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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/12/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1431/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa Maria Elena Giovannella , trattenuta in decisione la causa all'udienza del 18.11.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies , u.c. , cpc dandone comunicazione alle parti , la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1373/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili promossa da
(P.IVA Parte_1
), con sede legale in 70010 Casamassima BA, Via Bari 62, rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
Avv.ti Massimo Birardi e Monica Portaccio (domicilio digitale PEC: e Email_1
-attrice/opponente- Email_2 nei confronti di
P.IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Garrone del
Foro di Milano (domicilio digitale PEC: , Email_3
-convenuto/opposto-
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 390/2024, emesso dal Tribunale di Palmi in data
27/10/2024 nel giudizio monitorio R.G. n. 1217/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come processo verbale di udienza del 18.11.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 390/2024 del 27/10/2024 (R.G. n. 1217/2024) notificato in data
28/10/2024, veniva ingiunto alla PR Parte_1 di pagare alla la
[...] CP_1 Controparte_1 Controparte_1 somma di € 57.821,72 oltre interessi e spese della procedura monitoria.
La proponeva Parte_1 tempestiva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, sollevando eccezione preliminare di difetto di competenza per territorio del Tribunale di Palmi in favore del Tribunale di Vibo Valentia, essendo Maierato il luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale dedotta dal creditore, nel merito contestando l'esistenza del rapporto negoziale fonte dell'obbligazione sarebbe sorto il credito vantato da controparte, mediante disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alle
“Condizioni di Vendita” offerto da controparte come prova del credito vantato, eccepiva CP_2 quindi la mancanza o insufficienza di prova a sostegno della pretesa creditoria. Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni:
1) Revocare l'ordinanza del 23.07.2025 e, per l'effetto, rimettere la causa in fase istruttoria, disponendo l'acquisizione del saggio grafico della SI.ra , se del caso anche presso la Parte_1 residenza della stessa o a mezzo di procedura delegata, per il successivo espletamento della CTU calligrafica già disposta.
In subordine, nel merito:
2) In via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Palmi in favore del Tribunale di Vibo Valentia, o in subordine in favore del Tribunale di Bari, e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
3) Accertare e dichiarare la falsità del contratto di cui all'allegato 4 del fascicolo monitorio, il cui contenuto è stato disconosciuto, della Controparte_3
essendo apocrifa la firma apposta e disconosciuta come autografa di , titolare
[...] Parte_1
e legale rappresentante dell'Impresa individuale Parte_1
e per l'effetto,
[...]
4) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Controparte_3 in ordine alla pretesa creditoria siccome dalla stessa vantata dalla opposta, e
[...] conseguentemente e per l'effetto,
5) Revocare integralmente il D.I. N. 390/2024 (R.G. n. 1217/2024), con ogni conseguenza di legge e condannare la in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori e difensori che se ne dichiarano anticipatari.
Si costituiva in giudizio la contestando Controparte_1 ogni motivo di opposizione, ed ottemperando al proprio onere probatorio, offriva in giudizio, a dimostrazione della fondatezza della propria pretesa creditoria, i seguenti documenti, unitamente a quelli già offerti nel giudizio monitorio:
1) visura protesti Parte_1
2) copia delle fatture;
3) Fatture n. Data Scad. Importo
6968/A res. 05/05/2023 31/07/2023 € 3.718,72
7866/A res 26/05/2023 31/07/2023 € 345,84
7876/A res 26/05/2023 31/07/2023 € 1.770,14
7947/A res 26/05/2023 31/07/2023 € 1.266,19
8870/A res 09/06/2023 10/09/2023 € 4.691,11
9337/A res. 16/06/2023 10/09/2023 € 451,68
10175/A res. 30/06/2023 10/09/2023 € 433,25
9924/A res. 30/06/2023 10/09/2023 € 3.647,52
9966/A 30/06/2023 10/09/2023 € 4.968,30
12733/A 08/09/2023 05/11/2023 € 1.090,28
12734/A 08/09/2023 05/11/2023 € 534,74
12735/A 08/09/2023 05/11/2023 € 2.509,25
13054/A 15/09/2023 10/11/2023 € 542,64
14844/A 13/10/2023 10/01/2024 € 2.181,28
14861/A 13/10/2023 10/01/2024 € 2.941,59
14862/A 13/10/2023 10/01/2024 € 3.795,57
15296/A 20/10/2023 10/01/2024 € 4.109,45
15818/A 31/10/2023 10/01/2024 € 1.062,05
15819/A 31/10/2023 10/01/2024 € 1.000,61
15995/A 31/10/2023 10/01/2024 € 205,27
16460/A 10/11/2023 31/01/2024 € 3.283,04
16520/A 10/11/2023 31/01/2024 € 3.415,68
16970/A 17/11/2023 31/01/2024 € 1.384,79
18976/A 22/12/2023 29/02/2024 € 1.903,24
18977/A 22/12/2023 29/02/2024 € 6.569,03
(TOTALE fatture € 57.821,26)
4) condizioni generali di vendita sottoscritte;
5) 29 files .xml comprovanti la trasmissione delle fatture allo SDI.
6) Mail proveniente dal sig. contenente le Condizioni Generali di Parte_2 vendita sottoscritte dalla PR Pt_1
7) “Modulo di acquisto per software F3000 Web SPI” e il modulo per richiedere materiale marketing sottoscritti dalla PR AGENZIA
8) Scambio mail di novembre 2023
9) Mail di PR AGENZIA del 08/01/2024
10) Scambio mail – PR AGENZIA 20-21/02/2024 Controparte_4
11) Mail sblocco ordini in giacenza di febbraio 2024
12) Piano di rientro del 13/05/2024
13) Ordini
14) DDT relativi agli ordini ed ancora in via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova testimoniale.
A fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle condizioni generali di contratto prodotte nel giudizio monitorio e su tutti gli atti recanti la sottoscrizione Parte_1 offerti in giudizio, chiedeva la verificazione della firma/sigla e dei timbri disconosciuti ai sensi dell'art. 216 c.p.c., producendo a tal fine gli originali dei seguenti atti, e custoditi in cancelleria, su cui risultava apposta la sottoscrizione della e disconosciute dalla stessa: Pt_1
1. scheda cliente 2022 datato 2 marzo 2023
2. pedisseque condizioni generali di contratto datato 2.03.2023
3. modulo di acquisto per software F3000 WEB SPI datato 06.03.2023
4. allegato al modulo di acquisto, contenente descrizione articoli, compilato a cura dell'agente della datato 06.03.2023. Controparte_1
Eccepiva l'infondatezza dell'opposizione , formulata genericamente e priva di riscontro probatorio, anche sul disconoscimento delle sottoscrizioni eccepiva la eccessiva genericità nel disconoscimento di ogni e qualunque sottoscrizione e timbro riferibile all'opponente, contraddetta dalla documentazione offerta in giudizio relativa al rapporto commerciale intercorso tra le parti e da cui nasceva il credito.
Quindi chiedeva il rigetto dell'opposizione, la convenuta del decreto ingiuntivo opposto, o in via subordinata la condanna di controparte al pagamento delle somme risultanti dovute
Nel corso del giudizio veniva disposta CTU per potere eseguire l'accertamento calligrafico sulle sottoscrizioni disconosciute da parte opponente, e risultanti apposte su: scheda cliente 2022 datato 2 marzo 2023 e pedisseque condizioni generali di contratto datato 2.03.2023 , modulo di acquisto per software F3000 WEB SPI datato 06.03.2023 e suo allegato al modulo contenente descrizione articoli, compilato a cura dell'agente della datato 06.03.2023. Controparte_1 Veniva, quindi, fissata l'udienza del 23.07.2025 per l'acquisizione del saggio grafico della , Pt_1 che, tuttavia, non poteva essere esperito per assenza ingiustificata della parte.
La non compariva all'udienza fissata per il saggio grafico depositando, a Parte_1 giustificazione dell'assenza, un certificato medico datato 08.05.2025 nel quale si attestava che la era affetta da gonartrosi con prescrizione di terapia farmacologica oltre ad attività fisica Parte_1
e riduzione del peso corporeo. Il certificato medico non rivelava in alcun modo lo stato attuale di salute della , sicchè l'assenza all'udienza del 23.07.2025 veniva considerata non giustificata. Pt_1
Quindi ai sensi dell'art. 219 u.c. cpc le sottoscrizioni apposte da sugli atti prodotti da Parte_1 parte opposta, venivano considerate ad ogni effetto di legge riconosciute.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove scritte offerte in giudizio.
L'opposizione appare infondata e va rigettata.
Anzitutto questo Tribunale di Palmi riconosce la propria competenza a conoscere della controversia atteso che il rapporto tra le parti risulta disciplinato dal contratto stipulato in data 02.03.2023.
L'Art. 18 delle condizioni generali di contratto, sottoscritto validamente dall'opponente, con accettazione specifica della clausola in parola, prevede l'inderogabile ed esclusiva competenza del
Foro di Palmi a conoscere di qualunque controversia nascente dal rapporto negoziale.
Nel merito la ha offerto in giudizio elementi di prova sufficienti e concordanti utili a CP_1 dimostrare l'esistenza del proprio credito.
Dalla documentazione offerta emerge che il credito vantato da Controparte_1 trae origine dal contratto di fornitura stipulato in data 02.03.2023, col quale
[...] venivano disciplinate le condizioni e le modalità di vendita/fornitura di serramenti, tramite l'uso anche di un apposito software. La vendita e gli ordini potevano essere anche eseguiti tramite agenti di zona, com'è accaduto nel caso di specie, dalla documentazione offerta in giudizio emerge che il
SI. aveva procacciato la nuova cliente ditta individuale Persona_1 [...]
; gli ordini della merce venivano Parte_1 inoltrati alla tramite appositi moduli forniti dal venditore, e una volta ricevuti e accettati , CP_1 veniva emessa la fattura relativa all'ordine.
I primi ordini venivano ricevuti dalla già nel mese di marzo 2023, per ogni ordine veniva CP_1 emessa la relativa fattura così come previsto contrattualmente.
La merce veniva spedita tramite come dimostrato dai Documenti di Trasporto offerti Parte_3 in giudizio da parte opposta.
A dimostrazione della reale esistenza del rapporto negoziale sono stati prodotti in giudizio anche ordini di bonifico eseguiti dalla opponente in favore della (bonifico di saldo in riferimento CP_1 ordine n.M7B141408 e n.0923L1902, ordine n.B8B151144 per n.3 cassonetti Pt_4
ACQUAVIVA).
Dalla documentazione offerta in giudizio emerge, altresì, che nel corso del rapporto la
[...]
si rendeva inadempiente, tant'è che si Parte_1 instaurava una fitta corrispondenza elettronica nel mese di novembre 2023 fra la , titolare Pt_1 della , e l'agente di zona e la Parte_1 Parte_2 CP_1
, le mail che provengono da contengono espliciti riferimenti a
[...] Email_4 ricezione della fornitura, a mancati pagamenti, ad assegni bancari non coperti, e dichiarazioni di riconoscimento di debito.
Nella mail del 14.11.2023 si legge:
“intanto ci scusiamo in mortificazione per l'accaduto degli insoluti, come da intercorsi incontri e prime intese, la presente per formulare un nostro piano di rientro a seguito di nostro intervenuto insoluto di titolo assegno di € 10'915.55 scaduto il 25/10/2023 e anche di riba scadute in concomitanza di fine ottobre € 4'282.88, per un totale insoluto di titoli scaduti di € 15'741.07.
Viste le ravvicinate scadenze tra titoli e riba, vi si chiede la cortesia di non versarlo al 28.11.23, perché visto l'importo vorremmo evitare che si ripeta l'insoluto.
Pertanto, vi presentiamo un prospetto di piano di rientro così di seguito specificato:
• € 10'915.55 (assegno insoluto)
• € 4'282.88 (riba scadute al 31.10.23)
• Più titolo in scadenza al 28.11 € 10'915.55
Chiediamo inoltre, confidando nella vostra comprensione per via di nostro momentaneo disagio di scarsa liquidità di mancati incassi, fermo restante il rispetto degli altri titoli per quelli in prossima scadenza di minor importo a quello già scaduto.
TOTALE DI NOSTRO INSOLUTO = € 26'113.98
Per questo totale li possiamo versare previa vostra conferma di accettazione subito un acconto di €
5'000.00 in versamento bonifico.
Poi con cadenza mensile versamenti in bonifici che variano dai € 2500 ai € 5000 rate mensili pagate secondo nostra disponibilità d'incasso.
Resta nostro assoluto impegno a rispettare le prossime scadenze, con l'auspicio e l'invito però a chiedervi che tale nostra momentanea situazione non condizioni il divieto del rapporto commerciale in corso, dove sicuramente con la vostra comunicata sospensione di forniture e accettazione di prossimi ordini, di fatto ci potrà paralizzare l'attività commerciale, anzi con le prossime comunicate consegne di finestre vorremmo di volta in volta pagare il corrispettivo della merce consegnata con titoli allo scarico;
onde evitare che a fine mese ci sia l'accumulo delle somme forniture. In riferimento all'ordine che in presa visione sono prossime alla consegna, appena la Per_2 merce sarà pronta avremo la disponibilità di altro incasso da potervi versare in acconto all'insoluto, con rilascio dell'assegno della merce consegnata.
In attesa di vostre gentile disposizioni confidando nella vostra comprensione commerciale vi porgiamo cordiali saluti.”
Nella mail successiva del 23.11.2023 si legge:
Spett.le Parte_5
Buonasera SI. , Pt_6
Cont intanto la ringraziamo l'azienda per la disponibilità nei nostri confronti, in linea di massima si conferma il tutto, cercheremo con le nostre forze di onorare i pagamenti.
Grazie.
Saluti
Infine nella mail del 13.05.2024 proveniente sempre dallo stesso indirizzo mail veniva inoltrato alla una proposta di rientro ove si legge Email_4 CP_1 testualmente:
Spettabile azienda , CP_1 in riferimento all'oggetto, con il nostro preciso intento nel rispetto della vostra azienda di poter riaprire la collaborazione commerciale, nel frattempo a dimostrazione della nostra buona fede onde evitare altra perdita di tempo vi presentiamo un prospetto piano di rientro.
Come già comunicato telefonicamente, stiamo esaminando il vostro articolato estratto conto in confronto con quello precedente dell'assicurazione rispetto a quello della nostra contabilità, che per voi porta un nostro insoluto a saldo di euro 54.225,35.
Dove confrontato con il nostro prospetto contabile nel dare e avere riferito alla vostra azienda ci risulta da riscontro un importo inferiore di circa 48.000 ancora in fase di precisa quantificazione.
Non avendo noi ancora la giusta contezza, riferito al tempo necessario per il nostro avviato recupero crediti, vi chiediamo la possibilità, nel frattempo, di accettare la seguente proposta di piano di rientro di parziale acconto sui 35/40 mila euro, versata nel seguente modo.
Proposta per noi ora più fattibile, nella seguente mista modalità di pagamento così di seguito elencata:
Tipo: * versamento di euro 18.000 in cambiali da importo da euro 1000 a scadenza mensile a partire da settembre 2024,
* inoltre, altro acconto di euro 7.000 in versamento di bonifico di euro da 400/500 a cadenza mensile, pagata secondo nostra prevista disponibilità economica, bonifico versato tra il 15/20 di
ogni mese, * ancora la possibilità di versamento una tantum di altri bonifici di importo superiore in attesa di nostro recupero credito,
* abbiamo anche, grossa possibilità da nostri clienti imprese di costruzioni già fidelizzati, che ci stanno facendo richiesta di potenziale fornitura finestre, quindi a corrispondenza di ogni commessa ordine ben definita e fornita, il corrispettivo delle provvigioni che ci spetterebbe lo lasceremo di volta in volta in acconto al nostro dare sino all'estinzione del nostro insoluto.
Inoltre, come già anticipato, riferimento ordine nuovo finestre cliente per evitare ritardi di CP_5 metterlo subito in produzione con il pagamento totale della fornitura ad avviso merce pronta.
Per prossimi ordini, chiediamo la possibilità di pagare con iniziale acconto del 30% con il saldo ad avviso merce pronta.
Con la presente con l'intento di riallacciare il rapporto commerciale con la vostra azienda, confidando nella vostra comprensione e collaborazione, anticipatamente vi ringraziamo.”
Il contenuto ed il tenore della corrispondenza permette di ritenere che tra le parti si fosse regolarmente instaurato il rapporto negoziale dedotto da parte opposta, in esecuzione del contratto prodotto in giudizio.
Parte opposta ha offerto in giudizio tutti gli ordini inoltrati , le fatture relative ai predetti ordini con la prova della trasmissione tramite SDI e i documenti di trasporto, oltre alla corrispondenza elettronica intercorsa fra le parti.
I fatti dedotti e dimostrati non sono stati smentiti con elementi circostanziati, ma con generiche ed astratte affermazioni.
Le fatture elettroniche emesse da non risultano essere mai state contestate o rifiutate dalla CP_1 destinataria , ancorchè ricevute tramite SDI. Parte_7
Nessun fatto dedotto e di cui parte opposta ha offerto prova scritta è stato smentito sul piano probatorio da parte opponente , che in giudizio non ha offerto alcun elemento di prova a contrario limitandosi a disconoscere genericamente ogni sottoscrizione risultante nella documentazione offerta in giudizio da controparte, senza però dare seguito mediante il disposto saggio grafico alla procedura di verificazione.
Se l'intero rapporto negoziale dedotto e dimostrato da parte opposta con molteplici prove scritte non fosse mai stato realmente instaurato, parte opponente avrebbe potuto e dovuto dimostrarlo secondo le regole che governano la ripartizione dell'onere probatorio nelle controversie nascenti da un rapporto obbligatorio negoziale. Il creditore adempiente è onerato di dedurre l'esistenza del valido titolo negoziale e l'inadempimento, il debitore deve dimostrare il contrario.
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
(Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS. UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (cass. SS.UU. , 30 ottobre 2001, n.
13533)”
Ora nel caso di specie, considerato che come già detto parte opponente non ha offerto in giudizio alcuna prova contraria all'inadempimento dedotto e dimostrato dalla , consistente nel CP_1 mancato pagamento delle fatture elencate e prodotte in giudizio, relative agli ordini di acquisto della merce consegnata alla , l'opposizione risulta infondata e deve essere Parte_7 rigetta e il decreto ingiuntivo n. 390/2024, emesso dal Tribunale di Palmi in data 27/10/2024 nel giudizio monitorio R.G. n. 1217/2024, può essere dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza pertanto, liquidate come in dispositivo, sono oste a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
, rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così decide: Parte_1
a) Rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 390/2024, emesso dal
Tribunale di Palmi in data 27/10/2024 nel giudizio monitorio R.G. n. 1217/2024.
b) Condanna alle Parte_1 spese del presente giudizio che liquida in favore della SPI Spa in € 9.872,10, oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge.
Palmi, 09.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa Maria Elena Giovannella , trattenuta in decisione la causa all'udienza del 18.11.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies , u.c. , cpc dandone comunicazione alle parti , la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1373/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili promossa da
(P.IVA Parte_1
), con sede legale in 70010 Casamassima BA, Via Bari 62, rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
Avv.ti Massimo Birardi e Monica Portaccio (domicilio digitale PEC: e Email_1
-attrice/opponente- Email_2 nei confronti di
P.IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Garrone del
Foro di Milano (domicilio digitale PEC: , Email_3
-convenuto/opposto-
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 390/2024, emesso dal Tribunale di Palmi in data
27/10/2024 nel giudizio monitorio R.G. n. 1217/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come processo verbale di udienza del 18.11.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 390/2024 del 27/10/2024 (R.G. n. 1217/2024) notificato in data
28/10/2024, veniva ingiunto alla PR Parte_1 di pagare alla la
[...] CP_1 Controparte_1 Controparte_1 somma di € 57.821,72 oltre interessi e spese della procedura monitoria.
La proponeva Parte_1 tempestiva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, sollevando eccezione preliminare di difetto di competenza per territorio del Tribunale di Palmi in favore del Tribunale di Vibo Valentia, essendo Maierato il luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale dedotta dal creditore, nel merito contestando l'esistenza del rapporto negoziale fonte dell'obbligazione sarebbe sorto il credito vantato da controparte, mediante disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alle
“Condizioni di Vendita” offerto da controparte come prova del credito vantato, eccepiva CP_2 quindi la mancanza o insufficienza di prova a sostegno della pretesa creditoria. Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni:
1) Revocare l'ordinanza del 23.07.2025 e, per l'effetto, rimettere la causa in fase istruttoria, disponendo l'acquisizione del saggio grafico della SI.ra , se del caso anche presso la Parte_1 residenza della stessa o a mezzo di procedura delegata, per il successivo espletamento della CTU calligrafica già disposta.
In subordine, nel merito:
2) In via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Palmi in favore del Tribunale di Vibo Valentia, o in subordine in favore del Tribunale di Bari, e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
3) Accertare e dichiarare la falsità del contratto di cui all'allegato 4 del fascicolo monitorio, il cui contenuto è stato disconosciuto, della Controparte_3
essendo apocrifa la firma apposta e disconosciuta come autografa di , titolare
[...] Parte_1
e legale rappresentante dell'Impresa individuale Parte_1
e per l'effetto,
[...]
4) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Controparte_3 in ordine alla pretesa creditoria siccome dalla stessa vantata dalla opposta, e
[...] conseguentemente e per l'effetto,
5) Revocare integralmente il D.I. N. 390/2024 (R.G. n. 1217/2024), con ogni conseguenza di legge e condannare la in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori e difensori che se ne dichiarano anticipatari.
Si costituiva in giudizio la contestando Controparte_1 ogni motivo di opposizione, ed ottemperando al proprio onere probatorio, offriva in giudizio, a dimostrazione della fondatezza della propria pretesa creditoria, i seguenti documenti, unitamente a quelli già offerti nel giudizio monitorio:
1) visura protesti Parte_1
2) copia delle fatture;
3) Fatture n. Data Scad. Importo
6968/A res. 05/05/2023 31/07/2023 € 3.718,72
7866/A res 26/05/2023 31/07/2023 € 345,84
7876/A res 26/05/2023 31/07/2023 € 1.770,14
7947/A res 26/05/2023 31/07/2023 € 1.266,19
8870/A res 09/06/2023 10/09/2023 € 4.691,11
9337/A res. 16/06/2023 10/09/2023 € 451,68
10175/A res. 30/06/2023 10/09/2023 € 433,25
9924/A res. 30/06/2023 10/09/2023 € 3.647,52
9966/A 30/06/2023 10/09/2023 € 4.968,30
12733/A 08/09/2023 05/11/2023 € 1.090,28
12734/A 08/09/2023 05/11/2023 € 534,74
12735/A 08/09/2023 05/11/2023 € 2.509,25
13054/A 15/09/2023 10/11/2023 € 542,64
14844/A 13/10/2023 10/01/2024 € 2.181,28
14861/A 13/10/2023 10/01/2024 € 2.941,59
14862/A 13/10/2023 10/01/2024 € 3.795,57
15296/A 20/10/2023 10/01/2024 € 4.109,45
15818/A 31/10/2023 10/01/2024 € 1.062,05
15819/A 31/10/2023 10/01/2024 € 1.000,61
15995/A 31/10/2023 10/01/2024 € 205,27
16460/A 10/11/2023 31/01/2024 € 3.283,04
16520/A 10/11/2023 31/01/2024 € 3.415,68
16970/A 17/11/2023 31/01/2024 € 1.384,79
18976/A 22/12/2023 29/02/2024 € 1.903,24
18977/A 22/12/2023 29/02/2024 € 6.569,03
(TOTALE fatture € 57.821,26)
4) condizioni generali di vendita sottoscritte;
5) 29 files .xml comprovanti la trasmissione delle fatture allo SDI.
6) Mail proveniente dal sig. contenente le Condizioni Generali di Parte_2 vendita sottoscritte dalla PR Pt_1
7) “Modulo di acquisto per software F3000 Web SPI” e il modulo per richiedere materiale marketing sottoscritti dalla PR AGENZIA
8) Scambio mail di novembre 2023
9) Mail di PR AGENZIA del 08/01/2024
10) Scambio mail – PR AGENZIA 20-21/02/2024 Controparte_4
11) Mail sblocco ordini in giacenza di febbraio 2024
12) Piano di rientro del 13/05/2024
13) Ordini
14) DDT relativi agli ordini ed ancora in via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova testimoniale.
A fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle condizioni generali di contratto prodotte nel giudizio monitorio e su tutti gli atti recanti la sottoscrizione Parte_1 offerti in giudizio, chiedeva la verificazione della firma/sigla e dei timbri disconosciuti ai sensi dell'art. 216 c.p.c., producendo a tal fine gli originali dei seguenti atti, e custoditi in cancelleria, su cui risultava apposta la sottoscrizione della e disconosciute dalla stessa: Pt_1
1. scheda cliente 2022 datato 2 marzo 2023
2. pedisseque condizioni generali di contratto datato 2.03.2023
3. modulo di acquisto per software F3000 WEB SPI datato 06.03.2023
4. allegato al modulo di acquisto, contenente descrizione articoli, compilato a cura dell'agente della datato 06.03.2023. Controparte_1
Eccepiva l'infondatezza dell'opposizione , formulata genericamente e priva di riscontro probatorio, anche sul disconoscimento delle sottoscrizioni eccepiva la eccessiva genericità nel disconoscimento di ogni e qualunque sottoscrizione e timbro riferibile all'opponente, contraddetta dalla documentazione offerta in giudizio relativa al rapporto commerciale intercorso tra le parti e da cui nasceva il credito.
Quindi chiedeva il rigetto dell'opposizione, la convenuta del decreto ingiuntivo opposto, o in via subordinata la condanna di controparte al pagamento delle somme risultanti dovute
Nel corso del giudizio veniva disposta CTU per potere eseguire l'accertamento calligrafico sulle sottoscrizioni disconosciute da parte opponente, e risultanti apposte su: scheda cliente 2022 datato 2 marzo 2023 e pedisseque condizioni generali di contratto datato 2.03.2023 , modulo di acquisto per software F3000 WEB SPI datato 06.03.2023 e suo allegato al modulo contenente descrizione articoli, compilato a cura dell'agente della datato 06.03.2023. Controparte_1 Veniva, quindi, fissata l'udienza del 23.07.2025 per l'acquisizione del saggio grafico della , Pt_1 che, tuttavia, non poteva essere esperito per assenza ingiustificata della parte.
La non compariva all'udienza fissata per il saggio grafico depositando, a Parte_1 giustificazione dell'assenza, un certificato medico datato 08.05.2025 nel quale si attestava che la era affetta da gonartrosi con prescrizione di terapia farmacologica oltre ad attività fisica Parte_1
e riduzione del peso corporeo. Il certificato medico non rivelava in alcun modo lo stato attuale di salute della , sicchè l'assenza all'udienza del 23.07.2025 veniva considerata non giustificata. Pt_1
Quindi ai sensi dell'art. 219 u.c. cpc le sottoscrizioni apposte da sugli atti prodotti da Parte_1 parte opposta, venivano considerate ad ogni effetto di legge riconosciute.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove scritte offerte in giudizio.
L'opposizione appare infondata e va rigettata.
Anzitutto questo Tribunale di Palmi riconosce la propria competenza a conoscere della controversia atteso che il rapporto tra le parti risulta disciplinato dal contratto stipulato in data 02.03.2023.
L'Art. 18 delle condizioni generali di contratto, sottoscritto validamente dall'opponente, con accettazione specifica della clausola in parola, prevede l'inderogabile ed esclusiva competenza del
Foro di Palmi a conoscere di qualunque controversia nascente dal rapporto negoziale.
Nel merito la ha offerto in giudizio elementi di prova sufficienti e concordanti utili a CP_1 dimostrare l'esistenza del proprio credito.
Dalla documentazione offerta emerge che il credito vantato da Controparte_1 trae origine dal contratto di fornitura stipulato in data 02.03.2023, col quale
[...] venivano disciplinate le condizioni e le modalità di vendita/fornitura di serramenti, tramite l'uso anche di un apposito software. La vendita e gli ordini potevano essere anche eseguiti tramite agenti di zona, com'è accaduto nel caso di specie, dalla documentazione offerta in giudizio emerge che il
SI. aveva procacciato la nuova cliente ditta individuale Persona_1 [...]
; gli ordini della merce venivano Parte_1 inoltrati alla tramite appositi moduli forniti dal venditore, e una volta ricevuti e accettati , CP_1 veniva emessa la fattura relativa all'ordine.
I primi ordini venivano ricevuti dalla già nel mese di marzo 2023, per ogni ordine veniva CP_1 emessa la relativa fattura così come previsto contrattualmente.
La merce veniva spedita tramite come dimostrato dai Documenti di Trasporto offerti Parte_3 in giudizio da parte opposta.
A dimostrazione della reale esistenza del rapporto negoziale sono stati prodotti in giudizio anche ordini di bonifico eseguiti dalla opponente in favore della (bonifico di saldo in riferimento CP_1 ordine n.M7B141408 e n.0923L1902, ordine n.B8B151144 per n.3 cassonetti Pt_4
ACQUAVIVA).
Dalla documentazione offerta in giudizio emerge, altresì, che nel corso del rapporto la
[...]
si rendeva inadempiente, tant'è che si Parte_1 instaurava una fitta corrispondenza elettronica nel mese di novembre 2023 fra la , titolare Pt_1 della , e l'agente di zona e la Parte_1 Parte_2 CP_1
, le mail che provengono da contengono espliciti riferimenti a
[...] Email_4 ricezione della fornitura, a mancati pagamenti, ad assegni bancari non coperti, e dichiarazioni di riconoscimento di debito.
Nella mail del 14.11.2023 si legge:
“intanto ci scusiamo in mortificazione per l'accaduto degli insoluti, come da intercorsi incontri e prime intese, la presente per formulare un nostro piano di rientro a seguito di nostro intervenuto insoluto di titolo assegno di € 10'915.55 scaduto il 25/10/2023 e anche di riba scadute in concomitanza di fine ottobre € 4'282.88, per un totale insoluto di titoli scaduti di € 15'741.07.
Viste le ravvicinate scadenze tra titoli e riba, vi si chiede la cortesia di non versarlo al 28.11.23, perché visto l'importo vorremmo evitare che si ripeta l'insoluto.
Pertanto, vi presentiamo un prospetto di piano di rientro così di seguito specificato:
• € 10'915.55 (assegno insoluto)
• € 4'282.88 (riba scadute al 31.10.23)
• Più titolo in scadenza al 28.11 € 10'915.55
Chiediamo inoltre, confidando nella vostra comprensione per via di nostro momentaneo disagio di scarsa liquidità di mancati incassi, fermo restante il rispetto degli altri titoli per quelli in prossima scadenza di minor importo a quello già scaduto.
TOTALE DI NOSTRO INSOLUTO = € 26'113.98
Per questo totale li possiamo versare previa vostra conferma di accettazione subito un acconto di €
5'000.00 in versamento bonifico.
Poi con cadenza mensile versamenti in bonifici che variano dai € 2500 ai € 5000 rate mensili pagate secondo nostra disponibilità d'incasso.
Resta nostro assoluto impegno a rispettare le prossime scadenze, con l'auspicio e l'invito però a chiedervi che tale nostra momentanea situazione non condizioni il divieto del rapporto commerciale in corso, dove sicuramente con la vostra comunicata sospensione di forniture e accettazione di prossimi ordini, di fatto ci potrà paralizzare l'attività commerciale, anzi con le prossime comunicate consegne di finestre vorremmo di volta in volta pagare il corrispettivo della merce consegnata con titoli allo scarico;
onde evitare che a fine mese ci sia l'accumulo delle somme forniture. In riferimento all'ordine che in presa visione sono prossime alla consegna, appena la Per_2 merce sarà pronta avremo la disponibilità di altro incasso da potervi versare in acconto all'insoluto, con rilascio dell'assegno della merce consegnata.
In attesa di vostre gentile disposizioni confidando nella vostra comprensione commerciale vi porgiamo cordiali saluti.”
Nella mail successiva del 23.11.2023 si legge:
Spett.le Parte_5
Buonasera SI. , Pt_6
Cont intanto la ringraziamo l'azienda per la disponibilità nei nostri confronti, in linea di massima si conferma il tutto, cercheremo con le nostre forze di onorare i pagamenti.
Grazie.
Saluti
Infine nella mail del 13.05.2024 proveniente sempre dallo stesso indirizzo mail veniva inoltrato alla una proposta di rientro ove si legge Email_4 CP_1 testualmente:
Spettabile azienda , CP_1 in riferimento all'oggetto, con il nostro preciso intento nel rispetto della vostra azienda di poter riaprire la collaborazione commerciale, nel frattempo a dimostrazione della nostra buona fede onde evitare altra perdita di tempo vi presentiamo un prospetto piano di rientro.
Come già comunicato telefonicamente, stiamo esaminando il vostro articolato estratto conto in confronto con quello precedente dell'assicurazione rispetto a quello della nostra contabilità, che per voi porta un nostro insoluto a saldo di euro 54.225,35.
Dove confrontato con il nostro prospetto contabile nel dare e avere riferito alla vostra azienda ci risulta da riscontro un importo inferiore di circa 48.000 ancora in fase di precisa quantificazione.
Non avendo noi ancora la giusta contezza, riferito al tempo necessario per il nostro avviato recupero crediti, vi chiediamo la possibilità, nel frattempo, di accettare la seguente proposta di piano di rientro di parziale acconto sui 35/40 mila euro, versata nel seguente modo.
Proposta per noi ora più fattibile, nella seguente mista modalità di pagamento così di seguito elencata:
Tipo: * versamento di euro 18.000 in cambiali da importo da euro 1000 a scadenza mensile a partire da settembre 2024,
* inoltre, altro acconto di euro 7.000 in versamento di bonifico di euro da 400/500 a cadenza mensile, pagata secondo nostra prevista disponibilità economica, bonifico versato tra il 15/20 di
ogni mese, * ancora la possibilità di versamento una tantum di altri bonifici di importo superiore in attesa di nostro recupero credito,
* abbiamo anche, grossa possibilità da nostri clienti imprese di costruzioni già fidelizzati, che ci stanno facendo richiesta di potenziale fornitura finestre, quindi a corrispondenza di ogni commessa ordine ben definita e fornita, il corrispettivo delle provvigioni che ci spetterebbe lo lasceremo di volta in volta in acconto al nostro dare sino all'estinzione del nostro insoluto.
Inoltre, come già anticipato, riferimento ordine nuovo finestre cliente per evitare ritardi di CP_5 metterlo subito in produzione con il pagamento totale della fornitura ad avviso merce pronta.
Per prossimi ordini, chiediamo la possibilità di pagare con iniziale acconto del 30% con il saldo ad avviso merce pronta.
Con la presente con l'intento di riallacciare il rapporto commerciale con la vostra azienda, confidando nella vostra comprensione e collaborazione, anticipatamente vi ringraziamo.”
Il contenuto ed il tenore della corrispondenza permette di ritenere che tra le parti si fosse regolarmente instaurato il rapporto negoziale dedotto da parte opposta, in esecuzione del contratto prodotto in giudizio.
Parte opposta ha offerto in giudizio tutti gli ordini inoltrati , le fatture relative ai predetti ordini con la prova della trasmissione tramite SDI e i documenti di trasporto, oltre alla corrispondenza elettronica intercorsa fra le parti.
I fatti dedotti e dimostrati non sono stati smentiti con elementi circostanziati, ma con generiche ed astratte affermazioni.
Le fatture elettroniche emesse da non risultano essere mai state contestate o rifiutate dalla CP_1 destinataria , ancorchè ricevute tramite SDI. Parte_7
Nessun fatto dedotto e di cui parte opposta ha offerto prova scritta è stato smentito sul piano probatorio da parte opponente , che in giudizio non ha offerto alcun elemento di prova a contrario limitandosi a disconoscere genericamente ogni sottoscrizione risultante nella documentazione offerta in giudizio da controparte, senza però dare seguito mediante il disposto saggio grafico alla procedura di verificazione.
Se l'intero rapporto negoziale dedotto e dimostrato da parte opposta con molteplici prove scritte non fosse mai stato realmente instaurato, parte opponente avrebbe potuto e dovuto dimostrarlo secondo le regole che governano la ripartizione dell'onere probatorio nelle controversie nascenti da un rapporto obbligatorio negoziale. Il creditore adempiente è onerato di dedurre l'esistenza del valido titolo negoziale e l'inadempimento, il debitore deve dimostrare il contrario.
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
(Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS. UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (cass. SS.UU. , 30 ottobre 2001, n.
13533)”
Ora nel caso di specie, considerato che come già detto parte opponente non ha offerto in giudizio alcuna prova contraria all'inadempimento dedotto e dimostrato dalla , consistente nel CP_1 mancato pagamento delle fatture elencate e prodotte in giudizio, relative agli ordini di acquisto della merce consegnata alla , l'opposizione risulta infondata e deve essere Parte_7 rigetta e il decreto ingiuntivo n. 390/2024, emesso dal Tribunale di Palmi in data 27/10/2024 nel giudizio monitorio R.G. n. 1217/2024, può essere dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza pertanto, liquidate come in dispositivo, sono oste a carico di . Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
, rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così decide: Parte_1
a) Rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 390/2024, emesso dal
Tribunale di Palmi in data 27/10/2024 nel giudizio monitorio R.G. n. 1217/2024.
b) Condanna alle Parte_1 spese del presente giudizio che liquida in favore della SPI Spa in € 9.872,10, oltre spese generali 15% IVA e CPA come per legge.
Palmi, 09.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena Giovannella