CA
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1827/2018 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
18.9.2024, tra:
- (P.I.: ), in persona del direttore Controparte_1 P.IVA_1
generale pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Vingiani (C.F.:
e (C.F.: ) C.F._1 Parte_1 C.F._2
- appellante-
e
- (P.I.: ), in persona del suo procuratore speciale Controparte_2 P.IVA_2 [...]
società incorporante per fusione la (già , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato Giulio Rotoli (C.F.:
e dall'avvocato Sabrina Rotoli (C.F.: ) C.F._3 CodiceFiscale_4
- appellata -
1 Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con decreto ingiuntivo n° 9724/2007 il Tribunale di Napoli ingiungeva alla il Parte_2
pagamento in favore della della somma di euro 235.918,76, oltre ad Controparte_5
interessi legali, quale corrispettivo per prestazioni rese in regime di accreditamento per i periodi giugno-dicembre 2005 e settembre-dicembre 2006 dalla Controparte_6
dei cui crediti la Beta era cessionaria. CP_5
L' proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo. Controparte_1
Con sentenza n° 11664/2017, pubblicata in data 27.11.2017, il Tribunale di Napoli, pur
Parte revocando il decreto ingiuntivo opposto, condannava comunque l opponente al pagamento all'opposta della minor somma di euro 222.527,49, oltre ad interessi.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello l , Controparte_1
chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado sulla base di cinque motivi di doglianza.
Si è costituita la incorporante per fusione la Controparte_2 Controparte_4
(nuova denominazione della . Controparte_5
Mediante note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.9.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, all'esito delle quali la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte Fondato è il motivo con il quale la appellante si duole della mancata prova dell'esistenza del contratto scritto sulla base del quale sarebbe sorto il rapporto di accreditamento tra essa
Parte e la dei cui crediti l'appellata è cessionaria. Controparte_6
E' pacifico che per la prova dell'esistenza del rapporto di accreditamento per prestazioni sanitarie è necessaria non solo la presenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato, ma anche l'esistenza di un
Parte accordo contrattuale tra detta struttura e l competente, che regoli il volume massimo delle prestazioni erogabili, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi: tale accordo contrattuale non può concludersi per "facta concludentia", ma deve rivestire, a pena di
2 nullità, la forma scritta, come disposto per tutti i contratti con la P.A. dagli artt. 16 e 17 del
R.D. n° 2440 del 1923 (cfr. Cass., sez. 3, n° 7019 dell' 11/03/2020).
Orbene nel caso di specie, nonostante che la questione fosse stata già sollevata in primo grado con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, il contratto scritto che
Parte regolava il rapporto di accreditamento tra l e la non è stato Controparte_6
mai prodotto.
Il primo giudice ha risolto la questione osservando genericamente che “dalle allegazioni
Part documentali si evince il pieno riconoscimento dell' ella sussistenza di tale convenzione”.
Ed a sua volta l'appellata ha osservato, nella sua comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio di appello, che l'esistenza del rapporto di accreditamento si desume dalle note e comunicazioni indirizzate al centro quale struttura provvisoriamente CP_6
accreditata per la assistenza riabilitativa, tutte depositate in atti;
in sede di comparsa conclusionale e di memorie di replica ha aggiunto che vi è agli atti una ricognizione di debito
Parte ex art. 1988 c.c. da parte dell' e che, inoltre, l'esistenza del rapporto di accreditamento e del contratto sarebbe stata accertata dalla sentenza del T.A.R. Campania n° 507/2010, anch'essa in atti.
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice e dalla stessa appellata, va osservato che, laddove la forma scritta del contratto sia richiesta a pena di nullità, la prova dell'esistenza di quest'ultimo non può essere dedotta né dai comportamenti tenuti dalle parti né dalla produzione in giudizio di documenti diversi dal contratto, la produzione del quale costituisce invece l'unico mezzo idoneo a dimostrare che il requisito della forma scritta sia stato effettivamente rispettato e che, quindi, sussiste il diritto invocato, la cui esistenza deriva esclusivamente dal rispetto di quella forma (cfr. Cass., sez. 1, n°
25999 del 17/10/2018).
Per tali ragioni non possono avere alcuna valenza sostitutiva della produzione in giudizio del contratto scritto nemmeno la confessione o il riconoscimento di debito (cfr. Cass., sez.
1, n° 621 del 15/01/2007), contrariamente a quanto invece nel caso di specie invocato dalla controparte.
Quanto alla tesi che l'esistenza di un valido contratto tra le parti sarebbe stata accertata dalla sentenza del T.A.R. Campania n° 507/2010, va osservato che tale pronuncia (peraltro
3 Parte prodotta in giudizio dalla stessa ha avuto ad oggetto il ricorso promosso dalla
[...]
Parte per ottenere l'annullamento degli atti con i quali l aveva Controparte_7
determinato la regressione tariffaria per l'anno 2005 ed aveva quantificato in euro 33.467,23
l'importo che non sarebbe stato erogato alla ricorrente.
Orbene, è sì vero che nella sentenza si dà incidentalmente atto della stipulazione nel giugno
2006 del contratto per l'anno 2005 (peraltro per sottolineare che nell'anno 2005 “il centro ricorrente ha erogato prestazioni nonostante la mancanza di un accordo contrattuale, sia pure con la sostanziale tolleranza della A.s.l.e della Regione”).
Sennonché non si può assolutamente sostenere che tale affermazione incidentale possa, nei rapporti tra le parti, avere efficacia di giudicato circa l'esistenza di un contratto avente forma scritta: oggetto del giudizio dinanzi al T.A.R. non è stato (e non avrebbe potuto essere)
l'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra la e la Controparte_6 Pt_2
Parte bensì, puramente e semplicemente, la legittimità o meno degli atti con i quali l aveva determinato la regressione tariffaria per l'anno 2005 (impugnati dalla Controparte_6
per ottenerne l'annullamento); e rispetto a tale questione l'esistenza tra le parti di un
[...]
valido contratto avente forma scritta non costituiva di certo un presupposto logico-giuridico necessario o comunque un punto decisivo per accertare la legittimità o meno della regressione tariffaria, tanto è vero che il T.A.R. ha considerato quest'ultima legittima nonostante la “mancata tempestiva stipulazione del contratto” (affinché possa dirsi che in un giudizio si sia formato un giudicato rilevante esternamente su di un altro giudizio intercorrente tra le stesse parti è necessario non solo che i due giudizi abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico, ma anche che nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato sia stato compiuto un accertamento circa una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o comunque costituente indispensabile premessa logica della statuizione passata in giudicato: cfr. Cass, sez. 3,
n° 32370 del 21/11/2023; Cass., sez. 3, n° 5748 del 24/10/1988).
In definitiva, l'accertamento dell'esistenza di un contratto validamente stipulato tra le parti non ha costituito un presupposto giuridico logico-necessario della decisione del giudice amministrativo e, pertanto, su tale questione non può essersi formato un giudicato esterno vincolante tra le parti.
4 Peraltro, proprio perché l'esistenza di un contratto validamente stipulato tra le parti costituiva problematica assolutamente ininfluente ai fini del decidere, il T.A.R. si è limitato ad affermare che nell'anno 2006 il centro ricorrente aveva stipulato il contratto per l'anno 2005, ma nulla ha detto circa il rispetto o meno della necessaria forma scritta (trattandosi di problematica,
si ribadisce, assolutamente ininfluente ai fini del decidere) e pertanto, a maggior ragione, su tale specifica questione non può essersi formato alcun giudicato vincolante per le parti.
Solo per mero scrupolo di completezza va aggiunto che tutto quanto sopra detto circa la necessità di produrre in giudizio il contratto scritto richiesto per la validità del diritto invocato in giudizio non può ovviamente subire deroga in ragione del fatto che nel caso di specie ad agire in giudizio è stato il cessionario del diritto di credito.
A mente dell'art. 1262 c.c., infatti, “Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso. Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti”: tale norma attribuisce quindi al cessionario un preciso diritto ad avere accesso ai documenti contrattuali inerenti il rapporto di provvista dal quale discende il credito ed un corrispondente obbligo di mettere a disposizione tali documenti a carico del cedente, della cui inosservanza quest'ultimo può essere chiamato a rispondere a titolo di inadempimento contrattuale (cfr.
Cass., sez. 3, n° 2747 del 21/04/1983).
In conclusione, la nullità del contratto per carenza della forma scritta ad substantiam
determina la non debenza delle somme riconosciute in primo grado alla società appellata, con conseguente accoglimento dell'atto di appello e totale riforma della sentenza di primo grado, senza necessità di esaminare gli altri motivi di appello, da intendersi assorbiti.
…
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, ad una riforma della sentenza di primo grado e ad un accoglimento dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, quelle di ambedue i gradi in cui si è articolato il presente giudizio.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
5 Si dovrà inoltre tenere conto che i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al
D.M. n° 147/22 andranno applicati anche al giudizio di primo grado, costituendo principio pacifico che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che “l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr. Cass., sez. 6, n° 31884 del 10/12/2018).
Ciò posto, ritiene questa Corte di potersi attenere a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla nuova tabella 2 per il primo grado e dalla nuova tabella 12 per il grado di appello, scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato alla luce dell'entità complessiva della somma richiesta).
Pertanto, per il primo grado l'odierna appellata va condannata al pagamento, a favore dell'appellante, della somma di euro 267,61 per spese vive (contributo unificato+anticipazione forfetaria+ spese di notifica) e di euro 9.100,00 per onorari (fase di studio: euro 1.500,00; fase introduttiva: euro 1.100,00; fase istruttoria: euro 3.500,00; fase decisionale: euro 3.000,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Per il grado di appello l'appellata va invece condannata al pagamento, a favore dell'appellante, della somma di euro 1.178,00 per spese vive (contributo unificato+anticipazione forfetaria+ spese di notifica) e di euro 7.400,00 per onorari (fase di studio: euro 2.200,00; fase introduttiva: euro 1.400,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 3.800,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto dall' contro Controparte_1
la sentenza n° 11664/2017, pubblicata dal Tribunale di Napoli in data 27.11.2017, rigetta totalmente la domanda proposta nei confronti della predetta dalla Controparte_2
società incorporante per fusione la (già ; Controparte_4 Controparte_5
- condanna la al pagamento, in favore dell' Controparte_2 Controparte_1
, di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, liquidati per il primo grado
[...]
6 in euro 267,61 per spese vive ed in euro 9.100,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge,
e per il grado di appello in euro 1.178,00 per spese vive ed in euro 7.400,00 per onorari,
oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A.
nella misura di legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 9.4.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
7
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1827/2018 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
18.9.2024, tra:
- (P.I.: ), in persona del direttore Controparte_1 P.IVA_1
generale pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Vingiani (C.F.:
e (C.F.: ) C.F._1 Parte_1 C.F._2
- appellante-
e
- (P.I.: ), in persona del suo procuratore speciale Controparte_2 P.IVA_2 [...]
società incorporante per fusione la (già , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti, dall'avvocato Giulio Rotoli (C.F.:
e dall'avvocato Sabrina Rotoli (C.F.: ) C.F._3 CodiceFiscale_4
- appellata -
1 Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con decreto ingiuntivo n° 9724/2007 il Tribunale di Napoli ingiungeva alla il Parte_2
pagamento in favore della della somma di euro 235.918,76, oltre ad Controparte_5
interessi legali, quale corrispettivo per prestazioni rese in regime di accreditamento per i periodi giugno-dicembre 2005 e settembre-dicembre 2006 dalla Controparte_6
dei cui crediti la Beta era cessionaria. CP_5
L' proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo. Controparte_1
Con sentenza n° 11664/2017, pubblicata in data 27.11.2017, il Tribunale di Napoli, pur
Parte revocando il decreto ingiuntivo opposto, condannava comunque l opponente al pagamento all'opposta della minor somma di euro 222.527,49, oltre ad interessi.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello l , Controparte_1
chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado sulla base di cinque motivi di doglianza.
Si è costituita la incorporante per fusione la Controparte_2 Controparte_4
(nuova denominazione della . Controparte_5
Mediante note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.9.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, all'esito delle quali la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte Fondato è il motivo con il quale la appellante si duole della mancata prova dell'esistenza del contratto scritto sulla base del quale sarebbe sorto il rapporto di accreditamento tra essa
Parte e la dei cui crediti l'appellata è cessionaria. Controparte_6
E' pacifico che per la prova dell'esistenza del rapporto di accreditamento per prestazioni sanitarie è necessaria non solo la presenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato, ma anche l'esistenza di un
Parte accordo contrattuale tra detta struttura e l competente, che regoli il volume massimo delle prestazioni erogabili, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi: tale accordo contrattuale non può concludersi per "facta concludentia", ma deve rivestire, a pena di
2 nullità, la forma scritta, come disposto per tutti i contratti con la P.A. dagli artt. 16 e 17 del
R.D. n° 2440 del 1923 (cfr. Cass., sez. 3, n° 7019 dell' 11/03/2020).
Orbene nel caso di specie, nonostante che la questione fosse stata già sollevata in primo grado con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, il contratto scritto che
Parte regolava il rapporto di accreditamento tra l e la non è stato Controparte_6
mai prodotto.
Il primo giudice ha risolto la questione osservando genericamente che “dalle allegazioni
Part documentali si evince il pieno riconoscimento dell' ella sussistenza di tale convenzione”.
Ed a sua volta l'appellata ha osservato, nella sua comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio di appello, che l'esistenza del rapporto di accreditamento si desume dalle note e comunicazioni indirizzate al centro quale struttura provvisoriamente CP_6
accreditata per la assistenza riabilitativa, tutte depositate in atti;
in sede di comparsa conclusionale e di memorie di replica ha aggiunto che vi è agli atti una ricognizione di debito
Parte ex art. 1988 c.c. da parte dell' e che, inoltre, l'esistenza del rapporto di accreditamento e del contratto sarebbe stata accertata dalla sentenza del T.A.R. Campania n° 507/2010, anch'essa in atti.
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice e dalla stessa appellata, va osservato che, laddove la forma scritta del contratto sia richiesta a pena di nullità, la prova dell'esistenza di quest'ultimo non può essere dedotta né dai comportamenti tenuti dalle parti né dalla produzione in giudizio di documenti diversi dal contratto, la produzione del quale costituisce invece l'unico mezzo idoneo a dimostrare che il requisito della forma scritta sia stato effettivamente rispettato e che, quindi, sussiste il diritto invocato, la cui esistenza deriva esclusivamente dal rispetto di quella forma (cfr. Cass., sez. 1, n°
25999 del 17/10/2018).
Per tali ragioni non possono avere alcuna valenza sostitutiva della produzione in giudizio del contratto scritto nemmeno la confessione o il riconoscimento di debito (cfr. Cass., sez.
1, n° 621 del 15/01/2007), contrariamente a quanto invece nel caso di specie invocato dalla controparte.
Quanto alla tesi che l'esistenza di un valido contratto tra le parti sarebbe stata accertata dalla sentenza del T.A.R. Campania n° 507/2010, va osservato che tale pronuncia (peraltro
3 Parte prodotta in giudizio dalla stessa ha avuto ad oggetto il ricorso promosso dalla
[...]
Parte per ottenere l'annullamento degli atti con i quali l aveva Controparte_7
determinato la regressione tariffaria per l'anno 2005 ed aveva quantificato in euro 33.467,23
l'importo che non sarebbe stato erogato alla ricorrente.
Orbene, è sì vero che nella sentenza si dà incidentalmente atto della stipulazione nel giugno
2006 del contratto per l'anno 2005 (peraltro per sottolineare che nell'anno 2005 “il centro ricorrente ha erogato prestazioni nonostante la mancanza di un accordo contrattuale, sia pure con la sostanziale tolleranza della A.s.l.e della Regione”).
Sennonché non si può assolutamente sostenere che tale affermazione incidentale possa, nei rapporti tra le parti, avere efficacia di giudicato circa l'esistenza di un contratto avente forma scritta: oggetto del giudizio dinanzi al T.A.R. non è stato (e non avrebbe potuto essere)
l'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra la e la Controparte_6 Pt_2
Parte bensì, puramente e semplicemente, la legittimità o meno degli atti con i quali l aveva determinato la regressione tariffaria per l'anno 2005 (impugnati dalla Controparte_6
per ottenerne l'annullamento); e rispetto a tale questione l'esistenza tra le parti di un
[...]
valido contratto avente forma scritta non costituiva di certo un presupposto logico-giuridico necessario o comunque un punto decisivo per accertare la legittimità o meno della regressione tariffaria, tanto è vero che il T.A.R. ha considerato quest'ultima legittima nonostante la “mancata tempestiva stipulazione del contratto” (affinché possa dirsi che in un giudizio si sia formato un giudicato rilevante esternamente su di un altro giudizio intercorrente tra le stesse parti è necessario non solo che i due giudizi abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico, ma anche che nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato sia stato compiuto un accertamento circa una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o comunque costituente indispensabile premessa logica della statuizione passata in giudicato: cfr. Cass, sez. 3,
n° 32370 del 21/11/2023; Cass., sez. 3, n° 5748 del 24/10/1988).
In definitiva, l'accertamento dell'esistenza di un contratto validamente stipulato tra le parti non ha costituito un presupposto giuridico logico-necessario della decisione del giudice amministrativo e, pertanto, su tale questione non può essersi formato un giudicato esterno vincolante tra le parti.
4 Peraltro, proprio perché l'esistenza di un contratto validamente stipulato tra le parti costituiva problematica assolutamente ininfluente ai fini del decidere, il T.A.R. si è limitato ad affermare che nell'anno 2006 il centro ricorrente aveva stipulato il contratto per l'anno 2005, ma nulla ha detto circa il rispetto o meno della necessaria forma scritta (trattandosi di problematica,
si ribadisce, assolutamente ininfluente ai fini del decidere) e pertanto, a maggior ragione, su tale specifica questione non può essersi formato alcun giudicato vincolante per le parti.
Solo per mero scrupolo di completezza va aggiunto che tutto quanto sopra detto circa la necessità di produrre in giudizio il contratto scritto richiesto per la validità del diritto invocato in giudizio non può ovviamente subire deroga in ragione del fatto che nel caso di specie ad agire in giudizio è stato il cessionario del diritto di credito.
A mente dell'art. 1262 c.c., infatti, “Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso. Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti”: tale norma attribuisce quindi al cessionario un preciso diritto ad avere accesso ai documenti contrattuali inerenti il rapporto di provvista dal quale discende il credito ed un corrispondente obbligo di mettere a disposizione tali documenti a carico del cedente, della cui inosservanza quest'ultimo può essere chiamato a rispondere a titolo di inadempimento contrattuale (cfr.
Cass., sez. 3, n° 2747 del 21/04/1983).
In conclusione, la nullità del contratto per carenza della forma scritta ad substantiam
determina la non debenza delle somme riconosciute in primo grado alla società appellata, con conseguente accoglimento dell'atto di appello e totale riforma della sentenza di primo grado, senza necessità di esaminare gli altri motivi di appello, da intendersi assorbiti.
…
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, ad una riforma della sentenza di primo grado e ad un accoglimento dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, quelle di ambedue i gradi in cui si è articolato il presente giudizio.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
5 Si dovrà inoltre tenere conto che i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al
D.M. n° 147/22 andranno applicati anche al giudizio di primo grado, costituendo principio pacifico che “in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che “l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr. Cass., sez. 6, n° 31884 del 10/12/2018).
Ciò posto, ritiene questa Corte di potersi attenere a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla nuova tabella 2 per il primo grado e dalla nuova tabella 12 per il grado di appello, scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato alla luce dell'entità complessiva della somma richiesta).
Pertanto, per il primo grado l'odierna appellata va condannata al pagamento, a favore dell'appellante, della somma di euro 267,61 per spese vive (contributo unificato+anticipazione forfetaria+ spese di notifica) e di euro 9.100,00 per onorari (fase di studio: euro 1.500,00; fase introduttiva: euro 1.100,00; fase istruttoria: euro 3.500,00; fase decisionale: euro 3.000,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Per il grado di appello l'appellata va invece condannata al pagamento, a favore dell'appellante, della somma di euro 1.178,00 per spese vive (contributo unificato+anticipazione forfetaria+ spese di notifica) e di euro 7.400,00 per onorari (fase di studio: euro 2.200,00; fase introduttiva: euro 1.400,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 3.800,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto dall' contro Controparte_1
la sentenza n° 11664/2017, pubblicata dal Tribunale di Napoli in data 27.11.2017, rigetta totalmente la domanda proposta nei confronti della predetta dalla Controparte_2
società incorporante per fusione la (già ; Controparte_4 Controparte_5
- condanna la al pagamento, in favore dell' Controparte_2 Controparte_1
, di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, liquidati per il primo grado
[...]
6 in euro 267,61 per spese vive ed in euro 9.100,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge,
e per il grado di appello in euro 1.178,00 per spese vive ed in euro 7.400,00 per onorari,
oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A.
nella misura di legge.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 9.4.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
7