Provvedimento: […] che la causa va rinviata alla stessa G.S.E. nell'attuale e rituale sua nuova composizione, avendo il legislatore - con l'art. 1 della legge 2003 n. 1 (con cui ha previsto la presenza di "due ingegneri particolarmente esperti della materia nominati dal Presidente della Corte di Appello", in luogo di quella, illegittima, dell'ingegnere UTE) - già così provveduto a modificare, in modo costituzionalmente adeguato, la composizione di quell'Organo. Il quale, per altro, limitatamente ai processi in corso (come quello in oggetto), si sottrae all'effetto abrogativo (della correlativa legge istitutiva) di cui all'art. 58, punto 50, D.P.R. n. 377/01, per previsione dello stesso art. 58 in relazione all'art. 57, comma, primo, del predetto D.P.R., nel testo riformulato dall'art. 1 d.lgs. n. 302/02;
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