nel presente giudizio.
Infatti, i n. 7 avvisi di addebito risultano notificati in data 24.07.2027,
19.09.2017, 01.12.2017, 07.08.2018, 07.02.2019, 05.09.2019 e
17.02.2022 (cfr. le ricevute di accettazione e consegna per gli avvisi dell'anno 2017 e le relate di notifica, allegate al fascicolo telematico delle parti resistenti).
Successivamente risulta notificato all'odierna parte ricorrente l'atto impositivo costituito dall'intimazione di pagamento n. 100 2023
90024213 74 000 in data 27.12.2023, effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc presso la residenza della parte ricorrente, sita in Baronissi alla via G.
Bianco, n. 35/d (cfr. all. nn. 7 e 8 del fascicolo telematico della resistente
. CP_1
Orbene, posto che la notifica dei n. 3 avvisi relativi all'anno 2017 è avvenuta a mezzo pec (sul punto, appaiono pretestuose le contestazioni mosse dalla parte ricorrente, non essendo plausibile, tenuto conto delle particolari procedure previste, che l'attivazione dell'indirizzo pec possa essere stato attivato senza il suo intervento ovvero direttamente dagli
Enti impositori), pur non essendo esenti da rilievi le notifiche dei n. 4
Giudizio n. 5091/24 R.G. Gentile c/o + 1 pag. 3 CP_2 avvisi di addebito degli anni 2018, 2019 e 2021 (cfr. le note scritte della parte ricorrente), va evidenziato che eventuali vizi delle suddette notifiche risultano sanati ovvero resi non più opponibili a seguito della notifica della suddetta intimazione di pagamento n. 100 2023 90024213
74 000 in data 27.12.2023 (cfr. all. nn. 7 e 8 del fascicolo telematico della resistente , che non risulta mai impugnata dall'odierna CP_1
parte ricorrente: peraltro, nelle note scritte depositate in data 15.05.2025
e in data 28.11.2025 la parte ricorrente, pur sviluppando ampie contestazioni circa la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, nulla ha argomentato e contestato circa la notifica della suddetta intimazione di pagamento.
Pertanto, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (in particolare, la precedente intimazione di pagamento dell'anno 2023, sopra menzionata), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quali la decadenza ex art. 25 del Dpr. n. 602/1973, l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
Insomma, l'omessa impugnazione delle cartelle di pagamento oppure, comunque, di almeno un atto successivo (intimazione di pagamento) non consente più di accertare la presunta irregolarità della loro notifica a seguito della ricezione dell'atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio;
né, peraltro, possono essere proposte delle doglianze di merito recuperatorie, tantomeno nei confronti degli atti di pertinenza degli enti impositori: gli unici fatti e/o circostanze che possono essere dedotti sono quelli maturati alla data di notifica dell'intimazione oggetto di giudizio
Giudizio n. 5091/24 R.G. Gentile c/o + 1 pag. 4 CP_2 dopo la notifica dell'ultimo atto precedente.
Di conseguenza, risulta infondata anche la seconda eccezione sollevata dalla parte ricorrente, relativa all'intervenuta prescrizione del credito contributivo azionato. Infatti, alla data della notifica dell'intimazione impugnata, cioè 30.08.2024, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale (applicabile al caso di specie), alla luce dell'intervenuta notifica dell'atto interruttivo sopra menzionato, cioè l'intimazione di pagamento n. 100 2023 90024213 74 000 in data
27.12.2023, effettuata ai sensi dell'art. 140 cpc presso la residenza della parte ricorrente, sita in Baronissi alla via G. Bianco, n. 35/d (cfr. all. nn.
7 e 8 del fascicolo telematico della resistente Agenzia).
In ultimo, alla stregua di quanto fin qui argomentato, va disattesa
l'istanza di sospensione del presente giudizio formulata dalla parte ricorrente, al fine della proposizione della querela di falso ex artt. 221 e ss. cpc avverso le relate di notifica, a firma di , menzionate Parte_1
a pag. 3 delle note scritte depositate in data 28.11.2025: infatti, tale querela appare del tutto ininfluenti ai fini della decisione della presente controversia, dal momento che attiene a documenti, cioè gli avvisi di addebito notificati a mezzo posta, la cui rilevanza è del tutto nulla, a seguito della notifica della menzionata intimazione di pagamento n. 100
2023 90024213 74 000 in data 27.12.2023.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
IV. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte ricorrente al rimborso delle stesse in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
Giudizio n. 5091/24 R.G. Gentile c/o + 1 pag. 5 CP_2 nei confronti dell e dell con Controparte_1 CP_3
ricorso depositato in data 08.10.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alle n. 5 cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione impugnata;
2) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato, relativamente ai n. 7 avvisi di addebito oggetto dell'intimazione impugnata;
3) Condanna la ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuna di esse parti resistenti, in euro 2.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 02.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5091/24 R.G. Gentile c/o + 1 pag. 6 CP_2