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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/12/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., nel procedimento civile iscritto al n. 977/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
, c.f.: , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Barcellona P.G., Via R. Margherita n. 58, presso lo studio dell'Avv.
Ferdinando Cortese, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- attrice -
CONTRO
in persona del Sindaco legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, c.f.: , elettivamente domiciliato in P.IVA_1 [...]
, Via Libertà n. 4, presso lo studio dell'avv. Piera Basile, che lo rappresenta CP_1
e difende, giusta procura in atti;
- convenuto - avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiamato Parte_2 in giudizio il , quale ente proprietario della strada Controparte_1 titolata Via Costa Gullo, e, quindi, “manutentore/custode” ex artt. 2051 e, in subordine,
2043 c.c. – al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e personali subiti a causa di un sinistro verificatosi in data 1.12.2017, in , alle ore 14.00 Controparte_1 circa.
A sostegno della domanda, in particolare, l'attrice ha dedotto che: a) mentre
“usciva di casa verso le ore 14.00 circa improvvisamente scivolava perdendo l'equilibrio
e, cadendo rovinosamente a terra, riportava delle gravi lesioni alla caviglia destra a causa della “formazione di muschi e licheni, viscidi e scivolosi situati sul tracciato stradale”; b) veniva prontamente soccorsa da parenti e da persone del vicinato e, successivamente, trasportata presso il nosocomio di Milazzo ove le veniva diagnosticata una “frattura malleolare caviglia destra con prognosi di gg. 30 con applicazione di apparecchio gessato”; c) il giorno seguente (i.e. 2.12.2017), stante l'aumento del
“volume delle dita del piede dx”, veniva ricoverata presso il reparto di Ortopedia e traumatologia IOMI “Franco Scalabrino” di Messina ove subiva, il 7.12.2017, intervento chirurgico di “Osteosintesi” e veniva dimessa in data 12.12.2017 con prognosi di gg. 30;
d) in data 18.6.2018 subiva, presso il medesimo reparto di Ortopedia e traumatologia
IOMI “Franco Scalabrino” di Messina, altro intervento chirurgico per la “rimozione dei mezzi di sintesi alla caviglia piede destro”; e) il CTP dott. in Persona_1 conseguenza delle lesioni riportate dal sinistro de quo, diagnosticava la seguente diagnosi con postumi consistenti in: “esiti citriziali alla caviglia destra che comportano pregiudizio estetico di discreta entità, esiti di frattura bimalleolare destra con associato discreto pregiudizio funzionale delle articolazioni tibio – tarsica e sottostragalica e persistenti lieve edema dei tessuti molli della caviglia ed ipotrofia muscolare della gamba omolaterali, impossibilità di accosciamento” riconoscendo all'attrice un “danno biologico temporaneo della durata di gg. 135, di cui ITA al 100% di gg. 15, una ITP di gg. 120 gg di cui: gg. 50 al 75%, gg. 40 al 50% e gg. 30 al 25% oltre ad una invalidità permanente nella misura del 9%”; f) a seguito della caduta, veniva segnalato al Comune di Monforte S. Giorgio lo stato dei luoghi e delle zone limitrofe (rectius “presenza e formazione costante di muschi e licheni viscidi e scivolosi”) e che l'ente, in risposta alla segnalazione suddetta, avvisava l'attrice, nel mese di Luglio 2018, che era stato effettuato un sopralluogo e che “sui luoghi e vicoli limitrofi effettivamente gli addetti avevano riscontrato la presenza costante e la formazione di muschi e licheni e che era stato già studiato un intervento risolutivo e che lo stesso, per mancanza di fondi, non poteva essere immediatamente attuato”; g) con lettera racc. del 7.9.2018 (n. 12947772734-8), l'attrice avanzava richiesta di risarcimento dei danni e, con lettera racc. dell'8.2.2019 (n.
153539547785), invitava l'ente a concludere una transazione mediante la convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. DL. n. 132/2014; h) con pec del 27.2.2019, il Comune di Monforte S. Giorgio richiedeva all'attrice la documentazione attinente al sinistro, come i “certificati del pronto soccorso, i nominativi di eventuali testi, la precisazione del luogo dell'incidente” e, con pec del 22.5.2019, comunicava che la richiesta non poteva essere accolta evidenziando una “certa stranezza della tempistica delle note pervenute
(segnalazione strada pericolosa del 22-6-2018 e richiesta risarcimento danni a distanza di nove mesi dall'evento”.
L'attrice ha, quindi, concluso chiedendo: a) “ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva del in Controparte_2 persona del Sindaco p.t. il quale è incorso in culpa in vigilando per la mancata manutenzione nel vicolo di Via Costa Gullo a causa della formazione di muschi e licheni, viscidi e scivolosi, situati sul tracciato stradale”; b) “conseguentemente ritenere e dichiarare la responsabilità dell'ente convenuto in Controparte_2 persona del p.t. per aver omesso di adottare tutte le idonee precauzioni e per CP_3 non aver provveduto a realizzare le normali opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, così come da impegni presi per iscritto e atte ad evitare possibili pregiudizi agli abitanti, ai pedoni ed in genere a terzi”; c) “per l'effetto condannare l'ente convenuto
in persona del Sindaco p.t. al risarcimento dei danni Controparte_2 subiti dalla IG.ra nella misura complessiva di € 23.285,05 per le Parte_2 lesioni subite ed in narrativa meglio specificate o a quella maggiore o minore somma che verrà determinata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo”; d) “condannare il convenuto , Controparte_2 in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre spese generali e CPA da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di risposta depositata in data 10.09.2019 si è costituito il
[...]
, contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendo Controparte_1 di “ritenere e dichiarare che il sinistro si è verificato per esclusiva colpa dell'attore” o in via subordinata di “ritenere e dichiarare il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.” e, in via ulteriormente gradata, “ridurre le richieste risarcitorie formulate dall'attore nei limiti in cui verrà data piena prova dell'effettivo ammontare dei danni lamentati, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
A sostegno delle proprie difese, in particolare, ha esposto: a) il difetto di prova in ordine alla riferibilità causale dell'incidente rispetto allo stato dei lughi lamentati dall'attrice (rectius “presenza di muschi e licheni”), nonché la intempestività nella segnalazione effettuata al (i.e. ben 6 mesi dopo la caduta); b) l'assenza nei luoghi CP_2
- teatro del sinistro de quo - di insidiosità, sub specie di “oggettiva invisibilità”, atteso che “come affermato dalla IG.ra , l'incidente è avvenuto alle ore 14,00 circa, quindi Per_2 in un'ora di piena luce”, nonché di “imprevedibilità”, posto che “parte attrice abita in
Via Costa Gullo, ne consegue che conosce benissimo i luoghi e l'eventuale presenza di muschi e licheni”.
Assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., la causa è stata istruita con l'assunzione della prova testimoniale, senza disporre la c.t.u. medico-legale chiesta da parte attrice.
Così ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione con concessione di termine per il deposito di note difensivi conclusive.
All'udienza così fissata, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite concluso come da note scritte pervenute in atti.
2. Con la domanda proposta – come si ricava dalla esposizione narrativa cristallizzata in citazione – l'attrice ha inteso agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e personali subiti a causa di un sinistro verificatosi in data 1.12.2017, in , alle ore 14.00 circa. Controparte_1
L'azione si inquadra, dunque, nel solco della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., stante l'elemento – connotativo della fattispecie dedotta in lite – della
“condizione” della pavimentazione stradale (i.e. “presenza di muschi e licheni, viscidi e scivolosi”), causa, come dedotto dall'attrice, del sinistro de quo.
In diritto, è appena il caso di precisare come l'art. 2051 c.c. – statuendo che
“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” – configura un'ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale
(il cui modello generale è dato, invece, dall'art. 2043 c.c.), definito, da certa dottrina, di responsabilità c.d. aggravata ovvero, da altra dottrina, di responsabilità oggettiva.
L'attuale statuto della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 – così come chiarito, in più occasioni, dalla Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., SS.UU.,
30/06/2022, n.20943) – poggia, in particolare, su specifici elementi fattuali “individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art.
2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente)”.
Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie, che “il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente, intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode” (Cass. Civ., Sez.
III, 27 aprile 2023, n. 11152).
Nella specie, alla luce del compendio assertivo e probatorio versato in atti, riguardato sotto la lente dei superiori principi, la domanda risarcitoria non è idonea ad attingere ad esiti di accoglibilità.
Al riguardo, la dinamica del sinistro – costituente frammento essenziale che
“conforma” il requisito del nesso di causalità – non risulta provata alla luce delle dichiarazioni rese, in sede istruttoria, dai testi escussi, non presenti sui luoghi di causa al momento della caduta.
In particolare, (figlia dell'attrice) ha riferito, quanto alla Testimone_1 circostanza di cui alla lett. a) della memoria attorea ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. (rectius
“vero o no che l'esponente in data 1-12-2017 mentre uscita di casa verso le ore 14,00 circa, improvvisamente scivolava perdendo l'equilibrio e, cadendo rovinosamente a terra, riportando delle gravi lesioni alla caviglia destra”), di non avere visto la caduta, ma di aver sentito urlare la madre, “che era uscita da poco da casa” (cfr. verbale udienza del 23.5.2022), non dimostrando, così, la dinamica narrata dalla in citazione e, Pt_2 conseguentemente, il nesso causale tra la caduta e il danno patito.
Sul punto, anche il teste (fratello dell'attrice) ha riferito di non avere Tes_2 visto la caduta della sorella (i.e. ), essendo giunto in loco solo previa Parte_2 chiamata della TE , trovando la “a terra in compagnia di mia Testimone_1 Pt_2 TE ed una altra signora di nome che abita nella stessa strada” Controparte_4
(cfr. verbale udienza del 23.11.2022), circostanza, questa, confermata anche dalla teste che, sentita all'udienza del 28.2.2023, ha riferito che “[…] quel giorno Controparte_4 ho sentito la stessa gridare e sono uscita di casa vedendola a terra con la caviglia già gonfia” (cfr. verbale udienza del 28.2.2023).
Inoltre, malgrado i testi escussi abbiano confermato lo stato dei luoghi (“confermo che nella via Costa Gullo vi era la presenza di muschi e licheni”; cfr. verbale udienza del 23.5.2022; “confermo che per terra sul luogo ove è scivolata mia sorella vi sono muschi
e licheni”; cfr. verbale udienza del 23.11.2022; “confermo la circostanza B) che mi viene letta soprattutto sulla pericolosità della strada in questione a causa del muschio presente che la rende scivolosa”; cfr. verbale udienza del 28.2.2023), tale circostanza, ex se considerata, non assurge ad elemento probatorio rilevante ai fini della prova del nesso causale quale onere gravante, ai sensi degli artt. 2697 e 2051 c.c., in capo alla danneggiata.
Peraltro, come si evince dal narrato di parte attrice, la caduta sarebbe avvenuta alle ore 14,00 circa del pomeriggio dell'1.12.2017, in un'ora di piena luce e in un luogo abitualmente frequentato dalla danneggiata, che – per circostanza pacifica in atti - abita nel vicolo ove si è verificato il sinistro.
Circostanze, queste, che appaiono, quindi, idonee - in uno alla mancata prova del della dinamica del sinistro e del nesso causale tra caduta e danno patito alla luce delle dichiarazioni testimoniali versate in atti - a riconoscere la sussistenza di un contributo causale della alla produzione dell'evento dannoso atteso che, secondo Pt_2
l'insegnamento della Suprema Corte, il danneggiato – in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost. – è tenuto ad adottare, usando l'ordinaria diligenza, tutte le “cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze” del caso concreto.
Ed infatti, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e ciò in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152).
Sicché, la condotta tenuta dall'attrice, che all'evidenza non ha prestato l'attenzione e le cautele normalmente attese da un soggetto che conosce sia i luoghi sia conosce la problematica della sede stradale che percorre quotidianamente in quanto ivi ha la propria abitazione, assume caratteristiche tali da determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla res in custodia, integrando detta condotta il caso fortuito che interrompe il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso e che assume rilevanza ai fini del rigetto della domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c.
Nell'ambito della nota casistica in tema di asperità stradali, in cui pure è indubbia l'oggettiva esistenza di un'anomalia, è stato precisato, invero, che, affinché possa essere utilmente invocata la responsabilità speciale di cui all'art. 2051 c.c., “è onere del danneggiato provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato”
(ex plurimis cfr. Cass. civ., n. 11526/2017; Cass. civ., n. 12895/2016; da ultimo Cass., sez. 6, ord. 17.01.2018 n. 1064).
Difatti “è vero che, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e
l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato
e la cosa in custodia” (cfr. Cass., sez. 6^-3, ord. 21.02.2018 n. 4133; Cass., sez. 6^, ord.
3.02.2015 n. 1896; Cass., sez. 6^-3, 27.11.2014 n. 25214). Solo ove sia compiutamente assolto detto onere, la cosa potrà essere ritenuta "causa" e non mera "occasione" del danno denunciato, con conseguente possibilità di beneficiare del più favorevole regime probatorio di cui all'art. 2051 c.c., il quale – a differenza di quello contemplato dall'art. 2043 c.c. – prescinde dalla prova della colpa del terzo titolare del "potere di governo" sulla cosa.
Ne segue, quindi, per il coacervo di argomentazioni sopra esposte, il rigetto della domanda di risarcimento del danno stante l'assenza di prova – da fornire in via prioritaria rispetto al caso fortuito – del nesso eziologico tra caduta e danno patito posto in capo alla danneggiata ai sensi degli artt. 2697 e 2051 c.c., in uno alla intempestività della segnalazione dello stato dei luoghi, nonché della richiesta risarcitoria formulata ben oltre
9 mesi dopo l'accaduto e subordinata ad un imprecisato “inadempimento” del CP_2 convenuto in ordine alla mancata realizzazione di normali “opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, così come da impegni presi per iscritto” (circostanza valutabile, tutt'al più, in via presuntiva ex art. 2727 c.c.), dovendo il danneggiato provare, secondo l'insegnamento della S.C. in subiecta materia, di aver subito un danno per il cui risarcimento agisce ex art. 2051 c.c. causalmente riconducibile alla caduta de qua e alle caratteristiche della res in custodia al tempo dell'occorso.
Il difetto di prova di elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità dedotta in giudizio, come sopra rilevato, rendeva la c.t.u. medico-legale inammissibile in quanto ultronea e esplorativa e non necessaria ai fini del decidere, tanto da non essere disposta, nonostante la richiesta attorea, pure reiterata in corso di giudizio e in sede di precisazione delle conclusioni. Pertanto, deve in questa sede confermarsi il rigetto dell'accertamento peritale sulla persona dell'attrice.
3. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, vanno poste a carico di parte attrice in favore del convenuto, nella misura liquidata in CP_2 dispositivo in applicazione del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, nei valori minimi (metà dei valori medi) stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 977/2019 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda di;
Parte_2
-condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute Parte_2 nel presente giudizio dal , che liquida in complessivi € Controparte_1
2.538,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 16 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile