Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/05/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. del 08.05.2025, nella causa iscritta al n. 29 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
(CF: ), nato a [...] l'[...] e residente in Parte_1 C.F._1
Airola (BN), via G. Vittorio Fucci n. 36 (già via Casale di sotto), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avvocato Pasquale Giaquinto e dall'avvocato Pasquale Moscato, domiciliato presso lo Studio Legale Giaquinto in Rotondi (AV), Strada Statale 7 Appia, n. 13/15;
RICORRENTE
E
(P. Iva ) in persona del suo Amministratore Controparte_1 P.IVA_1
Delegato dott. con sede legale in Airola (BN), alla Via Caracciano SC, 82011, CP_2 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via G. Orsini n. 42, presso lo studio legale associato
Castellano e rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Castellano, in virtù di procura a margine della comparsa.
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 04.01.2023, il ricorrente in epigrafe identificato ha dedotto:
- di aver lavorato, dal 03.11.2014, alle dipendenze della convenuta Controparte_1 presso lo stabilimento sito in Airola (BN) in via Caracciano, in virtù del succedersi di innumerevoli formalizzazioni atipiche del proprio rapporto lavorativo, operate anche attraverso lo strumentale utilizzo di un'agenzia di lavoro interinale, nonché di un primo contratto di
“tirocinio” intervenuto già nel maggio 2017;
- che, dal 03.11.2014 al novembre 2020, svolgeva mansioni di “addetto all'estrazione”, ovvero all'eliminazione delle plastiche protettive che avvolgono la scocca in carbonio durante le fasi della lavorazione, una volta che questa è stata estratta dall'autoclave e dal dicembre 2020 al 01.09.2022 veniva assegnato al reparto così detto “520” (dove si completa il pianale delle autovetture in materiale composito), addetto alla sistemazione sul fondo del pianale dello sportellino di ispezione dove poi viene stampato il numero di matricola dell'auto, alla c.d.
“schiumatura del pianale”, ovvero al riempimento dello stesso con una speciale schiuma;
al taglio e montaggio del rivestimento, realizzato materiale tipo “moquette” ed, infine, al montaggio, sempre sul pianale, degli agganci ad incastro che consentono di fissare il tutto sulla scocca;
- che, al netto dei periodi di cassa integrazione, aveva ordinariamente rispettato un orario di lavoro quotidiano suddiviso dalla datrice in turni;
- che, al pari di tutti gli altri dipendenti, rendeva le proprie prestazioni sotto la direzione e il Part controllo gerarchico dei preposti aziendali della che esercitavano un controllo diretto, esclusivo e personale indistintamente su tutti i prestatori;
- che, quando era addetto al reparto “estrazione”, il suo sovraordinato gerarchico era il sig.
mentre, quando addetto al “reparto 520” sovraordinati gerarchici sono Parte_3 stati, invece, i sig.ri , , ed;
Persona_1 Per_2 Pt_4 Persona_3 Controparte_3
- che, la retribuzione era corrisposta a mezzo bonifico bancario per gli importi portati in busta paga e il TFR era stato corrisposto dalla datrice, al termine del rapporto, in misura inferiore al dovuto;
- che, in data 26.08.2019, nell'identità delle modalità esplicative del rapporto sino a quel Part momento intercorso, la gli richiedeva la sottoscrizione di un normale contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato/tempo pieno, con decorrenza 02.09.2019 ed inquadramento professionale - retributivo nel livello “I” del contratto collettivo “Gomma – Plastica” con qualifica di “addetto alla laminazione”;
- che, all'inizio di agosto 2022, preoccupato per il procrastinarsi della domandava ai CP_4 referenti datoriali chiarimenti sulla prosecuzione o meno della stessa e, più in generale, rassicurazioni circa il suo posto di lavoro e la parte datoriale rispondeva che “vedremo … anche perché a settembre il tuo contratto scade (?) … per adesso sei in cassa integrazione stai tranquillo”;
- che, in data 14.09.2022, si recava presso il Centro per l'Impiego di Sant'Agata dei Goti dove richiedeva la consegna del modello C2-Storico relativo alla sua posizione lavorativa e prendeva contezza che il proprio rapporto di lavoro era stato formalizzato con un contratto di
“apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere” a tempo pieno ed inquadramento professionale – retributivo nel livello “I-3” del CCNL “Gomma e Plastica” ed attribuzione della qualifica di “incollatore di materie plastiche” e che – in assenza di qualsivoglia comunicazione men che meno scritta – era stato addirittura risolto con decorrenza 01.09.2022;
- che, nel corso del rapporto di lavoro, non aveva mai ricevuto alcuna formazione, né aveva ricevuto, avuto contezza o potuto visionare alcun progetto formativo individuale, né mai era stato affiancato da alcun tutor;
- che, in ragione della maturata/lunga esperienza professionale aveva sempre operato in totale autonomia presso le postazioni alle quali, sin dal 2014, era stato addetto e quando era stato assegnato al c.d. “reparto 520” operava unitamente ad altri colleghi assegnati al reparto in un momento successivo rispetto a lui;
- che, per l'intera durata del solo formale periodo di apprendistato era rimasto inquadrato nel livello professionale – retributivo “I-3” del CCNL di categoria;
- che, in data 26.10.2022, impugnava la risoluzione del suo rapporto di lavoro perché priva della forma scritta ed in ogni caso perché posta in essere in violazione di legge, metteva a disposizione le proprie energie lavorative in favore della parte datoriale e rivendicava anche il pagamento di tutte le maturate differenze retributive.
Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto di “1. accertare e dichiarare, per i titoli e causali di cui al ricorso - previa declaratoria incidentale di illiceità e/o nullità e/o illegittimità del formalizzato atto
/ contratto di lavoro di apprendistato – il diritto del ricorrente alla conversione del contratto di apprendistato in rapporto di lavoro ordinario a tempo indeterminato dalla stessa data del
2.9.2019, o da quella diversa data che emergerà o dalla quale il Giudice valuterà sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per le pronunce richieste;
2. dichiarare, in ragione della disposta conversione, la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato - non in regime di apprendistato -, tra il ricorrente e la in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., con decorrenza dal 2.9.2019 o da quel giorno diverso / decorrenza diversa che il giudice accerterà ed il conseguente diritto del ricorrente a tenore dell'art. 2103 c.c.
a vedersi riconosciuto, in ragione delle mansioni di fatto espletate, l'inquadramento professionale
– retributivo nel livello “H” della Contrattazione collettiva “Gomma e plastica – Aziende Industriali “, o a quella diversa/superiore che l'adito Giudice dovesse ritenere corretta, sempre con decorrenza 2.9.19 o, in via gradata, dall'2.9.20 e conseguente ordine alla stessa società convenuta di provvedere alle relative annotazioni sul libro matricola;
3. condannare, in forza delle disposizioni di legge sopra richiamate, in applicazione dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2099 c.c. ed in riferimento alla contrattazione nazionale di categoria pure richiamata CP_5
“Gomma e plastica – Aziende Industriali ”), per le causali tutte di cui in narrativa e per i titoli
[...] maturati per il periodo di lavoro di cui è causa, la società convenuta in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t, al pagamento in favore del ricorrente, sempre con riferimento al livello professionale-retributivo H, IN VIA PRINCIPALE, per il periodo dal 2.9.19 al 31.12.21, della complessiva somma di € 4.831,82= (quattromilaottocentotrentuno//82) o di quella diversa somma, maggiore o minore che l'adito Giudice dovesse ritenere corretta. IN VIA GRADATA, per il solo periodo dall'2.9.20 al 31.12.21 complessiva somma di €
2.777,23=(duemilasettecentosettantasette//23) o a quella diversa somma (maggiore o minore), che dovesse risultare o che il Giudice dovesse ritenere equa e giusta, oltre rivalutazione monetaria, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 429 c.p.c., da stabilirsi ai sensi dell'art. 150 disp. att. C.p.c., ed interessi nella misura legale sulla somma rivalutata, con decorrenza, per l'una e per gli altri, dal giorno del maturare del relativo singolo diritto sino all'integrale soddisfo 4. accertare e dichiarare, per i titoli e causali di cui in ricorso, la inesistenza e/o inefficacia e/o la annullabilità
e/o illegittimità (fondato su cause/motivi illeciti, per assenza della forma scritta, in frode alla legge) della risoluzione operata dalla e, a tenore dell'art. 2, commi 1 e Controparte_1
2, D. Lgs. 23/15, in combinato disposto con l'art. 29 del D. Lgs. 267/2003, come modificato dal D.
Lgs. 81/15, ordinare, a in persona del legale rappresentante p.t., la Controparte_1 reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, nel ruolo e mansioni già occupate, o mansioni equivalenti;
5. condannare la convenuta, al risarcimento/pagamento, in Controparte_1 favore del ricorrente, del danno (retributivo) subito e subendo, nella misura di una indennità pari all'ultima retribuzione di fatto percepita/riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento inefficace a quello di effettiva reintegrazione, più rivalutazione monetaria, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 429 c.p.c., da stabilirsi ai sensi dell'art. 150 disp. att. cpc, ed interessi nella misura legale, sulle somme rivalutate, con decorrenza, per l'una e per gli altri, dal giorno delle singole (mensili) scadenze retributive al definitivo soddisfo, oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali;
somma da calcolarsi su di una base retributiva mensile (art. 17 CCNL) per un ammontare complessivo pari ad € 1.680,12 (ultima paga base € 1.550,88x13=20.161,44/12); ovvero sulla diversa base retributiva, anche maggiore, che il Giudicante dovesse accertare e dichiarare;
in ogni caso con interessi legali dalla data di maturazione dei crediti alla data del deposito del presente ricorso e con interessi moratori ex art.
17 legge n. 142/2014 di conversione del D.L. n. 132/2014 dalla data del deposito del presente ricorso in poi;
oltre rivalutazione monetaria;
6. Condannare la società convenuta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, comunque del compenso dovuto per la controversia in relazione all'opera professionale espletata, alle fasi e prestazioni tutte, alle questioni giuridiche trattate, alla complessità delle stesse, oltre C.P.A. e
I.V.A. come per legge, con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari.
7. Clausola di provvisoria esecuzione”. Si è costituita in giudizio la che ha eccepito l'infondatezza in fatto ed in diritto Controparte_1 del ricorso proposto.
In particolare, la società ha dedotto che la lettera di assunzione a tempo indeterminato a tutele crescenti, del 26.08.2019, pur essendo genuina, non era la lettera che aveva disciplinato il contratto di lavoro occorso tra le parti;
che, invero, il giorno seguente alla redazione di quella lettera di assunzione a tempo indeterminato, si convenne tra le parti che l'assunzione sarebbe stata riformulata secondo un apprendistato professionalizzante che avrebbe consentito all'azienda un risparmio in termini di contributi e di retribuzione;
che, l'assunzione, infatti, era stata effettuata in un contesto di crisi, come ammesso dallo stesso ricorrente ed avallato dal ricorso agli ammortizzatori sociali;
che, pertanto, superata la lettera di assunzione a tempo indeterminato del
26.08.2019, la resistente provvedeva il giorno 30.08.2019, a comunicare la sua assunzione come apprendista con decorrenza dal 02.09.2019 e con termine del piano formativo al 01.09.2022; che, il ricorrente dal 26.08.2019 non aveva reso alcuna prestazione di lavoro sino alla data di inizio del rapporto professionalizzante ovvero il giorno 02.09.2019; che, nella prima busta paga il livello riconosciuto dall'azienda era il livello I/3 e non il livello I indicato invece nella lettera di assunzione in possesso del lavoratore e nel corso del rapporto, il livello veniva adeguato sino al livello H3; che, sin dal primo giorno di lavoro, il ricorrente era stato addetto al reparto denominato
“520”, ove vengono prodotti i tappeti della Jeep Renegade su committenza del gruppo;
CP_6 che, era stato affiancato ai sigg.ri e e aveva più Persona_1 Persona_3 Persona_4 di un tutor, ovvero i sigg.ri e;
che, al termine del contratto di Parte_5 Controparte_7 apprendistato, il rapporto veniva risolto come da comunicazione in atti non essendo CP_8 possibile trasformarlo a tempo indeterminato.
Ritenuta superflua la prova testimoniale perché vertente su circostanze generiche e/o non rilevanti, la causa è stata rinviata per la discussione e alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.
È pacifico tra le parti che il ricorrente è stato assunto in data 02.09.2019, in virtù di un contratto di apprendistato mai sottoscritto tra le parti. La stessa società costituendosi ha dedotto che pur avendo deciso, in un primo momento, di assumere il ricorrente in virtù di un contratto a tempo indeterminato, decideva poi di procedere all'assunzione del in virtù di un contratto di Pt_1 apprendistato professionalizzante, al fine di ottenere i relativi benefici retributivi e contributivi, previo colloquio con il lavoratore.
La stessa datrice di lavoro ha dichiarato di non aver redatto e sottoscritto, unitamente al ricorrente, il contratto di apprendistato posto a base del rapporto, deducendo che la forma scritta richiesta per la suddetta tipologia contrattuale è ad probationem e non ad substantiam.
3.
L'art. 42, comma 1, D.lgs. n. 81/2015 stabilisce che “il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n.
276 del 2003”.
Tale tipologia contrattuale deve dunque contenere il piano formativo individuale, per il quale è comunque sufficiente la redazione in forma sintetica;
tale scelta normativa è coerente con la natura del contratto di cui si discute, caratterizzato da una causa mista: il datore di lavoro, infatti, a fronte di una prestazione lavorativa, ha l'obbligo non soltanto di corrispondere una determinata retribuzione, ma anche quello di fornire l'addestramento necessario ai fini dell'acquisizione di una specifica qualifica professionale. Il piano formativo individuale è, pertanto, elemento essenziale e imprescindibile del contratto, proprio perché racchiude in sé “l'elemento formativo qualificante la causa stessa del contratto di apprendistato professionalizzante”, rendendo “particolarmente stringente la necessità che la volontà negoziale del lavoratore, nell'accedere al tipo contrattuale in questione, si formi sulla base della piena consapevolezza del percorso formativo proposto e della sua idoneità a consentire l'acquisizione della qualifica alla quale l'apprendistato e finalizzato” e prevenendo così “abusi della parte datoriale nella concreta configurazione del percorso formativo, una volta che il piano formativo individuale risulti cristallizzato nel documento contrattuale e non in un documento esterno al contratto” (v. Cass. sez. lavoro 24/04/2023, n. 10826; v. anche Cass. Civ. sez. lav. n.
6704/2024).
Il requisito della forma scritta va, dunque, inteso in senso funzionale, in quanto prescritto a pena di nullità di protezione di una delle parti contrattuali, sicché esso è rispettato solo quando è redatto per iscritto anche il piano formativo individuale;
in mancanza di tale forma, il rapporto non può che essere considerato ab origine come rapporto ordinario.
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che non è stato redatto alcun contratto di apprendistato, né il relativo piano formativo, con indicazione del tutor, della durata del contratto, del livello di inquadramento riconosciuto all'inizio del rapporto e al termine del periodo di formazione e del termine del periodo di formazione.
Di conseguenza, va dichiarata la nullità del contratto di apprendistato professionalizzante posto a base del rapporto di lavoro oggetto di giudizio;
la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 02.09.2019 e il diritto del ricorrente al ripristino del rapporto lavorativo, sulla base dell'inquadramento nel livello H del CCNL “Gomma e plastica – Aziende Industriali” e orario di lavoro full time. Tra le parti è, infatti, pacifico e risulta dall' di assunzione, l'applicazione al rapporto del CP_8 predetto CCNL e che il rapporto di lavoro era full time.
In ordine al livello di inquadramento, poi, la società costituendosi ha dichiarato che il lavoratore era stato inquadrato nel livello I3, con lo scopo formativo di riconoscergli, come è avvenuto a decorrere da gennaio 2022, il livello H3, ha confermato che era addetto al reparto 520 Pt_1 ove vengono prodotti i tappeti della Jeep Renegade su committenza del gruppo e non ha CP_6 contestato che il lavoratore era addetto alla sistemazione sul fondo del pianale dello sportellino di ispezione dove poi viene stampato il numero di matricola dell'auto, alla c.d. “schiumatura del pianale”, ovvero al riempimento dello stesso con una speciale schiuma;
al taglio e montaggio del rivestimento, realizzato materiale tipo “moquette” ed, infine, al montaggio, sempre sul pianale, degli agganci ad incastro che consentono di fissare il tutto sulla scocca.
L'allegato 2 del CCNL prevede, al livello professionale “H” del “Settore Produzione”:
“Appartengono a questo livello i lavoratori che: - in possesso di conoscenze acquisite attraverso un insegnamento limitato ed un addestramento specifico per maturare una buona abilità manuale, capacità operativa e conoscenza dei mezzi di lavoro;
- hanno la responsabilità dell'accuratezza nella esecuzione dei compiti assegnati e dell'accertamento del risultato dell'attività; - operano in condizioni di autonomia vincolata, eseguendo compiti secondo istruzioni dettagliate nell'ambito di procedure vincolanti e di processi standardizzati;
ricevono un controllo sul modo di operare e sul risultato delle attività.
Posizioni professionali Gruppo 3: H/3 Operatore di macchine o impianti - Conduce macchine o impianti nel rispetto di tolleranze, secondo procedure prescritte ed eseguendo operazioni anche manuali sul prodotto. - Effettua normali interventi di avviamento e regolazione per assicurarne la continuità di funzionamento. - Esegue il controllo, prevalentemente visivo e dimensionale della conformità del prodotto e di semplici parametri di processo, attenendosi alle specifiche predeterminate.
H/3 Addetto montaggio/imballaggio - Assicura operazioni di montaggio, previa verifica qualitativa dei componenti, con l'ausilio di attrezzature o manualmente e garantendo il controllo finale qualitativo e numerico dei sistemi assemblati. Il controllo comporta: - l'uso di attrezzature per la rifinitura (sbavatura, rifilatura, smaterozzatura, ecc.); - il controllo di semplici parametri di processo”. Al livello professionale I “Appartengono a questo livello i lavoratori che: - in possesso di conoscenze generiche acquisite anche mediante breve affiancamento per l'esecuzione di operazioni semplici e/o manuali e/o ripetitive;
- hanno la responsabilità dell'esecuzione accurata delle operazioni assegnate;
- operano in condizioni di autonomia esecutiva, eseguendo operazioni semplici e/o manuali e/o ripetitive, vincolate a dettagliate istruzioni e procedure ricevute;
ricevono un controllo sull'esecuzione, modalità e risultato delle operazioni.
Posizioni professionali Gruppo 3: I/3 Addetti a lavori di preparazione - Compie operazioni di preparazione e di movimentazione accessori al ciclo continuo produttivo anche mediante l'uso di attrezzature semplici. I/3 Aiuto esecutivo Assicura l'alimentazione e la raccolta di uno o più prodotti quale aiuto a lavoratori addetti a conduzione di impianti e macchine”.
Ebbene, è evidente che le mansioni svolte dal ricorrente sono riconducibili al livello H3, in quanto rientranti nel profilo di addetto al montaggio;
ne consegue il diritto di Parte_1 all'inquadramento nel predetto livello.
4.
Poiché il ricorrente ha ricevuto la retribuzione di cui al livello H3 solo a decorrere dal gennaio
2022, nonostante lo svolgimento di mansioni inquadrabili nel predetto livello per l'intero rapporto lavorativo, lo stesso ha diritto anche al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in virtù del predetto livello, dal 02.09.2019 fino al mese di dicembre 2021, a titolo di retribuzione ordinaria, 13^ mensilità, scatti di anzianità e festività non godute- in quanto dalle buste paga in atti risultano lavorati dei giorni festivi, nei mesi analiticamente indicati nei conteggi di parte ricorrente- e alla rideterminazione del TFR sulla base della retribuzione dovuta per il livello
H3, fin dal 02.09.2019.
In ordine al quantum, si ritiene di poter aderire ai conteggi effettuati dal ricorrente, non specificamente contestati dalla società e corretti ed esenti da vizi.
Pertanto, la va condannata al pagamento in favore dell'istante della Controparte_1 complessiva somma di € 4.831,82 a titolo di retribuzione ordinaria, 13^ mensilità, scatti di anzianità e festività non godute, dovute dal 02.09.2019 fino al mese 31.12.2021 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo e alla rideterminazione del TFR, sulla base della retribuzione dovuta per il livello H3, fin dal 02.09.2019.
5.
Infine, sussiste il diritto del ricorrente al pagamento della retribuzione dovuta in base alle previsioni del CCNL applicato al rapporto, per i lavoratori inquadrati nel livello H, dal momento del recesso fino al ripristino del rapporto.
Sul punto, non può ritenersi che il recesso operato dalla società configuri un licenziamento, in quanto la ha esercitato il diritto di recesso, normativamente previsto, ex art. 2118 c.c. CP_1 dal contratto di apprendistato, al termine del periodo di formazione.
L'art. 42 c. 4 d.lgs. 81/2015 prevede, infatti, che “Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”. E però, dall'accertamento della nullità del contratto di apprendistato consegue che il recesso esercitato dalla società deve considerarsi inesistente.
Oltretutto, la società non ha dato comunicazione scritta del recesso e dal raffronto tra l' di CP_8 assunzione e quello di cessazione del rapporto si evince che il periodo di formazione si sarebbe dovuto concludere in data 01.09.2022, mentre la comunicazione di cessazione del CP_8 rapporto è stata inviata solo in data 07.09.2022, quindi dopo la conclusione del periodo di formazione e quando ormai, in base alle previsioni di cui all'art. 42 c. 4 d.lgs. 81/2015, ripreso anche dall'art. 2 del CCNL applicato, il rapporto doveva già ritenersi convertito in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
6.
Le spese nei confronti del ricorrente seguono la soccombenza della e si Controparte_1 liquidano come in dispositivo, sulla base dello scaglione di valore della controversia, tenuto conto del mancato espletamento di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti nel periodo dal 02.09.2019 e per l'effetto condanna la al Controparte_1 ripristino del ricorrente nel suo posto di lavoro con inquadramento nel livello H di cui al CCNL
“Gomma e plastica – Aziende Industriali”, con mansioni di addetto al montaggio e orario di lavoro full time;
- condanna la al pagamento in favore dell'istante della Controparte_1 complessiva somma di € 4.831,82 a titolo di retribuzione ordinaria, 13^ mensilità, scatti di anzianità e festività non godute, dovute dal 02.09.2019 fino al mese 31.12.2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo e alla rideterminazione del TFR, sulla base della retribuzione dovuta per il livello H3, fin dal 02.09.2019;
- condanna la al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1 retribuzione dovuta in base alle previsioni del CCNL “Gomma e plastica – Aziende Industriali”, per i lavoratori inquadrati nel livello H, dal momento del recesso (01.09.2022) fino al ripristino del rapporto;
- condanna al pagamento delle spese di lite, in favore del Controparte_1 ricorrente che liquida in € 7.377, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione;
Benevento, 09.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.