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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/12/2024, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1330 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott. Laura Cantore Giudice
Dott. Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1330 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'1.12.2024, avente ad oggetto: Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. TERRONE MICHELE presso il cui studio, sito in Parte_1
Andria alla via B. Croce n. 6, elettivamente domicilia;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. SGARAMELLA MAURO presso il cui Controparte_1 studio, sito in Andria al viale Venezia Giulia n. 88, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come in atti.
FATTO
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 29.12.1998 (reg. atto n. 644 parte II serie A anno 1998) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 04/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 23.7.2024.
DIRITTO
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n. 3755/2023 del 17/07/2023 e, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Il Tribunale, inoltre, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore , nato il [...], non sono in contrasto con gli interessi dello Per_1 stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto del minore deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla deve disporsi con riguardo all'affidamento, al collocamento ed al diritto di visita nei confronti dei figli, maggiorenni e non economicamente indipendenti, e , ferme le ulteriori pattuizioni Per_2 Per_3 previste nel loro interesse.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att. c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Andria il
29.12.1998 tra e alle condizioni indicate in Parte_1 Controparte_1 ricorso, che si dichiarano efficaci;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 03/12/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Concetta Race Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott. Laura Cantore Giudice
Dott. Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1330 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'1.12.2024, avente ad oggetto: Divorzio congiunto -
Cessazione effetti civili
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. TERRONE MICHELE presso il cui studio, sito in Parte_1
Andria alla via B. Croce n. 6, elettivamente domicilia;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. SGARAMELLA MAURO presso il cui Controparte_1 studio, sito in Andria al viale Venezia Giulia n. 88, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come in atti.
FATTO
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 29.12.1998 (reg. atto n. 644 parte II serie A anno 1998) e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 04/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 23.7.2024.
DIRITTO
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto n. 3755/2023 del 17/07/2023 e, tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U., Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Il Tribunale, inoltre, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore , nato il [...], non sono in contrasto con gli interessi dello Per_1 stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto del minore deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla deve disporsi con riguardo all'affidamento, al collocamento ed al diritto di visita nei confronti dei figli, maggiorenni e non economicamente indipendenti, e , ferme le ulteriori pattuizioni Per_2 Per_3 previste nel loro interesse.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp.att. c.p.c.
Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Andria il
29.12.1998 tra e alle condizioni indicate in Parte_1 Controparte_1 ricorso, che si dichiarano efficaci;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 03/12/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Concetta Race Dott. Giuseppe Rana