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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 09/12/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1793/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BO
Sezione II civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Magdalena Costa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1793/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
EM MA e dall'avv. KOFLER VALENTIN, giusta procura in atti,
domiciliatari;
- ricorrente -
contro rappresentato e difeso dall'avv. FRIGERIO CP_1
ALESSANDRA, giusta procura in atti, domiciliatario;
- convenuto -
con l'intervento del Pubblico Ministero. In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
di parte ricorrente:
come da ricorso:
“1. in modifica del decreto del Tribunale di Milano del con decreto del
11 aprile 2022 emesso nel procedimento n. 11040/2021, il Tribunale di Milano
disporsi a carico del Sig. un contributo di mantenimento per CP_1
ciascuna figlia di € 500,00 e così complessivamente la somma di € 1.000,00;
2. Disporsi le spese straordinaria al 50% a carico di ciascun genitore,
secondo il Protocollo di Intesa del Tribunale di Bolzano, in modificazione del previsto Protocollo di Intesa del Tribunale di Milano;
3. ferme tutte le altre condizioni, anche con riferimento agli assegni familiari, di qualsiasi genere e natura, dello Stato, Regione, Provincia
interamente a favore della ricorrente.
In via istruttoria
Si chiede:
a) ordinarsi all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente l'esibizione in giudizio dei contratti di locazione registrati a nome del Sig.
quale locatario;
CP_1
b) disporsi accertamenti alla Guardia di Finanzia sulla capacità
reddituale del Sig. avuto riguardo allo stile di vita dallo CP_1
stesso detenuto“;
di parte convenuta: come da memoria dd. 21.1.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, rigettata ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale così
statuire:
NEL MERITO
In via principale
Rigettare tutte le domanda di parte ricorrente per i motivi tutti esposti nella superiore narrativa e per l'effetto confermare integralmente le condizioni attualmente vigenti di cui al decreto dell'11 aprile 2022 emesso nel procedimento R.G. 11040/2021 Tribunale di Milano.
In via subordinata
Rigettare la domanda di aumento del contributo del mantenimento richiesta da parte ricorrente per i motivi tutti esposti nella superiore narrativa e per l'effetto confermare le condizioni attualmente vigenti di cui al decreto dell'11 aprile 2022 emesso nel procedimento R.G. 11040/2021 Tribunale di
Milano.
Disporre le spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore secondo il Protocollo di Intesa del Tribunale di Bolzano in modificazione del previsto Protocollo di Intesa di Milano“;
del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dal convenuto“.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I.
Si danno per note le rispettive deduzioni delle parti.
Oggetto di lite è unicamente la modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Milano dd. 11.4.2022 – di modifica della sentenza del medesimo Giudice n. 5535/'19 dd. 15.5.2019, pubblicata il 10.6.2019 - nella parte in cui prevede contributo di € 325,00 per ciascun figlio e ripartizione delle spese straordinarie in base alle linee guida redatte dal Tribunale di
Milano.
Va rilevato che all'udienza del 7.11.2024, il Giudice formulava proposta conciliativa, che prevedeva contributo di mantenimento di € 850,00
complessivi (€ 425,00) per ciascun figlio.
Tale proposta veniva accettata da parte ricorrente, mentre controparte la accettava espressamente alla successiva udienza del 6.2.2025.
Nelle note di udienza dd.
4.3.2025 di parte convenuta formulava ulteriore proposta, che prevedeva “
1. Pagamento di euro 850,00 dal mese di
marzo 2025 e in aggiunta ma in alternativa tra loro:
a. pagamento del mantenimento adeguato (850,00) dal 7 novembre 2024;
b. Pagamento delle spese straordinarie precedentemente contestate (ossia quelle
relative alle trasferte sportive/ spese per accompagnare le figlie alle partite di calcio
che a parere della scrivente difesa rientrerebbero nel mantenimento ordinario e non vi
è prova del fatto che siano state effettivamente sopportate dalla signora . Pt_1
2. In ogni caso mancata richiesta da parte della signora per il futuro, di spese Pt_1
di trasferta sportiva. 3. Spese di causa compensate”.
Elemento ostativo alla definizione della lite a conclusioni concordi era la ripartizione delle spese, di cui parte ricorrente chiedeva integrale rifusione,
controparte pretendeva la compensazione.
Posto che la proposta del Giudice riguardava unicamente l'ammontare del contributo e non anche la ripartizione delle spese di lite, per quanto all'udienza del 6.2.2025 il procuratore del convenuto abbia dichiarato “… di
aderire alla proposta transattiva formulata dal Giudice, ovvero pagamento di €
850,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento per entrambe le figlie a spese
compensate” e valutata l'ulteriore proposta transattiva del convenuto sopra riportata ritiene il Collegio che il contributo proposto dal Giudice sia assolutamente congruo - e vada pertanto confermato – mentre il mancato accordo in ordine alle spese di lite non inficia l'evidente idonea disponibilità
del convenuto a sostenere detta spesa mensile.
Va pertanto disposta la modifica de qua, prevedendo il pagamento mensile di contributo di mantenimento complessivo di € 850,00 in luogo di €
650,00.
La decorrenza del pagamento va fatta coincidere con la proposta del
Giudice, ovvero il 7.11.2024.
Nulla quaestio in ordine alla restante domanda, cui parte convenuta aderiva.
In considerazione dell'esito della lite – parziale soccombenza di entrambe le parti e adesione tardiva del convenuto al proposto accordo,
seppur poi venuto meno - si ritiene giusto condannare parte convenuta al rimborso del 50% delle spese di lite in favore di controparte.
In difetto di nota spese la liquidazione avviene d'ufficio (d.m. 55/'14,
tabella giudizi ordinari, scaglione 26.000-52.000, dimezzato per scarsa difficoltà e ulteriormente dimezzato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita,
dispone
che le condizioni di cui di cui al decreto del Tribunale di Milano dd. 11.4.2022
emesso nel procedimento sub n. 11040/2021 R.G. – a sua volta modificativo della sentenza del medesimo Giudice n. 5535/'19 dd. 15.5.2019, pubblicata il
10.6.2019 - siano modificate come segue:
- la dicitura “l'importo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli sarà determinato in € 650,00 euro complessivi (325 per ciascun figlio” va sostituita con la dicitura “l'importo dovuto dal padre per il
mantenimento dei figli, a partire dal mese di novembre 2024, sarà
determinato in € 850,00 euro complessivi (425 per ciascun figlio)”;
- la dicitura “… si farà riferimento alle Linee guida redatte dal Tribunale di
Milano, da intendersi qui integralmente riportate” va sostituita con la dicitura “… si farà riferimento al Protocollo di intesa del Tribunale di
Bolzano”;
- fermo il resto;
condanna al rimborso del 50% delle spese di lite, che liquida in tale CP_1
percentuale per spese vive in € 49,00 e per onorari in € 1.904,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bolzano, 05/12/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BO
Sezione II civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Magdalena Costa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1793/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
EM MA e dall'avv. KOFLER VALENTIN, giusta procura in atti,
domiciliatari;
- ricorrente -
contro rappresentato e difeso dall'avv. FRIGERIO CP_1
ALESSANDRA, giusta procura in atti, domiciliatario;
- convenuto -
con l'intervento del Pubblico Ministero. In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
di parte ricorrente:
come da ricorso:
“1. in modifica del decreto del Tribunale di Milano del con decreto del
11 aprile 2022 emesso nel procedimento n. 11040/2021, il Tribunale di Milano
disporsi a carico del Sig. un contributo di mantenimento per CP_1
ciascuna figlia di € 500,00 e così complessivamente la somma di € 1.000,00;
2. Disporsi le spese straordinaria al 50% a carico di ciascun genitore,
secondo il Protocollo di Intesa del Tribunale di Bolzano, in modificazione del previsto Protocollo di Intesa del Tribunale di Milano;
3. ferme tutte le altre condizioni, anche con riferimento agli assegni familiari, di qualsiasi genere e natura, dello Stato, Regione, Provincia
interamente a favore della ricorrente.
In via istruttoria
Si chiede:
a) ordinarsi all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente l'esibizione in giudizio dei contratti di locazione registrati a nome del Sig.
quale locatario;
CP_1
b) disporsi accertamenti alla Guardia di Finanzia sulla capacità
reddituale del Sig. avuto riguardo allo stile di vita dallo CP_1
stesso detenuto“;
di parte convenuta: come da memoria dd. 21.1.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, rigettata ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale così
statuire:
NEL MERITO
In via principale
Rigettare tutte le domanda di parte ricorrente per i motivi tutti esposti nella superiore narrativa e per l'effetto confermare integralmente le condizioni attualmente vigenti di cui al decreto dell'11 aprile 2022 emesso nel procedimento R.G. 11040/2021 Tribunale di Milano.
In via subordinata
Rigettare la domanda di aumento del contributo del mantenimento richiesta da parte ricorrente per i motivi tutti esposti nella superiore narrativa e per l'effetto confermare le condizioni attualmente vigenti di cui al decreto dell'11 aprile 2022 emesso nel procedimento R.G. 11040/2021 Tribunale di
Milano.
Disporre le spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore secondo il Protocollo di Intesa del Tribunale di Bolzano in modificazione del previsto Protocollo di Intesa di Milano“;
del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dal convenuto“.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I.
Si danno per note le rispettive deduzioni delle parti.
Oggetto di lite è unicamente la modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Milano dd. 11.4.2022 – di modifica della sentenza del medesimo Giudice n. 5535/'19 dd. 15.5.2019, pubblicata il 10.6.2019 - nella parte in cui prevede contributo di € 325,00 per ciascun figlio e ripartizione delle spese straordinarie in base alle linee guida redatte dal Tribunale di
Milano.
Va rilevato che all'udienza del 7.11.2024, il Giudice formulava proposta conciliativa, che prevedeva contributo di mantenimento di € 850,00
complessivi (€ 425,00) per ciascun figlio.
Tale proposta veniva accettata da parte ricorrente, mentre controparte la accettava espressamente alla successiva udienza del 6.2.2025.
Nelle note di udienza dd.
4.3.2025 di parte convenuta formulava ulteriore proposta, che prevedeva “
1. Pagamento di euro 850,00 dal mese di
marzo 2025 e in aggiunta ma in alternativa tra loro:
a. pagamento del mantenimento adeguato (850,00) dal 7 novembre 2024;
b. Pagamento delle spese straordinarie precedentemente contestate (ossia quelle
relative alle trasferte sportive/ spese per accompagnare le figlie alle partite di calcio
che a parere della scrivente difesa rientrerebbero nel mantenimento ordinario e non vi
è prova del fatto che siano state effettivamente sopportate dalla signora . Pt_1
2. In ogni caso mancata richiesta da parte della signora per il futuro, di spese Pt_1
di trasferta sportiva. 3. Spese di causa compensate”.
Elemento ostativo alla definizione della lite a conclusioni concordi era la ripartizione delle spese, di cui parte ricorrente chiedeva integrale rifusione,
controparte pretendeva la compensazione.
Posto che la proposta del Giudice riguardava unicamente l'ammontare del contributo e non anche la ripartizione delle spese di lite, per quanto all'udienza del 6.2.2025 il procuratore del convenuto abbia dichiarato “… di
aderire alla proposta transattiva formulata dal Giudice, ovvero pagamento di €
850,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento per entrambe le figlie a spese
compensate” e valutata l'ulteriore proposta transattiva del convenuto sopra riportata ritiene il Collegio che il contributo proposto dal Giudice sia assolutamente congruo - e vada pertanto confermato – mentre il mancato accordo in ordine alle spese di lite non inficia l'evidente idonea disponibilità
del convenuto a sostenere detta spesa mensile.
Va pertanto disposta la modifica de qua, prevedendo il pagamento mensile di contributo di mantenimento complessivo di € 850,00 in luogo di €
650,00.
La decorrenza del pagamento va fatta coincidere con la proposta del
Giudice, ovvero il 7.11.2024.
Nulla quaestio in ordine alla restante domanda, cui parte convenuta aderiva.
In considerazione dell'esito della lite – parziale soccombenza di entrambe le parti e adesione tardiva del convenuto al proposto accordo,
seppur poi venuto meno - si ritiene giusto condannare parte convenuta al rimborso del 50% delle spese di lite in favore di controparte.
In difetto di nota spese la liquidazione avviene d'ufficio (d.m. 55/'14,
tabella giudizi ordinari, scaglione 26.000-52.000, dimezzato per scarsa difficoltà e ulteriormente dimezzato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione reietta o assorbita,
dispone
che le condizioni di cui di cui al decreto del Tribunale di Milano dd. 11.4.2022
emesso nel procedimento sub n. 11040/2021 R.G. – a sua volta modificativo della sentenza del medesimo Giudice n. 5535/'19 dd. 15.5.2019, pubblicata il
10.6.2019 - siano modificate come segue:
- la dicitura “l'importo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli sarà determinato in € 650,00 euro complessivi (325 per ciascun figlio” va sostituita con la dicitura “l'importo dovuto dal padre per il
mantenimento dei figli, a partire dal mese di novembre 2024, sarà
determinato in € 850,00 euro complessivi (425 per ciascun figlio)”;
- la dicitura “… si farà riferimento alle Linee guida redatte dal Tribunale di
Milano, da intendersi qui integralmente riportate” va sostituita con la dicitura “… si farà riferimento al Protocollo di intesa del Tribunale di
Bolzano”;
- fermo il resto;
condanna al rimborso del 50% delle spese di lite, che liquida in tale CP_1
percentuale per spese vive in € 49,00 e per onorari in € 1.904,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Bolzano, 05/12/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo