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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 15/12/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 740/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 740/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Como nr. 82, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Porcu, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Via Marche nr. 1;
pagina 1 di 12 ricorrente contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...] C.F._2
Isola Bianca nr. 14, rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Modde, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Piazza Regina Margherita, Angolo Via Fausania nr. 3;
resistente con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come da verbale di conciliazione depositato in atti;
per il PM: “Visto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 12 pagina 3 di 12 pagina 4 di 12 Si costitutiva nel presente procedimento parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- In via principale 1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori e in TT (RM) il giorno 29/08/2013, Parte_1 CP_1 con conseguente ordine al competente Ufficiale dello stato civile di annotare l'emananda sentenza a Per_ margine del relativo atto di matrimonio.
2. Affidare congiuntamente i figli minori e ad Per_1 entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso con collocamento paritetico dei minori, i quali eleggeranno la residenza presso la mamma.
3. La casa familiare sita in Olbia, Via
Como n. 82 viene assegnata alla signora con tutti gli arredi e corredi che la compongono.
4. Le Pt_1 decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5. I genitori potranno vedere e tenere con sé i minori nel pieno e preminente rispetto delle esigenze e della volontà dei medesimi, nonché in base alle loro esigenze lavorative a cui entrambi dovranno adeguarsi e tendenzialmente nel seguente modo: a) I minori staranno con il padre il lunedì, il mercoledì ed il venerdì presso il quale pernotteranno;
b) Per_ e staranno con la madre il martedì ed il giovedì presso la quale pernotteranno;
c) A fine Per_1 settimana alterni, dall'ora di cena del venerdì fino al lunedì mattina dove verranno riaccompagnati a scuola dal genitore che li ha avuti con sé. d) Per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti il Natale o il Capodanno con pernottamento: pertanto resterà dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, facendo salva l'alternanza annuale. Perciò a pagina 5 di 12 partire dall'anno in corso il bambino trascorrerà con la madre il primo segmento di vacanza e con il padre il secondo. e) Identico meccanismo varrà a regolamentare anche le vacanze pasquali perciò Per_ e trascorreranno dette festività ad anni alterni con la madre o con il padre. Il tutto Per_1 sempre nel principio della giusta turnazione tra le parti. Ciascun genitore potrà, inoltre, tenere con sé
i minori per quindici giorni, anche non consecutivi compatibilmente con le proprie giornate di ferie. Le Per_ parti potranno comunque trascorrere con e dei periodi di vacanza, di dieci giorni, o Per_1 anche di più, anche non consecutivi, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi;
ciò costituisce un diritto irrinunciabile sia dei genitori che dei minori, pertanto, nessuna contestazione potrà essere eventualmente mossa da parte dell'altro genitore. Resta inteso che le parti dovranno comunicarsi con un preavviso di almeno quindici giorni le eventuali date ed i luoghi della villeggiatura rendendosi comunque reperibili telefonicamente. Durante il soggiorno dei minori presso un genitore,
l'altro avrà la facoltà di chiamare o videochiamare i figli, orientativamente nell'orario del buon giorno e della buona notte, compatibilmente con i propri impegni di lavoro nonché con quelli dei minori ed entrambi dovranno collaborare affinché tale abitudine diventi per quest'ultimo una rassicurante routine;
tali contatti dovranno avvenire senza interferenze delle parti le quali si dovranno attivare nel sensibilizzare i bimbi nelle ipotesi in cui quest'ultimo non intenda farlo spontaneamente;
i genitori si impegnano inoltre ad allontanarsi dal luogo in cui avviene la conversazione lasciando così Per_ e liberi di esprimersi senza alcun condizionamento. Qualora per circostanze Per_1 imprevedibili (es. malattia, ecc.) i minori siano costretti ad una permanenza forzata presso un genitore, quest'ultimo si impegna a consentire all'altro una visita quotidiana nella propria abitazione della durata non inferiore ad un'ora. In alternativa a quanto fissato nelle lettere a) e b), qualora si presentino delle esigenze lavorative che impediscano al genitore di esercitare il diritto di visita come sopra delineato, le parti si impegnano ad incaricare la baby sitter di fiducia corrispondendo il compenso nella giusta metà. I signori avendo l'affidamento paritetico, si stabilisce Pt_1 CP_1 che ogni genitore provvederà direttamente alle spese dei figli durante il tempo trascorso con lui, fatte salve le spese straordinarie che saranno ripartite al 50%, previamente concordate tra le parti, come da
Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense che formano parte integrante del presente accordo). 7.
L'assegno unico universale sarà percepito al 50 % dai genitori.
8. Il signor si impegna a CP_1 continuare a pagare, sino all'estinzione, metà della rata mensile del mutuo acceso presso il banco di
Sardegna spa per l'acquisto dell'abitazione coniugale, per un importo di 258,00 euro mensili. Resta interamente a carico del signor il pagamento della rata mensile per la polizza CP_1
“proteggimutuovita” sottoscritta dallo stesso con Intesa San LO Assicura;
9. La signora Pt_1 verserà mensilmente al signor la somma di euro 203,90 per il pagamento della rata CP_1
pagina 6 di 12 mensile del prestito INPS EXINPDAP, con scadenza 05/2026, richiesto a suo tempo dal Signor per l'acquisto dell'autovettura Nissan Juke tg. EW753TC, 10. Gli introiti e le spese della CP_1
GSE (pannelli solari) verranno trattenute dalla signora che si impegnerà a pagare l'utenza Pt_1 elettrica collegata ai pannelli fotovoltaici e si impegna altresì a pagare la polizza assicurativa avente ad oggetto i rischi connessi alla casa e agli impianti, denominata “UnipolSai casa &servizi”, con scadenza annuale (mese di dicembre). La stessa ne garantisce il rinnovo annuale fino ad estinzione del mutuo, ovvero secondo decisione condivisa circa le sorti dell'abitazione 11. I coniugi non corrisponderanno, reciprocamente, alcun assegno di mantenimento, essendo entrambi Per_ economicamente indipendenti;
12. I genitori si impegnano altresì a garantire che e Per_1 conservino con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. 13. Le parti si obbligano altresì a concordare reciprocamente ogni loro eventuale cambiamento di residenza o domicilio. Gli stessi si impegnano altresì a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura, rendendosi comunque sempre reperibili con una chiamata o videochiamata. 14. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente qualsiasi tipo di anomalia che sul piano del comportamento, della salute e/o sotto ogni altro aspetto possa palesare una situazione di disagio per i minori. 15. Vittoria di spese, diritti ed onorari”.
All'udienza del 3 dicembre 2025, davanti al Giudice Relatore comparivano entrambe le parti personalmente, assistite dai propri difensori e, dopo ampia discussione e confronto sui fatti di causa, le stesse si dichiaravano disponibili a definire in via bonaria la presente controversia;
pertanto, chiedevano breve rinvio per depositare verbale di conciliazione.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 10 dicembre 2025, le parti confermavano di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio, e depositavano verbale di conciliazione sottoscritto in via congiunta dalle stesse, con il quale chiedevano di omologare le seguenti condizioni:
“1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori e Parte_1 in TT (RM) il giorno 29/08/2013, con conseguente ordine al competente CP_1
Ufficiale dello stato civile di annotare l'emananda sentenza a margine del relativo atto di matrimonio. Per_ 2. Affidare congiuntamente i figli minori e ad entrambi i genitori secondo le disposizioni Per_1 dell'affidamento condiviso con collocamento paritetico dei minori, i quali eleggeranno la residenza presso la mamma.
3. La casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Olbia, Via Como n. 82 viene assegnata alla signora on tutti gli arredi e corredi che la compongono. Pt_1
pagina 7 di 12 4. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di Per_ quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di e . Sarà onere dei Per_1 genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5. I genitori potranno vedere e tenere con sé i minori nel pieno e preminente rispetto delle esigenze e della volontà dei medesimi, nonché in base alle loro esigenze lavorative a cui entrambi dovranno adeguarsi e nel seguente modo:
a) I minori staranno con il padre e con la madre a settimane alterne e più precisamente il genitore con la settimana di spettanza preleverà i figli da scuola nella giornata di lunedi, al termine delle lezioni scolastiche e li terrà con se sino al lunedi mattina della successiva settimana, dove verranno riaccompagnati a scuola dal genitore che li ha con se;
b) Resta fatta salva la possibilità per l'altro genitore, nella settimana di non spettanza, di richiedere comunque all'altro genitore di trascorrere delle ore infrasettimanali con i minori, siano esse all'orario di pranzo, pomeriggio o cena;
c) Per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti il Natale o il Capodanno con pernottamento: pertanto resterà dal 22 al 28 dicembre con un genitore e dal 29 dicembre al 4 gennaio con l'altro, facendo salva l'alternanza annuale. Perciò a partire dall'anno in corso, considerata la pregressa organizzazione natalizia degli anni 2023 e 2024, i bambini trascorreranno con la madre il primo segmento di vacanza e con il padre il secondo;
Per_ d) Identico meccanismo varrà a regolamentare anche le vacanze pasquali perciò e Per_1 trascorreranno dette festività ad anni alterni con la madre o con il padre, rispettando il principio dell'alternanza delle settimane;
e) Il tutto sempre nel principio della giusta turnazione tra le parti;
f) Ciascun genitore potrà, inoltre, tenere con sé i minori per quindici giorni, anche non consecutivi compatibilmente con le proprie giornate di ferie;
Per_ g) Le parti potranno comunque trascorrere con e dei periodi di vacanza, di dieci giorni o Per_1 eventuale durata differente, anche non consecutivi, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi;
ciò costituisce un diritto irrinunciabile sia dei genitori che dei minori, pertanto, nessuna contestazione potrà essere eventualmente mossa da parte dell'altro genitore. Resta inteso che le parti dovranno comunicarsi con un preavviso scritto, anche attraverso sms o whatsapp, di almeno quindici giorni le eventuali date ed i luoghi della villeggiatura rendendosi comunque reperibili telefonicamente. pagina 8 di 12 h) Durante il soggiorno dei minori presso un genitore, l'altro avrà la facoltà di chiamare o videochiamare i figli, orientativamente nell'orario del buongiorno e della buona notte, compatibilmente con i propri impegni di lavoro nonché con quelli dei minori ed entrambi dovranno collaborare affinché tale abitudine diventi per loro una rassicurante routine;
tali contatti dovranno avvenire senza interferenze delle parti le quali si dovranno attivare nel sensibilizzare i bimbi nelle ipotesi in cui questi ultimi non intendano farlo spontaneamente;
i genitori si impegnano inoltre ad Per_ allontanarsi dal luogo in cui avviene la conversazione lasciando così e liberi di Per_1 esprimersi senza alcun condizionamento;
i) In alternativa a quanto fissato nelle lettere a) b) c) e d), qualora si presentino delle esigenze lavorative che impediscano al genitore di esercitare il diritto di visita come sopra delineato, le parti si impegnano ad incaricare la baby sitter di fiducia corrispondendo il compenso nella giusta metà e comunque preavvisando l'altro genitore che potrà eventualmente rendersi disponibile a tenerli con sè;
6. I signori e genitori non verseranno alcun mantenimento a favore dei figli in virtù Pt_1 CP_1 dell'affidamento paritetico sopra meglio specificato e provvederanno direttamente alle spese dei figli durante il tempo trascorso con loro, fatte salve le spese straordinarie che saranno ripartite al 50%, previamente concordate tra le parti, come da Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense che formano parte integrante del presente accordo.
7. L'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla signora;
Parte_1
8. Il signor si impegna a continuare a pagare, sino all'estinzione, metà della rata mensile CP_1 del mutuo acceso presso il banco di Sardegna spa per l'acquisto dell'abitazione coniugale, per un importo di 258,00 € euro mensili. Resta interamente a carico del signor il pagamento della CP_1 rata mensile per la polizza “proteggimutuovita” sottoscritta dallo stesso con Intesa San LO
Assicura;
9. La signora verserà mensilmente al signor la somma di euro 203,90 per il Pt_1 CP_1 pagamento della rata mensile del prestito INPS EXINPDAP, con scadenza 05/2026, richiesto a suo tempo dal Signor per l'acquisto dell'autovettura Nissan Juke tg. EW753TC, CP_1
10. Gli introiti e le spese della GSE (pannelli solari) verranno trattenute dalla signora che si Pt_1 impegnerà a pagare l'utenza elettrica collegata ai pannelli fotovoltaici e si impegna altresì a garantire la manutenzione ordinaria annuale delle macchine DAIKIN ed a pagare la polizza assicurativa avente ad oggetto i rischi connessi alla casa e agli impianti, denominata “UnipolSai casa &servizi”, con scadenza annuale (mese di dicembre). La stessa ne garantisce il rinnovo annuale fino ad estinzione del mutuo, ovvero secondo decisione condivisa circa le sorti dell'abitazione;
pagina 9 di 12 11. I coniugi non corrisponderanno, reciprocamente, alcun assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
12. La corresponsione della somma di € 50,00(cinquanta/00) a minore, da accreditare mensilmente dalla Sig.ra mediante bonifico ricorrente sul conto corrente “XME Conto UP” intestato a Pt_1 ciascun figlio ed arbitrariamente sospesa dalla stessa a decorrere dal mese di aprile 2024, è da considerarsi non più vincolante;
Per_
13. I genitori si impegnano altresì a garantire che e conservino con gli ascendenti e con i Per_1 parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
14. Le parti si obbligano altresì a concordare reciprocamente ogni loro eventuale cambiamento di residenza o domicilio. Gli stessi si impegnano altresì a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura, rendendosi comunque sempre reperibili con una chiamata o videochiamata;
15. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente qualsiasi tipo di anomalia che sul piano del comportamento, della salute e/o sotto ogni altro aspetto possa palesare una situazione di disagio per i minori;
16. Le suddette clausole potranno essere derogate dai signori e solo su accordo Pt_1 CP_1 delle parti in un'ottica di collaborazione nell'interesse preminente dei minori e sono valide ed efficaci tra i genitori fin dalla data della sottoscrizione;
17. Le parti, preventivamente e concordemente, dichiarano di rinunciare all'impugnazione”.
Con provvedimento reso fuori udienza, il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei pagina 10 di 12 coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto
(nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Le condizioni indicate dalle parti in via congiunta nel verbale di conciliazione possono essere integralmente recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, e risultando le stesse conformi all'interesse della prole.
Considerata la natura familiare della controversia, i rapporti tra le parti, e visto il raggiunto accordo in ordine alle condizioni del divorzio, si ritiene sussistano eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione pagina 11 di 12 disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 29/08/2013 in
TT (RM) tra nata a [...] il [...], e nato a [...]_1
Roma il 15/10/1983, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TT (RM),
Anno 2013, Atto nr. 77, Parte II, Serie A;
CONFERMA le condizioni rassegnate in via congiunta dalle parti, come indicate nel verbale di conciliazione allegato alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10 dicembre 2025, e riportate in premessa;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 14 dicembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 740/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Como nr. 82, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Porcu, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Olbia, Via Marche nr. 1;
pagina 1 di 12 ricorrente contro
nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...] C.F._2
Isola Bianca nr. 14, rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Modde, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Piazza Regina Margherita, Angolo Via Fausania nr. 3;
resistente con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come da verbale di conciliazione depositato in atti;
per il PM: “Visto”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 12 pagina 3 di 12 pagina 4 di 12 Si costitutiva nel presente procedimento parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- In via principale 1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori e in TT (RM) il giorno 29/08/2013, Parte_1 CP_1 con conseguente ordine al competente Ufficiale dello stato civile di annotare l'emananda sentenza a Per_ margine del relativo atto di matrimonio.
2. Affidare congiuntamente i figli minori e ad Per_1 entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso con collocamento paritetico dei minori, i quali eleggeranno la residenza presso la mamma.
3. La casa familiare sita in Olbia, Via
Como n. 82 viene assegnata alla signora con tutti gli arredi e corredi che la compongono.
4. Le Pt_1 decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5. I genitori potranno vedere e tenere con sé i minori nel pieno e preminente rispetto delle esigenze e della volontà dei medesimi, nonché in base alle loro esigenze lavorative a cui entrambi dovranno adeguarsi e tendenzialmente nel seguente modo: a) I minori staranno con il padre il lunedì, il mercoledì ed il venerdì presso il quale pernotteranno;
b) Per_ e staranno con la madre il martedì ed il giovedì presso la quale pernotteranno;
c) A fine Per_1 settimana alterni, dall'ora di cena del venerdì fino al lunedì mattina dove verranno riaccompagnati a scuola dal genitore che li ha avuti con sé. d) Per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti il Natale o il Capodanno con pernottamento: pertanto resterà dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, facendo salva l'alternanza annuale. Perciò a pagina 5 di 12 partire dall'anno in corso il bambino trascorrerà con la madre il primo segmento di vacanza e con il padre il secondo. e) Identico meccanismo varrà a regolamentare anche le vacanze pasquali perciò Per_ e trascorreranno dette festività ad anni alterni con la madre o con il padre. Il tutto Per_1 sempre nel principio della giusta turnazione tra le parti. Ciascun genitore potrà, inoltre, tenere con sé
i minori per quindici giorni, anche non consecutivi compatibilmente con le proprie giornate di ferie. Le Per_ parti potranno comunque trascorrere con e dei periodi di vacanza, di dieci giorni, o Per_1 anche di più, anche non consecutivi, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi;
ciò costituisce un diritto irrinunciabile sia dei genitori che dei minori, pertanto, nessuna contestazione potrà essere eventualmente mossa da parte dell'altro genitore. Resta inteso che le parti dovranno comunicarsi con un preavviso di almeno quindici giorni le eventuali date ed i luoghi della villeggiatura rendendosi comunque reperibili telefonicamente. Durante il soggiorno dei minori presso un genitore,
l'altro avrà la facoltà di chiamare o videochiamare i figli, orientativamente nell'orario del buon giorno e della buona notte, compatibilmente con i propri impegni di lavoro nonché con quelli dei minori ed entrambi dovranno collaborare affinché tale abitudine diventi per quest'ultimo una rassicurante routine;
tali contatti dovranno avvenire senza interferenze delle parti le quali si dovranno attivare nel sensibilizzare i bimbi nelle ipotesi in cui quest'ultimo non intenda farlo spontaneamente;
i genitori si impegnano inoltre ad allontanarsi dal luogo in cui avviene la conversazione lasciando così Per_ e liberi di esprimersi senza alcun condizionamento. Qualora per circostanze Per_1 imprevedibili (es. malattia, ecc.) i minori siano costretti ad una permanenza forzata presso un genitore, quest'ultimo si impegna a consentire all'altro una visita quotidiana nella propria abitazione della durata non inferiore ad un'ora. In alternativa a quanto fissato nelle lettere a) e b), qualora si presentino delle esigenze lavorative che impediscano al genitore di esercitare il diritto di visita come sopra delineato, le parti si impegnano ad incaricare la baby sitter di fiducia corrispondendo il compenso nella giusta metà. I signori avendo l'affidamento paritetico, si stabilisce Pt_1 CP_1 che ogni genitore provvederà direttamente alle spese dei figli durante il tempo trascorso con lui, fatte salve le spese straordinarie che saranno ripartite al 50%, previamente concordate tra le parti, come da
Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense che formano parte integrante del presente accordo). 7.
L'assegno unico universale sarà percepito al 50 % dai genitori.
8. Il signor si impegna a CP_1 continuare a pagare, sino all'estinzione, metà della rata mensile del mutuo acceso presso il banco di
Sardegna spa per l'acquisto dell'abitazione coniugale, per un importo di 258,00 euro mensili. Resta interamente a carico del signor il pagamento della rata mensile per la polizza CP_1
“proteggimutuovita” sottoscritta dallo stesso con Intesa San LO Assicura;
9. La signora Pt_1 verserà mensilmente al signor la somma di euro 203,90 per il pagamento della rata CP_1
pagina 6 di 12 mensile del prestito INPS EXINPDAP, con scadenza 05/2026, richiesto a suo tempo dal Signor per l'acquisto dell'autovettura Nissan Juke tg. EW753TC, 10. Gli introiti e le spese della CP_1
GSE (pannelli solari) verranno trattenute dalla signora che si impegnerà a pagare l'utenza Pt_1 elettrica collegata ai pannelli fotovoltaici e si impegna altresì a pagare la polizza assicurativa avente ad oggetto i rischi connessi alla casa e agli impianti, denominata “UnipolSai casa &servizi”, con scadenza annuale (mese di dicembre). La stessa ne garantisce il rinnovo annuale fino ad estinzione del mutuo, ovvero secondo decisione condivisa circa le sorti dell'abitazione 11. I coniugi non corrisponderanno, reciprocamente, alcun assegno di mantenimento, essendo entrambi Per_ economicamente indipendenti;
12. I genitori si impegnano altresì a garantire che e Per_1 conservino con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. 13. Le parti si obbligano altresì a concordare reciprocamente ogni loro eventuale cambiamento di residenza o domicilio. Gli stessi si impegnano altresì a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura, rendendosi comunque sempre reperibili con una chiamata o videochiamata. 14. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente qualsiasi tipo di anomalia che sul piano del comportamento, della salute e/o sotto ogni altro aspetto possa palesare una situazione di disagio per i minori. 15. Vittoria di spese, diritti ed onorari”.
All'udienza del 3 dicembre 2025, davanti al Giudice Relatore comparivano entrambe le parti personalmente, assistite dai propri difensori e, dopo ampia discussione e confronto sui fatti di causa, le stesse si dichiaravano disponibili a definire in via bonaria la presente controversia;
pertanto, chiedevano breve rinvio per depositare verbale di conciliazione.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 10 dicembre 2025, le parti confermavano di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio, e depositavano verbale di conciliazione sottoscritto in via congiunta dalle stesse, con il quale chiedevano di omologare le seguenti condizioni:
“1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori e Parte_1 in TT (RM) il giorno 29/08/2013, con conseguente ordine al competente CP_1
Ufficiale dello stato civile di annotare l'emananda sentenza a margine del relativo atto di matrimonio. Per_ 2. Affidare congiuntamente i figli minori e ad entrambi i genitori secondo le disposizioni Per_1 dell'affidamento condiviso con collocamento paritetico dei minori, i quali eleggeranno la residenza presso la mamma.
3. La casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Olbia, Via Como n. 82 viene assegnata alla signora on tutti gli arredi e corredi che la compongono. Pt_1
pagina 7 di 12 4. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di Per_ quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di e . Sarà onere dei Per_1 genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
5. I genitori potranno vedere e tenere con sé i minori nel pieno e preminente rispetto delle esigenze e della volontà dei medesimi, nonché in base alle loro esigenze lavorative a cui entrambi dovranno adeguarsi e nel seguente modo:
a) I minori staranno con il padre e con la madre a settimane alterne e più precisamente il genitore con la settimana di spettanza preleverà i figli da scuola nella giornata di lunedi, al termine delle lezioni scolastiche e li terrà con se sino al lunedi mattina della successiva settimana, dove verranno riaccompagnati a scuola dal genitore che li ha con se;
b) Resta fatta salva la possibilità per l'altro genitore, nella settimana di non spettanza, di richiedere comunque all'altro genitore di trascorrere delle ore infrasettimanali con i minori, siano esse all'orario di pranzo, pomeriggio o cena;
c) Per sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti il Natale o il Capodanno con pernottamento: pertanto resterà dal 22 al 28 dicembre con un genitore e dal 29 dicembre al 4 gennaio con l'altro, facendo salva l'alternanza annuale. Perciò a partire dall'anno in corso, considerata la pregressa organizzazione natalizia degli anni 2023 e 2024, i bambini trascorreranno con la madre il primo segmento di vacanza e con il padre il secondo;
Per_ d) Identico meccanismo varrà a regolamentare anche le vacanze pasquali perciò e Per_1 trascorreranno dette festività ad anni alterni con la madre o con il padre, rispettando il principio dell'alternanza delle settimane;
e) Il tutto sempre nel principio della giusta turnazione tra le parti;
f) Ciascun genitore potrà, inoltre, tenere con sé i minori per quindici giorni, anche non consecutivi compatibilmente con le proprie giornate di ferie;
Per_ g) Le parti potranno comunque trascorrere con e dei periodi di vacanza, di dieci giorni o Per_1 eventuale durata differente, anche non consecutivi, compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi;
ciò costituisce un diritto irrinunciabile sia dei genitori che dei minori, pertanto, nessuna contestazione potrà essere eventualmente mossa da parte dell'altro genitore. Resta inteso che le parti dovranno comunicarsi con un preavviso scritto, anche attraverso sms o whatsapp, di almeno quindici giorni le eventuali date ed i luoghi della villeggiatura rendendosi comunque reperibili telefonicamente. pagina 8 di 12 h) Durante il soggiorno dei minori presso un genitore, l'altro avrà la facoltà di chiamare o videochiamare i figli, orientativamente nell'orario del buongiorno e della buona notte, compatibilmente con i propri impegni di lavoro nonché con quelli dei minori ed entrambi dovranno collaborare affinché tale abitudine diventi per loro una rassicurante routine;
tali contatti dovranno avvenire senza interferenze delle parti le quali si dovranno attivare nel sensibilizzare i bimbi nelle ipotesi in cui questi ultimi non intendano farlo spontaneamente;
i genitori si impegnano inoltre ad Per_ allontanarsi dal luogo in cui avviene la conversazione lasciando così e liberi di Per_1 esprimersi senza alcun condizionamento;
i) In alternativa a quanto fissato nelle lettere a) b) c) e d), qualora si presentino delle esigenze lavorative che impediscano al genitore di esercitare il diritto di visita come sopra delineato, le parti si impegnano ad incaricare la baby sitter di fiducia corrispondendo il compenso nella giusta metà e comunque preavvisando l'altro genitore che potrà eventualmente rendersi disponibile a tenerli con sè;
6. I signori e genitori non verseranno alcun mantenimento a favore dei figli in virtù Pt_1 CP_1 dell'affidamento paritetico sopra meglio specificato e provvederanno direttamente alle spese dei figli durante il tempo trascorso con loro, fatte salve le spese straordinarie che saranno ripartite al 50%, previamente concordate tra le parti, come da Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense che formano parte integrante del presente accordo.
7. L'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla signora;
Parte_1
8. Il signor si impegna a continuare a pagare, sino all'estinzione, metà della rata mensile CP_1 del mutuo acceso presso il banco di Sardegna spa per l'acquisto dell'abitazione coniugale, per un importo di 258,00 € euro mensili. Resta interamente a carico del signor il pagamento della CP_1 rata mensile per la polizza “proteggimutuovita” sottoscritta dallo stesso con Intesa San LO
Assicura;
9. La signora verserà mensilmente al signor la somma di euro 203,90 per il Pt_1 CP_1 pagamento della rata mensile del prestito INPS EXINPDAP, con scadenza 05/2026, richiesto a suo tempo dal Signor per l'acquisto dell'autovettura Nissan Juke tg. EW753TC, CP_1
10. Gli introiti e le spese della GSE (pannelli solari) verranno trattenute dalla signora che si Pt_1 impegnerà a pagare l'utenza elettrica collegata ai pannelli fotovoltaici e si impegna altresì a garantire la manutenzione ordinaria annuale delle macchine DAIKIN ed a pagare la polizza assicurativa avente ad oggetto i rischi connessi alla casa e agli impianti, denominata “UnipolSai casa &servizi”, con scadenza annuale (mese di dicembre). La stessa ne garantisce il rinnovo annuale fino ad estinzione del mutuo, ovvero secondo decisione condivisa circa le sorti dell'abitazione;
pagina 9 di 12 11. I coniugi non corrisponderanno, reciprocamente, alcun assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
12. La corresponsione della somma di € 50,00(cinquanta/00) a minore, da accreditare mensilmente dalla Sig.ra mediante bonifico ricorrente sul conto corrente “XME Conto UP” intestato a Pt_1 ciascun figlio ed arbitrariamente sospesa dalla stessa a decorrere dal mese di aprile 2024, è da considerarsi non più vincolante;
Per_
13. I genitori si impegnano altresì a garantire che e conservino con gli ascendenti e con i Per_1 parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
14. Le parti si obbligano altresì a concordare reciprocamente ogni loro eventuale cambiamento di residenza o domicilio. Gli stessi si impegnano altresì a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura, rendendosi comunque sempre reperibili con una chiamata o videochiamata;
15. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente qualsiasi tipo di anomalia che sul piano del comportamento, della salute e/o sotto ogni altro aspetto possa palesare una situazione di disagio per i minori;
16. Le suddette clausole potranno essere derogate dai signori e solo su accordo Pt_1 CP_1 delle parti in un'ottica di collaborazione nell'interesse preminente dei minori e sono valide ed efficaci tra i genitori fin dalla data della sottoscrizione;
17. Le parti, preventivamente e concordemente, dichiarano di rinunciare all'impugnazione”.
Con provvedimento reso fuori udienza, il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
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La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei pagina 10 di 12 coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto
(nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Le condizioni indicate dalle parti in via congiunta nel verbale di conciliazione possono essere integralmente recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, e risultando le stesse conformi all'interesse della prole.
Considerata la natura familiare della controversia, i rapporti tra le parti, e visto il raggiunto accordo in ordine alle condizioni del divorzio, si ritiene sussistano eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione pagina 11 di 12 disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 29/08/2013 in
TT (RM) tra nata a [...] il [...], e nato a [...]_1
Roma il 15/10/1983, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TT (RM),
Anno 2013, Atto nr. 77, Parte II, Serie A;
CONFERMA le condizioni rassegnate in via congiunta dalle parti, come indicate nel verbale di conciliazione allegato alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10 dicembre 2025, e riportate in premessa;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 14 dicembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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