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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 5561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5561 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. n. 4315/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PE GU INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4315 dell'anno 2021, vertente
(c.f.: ) e (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Guarino.
- APPELLANTI -
e
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Luca Palma. Controparte_1 C.F._3
- APPELLATA –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2183/2021 emessa dal Tribunale di AP OR, pubblicata il 19.7.2021 (e corretta in data 7.10.2021), in tema di scioglimento di comunione ereditaria;
rendimento del conto”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
26.5.2025 dalla difesa dell'appellata e il 30.5.2025 dalla difesa degli appellanti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte (con atto di Parte_1 Parte_2 citazione notificato, a mezzo pec, il 12.10.2021), , proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1
2183/2021 emessa dal Tribunale di AP OR, pubblicata il 19.7.2021, con cui è stato così disposto: “1. dichiara aperta la successione legittima di nata a [...] il [...] e deceduta in AP l'8.8.2007; 2. Persona_1 pagina 1 di 15 dichiara aperta la successione di nato a [...] il [...] deceduto in S. Antimo l'8.9.2003. 3. Persona_2 attribuisce a la piena ed esclusiva proprietà dei seguenti beni: immobili siti in Sant'Antimo alla via Parte_2
PE AG n. 3 composto da vari immobili riportati in NCEU di AP 1. Fg.
6-p.lla 1037-sub 101-ctg.A/3-cl. CP_2
1-sc.U-rc € 194,19 2. Fg.
6-p.lla 1037-sub 102-ctg.A/3-cl.
2-sc.U-rc € 242,73 3. Fg.
6-p.lla 1037-sub
[...] Controparte_3
103-ctg.A/3-cl.
3-sc.U-rc. € 227,24 4. Fg.
6-p.lla 1037-sub 104-ctg.A/3-cl.
4-sc.U-rc. € 284,05 Controparte_4 Controparte_5
5. Fg.
6-p.lla 1037-sub 105-ctg.A/3-cl.
5-sc.U-rc. € 227,24 6. Fg.
6-p.lla 1037-sub 106-ctg.A/3-cl Controparte_6 CP_7
6-sc.U-rc. € 312,46 b). Fg.
6-p.lla 1037-sub 107-ctg.C/2-cl.
3-cons.125 mq-S/1-sc.U-rc. € 277,60 immobili siti in
[...]
Sant'Antimo alla via Trieste e Trento n. 57 e n. 65 consistente in vari locali riportati in NCEU al:
8. Fg.
7-p.lla 154-sub 21-ctg.
A/4-cl.
5-cons. vani 1-n. 65-P.T-rc. €. 61,25 9. Fg.
7-p.lla 154-sub 22-ctg. A/5-cl. vani 1-n. 65-P.T-rc. €. 61,25 Parte di Pt_3 fabbricato sito in Sant'Antimo alla via Crucis n. 69 consistente in due unità immobiliari riportati in NCEU: 10. Foglio 7-p.lla 17- sub 12-ctg. A/4-cl. € 177,66 11. Foglio 7-p.lla 17-sub 13-ctg. A/4-cl. . € 155,45 Giardino alla Controparte_8 Controparte_9 via AG n.1 pertinenza del fabbricato di cui alla lettera A. consistente in mq. 202,18 mq. riportato in uno al fabbricato in
NCEU al 12. Fg.
6-p.lla 1037 4.1 condanna a pagare in favore di , a titolo di conguaglio, Parte_2 Parte_1 la somma complessiva di euro 301.616,41 (trecentounomilaseicentosedici/41) oltre i danni da svalutazione monetaria, a decorrere dal deposito della perizia (10/1/2020) sino alla data della pronuncia della presente sentenza. 4.2) condanna
a pagare in favore di , a titolo di conguaglio, la somma complessiva di euro 223.903,17 Parte_2 Controparte_1
(duecentoventitremilanovecentotre/17) oltre i danni da svalutazione monetaria, a decorrere dal deposito della perizia
(10/1/2020) sino alla data della pronuncia della presente sentenza. 5) condanna e a Parte_2 Parte_1 pagare, in solido tra loro, in favore di , a titolo di rendiconto, la somma complessiva di euro 35303,37 Controparte_1
(trentacinquemilatrecentotre/37) oltre interessi legali dalla data della domanda (2.10.2014) e fino al soddisfo.
6. condanna infine al pagamento, in solido tra loro ed in favore di , Pt_2 Parte_4 Controparte_1 delle spese di giudizio che si liquidano in € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) per spese, ed € 27.800,00
(ventisettemilaottocento/00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. PALMA LUCA , dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.
7. pone a carico di ciascuna delle parti in misura di 1/3 le spese della compiuta CTU, già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio con decreto del 25.7.2020, per un importo complessivo pari ad € 4.266,53
(quattromiladuecentosessantasei/53) oltre I.V.A. e C.P., se dovute, come per legge .”.
Tale sentenza è stata poi corretta, dallo stesso Tribunale, con ordinanza del 7.10.2021, ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c., nei seguenti termini: “DISPONE correggersi gli errori materiali sopra indicati nel senso che nella motivazione e nel nei punti n.
4.1 per e n.
4.2 per : 1) la quota spettante a sugli Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 immobili in Via Crucis n. 69 pari ai 24/81 deve essere quantificata in € 41.686,22; 2) la quota spettante a Parte_1 sugli immobili in Via Crucis n. 69 pari ai 24/81 di € 140.691,00 deve essere quantificata in € € 41.686,22; 3) conseguentemente la quota complessiva spettante a deve essere indicata in € 242.693,39 e la quota Controparte_1 complessiva spettante a deve essere indicata in € 320.406,63; Inoltre, tra i beni attribuiti a Parte_1 [...]
deve essere escluso il giardino sito in Sant'Antimo alla Via AG n. 3 (f. 6, p.lla 1037) indicato come immobile Parte_2
n. 12”. pagina 2 di 15 ****
e hanno impugnato la sentenza n. 2183/2021 (come corretta il 7.10.2021) Parte_1 Parte_2
– con la quale, in estrema sintesi, il Tribunale di AP OR ha disposto, nei suddetti termini, lo scioglimento delle comunioni ereditarie venutesi a creare per effetto del decesso dei genitori , deceduta in AP Persona_1
l'8.8.2007 e , deceduto in S. Antimo l'8.9.2003) delle parti in causa (accogliendo, inoltre, la Persona_2 domanda di rendiconto formulata dall'attrice, , e ritenendo inammissibile, invece, quella formulata Controparte_1 dai convenuti, e , in quanto costituitisi tardivamente) – sulla base dei Parte_1 Parte_2 seguenti motivi.
****
Con il primo motivo hanno criticato la decisione del Tribunale di assegnare al solo tutti i beni Parte_2 immobili rispettivamente appartenenti alle due masse ereditarie dei genitori, sebbene anche l'altro condividente avesse formulato una analoga domanda. Parte_1
In particolare gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata per avere il Tribunale di AP OR sottovalutato che il prelegato in favore di fosse circoscritto solo a due lotti divisori e, inoltre, Parte_2 che la maggior quota dello stesso avesse riguardato la massa ereditaria facente capo al padre, Parte_2 essendovi invece parità di quote tra i due condividenti per quanto riguarda quella facente capo alla loro madre, così errando nel non assegnare, ex art. 720 c.c., gli immobili ad entrambi essi appellanti (istanti, sul punto) facenti parte delle due comunioni ereditarie secondo una ripartizione coerente con il disposto di cui all'art. 720 c.c.
In ogni caso, e in via subordinata, con l'atto di appello hanno formulato espressamente, a mente dell'art.720
c.c., la domanda di assegnazione congiunta degli immobili costituenti le due masse ereditarie oggetto di causa.
****
Con il secondo motivo gli appellanti hanno criticato il recepimento, da parte del Tribunale, della stima operata dal ctu con riferimento al valore effettivo di mercato dell'immobile di Via AG n.3, lamentando che il giudice di prime cure non avesse, erroneamente, tenuto conto dell'incidenza del decremento dovuto al degrado strutturale di tale bene e/o ai costi da sostenersi per lavori necessari al suo risanamento e alla sua conservazione, ivi compresi quelli già sostenuti ed anticipati dall'appellante , per l'importo complessivo di €. 13.090,60. Parte_2
Hanno, poi, criticato la decisione del giudice di prime cure di condannare , quanto al Parte_2 conguaglio dovuto (in base all'art. 720 c.c.) in favore di , anche al pagamento dei danni da Controparte_1 svalutazione monetaria a decorrere dal deposito della perizia (10/1/2020) sino alla data della sentenza.
Secondo gli appellanti, in particolare, il Tribunale, così facendo, avrebbe operato una scelta arbitraria, tutelando un interesse di alla perequazione dei valori assegnati per l'immobile in questione, senza tener Controparte_1 conto del principio, sancito dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di divisione, il valore del conguaglio dovuto dal condividente, cui sia attribuito per intero l'immobile comune non comodamente divisibile, non possa essere pagina 3 di 15 stabilito maggiorando automaticamente il prezzo del bene - accertato dal consulente tecnico d'ufficio nel corso del giudizio divisorio - in base all'indice di svalutazione monetaria intervenuta tra la data dell'accertamento e quella della pronuncia della sentenza, in quanto spesso gli immobili si rivalutano con un ritmo più elevato, o comunque diverso, rispetto a quello della svalutazione della moneta secondo gli indici Istat.
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Con il terzo motivo e hanno lamentato che il Tribunale, nell'accogliere la Parte_1 Parte_2 domanda di rendiconto di , li avesse condannati al rimborso, pro quota, non solo dei canoni da Controparte_1 essi riscossi, in seguito del decesso del loro padre , per gli appartamenti in locazione a terzi, ma anche Per_2 dei presunti frutti civili derivanti dall'appartamento sito al primo piano di via AG n. 3 di mq 115 (abitato dal coerede ) e dell'appartamento sito al primo rialzato di via AG n. 3 di mq 110 (abitato da ), Pt_1 Parte_2 senza tener conto – con riferimento a tali ultimi due beni immobili da essi occupati- del principio giurisprudenziale secondo cui l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari non è di per sé idonea a produrre pregiudizio in danno degli altri, essendo necessario, per arrecare pregiudizio, un ulteriore requisito, ossia che i comproprietari esclusi abbiano manifestato il loro dissenso.
Pertanto, ad avviso degli appellanti, il semplice uso dei beni immobili da parte loro, quali coeredi/comproprietari, nel rispetto della loro destinazione abitativa e senza commettere alcun abuso, non avrebbe comportato acquisizione di frutti civili e non avrebbe prodotto pregiudizio in danno della coerede che, dal canto suo, CP_1 non avrebbe dimostrato di aver provato a godere di quei precisi appartamenti e/o di non averlo potuto fare in quanto impedita dai suoi fratelli.
In via subordinata e hanno lamentato l'ingiustizia, sul punto, della Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata, nella parte in cui ha posto il vincolo di solidarietà nei loro confronti rispetto alla condanna al pagamento dei detti frutti, senza giustificarne la ragione, essendo il godimento degli immobili pacificamente distinto e separato.
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Con il quarto motivo gli appellanti hanno criticato la decisione del Tribunale anche in relazione all'accoglimento della domanda di rendiconto formulata da con riferimento ai frutti percepiti da essi appellanti per Controparte_1 immobili in comunione ereditaria, siti in via AG 3, concessi a terzi in locazione.
In particolare, secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe dovuto:
1) tenere conto, sulla base della istruttoria espletata e delle critiche da essi mosse ad alcune dichiarazioni testimoniali, della corrispondenza del canone locativo versato dal a quello risultante (euro Parte_5
103,30) dal relativo contratto scritto (anziché del canone, maggiore, pari ad euro 320,00, riferito dallo stesso
, quale testimone); Parte_5
pagina 4 di 15 2) escludere il rendiconto per l'area cortilizia già detenuta dal e per l'immobile già ultima dimora Controparte_10 del de cuius . Per_2
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Con il quinto motivo gli appellanti hanno, inoltre, criticato la sentenza n. 2183/2021 emessa dal Tribunale di
AP OR anche in punto di regolamentazione delle spese di lite, ritenendo che fosse errata la condanna disposta, al riguardo, nei loro confronti, non potendo essere considerati soccombenti.
Al riguardo hanno sostenuto che il primo giudice non avesse, erroneamente, considerato la soccombenza di sia in ordine alla domanda principale di annullamento del testamento di Controparte_1 Persona_2
(domanda rigettata dal Tribunale di AP OR con la sentenza non definitiva n. 762/2018) che in ordine alla domanda di rendiconto dei frutti civili vantati sulla comunione ereditaria costituitasi in capo alla de cuius
[...]
, nonché relativamente alla domanda di rendiconto sull'appartamento costituente l'ultima dimora di Persona_1
. Persona_2
E, alla luce di quanto esposto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita in accoglimento del presenta atto di appello e a riformare la sentenza di primo grado e della sua correzione accertare e/o disporre : a)
l'assegnazione degli immobili appartenenti alle due masse ereditarie oggetto di giudizio ad entrambi gli appellanti secondo una ripartizione coerente con il disposto di cui all'art. 720 c.c. o, in subordine, in accoglimento della istanza di assegnazione congiunta formulata con il presente atto di appello o, ancora in via del tutto subordinata, solo in caso di mancato accoglimento della modifica richiesta o della subordinata istanza di assegnazione congiunta, confermare l'assegnazione per intero delle due masse all'appellante
, cosi come già richiesto sopra al capo 1; b) il rinnovo della stima dell'immobile di Via AG n.3 necessitata dalle Parte_2 effettive condizioni statiche e di conservazione in cui versa tale immobile e per l'effetto rideterminarsi la quota monetaria di condanna al conguaglio disposta a favore della appellata cosi come motivato e richiesto sopra al capo 2; c) eliminare dalla condanna al rendiconto a favore della appellata le somme calcolate pro quota come frutti civili relativi al godimento dei due appartamenti rispettivamente abitati dagli appellati ovvero, in subordine, eliminare il vincolo di solidarietà posto dal Tribunale a loro carico per tale esborso, in ragione di quanto oggetto di specifica motivazione e richiesta sopra al capo 3; d) la corrispondenza del canone locativo versato dal Parte_5
a quello risultante dal relativo contratto scritto e per l'effetto rideterminare quanto spettante alla appellata a titolo di rendiconto
[...] Controparte_1 su di esso;
che alcun rendiconto è dovuto dagli appellanti per l'area cortizia già detenuta dal e per l'immobile già ultima dimora del de cuius in ragione delle motivazioni specificate sopra al capo 4; e) l'accoglimento delle domande di cui sopra al Per_2 capo 5. riproposte nel presente atto di appello e della correzione o comunque della modifica richiesta sopra al capo 6.”.
Iscritta la causa al n. 4315/2021 del Ruolo generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
17.12.2021, , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “A) rigettare integralmente l'appello in quanto del tutto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
2183/2021 del Tribunale di AP OR;
B) in subordine, qualora l'on.le Corte adita ritenga ammissibile la domanda di assegnazione congiunta da parte degli appellanti con relativa ripartizione degli immobili e quindi ritenga ammissibile procedere ad un'unica divisione di entrambe le masse congiuntamente, rigettare l'avversa domanda e disporre la divisione del patrimonio ereditario tra tutti i coeredi secondo il progetto già formulato dal CTU in primo grado;
il tutto con conferma delle altre statuizioni della sentenza impugnata;
C)
pagina 5 di 15 condannare gli appellanti in solido e/o ciascuno per quanto di ragione al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con ordinanza del 20.1.2022 è stata fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 17.10.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 7.5.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 3.6.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 26.5.2025 dalla difesa dell'appellata e il 30.5.2025 dalla difesa degli appellanti), la causa è stata trattenuta in decisione il 4.6.2025 (con ordinanza comunicata ritualmente dalla cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, l'appello proposto da e da è parzialmente fondato per le ragioni Parte_1 Parte_2
(e nei limiti) di seguito esposti.
****
Quanto al primo motivo la Corte rileva, innanzitutto, che gli appellanti, sia nell'ambito della comparsa conclusionale depositata il 3.9.2025, che nella memoria di replica depositata il 23.9.2025, non hanno insistito nella doglianza concernente la mancanza di una ripartizione coerente, tra essi appellanti, degli immobili facenti parte delle due comunioni ereditarie secondo il disposto di cui all'art. 720 c.c.
Hanno, invero, concentrato espressamente le proprie difese sulla richiesta di attribuzione congiunta, a mente dell'art. 720 c.c., degli immobili costituenti le due masse ereditarie oggetto di causa.
Dunque l'esame della Corte è limitato a tale richiesta, dovendosi intendere oggetto di rinuncia la suddetta doglianza concernente, si ribadisce, la mancanza di una ripartizione coerente, tra essi appellanti, degli immobili facenti parte delle due comunioni ereditarie secondo il disposto di cui all'art. 720 c.c.
Ciò premesso, la richiesta degli appellanti di attribuzione congiunta, ai sensi dell'art. 720 c.c., degli immobili costituenti le due masse ereditarie oggetto di causa è ammissibile e fondata e, quindi, va accolta, sebbene sia stata formulata per la prima volta in appello (avendo e formulato Parte_2 Parte_1 disgiuntamente, nel corso del processo di primo grado, la richiesta di attribuzione di tutti i beni facente parti delle due distinte masse ereditarie), non costituendo – secondo quanto più volte chiarito dalla Suprema Corte – una domanda nuova ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c., ma risolvendosi in una mera specificazione della pretesa introduttiva del processo, comune a tutte le parti, volta a porre fine allo stato di comunione (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, 17/04/2013, n. 9367; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 22/11/2021, n. 35945; Sez. II, Ord., 08/09/2021, n.
24174; Sez. II, Ord., 19/08/2020, n. 17293).
pagina 6 di 15 Non è, invece, accoglibile l'istanza, formulata dall'appellata in via subordinata rispetto a quella della controparte
(ossia nel caso in cui fosse stata ritenuta ammissibile la domanda di assegnazione congiunta da parte degli appellanti), che fosse disposta la divisione del patrimonio ereditario tra tutti i coeredi secondo il progetto già formulato dal CTU in primo grado.
Ed infatti, come evidenziato, sostanzialmente, anche dalla difesa degli appellati nell'ambito della memoria di replica depositata il 23.9.2025, non è stata impugnata dall'appellata, in via incidentale, la decisione del primo giudice (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) circa l'indivisibilità delle due masse ereditarie (ossia circa il presupposto per procedere all'attribuzione ai sensi dell'art. 720 c.c.).
Ragion per cui – essendosi formato il giudicato interno, sul punto (ai sensi dell'art. 329 c.c.) - non è più possibile procedere, in base all'art. 729 c.c., alla divisione del patrimonio ereditario tra tutti i coeredi, secondo quanto sostanzialmente richiesto dall'appellata (ossia, si ribadisce, secondo il progetto formulato dal ctu in primo grado).
In altri termini, ciò che non può più esser posto in discussione in questa sede (in mancanza di impugnazione), è
l'accertamento dell'indivisibilità del bene (cfr.Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/08/2025, n. 22572; Sez. II, 14/05/2008, n. 12119).
Dunque, alla luce di quanto detto sino ad ora, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, la proprietà dei beni facenti parte delle comunioni ereditarie venutesi a creare per effetto dell'apertura delle successioni di
[...]
e di , va attribuita congiuntamente, ai sensi dell'art. 720 c.c., agli appellanti Persona_1 Persona_2
(ciascuno nella misura del 50%, evidentemente), con pagamento, a carico degli stessi, in solido tra loro, del conguaglio (come quantificato dal primo giudice, sebbene ponendolo solo a carico di , avendo Parte_2 attribuito solo a quest'ultimo la proprietà dei detti beni) in favore di . Controparte_1
Ciò con le dovute precisazioni esposte in seguito (anche in riferimento alla non applicazione della rivalutazione monetaria in relazione al debito da conguaglio), ossia all'esito della disamina degli ulteriori motivi di gravame.
****
Il secondo motivo è, in parte, fondato
Nello specifico merita accoglimento limitatamente alla doglianza concernente il pagamento, in riferimento al conguaglio, disposto ai sensi dell'art. 720 c.c., anche dei danni da svalutazione monetaria a decorrere dal deposito della perizia sino alla data della sentenza.
Quanto, infatti, a tale profilo, va detto che, effettivamente, il Tribunale ha automaticamente maggiorato il prezzo del bene - accertato dal consulente tecnico d'ufficio nel corso del giudizio divisorio - in base all'indice di svalutazione monetaria intervenuta tra la data dell'accertamento peritale e quella della pronuncia della sentenza, senza che la parte interessata (l'attrice/appellata) avesse eventualmente allegato l'eventuale lievitazione del prezzo dalla stima operata dal ctu.
pagina 7 di 15 Ed, invero, in tema di divisione giudiziale, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non agevolmente frazionabile (art. 720 c.c.) ha natura di debito di valore, da rivalutarsi, anche officio iudicis (onde aggiornarlo al diminuito potere di acquisto della moneta verificatosi in corso di procedimento), se e nei limiti in cui l'eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene, non comportando detto aggiornamento alcuna sostanziale immutazione della stima di esso e/o della determinazione dei conguagli in denaro, bensì configurando un adeguamento monetario di un debito di valore necessario affinchè la sopravvenuta svalutazione non alteri i termini sostanziali della divisione.
L'esistenza di poteri officiosi del giudice, tuttavia, non esclude che la parte sia comunque tenuta ad allegare l'avvenuta verificazione di tale evento, posto che la rivalutazione non può avvenire tramite criteri automatici (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 03/05/2010, n. 10624; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/04/2024, n. 10685).
Il secondo motivo è, invece, infondato con riferimento alla doglianza relativa alla stima dell'immobile di Via
AG n.3 e, in particolare, alla mancata considerazione – da parte del ctu (le cui valutazioni erano state recepite dal giudice di prime cure)- dell'incidenza del decremento dovuto al suo degrado strutturale e/o ai costi da sostenersi per lavori necessari al suo risanamento e alla sua conservazione, ivi compresi quelli già sostenuti ed anticipati dall'appellante nella misura di €. 13.090,60. Parte_2
Come, infatti, dedotto dagli stessi appellanti, tale ulteriore questione non solo era stata sollevata soltanto con la comparsa di costituzione del nuovo difensore di (del 16.11.2020; cfr. tale comparsa ridepositata Parte_1 in questa sede dagli appellanti) e, dunque, come eccepito dall'appellata, tardivamente (ossia dopo le preclusioni assertive ed istruttorie sancite dal codice di rito) ma, in ogni caso, lo stato di conservazione dell'immobile era già stato adeguatamente valutato dal ctu sia nella prima che nella seconda relazione peritale (entrambe ridepositate dall'appellante).
Il che rendeva (e rende, essendo stata riproposta in appello) superflua, ai fini del decidere, anche l'istanza di supplemento delle indagini peritali formulata, al riguardo, dalla difesa di e di . Parte_1 Parte_2
****
Merita parziale accoglimento il terzo motivo di gravame.
Al riguardo va detto quanto segue.
Non è, innanzitutto, fondata la critica alla sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di AP OR ha reputato sussistente il diritto di ad ottenere l'indennità di occupazione per il godimento esclusivo Controparte_1
(circostanza pacifica, in base anche alle allegazioni difensive delle parti), da parte degli altri coeredi, dell'appartamento sito al primo piano di via AG n. 3 di mq 115 (abitato da ) e Parte_1 dell'appartamento sito al primo rialzato di via AG n. 3 di mq 110 (abitato da ). Parte_2
Ed infatti è vero che, secondo quanto dedotto, sul punto, dagli appellanti, qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano pagina 8 di 15 rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, nè è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione del bene (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/11/2023, n. 31105).
Ma è altrettanto vero che, a partire dalla domanda con la quale il comunista chieda, per la prima volta, come nel caso di specie, il pagamento di una indennità per l'uso della cosa, esercitato da altro compartecipe, costui è tenuto a pagare agli altri l'equivalente pro quota dei frutti civili (individuabili nei canoni di locazione percepibili per l'immobile), pure in assenza di precedenti istanze rivolte contro il possessore esclusivo.
L'acquiescenza all'altrui uso non sussiste più, per la contraddizione che non lo consente, nel momento in cui il comproprietario abbia chiesto il pagamento di una indennità per l'altrui uso esclusivo della cosa o più semplicemente abbia avanzato una istanza di rendimento del conto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/02/2023, n.
3813).
E, nel caso di specie, risulta (ri)depositata in questo grado di giudizio, per l'appunto, dall'appellata, una raccomandata del 14.11.2013 (successiva di soli due mesi rispetto alla data dell'apertura della successione paterna, ossia alla data dell'8.9.2013, dalla quale il primo giudice ha fatto decorrere l'indennità in questione), con cui il difensore della stessa chiedeva agli altri due coeredi, tra l'altro, la copia delle chiavi degli Controparte_1 immobili oggetto della successione paterna e la quota dei frutti (a titolo di locazione o ad altro titolo) degli immobili facenti parte di tale eredità.
Il terzo motivo, invece, merita accoglimento limitatamente alla doglianza concernente il vincolo di solidarietà disposto dal Tribunale di AP OR, nei loro confronti, rispetto alla condanna al pagamento della detta indennità di occupazione (relativa, si ribadisce, all'appartamento sito al primo piano di via AG n. 3 di mq 115, abitato dal coerede , e dell'appartamento sito al primo rialzato di via AG n. 3 di mq 110, abitato dall'altro Pt_1 coerede, ). Parte_2
La disposta solidarietà non era, infatti, giustificata, essendo il godimento esclusivo dei detti immobili, da parte di e , pacificamente distinto e separato. Parte_1 Parte_2
L'articolo 2055, co.1, c.c., richiede, infatti, ai fini della solidarietà nella obbligazione di risarcimento del danno,
l'unicità del fatto dannoso (basandosi sul risultato finale delle azioni o delle omissioni dolose o colpose compiute da soggetti distinti), mentre nel caso di azioni plurime e distinte non può essere affermata una responsabilità congiunta e solidale (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/07/1991, n. 7680; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 06/09/2021, n.
24045; Sez. III, 24/04/1997, n. 3596).
****
Risulta, poi, inammissibile il quarto motivo di gravame con cui gli appellanti, si ribadisce, hanno censurato la decisione del Tribunale anche in relazione all'accoglimento della domanda di rendiconto formulata da CP_1
con riferimento ai frutti percepiti da essi appellanti per immobili in comunione ereditaria, siti in via AG
[...]
3, concessi a terzi in locazione. pagina 9 di 15 A tal proposito la Corte osserva quanto segue.
Quanto all'appartamento sito al primo piano, detenuto fin dal 1996 da , il Tribunale ha ritenuto Parte_5 che il canone versato da quest'ultimo a fosse superiore a quello indicato nel contratto Parte_2 sottoscritto con (indicato in euro 103,00) e, precisamente, pari ad € 320,00. Persona_2
Ciò sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dallo stesso . Parte_5
E ha ritenuto che, “trattandosi, in questa sede, di accertare l'effettivo ammontare dei frutti civili percepiti in via esclusiva dai coeredi non possono valere le limitazioni alla prova testimoniale previste per i pagamenti e per i contratti di valore superiore ad euro 2,58 previste dagli artt. artt. 2721 e 2726 c.c. né per i patti aggiunti o contrari a quelli previsti dal contratto scritto giacché tali limiti non possono che valere tra le parti dei rapporti giuridici sorti in dipendenza dei rispettivi negozi giuridici e non possono riguardare il diverso e autonomo diritto del coerede che non aveva il possesso dei beni ereditari a percepire la propria quota di frutti separati derivanti da tali beni.”.
Ma gli appellanti non si sono confrontati, specificamente, con la ratio decidendi sottesa alla statuizione, al riguardo, del Tribunale di AP OR, essendosi limitati a reiterare l'eccezione di nullità – sollevata in primo grado- della espletata prova testimoniale.ai sensi degli artt. 2721, 2726 e 2722 c.c., senza tuttavia criticare, adeguatamente, quanto ritenuto dal primo giudice circa la non operatività dei limiti alla prova testimoniale quando ad agìre non siano le parti contraenti bensì il coerede che intenda ottenere la propria quota di frutti relativi a beni ereditari di cui non abbia avuto il possesso.
Il che comporta l'inammissibilità, in parte qua, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., del motivo di gravame, avendo gli appellanti omesso di censurare puntualmente, sul punto, si ribadisce, la ratio decidendi della sentenza di primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/03/2025, n. 6483).
Non è superfluo precisare che il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 06/04/2025, n. 9059).
La contestazione in sede d'appello di una sentenza di primo grado deve, perciò, tener conto della reale ratio decidendi della pronuncia impugnata e, qualora l'appellante non si confronti con quella individuata dal primo giudice e non sottoponga specifiche censure relative alla stessa, l'appello può essere dichiarato inammissibile (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/07/2024, n. 20392).
Quanto, poi, all'appartamento sito in Sant'Antimo alla Via AG n. 3 al piano secondo (ove aveva la sua abitazione il defunto ), il giudice di prime cure ha rilevato che è rimasto sempre chiuso (dalla Persona_2 morte del ) sebbene le chiavi dell'unità immobiliare fossero in possesso di e Per_2 Parte_2 Pt_1
.
[...]
pagina 10 di 15 E non ha condannato questi ultimi al pagamento di una indennità di occupazione, in favore di , Controparte_1 anche per tale appartamento, ragion per cui non vi è interesse degli appellanti ad impugnare, sul punto, la sentenza n.2183/2021 emessa dal Tribunale di AP OR.
Tanto è vero che gli stessi appellanti, nell'ambito del successivo (il quinto) motivo di gravame, hanno sostenuto che il primo giudice non avesse, erroneamente, considerato la soccombenza di sia in ordine alla Controparte_1 domanda principale di annullamento del testamento di (domanda rigettata dal Tribunale di Persona_2
AP OR con la sentenza non definitiva n. 762/2018) che in ordine alla domanda di rendiconto dei frutti civili vantati sulla comunione ereditaria costituitasi in capo alla de cuius , nonché – per ciò che rileva Persona_1 quanto alla doglianza in esame- proprio relativamente alla domanda di rendiconto sull'appartamento costituente l'ultima dimora di . Persona_2
Al riguardo non è superfluo precisare che nei gradi di impugnazione il principio dell'interesse ad agire si configura diversamente rispetto al giudizio di primo grado, dovendosi tener conto dell'intervenuta pronuncia della sentenza di primo grado.
Dunque, nel decidere sulla sussistenza di tale interesse e, quindi, sull'ammissibilità dell'impugnazione proposta, si deve aver riguardo agli effetti che potrebbero derivare dal suo accoglimento e alla loro idoneità a soddisfare un interesse della parte impugnante in relazione ai temi del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. 5, n. 12700 del 18/10/2001; cfr. anche, Cass. civ., Sez. V, 26/04/2023, n. 10993; Sez. I, 12/07/2016, n. 14190).
In sostanza, l'interesse ad impugnare una sentenza, che può discendere anche dalla motivazione della stessa quando contenga affermazioni pregiudizievoli per la parte impugnante suscettibili di passare in giudicato, va desunto dall'utilità che l'eventuale accoglimento dell'impugnazione possa determinare a favore della parte che la propone, di modo che l'impugnazione va dichiarata inammissibile per difetto di interesse, ove non sussista la possibilità per la parte di conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile dalla riforma o dall'annullamento della sentenza impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7021 del 24/11/1983; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. 6 - 5, ord., 18/02/2020, n. 3991; Sez. II, 09/11/2016, n. 22821; Sez. II, 27/01/2012, n. 1236).
Quanto, infine, all'area cortilizia sita in Sant'Antimo alla Via AG n. 3, il giudice di prime cure ha ritenuto che la stessa fosse detenuta da tale , titolare della ditta Luck Pub S.r.l., in virtù di un contratto scritto ma Per_3 non registrato stipulato con e dietro pagamento di un canone mensile pari ad € 220,00 che, Persona_2 dalla morte della moglie del , era stato pagato al figlio fino al mese di giugno dell'anno 2014, Per_2 Parte_2
CP_ quando il terreno venne posto sotto sequestro dall' er irregolarità urbanistiche, riscontrate anche dal CTU.
E, al riguardo, non ha richiamato solo le dichiarazioni testimoniali rese da all'udienza del 12.5.2016 Per_3
(criticate dagli appellanti reputandole inattendibili), ma anche l'ordinanza di demolizione emessa dal comune di S.
Antimo il 4.9.2014 (di cui all' allegato n. 13 della produzione delle parti convenute).
pagina 11 di 15 E gli appellanti, anche sul punto, si sono limitati a criticare l'attendibilità del detto teste senza considerare che il primo giudice aveva fondato la propria decisione, al riguardo, anche sulla base degli altri suddetti elementi
(riscontri del ctu, contratto scritto ma non registrato, ordinanza di demolizione), con conseguente inammissibilità del gravame, al riguardo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.
****
Il quinto motivo di gravame, concernente la regolamentazione delle spese di lite operata dal primo giudice, resta assorbito dalla riforma (parziale) della sentenza impugnata.
Ed infatti, l'accoglimento (anche parziale) dell'appello, comportando la riforma della sentenza impugnata, rende necessario, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., che questa Corte provveda ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 12/10/2025, n. 27268; Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n.
27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483).
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Gli appellanti, inoltre, hanno riproposto, con l'atto di appello, anche delle domande di rimborso di spese che hanno dedotto di avere sostenuto nell'interesse dell'eredità, sostenendo che, sul punto, il primo giudice non si fosse pronunciato.
Ma, come rilevato dal primo giudice, essendosi i convenuti costituiti (con la comparsa di risposta depositata il
30.12.2014) tardivamente (ex artt. 166 e 167 c.p.c.) rispetto alla data della prima udienza di comparizione, fissata per il 16.1.2014, le domande riconvenzionali da esse proposte (dunque anche quelle concernenti il rimborso delle dette spese, come da detta comparsa di risposta ridepositata dagli appellati in questo secondo grado) devono considerarsi inammissibili.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di giudizio di divisione ereditaria, le caratteristiche del relativo procedimento - rappresentate dalla finalità che esso persegue, di porre fine alla comunione con riferimento all'intero patrimonio del "de cuius", e dalla possibilità che esso si concluda, in luogo che con sentenza, con ordinanza che, sull'accordo delle parti, dichiari esecutivo il progetto divisionale - non sono di per sé sufficienti a giustificare deroghe alle preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso;
(cfr. Cass. civ.,
Sez. Unite, 20/06/2006, n. 14109; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 04/06/2019, n. 15182; Sez. II, 05/08/2015, n.
16495).
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Non vi è luogo a provvedere, inoltre, sull'ulteriore istanza degli appellanti (formulata con l'atto di appello) volta ad ottenere la correzione dell'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di AP OR, disponendo l'assegnazione per intero dell'immobile di Via AG, non avrebbe provveduto – nonostante fosse stato richiesto pagina 12 di 15 all'udienza del 2.7.2020 (cfr. il relativo verbale, riprodotto dall'appellata)- a specificare che tale assegnazione dovesse comprendere anche la pertinenza rappresentata dall'area cortilizia di disimpegno con accesso da Via
AG adiacente il fabbricato su due lati e delimitata dal fabbricato, dai confini esterni e dal giardino, come descritta dal CTU negli elaborati planimetrico e denominata "corte condominiale di mq 125,20".
Ed infatti, allorquando la divisione non riguardi beni oggetto di condominio negli edifici, ma la divisione di un intero fabbricato (come quello di via AG) oggetto di comunione ereditaria, il condominio non esiste originariamente (originariamente è oggetto di comunione l'intero edificio), e nella formazione delle porzioni in proprietà esclusiva non operano le limitazioni imposte dall'art. 1119 c.c., concernente l'indivisibilità delle parti comuni (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/09/2020, n. 18909).
Dunque tale area cortilizia di disimpegno – definita dalla difesa degli stessi convenuti, in primo grado, all'udienza del 2.7.2020 (cfr. il relativo verbale, riprodotto dall'appellata), come parte comune del fabbricato di Via AG
(richiamando la ctu)- era necessariamente già compresa nell'assegnazione, per l'intero, di tale fabbricato, senza necessità di ulteriori specificazioni.
****
Alla luce di quanto detto sino ad ora, pertanto, la sentenza n. 2183/2021 emessa dal Tribunale di AP OR, pubblicata il 19.7.2021 (e corretta in data 7.10.2021), va riformata nei seguenti termini:
a) Disponendo, ai sensi dell'art. 720 c.c., l'attribuzione della proprietà di tutti i beni ereditari a Parte_2
e a (congiuntamente), anziché al solo (come invece disposto dal primo Parte_1 Parte_2 giudice);
b) disponendo, di conseguenza, a carico sia di che di (anziché solo del Parte_2 Parte_1 primo), il pagamento, in solido tra loro (e poi nei rapporti interni da ripartirsi nella misura delle rispettive quote ereditarie, come stabilite dalla sentenza impugnata e non oggetto di gravame, con conseguente formazione del giudicato, sul punto, ex art. 329 c.p.c.), del conguaglio spettante, sempre ai sensi dell'art. 720 c.c., a CP_1
(senza l'aggiunta della rivalutazione monetaria, come invece statuito dal primo giudice);
[...]
c) condannando separatamente e (anziché in solido) all'indennità di Parte_2 Parte_1 occupazione in favore di (nei limiti della quota ereditaria di quest'ultima, pari a 21/81, ossia al Controparte_1
25,93% dell'intero) per i beni ereditari da essi (dai convenuti/appellanti, si intende) occupati in via esclusiva, in relazione agli importi (stimati complessivamente in euro 29.520,50 per ed in euro 28.237,00 per Parte_1
, poi da rapportare, si ribadisce, alla quota ereditaria di ) e con la decorrenza Parte_2 Controparte_1
(2.10.2014) stabiliti dal primo giudice (restando confermata, in quanto non impugnata specificamente, la statuizione del primo giudice relativamente all'indennità di occupazione, oggetto di condanna solidale, riferita agli immobili concessi in locazione a terzi).
**** pagina 13 di 15 Risulta giustificata ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio (dovendo questa Corte, si ribadisce, regolare anche quelle del primo grado in conseguenza della riforma parziale della sentenza impugnata), atteso l'esito complessivo della lite (essendo stata rigettata, da un lato, in primo grado, con sentenza non definitiva n.762/2018 – non oggetto di impugnazione- la domanda di annullamento del testamento di del 23.11.2020 formulata dall'attrice, ma essendo state accolte, dall'altro, la Persona_2 domanda di riduzione per lesione di legittima e di rendiconto formulata da quest'ultima ed essendovi contrasto tra le parti anche sulle modalità di scioglimento delle comunioni ereditarie in questione;
ciò considerando anche l'accoglimento, in parte, dell'appello proposto da e su diversi profili). Parte_2 Pt_1
Al riguardo va detto, invero, che nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste, in generale, a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, tuttavia, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891 cit.; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 24/01/2020, n. 1635;
Sez. II, 08/10/2013, n. 22903).
La Corte ritiene giustificato, inoltre, per la stessa ragione, porre le spese delle ctu espletata in primo grado
(spese da regolare in questa sede nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), a carico di ciascuna parte, complessivamente intesa, nella misura del 50%, trattandosi comunque di spese necessarie per addivenire alla divisione (cfr. Cass. civ., Sez. III,
17/01/2013, n. 1023; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/12/2023, n. 35959; Sez. I, 10/06/2020, n. 11068; Sez.
II, 19/10/2009, n. 22122).
****
La presente sentenza costituisce titolo per la relativa trascrizione, ai sensi dell'art. 2646 c.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AP – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4315/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie, in parte, l'appello proposto da e da avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_1
2183/2021 emessa dal Tribunale di AP OR, pubblicata il 19.7.2021 (e corretta in data 7.10.2021) e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza:
a) Dispone l'attribuzione congiunta, ai sensi dell'art. 720 c.c., in favore di e di Parte_2 Pt_1
, della proprietà dei seguenti beni:
[...]
I) immobili siti in Sant'Antimo in via PE AG n. 3, così riportati in catasto:
A. Fg.6, p.lla 1037, sub 101;
B. Fg.6, p.lla 1037, sub 102; pagina 14 di 15 C. Fg.6, p.lla 1037, sub 103;
D. Fg.6, p.lla 1037, sub 104;
E. Fg.6, p.lla 1037, sub 105;
F. Fg.6, p.lla 1037, sub 106;
G. Fg.6, p.lla 1037, sub 107;
II) immobili siti in Sant'Antimo in via Trieste e Trento n. 57 e n. 65, così riportati in catasto:
A. Fg. 7, p.lla 154, sub 21;
B. Fg. 7, p.lla 154, sub 22;
III) immobili siti in Sant'Antimo in via Crucis n. 69:
A. Foglio 7, p.lla 17, sub 12;
B. Foglio 7, p.lla 17, sub 13;
b) dispone il pagamento, a titolo di conguaglio, ex art. 720 c.c., della somma complessiva di €. 242.693,39 a carico di e di , in solido tra loro, ed in favore di;
Parte_2 Parte_1 Controparte_1
c) dichiara tenuto e condanna a pagare, in favore di , a titolo di indennità di Parte_2 Controparte_1 occupazione per l'immobile sito in Sant'Antimo, al primo rialzato di via AG n. 3, la somma complessiva di euro
7.321,85, oltre interessi legali dalla data della domanda (2.10.2014) e fino al soddisfo;
d) dichiara tenuto e condanna a pagare, in favore di , a titolo di indennità di Parte_1 Controparte_1 occupazione per l'immobile sito in Sant'Antimo, al primo piano di via AG n. 3, la somma complessiva di euro
7.654,66, oltre interessi legali dalla data della domanda (2.10.2014) e fino al soddisfo;
2. Compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti, ponendo definitivamente le spese della ctu espletata in primo grado, per metà a carico di e di e per Parte_2 Parte_1 metà a carico di . Controparte_1
3. Dichiara la presente sentenza titolo per la relativa trascrizione.
AP, 21.10.2025
Il Presidente
PE De LI
Il Consigliere est.
PE GU NT
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PE DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PE GU INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4315 dell'anno 2021, vertente
(c.f.: ) e (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Guarino.
- APPELLANTI -
e
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Luca Palma. Controparte_1 C.F._3
- APPELLATA –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2183/2021 emessa dal Tribunale di AP OR, pubblicata il 19.7.2021 (e corretta in data 7.10.2021), in tema di scioglimento di comunione ereditaria;
rendimento del conto”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il
26.5.2025 dalla difesa dell'appellata e il 30.5.2025 dalla difesa degli appellanti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte (con atto di Parte_1 Parte_2 citazione notificato, a mezzo pec, il 12.10.2021), , proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1
2183/2021 emessa dal Tribunale di AP OR, pubblicata il 19.7.2021, con cui è stato così disposto: “1. dichiara aperta la successione legittima di nata a [...] il [...] e deceduta in AP l'8.8.2007; 2. Persona_1 pagina 1 di 15 dichiara aperta la successione di nato a [...] il [...] deceduto in S. Antimo l'8.9.2003. 3. Persona_2 attribuisce a la piena ed esclusiva proprietà dei seguenti beni: immobili siti in Sant'Antimo alla via Parte_2
PE AG n. 3 composto da vari immobili riportati in NCEU di AP 1. Fg.
6-p.lla 1037-sub 101-ctg.A/3-cl. CP_2
1-sc.U-rc € 194,19 2. Fg.
6-p.lla 1037-sub 102-ctg.A/3-cl.
2-sc.U-rc € 242,73 3. Fg.
6-p.lla 1037-sub
[...] Controparte_3
103-ctg.A/3-cl.
3-sc.U-rc. € 227,24 4. Fg.
6-p.lla 1037-sub 104-ctg.A/3-cl.
4-sc.U-rc. € 284,05 Controparte_4 Controparte_5
5. Fg.
6-p.lla 1037-sub 105-ctg.A/3-cl.
5-sc.U-rc. € 227,24 6. Fg.
6-p.lla 1037-sub 106-ctg.A/3-cl Controparte_6 CP_7
6-sc.U-rc. € 312,46 b). Fg.
6-p.lla 1037-sub 107-ctg.C/2-cl.
3-cons.125 mq-S/1-sc.U-rc. € 277,60 immobili siti in
[...]
Sant'Antimo alla via Trieste e Trento n. 57 e n. 65 consistente in vari locali riportati in NCEU al:
8. Fg.
7-p.lla 154-sub 21-ctg.
A/4-cl.
5-cons. vani 1-n. 65-P.T-rc. €. 61,25 9. Fg.
7-p.lla 154-sub 22-ctg. A/5-cl. vani 1-n. 65-P.T-rc. €. 61,25 Parte di Pt_3 fabbricato sito in Sant'Antimo alla via Crucis n. 69 consistente in due unità immobiliari riportati in NCEU: 10. Foglio 7-p.lla 17- sub 12-ctg. A/4-cl. € 177,66 11. Foglio 7-p.lla 17-sub 13-ctg. A/4-cl. . € 155,45 Giardino alla Controparte_8 Controparte_9 via AG n.1 pertinenza del fabbricato di cui alla lettera A. consistente in mq. 202,18 mq. riportato in uno al fabbricato in
NCEU al 12. Fg.
6-p.lla 1037 4.1 condanna a pagare in favore di , a titolo di conguaglio, Parte_2 Parte_1 la somma complessiva di euro 301.616,41 (trecentounomilaseicentosedici/41) oltre i danni da svalutazione monetaria, a decorrere dal deposito della perizia (10/1/2020) sino alla data della pronuncia della presente sentenza. 4.2) condanna
a pagare in favore di , a titolo di conguaglio, la somma complessiva di euro 223.903,17 Parte_2 Controparte_1
(duecentoventitremilanovecentotre/17) oltre i danni da svalutazione monetaria, a decorrere dal deposito della perizia
(10/1/2020) sino alla data della pronuncia della presente sentenza. 5) condanna e a Parte_2 Parte_1 pagare, in solido tra loro, in favore di , a titolo di rendiconto, la somma complessiva di euro 35303,37 Controparte_1
(trentacinquemilatrecentotre/37) oltre interessi legali dalla data della domanda (2.10.2014) e fino al soddisfo.
6. condanna infine al pagamento, in solido tra loro ed in favore di , Pt_2 Parte_4 Controparte_1 delle spese di giudizio che si liquidano in € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) per spese, ed € 27.800,00
(ventisettemilaottocento/00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. PALMA LUCA , dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.
7. pone a carico di ciascuna delle parti in misura di 1/3 le spese della compiuta CTU, già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio con decreto del 25.7.2020, per un importo complessivo pari ad € 4.266,53
(quattromiladuecentosessantasei/53) oltre I.V.A. e C.P., se dovute, come per legge .”.
Tale sentenza è stata poi corretta, dallo stesso Tribunale, con ordinanza del 7.10.2021, ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c., nei seguenti termini: “DISPONE correggersi gli errori materiali sopra indicati nel senso che nella motivazione e nel nei punti n.
4.1 per e n.
4.2 per : 1) la quota spettante a sugli Parte_1 Controparte_1 Controparte_1 immobili in Via Crucis n. 69 pari ai 24/81 deve essere quantificata in € 41.686,22; 2) la quota spettante a Parte_1 sugli immobili in Via Crucis n. 69 pari ai 24/81 di € 140.691,00 deve essere quantificata in € € 41.686,22; 3) conseguentemente la quota complessiva spettante a deve essere indicata in € 242.693,39 e la quota Controparte_1 complessiva spettante a deve essere indicata in € 320.406,63; Inoltre, tra i beni attribuiti a Parte_1 [...]
deve essere escluso il giardino sito in Sant'Antimo alla Via AG n. 3 (f. 6, p.lla 1037) indicato come immobile Parte_2
n. 12”. pagina 2 di 15 ****
e hanno impugnato la sentenza n. 2183/2021 (come corretta il 7.10.2021) Parte_1 Parte_2
– con la quale, in estrema sintesi, il Tribunale di AP OR ha disposto, nei suddetti termini, lo scioglimento delle comunioni ereditarie venutesi a creare per effetto del decesso dei genitori , deceduta in AP Persona_1
l'8.8.2007 e , deceduto in S. Antimo l'8.9.2003) delle parti in causa (accogliendo, inoltre, la Persona_2 domanda di rendiconto formulata dall'attrice, , e ritenendo inammissibile, invece, quella formulata Controparte_1 dai convenuti, e , in quanto costituitisi tardivamente) – sulla base dei Parte_1 Parte_2 seguenti motivi.
****
Con il primo motivo hanno criticato la decisione del Tribunale di assegnare al solo tutti i beni Parte_2 immobili rispettivamente appartenenti alle due masse ereditarie dei genitori, sebbene anche l'altro condividente avesse formulato una analoga domanda. Parte_1
In particolare gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata per avere il Tribunale di AP OR sottovalutato che il prelegato in favore di fosse circoscritto solo a due lotti divisori e, inoltre, Parte_2 che la maggior quota dello stesso avesse riguardato la massa ereditaria facente capo al padre, Parte_2 essendovi invece parità di quote tra i due condividenti per quanto riguarda quella facente capo alla loro madre, così errando nel non assegnare, ex art. 720 c.c., gli immobili ad entrambi essi appellanti (istanti, sul punto) facenti parte delle due comunioni ereditarie secondo una ripartizione coerente con il disposto di cui all'art. 720 c.c.
In ogni caso, e in via subordinata, con l'atto di appello hanno formulato espressamente, a mente dell'art.720
c.c., la domanda di assegnazione congiunta degli immobili costituenti le due masse ereditarie oggetto di causa.
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Con il secondo motivo gli appellanti hanno criticato il recepimento, da parte del Tribunale, della stima operata dal ctu con riferimento al valore effettivo di mercato dell'immobile di Via AG n.3, lamentando che il giudice di prime cure non avesse, erroneamente, tenuto conto dell'incidenza del decremento dovuto al degrado strutturale di tale bene e/o ai costi da sostenersi per lavori necessari al suo risanamento e alla sua conservazione, ivi compresi quelli già sostenuti ed anticipati dall'appellante , per l'importo complessivo di €. 13.090,60. Parte_2
Hanno, poi, criticato la decisione del giudice di prime cure di condannare , quanto al Parte_2 conguaglio dovuto (in base all'art. 720 c.c.) in favore di , anche al pagamento dei danni da Controparte_1 svalutazione monetaria a decorrere dal deposito della perizia (10/1/2020) sino alla data della sentenza.
Secondo gli appellanti, in particolare, il Tribunale, così facendo, avrebbe operato una scelta arbitraria, tutelando un interesse di alla perequazione dei valori assegnati per l'immobile in questione, senza tener Controparte_1 conto del principio, sancito dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di divisione, il valore del conguaglio dovuto dal condividente, cui sia attribuito per intero l'immobile comune non comodamente divisibile, non possa essere pagina 3 di 15 stabilito maggiorando automaticamente il prezzo del bene - accertato dal consulente tecnico d'ufficio nel corso del giudizio divisorio - in base all'indice di svalutazione monetaria intervenuta tra la data dell'accertamento e quella della pronuncia della sentenza, in quanto spesso gli immobili si rivalutano con un ritmo più elevato, o comunque diverso, rispetto a quello della svalutazione della moneta secondo gli indici Istat.
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Con il terzo motivo e hanno lamentato che il Tribunale, nell'accogliere la Parte_1 Parte_2 domanda di rendiconto di , li avesse condannati al rimborso, pro quota, non solo dei canoni da Controparte_1 essi riscossi, in seguito del decesso del loro padre , per gli appartamenti in locazione a terzi, ma anche Per_2 dei presunti frutti civili derivanti dall'appartamento sito al primo piano di via AG n. 3 di mq 115 (abitato dal coerede ) e dell'appartamento sito al primo rialzato di via AG n. 3 di mq 110 (abitato da ), Pt_1 Parte_2 senza tener conto – con riferimento a tali ultimi due beni immobili da essi occupati- del principio giurisprudenziale secondo cui l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari non è di per sé idonea a produrre pregiudizio in danno degli altri, essendo necessario, per arrecare pregiudizio, un ulteriore requisito, ossia che i comproprietari esclusi abbiano manifestato il loro dissenso.
Pertanto, ad avviso degli appellanti, il semplice uso dei beni immobili da parte loro, quali coeredi/comproprietari, nel rispetto della loro destinazione abitativa e senza commettere alcun abuso, non avrebbe comportato acquisizione di frutti civili e non avrebbe prodotto pregiudizio in danno della coerede che, dal canto suo, CP_1 non avrebbe dimostrato di aver provato a godere di quei precisi appartamenti e/o di non averlo potuto fare in quanto impedita dai suoi fratelli.
In via subordinata e hanno lamentato l'ingiustizia, sul punto, della Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata, nella parte in cui ha posto il vincolo di solidarietà nei loro confronti rispetto alla condanna al pagamento dei detti frutti, senza giustificarne la ragione, essendo il godimento degli immobili pacificamente distinto e separato.
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Con il quarto motivo gli appellanti hanno criticato la decisione del Tribunale anche in relazione all'accoglimento della domanda di rendiconto formulata da con riferimento ai frutti percepiti da essi appellanti per Controparte_1 immobili in comunione ereditaria, siti in via AG 3, concessi a terzi in locazione.
In particolare, secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe dovuto:
1) tenere conto, sulla base della istruttoria espletata e delle critiche da essi mosse ad alcune dichiarazioni testimoniali, della corrispondenza del canone locativo versato dal a quello risultante (euro Parte_5
103,30) dal relativo contratto scritto (anziché del canone, maggiore, pari ad euro 320,00, riferito dallo stesso
, quale testimone); Parte_5
pagina 4 di 15 2) escludere il rendiconto per l'area cortilizia già detenuta dal e per l'immobile già ultima dimora Controparte_10 del de cuius . Per_2
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Con il quinto motivo gli appellanti hanno, inoltre, criticato la sentenza n. 2183/2021 emessa dal Tribunale di
AP OR anche in punto di regolamentazione delle spese di lite, ritenendo che fosse errata la condanna disposta, al riguardo, nei loro confronti, non potendo essere considerati soccombenti.
Al riguardo hanno sostenuto che il primo giudice non avesse, erroneamente, considerato la soccombenza di sia in ordine alla domanda principale di annullamento del testamento di Controparte_1 Persona_2
(domanda rigettata dal Tribunale di AP OR con la sentenza non definitiva n. 762/2018) che in ordine alla domanda di rendiconto dei frutti civili vantati sulla comunione ereditaria costituitasi in capo alla de cuius
[...]
, nonché relativamente alla domanda di rendiconto sull'appartamento costituente l'ultima dimora di Persona_1
. Persona_2
E, alla luce di quanto esposto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita in accoglimento del presenta atto di appello e a riformare la sentenza di primo grado e della sua correzione accertare e/o disporre : a)
l'assegnazione degli immobili appartenenti alle due masse ereditarie oggetto di giudizio ad entrambi gli appellanti secondo una ripartizione coerente con il disposto di cui all'art. 720 c.c. o, in subordine, in accoglimento della istanza di assegnazione congiunta formulata con il presente atto di appello o, ancora in via del tutto subordinata, solo in caso di mancato accoglimento della modifica richiesta o della subordinata istanza di assegnazione congiunta, confermare l'assegnazione per intero delle due masse all'appellante
, cosi come già richiesto sopra al capo 1; b) il rinnovo della stima dell'immobile di Via AG n.3 necessitata dalle Parte_2 effettive condizioni statiche e di conservazione in cui versa tale immobile e per l'effetto rideterminarsi la quota monetaria di condanna al conguaglio disposta a favore della appellata cosi come motivato e richiesto sopra al capo 2; c) eliminare dalla condanna al rendiconto a favore della appellata le somme calcolate pro quota come frutti civili relativi al godimento dei due appartamenti rispettivamente abitati dagli appellati ovvero, in subordine, eliminare il vincolo di solidarietà posto dal Tribunale a loro carico per tale esborso, in ragione di quanto oggetto di specifica motivazione e richiesta sopra al capo 3; d) la corrispondenza del canone locativo versato dal Parte_5
a quello risultante dal relativo contratto scritto e per l'effetto rideterminare quanto spettante alla appellata a titolo di rendiconto
[...] Controparte_1 su di esso;
che alcun rendiconto è dovuto dagli appellanti per l'area cortizia già detenuta dal e per l'immobile già ultima dimora del de cuius in ragione delle motivazioni specificate sopra al capo 4; e) l'accoglimento delle domande di cui sopra al Per_2 capo 5. riproposte nel presente atto di appello e della correzione o comunque della modifica richiesta sopra al capo 6.”.
Iscritta la causa al n. 4315/2021 del Ruolo generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
17.12.2021, , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “A) rigettare integralmente l'appello in quanto del tutto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
2183/2021 del Tribunale di AP OR;
B) in subordine, qualora l'on.le Corte adita ritenga ammissibile la domanda di assegnazione congiunta da parte degli appellanti con relativa ripartizione degli immobili e quindi ritenga ammissibile procedere ad un'unica divisione di entrambe le masse congiuntamente, rigettare l'avversa domanda e disporre la divisione del patrimonio ereditario tra tutti i coeredi secondo il progetto già formulato dal CTU in primo grado;
il tutto con conferma delle altre statuizioni della sentenza impugnata;
C)
pagina 5 di 15 condannare gli appellanti in solido e/o ciascuno per quanto di ragione al pagamento delle spese e competenze di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Con ordinanza del 20.1.2022 è stata fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 17.10.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 7.5.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 3.6.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 26.5.2025 dalla difesa dell'appellata e il 30.5.2025 dalla difesa degli appellanti), la causa è stata trattenuta in decisione il 4.6.2025 (con ordinanza comunicata ritualmente dalla cancelleria alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, l'appello proposto da e da è parzialmente fondato per le ragioni Parte_1 Parte_2
(e nei limiti) di seguito esposti.
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Quanto al primo motivo la Corte rileva, innanzitutto, che gli appellanti, sia nell'ambito della comparsa conclusionale depositata il 3.9.2025, che nella memoria di replica depositata il 23.9.2025, non hanno insistito nella doglianza concernente la mancanza di una ripartizione coerente, tra essi appellanti, degli immobili facenti parte delle due comunioni ereditarie secondo il disposto di cui all'art. 720 c.c.
Hanno, invero, concentrato espressamente le proprie difese sulla richiesta di attribuzione congiunta, a mente dell'art. 720 c.c., degli immobili costituenti le due masse ereditarie oggetto di causa.
Dunque l'esame della Corte è limitato a tale richiesta, dovendosi intendere oggetto di rinuncia la suddetta doglianza concernente, si ribadisce, la mancanza di una ripartizione coerente, tra essi appellanti, degli immobili facenti parte delle due comunioni ereditarie secondo il disposto di cui all'art. 720 c.c.
Ciò premesso, la richiesta degli appellanti di attribuzione congiunta, ai sensi dell'art. 720 c.c., degli immobili costituenti le due masse ereditarie oggetto di causa è ammissibile e fondata e, quindi, va accolta, sebbene sia stata formulata per la prima volta in appello (avendo e formulato Parte_2 Parte_1 disgiuntamente, nel corso del processo di primo grado, la richiesta di attribuzione di tutti i beni facente parti delle due distinte masse ereditarie), non costituendo – secondo quanto più volte chiarito dalla Suprema Corte – una domanda nuova ai sensi e per gli effetti dell'art. 345 c.p.c., ma risolvendosi in una mera specificazione della pretesa introduttiva del processo, comune a tutte le parti, volta a porre fine allo stato di comunione (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, 17/04/2013, n. 9367; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 22/11/2021, n. 35945; Sez. II, Ord., 08/09/2021, n.
24174; Sez. II, Ord., 19/08/2020, n. 17293).
pagina 6 di 15 Non è, invece, accoglibile l'istanza, formulata dall'appellata in via subordinata rispetto a quella della controparte
(ossia nel caso in cui fosse stata ritenuta ammissibile la domanda di assegnazione congiunta da parte degli appellanti), che fosse disposta la divisione del patrimonio ereditario tra tutti i coeredi secondo il progetto già formulato dal CTU in primo grado.
Ed infatti, come evidenziato, sostanzialmente, anche dalla difesa degli appellati nell'ambito della memoria di replica depositata il 23.9.2025, non è stata impugnata dall'appellata, in via incidentale, la decisione del primo giudice (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) circa l'indivisibilità delle due masse ereditarie (ossia circa il presupposto per procedere all'attribuzione ai sensi dell'art. 720 c.c.).
Ragion per cui – essendosi formato il giudicato interno, sul punto (ai sensi dell'art. 329 c.c.) - non è più possibile procedere, in base all'art. 729 c.c., alla divisione del patrimonio ereditario tra tutti i coeredi, secondo quanto sostanzialmente richiesto dall'appellata (ossia, si ribadisce, secondo il progetto formulato dal ctu in primo grado).
In altri termini, ciò che non può più esser posto in discussione in questa sede (in mancanza di impugnazione), è
l'accertamento dell'indivisibilità del bene (cfr.Cass. civ., Sez. II, Ord., 04/08/2025, n. 22572; Sez. II, 14/05/2008, n. 12119).
Dunque, alla luce di quanto detto sino ad ora, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, la proprietà dei beni facenti parte delle comunioni ereditarie venutesi a creare per effetto dell'apertura delle successioni di
[...]
e di , va attribuita congiuntamente, ai sensi dell'art. 720 c.c., agli appellanti Persona_1 Persona_2
(ciascuno nella misura del 50%, evidentemente), con pagamento, a carico degli stessi, in solido tra loro, del conguaglio (come quantificato dal primo giudice, sebbene ponendolo solo a carico di , avendo Parte_2 attribuito solo a quest'ultimo la proprietà dei detti beni) in favore di . Controparte_1
Ciò con le dovute precisazioni esposte in seguito (anche in riferimento alla non applicazione della rivalutazione monetaria in relazione al debito da conguaglio), ossia all'esito della disamina degli ulteriori motivi di gravame.
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Il secondo motivo è, in parte, fondato
Nello specifico merita accoglimento limitatamente alla doglianza concernente il pagamento, in riferimento al conguaglio, disposto ai sensi dell'art. 720 c.c., anche dei danni da svalutazione monetaria a decorrere dal deposito della perizia sino alla data della sentenza.
Quanto, infatti, a tale profilo, va detto che, effettivamente, il Tribunale ha automaticamente maggiorato il prezzo del bene - accertato dal consulente tecnico d'ufficio nel corso del giudizio divisorio - in base all'indice di svalutazione monetaria intervenuta tra la data dell'accertamento peritale e quella della pronuncia della sentenza, senza che la parte interessata (l'attrice/appellata) avesse eventualmente allegato l'eventuale lievitazione del prezzo dalla stima operata dal ctu.
pagina 7 di 15 Ed, invero, in tema di divisione giudiziale, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non agevolmente frazionabile (art. 720 c.c.) ha natura di debito di valore, da rivalutarsi, anche officio iudicis (onde aggiornarlo al diminuito potere di acquisto della moneta verificatosi in corso di procedimento), se e nei limiti in cui l'eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene, non comportando detto aggiornamento alcuna sostanziale immutazione della stima di esso e/o della determinazione dei conguagli in denaro, bensì configurando un adeguamento monetario di un debito di valore necessario affinchè la sopravvenuta svalutazione non alteri i termini sostanziali della divisione.
L'esistenza di poteri officiosi del giudice, tuttavia, non esclude che la parte sia comunque tenuta ad allegare l'avvenuta verificazione di tale evento, posto che la rivalutazione non può avvenire tramite criteri automatici (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 03/05/2010, n. 10624; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 19/04/2024, n. 10685).
Il secondo motivo è, invece, infondato con riferimento alla doglianza relativa alla stima dell'immobile di Via
AG n.3 e, in particolare, alla mancata considerazione – da parte del ctu (le cui valutazioni erano state recepite dal giudice di prime cure)- dell'incidenza del decremento dovuto al suo degrado strutturale e/o ai costi da sostenersi per lavori necessari al suo risanamento e alla sua conservazione, ivi compresi quelli già sostenuti ed anticipati dall'appellante nella misura di €. 13.090,60. Parte_2
Come, infatti, dedotto dagli stessi appellanti, tale ulteriore questione non solo era stata sollevata soltanto con la comparsa di costituzione del nuovo difensore di (del 16.11.2020; cfr. tale comparsa ridepositata Parte_1 in questa sede dagli appellanti) e, dunque, come eccepito dall'appellata, tardivamente (ossia dopo le preclusioni assertive ed istruttorie sancite dal codice di rito) ma, in ogni caso, lo stato di conservazione dell'immobile era già stato adeguatamente valutato dal ctu sia nella prima che nella seconda relazione peritale (entrambe ridepositate dall'appellante).
Il che rendeva (e rende, essendo stata riproposta in appello) superflua, ai fini del decidere, anche l'istanza di supplemento delle indagini peritali formulata, al riguardo, dalla difesa di e di . Parte_1 Parte_2
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Merita parziale accoglimento il terzo motivo di gravame.
Al riguardo va detto quanto segue.
Non è, innanzitutto, fondata la critica alla sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di AP OR ha reputato sussistente il diritto di ad ottenere l'indennità di occupazione per il godimento esclusivo Controparte_1
(circostanza pacifica, in base anche alle allegazioni difensive delle parti), da parte degli altri coeredi, dell'appartamento sito al primo piano di via AG n. 3 di mq 115 (abitato da ) e Parte_1 dell'appartamento sito al primo rialzato di via AG n. 3 di mq 110 (abitato da ). Parte_2
Ed infatti è vero che, secondo quanto dedotto, sul punto, dagli appellanti, qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano pagina 8 di 15 rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, nè è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione del bene (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/11/2023, n. 31105).
Ma è altrettanto vero che, a partire dalla domanda con la quale il comunista chieda, per la prima volta, come nel caso di specie, il pagamento di una indennità per l'uso della cosa, esercitato da altro compartecipe, costui è tenuto a pagare agli altri l'equivalente pro quota dei frutti civili (individuabili nei canoni di locazione percepibili per l'immobile), pure in assenza di precedenti istanze rivolte contro il possessore esclusivo.
L'acquiescenza all'altrui uso non sussiste più, per la contraddizione che non lo consente, nel momento in cui il comproprietario abbia chiesto il pagamento di una indennità per l'altrui uso esclusivo della cosa o più semplicemente abbia avanzato una istanza di rendimento del conto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/02/2023, n.
3813).
E, nel caso di specie, risulta (ri)depositata in questo grado di giudizio, per l'appunto, dall'appellata, una raccomandata del 14.11.2013 (successiva di soli due mesi rispetto alla data dell'apertura della successione paterna, ossia alla data dell'8.9.2013, dalla quale il primo giudice ha fatto decorrere l'indennità in questione), con cui il difensore della stessa chiedeva agli altri due coeredi, tra l'altro, la copia delle chiavi degli Controparte_1 immobili oggetto della successione paterna e la quota dei frutti (a titolo di locazione o ad altro titolo) degli immobili facenti parte di tale eredità.
Il terzo motivo, invece, merita accoglimento limitatamente alla doglianza concernente il vincolo di solidarietà disposto dal Tribunale di AP OR, nei loro confronti, rispetto alla condanna al pagamento della detta indennità di occupazione (relativa, si ribadisce, all'appartamento sito al primo piano di via AG n. 3 di mq 115, abitato dal coerede , e dell'appartamento sito al primo rialzato di via AG n. 3 di mq 110, abitato dall'altro Pt_1 coerede, ). Parte_2
La disposta solidarietà non era, infatti, giustificata, essendo il godimento esclusivo dei detti immobili, da parte di e , pacificamente distinto e separato. Parte_1 Parte_2
L'articolo 2055, co.1, c.c., richiede, infatti, ai fini della solidarietà nella obbligazione di risarcimento del danno,
l'unicità del fatto dannoso (basandosi sul risultato finale delle azioni o delle omissioni dolose o colpose compiute da soggetti distinti), mentre nel caso di azioni plurime e distinte non può essere affermata una responsabilità congiunta e solidale (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/07/1991, n. 7680; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 06/09/2021, n.
24045; Sez. III, 24/04/1997, n. 3596).
****
Risulta, poi, inammissibile il quarto motivo di gravame con cui gli appellanti, si ribadisce, hanno censurato la decisione del Tribunale anche in relazione all'accoglimento della domanda di rendiconto formulata da CP_1
con riferimento ai frutti percepiti da essi appellanti per immobili in comunione ereditaria, siti in via AG
[...]
3, concessi a terzi in locazione. pagina 9 di 15 A tal proposito la Corte osserva quanto segue.
Quanto all'appartamento sito al primo piano, detenuto fin dal 1996 da , il Tribunale ha ritenuto Parte_5 che il canone versato da quest'ultimo a fosse superiore a quello indicato nel contratto Parte_2 sottoscritto con (indicato in euro 103,00) e, precisamente, pari ad € 320,00. Persona_2
Ciò sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dallo stesso . Parte_5
E ha ritenuto che, “trattandosi, in questa sede, di accertare l'effettivo ammontare dei frutti civili percepiti in via esclusiva dai coeredi non possono valere le limitazioni alla prova testimoniale previste per i pagamenti e per i contratti di valore superiore ad euro 2,58 previste dagli artt. artt. 2721 e 2726 c.c. né per i patti aggiunti o contrari a quelli previsti dal contratto scritto giacché tali limiti non possono che valere tra le parti dei rapporti giuridici sorti in dipendenza dei rispettivi negozi giuridici e non possono riguardare il diverso e autonomo diritto del coerede che non aveva il possesso dei beni ereditari a percepire la propria quota di frutti separati derivanti da tali beni.”.
Ma gli appellanti non si sono confrontati, specificamente, con la ratio decidendi sottesa alla statuizione, al riguardo, del Tribunale di AP OR, essendosi limitati a reiterare l'eccezione di nullità – sollevata in primo grado- della espletata prova testimoniale.ai sensi degli artt. 2721, 2726 e 2722 c.c., senza tuttavia criticare, adeguatamente, quanto ritenuto dal primo giudice circa la non operatività dei limiti alla prova testimoniale quando ad agìre non siano le parti contraenti bensì il coerede che intenda ottenere la propria quota di frutti relativi a beni ereditari di cui non abbia avuto il possesso.
Il che comporta l'inammissibilità, in parte qua, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., del motivo di gravame, avendo gli appellanti omesso di censurare puntualmente, sul punto, si ribadisce, la ratio decidendi della sentenza di primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 11/03/2025, n. 6483).
Non è superfluo precisare che il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 06/04/2025, n. 9059).
La contestazione in sede d'appello di una sentenza di primo grado deve, perciò, tener conto della reale ratio decidendi della pronuncia impugnata e, qualora l'appellante non si confronti con quella individuata dal primo giudice e non sottoponga specifiche censure relative alla stessa, l'appello può essere dichiarato inammissibile (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/07/2024, n. 20392).
Quanto, poi, all'appartamento sito in Sant'Antimo alla Via AG n. 3 al piano secondo (ove aveva la sua abitazione il defunto ), il giudice di prime cure ha rilevato che è rimasto sempre chiuso (dalla Persona_2 morte del ) sebbene le chiavi dell'unità immobiliare fossero in possesso di e Per_2 Parte_2 Pt_1
.
[...]
pagina 10 di 15 E non ha condannato questi ultimi al pagamento di una indennità di occupazione, in favore di , Controparte_1 anche per tale appartamento, ragion per cui non vi è interesse degli appellanti ad impugnare, sul punto, la sentenza n.2183/2021 emessa dal Tribunale di AP OR.
Tanto è vero che gli stessi appellanti, nell'ambito del successivo (il quinto) motivo di gravame, hanno sostenuto che il primo giudice non avesse, erroneamente, considerato la soccombenza di sia in ordine alla Controparte_1 domanda principale di annullamento del testamento di (domanda rigettata dal Tribunale di Persona_2
AP OR con la sentenza non definitiva n. 762/2018) che in ordine alla domanda di rendiconto dei frutti civili vantati sulla comunione ereditaria costituitasi in capo alla de cuius , nonché – per ciò che rileva Persona_1 quanto alla doglianza in esame- proprio relativamente alla domanda di rendiconto sull'appartamento costituente l'ultima dimora di . Persona_2
Al riguardo non è superfluo precisare che nei gradi di impugnazione il principio dell'interesse ad agire si configura diversamente rispetto al giudizio di primo grado, dovendosi tener conto dell'intervenuta pronuncia della sentenza di primo grado.
Dunque, nel decidere sulla sussistenza di tale interesse e, quindi, sull'ammissibilità dell'impugnazione proposta, si deve aver riguardo agli effetti che potrebbero derivare dal suo accoglimento e alla loro idoneità a soddisfare un interesse della parte impugnante in relazione ai temi del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. 5, n. 12700 del 18/10/2001; cfr. anche, Cass. civ., Sez. V, 26/04/2023, n. 10993; Sez. I, 12/07/2016, n. 14190).
In sostanza, l'interesse ad impugnare una sentenza, che può discendere anche dalla motivazione della stessa quando contenga affermazioni pregiudizievoli per la parte impugnante suscettibili di passare in giudicato, va desunto dall'utilità che l'eventuale accoglimento dell'impugnazione possa determinare a favore della parte che la propone, di modo che l'impugnazione va dichiarata inammissibile per difetto di interesse, ove non sussista la possibilità per la parte di conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile dalla riforma o dall'annullamento della sentenza impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7021 del 24/11/1983; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. 6 - 5, ord., 18/02/2020, n. 3991; Sez. II, 09/11/2016, n. 22821; Sez. II, 27/01/2012, n. 1236).
Quanto, infine, all'area cortilizia sita in Sant'Antimo alla Via AG n. 3, il giudice di prime cure ha ritenuto che la stessa fosse detenuta da tale , titolare della ditta Luck Pub S.r.l., in virtù di un contratto scritto ma Per_3 non registrato stipulato con e dietro pagamento di un canone mensile pari ad € 220,00 che, Persona_2 dalla morte della moglie del , era stato pagato al figlio fino al mese di giugno dell'anno 2014, Per_2 Parte_2
CP_ quando il terreno venne posto sotto sequestro dall' er irregolarità urbanistiche, riscontrate anche dal CTU.
E, al riguardo, non ha richiamato solo le dichiarazioni testimoniali rese da all'udienza del 12.5.2016 Per_3
(criticate dagli appellanti reputandole inattendibili), ma anche l'ordinanza di demolizione emessa dal comune di S.
Antimo il 4.9.2014 (di cui all' allegato n. 13 della produzione delle parti convenute).
pagina 11 di 15 E gli appellanti, anche sul punto, si sono limitati a criticare l'attendibilità del detto teste senza considerare che il primo giudice aveva fondato la propria decisione, al riguardo, anche sulla base degli altri suddetti elementi
(riscontri del ctu, contratto scritto ma non registrato, ordinanza di demolizione), con conseguente inammissibilità del gravame, al riguardo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.
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Il quinto motivo di gravame, concernente la regolamentazione delle spese di lite operata dal primo giudice, resta assorbito dalla riforma (parziale) della sentenza impugnata.
Ed infatti, l'accoglimento (anche parziale) dell'appello, comportando la riforma della sentenza impugnata, rende necessario, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., che questa Corte provveda ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 12/10/2025, n. 27268; Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n.
27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III,
11/06/2008, n. 15483).
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Gli appellanti, inoltre, hanno riproposto, con l'atto di appello, anche delle domande di rimborso di spese che hanno dedotto di avere sostenuto nell'interesse dell'eredità, sostenendo che, sul punto, il primo giudice non si fosse pronunciato.
Ma, come rilevato dal primo giudice, essendosi i convenuti costituiti (con la comparsa di risposta depositata il
30.12.2014) tardivamente (ex artt. 166 e 167 c.p.c.) rispetto alla data della prima udienza di comparizione, fissata per il 16.1.2014, le domande riconvenzionali da esse proposte (dunque anche quelle concernenti il rimborso delle dette spese, come da detta comparsa di risposta ridepositata dagli appellati in questo secondo grado) devono considerarsi inammissibili.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di giudizio di divisione ereditaria, le caratteristiche del relativo procedimento - rappresentate dalla finalità che esso persegue, di porre fine alla comunione con riferimento all'intero patrimonio del "de cuius", e dalla possibilità che esso si concluda, in luogo che con sentenza, con ordinanza che, sull'accordo delle parti, dichiari esecutivo il progetto divisionale - non sono di per sé sufficienti a giustificare deroghe alle preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso;
(cfr. Cass. civ.,
Sez. Unite, 20/06/2006, n. 14109; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 04/06/2019, n. 15182; Sez. II, 05/08/2015, n.
16495).
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Non vi è luogo a provvedere, inoltre, sull'ulteriore istanza degli appellanti (formulata con l'atto di appello) volta ad ottenere la correzione dell'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di AP OR, disponendo l'assegnazione per intero dell'immobile di Via AG, non avrebbe provveduto – nonostante fosse stato richiesto pagina 12 di 15 all'udienza del 2.7.2020 (cfr. il relativo verbale, riprodotto dall'appellata)- a specificare che tale assegnazione dovesse comprendere anche la pertinenza rappresentata dall'area cortilizia di disimpegno con accesso da Via
AG adiacente il fabbricato su due lati e delimitata dal fabbricato, dai confini esterni e dal giardino, come descritta dal CTU negli elaborati planimetrico e denominata "corte condominiale di mq 125,20".
Ed infatti, allorquando la divisione non riguardi beni oggetto di condominio negli edifici, ma la divisione di un intero fabbricato (come quello di via AG) oggetto di comunione ereditaria, il condominio non esiste originariamente (originariamente è oggetto di comunione l'intero edificio), e nella formazione delle porzioni in proprietà esclusiva non operano le limitazioni imposte dall'art. 1119 c.c., concernente l'indivisibilità delle parti comuni (cfr. Cass. civ., Sez. II, 11/09/2020, n. 18909).
Dunque tale area cortilizia di disimpegno – definita dalla difesa degli stessi convenuti, in primo grado, all'udienza del 2.7.2020 (cfr. il relativo verbale, riprodotto dall'appellata), come parte comune del fabbricato di Via AG
(richiamando la ctu)- era necessariamente già compresa nell'assegnazione, per l'intero, di tale fabbricato, senza necessità di ulteriori specificazioni.
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Alla luce di quanto detto sino ad ora, pertanto, la sentenza n. 2183/2021 emessa dal Tribunale di AP OR, pubblicata il 19.7.2021 (e corretta in data 7.10.2021), va riformata nei seguenti termini:
a) Disponendo, ai sensi dell'art. 720 c.c., l'attribuzione della proprietà di tutti i beni ereditari a Parte_2
e a (congiuntamente), anziché al solo (come invece disposto dal primo Parte_1 Parte_2 giudice);
b) disponendo, di conseguenza, a carico sia di che di (anziché solo del Parte_2 Parte_1 primo), il pagamento, in solido tra loro (e poi nei rapporti interni da ripartirsi nella misura delle rispettive quote ereditarie, come stabilite dalla sentenza impugnata e non oggetto di gravame, con conseguente formazione del giudicato, sul punto, ex art. 329 c.p.c.), del conguaglio spettante, sempre ai sensi dell'art. 720 c.c., a CP_1
(senza l'aggiunta della rivalutazione monetaria, come invece statuito dal primo giudice);
[...]
c) condannando separatamente e (anziché in solido) all'indennità di Parte_2 Parte_1 occupazione in favore di (nei limiti della quota ereditaria di quest'ultima, pari a 21/81, ossia al Controparte_1
25,93% dell'intero) per i beni ereditari da essi (dai convenuti/appellanti, si intende) occupati in via esclusiva, in relazione agli importi (stimati complessivamente in euro 29.520,50 per ed in euro 28.237,00 per Parte_1
, poi da rapportare, si ribadisce, alla quota ereditaria di ) e con la decorrenza Parte_2 Controparte_1
(2.10.2014) stabiliti dal primo giudice (restando confermata, in quanto non impugnata specificamente, la statuizione del primo giudice relativamente all'indennità di occupazione, oggetto di condanna solidale, riferita agli immobili concessi in locazione a terzi).
**** pagina 13 di 15 Risulta giustificata ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio (dovendo questa Corte, si ribadisce, regolare anche quelle del primo grado in conseguenza della riforma parziale della sentenza impugnata), atteso l'esito complessivo della lite (essendo stata rigettata, da un lato, in primo grado, con sentenza non definitiva n.762/2018 – non oggetto di impugnazione- la domanda di annullamento del testamento di del 23.11.2020 formulata dall'attrice, ma essendo state accolte, dall'altro, la Persona_2 domanda di riduzione per lesione di legittima e di rendiconto formulata da quest'ultima ed essendovi contrasto tra le parti anche sulle modalità di scioglimento delle comunioni ereditarie in questione;
ciò considerando anche l'accoglimento, in parte, dell'appello proposto da e su diversi profili). Parte_2 Pt_1
Al riguardo va detto, invero, che nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste, in generale, a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, tuttavia, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891 cit.; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 24/01/2020, n. 1635;
Sez. II, 08/10/2013, n. 22903).
La Corte ritiene giustificato, inoltre, per la stessa ragione, porre le spese delle ctu espletata in primo grado
(spese da regolare in questa sede nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), a carico di ciascuna parte, complessivamente intesa, nella misura del 50%, trattandosi comunque di spese necessarie per addivenire alla divisione (cfr. Cass. civ., Sez. III,
17/01/2013, n. 1023; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/12/2023, n. 35959; Sez. I, 10/06/2020, n. 11068; Sez.
II, 19/10/2009, n. 22122).
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La presente sentenza costituisce titolo per la relativa trascrizione, ai sensi dell'art. 2646 c.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AP – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4315/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie, in parte, l'appello proposto da e da avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_1
2183/2021 emessa dal Tribunale di AP OR, pubblicata il 19.7.2021 (e corretta in data 7.10.2021) e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza:
a) Dispone l'attribuzione congiunta, ai sensi dell'art. 720 c.c., in favore di e di Parte_2 Pt_1
, della proprietà dei seguenti beni:
[...]
I) immobili siti in Sant'Antimo in via PE AG n. 3, così riportati in catasto:
A. Fg.6, p.lla 1037, sub 101;
B. Fg.6, p.lla 1037, sub 102; pagina 14 di 15 C. Fg.6, p.lla 1037, sub 103;
D. Fg.6, p.lla 1037, sub 104;
E. Fg.6, p.lla 1037, sub 105;
F. Fg.6, p.lla 1037, sub 106;
G. Fg.6, p.lla 1037, sub 107;
II) immobili siti in Sant'Antimo in via Trieste e Trento n. 57 e n. 65, così riportati in catasto:
A. Fg. 7, p.lla 154, sub 21;
B. Fg. 7, p.lla 154, sub 22;
III) immobili siti in Sant'Antimo in via Crucis n. 69:
A. Foglio 7, p.lla 17, sub 12;
B. Foglio 7, p.lla 17, sub 13;
b) dispone il pagamento, a titolo di conguaglio, ex art. 720 c.c., della somma complessiva di €. 242.693,39 a carico di e di , in solido tra loro, ed in favore di;
Parte_2 Parte_1 Controparte_1
c) dichiara tenuto e condanna a pagare, in favore di , a titolo di indennità di Parte_2 Controparte_1 occupazione per l'immobile sito in Sant'Antimo, al primo rialzato di via AG n. 3, la somma complessiva di euro
7.321,85, oltre interessi legali dalla data della domanda (2.10.2014) e fino al soddisfo;
d) dichiara tenuto e condanna a pagare, in favore di , a titolo di indennità di Parte_1 Controparte_1 occupazione per l'immobile sito in Sant'Antimo, al primo piano di via AG n. 3, la somma complessiva di euro
7.654,66, oltre interessi legali dalla data della domanda (2.10.2014) e fino al soddisfo;
2. Compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti, ponendo definitivamente le spese della ctu espletata in primo grado, per metà a carico di e di e per Parte_2 Parte_1 metà a carico di . Controparte_1
3. Dichiara la presente sentenza titolo per la relativa trascrizione.
AP, 21.10.2025
Il Presidente
PE De LI
Il Consigliere est.
PE GU NT
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