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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione - in persona del Giudice,
Dott.ssa Paola Odorino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12335/2019 del R.G.A.C. avente ad oggetto: usucapione
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Grumo Parte_1 C.F._1
Nevano (NA), alla via Principe di Piemonte 71, presso l'avv. Loredana Cantone che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attore-
E
residente in [...] – Santa Marina (SA), Controparte_1
, residente in [...] – Santa Marina, Controparte_2
, residente in Giugliano in Campania (NA) alla Via Sorbe Rosse n. Controparte_3
6,
residente in [...], Controparte_4
residente in [...], CP_5
, residente in [...], Controparte_6
, residente in [...] al Con. Central Residence / Controparte_7
Baia D.,
, residente in Vico Equense (NA) alla Via Domenico Caccioppoli n. Controparte_8
17,
residente in [...] – quartiere Fuorigrotta, Persona_1
, , Eredi di Persona_2 Persona_3 Persona_4
-convenuti contumaci-
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.01.2025, sulle conclusioni di parte attrice, il Giudice riservava la causa in decisione come da verbale in atti di causa.
****
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore, citava in Parte_1 giudizio i sig.ri , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
e , per sentire dichiarare l'intervenuta usucapione CP_8 Persona_1 dell'immobile sito in Arzano (NA) alla via Galante n.23, particella identificata al
N.C.E.U. del Comune di Arzano al Foglio 4 P.lla 587 di circa 1315 mq complessivi;
per effetto dell'acquisto della proprietà per usucapione ventennale sul bene immobile o in subordine per effetto del possesso esercitato in maniera pacifica ed interrotta attraverso successione ex art. 1146 c.c.
L'istante, premesso che occupava la porzione dell'immobile in atti da oltre vent'anni, che sul lotto del terreno in questione persistevano i resti di un manufatto composto da due vani terranei comunicanti con ingresso dell'area adiacente con accesso dalla Via
Galante, composti da una struttura portante in murature di tufo con solai in ferro e tavelloni, i quali occupavano una superficie complessiva di 46 mq ed i resti di un capannone con pilastrini e copertura in ferro e che, l'immobile confinava a sud con la via Galante e ad Ovest con la parte restante della p.lla 578 non occupata, a nord con le p.lle 522 e 521 occupate dalla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, ad est con la p.lla
892 occupata da un fabbricato residenziale;
deduceva di aver beneficiato dell'immobile edificato e dell'annesso terreno unitamente alla propria madre dalla fine degli anni '80 e che difatti la madre stabiliva la propria residenza ivi;
che l'attore a seguito di separazione di fatto e legale si trasferiva dalla casa coniugale stabilendo la propria dimora presso l'immobile oggetto di causa, vivendo unitamente alla madre dall'anno 1990 al 2000 ed esercitando tutti i diritti sul terreno in questione, provvedendo personalmente a tutte le attività concernenti i lavori di muratura, pulizia, semina, coltivazione, potatura di piante e alberi ed, inoltre, di ricevere comunicazioni e ordinanze relative al lotto di terreno presso lo stesso immobile.
****** Incardinato il giudizio, mediante regolare notifica, veniva fissata l'udienza al
02.03.2020 ove compariva innanzi al Giudice procuratore di parte ricorrente, che chiedeva rinvio al fine di completare il perfezionamento delle notifiche a CP_7
e integrare il contraddittorio di;
all'esito il Giudice rinviava
[...] Persona_3 per le motivazioni indicate all'udienza del 06.10.2020 da tenersi nelle modalità della trattazione scritta.
Con memorie depositate parte ricorrente chiedeva l'integrazione del contraddittorio del sig. , risultando comproprietario del cespite in questione. Controparte_9
Nelle more, per la trattazione orale della causa veniva fissata l'udienza del 15.06.2021.
Alla predetta udienza, parte ricorrente, unica comparsa, notificava l'integrazione del contraddittorio di e, essendo deceduto chiamava in Persona_3 Controparte_9 causa , avendo già integrato il contraddittorio di , Persona_2 Persona_1 quali eredi. La causa veniva rinviata.
Nelle more, il Giudice, integrato regolarmente il contraddittorio, rinviava all'udienza del 23.01.2023 con concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Con memorie depositate parte attrice precisava che il possesso continuo ed interrotto del fondo con annesso manufatto in oggetto, veniva esercitato pienamente ancor prima dai genitori e , ormai deceduti, già a partire Controparte_10 Controparte_11 dagli anni '80.
Deduceva, peraltro, di abitare ivi dall'anno 1990 al 2000, svolgendo anche ogni attività connessa al possesso pieno del fabbricato e del terreno.
******
Esperita l'istruttoria giudiziale, previa escussione del teste ammesso, nonchè nomina del CTU nella persona dell'ing. , che prestava giuramento di rito Persona_5 in data 26.06.2023 e depositava perizia tecnica in data 30.11.2023; preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice, rimetteva la causa in decisione in data 09.04.2025.
*****
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Passando alla disamina della res controversa, va dichiarata in via preliminare la contumacia dei convenuti evocati in giudizio. Nel merito, la domanda di accertamento e declaratoria di acquisto per usucapione da parte di per cui è causa è fondata e pertanto merita Parte_1 accoglimento.
In punto di diritto si osserva che, nell'inquadramento della fattispecie, l'usucapione
è un modo di acquisto della proprietà o di un diritto reale di godimento, a titolo originario, che si compie mediante il possesso protratto per un determinato periodo di tempo in modo continuato e ininterrotto.
Secondo la dottrina, l'usucapione implica la sussistenza di due condizioni, quali il possesso da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata di esso per un certo tempo legislativamente previsto. Trattasi, dunque, in senso tecnico, di possesso previsto ex art. 1140 c.c. Suscettibili di acquisto, come nel caso di specie, sono i diritti di proprietà e comproprietà, diritti reali di godimenti e nude proprietà.
Nella ricostruzione degli elementi tipici per qualificare l'intervenuta usucapione, deve sussistere possesso pacifico e palese, poiché la clandestinità e la violenza precluderebbero l'istituto, continuato e non interrotto.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene deve provare l'intenzione resa palese a tutti di esercitare sullo stesso un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza(ex multis:
Cassazione civile sez. II, 09/07/2021, n.19568; Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26633 del 18 ottobre 2019).
L'istante deve, quindi, dare prova non solo del corpus, ma anche dell'animus; ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene. E' necessario dimostrare l'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di “ius excludendi alios” e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto (cfr.: Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n.1796).
Si precisi che occorre per il fine in atti dare prova dell'esercizio di un potere di fatto esclusivo e pertanto, incompatibile con la possibilità di godimento altrui. Non sono, però, sufficienti unicamente gli atti di gestione, ma, è necessario dimostrare di compiere atti idonei a manifestare la volontà del mutamento del titolo sul bene. L'elemento soggettivo può essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà. Invero, statuiscono i giudici di legittimità che ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione occorre che “l'attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” (sic: Cassazione civile sez. II, 09/07/2021,
n.19568).
Sarà, allora, onere del convenuto dimostrare il contrario, in quanto vige in tema di usucapione, la presunzione posta dall'art. 1142 c.c., della continuità del possesso con conseguente inversione dell'onere della prova, non essendo il possessore tenuto a dimostrare la continuità, ma onere di controparte negare l'intervenuto usucapione.
L'animus del proprietario convenuto, il quale abbia ritenuto di conservare le proprie facoltà dominicali pur non avendo alcun rapporto con i beni in oggetto, è irrilevante,
a meno che non abbia compiuto atti normativamente idonei ad essere definiti interruttivi ex art. 1167 c.c.
Non è consentito, infatti, attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti nelle citate norme, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi d'interruzione della prescrizione acquisitiva non ammette equipollenti (Cassazione civile, sez. II, 21 maggio 2001, n. 6910 ).
Si osservi come la valutazione delle prove al fine di dichiarare l'usucapione varia a seconda del tipo di bene e delle circostanze specifiche. Nello specifico caso di terreno, secondo orientamento della Suprema Corte «il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria sul bene». Dunque, il soggetto deve dimostrare non solo di averlo utilizzato, ma di aver precluso a terzi la fruizione dello stesso (Cassazione civile, Ord. 18528/2023).
Per la circostanza, invece, dell'esistenza di un immobile costruito su terreno – anche se gravato da un vincolo di inedificabilità – anche se abusivo, non costituisce un impedimento all'acquisto per usucapione. Il rilascio del permesso di costruire, infatti si risolve in un provvedimento amministrativo che esaurisce la propria rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione e il privato che ha realizzato la costruzione e non incide sul possesso ad usucapionem
(Cassazione civile, ordinanza 12 ottobre 023, n. 28481).
La Suprema Corte ha inoltre precisato che il coerede che, dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene può usucapirne la quota, senza necessità di interversione del possesso;
a tal fine, però, egli che già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, risultando insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune (Cassazione, Ordinanza 3 novembre 2022, n. 32413, sez. VI – 2 civile).
Peraltro, la Suprema Corte prevede che l'art. 1146 c.c., che disciplina la successione nel possesso e l'accessione del possesso, consente all'erede ed al
“successore a titolo particolare” di unire al proprio possesso quello esercitato dal dante causa, per goderne gli effetti ai fini dell'usucapione e della tutela possessoria.
In forza della previsione di legge, il possesso non subisce interruzioni per effetto del mutamento soggettivo, continuando tal quale nell'erede con effetto automatico dall'apertura della successione o, nel caso di successione a titolo particolare, dal momento dell'immissione del successore nel possesso della cosa trasferita
(Cassazione civile, sez. II, n. 20506 del 29 settembre 2020).
In ultimo, al fine della valutare gli elementi caratteristici configuranti l'istituto, la
Suprema Corte ribadisce “Nell'ipotesi di compravendita di bene immobile nulla perché realizzata in forma verbale, cui le parti abbiano comunque dato esecuzione mediante la consegna della res ed il pagamento integrale del relativo corrispettivo, il giudice di merito può affermare l'esistenza, in capo al soggetto che in virtù del predetto titolo si trovi in rapporto di fatto con il cespite, di un possesso utile ad usucapionem soltanto laddove in concreto si configuri un atto idoneo a realizzare
l'interversione del possesso, che non può essere rappresentato da comportamenti - quali il trasferimento della residenza nell'immobile o l'attivazione delle relative utenze a proprio nome- che di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la res” (Cassazione civ., n. 21726 del 27 agosto 2019).
Tanto premesso, nel caso di specie, risulta provato che fin dagli '80 i genitori del sig. esercitavano un potere di fatto sul terreno e stabilivano Parte_1 la propria residenza nel manufatto costruito, inoltre, come indicato anche dalla consulenza tecnica, l'accesso al lotto oggetto di causa avviene dalla Via Galante attraverso un cancello chiuso con catene e catenaccio le cui chiavi sono custodite unicamente dalla parte ricorrente.
Risulta, pertanto, provato l'animus di parte ricorrente di precludere ad altri l'utilizzo del lotto in oggetto, come da orientamento della Suprema Corte di cui in parte motiva.
In particolare, sulla base della documentazione in atti e delle deposizioni del teste escusso di parte attorea (risultate coerenti, prive di vizi logici e non contraddittorie e perciò attendibili, anche in ragione della circostanza che trattasi di soggetto che frequenta i luoghi oggetto di causa e che dunque ha una percezione diretta e personale dei fatti controversi) è emerso che l'attore fin dagli anni '80 costruiva capannoni e pilastrini di ferro e copertura in lamiera, che risultano allo stato esistenti sul fondo oggetto di causa, come affermato dall'ing. in consulenza. Per_5
Inoltre, il sig. ha costruito e abitato il manufatto di cui in atti Parte_1 ed è l'unico a continuare ad occuparsi della manutenzione del fondo e ad accedervi anche dopo il decesso dei genitori, sostenendo le relative spese, come da dichiarazioni.
Costituiscono supporto di tale tesi le risultanze testimoniali secondo cui parte ricorrente continua ad essere l'unico ad avere accesso al fondo e ad occuparsi di esso: prova, dunque, dello “ius excludendi alios”, di cui in parte motiva. Si precisi, infatti, che è orientamento condiviso e costante della giurisprudenza di merito ritenere che la prova testimoniale sia elemento rilevante ai fini della prova dell'intervenuto usucapione.
In ultimo, in tema di accessione del possesso, di ci all'art. 1146, comma 2 c.c., affinchè operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa,
è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo, ancorchè invalido o proveniente “a non domino”, a giustificare la “traditio” del bene oggetto del possesso. (Cass. Civ., sez. II, ord. N.
8596 del 16 marzo 2022).
In tal senso, nel caso di specie, si ritengano valutabili la visura catastale, il possesso delle chiavi del cancello per accedere al fondo, perizia asseverata, la quale dichiara “il sig. è entrato in possesso dell'immobile oggetto Parte_1 della presente perizia sul fine degli anni 1980 e ne presero pieno possesso, acquisendolo di fatto;
ne è dimostrazione che la madre del sig. stabilì la Parte_1 sua residenza in tale immobile, allora abitato ed agibile, come dimostra certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Arzano”.
Peraltro, non è stata offerta dalle parti convenuta, rimaste contumaci, prova della sussistenza di uno degli atti interruttivi tipici o prova contraria.
Alla luce delle suesposte ragioni, va provato in primo luogo l'animus dell'attore alla luce degli atti volti a dimostrarlo e del possesso continuo ed ininterrotto. Il corpus si rinviene di conseguenza nella materializzazione delle opere di cui in parte motiva e nel possesso esclusivo dell'immobile.
Allo stato, l'attore va dunque dichiarato titolare del diritto di proprietà esclusiva sull'unità immobiliari per cui è causa, come meglio identificata in atti, per intervenuta usucapione ventennale della stessa.
Per le esposte brevi considerazioni la domanda di usucapione deve essere accolta.
Le spese di lite vanno poste a carico del gruppo di convenuti ed in favore dell'attore, in virtù del criterio della soccombenza come liquidate in dispositivo in funzione del
D.M. 55/2014 e successive modifiche, determinate in considerazione dello scaglione del valore della lite (qualificata quale indeterminabile) e delle fasi del giudizio (fase di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale), secondo parametri medi stante la complessità delle attività espletate in relazione alla tipologia del bene.
Le spese del CTU, liquidate con separato decreto, ferma la solidarietà tra le parti nei rapporti con il consulente, sono definitivamente poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia in giudizio dei convenuti come in parte motiva;
b) accoglie la domanda avanzata in giudizio e per l'effetto accerta e dichiara che il sig. ha acquistato per l'intervenuta usucapione la Parte_1 piena proprietà della porzione dell'immobile in Arzano alla via Galante n. 23 che occupa parte della particella identificata al N.C.E.U. del Comune di Arzano,
Foglio 4, p.lla 587 di circa 1315 mq complessivi;
c) ordina al Conservatore dei RR.II. di Arzano di trascrivere la presente sentenza con ogni conseguente annotazione e voltura di legge e con esonero da responsabilità;
d) condanna i convenuti a rifondere le spese di lite che si liquidano per esborsi e per compensi nella somma di euro 5628,00, oltre spese generali in misura del
15% sui compensi, IVA e C.P.A., come per legge in favore dell'attore, con attribuzione al procuratore antistatario;
e) le spese del CTU a carico dei convenuti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 12 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino