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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LACEDRA DONATO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 194/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
A.t.e.r. - 00090670761
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pignola - Piazza Risorgimento 1 85010 Pignola PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 501/2025 depositato il
30/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 28.3.2025, (rgr.n.194/2025), la A.T.E.R. impugnava l'avviso di accertamento n. 28, del comune di Pignola, per i seguenti motivi: violazione del principio del contraddittorio;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 161 e 162 della legge 296/2006:carenza di motivazione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 1 comma 741 lett. c ) n. 3 della legge 160/2019: esenzione IMU per gli “alloggi sociali” ;inversione del'onere probatorio:onere probatorio a carico del comune.
Si chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Nessuno si costituiva per il comune di Pignola sebbene correttamente citato in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ,vista la normativa e gli atti, rigetta il ricorso.
Infatti,non tutte le unità possedute dall'ATER rivestono,per ciò solo,la qualifica di “alloggi sociali” altrimenti il legislatore non avrebbe previsto,unitamente all'esenzione per gli alloggi sociali,la sola detrazione per quelli”… regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari ….”(art.8 decreto legislativo
504/1992).Parte ricorrente non ha correttamente identificato quali unità potessero fregiarsi dell'anzidetta qualità e,di conseguenza,goderne del beneficio;
peraltro l'art. 2 comma 5 bis del decreto legge n. 102/2013 prevede che, per tale tipologia di immobili, il soggetto interessato debba presentare una dichiarazione ad hoc. L'ente assistenziale non ha fornito alcun supporto probatorio dal quale si potesse evincere che i singoli immobili assegnati potessero godere della qualifica di cui all'art.1 comma 2 del decreto ministeriale n.
47/2014. Ora dalle disposizioni vigenti in materia imu emerge la circostanza che gli immobili assegnati dagli istituti ex IACP o da enti di Edilizia Residenziale Pubblica non godono autonomamente del beneficio della non applicabilità dell'imposta ma la disciplina del tributo in esame prevede,per questi enti,l'obbligo di versamento con aliquota ordinaria e detrazione di euro 200,00 per singola unità immobiliare. Spetta, pertanto, al ricorrente esclusivamente la detrazione di imposta e non l'esenzione del tributo come ha recentemente confermato la S.C. in virtù del quale” …l'art. 13 comma 10 sesto periodo del d.l. n. 201 del 2011…che dispone che”la suddetta detrazione(di euro duecento) si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8 comma
4 del decreto legislativo 30.12.1992 n.504” cioè agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP,non può ritenersi tacitamente abbrogato dall'art. 91 bis del d.l. n. 1 del 2012( introdotto dalla legge di conversione n.
24 del 2012 e modificato dal d.l. n. 174 del 2012 convertito in legge n. 213 del 2012) e dal D.M. n. 200 del
2012: rispetto al citato art. 91 bis ed al regolamento ministeriale delegato,infatti,la norma di cui all'art. 13 comma 10,sesto periodo del d.l. n.201 del 2011,convertito in legge n. 214 del 2011, è lex specialis,in cui l'elemento specializzante è l'appartenenza al patrimonio dell'ex IACP degli alloggi,pur se destinati,con modalità non commerciali,mediante assegnazione all'esito di procedure di evidenza pubblica al soddisfacimento del bisogno abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati economicamente…”(Cass. sez. V ordinanza n. 3983 del 16.2.2021).Ed ancora”…..l'art.13 comma 10 del d.l. n.201 del 2011 conv. Con modifiche dalla legge n.214 del 2011 aveva previsto,per le unità adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze,una detrazione di imposta dovuta sino alla concorrenza del suo ammontare di euro 200,00 estesa anche alle unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4 del d.lgs. n. 504/1992 che riguardava proprio gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari per i quali era riconosciuta l'agevolazione della detrazione per l'abitazione principale….L'attività svolta dagli IACP….non prevede la gestione diretta di una attività di ricettività sociale ma la gestione di una attività di concessione a terzi del godimento degli immobili a prezzi calmierati. Tanto è confermato dal fatto che,successivamente,l'art. 2 comma 2 lett.b) del d.l. n. 102 del 2013…..ha mantenuto la mera detrazione in riferimento agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati,aventi la stessa finalità degli IACP…..(Cass. sez.V ordinanza n. 16055 del 9.6.2021) ed ancora “…per poter usufruire del'agevolazione è il soggetto passivo dell'imposta(proprietario,titolare di un diritto reale o concessionario) che si deve trovare ad utilizzare concretamente l'alloggio;tale situazione non ricorre nella ipotesi in cui i beni immobili vengano concessi in godimento dalla ATER agli assegnatari delle unità immobiliari abitative in quanto legittimato passivo dell'imposta è l'ente possessore dell'immobile diverso dalla persona fisica locataria….” (Cass.sez. v sent. N.20135 del 25.7.2019).Con riferimento ,poi, alla eccepita carenza di motivazione, nel frontespizio dell'atto impositivo vengono richiamate le norme di legge ed i regolamenti disciplinanti il tributo e si indicano le ragioni per le quali ,ai cespiti oggetto di accertamento, non poteva essere riconosciuta l'esenzione. Si rendeva, ancora, edotta la contribuente, in merito alle modalità,ai termini ed all'Autorità giudiziaria innanzi alla quale impugnare l'avviso,qualora ne avesse ravvisato la necessità. Ogni altra eccezione rimane assorbita d quanto deciso. Vi sono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa, per intero, le spese di procedura.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LACEDRA DONATO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 194/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
A.t.e.r. - 00090670761
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pignola - Piazza Risorgimento 1 85010 Pignola PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 28 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 501/2025 depositato il
30/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 28.3.2025, (rgr.n.194/2025), la A.T.E.R. impugnava l'avviso di accertamento n. 28, del comune di Pignola, per i seguenti motivi: violazione del principio del contraddittorio;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 161 e 162 della legge 296/2006:carenza di motivazione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 1 comma 741 lett. c ) n. 3 della legge 160/2019: esenzione IMU per gli “alloggi sociali” ;inversione del'onere probatorio:onere probatorio a carico del comune.
Si chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Nessuno si costituiva per il comune di Pignola sebbene correttamente citato in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ,vista la normativa e gli atti, rigetta il ricorso.
Infatti,non tutte le unità possedute dall'ATER rivestono,per ciò solo,la qualifica di “alloggi sociali” altrimenti il legislatore non avrebbe previsto,unitamente all'esenzione per gli alloggi sociali,la sola detrazione per quelli”… regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari ….”(art.8 decreto legislativo
504/1992).Parte ricorrente non ha correttamente identificato quali unità potessero fregiarsi dell'anzidetta qualità e,di conseguenza,goderne del beneficio;
peraltro l'art. 2 comma 5 bis del decreto legge n. 102/2013 prevede che, per tale tipologia di immobili, il soggetto interessato debba presentare una dichiarazione ad hoc. L'ente assistenziale non ha fornito alcun supporto probatorio dal quale si potesse evincere che i singoli immobili assegnati potessero godere della qualifica di cui all'art.1 comma 2 del decreto ministeriale n.
47/2014. Ora dalle disposizioni vigenti in materia imu emerge la circostanza che gli immobili assegnati dagli istituti ex IACP o da enti di Edilizia Residenziale Pubblica non godono autonomamente del beneficio della non applicabilità dell'imposta ma la disciplina del tributo in esame prevede,per questi enti,l'obbligo di versamento con aliquota ordinaria e detrazione di euro 200,00 per singola unità immobiliare. Spetta, pertanto, al ricorrente esclusivamente la detrazione di imposta e non l'esenzione del tributo come ha recentemente confermato la S.C. in virtù del quale” …l'art. 13 comma 10 sesto periodo del d.l. n. 201 del 2011…che dispone che”la suddetta detrazione(di euro duecento) si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8 comma
4 del decreto legislativo 30.12.1992 n.504” cioè agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP,non può ritenersi tacitamente abbrogato dall'art. 91 bis del d.l. n. 1 del 2012( introdotto dalla legge di conversione n.
24 del 2012 e modificato dal d.l. n. 174 del 2012 convertito in legge n. 213 del 2012) e dal D.M. n. 200 del
2012: rispetto al citato art. 91 bis ed al regolamento ministeriale delegato,infatti,la norma di cui all'art. 13 comma 10,sesto periodo del d.l. n.201 del 2011,convertito in legge n. 214 del 2011, è lex specialis,in cui l'elemento specializzante è l'appartenenza al patrimonio dell'ex IACP degli alloggi,pur se destinati,con modalità non commerciali,mediante assegnazione all'esito di procedure di evidenza pubblica al soddisfacimento del bisogno abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati economicamente…”(Cass. sez. V ordinanza n. 3983 del 16.2.2021).Ed ancora”…..l'art.13 comma 10 del d.l. n.201 del 2011 conv. Con modifiche dalla legge n.214 del 2011 aveva previsto,per le unità adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze,una detrazione di imposta dovuta sino alla concorrenza del suo ammontare di euro 200,00 estesa anche alle unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4 del d.lgs. n. 504/1992 che riguardava proprio gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari per i quali era riconosciuta l'agevolazione della detrazione per l'abitazione principale….L'attività svolta dagli IACP….non prevede la gestione diretta di una attività di ricettività sociale ma la gestione di una attività di concessione a terzi del godimento degli immobili a prezzi calmierati. Tanto è confermato dal fatto che,successivamente,l'art. 2 comma 2 lett.b) del d.l. n. 102 del 2013…..ha mantenuto la mera detrazione in riferimento agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati,aventi la stessa finalità degli IACP…..(Cass. sez.V ordinanza n. 16055 del 9.6.2021) ed ancora “…per poter usufruire del'agevolazione è il soggetto passivo dell'imposta(proprietario,titolare di un diritto reale o concessionario) che si deve trovare ad utilizzare concretamente l'alloggio;tale situazione non ricorre nella ipotesi in cui i beni immobili vengano concessi in godimento dalla ATER agli assegnatari delle unità immobiliari abitative in quanto legittimato passivo dell'imposta è l'ente possessore dell'immobile diverso dalla persona fisica locataria….” (Cass.sez. v sent. N.20135 del 25.7.2019).Con riferimento ,poi, alla eccepita carenza di motivazione, nel frontespizio dell'atto impositivo vengono richiamate le norme di legge ed i regolamenti disciplinanti il tributo e si indicano le ragioni per le quali ,ai cespiti oggetto di accertamento, non poteva essere riconosciuta l'esenzione. Si rendeva, ancora, edotta la contribuente, in merito alle modalità,ai termini ed all'Autorità giudiziaria innanzi alla quale impugnare l'avviso,qualora ne avesse ravvisato la necessità. Ogni altra eccezione rimane assorbita d quanto deciso. Vi sono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa, per intero, le spese di procedura.