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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/05/2025, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4127/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 27 gennaio 2025 e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Luigi Azzariti (C.F. ) C.F._2
PARTE APPELLANTE
E
già (C.F./P.IVA Controparte_1 Controparte_1
) P.IVA_1
Avv. Francesco Gambi (C.F. ) C.F._3
Avv. Antonio Stanizzi (C.F. ) C.F._4
PARTE
APPELLATA OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 607/2019 emessa dal Tribunale di
Tivoli
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 607/2019 il Tribunale di Tivoli ha respinto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti della Parte_1 CP_1
per ottenere - previo accertamento dell'illegittimità della segnalazione a
[...]
sofferenza eseguita dalla convenuta presso la centrale dei rischi della Banca d'Italia in relazione ad un credito dalla stessa vantato - l'ordine di cancellazione e la condanna al pagamento della somma di € 40.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti, e ha condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha Parte_1
chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, in accoglimento dei motivi di gravame, ogni contraria eccezione o argomentazione difensiva disattesa, in riforma integrale dell'appellata sentenza, previo accertamento dell'illegittimità della segnalazione nella categoria dei crediti in sofferenza, presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia del credito asseritamente vantato nei confronti del sig.
[...]
dalla ed accertata tale illegittima condotta Parte_1 Controparte_1
dell'Istituto di credito odierno appellato, condannare la stessa Controparte_1
al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'appellante e quantificati
[...]
equativamente in € 20.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia”.
Instaurato il contraddittorio si è costituita la che ha Controparte_1
rassegnato le conclusioni di seguito riportate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta In via preliminare Dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello promosso dal sig. . Nel merito In tesi Rigettare Parte_2
l'appello proposto dal sig. e confermare la sentenza n. 607/2019 emessa dal Pt_1 Tribunale di Tivoli. In ipotesi Respingere tutte le domande proposte nei confronti di
In ogni caso Con vittoria di spese e onorari del presente Controparte_1
giudizio.”
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
23 gennaio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da nei confronti della in relazione ai Parte_1 Controparte_1
danni patiti a seguito della dedotta illegittimità della segnalazione presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia eseguita dalla convenuta in ragione di alcune rate insolute afferenti al contratto di finanziamento n. 20144800328311 asseritamente sottoscritto dal il 19 giugno 2009 in sede di acquisto di beni di arredamento Pt_1
di interno.
Secondo la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nonostante l'avvenuta contestazione in merito all'esistenza del contratto di finanziamento, in quanto mai sottoscritto, e il disconoscimento dell'autenticità delle firme ivi apposte, oggetto della denuncia-querela presentato ai Carabinieri di Guidonia il 11 luglio 2012, la aveva perseverato nella propria condotta illecita sino al Controparte_1
mese di dicembre 2013, allorché aveva provveduto alla cancellazione della segnalazione creditizia in sofferenza.
Il Tribunale ha respinto la domanda in applicazione del principio della ragione più liquida, sul presupposto che l'attore non aveva dedotto né provato i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa della segnalazione, ed ha posto a carico del le spese di lite. Pt_1
L'appello non è fondato e va respinto. La prima censura, con la quale parte appellante si duole dell'“Errore di fatto e di diritto della sentenza impugnata. Violazione dell'art. 112 Cpc. Errore e falsa applicazione dell'art. 15 D. lgs 196/2003 (ora art. 82 Regolamento Ue 2016/679)”, merita condivisione con le precisazioni di seguito indicate.
La doglianza muove dall'assunto secondo cui il giudice di prime cure aveva errato nella qualificazione giuridica della domanda proposta, avendo ritenuto che la stessa fosse tesa all'accertamento dell'indebito trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 15 D.lgs 196/2003, mentre l'attore aveva agito per sentir accertare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza eseguita dalla Controparte_1
presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia per un asserito credito rimasto insoluto.
In effetti, dalla documentazione in atti risulta che il – nonostante Pt_1
l'iniziale riferimento all'art. 15 del D.lgs 196/2003 contenuto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - nella memoria primo termine ex art. 183 VI comma c.p.c. e negli atti successivi ha poi precisato la propria domanda, individuando il petitum nell'accertamento dell'illegittimità della segnalazione, dalla quale era scaturita la responsabilità della ai sensi degli artt. 2043 e Controparte_1
2051 c.p.c..
Per le ragioni che saranno di seguito espresse, il corretto inquadramento della domanda non conferisce, tuttavia, fondatezza alla pretesa azionata.
La seconda censura, con la quale parte appellante si duole dell'”Omessa pronuncia in ordine al fatto lesivo”, va anch'essa condivisa nei soli limiti che saranno esplicitati.
La parte appellante assume che il Tribunale, nel fare applicazione del principio della ragione più liquida, si è pronunciato direttamente sulla domanda risarcitoria avanzata nei confronti della per gli asseriti danni subiti - a Controparte_1
causa dell'illegittima segnalazione del debito in sofferenza - mentre avrebbe dovuto in via pregiudiziale accertare la sussistenza del fatto lesivo, che formava oggetto di specifica domanda. Procedendo con l'esame della pretesa ed entrando, quindi, nel merito della vicenda, la Corte ritiene che la segnalazione effettuata dalla Controparte_1
non sia connotata dai profili di illegittimità dedotti dall'attore.
Invero, dalla documentazione in atti risulta che in data 19 giugno 2009 ha sottoscritto presso l'esercizio commerciale Mobilificio Parte_1
Piermarini di Capena il contatto di finanziamento n. 20144800328311 per l'acquisto di arredamento di interno, per un importo di € 22.000,00, di cui € 15.000,00 finanziati dall'istituto di credito con relativo piano di rientro rateale;
le mensilità pattuite sono state regolarmente versate da settembre 2009 a luglio 2011, mediante addebito sul conto corrente bancario indicato specificatamente nel contratto di finanziamento.
Ora, la segnalazione eseguita dalla presso la Centrale Controparte_1
dei Rischi della Banca d'Italia trae origine proprio dal mancato pagamento di alcune rate insolute per un valore di € 2.504,52; in particolare, l'Istituto appellato in data 2 febbraio 2012 ha inviato al una richiesta di pagamento con il Pt_1
preavviso che, in caso di mancato rientro, il debito sarebbe stato segnalato nella categoria dei crediti in sofferenza;
stante il perdurare della morosità, con missiva del
10 aprile 2012 la ha comunicato la decadenza dal beneficio Controparte_1
del termine, intimando il pagamento della residua somma di € 15.804,80 e l'avvenuta segnalazione presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.
Ciò posto, all'epoca dei fatti, sussistevano tutti i presupposti per l'attivazione della segnalazione, ossia la sussistenza della morosità e il mancato rientro del debito nel termine previsto dal preavviso, cosicché non si ravvisa alcun profilo di illiceità nella condotta tenuta dalla convenuta.
Basti considerare che la dedotta falsità delle firme apposte sul contratto di finanziamento n.20144800328311 datato 19 giugno 2009 è rimasta (anche in questa sede di gravame) una mera asserzione del il quale solo in data 11 luglio Pt_1
2012 e, dunque, a distanza di vari mesi dall'avvenuta segnalazione da parte della ha presentato la denuncia- querela presso i Carabinieri di Controparte_1
Guidonia per un presunto furto di identità.
L'attore non ha, infatti, richiesto alcun accertamento in ordine alla falsità delle sottoscrizioni apposte a suo nome, trovando ingresso il principio della Corte di
Cassazione secondo cui: «la parte che produce in giudizio una scrittura privata da lei apparentemente sottoscritta e della quale contesta l'autenticità deve fornire la prova, con gli ordinari mezzi, della falsità della sottoscrizione, non sussistendo un onere della controparte di chiederne la verificazione. Invero, non trovano applicazione, al riguardo, gli artt. 214 e 215 c.p.c., che presuppongono che il documento del quale si deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore». (Cass. n. 24539/2016 cfr. Cass. n. 27362/2022)
Inoltre, il non ha chiarito le ragioni per cui il contratto ha avuto Pt_1
regolare esecuzione da settembre 2009 a luglio 2011, ossia per un arco temporale di quasi due anni, né ha fornito riscontri in ordine agli sviluppi delle indagini penali avviate a seguito della presentazione della denuncia-querela.
Ferma restando la correttezza dell'inziale segnalazione effettuata dall'odierna appellata, è pacifico che nel dicembre del 2013 l'Istituto ha provveduto alla cancellazione della segnalazione della posizione di sofferenza del presso la Pt_1
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia; tale circostanza, le cui ragioni non sono state esplicitate nel presente giudizio, non vale tuttavia a configurare una responsabilità della che, sulla base degli elementi all'epoca in suo possesso, ha agito CP_1
correttamente.
L'ultima censura, con la quale la parte appellante si duole del mancato riconoscimento del danno non patrimoniale (l'unico invocato in questa sede, con evidente rinuncia a far valere quello patrimoniale richiesto in primo grado), va disattesa.
La legittimità della segnalazione del debito eseguita dalla Controparte_1
consente di ritenere assorbite le doglianze afferenti al rigetto della pretesa
[...]
risarcitoria. In ogni caso, anche a voler ipotizzare un qualche profilo di responsabilità a carico della per il periodo in cui ha mantenuto la Controparte_1
segnalazione (poi cancellata, presumibilmente, a seguito di successivi accertamenti ovvero per ragioni di politica aziendale estranee al presente contenzioso), la decisione del Tribunale non si presta in ogni caso a censure, alla luce dell'orientamento della
Corte di Cassazione in virtù del quale “in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento” (Cass. 6589/23).
Nel caso in esame, non ha fornito prova alcuna in ordine Parte_1
all'asserito discredito subito né alla diffusione della notizia tra i conoscenti nel suo ambiente personale e professionale, cosicché l'asserito danno è rimasto del tutto indimostrato.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della
L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, come per legge;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 4127/2019, posta in deliberazione con provvedimento del 27 gennaio 2025 e vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Avv. Luigi Azzariti (C.F. ) C.F._2
PARTE APPELLANTE
E
già (C.F./P.IVA Controparte_1 Controparte_1
) P.IVA_1
Avv. Francesco Gambi (C.F. ) C.F._3
Avv. Antonio Stanizzi (C.F. ) C.F._4
PARTE
APPELLATA OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 607/2019 emessa dal Tribunale di
Tivoli
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 607/2019 il Tribunale di Tivoli ha respinto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti della Parte_1 CP_1
per ottenere - previo accertamento dell'illegittimità della segnalazione a
[...]
sofferenza eseguita dalla convenuta presso la centrale dei rischi della Banca d'Italia in relazione ad un credito dalla stessa vantato - l'ordine di cancellazione e la condanna al pagamento della somma di € 40.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti, e ha condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha Parte_1
chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, in accoglimento dei motivi di gravame, ogni contraria eccezione o argomentazione difensiva disattesa, in riforma integrale dell'appellata sentenza, previo accertamento dell'illegittimità della segnalazione nella categoria dei crediti in sofferenza, presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia del credito asseritamente vantato nei confronti del sig.
[...]
dalla ed accertata tale illegittima condotta Parte_1 Controparte_1
dell'Istituto di credito odierno appellato, condannare la stessa Controparte_1
al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'appellante e quantificati
[...]
equativamente in € 20.000,00 ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia”.
Instaurato il contraddittorio si è costituita la che ha Controparte_1
rassegnato le conclusioni di seguito riportate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta In via preliminare Dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello promosso dal sig. . Nel merito In tesi Rigettare Parte_2
l'appello proposto dal sig. e confermare la sentenza n. 607/2019 emessa dal Pt_1 Tribunale di Tivoli. In ipotesi Respingere tutte le domande proposte nei confronti di
In ogni caso Con vittoria di spese e onorari del presente Controparte_1
giudizio.”
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
23 gennaio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da nei confronti della in relazione ai Parte_1 Controparte_1
danni patiti a seguito della dedotta illegittimità della segnalazione presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia eseguita dalla convenuta in ragione di alcune rate insolute afferenti al contratto di finanziamento n. 20144800328311 asseritamente sottoscritto dal il 19 giugno 2009 in sede di acquisto di beni di arredamento Pt_1
di interno.
Secondo la ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nonostante l'avvenuta contestazione in merito all'esistenza del contratto di finanziamento, in quanto mai sottoscritto, e il disconoscimento dell'autenticità delle firme ivi apposte, oggetto della denuncia-querela presentato ai Carabinieri di Guidonia il 11 luglio 2012, la aveva perseverato nella propria condotta illecita sino al Controparte_1
mese di dicembre 2013, allorché aveva provveduto alla cancellazione della segnalazione creditizia in sofferenza.
Il Tribunale ha respinto la domanda in applicazione del principio della ragione più liquida, sul presupposto che l'attore non aveva dedotto né provato i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa della segnalazione, ed ha posto a carico del le spese di lite. Pt_1
L'appello non è fondato e va respinto. La prima censura, con la quale parte appellante si duole dell'“Errore di fatto e di diritto della sentenza impugnata. Violazione dell'art. 112 Cpc. Errore e falsa applicazione dell'art. 15 D. lgs 196/2003 (ora art. 82 Regolamento Ue 2016/679)”, merita condivisione con le precisazioni di seguito indicate.
La doglianza muove dall'assunto secondo cui il giudice di prime cure aveva errato nella qualificazione giuridica della domanda proposta, avendo ritenuto che la stessa fosse tesa all'accertamento dell'indebito trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 15 D.lgs 196/2003, mentre l'attore aveva agito per sentir accertare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza eseguita dalla Controparte_1
presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia per un asserito credito rimasto insoluto.
In effetti, dalla documentazione in atti risulta che il – nonostante Pt_1
l'iniziale riferimento all'art. 15 del D.lgs 196/2003 contenuto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - nella memoria primo termine ex art. 183 VI comma c.p.c. e negli atti successivi ha poi precisato la propria domanda, individuando il petitum nell'accertamento dell'illegittimità della segnalazione, dalla quale era scaturita la responsabilità della ai sensi degli artt. 2043 e Controparte_1
2051 c.p.c..
Per le ragioni che saranno di seguito espresse, il corretto inquadramento della domanda non conferisce, tuttavia, fondatezza alla pretesa azionata.
La seconda censura, con la quale parte appellante si duole dell'”Omessa pronuncia in ordine al fatto lesivo”, va anch'essa condivisa nei soli limiti che saranno esplicitati.
La parte appellante assume che il Tribunale, nel fare applicazione del principio della ragione più liquida, si è pronunciato direttamente sulla domanda risarcitoria avanzata nei confronti della per gli asseriti danni subiti - a Controparte_1
causa dell'illegittima segnalazione del debito in sofferenza - mentre avrebbe dovuto in via pregiudiziale accertare la sussistenza del fatto lesivo, che formava oggetto di specifica domanda. Procedendo con l'esame della pretesa ed entrando, quindi, nel merito della vicenda, la Corte ritiene che la segnalazione effettuata dalla Controparte_1
non sia connotata dai profili di illegittimità dedotti dall'attore.
Invero, dalla documentazione in atti risulta che in data 19 giugno 2009 ha sottoscritto presso l'esercizio commerciale Mobilificio Parte_1
Piermarini di Capena il contatto di finanziamento n. 20144800328311 per l'acquisto di arredamento di interno, per un importo di € 22.000,00, di cui € 15.000,00 finanziati dall'istituto di credito con relativo piano di rientro rateale;
le mensilità pattuite sono state regolarmente versate da settembre 2009 a luglio 2011, mediante addebito sul conto corrente bancario indicato specificatamente nel contratto di finanziamento.
Ora, la segnalazione eseguita dalla presso la Centrale Controparte_1
dei Rischi della Banca d'Italia trae origine proprio dal mancato pagamento di alcune rate insolute per un valore di € 2.504,52; in particolare, l'Istituto appellato in data 2 febbraio 2012 ha inviato al una richiesta di pagamento con il Pt_1
preavviso che, in caso di mancato rientro, il debito sarebbe stato segnalato nella categoria dei crediti in sofferenza;
stante il perdurare della morosità, con missiva del
10 aprile 2012 la ha comunicato la decadenza dal beneficio Controparte_1
del termine, intimando il pagamento della residua somma di € 15.804,80 e l'avvenuta segnalazione presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.
Ciò posto, all'epoca dei fatti, sussistevano tutti i presupposti per l'attivazione della segnalazione, ossia la sussistenza della morosità e il mancato rientro del debito nel termine previsto dal preavviso, cosicché non si ravvisa alcun profilo di illiceità nella condotta tenuta dalla convenuta.
Basti considerare che la dedotta falsità delle firme apposte sul contratto di finanziamento n.20144800328311 datato 19 giugno 2009 è rimasta (anche in questa sede di gravame) una mera asserzione del il quale solo in data 11 luglio Pt_1
2012 e, dunque, a distanza di vari mesi dall'avvenuta segnalazione da parte della ha presentato la denuncia- querela presso i Carabinieri di Controparte_1
Guidonia per un presunto furto di identità.
L'attore non ha, infatti, richiesto alcun accertamento in ordine alla falsità delle sottoscrizioni apposte a suo nome, trovando ingresso il principio della Corte di
Cassazione secondo cui: «la parte che produce in giudizio una scrittura privata da lei apparentemente sottoscritta e della quale contesta l'autenticità deve fornire la prova, con gli ordinari mezzi, della falsità della sottoscrizione, non sussistendo un onere della controparte di chiederne la verificazione. Invero, non trovano applicazione, al riguardo, gli artt. 214 e 215 c.p.c., che presuppongono che il documento del quale si deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore». (Cass. n. 24539/2016 cfr. Cass. n. 27362/2022)
Inoltre, il non ha chiarito le ragioni per cui il contratto ha avuto Pt_1
regolare esecuzione da settembre 2009 a luglio 2011, ossia per un arco temporale di quasi due anni, né ha fornito riscontri in ordine agli sviluppi delle indagini penali avviate a seguito della presentazione della denuncia-querela.
Ferma restando la correttezza dell'inziale segnalazione effettuata dall'odierna appellata, è pacifico che nel dicembre del 2013 l'Istituto ha provveduto alla cancellazione della segnalazione della posizione di sofferenza del presso la Pt_1
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia; tale circostanza, le cui ragioni non sono state esplicitate nel presente giudizio, non vale tuttavia a configurare una responsabilità della che, sulla base degli elementi all'epoca in suo possesso, ha agito CP_1
correttamente.
L'ultima censura, con la quale la parte appellante si duole del mancato riconoscimento del danno non patrimoniale (l'unico invocato in questa sede, con evidente rinuncia a far valere quello patrimoniale richiesto in primo grado), va disattesa.
La legittimità della segnalazione del debito eseguita dalla Controparte_1
consente di ritenere assorbite le doglianze afferenti al rigetto della pretesa
[...]
risarcitoria. In ogni caso, anche a voler ipotizzare un qualche profilo di responsabilità a carico della per il periodo in cui ha mantenuto la Controparte_1
segnalazione (poi cancellata, presumibilmente, a seguito di successivi accertamenti ovvero per ragioni di politica aziendale estranee al presente contenzioso), la decisione del Tribunale non si presta in ogni caso a censure, alla luce dell'orientamento della
Corte di Cassazione in virtù del quale “in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento” (Cass. 6589/23).
Nel caso in esame, non ha fornito prova alcuna in ordine Parte_1
all'asserito discredito subito né alla diffusione della notizia tra i conoscenti nel suo ambiente personale e professionale, cosicché l'asserito danno è rimasto del tutto indimostrato.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione della fase trattazione/istruttoria, in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della
L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, come per legge;
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino