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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/07/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4529/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4529/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. VERILE FABIO e dell'avv. SCARONGELLA C.F._2 FRANCESCO
OPPONENTI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDELE VINCENZO Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
quale cessionaria in blocco dei crediti maturati in capo a (già Controparte_1 Controparte_2 [...]
, ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione solidale a carico di Controparte_3 [...] e , nella qualità di fideiussori della per il pagamento della Parte_1 Parte_2 Controparte_4 somma complessiva di euro 72.969,93 oltre interessi, a titolo di saldo dovuto in forza dei seguenti rapporti originariamente intercorsi tra la e la Controparte_4 Controparte_3 CONTO CORRENTE n. 130690-4647969-499-1-1397863 per €. 632,21; CONTO CORRENTE n. 130690-4647969-499-1-1356717 per €. 40.066,95; PRESTITO PERSONALE n. 130690-4647969-499-2-10097241 per €. 32.270,77.
A sostegno della domanda monitoria la società ricorrente ha allegato: i contratti di conto corrente e di prestito personale stipulati tra la e la gli atti di fideiussione Controparte_4 Controparte_3 omnibus sottoscritti dagli ingiunti a garanzia dei debiti contratti dalla la certificazione Controparte_4 ex art. 50 TUB;
il contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra e Controparte_2 CP_1 e l'avviso di cessione pubblicato sulla G.U.
[...]
pagina 1 di 3 Gli ingiunti hanno proposto la presente opposizione deducendo ed eccependo: la nullità parziale delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 comma lett. a) L. n. 287 del 1990, in relazione al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca D'Italia; l'estinzione delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1957 c.c.; l'inidoneità probatoria della certificazione di saldaconto allegata nella fase monitoria;
l'usurarietà originaria dei contratti posti a fondamento della domanda monitoria.
si è costituita nella presente fase processuale chiedendo il rigetto dell'opposizione ed Controparte_1 avanzando una domanda riconvenzionale subordinata di accertamento della natura autonoma delle garanzie prestate dagli ingiunti.
Orbene, rileva preliminarmente questo giudicante che ha fornito idonea prova del Controparte_1 credito ingiunto secondo i canoni di un giudizio ordinario. Infatti, la società attrice in senso sostanziale, oltre a produrre gli estratti di saldaconto relativi ai rapporti oggetto della domanda monitoria, ha allegato i contratti di conto corrente e di prestito personale con le relative condizioni economiche e gli atti di fideiussione omnibus sottoscritti dai garanti ingiunti. Inoltre, nella presente fase processuale la società opposta ha allegato gli estratti analitici relativi al rapporto di conto corrente.
Risulta altresì dimostrata la titolarità attuale del credito in capo ad avendo la società CP_1 opposta allegato, sin dalla fase monitoria, sia il contratto di cessione di crediti in blocco stipulato il 24.10.2018 con la cedente (compreso l'allegato A contenente l'elenco delle posizioni CP_2 creditorie cedute, tra cui quella nei confronti della ivi indicata con lo stesso codice Controparte_4 identificativo cliente riportato nelle lettere raccomandate di costituzione in mora allegate unitamente alla comparsa di costituzione nella presente fase di opposizione), sia l'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. parte II, n. 128 del 03.11.2018 (nel quale l'oggetto della cessione è sufficientemente individuato attraverso l'indicazione di una determinata tipologia di crediti sorti e classificati a sofferenza in un determinato arco temporale).
In ordine all'eccepita nullità parziale delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 comma lett. a) L. n. 287 del 1990, in relazione al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca D'Italia, va premesso che le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno affermato la nullità parziale (e non integrale) delle fideiussioni che riproducano determinate clausole incluse nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI ed oggetto di censura da parte della Banca D'Italia nella qualità di Autorità Antitrust, e specificamente: la clausola che prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.; la clausola nota come "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
la clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale. L'identità di contenuto tra le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 degli atti di fideiussione e quelle censurate dalla Banca d'Italia per la violazione della normativa antitrust può dunque determinare la nullità delle sole clausole anticoncorrenziali e non la nullità integrale della fideiussione (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 41994 del 30 dicembre 2021).
Ora, nel caso di specie, se è vero che gli atti di fideiussione omnibus sottoscritti e Parte_1
contengono clausole corrispondenti nel contenuto a quelle censurate dalla Banca Parte_2 d'Italia, è anche vero che all'art. 7 degli atti di fideiussione è previsto l'obbligo di pagamento del fideiussore a semplice richiesta scritta del creditore. pagina 2 di 3 La clausola di pagamento a semplice richiesta scritta non è di per sé idonea a qualificare detti atti come contratti autonomi di garanzia, non risultando esclusa o limitata la facoltà del garante di opporre eccezioni relative al debito principale dopo aver pagato, secondo lo schema della cd. clausola solve et repete (a diverse conclusioni si sarebbe potuti giungere nel caso di clausola di pagamento “a semplice richiesta” e “senza eccezioni”). Tuttavia detta clausola rileva ai fini del rigetto dell'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c.: infatti, la nullità per violazione dell'art. 2 l. 287/90 della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (cfr. art. 6 atti di fideiussione), non esclude l'operatività della clausola di pagamento a “semplice richiesta scritta”, con la quale le parti hanno inteso comunque esonerare il creditore dall'onere di proporre un'azione giudiziaria entro il termine previsto da detta norma, rendendo sufficiente, al fine di evitare la decadenza, l'inoltro di una tempestiva richiesta scritta stragiudiziale ai fideiussori, come in effetti avvenuto (all. 4 a, 4 b e 4 c fascicolo di parte opposta;
cfr. Cass. 5598/20, Cass. 5423/22). In particolare, risulta agli atti che la società creditrice ha inviato alla debitrice principale ed ai fideiussori lettere raccomandate di costituzione in mora in data 27.7.2015, 29.9.2015 e 23.2.2016, entro il termine di 6 mesi dalla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine. Gli effetti della costituzione in mora devono intendersi prodotti anche se le raccomandate non sono state ritirate e ne risulta attestata la compiuta giacenza, in linea con l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (Cass. Ord. 15.11.2021 n. 34212).
Infine, l'eccezione di usurarietà sollevata dagli opponenti è del tutto generica. Infatti, gli ingiunti si sono limitati a sostenere in maniera apodittica l'usurarietà originaria dei contratti, senza neppure indicare il tasso soglia ex l. 108/96 vigente al momento della stipula dei contratti. L'estrema genericità della censura si è riverberata nella natura meramente esplorativa della c.t.u. contabile richiesta, come tale inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti in solido a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 8400,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 15.7.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4529/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. VERILE FABIO e dell'avv. SCARONGELLA C.F._2 FRANCESCO
OPPONENTI contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDELE VINCENZO Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
quale cessionaria in blocco dei crediti maturati in capo a (già Controparte_1 Controparte_2 [...]
, ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione solidale a carico di Controparte_3 [...] e , nella qualità di fideiussori della per il pagamento della Parte_1 Parte_2 Controparte_4 somma complessiva di euro 72.969,93 oltre interessi, a titolo di saldo dovuto in forza dei seguenti rapporti originariamente intercorsi tra la e la Controparte_4 Controparte_3 CONTO CORRENTE n. 130690-4647969-499-1-1397863 per €. 632,21; CONTO CORRENTE n. 130690-4647969-499-1-1356717 per €. 40.066,95; PRESTITO PERSONALE n. 130690-4647969-499-2-10097241 per €. 32.270,77.
A sostegno della domanda monitoria la società ricorrente ha allegato: i contratti di conto corrente e di prestito personale stipulati tra la e la gli atti di fideiussione Controparte_4 Controparte_3 omnibus sottoscritti dagli ingiunti a garanzia dei debiti contratti dalla la certificazione Controparte_4 ex art. 50 TUB;
il contratto di cessione di crediti in blocco stipulato tra e Controparte_2 CP_1 e l'avviso di cessione pubblicato sulla G.U.
[...]
pagina 1 di 3 Gli ingiunti hanno proposto la presente opposizione deducendo ed eccependo: la nullità parziale delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 comma lett. a) L. n. 287 del 1990, in relazione al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca D'Italia; l'estinzione delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1957 c.c.; l'inidoneità probatoria della certificazione di saldaconto allegata nella fase monitoria;
l'usurarietà originaria dei contratti posti a fondamento della domanda monitoria.
si è costituita nella presente fase processuale chiedendo il rigetto dell'opposizione ed Controparte_1 avanzando una domanda riconvenzionale subordinata di accertamento della natura autonoma delle garanzie prestate dagli ingiunti.
Orbene, rileva preliminarmente questo giudicante che ha fornito idonea prova del Controparte_1 credito ingiunto secondo i canoni di un giudizio ordinario. Infatti, la società attrice in senso sostanziale, oltre a produrre gli estratti di saldaconto relativi ai rapporti oggetto della domanda monitoria, ha allegato i contratti di conto corrente e di prestito personale con le relative condizioni economiche e gli atti di fideiussione omnibus sottoscritti dai garanti ingiunti. Inoltre, nella presente fase processuale la società opposta ha allegato gli estratti analitici relativi al rapporto di conto corrente.
Risulta altresì dimostrata la titolarità attuale del credito in capo ad avendo la società CP_1 opposta allegato, sin dalla fase monitoria, sia il contratto di cessione di crediti in blocco stipulato il 24.10.2018 con la cedente (compreso l'allegato A contenente l'elenco delle posizioni CP_2 creditorie cedute, tra cui quella nei confronti della ivi indicata con lo stesso codice Controparte_4 identificativo cliente riportato nelle lettere raccomandate di costituzione in mora allegate unitamente alla comparsa di costituzione nella presente fase di opposizione), sia l'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. parte II, n. 128 del 03.11.2018 (nel quale l'oggetto della cessione è sufficientemente individuato attraverso l'indicazione di una determinata tipologia di crediti sorti e classificati a sofferenza in un determinato arco temporale).
In ordine all'eccepita nullità parziale delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 comma lett. a) L. n. 287 del 1990, in relazione al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca D'Italia, va premesso che le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno affermato la nullità parziale (e non integrale) delle fideiussioni che riproducano determinate clausole incluse nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI ed oggetto di censura da parte della Banca D'Italia nella qualità di Autorità Antitrust, e specificamente: la clausola che prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.; la clausola nota come "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
la clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale. L'identità di contenuto tra le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 degli atti di fideiussione e quelle censurate dalla Banca d'Italia per la violazione della normativa antitrust può dunque determinare la nullità delle sole clausole anticoncorrenziali e non la nullità integrale della fideiussione (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 41994 del 30 dicembre 2021).
Ora, nel caso di specie, se è vero che gli atti di fideiussione omnibus sottoscritti e Parte_1
contengono clausole corrispondenti nel contenuto a quelle censurate dalla Banca Parte_2 d'Italia, è anche vero che all'art. 7 degli atti di fideiussione è previsto l'obbligo di pagamento del fideiussore a semplice richiesta scritta del creditore. pagina 2 di 3 La clausola di pagamento a semplice richiesta scritta non è di per sé idonea a qualificare detti atti come contratti autonomi di garanzia, non risultando esclusa o limitata la facoltà del garante di opporre eccezioni relative al debito principale dopo aver pagato, secondo lo schema della cd. clausola solve et repete (a diverse conclusioni si sarebbe potuti giungere nel caso di clausola di pagamento “a semplice richiesta” e “senza eccezioni”). Tuttavia detta clausola rileva ai fini del rigetto dell'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c.: infatti, la nullità per violazione dell'art. 2 l. 287/90 della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (cfr. art. 6 atti di fideiussione), non esclude l'operatività della clausola di pagamento a “semplice richiesta scritta”, con la quale le parti hanno inteso comunque esonerare il creditore dall'onere di proporre un'azione giudiziaria entro il termine previsto da detta norma, rendendo sufficiente, al fine di evitare la decadenza, l'inoltro di una tempestiva richiesta scritta stragiudiziale ai fideiussori, come in effetti avvenuto (all. 4 a, 4 b e 4 c fascicolo di parte opposta;
cfr. Cass. 5598/20, Cass. 5423/22). In particolare, risulta agli atti che la società creditrice ha inviato alla debitrice principale ed ai fideiussori lettere raccomandate di costituzione in mora in data 27.7.2015, 29.9.2015 e 23.2.2016, entro il termine di 6 mesi dalla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine. Gli effetti della costituzione in mora devono intendersi prodotti anche se le raccomandate non sono state ritirate e ne risulta attestata la compiuta giacenza, in linea con l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (Cass. Ord. 15.11.2021 n. 34212).
Infine, l'eccezione di usurarietà sollevata dagli opponenti è del tutto generica. Infatti, gli ingiunti si sono limitati a sostenere in maniera apodittica l'usurarietà originaria dei contratti, senza neppure indicare il tasso soglia ex l. 108/96 vigente al momento della stipula dei contratti. L'estrema genericità della censura si è riverberata nella natura meramente esplorativa della c.t.u. contabile richiesta, come tale inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti in solido a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 8400,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 15.7.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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