Articolo 2 della Legge 19 novembre 1956, n. 1302
Articolo 1Articolo 3
Versione
12 dicembre 1956
Art. 2.
All'attuazione del piano di opere di cui al precedente articolo si provvede a cura della Regione in quattro esercizi finanziari.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1956