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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2282/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei
Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2282/2023, promos- sa
[...]
residente in [...]
46 (C.F. , e residente in Sansepol- C.F._1 Parte_2 cro (AR), Via Togliatti n. 39 (C.F. , entrambi rap- C.F._2 presentati e difesi, come da procure in calce all'atto d'appello, dal Prof.
Avv. Lorenzo Stanghellini (C.F. ; PEC C.F._3 [...]
fax 055-572293) e dall'Avv. Ales- Email_1 sandro Zanini (C.F. ; PEC C.F._4 Email_2 [...]
fax 055-572293) ed elettivamente domiciliati presso Email_3 lo studio di questi in Firenze, Via Cavour n. 80.
1 APPELLANTI
CONTRO
(P. Iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Rag. con sede in Sanse- Controparte_2 polcro (AR), Via Malpasso n. 59, rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avvocati Prof. Umberto Tombari (c.f. C.F._5
), Prof. Francesco D'Angelo (c.f. , Giovanni
[...] C.F._6
Gatteschi (c.f. ) e Marcello Catacchini (c.f. CodiceFiscale_7 [...]
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei C.F._8 primi due in Firenze, Piazza della Indipendenza n. 21, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello (indirizzi “PEC”, costi- tuenti anche domicilio digitale, “umberto. Email_4 Email_5
”, “ . , “
[...] Email_6 Email_7 Email_8
, “ ).
[...] Email_9
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 2980/2023 del Tribunale di Firenze – Sezione Specia- lizzata per le Imprese, pubblicata il 18/10/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Fi- renze, per le ragioni di cui in narrativa, in riforma integrale della senten- za del Tribunale di Firenze n. 2980/2023 resa a definizione del giudizio di cui al n. R.G. 13013/2020 e pubblicata in data 18 ottobre 2023, an- nullare la deliberazione dell'assemblea straordinaria di Controparte_1 del 16 novembre 2020 ai rogiti del Not. Dott. rep. Persona_1
31.413, racc. 20.905, iscritta nel Registro delle imprese in data 18 no- vembre 2020, con la quale è stato deliberato l'aumento di capitale socia- le, a pagamento, di euro 1.251.945. Con vittoria di spese e onorari di
2 causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Fi- renze, Sezione Specializzata in materia di impresa, per le ragioni espo- ste in precedenza, confermare la sentenza impugnata e rigettare
l'appello proposto. Con vittoria di spese e onorari”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. Il giudizio di primo grado.
(infra, è una società per azioni operante Controparte_1 CP_1 nel mercato della commercializzazione all'ingrosso di vetro e prodotti af- fini. A seguito della morte del fondatore, avvenuta nel 2014, Per_2 soci della società sono rimasti la vedova e i figli , Persona_3 CP_3
e Il capitale sociale, fino ai fatti per cui è causa, era Pt_1 Parte_2 di euro 1.548.000,00 ed era così ripartito tra i soci: euro 309.600,00
(pari al 20% del totale) di proprietà di euro 516.000,00 Persona_3
(rappresentanti il 33,33% del totale) di proprietà di euro Parte_3
516.000,00 (rappresentanti il 33,33% del totale) di proprietà di Pt_1
euro 206.400,00 (pari al 13,33% del totale) di proprietà di
[...] Pt_2
[...]
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione com- posto da e dai soci e Controparte_2 Persona_3 Parte_3
La società aveva al momento dei fatti di causa un rilevante patri- monio netto (costituito in prevalenza da ampie riserve per utili non di- stribuiti), pari a quasi sette volte il capitale sociale.
Con avviso del 23-10-2020, pubblicato in G.U. in data 27-10-
2020, era convocata per il giorno 16.11.2020 l'assemblea straordinaria della società per deliberare un aumento del capitale sociale in denaro, in
3 forma scindibile, riservato ai soci, di € 1.252.000 e per portarlo, quindi, da euro € 1.548.000,00 ad € 2.800.000,00.
Nello stesso avviso si faceva presente che “la proposta di aumento di capitale sociale ha origine nella complessiva situazione aziendale dopo
i primi mesi di emergenza sanitaria e negli investimenti che la società deve effettuare prossimamente per garantire il proprio sviluppo, ele- menti entrambi valutati nel parere tecnico ottenuto dal Prof. ER
Tale parere con i relativi allegati, nei 15 giorni precedenti la da-
[...] ta fissata per l'assemblea, rimarra' depositato presso la Sede sociale di
, a disposizione degli Azionisti”. CP_1
Con lettera del 3.11.2020 i soci e chiedevano Pt_1 Parte_2
l'accesso alla relazione del Prof. e se l'aumento del capitale so- ER ciale, tenuto conto delle riserve di utili non distribuiti, prevedesse o me- no un sovrapprezzo.
Con lettera del 5.11.2020 il Presidente del C.d.A., rag. CP_2 trasmetteva quanto richiesto e precisava che, essendo riservato ai soci,
l'aumento di capitale sociale non prevedeva alcun sovrapprezzo.
Con lettera del 9.11.2020, da valere anche quale segnalazione al collegio sindacale, i soci e con l'assistenza del Prof. Pt_2 Parte_1
Stanghellini, contestavano, in sintesi, che la proposta di aumento di ca- pitale sociale, così come congegnata, cioè senza alcun sovrapprezzo, aveva natura coercitiva e li costringeva a sottoscrivere l'aumento del ca- pitale sociale perché, in difetto di sottoscrizione e per il caso in cui i due soci di maggioranza avessero esercitato i diritti di opzione, essi avrebbe- ro visto diluirsi la loro partecipazione, pari a nominali euro 722.400, ma il cui valore effettivo, rapportato al ricco patrimonio netto, era di euro
4.817.882,53, con una sostanziale espropriazione del valore della loro partecipazione per euro 1.831.265,77; che, così come strutturata, la
4 proposta di aumento si configurava come un abuso della maggioranza societaria ai danni degli altri soci: non perseguiva l'interesse sociale, es- sendo previsto un aumento scindibile, e non tutelava i soci, tutti i soci, anche quelli di minoranza, non prevedendo un sovrapprezzo.
Con la stessa lettera e indicavano altri aspetti Pt_2 Parte_1 sintomatici del carattere abusivo della proposta di aumento del capitale sociale (debolezza delle ragioni indicate dal Prof. a supporto ER dell'aumento di capitale sociale;
aumento reso possibile da una norma provvisoria ed eccezionale, quale l'art.44 del DL 76/2020) e invitavano gli amministratori a proporre all'assemblea un aumento di capitale so- ciale di euro 1.252.000, di cui euro 187.727,00 a titolo di capitale ed eu- ro 1.064.273,00 a titolo di sovrapprezzo.
Con delibera del 16.11.2020, dopo articolata discussione, l'assem- blea straordinaria, respinta l'alternativa proposta di aumento di capitale sociale avanzata dai soci di minoranza, approvava la delibera di aumen- to del capitale sociale proposta dal Consiglio di Amministrazione, con la variante, rispetto all'avviso di convocazione pubblicato in G.U., che esso fosse inscindibile, con il voto contrario dei soci e Pt_2 Parte_1
Tale delibera era oggetto di azione di annullamento dinanzi al Tri- bunale di Firenze –Sezione Imprese (e relativa fase cautelare, chiusasi con esito negativo), sull'assunto che la delibera fosse espressione di un abuso della maggioranza in danno della minoranza dei soci, come emer- geva da una serie di indici sintomatici, stante, in sintesi, il carattere coercitivo della delibera de qua, con la quale i soci di maggioranza
[...]
e (rispettivamente loro sorella e madre), abu- Parte_4 Persona_3 sando del relativo potere decisorio, avevano imposto ai soci di minoran- za l'aumento di capitale allo scopo di recare loro un pregiudizio, che sa- rebbe stato assai minore se l'aumento del capitale, come da loro propo-
5 sto in alternativa, fosse stato con un sovrapprezzo d'azioni pari a cinque volte il valore nominale delle azioni.
All'impugnativa resisteva la società chiedendone il rigetto.
Con la sentenza n.2980/2023 il Tribunale di Firenze ha respinto l'impugnativa osservando:
(i) che era “da escludere un danno derivante da una situazione di impossibilità economica a far fronte all'aumento di capitale, in capo a
e non avendo essi stessi mai rappresentato tale fat- Pt_2 Parte_1 to ed avendo essi poi provveduto alla sottoscrizione del deliberato au- mento”;
(ii) che non aveva ancora pregio l'assunto degli attori, ”secondo
i quali aver deliberato l'aumento al solo valore nominale, senza alcun sovrapprezzo, avrebbe significato praticare uno sconto dell'85% sul va- lore effettivo delle azioni – in pratica, un regalo;
che, tuttavia, poiché dello sconto avevano beneficiato loro stessi, non poteva “tacciarsi di abuso aver elargito lo stesso “regalo” a tutti i soci”,
(iii) che era altresì infondato “l'assunto secondo cui erano stati costretti ad aderire alla sottoscrizione, contrariamente a quella che sa- rebbe stata la loro volontà, per non subire un danno maggiore conse- guente alla mancata sottoscrizione in una società fortemente patrimo- nializzata (se essi non avessero sottoscritto l'aumento, avrebbero visto diminuire significativamente le loro quote azionarie, con ripercussioni non solo sul loro “peso” all'interno della compagine, ma anche sul diritto alla distribuzione degli utili maturati negli anni e accantonati in riserva, con un danno stimato dagli attori in circa 1,8 milioni di euro)”;
(iv) che, infatti, avendo “i soci di minoranza la capacità economi- ca di sottoscrivere l'aumento, un loro eventuale rifiuto sarebbe stato frutto di una libera scelta, ossia della ponderazione dei loro interessi;
6 talché le eventuali conseguenze negative della loro scelta non avrebbero potuto essere considerate propriamente un “danno”, inteso come pre- giudizio subito non jure”;
(v) che, d'altro canto, “la mancata sottoscrizione si sarebbe ri- solta a danno dei soci di minoranza solo nel caso in cui e Parte_3 avessero esercitato la prelazione: esito per nulla sconta- Persona_3 to, anzi escluso nelle intenzioni dichiarate dalle socie di maggioranza, poiché non era affatto sicuro che esse avessero – a loro volta – la possi- bilità o la volontà di coprire anche la quota inoptata dagli altri soci e, a quel punto, un aumento di capitale molto inferiore a quello stimato co- me necessario per gli investimenti programmati avrebbe potuto essere giudicato inutile. Secondo questo sviluppo, pure ipotizzabile, l'intero aumento (inscindibile) sarebbe rimasto non approvato e i soci di mino-
non avrebbero subito danno alcuno, mentre l'unico soggetto dan- Pt_5 neggiato sarebbe stata la società, privata di una possibilità di crescita”;
(vi) che “pacifico perché non contestato che l'aumento di capita- le ha soddisfatto una esigenza di , si osserva che, su un piano CP_1 astratto, la Società sarebbe stata effettivamente indifferente rispetto all'alternativa proposta dai soci di minoranza: che l'intero aumento fosse andato a incrementare il capitale sociale, o che fosse stato registrato in parte come riserva “targata”, nulla sarebbe cambiato in punto di patri- monializzazione, consentendo comunque a di perseguire i suoi CP_1 obiettivi di investimento facendo un ridotto ricorso al credito. La presen- te vicenda, però, si caratterizza per la sussistenza di una variabile di- pendente, data dal fatto che, se fosse stata accettata l'alternativa pro- posta dai soci di minoranza, essi avrebbero senz'altro rifiutato di sotto- scrivere l'aumento di capitale. Questa non è solo un'ipotesi, desunta dal silenzio ambiguamente serbato sul punto da e essi Pt_2 Parte_1
7 lo hanno infine scritto a chiare lettere nel corso del sub-procedimento cautelare, allorché ha avanzato la proposta conciliativa di sosti- CP_1 tuire la delibera adottata con altra, nella quale l'aumento di capitale avrebbe avuto proprio la struttura (valore nominale unito a sovrapprez- zo) proposta dai soci di minoranza, a fronte dell'obbligo di questi di sot- toscrivere l'aumento, nella stessa misura in cui hanno sottoscritto quello approvato dall'assemblea; ma e hanno rifiutato la Pt_2 Parte_1 proposta, affermando di aver “maturato la convinzione di non avere di per sé interesse a sottoscrivere l'aumento di capitale”. Questa loro vo- lontà è perfettamente legittima. Ma, allora, l'alternativa non sarebbe stata indifferente per la Società: con l'aumento di capitale così come proposto dai soci di minoranza potevano infatti verificarsi due scenari opposti, conseguenti alla natura inscindibile dell'aumento: (i) aumento Contr integralmente sottoscritto dai soci di maggioranza – in tal caso, per
nulla sarebbe cambiato;
(ii) rifiuto o impossibilità, per i soci di
[...] maggioranza, di sottoscrivere per intero il capitale, rifiuto, per giunta, già preannunciato da e da – in questa eve- Parte_3 Persona_3 nienza, il danno per ci sarebbe stato, dovendo essa o rinunciare CP_1 al programma di sviluppo ideato per fronteggiare la concorrenza, o fi- nanziarlo interamente con ricorso al credito. La reale volontà dei soci di minoranza, resa palese dal loro comportamento anche successivo all'assemblea ma intuita già prima dalle altre socie (che hanno chiesto ripetutamente ai primi di esplicitare se volessero o no partecipare all'aumento, senza ottenere risposta), porta allora alla conclusione che la proposta di aumento da loro presentata avrebbe comportato un danno per la Società (o, in alternativa, ai soci di maggioranza: aspetto di cui ci si occupa al punto che segue): e ciò esclude in radice la possibilità di
8 ravvisare un abuso nella decisione assunta dalla maggioranza assem- bleare”;
(vii) che “se fosse stata portata alla votazione dell'assemblea la proposta di aumento formulata da e la Società Pt_2 Parte_1 avrebbe evitato un pregiudizio solo se i soci di maggioranza si fossero fatti carico dell'intero aumento di capitale. Ma le socie di maggioranza – ponderati i loro interessi personali, al pari di quelli di minoranza – ave- vano già espresso la loro volontà contraria a sostenere da sole l'intero aumento di capitale: volontà altrettanto legittima di quella degli altri so- ci. Conseguentemente, l'adozione della proposta alternativa proposta da
e avrebbe avuto il solo effetto di trasferire su Pt_2 Parte_1 Per_5 la e la coazione ad una scelta tra opzioni ugual- Pt_1 Persona_3 mente non volute. Infatti le socie di maggioranza avrebbero dovuto: - o, nell'interesse di ma contro la loro volontà espressa, accollarsi CP_1
l'intero aumento, versando una somma ingente, - o rifiutarsi a loro volta di sottoscrivere l'aumento di capitale, nell'interesse personale ma contro quello societario, e, in definitiva, nuovamente contro la loro volontà, po- sto che e avevano a cuore la capacità di Parte_3 Persona_3
di contrastare la concorrenza della È CP_1 Controparte_5 però ovvio che, se è ravvisabile un “diritto” dei soci di minoranza a non essere costretti a esprimere un voto, in ogni caso, a loro sfavorevole, lo stesso è ravvisabile per i soci di maggioranza;
e se pure si volesse con- siderare un abuso la sottoposizione a tale coazione, non si potrebbe pre- tendere che la maggioranza, per non commetterlo, debba subirlo”.
L'appello
2. e hanno proposto tempestivo appello, for- Pt_2 Parte_1 mulando un unico articolato motivo, con il quale censurano la sentenza
9 di primo grado per non avere colto l'essenza della vicenda e per non avere fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurispruden- za (di merito e di legittimità) in tema di abuso della maggioranza.
Secondo gli appellanti, il tribunale aveva errato anzitutto in merito alla ritenuta assenza di un pregiudizio per i soci di minoranza, errore apprezzabile sotto questi profili:
(i) Errata qualificazione del pregiudizio lamentato dai soci di minoranza.
Secondo gli appellanti, il tribunale non aveva adeguatamente valu- tato che il pregiudizio era consistente, all'evidenza, nella coercizione alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale. In una società fortemente patrimonializzata, con utili per milioni di euro da anni non distribuiti e destinati a riserva, la mancata sottoscrizione avrebbe comportato che non solo le socie di maggioranza sarebbero passate dal 53,33% al
74,20% del capitale sociale, ma che esse avrebbero visto un incremento di valore delle loro partecipazioni per euro 1.831.222 a tutto danno dei soci di minoranza, che avrebbero subito una corrispondente perdita.
(ii) Errata valutazione delle risultanze relative alla disponibilità delle socie di maggioranza a sottoscrivere anche da sole l'aumento di capitale dalle stesse proposto.
Il tribunale aveva ritenuto “che la copertura da parte delle socie di maggioranza dell'eventuale quota rimasta inoptata dell'aumento di capi- tale al valore nominale sarebbe stato un esito per nulla scontato, anzi escluso nelle intenzioni dichiarate dalle socie di maggioranza”. Ma il con- trario emergeva dai documenti in atti (doc.13), in ordine alla manifesta- ta disponibilità di a sottoscrivere l'intera partecipazione so- Parte_3 ciale a lei offerta in opzione e a esercitare la prelazione su tutte le parte- cipazioni rimaste inoptate.
10 (iii) Errata e illogica attribuzione di rilevanza decisiva alle inten- zioni dichiarate dalle socie di maggioranza in ordine alla proposta alternativa dell'aumento di capitale con sovrap- prezzo.
Secondo gli appellanti, le valutazioni del Tribunale, con riferimento ai presupposti dell'abuso della maggioranza, sono viziate dai medesimi errori di fondo: “(a) da un lato viene attribuita rilevanza decisiva, al fine di escludere la sussistenza di un abuso, alla dichiarazione delle socie di maggioranza secondo cui le stesse non avrebbero sottoscritto un au- mento di capitale con soprapprezzo: l'argomento genera tuttavia un cor- tocircuito, perché è proprio in tale dichiarazione di volontà che si concre- tizza l'abuso; (b) dall'altro lato non viene invece riconosciuta la rilevanza dei numerosi indici dell'abuso (e, più in generale, della contrarietà al principio di buona fede della condotta tenuta dalle socie di maggioran- za), tutti già in atti”.
In ordine al rilievo sub (a), secondo gli appellanti, “il cortocircuito logico è evidente. L'abuso si consuma proprio nella volontà della mag- gioranza di assumere una deliberazione imponendo le proprie condizioni, in danno della minoranza e senza che vi sia un interesse della società.
Nel caso di specie, l'abuso si è consumato nell'imposizione, da parte di
e di un aumento di capitale senza soprap- Parte_3 Persona_3 prezzo, che ha costretto i soci di minoranza a sottoscriverlo. L'intenzione dichiarata da e di non sottoscrivere un au- Parte_3 Persona_3 mento di capitale deliberato a condizioni diverse da quelle da esse impo- ste è una manifestazione di tale abuso;
quella stessa intenzione non può quindi considerarsi circostanza idonea ad escludere l'abuso […]”. E, inol- tre, l'affermazione del tribunale, secondo cui “È però ovvio che, se è ravvisabile un 'diritto' dei soci di minoranza a non essere costretti a
11 esprimere un voto, in ogni caso, a loro sfavorevole, lo stesso è ravvisa- bile per i soci di maggioranza;
e se pure si volesse considerare un abuso la sottoposizione a tale coazione, non si potrebbe pretendere che la maggioranza, per non commetterlo, debba subirlo”, è frutto di un altret- tanto chiaro errore logico in quanto: “a differenza della minoranza, la maggioranza non è tenuta a subire una proposta di aumento di capitale della minoranza. In altre parole, mentre la minoranza aveva solo la pos- sibilità di subire l'abuso (versando capitale in una società che non distri- buisce dividendi oppure perdendo euro 1,8 milioni di riserve), la maggio- ranza aveva la possibilità di deliberare un aumento a condizioni eque. E proprio questo richiedeva l'obbligo di eseguire il contratto di società se- condo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 c.c.”.
In merito al rilievo sub b), il tribunale aveva omesso di considerare gli indici sintomatici dell'abuso e, in particolare:
1) L'iniziale proposta di aumento di capitale “scindibile”.
La proposta iniziale, come contenuta nell'avviso di convocazione, prevedeva che l'aumento di capitale fosse di tipo scindibile. Il che com- portava che l'organo amministrativo, composto per due terzi dalle socie di maggioranza, riteneva utile l'aumento di capitale anche laddove non fosse stato integralmente sottoscritto. A seguito di specifica contestazio- ne delle socie di minoranza era stato corretto il tiro: la proposta di au- mento del capitale sociale era stata modificata nel senso che fosse di ti- po inscindibile.
Secondo gli appellanti il “sintomo”, tuttavia, rimane: “in origine
l'aumento di capitale era stato ideato per conseguire una finalità diversa rispetto a quella di dotare la società di capitale.
Considerato che
, date le circostanze, e non potevano ignorare che Parte_3 Persona_3
e non avrebbero avuto interesse a sottoscriverlo, Pt_2 Parte_1
12 non occorrono particolari salti logici o dietrologie per trarre la conclusio- ne che l'aumento di capitale fosse prima di tutto finalizzato a conseguire un effetto iperdiluitivo della loro partecipazione”.
2) L'asserita urgenza dell'aumento di capitale.
Un altro indice dell'intento abusivo della maggioranza – secondo le ricorrenti – è dato dalla tempistica prevista per l'aumento di capitale.
Per l'esecuzione dell'aumento venivano infatti previsti termini brevissimi, pari a quelli minimi derivanti dalla legge e dai tempi tecnici di conclusio- ne dell'aumento (quattordici giorni per l'esercizio dell'opzione e quattor- dici giorni per l'esercizio della prelazione). La previsione dei più ridotti termini di esecuzione previsti dalla normativa era stata giustificata dalla
“urgenza di procedere all'investimento programmato”, cioè l'acquisto di un immobile in Italia meridionale. Ma all'epoca della deliberazione impu- gnata non vi erano neppure trattative in corso per l'acquisto di un im- mobile. Tanto che soltanto a maggio 2022 sarebbe stato sottoscritto un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile.
3) L'incapacità di giustificare in assemblea l'asserita necessità di strutturare l'aumento di capitale senza un soprapprezzo.
Secondo gli appellanti, ciò è desumibile dal fatto che erano pale- semente infondati tutti gli argomenti usati da nel corso Parte_3 dell'assemblea, ovvero: (i) il soprapprezzo non avrebbe consentito di approfittare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa emergen- ziale per Covid-19; (ii) i valori del patrimonio netto sarebbero “esclusi- vamente virtuali”; (iii) l'eventuale soprapprezzo avrebbe costituito un disincentivo per i soci alla sottoscrizione;
(iv) il soprapprezzo “rendereb- be obbligatorio l'immediato versamento dell'intero importo sottoscritto mentre esso, in assenza del sovrapprezzo, potrebbe essere differito”.
13 4) Il pretesto dell'asserita necessità di contrastare la concor- renza di di Controparte_6 Parte_1
Gli appellanti ricordano che “tra i temi sollevati in assemblea da in reazione alle contestazioni dei soci di minoranza (v. alle- Parte_3 gato D al verbale di assemblea, doc. 1), merita alcune considerazioni a parte quello della attività concorrenziale svolta da per Parte_1 mezzo di società anch'essa operante nel settore del Controparte_6 commercio all'ingrosso del vetro piano e attiva nel mercato dell'Italia centrale” e che nel giudizio di primo grado aveva insistito molto CP_1 su tale questione e l'argomento aveva fatto presa sul Tribunale, che aveva finito per convincersi che l'intera operazione fosse davvero finaliz- zata a difendere dalla concorrenza di . Secondo gli ap- CP_1 CP_6 pellanti si trattava di mero pretesto posto che (a) da quando esiste CP_6
cioè dal 2015, aveva continuato a produrre cospicui utili di
[...] CP_1 esercizio, che avevano raggiunto i massimi storici proprio negli ultimi due anni, segno che essa non aveva mai sofferto la concorrenza della società di (b) che opera in Italia centrale, e so- Parte_1 CP_6 lo in relazione al mercato dell'Italia centrale può considerarsi una “con- corrente” di l'investimento in Italia meridionale poteva casomai CP_1 considerarsi attuazione di una strategia di espansione (del tutto legitti- ma), ma non certo di difesa contro una concorrenza che non esisteva.
5) La “proposta conciliativa” tanto coercitiva quanto l'aumento deliberato.
Un ulteriore segnale di un approccio non conforme ai principi di buona fede – per gli appellanti - è ravvisabile nella “proposta conciliati- va” formulata alle p. 32-34 della memoria di costituzione di nel CP_1 procedimento cautelare in primo grado, consistente nella sostituzione della delibera impugnata con un'altra prevedente “l'aumento di capitale
14 sociale di Euro 1.251.945,00 suddiviso in Euro 208.654,92 di effettivo aumento di capitale sociale ed Euro 1.043.290,08 di sovraprezzo […]”, ma a condizione che fossero confermate le sottoscrizioni già eseguite da parte di tutti i soci. Invero, essi avevano lamentato, quali soci di mino- ranza, un pregiudizio consistente nella coercizione a sottoscrivere l'aumento per non perdere il valore delle proprie partecipazioni. La “pro- posta conciliativa” di consisteva: a) nel concedere ai soci di mino- CP_1
la previsione del soprapprezzo che gli stessi avevano chiesto affin- Pt_5 ché non fossero costretti a sottoscrivere l'aumento di capitale;
b) nel pretendere, in cambio, che essi confermassero la sottoscrizione. Tale proposta non aveva nulla di conciliativo avendo un contenuto coercitivo esattamente equivalente alla delibera di aumento di capitale.
6) L'applicazione distorta della deroga prevista dalla normativa emergenziale per Covid-19.
Per gli appellanti, infine, “il più clamoroso indice dell'intento abusi- vo risiede nel fatto che l'aumento di capitale è stato deliberato a mag- gioranza semplice per la sola ragione che la normativa emergenziale per
Covid-19 [aveva] sterilizzato le eventuali maggioranze qualificate previ- ste dallo statuto”.
Il riferimento è all'art. 44, co. 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76
(c.d. “Decreto Semplificazioni”), ai sensi del quale, “in deroga agli arti- coli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresen- tata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate con il voto fa- vorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, an- che qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto: a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi
15 conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile
[…]”.
Lo statuto di all'art. 12, prevede una maggioranza qualifi- CP_1 cata (così testualmente, “Le Assemblee Straordinarie deliberano sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale). Pertanto, in assenza della normativa emergenziale, le socie di maggioranza, detenendo com- plessivamente (all'epoca) il 53,33% delle partecipazioni, non avrebbero potuto da sole deliberare l'aumento di capitale.
Era però evidente – secondo gli appellanti – che l'art. 44, co. 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 aveva introdotto una deroga finalizzata, in un momento critico per le imprese colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria, a superare eventuali opposizioni della minoranza ad aumenti di capitale necessari per sostenere l'attività. In altre parole, la ratio della norma consisteva in un temporaneo ribilanciamento degli interessi con- trapposti, in base al quale, per la durata dell'emergenza sanitaria (“sino alla data del 30 giugno 2021”), l'interesse di una società a ottenere le risorse necessarie per la propria attività avrebbe dovuto considerarsi prevalente rispetto all'eventuale interesse dei suoi soci di “minoranza qualificata” a impedire un aumento di capitale. Nel caso di specie tutta- via, essi appellanti: a) non si erano affatto opposti all'aumento di capita- le, anzi ne avevano essi stessi proposto uno per lo stesso identico im- porto complessivo indicato dalla maggioranza;
b) si erano invece opposti alle modalità coercitive ed espropriative che le socie di maggioranza avevano proposto.
Era evidente, quindi, che nel caso de quo la normativa emergen- ziale era stata applicata per un fine distorto, cioè quello di superare il dissenso espresso dalla minoranza non in relazione all'aumento di capi-
16 tale in sé, bensì in relazione alle modalità coercitive ed espropriative dell'aumento medesimo volute dalla maggioranza. E dal momento che per principio pacifico sui soci grava un obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto sociale, una deroga speciale agli equilibri di potere statutari come quella prevista dalla normativa emergenziale avrebbe dovuto essere applicata con particolare cautela, ai soli fini per cui tale deroga era prevista, e soltanto dopo aver tentato, per quanto possibile, di individuare un punto di incontro tra le esigenze della società
e quelle dei soci di minoranza (nel caso di specie, ad esempio, nego- ziando l'entità del soprapprezzo). Le socie di maggioranza non lo aveva- no fatto, a ulteriore dimostrazione del loro intento abusivo ai danni della minoranza.
Le difese dell'appellata.
3. ha contestato una ad una le censure mosse da parte CP_1 appellante chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, con vit- toria delle spese anche in questo grado di giudizio.
In particolare, ha evidenziato che era controparte che utilizzava, in modo distorto, i principi di diritto di cui alla giurisprudenza di legittimità
e che era altresì evidente il tentativo di abuso di e ai Pt_2 Parte_1 danni degli altri soci, nonché di come correttamente preci- CP_1 sato nella sentenza.
A quest'ultimo riguardo ha evidenziato che la peculiare visione dei rapporti societari di e celava, in realtà, un loro ten- Pt_2 Parte_1 tativo di abusare della propria posizione ai danni degli altri soci e della
Società. In questo senso nella citazione si arriva addirittura a sostenere che in ragione della deliberazione “l'aumento di capitale sarebbe stato effettuato dalla maggioranza con i soldi della minoranza”. Senonché era
17 vero “esattamente il contrario: e avrebbero voluto incre- Pt_1 Pt_2 dibilmente realizzare un'operazione che, per loro (e solo per loro), sa- rebbe stata “WIN/WIN”. In altri termini, a seguito di un aumento di capi- tale con enorme sovrapprezzo, e avrebbero preteso che Pt_1 Pt_2
e sopportassero per intero il finanziamento della Società Per_3 CP_3 apportando nuovo capitale di rischio, senza che però a tale operazione conseguisse un sostanziale aumento della quota partecipativa di queste ultime. Così, se a seguito di tale finanziamento fosse riuscita a CP_1
Cont raggiungere gli obiettivi imprenditoriali che si era posta, e Pt_1
[...
avrebbero goduto di tale successo pur senza contribuire in alcun mo- do al medesimo e senza rischiare nulla. Qualora invece la Società non fosse riuscita a raggiungere tali obiettivi, soltanto e Per_3 CP_3 avrebbero perso il “nuovo” capitale di rischio, poiché apportato unica- mente da queste ultime. Circostanza questa (perdita del finanziamento erogato sotto forma di capitale di rischio) che è peraltro particolarmente concreta per imprese societarie che, come sono naturalmente CP_1 deboli, poiché svolgono attività meramente “commerciale” e le cui par- tecipazioni sono poco appetibili per potenziali investitori (come per qual- siasi società “chiusa”, a carattere familiare).
L'abuso dei soci di minoranza si coglieva anche nel rigetto della proposta conciliativa di formulata nel giudizio cautelare, CP_1 che evidenziava le vere finalità degli attori: “[…era] evidente che, trami- te la proposta di aumento di capitale con enorme sovrapprezzo che ave- vano formulato, e pretendevano che fossero soltanto Pt_1 Pt_2 [...]
e a fornire il capitale di rischio del quale aveva bisogno la Pt_4 Per_3
Società, senza che questo comportasse alcun sostanziale mutamento delle quote partecipative di ciascuno. Soluzione questa che, come evi- denziato dal Giudice di prime cure, sarebbe stata davvero inaccettabile”.
18 Il passaggio in decisione.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data
5-6-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe tra- scritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5. Nell'esaminare l'unico, articolato (sotto diversi profili), motivo d'appello, vanno effettuate alcune considerazioni preliminari.
5.1.- In primo luogo, vanno richiamati i principi di diritto elaborati dalla corte di legittimità in materia di abuso di maggioranza, secondo cui la deliberazione di una società di capitali, che sia stata adottata dai soci nelle forme legali e con le maggioranze prescritte, può essere invalidata, in difetto delle ragioni tipiche all'uopo previste (artt. 2377-2379 ter cod. civ.), sotto il profilo dell'abuso di maggioranza, solo quando risulti preordinata dai soci maggioritari per perseguire interessi divergenti da quelli societari ovvero per ledere i diritti del singolo partecipante, men- tre, all'infuori di tali ipotesi, resta preclusa ogni possibilità di sindacato in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla sud- detta decisione (cfr., in termini, Cass. 3628 del 29/05/1986).
La figura dell'invalidità della delibera assembleare per abuso di maggioranza nasce, quindi, dall'individuazione di un limite al metodo collegiale e al principio maggioritario che governa il funzionamento delle società di capitali in forza del quale le decisioni della maggioranza diven- tano decisioni dell'ente e si impongono a tutti i soci (art.2377, co.1 c.c.) ed opera, in sintesi, a condizione che la delibera (formalmente valida) persegua in realtà interessi dei soci di maggioranza divergenti da quelli
19 societari (ma non è richiesto un vero e proprio conflitto di interessi, si- tuazione che dà luogo a fattispecie espressamente tipizzata, v. art.2373
c.c.) oppure che essa sia finalizzata intenzionalmente a ledere i diritti, patrimoniali o ammnistrativi, del singolo partecipante.
Il fondamento di questo limite, a fronte di un'iniziale riconduzione alla figura dell'eccesso o sviamento di potere sul modello del sindacato dell'AGA sull'atto amministrativo (con la sostituzione, in questo caso, dell'AGO al giudice amministrativo e del controllo su un potere privato al controllo su un potere pubblico), è oggi comunemente rinvenuto nel combinato disposto degli artt.1175 e 1375 c.c., e quindi nelle clausole generali di correttezza e buona fede oggettiva in fase di esecuzione del contratto (in questo caso, di società). In questo senso è attestata la giu- risprudenza di legittimità che espressamente riconduce alla buona fede oggettiva il fondamento della figura dell'abuso di maggioranza (cfr., fra le altre, Cass. 11151/95, 9353/03, 27387/05, 15942/07, 20625/20,
4034-24).
E' stato poi chiarito che la prova dell'abuso incombe sul socio di minoranza il quale dovrà a tal fine indicare i "sintomi" (o indici) di illicei- tà della delibera - deducibili non solo da elementi di fatto esistenti al momento della sua approvazione, ma anche da circostanze verificatesi successivamente - in modo da consentire al giudice di verificarne le reali motivazioni e accertare se effettivamente abuso vi sia stato.
Infine, all'infuori dei ristretti limiti sopra indicati, resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno in- dotto la maggioranza alla votazione della delibera e sul come i soci in- tendono perseguire l'interesse sociale, essendo insindacabili le esigenze relative all'economia individuale del socio che possano averlo indotto a votare una soluzione piuttosto che un'altra (cfr. Cass. 27387/05).
20 5.2.- In secondo luogo, la questione portata all'attenzione dell'autorità giudiziaria può essere sintetizzata in questi termini: se in una società di capitali, fortemente patrimonializzata, l'aumento del capi- tale sociale deliberato dai soci di maggioranza, offerto in opzione ai soci, per essere conforme alla clausola generale di buona fede oggettiva, debba essere necessariamente con sovrapprezzo o se, pur essendo con- sentito che sia al valore nominale, esso possa realizzare una forma di abuso della maggioranza a danno della minoranza quando non sia per- corso uno scenario alternativo proposto dai soci di minoranza che con- senta di realizzare l'interesse sociale ma a condizioni ritenute più eque nei rapporti tra i soci, e cioè con “modalità tali da consentire che, in caso di loro mancata sottoscrizione, all'inevitabile diluizione percentuale non si accompagn[i] anche una (non necessaria) perdita di valore della par- tecipazione posseduta” (così hinc et inde negli atti processuali degli ap- pellanti).
6.- Ciò premesso, l'appello è infondato e va respinto. Con alcune integrazioni alla motivazione, la sentenza di primo grado resiste, infatti, alle censure degli appellanti.
6.1. Non è affatto vero, anzitutto, che il tribunale abbia errato nel- la qualificazione del pregiudizio lamentato dai soci di minoranza.
Il tribunale ha correttamente apprezzato la prospettazione degli attori ma non l'ha condivisa sull'assunto che i soci di minoranza, e Pt_2 avevano la capacità economica di sottoscrivere Parte_1
l'aumento, sicché un loro eventuale rifiuto sarebbe stato frutto di una li- bera scelta, ossia della ponderazione dei loro interessi.
Dire che, così facendo, il tribunale ha confuso uno dei possibili in- dici, o sintomi, dell'abuso di maggioranza (ovvero l'approfittamento della condizione di incapacità economica della minoranza a sottoscrivere
21 l'aumento) con uno degli elementi costitutivi dell'abuso, non coglie nel segno perché la figura dell'abuso vive attraverso le sue figure sintomati- che e una di quelle “tipizzate” nella giurisprudenza, forse la principale, nel caso di specie è insussistente. La stessa giurisprudenza di merito va- lorizzata dagli appellanti (Trib. Venezia 9-10-2024, n.3529), secondo cui
“l'aumento di capitale offerto in opzione ai soci non necessita, per legge, di imposizione di sovrapprezzo” (ai sensi dell'art. 2441 c.c.), tuttavia
“quando la differenza fra valore nominale e valore effettivo delle quo- te/azioni è molto rilevante, la mancata previsione di un sovrapprezzo, particolarmente nei casi di seria e nota difficoltà finanziaria del socio mi- noritario può essere segno di volontà lesiva”, fa leva proprio sulla condi- zione dei soci di minoranza per individuare il principale segno della vo- lontà lesiva.
Nella stessa maniera, sempre in punto di valutazione/apprezza- mento del pregiudizio dei soci minoranza, non coglie nel segno l'assunto secondo cui “la valutazione del Tribunale nella sentenza impugnata risul- ta superficiale, laddove non tiene in adeguata considerazione l'impatto economico che avrebbe avuto, per gli odierni appellanti, la mancata sot- toscrizione dell'aumento di capitale al valore nominale, e il conseguente carattere coercitivo dell'aumento medesimo”.
Il tribunale ha valutato quanto allegato dagli attori, ma ancora una volta non ha condiviso la loro impostazione. E questa soluzione merita condivisione. Invero, i soci sono “costretti” a fare una scelta ogni qual- volta sono chiamati a votare. Dire come fanno gli appellanti che la deli- bera impugnata ha un evidente carattere coercitivo di per sé non signifi- ca nulla. Se anche il patrimonio sociale fosse stato uguale al valore no- minale delle azioni, essi sarebbero stati costretti ad una scelta perché, in caso di mancata sottoscrizione delle azioni e di esercizio del diritto di
22 opzione da parte degli altri soci, la loro partecipazione nella società si sarebbe in ogni caso diluita.
In altre parole, il pregiudizio dei soci non può essere individuato ex se nell'essere chiamati (e perciò costretti) ad una scelta o una scelta che in qualche modo possa interferire con le “loro economie individuali”. Il punto è verificare se la condotta dei soci di maggioranza, nell'inconte- stato perseguimento dell'interesse sociale (punto pacifico in causa, pre- messo alla soluzione data dal tribunale e non oggetto di contestazione), abbia anche la finalità di danneggiare i soci di minoranza, di cogliere l'occasione per diluire la partecipazione di questi ultimi e realizzare an- che una forma di trasferimento di valore della partecipazione in ragione dei rilevanti utili non distribuiti appostati a riserva.
Ma una tale conclusione non si può assumere sulla base del solo fatto che la società fosse patrimonializzata, perché questo argomento portato alle sue estreme conseguenze comporterebbe l'esclusione stessa della possibilità di un aumento di capitale a valore nominale in tutte le società che abbiano un patrimonio superiore al capitale sociale.
E una tale conclusione è in contrasto con il sistema del codice civi- le, dal quale si ricava l'opposta regola secondo cui in tutte le ipotesi di aumento di capitale sociale la previsione di un sovrapprezzo è mera- mente eventuale e la presenza di un patrimonio sociale superiore al ca- pitale nominale costituisce la condizione perché il sovrapprezzo possa essere ipotizzato e non certo quella che lo rende obbligatorio o che de- termina l'illegittimità della sua omissione.
L'obbligatoria emissione di azioni con sovrapprezzo è infatti previ- sta unicamente in caso di esclusione del diritto di opzione ove la società abbia accumulato utili ovvero il patrimonio sociale abbia un valore mag- giore di quanto risulti dai prudenziali criteri di valutazione del bilancio
23 (art.2441 c.c.).
Il sovrapprezzo è qui un'evidente contropartita dell'esclusione del diritto di opzione e serve a ridimensionare (ma non ad escludere del tut- to tenuto conto dei margini valutativi in punto di prezzo di emissione) il pregiudizio patrimoniale degli azionisti attuali.
Esatto è invece il rilievo degli appellanti che il tribunale non ha va- lutato correttamente le risultanze istruttorie relative alla disponibilità delle socie di maggioranza a sottoscrivere anche da sole l'aumento di capitale dalle stesse proposto.
Dalla documentazione richiamata dagli appellanti (v., fra l'altro, il doc.13 prodotto nel procedimento cautelare), il cui esame non risulta ef- fettuato in primo grado, emerge chiaramente il contrario di quanto so- stenuto dal tribunale.
Tuttavia, nell'economia della motivazione della sentenza di primo grado, tale errata valutazione non incide sulla correttezza della decisio- ne, trattandosi non di un argomento dirimente o fondante la decisione, ma di un argomento suggestivo, usato per corroborare la reale motiva- zione che è quella sopra esaminata. Per cui anche eliminando questo tratto della motivazione, la sentenza non ne risulta minata.
6.2. Assumono poi gli appellanti che la sentenza sarebbe errata e illogica nella parte in cui ha attribuito rilevanza decisiva alle intenzioni dichiarate dalle socie di maggioranza in ordine alla proposta alternativa dell'aumento di capitale con sovrapprezzo. In particolare, secondo gli appellanti, le valutazioni del Tribunale, con riferimento ai presupposti dell'abuso della maggioranza, sono viziate dai medesimi errori di fondo:
“ (a) da un lato viene attribuita rilevanza decisiva, al fine di escludere la sussistenza di un abuso, alla dichiarazione delle socie di maggioranza secondo cui le stesse non avrebbero sottoscritto un aumento di capitale
24 con soprapprezzo: l'argomento genera tuttavia un cortocircuito, perché
è proprio in tale dichiarazione di volontà che si concretizza l'abuso; (b) dall'altro lato non viene invece riconosciuta la rilevanza dei numerosi in- dici dell'abuso (e, più in generale, della contrarietà al principio di buona fede della condotta tenuta dalle socie di maggioranza), tutti già in atti”.
In ordine al primo rilievo, si può osservare che il tribunale ha arti- colato un ragionamento (invero neanche necessario) per dimostrare, per un verso, che la proposta della minoranza di adottare, in alternativa a quella della maggioranza, una delibera di aumento del capitale sociale con sovraprezzo, non era affatto indifferente rispetto al perseguimento dell'interesse sociale perché, in tal caso, l'evidenza probatoria dimostra- va che i soci di minoranza non avrebbero sottoscritto l'aumento di capi- tale da loro stesso proposto e che neanche i soci di maggioranza avreb- bero sottoscritto tale aumento a differenza della proposta all'ordine del giorno, e, per altro verso, e in definitiva, che la proposta alternativa, vi- sta con la stessa lente degli attori/appellanti, aveva un effetto omologo a quello che i soci di minoranza imputavano alla proposta della maggio-
ma a parti invertite. Pt_5
Il tribunale afferma plasticamente che “È però ovvio che, se è rav- visabile un “diritto” dei soci di minoranza a non essere costretti a espri- mere un voto, in ogni caso, a loro sfavorevole, lo stesso è ravvisabile per i soci di maggioranza;
e se pure si volesse considerare un abuso la sottoposizione a tale coazione, non si potrebbe pretendere che la mag- gioranza, per non commetterlo, debba subirlo”.
Il rilievo sub b) ci porta, invece, al cuore della questione e cioè all'esistenza o meno di indici del carattere abusivo della delibera di au- mento del capitale sociale e a dare una risposta alle domande poste all'inizio della parte motivazionale di questa sentenza (§ 5.2.).
25 Questa Corte ha già escluso in precedenza (§ 6.1.) che, per essere conforme alla clausola generale di buona fede oggettiva, la delibera di aumento del capitale sociale in una società di capitali, pur significativa- mente patrimonializzata quale la offerto in opzione ai soci, deb- CP_1 ba essere necessariamente con sovrapprezzo.
L'esistenza di chiari indici normativi contrari a tale soluzione (2441
c.c.) impedisce di recuperare automaticamente la soluzione sulla base della sola clausola generale.
Non può in altre parole sostenersi, come sembrano invece argo- mentare gli appellanti (v., da ultimo gli scritti conclusionali), che si pon- ga in termini generali un tema di legittimità della delibera di emissione di azioni a prezzo incongruo, posto che il rimedio che l'ordinamento indi- vidua a tale situazione è il diritto di opzione.
E' l'esercizio di questo diritto che consente di preservare le regole di massimizzazione del valore delle azioni e di proporzionalità tra confe- rimento sottoscritto da ciascun socio e il valore della partecipazione so- cietaria, desumibili dal diritto societario.
Né vale obiettare che trattasi di un diritto che, come tale, può es- sere esercitato o meno, perché quest'argomento, se usato per sostenere che in una società patrimonializzata l'emissione delle nuove azioni deve necessariamente avvenire a prezzo congruo (e, quindi, con sovrapprez- zo), prova troppo per le ragioni ordinamentali sopra dette e se usato, invece, quale indice dell'abuso della maggioranza prova poco perché sposta l'attenzione dal rimedio (diritto di opzione) alle condizioni sogget- tive per l'esercizio dello stesso, il che postula che si dimostri che i soci di minoranza non erano in condizione di sottoscrivere l'aumento e che i so- ci di maggioranza, consapevoli di tale situazione, abbiano approfittato della situazione (circostanza espressamente esclusa dal tribunale nel ca-
26 so di specie e non oggetto di censura specifica).
In sintesi, una proposta quale quella approvata dalla maggioranza di aumento del capitale sociale a valore nominale con diritto di opzione ai soci è conforme all'ordinamento e perciò non può essere di per sé ri- tenuta contraria a buona fede, consentendo di rispettare le regole della massimizzazione del valore globale delle azioni e della proporzionalità tra conferimento sottoscritto da ciascun socio e valore della partecipa- zione azionaria.
Una simile deliberazione potrebbe essere contraria a buona fede se la maggioranza dei soci, consapevole dell'impossibilità o difficoltà dei soci di minoranza a sottoscrivere l'aumento, avesse congegnato l'operazione non al fine di aumentare il capitale sociale ma di ottenere la diluizione della partecipazione dei soci di minoranza, questione, questa, su cui si tornerà fra poco.
Né il carattere abusivo della delibera può essere desunto, di per sé, dal rifiuto della maggioranza di adottare la proposta alternativa dei soci di minoranza, sull'assunto che questa consentisse di realizzare l'interesse sociale ma a condizioni più eque nei rapporti tra i soci.
Tale assunto è infondato, perché una proposta quale quella dei so- ci di minoranza non avrebbe avuto alcun effetto equitativo nell'ipotesi da considerarsi fisiologica in cui ciascuno dei soci avesse sottoscritto le nuove azioni esercitando il diritto d'opzione. In tal caso niente sarebbe cambiato per i soci sul piano del peso economico dell'operazione.
Essa semmai denota un retropensiero, ben messo in evidenza nel- la sentenza di primo grado e negli scritti difensivi di parte convenuta, che è quello dello spostamento dell'onere economico dell'aumento di ca- pitale sociale interamente a carico dei soci di maggioranza.
27 In altre parole, la proposta era stata fatta dai soci di minoranza sul presupposto che essi non avrebbero, poi, in ogni caso sottoscritto le nuove azioni, in questo modo, in caso di sottoscrizione ad opera dei soli soci di maggioranza, essi avrebbero visto diminuire la loro partecipazio- ne in misura ridotta e l'onere economico dell'aumento sarebbe stato so- stenuto solo dai soci di maggioranza.
Tanto è emerso chiaramente dalla provocazione della socia Pt_3 nel corso dell'assemblea sociale, allorquando ha invitato i soci di
[...] minoranza a dichiarare il proprio impegno a sottoscrivere le azioni, tanto
è emerso dagli scritti difensivi degli appellanti e dal rifiuto della proposta transattiva fatta nel corso del procedimento cautelare che prevedeva, in sintesi, la conferma dell'aumento di capitale sociale di Euro
1.251.945,00, suddiviso in Euro 208.654,92 di effettivo aumento di ca- pitale sociale ed Euro 1.043.290,08 di sovraprezzo, ma a condizione che fossero confermate le sottoscrizioni già eseguite da parte di tutti i soci.
Anche in questo caso, gli appellanti hanno rifiutato la proposta sull'assunto che in ogni caso essi sarebbero stati costretti alla sottoscri- zione (donde la natura coercitiva della delibera e della proposta) per non perdere il valore delle proprie partecipazioni.
Ma questo pregiudizio, come sopra si è spiegato, è insito nel fatto stesso che sia deliberato un aumento di capitale sociale e alcuni soci non vogliano sottoscriverlo e di per sé è irrilevante ai fini della configurazio- ne dell'abuso di maggioranza, essendo invece necessario che ricorra un quid pluris, e cioè che la maggioranza abbia strutturato l'operazione proprio al fine di ridurre i diritti patrimoniali e amministrativi dei soci.
Sotto altro profilo l'impostazione degli appellanti finirebbe per dare rilievo ai motivi personali dei soci, aprendo ad un generalizzato sindaca- to dell'autorità giudiziaria sugli stessi finora escluso dalla giurisprudenza.
28 Invero, tra le due opposte ed estreme soluzioni - delibera di au- mento del capitale al valore nominale per l'importo X con diritto d'opzione dei soci e delibera di aumento del capitale sociale per un im- porto minimale (pari in ipotesi) al valore nominale di Y azioni con so- vrapprezzo corrispondente al valore reale delle azioni in modo da dotare nell'uno e nell'altro caso la società del medesimo capitale di rischio – vi sono una miriade di soluzioni intermedie (si pensi al numero delle possi- bili combinazioni tra la quota dell'aumento del capitale e quello del so- vrapprezzo per arrivare al medesimo risultato in termini di apporto di capitale di rischio) tutte di per sé astrattamente lecite e ai corrisponden- ti, pressoché infiniti, motivi personali che potrebbero spingere i soci a preferire una soluzione piuttosto che un'altra e a ritenere iniqua quella non corrispondente ai propri desideri.
E' necessario, allora, per la configurazione dell'abuso di maggio- ranza che ci sia un quid pluris, e pertanto occorre verificare se gli indici segnalati dagli appellanti hanno effettivamente una valenza tale da far ritenere dimostrato che i soci di maggioranza, in violazione della clauso- la generale di buona fede, hanno agito in danno della minoranza.
Nell'esaminare la questione occorre ricordare che gli appellanti non contestano la legittimità dell'aumento di capitale sociale ex se, e cioè che un aumento fosse necessario per consentire alla società un apporto di capitali da impiegare in un'operazione di espansione di mercato, ma contestano le modalità dell'aumento prospettando la necessità che esso avvenisse in modo da tenere conto della significativa patrimonializzazio- ne della società.
Ciò detto, e invertendo l'ordine espositivo presente nell'atto d'appello, si possono esaminare gli indici presuntivi dell'abuso indicati dagli appellanti.
29 a) L'applicazione distorta della deroga prevista dalla normativa emergenziale per Covid-19.
Per gli appellanti “il più clamoroso indice dell'intento abusivo risie- de nel fatto che l'aumento di capitale è stato deliberato a maggioranza semplice per la sola ragione chela normativa emergenziale per Covid-19
[aveva] sterilizzato le eventuali maggioranze qualificate previste dallo statuto”.
Nel caso di specie l'art. 12 dello Statuto prevede la maggioranza qualificata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favore- vole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.
Pertanto, in assenza della normativa emergenziale, le socie di maggioranza, detenendo complessivamente (all'epoca) il 53,33% delle partecipazioni, non avrebbero potuto da sole deliberare l'aumento di ca- pitale.
Il riferimento è all'art. 44, co. 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76
(c.d. “Decreto Semplificazioni”), ai sensi del quale, “in deroga agli arti- coli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresen- tata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate con il voto fa- vorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, an- che qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto: a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile
[…]”.
In particolare, il carattere abusivo si coglierebbe nell'uso strumen- tale di una norma nata per contrastare le difficoltà delle società nascenti dall'emergenza COVID-19.
L'assunto non può essere condiviso per queste ragioni:
30 1) Come si legge nella relazione illustrativa all'art.44 del D.L.
76/2020: “Nell'ambito delle modificazioni del diritto societario volte ad aiutare le imprese italiane ad affrontare la difficile congiuntura economi- ca dovuta alla pandemia del Covid-19, è stata evidenziata l'esigenza di favorire la spedita deliberazione ed esecuzione di operazioni di aumento di capitale. A tal fine, il primo e il terzo comma contengono due misure di carattere transitorio e dichiaratamente “emergenziale” in linea con
l'oggetto del decreto-legge, mentre il quarto comma apporta alcune mo- dificazioni all'articolo 2441 del codice civile, destinate ad entrare a regi- me anche a prescindere dalle attuali difficoltà congiunturali. Il primo comma, in particolare, rimuove un possibile ostacolo alla facilità delibe- rativa delle assemblee che siano chiamate ad assumere deliberazioni fi- nalizzate, direttamente o indirettamente, a un'operazione di aumento di capitale. Viene infatti disattivato il quorum deliberativo rafforzato che ri- chiede il voto favorevole dei due terzi del capitale rappresentato in as- semblea, adottando quindi il quorum della maggioranza assoluta del ca- pitale rappresentato in assemblea, a condizione tuttavia che sia rappre- sentata almeno la metà del capitale sociale (in ossequio all'inderogabile principio imposto dall'art. 83 della direttiva UE 1132/2017). La deroga, di carattere eccezionale, ha un limite temporale sino alla data del 30
[giugno] 2021 e si applica anche qualora lo statuto preveda quorum de- liberativi pari o superiori a quello legale. Il terzo comma, invece, com- porta una estensione dell'ambito oggettivo e soggettivo dell'aumento di capitale con esclusione del diritto opzione in deroga alla procedura ordi- naria di cui al sesto comma dell'articolo 2441 del codice civile”.
La ratio della norma, come pianamente spiegato nella relazione il- lustrativa, è quella di favorire e incentivare una rapida capitalizzazione
31 delle società italiane per meglio affrontare “la difficile congiuntura eco- nomica dovuta alla pandemia del Covid-19”.
La sua applicazione non presuppone e richiede, tuttavia, che la so- cietà fosse andata in crisi per effetto della pandemia.
Nella prospettiva del legislatore la norma eccezionale e transitoria
è una sollecitazione alle società (e quindi al tessuto economico del si- stema Italia) a strutturarsi rapidamente per meglio fronteggiare la sfida economica locale e globale che la pandemia poneva.
In questa prospettiva la norma poteva essere utilizzata anche per deliberare un aumento di capitale funzionale, come nel caso di specie, a dotare la società di una parte dei mezzi finanziari necessari per un'operazione di acquisizione di un nuovo impianto nel Mezzogiorno
d'Italia (il cui costo era stimato in euro 3.860.000,00, v. parere Prof.
in atti). Anche questo era un modo di strutturarsi e di affrontare ER le sfide congiunturali poste dalla pandemia.
2) L'argomento usato dagli appellanti è in contraddizione con il fatto che essi non contestano che l'aumento di capitale sociale fosse ne- cessario ma assumono che dovesse avvenire con le modalità da loro suggerite per preservare i loro diritti patrimoniali.
D'altro canto, la necessità dell'aumento del capitale sociale era emersa anche dalla relazione del Prof. Ordinario di Persona_4
Economia e Gestione delle Imprese Università di Firenze, che, su incari- co della società conferito in data 3.8.2020, rendeva in data 20-10-2020 un parere nel quale conclusivamente assumeva: “[…] Dalle osservazioni fino ad ora rappresentate, sintetizzabili nella necessità di collegare agli investimenti di tipo strutturale, come quelli in questione, fonti di finan- ziamento di tipo durevole, ne discende la necessità di coprire almeno una quota parte del fabbisogno finanziario complessivo mediante capita-
32 le a titolo di rischio. Dunque, considerato che: - il fabbisogno finanziario si attesta su circa 3.800.000 euro, - a questo dovrà comunque aggiun- gersi l'investimento in CCNc, stimabile in circa il 60% - percentuale, questa, derivante dalla cosiddetta aliquota del circolante (cfr. tabella n.
3) - dell'incremento di fatturato che si prevede di realizzare nel breve termine con l'investimento in questione, - e considerando, infine, le ri- sorse finanziarie conseguite e conseguibili con i contratti di finanziamen- to sottoscritti a luglio e in itinere, l'aumento di Capitale Sociale potrebbe attestarsi in un valore compreso tra 1.000.000 e 1.500.000 euro, in modo tale da preservare, all'interno della struttura patrimoniale della
Società, un sufficiente grado di copertura delle immobilizzazioni e un adeguato indice di autonomia finanziaria” (così a pag.13 del parere).
Se i soci di minoranza avessero contestato la stessa necessità dell'aumento del capitale sociale, allora avrebbe avuto senso porre il tema dell'uso strumentale dell'art.44 del DL 76/2020, ma assumendo essi stessi che l'aumento era necessario (ma che andava fatto con altre modalità) perciò stesso l'argomento perde in realtà di consistenza.
b) L'asserita urgenza dell'aumento di capitale.
Collegato all'indice sopra esaminato è quello legato alla tempistica prevista per l'aumento di capitale.
Secondo gli appellanti, per l'esecuzione dell'aumento venivano in- fatti previsti termini brevissimi, pari a quelli minimi derivanti dalla legge e dai tempi tecnici di conclusione dell'aumento (quattordici giorni per l'esercizio dell'opzione e quattordici giorni per l'esercizio della prelazio- ne). E la previsione dei più ridotti termini di esecuzione previsti dalla normativa era stata giustificata nel corso del giudizio di primo grado dal- la “urgenza di procedere all'investimento programmato”, cioè l'acquisto
33 di un immobile in Italia meridionale, che si sarebbe tuttavia perfezionato soltanto a maggio 2022.
Ora, simile indice di per sé è privo di apprezzabile valore del carat- tere abusivo dell'operazione. La previsione del termine minimo di legge per l'esercizio dell'opzione è conforme all'ordinamento e la giustificazio- ne data nel corso del presente giudizio in ordine alla fissazione di tale termine nemmeno è richiesta ex art.2441 c.c. D'altro canto, è noto che un'operazione di investimento quale quella che viene qui in rilievo ri- chiede tempo per la fase attuativa.
Tale decisione poteva assumere carattere abusivo soltanto se fos- se stato dedotto che essa era un'espediente, assieme ad altri, per impe- dire ai soci di minoranza di procurarsi le risorse necessarie ad esercitare il diritto d'opzione. Ma tanto non è allegato e dimostrato in alcun modo, pacifico essendo, come sopra ricordato, che poi i soci di minoranza han- no esercitato il diritto di opzione, pienamente la socia e par- Parte_2 zialmente (ma in maniera significativa) il socio le cui Parte_1 azioni rimaste inoptate sono state sottoscritte, in proporzione, dalle so- cie e Parte_3 Parte_2
c) L'iniziale proposta di aumento di capitale “scindibile”.
Secondo gli appellanti altro sintomo del carattere abusivo della de- libera si ricava dal fatto che la proposta iniziale, risultante dall'avviso di convocazione in G.U., prevedeva un aumento di capitale scindibile, poi a seguito della loro segnalazione trasformato in aumento inscindibile. No- nostante il cambio di rotta rimane il fatto che “in origine l'aumento di capitale era stato ideato per conseguire una finalità diversa rispetto a quella di dotare la società di capitale.
Considerato che
, date le circostan- ze, e non potevano ignorare che e Parte_3 Persona_3 Pt_2 non avrebbero avuto interesse a sottoscriverlo, non occor- Parte_1
34 rono particolari salti logici o dietrologie per trarre la conclusione che
l'aumento di capitale fosse prima di tutto finalizzato a conseguire un ef- fetto iperdiluitivo della loro partecipazione”.
Ora, tale assunto non può essere condiviso sia perché è in con- traddizione con la condotta processuale degli stessi appellanti che non hanno contestato che la delibera di aumento di capitale fosse necessaria per realizzare l'investimento sopra indicato, sia perché i soci di maggio-
hanno condiviso l'opportunità, suggerita dai soci di minoranza, Pt_5 che l'aumento di capitale fosse inscindibile. D'altro canto, se l'aumento di capitale fosse rimasto scindibile e fosse stato sottoscritto dai soli soci maggioranza, non per questo l'interesse sociale non sarebbe stato sod- disfatto, sia pure parzialmente, con un aumento pari ad euro
667.691,00, certamente inferiore alla soglia minima di un milione di eu- ro prevista dal parere del Prof. ma di un'entità tale che si sa- ER rebbe ridotto in ogni caso significativamente il ricorso al finanziamento bancario (con i relativi costi).
d) L'incapacità dei soci di maggioranza di giustificare in assemblea l'asserita necessità di strutturare l'aumento di capitale senza un soprap- prezzo.
Secondo gli appellanti, il carattere abusivo sarebbe desumibile dal fatto che erano palesemente infondati tutti gli argomenti usati da PE
[.
nel corso dell'assemblea, ovvero: (i) il soprapprezzo non avrebbe Pt_1 consentito di approfittare delle agevolazioni fiscali previste dalla norma- tiva emergenziale per Covid-19; (ii) i valori del patrimonio netto sareb- bero “esclusivamente virtuali”; (iii) l'eventuale soprapprezzo avrebbe costituito un disincentivo per i soci alla sottoscrizione;
(iv) il soprapprez- zo “renderebbe obbligatorio l'immediato versamento dell'intero importo
35 sottoscritto mentre esso, in assenza del sovrapprezzo, potrebbe essere differito”.
L'indice di per sé non è particolarmente significativo, tenuto conto, per un verso, del contesto assembleare in cui la discussione si è svolta, in cui uno dei soci si è trovato costretto a rispondere in quel momento e senza magari i necessari approfondimenti ai rilievi formulati dagli altri soci (e per essi da un professore universitario all'uopo delegato alla di- scussione) sulle ragioni della mancata scelta di una diversa soluzione, e, per altro verso, che tale socio nemmeno era chiamato a dare una parti- colare e motivata giustificazione al rifiuto di votare una proposta che avrebbe spostato, secondo le stesse intenzioni dei soci di minoranza,
l'intero peso economico dell'aumento di capitale su di lui.
In altre parole, non sembra che possano trarsi particolari argo- menti dal fatto che un socio, con argomenti più o meno fondati, abbia ri- fiutato di votare a favore di una soluzione per lui fortemente penalizzan- te.
e) Il pretesto dell'asserita necessità di contrastare la concorrenza di di Controparte_6 Parte_1
Gli appellanti ricordano che “tra i temi sollevati in assemblea da in reazione alle contestazioni dei soci di minoranza (v. alle- Parte_3 gato D al verbale di assemblea, doc. 1), merita alcune considerazioni a parte quello della attività concorrenziale svolta da per Parte_1 mezzo di società anch'essa operante nel settore del Controparte_6 commercio all'ingrosso del vetro piano e attiva nel mercato dell'Italia centrale” e che nel giudizio di primo grado aveva insistito molto CP_1 su tale questione e l'argomento aveva fatto presa sul Tribunale, che aveva finito per convincersi che l'intera operazione fosse davvero finaliz- zata a difendere dalla concorrenza di . CP_1 CP_6
36 Secondo gli appellanti si tratta di un mero pretesto posto che (a) da quando esiste , cioè dal 2015, aveva continuato a CP_6 CP_1 produrre cospicui utili di esercizio, che avevano raggiunto i massimi sto- rici proprio negli ultimi due anni, segno che non aveva mai soffer- CP_1 to la concorrenza della società di (b) che opera Parte_1 CP_6 in Italia centrale, e solo in relazione al mercato dell'Italia centrale può considerarsi una “concorrente” di l'investimento in Italia meri- CP_1 dionale poteva casomai considerarsi attuazione di una strategia di espansione (del tutto legittima), ma non certo di difesa contro una con- correnza che non esisteva.
L'argomento è meramente suggestivo.
La concorrenza per l'Italia centrale non è contestata nemmeno da- gli appellanti. Che l'apertura di un nuovo impianto in altra area geografi- ca del paese non sia un modo per contrastare e resistere alla concorren- za è invece assunto del tutto opinabile, essendo notorio che anche tali politiche gestionali, magari al fine di diversificare le aree di produzione e commercializzazione e di anticipare i concorrenti, possono avere simili finalità.
7. In conclusione, la complessiva valutazione svolta dal tribunale può essere confermata con le integrazioni alla motivazione sopra propo- ste.
L'evidenza disponibile non consente di ritenere dimostrato che la delibera per cui è causa concreti un abuso di maggioranza a danni della minoranza. Gli indici presuntivi valorizzati dagli appellanti sono o insus- sistenti o contraddittori o inidonei allo scopo.
L'appello va pertanto respinto, con integrale conferma della sen- tenza impugnata.
37 8. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della notula in atti (ridotto al minimo il compenso previsto per la fase 3, in assenza di istruttoria e di sola trat- tazione).
Deve darsi atto, infine, dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art.17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sen- tenza impugnata;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di giudizio, che liquida in complessivi euro € 22.333,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese gene- rali (15%) e agli accessori fiscali e previdenziali ( IVA e CPA, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 13-6-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
38 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n.
196 e successive modificazioni e integrazioni.
39
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei
Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2282/2023, promos- sa
[...]
residente in [...]
46 (C.F. , e residente in Sansepol- C.F._1 Parte_2 cro (AR), Via Togliatti n. 39 (C.F. , entrambi rap- C.F._2 presentati e difesi, come da procure in calce all'atto d'appello, dal Prof.
Avv. Lorenzo Stanghellini (C.F. ; PEC C.F._3 [...]
fax 055-572293) e dall'Avv. Ales- Email_1 sandro Zanini (C.F. ; PEC C.F._4 Email_2 [...]
fax 055-572293) ed elettivamente domiciliati presso Email_3 lo studio di questi in Firenze, Via Cavour n. 80.
1 APPELLANTI
CONTRO
(P. Iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Rag. con sede in Sanse- Controparte_2 polcro (AR), Via Malpasso n. 59, rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avvocati Prof. Umberto Tombari (c.f. C.F._5
), Prof. Francesco D'Angelo (c.f. , Giovanni
[...] C.F._6
Gatteschi (c.f. ) e Marcello Catacchini (c.f. CodiceFiscale_7 [...]
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei C.F._8 primi due in Firenze, Piazza della Indipendenza n. 21, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello (indirizzi “PEC”, costi- tuenti anche domicilio digitale, “umberto. Email_4 Email_5
”, “ . , “
[...] Email_6 Email_7 Email_8
, “ ).
[...] Email_9
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 2980/2023 del Tribunale di Firenze – Sezione Specia- lizzata per le Imprese, pubblicata il 18/10/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Fi- renze, per le ragioni di cui in narrativa, in riforma integrale della senten- za del Tribunale di Firenze n. 2980/2023 resa a definizione del giudizio di cui al n. R.G. 13013/2020 e pubblicata in data 18 ottobre 2023, an- nullare la deliberazione dell'assemblea straordinaria di Controparte_1 del 16 novembre 2020 ai rogiti del Not. Dott. rep. Persona_1
31.413, racc. 20.905, iscritta nel Registro delle imprese in data 18 no- vembre 2020, con la quale è stato deliberato l'aumento di capitale socia- le, a pagamento, di euro 1.251.945. Con vittoria di spese e onorari di
2 causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Fi- renze, Sezione Specializzata in materia di impresa, per le ragioni espo- ste in precedenza, confermare la sentenza impugnata e rigettare
l'appello proposto. Con vittoria di spese e onorari”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. Il giudizio di primo grado.
(infra, è una società per azioni operante Controparte_1 CP_1 nel mercato della commercializzazione all'ingrosso di vetro e prodotti af- fini. A seguito della morte del fondatore, avvenuta nel 2014, Per_2 soci della società sono rimasti la vedova e i figli , Persona_3 CP_3
e Il capitale sociale, fino ai fatti per cui è causa, era Pt_1 Parte_2 di euro 1.548.000,00 ed era così ripartito tra i soci: euro 309.600,00
(pari al 20% del totale) di proprietà di euro 516.000,00 Persona_3
(rappresentanti il 33,33% del totale) di proprietà di euro Parte_3
516.000,00 (rappresentanti il 33,33% del totale) di proprietà di Pt_1
euro 206.400,00 (pari al 13,33% del totale) di proprietà di
[...] Pt_2
[...]
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione com- posto da e dai soci e Controparte_2 Persona_3 Parte_3
La società aveva al momento dei fatti di causa un rilevante patri- monio netto (costituito in prevalenza da ampie riserve per utili non di- stribuiti), pari a quasi sette volte il capitale sociale.
Con avviso del 23-10-2020, pubblicato in G.U. in data 27-10-
2020, era convocata per il giorno 16.11.2020 l'assemblea straordinaria della società per deliberare un aumento del capitale sociale in denaro, in
3 forma scindibile, riservato ai soci, di € 1.252.000 e per portarlo, quindi, da euro € 1.548.000,00 ad € 2.800.000,00.
Nello stesso avviso si faceva presente che “la proposta di aumento di capitale sociale ha origine nella complessiva situazione aziendale dopo
i primi mesi di emergenza sanitaria e negli investimenti che la società deve effettuare prossimamente per garantire il proprio sviluppo, ele- menti entrambi valutati nel parere tecnico ottenuto dal Prof. ER
Tale parere con i relativi allegati, nei 15 giorni precedenti la da-
[...] ta fissata per l'assemblea, rimarra' depositato presso la Sede sociale di
, a disposizione degli Azionisti”. CP_1
Con lettera del 3.11.2020 i soci e chiedevano Pt_1 Parte_2
l'accesso alla relazione del Prof. e se l'aumento del capitale so- ER ciale, tenuto conto delle riserve di utili non distribuiti, prevedesse o me- no un sovrapprezzo.
Con lettera del 5.11.2020 il Presidente del C.d.A., rag. CP_2 trasmetteva quanto richiesto e precisava che, essendo riservato ai soci,
l'aumento di capitale sociale non prevedeva alcun sovrapprezzo.
Con lettera del 9.11.2020, da valere anche quale segnalazione al collegio sindacale, i soci e con l'assistenza del Prof. Pt_2 Parte_1
Stanghellini, contestavano, in sintesi, che la proposta di aumento di ca- pitale sociale, così come congegnata, cioè senza alcun sovrapprezzo, aveva natura coercitiva e li costringeva a sottoscrivere l'aumento del ca- pitale sociale perché, in difetto di sottoscrizione e per il caso in cui i due soci di maggioranza avessero esercitato i diritti di opzione, essi avrebbe- ro visto diluirsi la loro partecipazione, pari a nominali euro 722.400, ma il cui valore effettivo, rapportato al ricco patrimonio netto, era di euro
4.817.882,53, con una sostanziale espropriazione del valore della loro partecipazione per euro 1.831.265,77; che, così come strutturata, la
4 proposta di aumento si configurava come un abuso della maggioranza societaria ai danni degli altri soci: non perseguiva l'interesse sociale, es- sendo previsto un aumento scindibile, e non tutelava i soci, tutti i soci, anche quelli di minoranza, non prevedendo un sovrapprezzo.
Con la stessa lettera e indicavano altri aspetti Pt_2 Parte_1 sintomatici del carattere abusivo della proposta di aumento del capitale sociale (debolezza delle ragioni indicate dal Prof. a supporto ER dell'aumento di capitale sociale;
aumento reso possibile da una norma provvisoria ed eccezionale, quale l'art.44 del DL 76/2020) e invitavano gli amministratori a proporre all'assemblea un aumento di capitale so- ciale di euro 1.252.000, di cui euro 187.727,00 a titolo di capitale ed eu- ro 1.064.273,00 a titolo di sovrapprezzo.
Con delibera del 16.11.2020, dopo articolata discussione, l'assem- blea straordinaria, respinta l'alternativa proposta di aumento di capitale sociale avanzata dai soci di minoranza, approvava la delibera di aumen- to del capitale sociale proposta dal Consiglio di Amministrazione, con la variante, rispetto all'avviso di convocazione pubblicato in G.U., che esso fosse inscindibile, con il voto contrario dei soci e Pt_2 Parte_1
Tale delibera era oggetto di azione di annullamento dinanzi al Tri- bunale di Firenze –Sezione Imprese (e relativa fase cautelare, chiusasi con esito negativo), sull'assunto che la delibera fosse espressione di un abuso della maggioranza in danno della minoranza dei soci, come emer- geva da una serie di indici sintomatici, stante, in sintesi, il carattere coercitivo della delibera de qua, con la quale i soci di maggioranza
[...]
e (rispettivamente loro sorella e madre), abu- Parte_4 Persona_3 sando del relativo potere decisorio, avevano imposto ai soci di minoran- za l'aumento di capitale allo scopo di recare loro un pregiudizio, che sa- rebbe stato assai minore se l'aumento del capitale, come da loro propo-
5 sto in alternativa, fosse stato con un sovrapprezzo d'azioni pari a cinque volte il valore nominale delle azioni.
All'impugnativa resisteva la società chiedendone il rigetto.
Con la sentenza n.2980/2023 il Tribunale di Firenze ha respinto l'impugnativa osservando:
(i) che era “da escludere un danno derivante da una situazione di impossibilità economica a far fronte all'aumento di capitale, in capo a
e non avendo essi stessi mai rappresentato tale fat- Pt_2 Parte_1 to ed avendo essi poi provveduto alla sottoscrizione del deliberato au- mento”;
(ii) che non aveva ancora pregio l'assunto degli attori, ”secondo
i quali aver deliberato l'aumento al solo valore nominale, senza alcun sovrapprezzo, avrebbe significato praticare uno sconto dell'85% sul va- lore effettivo delle azioni – in pratica, un regalo;
che, tuttavia, poiché dello sconto avevano beneficiato loro stessi, non poteva “tacciarsi di abuso aver elargito lo stesso “regalo” a tutti i soci”,
(iii) che era altresì infondato “l'assunto secondo cui erano stati costretti ad aderire alla sottoscrizione, contrariamente a quella che sa- rebbe stata la loro volontà, per non subire un danno maggiore conse- guente alla mancata sottoscrizione in una società fortemente patrimo- nializzata (se essi non avessero sottoscritto l'aumento, avrebbero visto diminuire significativamente le loro quote azionarie, con ripercussioni non solo sul loro “peso” all'interno della compagine, ma anche sul diritto alla distribuzione degli utili maturati negli anni e accantonati in riserva, con un danno stimato dagli attori in circa 1,8 milioni di euro)”;
(iv) che, infatti, avendo “i soci di minoranza la capacità economi- ca di sottoscrivere l'aumento, un loro eventuale rifiuto sarebbe stato frutto di una libera scelta, ossia della ponderazione dei loro interessi;
6 talché le eventuali conseguenze negative della loro scelta non avrebbero potuto essere considerate propriamente un “danno”, inteso come pre- giudizio subito non jure”;
(v) che, d'altro canto, “la mancata sottoscrizione si sarebbe ri- solta a danno dei soci di minoranza solo nel caso in cui e Parte_3 avessero esercitato la prelazione: esito per nulla sconta- Persona_3 to, anzi escluso nelle intenzioni dichiarate dalle socie di maggioranza, poiché non era affatto sicuro che esse avessero – a loro volta – la possi- bilità o la volontà di coprire anche la quota inoptata dagli altri soci e, a quel punto, un aumento di capitale molto inferiore a quello stimato co- me necessario per gli investimenti programmati avrebbe potuto essere giudicato inutile. Secondo questo sviluppo, pure ipotizzabile, l'intero aumento (inscindibile) sarebbe rimasto non approvato e i soci di mino-
non avrebbero subito danno alcuno, mentre l'unico soggetto dan- Pt_5 neggiato sarebbe stata la società, privata di una possibilità di crescita”;
(vi) che “pacifico perché non contestato che l'aumento di capita- le ha soddisfatto una esigenza di , si osserva che, su un piano CP_1 astratto, la Società sarebbe stata effettivamente indifferente rispetto all'alternativa proposta dai soci di minoranza: che l'intero aumento fosse andato a incrementare il capitale sociale, o che fosse stato registrato in parte come riserva “targata”, nulla sarebbe cambiato in punto di patri- monializzazione, consentendo comunque a di perseguire i suoi CP_1 obiettivi di investimento facendo un ridotto ricorso al credito. La presen- te vicenda, però, si caratterizza per la sussistenza di una variabile di- pendente, data dal fatto che, se fosse stata accettata l'alternativa pro- posta dai soci di minoranza, essi avrebbero senz'altro rifiutato di sotto- scrivere l'aumento di capitale. Questa non è solo un'ipotesi, desunta dal silenzio ambiguamente serbato sul punto da e essi Pt_2 Parte_1
7 lo hanno infine scritto a chiare lettere nel corso del sub-procedimento cautelare, allorché ha avanzato la proposta conciliativa di sosti- CP_1 tuire la delibera adottata con altra, nella quale l'aumento di capitale avrebbe avuto proprio la struttura (valore nominale unito a sovrapprez- zo) proposta dai soci di minoranza, a fronte dell'obbligo di questi di sot- toscrivere l'aumento, nella stessa misura in cui hanno sottoscritto quello approvato dall'assemblea; ma e hanno rifiutato la Pt_2 Parte_1 proposta, affermando di aver “maturato la convinzione di non avere di per sé interesse a sottoscrivere l'aumento di capitale”. Questa loro vo- lontà è perfettamente legittima. Ma, allora, l'alternativa non sarebbe stata indifferente per la Società: con l'aumento di capitale così come proposto dai soci di minoranza potevano infatti verificarsi due scenari opposti, conseguenti alla natura inscindibile dell'aumento: (i) aumento Contr integralmente sottoscritto dai soci di maggioranza – in tal caso, per
nulla sarebbe cambiato;
(ii) rifiuto o impossibilità, per i soci di
[...] maggioranza, di sottoscrivere per intero il capitale, rifiuto, per giunta, già preannunciato da e da – in questa eve- Parte_3 Persona_3 nienza, il danno per ci sarebbe stato, dovendo essa o rinunciare CP_1 al programma di sviluppo ideato per fronteggiare la concorrenza, o fi- nanziarlo interamente con ricorso al credito. La reale volontà dei soci di minoranza, resa palese dal loro comportamento anche successivo all'assemblea ma intuita già prima dalle altre socie (che hanno chiesto ripetutamente ai primi di esplicitare se volessero o no partecipare all'aumento, senza ottenere risposta), porta allora alla conclusione che la proposta di aumento da loro presentata avrebbe comportato un danno per la Società (o, in alternativa, ai soci di maggioranza: aspetto di cui ci si occupa al punto che segue): e ciò esclude in radice la possibilità di
8 ravvisare un abuso nella decisione assunta dalla maggioranza assem- bleare”;
(vii) che “se fosse stata portata alla votazione dell'assemblea la proposta di aumento formulata da e la Società Pt_2 Parte_1 avrebbe evitato un pregiudizio solo se i soci di maggioranza si fossero fatti carico dell'intero aumento di capitale. Ma le socie di maggioranza – ponderati i loro interessi personali, al pari di quelli di minoranza – ave- vano già espresso la loro volontà contraria a sostenere da sole l'intero aumento di capitale: volontà altrettanto legittima di quella degli altri so- ci. Conseguentemente, l'adozione della proposta alternativa proposta da
e avrebbe avuto il solo effetto di trasferire su Pt_2 Parte_1 Per_5 la e la coazione ad una scelta tra opzioni ugual- Pt_1 Persona_3 mente non volute. Infatti le socie di maggioranza avrebbero dovuto: - o, nell'interesse di ma contro la loro volontà espressa, accollarsi CP_1
l'intero aumento, versando una somma ingente, - o rifiutarsi a loro volta di sottoscrivere l'aumento di capitale, nell'interesse personale ma contro quello societario, e, in definitiva, nuovamente contro la loro volontà, po- sto che e avevano a cuore la capacità di Parte_3 Persona_3
di contrastare la concorrenza della È CP_1 Controparte_5 però ovvio che, se è ravvisabile un “diritto” dei soci di minoranza a non essere costretti a esprimere un voto, in ogni caso, a loro sfavorevole, lo stesso è ravvisabile per i soci di maggioranza;
e se pure si volesse con- siderare un abuso la sottoposizione a tale coazione, non si potrebbe pre- tendere che la maggioranza, per non commetterlo, debba subirlo”.
L'appello
2. e hanno proposto tempestivo appello, for- Pt_2 Parte_1 mulando un unico articolato motivo, con il quale censurano la sentenza
9 di primo grado per non avere colto l'essenza della vicenda e per non avere fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurispruden- za (di merito e di legittimità) in tema di abuso della maggioranza.
Secondo gli appellanti, il tribunale aveva errato anzitutto in merito alla ritenuta assenza di un pregiudizio per i soci di minoranza, errore apprezzabile sotto questi profili:
(i) Errata qualificazione del pregiudizio lamentato dai soci di minoranza.
Secondo gli appellanti, il tribunale non aveva adeguatamente valu- tato che il pregiudizio era consistente, all'evidenza, nella coercizione alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale. In una società fortemente patrimonializzata, con utili per milioni di euro da anni non distribuiti e destinati a riserva, la mancata sottoscrizione avrebbe comportato che non solo le socie di maggioranza sarebbero passate dal 53,33% al
74,20% del capitale sociale, ma che esse avrebbero visto un incremento di valore delle loro partecipazioni per euro 1.831.222 a tutto danno dei soci di minoranza, che avrebbero subito una corrispondente perdita.
(ii) Errata valutazione delle risultanze relative alla disponibilità delle socie di maggioranza a sottoscrivere anche da sole l'aumento di capitale dalle stesse proposto.
Il tribunale aveva ritenuto “che la copertura da parte delle socie di maggioranza dell'eventuale quota rimasta inoptata dell'aumento di capi- tale al valore nominale sarebbe stato un esito per nulla scontato, anzi escluso nelle intenzioni dichiarate dalle socie di maggioranza”. Ma il con- trario emergeva dai documenti in atti (doc.13), in ordine alla manifesta- ta disponibilità di a sottoscrivere l'intera partecipazione so- Parte_3 ciale a lei offerta in opzione e a esercitare la prelazione su tutte le parte- cipazioni rimaste inoptate.
10 (iii) Errata e illogica attribuzione di rilevanza decisiva alle inten- zioni dichiarate dalle socie di maggioranza in ordine alla proposta alternativa dell'aumento di capitale con sovrap- prezzo.
Secondo gli appellanti, le valutazioni del Tribunale, con riferimento ai presupposti dell'abuso della maggioranza, sono viziate dai medesimi errori di fondo: “(a) da un lato viene attribuita rilevanza decisiva, al fine di escludere la sussistenza di un abuso, alla dichiarazione delle socie di maggioranza secondo cui le stesse non avrebbero sottoscritto un au- mento di capitale con soprapprezzo: l'argomento genera tuttavia un cor- tocircuito, perché è proprio in tale dichiarazione di volontà che si concre- tizza l'abuso; (b) dall'altro lato non viene invece riconosciuta la rilevanza dei numerosi indici dell'abuso (e, più in generale, della contrarietà al principio di buona fede della condotta tenuta dalle socie di maggioran- za), tutti già in atti”.
In ordine al rilievo sub (a), secondo gli appellanti, “il cortocircuito logico è evidente. L'abuso si consuma proprio nella volontà della mag- gioranza di assumere una deliberazione imponendo le proprie condizioni, in danno della minoranza e senza che vi sia un interesse della società.
Nel caso di specie, l'abuso si è consumato nell'imposizione, da parte di
e di un aumento di capitale senza soprap- Parte_3 Persona_3 prezzo, che ha costretto i soci di minoranza a sottoscriverlo. L'intenzione dichiarata da e di non sottoscrivere un au- Parte_3 Persona_3 mento di capitale deliberato a condizioni diverse da quelle da esse impo- ste è una manifestazione di tale abuso;
quella stessa intenzione non può quindi considerarsi circostanza idonea ad escludere l'abuso […]”. E, inol- tre, l'affermazione del tribunale, secondo cui “È però ovvio che, se è ravvisabile un 'diritto' dei soci di minoranza a non essere costretti a
11 esprimere un voto, in ogni caso, a loro sfavorevole, lo stesso è ravvisa- bile per i soci di maggioranza;
e se pure si volesse considerare un abuso la sottoposizione a tale coazione, non si potrebbe pretendere che la maggioranza, per non commetterlo, debba subirlo”, è frutto di un altret- tanto chiaro errore logico in quanto: “a differenza della minoranza, la maggioranza non è tenuta a subire una proposta di aumento di capitale della minoranza. In altre parole, mentre la minoranza aveva solo la pos- sibilità di subire l'abuso (versando capitale in una società che non distri- buisce dividendi oppure perdendo euro 1,8 milioni di riserve), la maggio- ranza aveva la possibilità di deliberare un aumento a condizioni eque. E proprio questo richiedeva l'obbligo di eseguire il contratto di società se- condo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 c.c.”.
In merito al rilievo sub b), il tribunale aveva omesso di considerare gli indici sintomatici dell'abuso e, in particolare:
1) L'iniziale proposta di aumento di capitale “scindibile”.
La proposta iniziale, come contenuta nell'avviso di convocazione, prevedeva che l'aumento di capitale fosse di tipo scindibile. Il che com- portava che l'organo amministrativo, composto per due terzi dalle socie di maggioranza, riteneva utile l'aumento di capitale anche laddove non fosse stato integralmente sottoscritto. A seguito di specifica contestazio- ne delle socie di minoranza era stato corretto il tiro: la proposta di au- mento del capitale sociale era stata modificata nel senso che fosse di ti- po inscindibile.
Secondo gli appellanti il “sintomo”, tuttavia, rimane: “in origine
l'aumento di capitale era stato ideato per conseguire una finalità diversa rispetto a quella di dotare la società di capitale.
Considerato che
, date le circostanze, e non potevano ignorare che Parte_3 Persona_3
e non avrebbero avuto interesse a sottoscriverlo, Pt_2 Parte_1
12 non occorrono particolari salti logici o dietrologie per trarre la conclusio- ne che l'aumento di capitale fosse prima di tutto finalizzato a conseguire un effetto iperdiluitivo della loro partecipazione”.
2) L'asserita urgenza dell'aumento di capitale.
Un altro indice dell'intento abusivo della maggioranza – secondo le ricorrenti – è dato dalla tempistica prevista per l'aumento di capitale.
Per l'esecuzione dell'aumento venivano infatti previsti termini brevissimi, pari a quelli minimi derivanti dalla legge e dai tempi tecnici di conclusio- ne dell'aumento (quattordici giorni per l'esercizio dell'opzione e quattor- dici giorni per l'esercizio della prelazione). La previsione dei più ridotti termini di esecuzione previsti dalla normativa era stata giustificata dalla
“urgenza di procedere all'investimento programmato”, cioè l'acquisto di un immobile in Italia meridionale. Ma all'epoca della deliberazione impu- gnata non vi erano neppure trattative in corso per l'acquisto di un im- mobile. Tanto che soltanto a maggio 2022 sarebbe stato sottoscritto un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile.
3) L'incapacità di giustificare in assemblea l'asserita necessità di strutturare l'aumento di capitale senza un soprapprezzo.
Secondo gli appellanti, ciò è desumibile dal fatto che erano pale- semente infondati tutti gli argomenti usati da nel corso Parte_3 dell'assemblea, ovvero: (i) il soprapprezzo non avrebbe consentito di approfittare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa emergen- ziale per Covid-19; (ii) i valori del patrimonio netto sarebbero “esclusi- vamente virtuali”; (iii) l'eventuale soprapprezzo avrebbe costituito un disincentivo per i soci alla sottoscrizione;
(iv) il soprapprezzo “rendereb- be obbligatorio l'immediato versamento dell'intero importo sottoscritto mentre esso, in assenza del sovrapprezzo, potrebbe essere differito”.
13 4) Il pretesto dell'asserita necessità di contrastare la concor- renza di di Controparte_6 Parte_1
Gli appellanti ricordano che “tra i temi sollevati in assemblea da in reazione alle contestazioni dei soci di minoranza (v. alle- Parte_3 gato D al verbale di assemblea, doc. 1), merita alcune considerazioni a parte quello della attività concorrenziale svolta da per Parte_1 mezzo di società anch'essa operante nel settore del Controparte_6 commercio all'ingrosso del vetro piano e attiva nel mercato dell'Italia centrale” e che nel giudizio di primo grado aveva insistito molto CP_1 su tale questione e l'argomento aveva fatto presa sul Tribunale, che aveva finito per convincersi che l'intera operazione fosse davvero finaliz- zata a difendere dalla concorrenza di . Secondo gli ap- CP_1 CP_6 pellanti si trattava di mero pretesto posto che (a) da quando esiste CP_6
cioè dal 2015, aveva continuato a produrre cospicui utili di
[...] CP_1 esercizio, che avevano raggiunto i massimi storici proprio negli ultimi due anni, segno che essa non aveva mai sofferto la concorrenza della società di (b) che opera in Italia centrale, e so- Parte_1 CP_6 lo in relazione al mercato dell'Italia centrale può considerarsi una “con- corrente” di l'investimento in Italia meridionale poteva casomai CP_1 considerarsi attuazione di una strategia di espansione (del tutto legitti- ma), ma non certo di difesa contro una concorrenza che non esisteva.
5) La “proposta conciliativa” tanto coercitiva quanto l'aumento deliberato.
Un ulteriore segnale di un approccio non conforme ai principi di buona fede – per gli appellanti - è ravvisabile nella “proposta conciliati- va” formulata alle p. 32-34 della memoria di costituzione di nel CP_1 procedimento cautelare in primo grado, consistente nella sostituzione della delibera impugnata con un'altra prevedente “l'aumento di capitale
14 sociale di Euro 1.251.945,00 suddiviso in Euro 208.654,92 di effettivo aumento di capitale sociale ed Euro 1.043.290,08 di sovraprezzo […]”, ma a condizione che fossero confermate le sottoscrizioni già eseguite da parte di tutti i soci. Invero, essi avevano lamentato, quali soci di mino- ranza, un pregiudizio consistente nella coercizione a sottoscrivere l'aumento per non perdere il valore delle proprie partecipazioni. La “pro- posta conciliativa” di consisteva: a) nel concedere ai soci di mino- CP_1
la previsione del soprapprezzo che gli stessi avevano chiesto affin- Pt_5 ché non fossero costretti a sottoscrivere l'aumento di capitale;
b) nel pretendere, in cambio, che essi confermassero la sottoscrizione. Tale proposta non aveva nulla di conciliativo avendo un contenuto coercitivo esattamente equivalente alla delibera di aumento di capitale.
6) L'applicazione distorta della deroga prevista dalla normativa emergenziale per Covid-19.
Per gli appellanti, infine, “il più clamoroso indice dell'intento abusi- vo risiede nel fatto che l'aumento di capitale è stato deliberato a mag- gioranza semplice per la sola ragione che la normativa emergenziale per
Covid-19 [aveva] sterilizzato le eventuali maggioranze qualificate previ- ste dallo statuto”.
Il riferimento è all'art. 44, co. 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76
(c.d. “Decreto Semplificazioni”), ai sensi del quale, “in deroga agli arti- coli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresen- tata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate con il voto fa- vorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, an- che qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto: a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi
15 conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile
[…]”.
Lo statuto di all'art. 12, prevede una maggioranza qualifi- CP_1 cata (così testualmente, “Le Assemblee Straordinarie deliberano sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale). Pertanto, in assenza della normativa emergenziale, le socie di maggioranza, detenendo com- plessivamente (all'epoca) il 53,33% delle partecipazioni, non avrebbero potuto da sole deliberare l'aumento di capitale.
Era però evidente – secondo gli appellanti – che l'art. 44, co. 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 aveva introdotto una deroga finalizzata, in un momento critico per le imprese colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria, a superare eventuali opposizioni della minoranza ad aumenti di capitale necessari per sostenere l'attività. In altre parole, la ratio della norma consisteva in un temporaneo ribilanciamento degli interessi con- trapposti, in base al quale, per la durata dell'emergenza sanitaria (“sino alla data del 30 giugno 2021”), l'interesse di una società a ottenere le risorse necessarie per la propria attività avrebbe dovuto considerarsi prevalente rispetto all'eventuale interesse dei suoi soci di “minoranza qualificata” a impedire un aumento di capitale. Nel caso di specie tutta- via, essi appellanti: a) non si erano affatto opposti all'aumento di capita- le, anzi ne avevano essi stessi proposto uno per lo stesso identico im- porto complessivo indicato dalla maggioranza;
b) si erano invece opposti alle modalità coercitive ed espropriative che le socie di maggioranza avevano proposto.
Era evidente, quindi, che nel caso de quo la normativa emergen- ziale era stata applicata per un fine distorto, cioè quello di superare il dissenso espresso dalla minoranza non in relazione all'aumento di capi-
16 tale in sé, bensì in relazione alle modalità coercitive ed espropriative dell'aumento medesimo volute dalla maggioranza. E dal momento che per principio pacifico sui soci grava un obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto sociale, una deroga speciale agli equilibri di potere statutari come quella prevista dalla normativa emergenziale avrebbe dovuto essere applicata con particolare cautela, ai soli fini per cui tale deroga era prevista, e soltanto dopo aver tentato, per quanto possibile, di individuare un punto di incontro tra le esigenze della società
e quelle dei soci di minoranza (nel caso di specie, ad esempio, nego- ziando l'entità del soprapprezzo). Le socie di maggioranza non lo aveva- no fatto, a ulteriore dimostrazione del loro intento abusivo ai danni della minoranza.
Le difese dell'appellata.
3. ha contestato una ad una le censure mosse da parte CP_1 appellante chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, con vit- toria delle spese anche in questo grado di giudizio.
In particolare, ha evidenziato che era controparte che utilizzava, in modo distorto, i principi di diritto di cui alla giurisprudenza di legittimità
e che era altresì evidente il tentativo di abuso di e ai Pt_2 Parte_1 danni degli altri soci, nonché di come correttamente preci- CP_1 sato nella sentenza.
A quest'ultimo riguardo ha evidenziato che la peculiare visione dei rapporti societari di e celava, in realtà, un loro ten- Pt_2 Parte_1 tativo di abusare della propria posizione ai danni degli altri soci e della
Società. In questo senso nella citazione si arriva addirittura a sostenere che in ragione della deliberazione “l'aumento di capitale sarebbe stato effettuato dalla maggioranza con i soldi della minoranza”. Senonché era
17 vero “esattamente il contrario: e avrebbero voluto incre- Pt_1 Pt_2 dibilmente realizzare un'operazione che, per loro (e solo per loro), sa- rebbe stata “WIN/WIN”. In altri termini, a seguito di un aumento di capi- tale con enorme sovrapprezzo, e avrebbero preteso che Pt_1 Pt_2
e sopportassero per intero il finanziamento della Società Per_3 CP_3 apportando nuovo capitale di rischio, senza che però a tale operazione conseguisse un sostanziale aumento della quota partecipativa di queste ultime. Così, se a seguito di tale finanziamento fosse riuscita a CP_1
Cont raggiungere gli obiettivi imprenditoriali che si era posta, e Pt_1
[...
avrebbero goduto di tale successo pur senza contribuire in alcun mo- do al medesimo e senza rischiare nulla. Qualora invece la Società non fosse riuscita a raggiungere tali obiettivi, soltanto e Per_3 CP_3 avrebbero perso il “nuovo” capitale di rischio, poiché apportato unica- mente da queste ultime. Circostanza questa (perdita del finanziamento erogato sotto forma di capitale di rischio) che è peraltro particolarmente concreta per imprese societarie che, come sono naturalmente CP_1 deboli, poiché svolgono attività meramente “commerciale” e le cui par- tecipazioni sono poco appetibili per potenziali investitori (come per qual- siasi società “chiusa”, a carattere familiare).
L'abuso dei soci di minoranza si coglieva anche nel rigetto della proposta conciliativa di formulata nel giudizio cautelare, CP_1 che evidenziava le vere finalità degli attori: “[…era] evidente che, trami- te la proposta di aumento di capitale con enorme sovrapprezzo che ave- vano formulato, e pretendevano che fossero soltanto Pt_1 Pt_2 [...]
e a fornire il capitale di rischio del quale aveva bisogno la Pt_4 Per_3
Società, senza che questo comportasse alcun sostanziale mutamento delle quote partecipative di ciascuno. Soluzione questa che, come evi- denziato dal Giudice di prime cure, sarebbe stata davvero inaccettabile”.
18 Il passaggio in decisione.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data
5-6-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe tra- scritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5. Nell'esaminare l'unico, articolato (sotto diversi profili), motivo d'appello, vanno effettuate alcune considerazioni preliminari.
5.1.- In primo luogo, vanno richiamati i principi di diritto elaborati dalla corte di legittimità in materia di abuso di maggioranza, secondo cui la deliberazione di una società di capitali, che sia stata adottata dai soci nelle forme legali e con le maggioranze prescritte, può essere invalidata, in difetto delle ragioni tipiche all'uopo previste (artt. 2377-2379 ter cod. civ.), sotto il profilo dell'abuso di maggioranza, solo quando risulti preordinata dai soci maggioritari per perseguire interessi divergenti da quelli societari ovvero per ledere i diritti del singolo partecipante, men- tre, all'infuori di tali ipotesi, resta preclusa ogni possibilità di sindacato in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla sud- detta decisione (cfr., in termini, Cass. 3628 del 29/05/1986).
La figura dell'invalidità della delibera assembleare per abuso di maggioranza nasce, quindi, dall'individuazione di un limite al metodo collegiale e al principio maggioritario che governa il funzionamento delle società di capitali in forza del quale le decisioni della maggioranza diven- tano decisioni dell'ente e si impongono a tutti i soci (art.2377, co.1 c.c.) ed opera, in sintesi, a condizione che la delibera (formalmente valida) persegua in realtà interessi dei soci di maggioranza divergenti da quelli
19 societari (ma non è richiesto un vero e proprio conflitto di interessi, si- tuazione che dà luogo a fattispecie espressamente tipizzata, v. art.2373
c.c.) oppure che essa sia finalizzata intenzionalmente a ledere i diritti, patrimoniali o ammnistrativi, del singolo partecipante.
Il fondamento di questo limite, a fronte di un'iniziale riconduzione alla figura dell'eccesso o sviamento di potere sul modello del sindacato dell'AGA sull'atto amministrativo (con la sostituzione, in questo caso, dell'AGO al giudice amministrativo e del controllo su un potere privato al controllo su un potere pubblico), è oggi comunemente rinvenuto nel combinato disposto degli artt.1175 e 1375 c.c., e quindi nelle clausole generali di correttezza e buona fede oggettiva in fase di esecuzione del contratto (in questo caso, di società). In questo senso è attestata la giu- risprudenza di legittimità che espressamente riconduce alla buona fede oggettiva il fondamento della figura dell'abuso di maggioranza (cfr., fra le altre, Cass. 11151/95, 9353/03, 27387/05, 15942/07, 20625/20,
4034-24).
E' stato poi chiarito che la prova dell'abuso incombe sul socio di minoranza il quale dovrà a tal fine indicare i "sintomi" (o indici) di illicei- tà della delibera - deducibili non solo da elementi di fatto esistenti al momento della sua approvazione, ma anche da circostanze verificatesi successivamente - in modo da consentire al giudice di verificarne le reali motivazioni e accertare se effettivamente abuso vi sia stato.
Infine, all'infuori dei ristretti limiti sopra indicati, resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno in- dotto la maggioranza alla votazione della delibera e sul come i soci in- tendono perseguire l'interesse sociale, essendo insindacabili le esigenze relative all'economia individuale del socio che possano averlo indotto a votare una soluzione piuttosto che un'altra (cfr. Cass. 27387/05).
20 5.2.- In secondo luogo, la questione portata all'attenzione dell'autorità giudiziaria può essere sintetizzata in questi termini: se in una società di capitali, fortemente patrimonializzata, l'aumento del capi- tale sociale deliberato dai soci di maggioranza, offerto in opzione ai soci, per essere conforme alla clausola generale di buona fede oggettiva, debba essere necessariamente con sovrapprezzo o se, pur essendo con- sentito che sia al valore nominale, esso possa realizzare una forma di abuso della maggioranza a danno della minoranza quando non sia per- corso uno scenario alternativo proposto dai soci di minoranza che con- senta di realizzare l'interesse sociale ma a condizioni ritenute più eque nei rapporti tra i soci, e cioè con “modalità tali da consentire che, in caso di loro mancata sottoscrizione, all'inevitabile diluizione percentuale non si accompagn[i] anche una (non necessaria) perdita di valore della par- tecipazione posseduta” (così hinc et inde negli atti processuali degli ap- pellanti).
6.- Ciò premesso, l'appello è infondato e va respinto. Con alcune integrazioni alla motivazione, la sentenza di primo grado resiste, infatti, alle censure degli appellanti.
6.1. Non è affatto vero, anzitutto, che il tribunale abbia errato nel- la qualificazione del pregiudizio lamentato dai soci di minoranza.
Il tribunale ha correttamente apprezzato la prospettazione degli attori ma non l'ha condivisa sull'assunto che i soci di minoranza, e Pt_2 avevano la capacità economica di sottoscrivere Parte_1
l'aumento, sicché un loro eventuale rifiuto sarebbe stato frutto di una li- bera scelta, ossia della ponderazione dei loro interessi.
Dire che, così facendo, il tribunale ha confuso uno dei possibili in- dici, o sintomi, dell'abuso di maggioranza (ovvero l'approfittamento della condizione di incapacità economica della minoranza a sottoscrivere
21 l'aumento) con uno degli elementi costitutivi dell'abuso, non coglie nel segno perché la figura dell'abuso vive attraverso le sue figure sintomati- che e una di quelle “tipizzate” nella giurisprudenza, forse la principale, nel caso di specie è insussistente. La stessa giurisprudenza di merito va- lorizzata dagli appellanti (Trib. Venezia 9-10-2024, n.3529), secondo cui
“l'aumento di capitale offerto in opzione ai soci non necessita, per legge, di imposizione di sovrapprezzo” (ai sensi dell'art. 2441 c.c.), tuttavia
“quando la differenza fra valore nominale e valore effettivo delle quo- te/azioni è molto rilevante, la mancata previsione di un sovrapprezzo, particolarmente nei casi di seria e nota difficoltà finanziaria del socio mi- noritario può essere segno di volontà lesiva”, fa leva proprio sulla condi- zione dei soci di minoranza per individuare il principale segno della vo- lontà lesiva.
Nella stessa maniera, sempre in punto di valutazione/apprezza- mento del pregiudizio dei soci minoranza, non coglie nel segno l'assunto secondo cui “la valutazione del Tribunale nella sentenza impugnata risul- ta superficiale, laddove non tiene in adeguata considerazione l'impatto economico che avrebbe avuto, per gli odierni appellanti, la mancata sot- toscrizione dell'aumento di capitale al valore nominale, e il conseguente carattere coercitivo dell'aumento medesimo”.
Il tribunale ha valutato quanto allegato dagli attori, ma ancora una volta non ha condiviso la loro impostazione. E questa soluzione merita condivisione. Invero, i soci sono “costretti” a fare una scelta ogni qual- volta sono chiamati a votare. Dire come fanno gli appellanti che la deli- bera impugnata ha un evidente carattere coercitivo di per sé non signifi- ca nulla. Se anche il patrimonio sociale fosse stato uguale al valore no- minale delle azioni, essi sarebbero stati costretti ad una scelta perché, in caso di mancata sottoscrizione delle azioni e di esercizio del diritto di
22 opzione da parte degli altri soci, la loro partecipazione nella società si sarebbe in ogni caso diluita.
In altre parole, il pregiudizio dei soci non può essere individuato ex se nell'essere chiamati (e perciò costretti) ad una scelta o una scelta che in qualche modo possa interferire con le “loro economie individuali”. Il punto è verificare se la condotta dei soci di maggioranza, nell'inconte- stato perseguimento dell'interesse sociale (punto pacifico in causa, pre- messo alla soluzione data dal tribunale e non oggetto di contestazione), abbia anche la finalità di danneggiare i soci di minoranza, di cogliere l'occasione per diluire la partecipazione di questi ultimi e realizzare an- che una forma di trasferimento di valore della partecipazione in ragione dei rilevanti utili non distribuiti appostati a riserva.
Ma una tale conclusione non si può assumere sulla base del solo fatto che la società fosse patrimonializzata, perché questo argomento portato alle sue estreme conseguenze comporterebbe l'esclusione stessa della possibilità di un aumento di capitale a valore nominale in tutte le società che abbiano un patrimonio superiore al capitale sociale.
E una tale conclusione è in contrasto con il sistema del codice civi- le, dal quale si ricava l'opposta regola secondo cui in tutte le ipotesi di aumento di capitale sociale la previsione di un sovrapprezzo è mera- mente eventuale e la presenza di un patrimonio sociale superiore al ca- pitale nominale costituisce la condizione perché il sovrapprezzo possa essere ipotizzato e non certo quella che lo rende obbligatorio o che de- termina l'illegittimità della sua omissione.
L'obbligatoria emissione di azioni con sovrapprezzo è infatti previ- sta unicamente in caso di esclusione del diritto di opzione ove la società abbia accumulato utili ovvero il patrimonio sociale abbia un valore mag- giore di quanto risulti dai prudenziali criteri di valutazione del bilancio
23 (art.2441 c.c.).
Il sovrapprezzo è qui un'evidente contropartita dell'esclusione del diritto di opzione e serve a ridimensionare (ma non ad escludere del tut- to tenuto conto dei margini valutativi in punto di prezzo di emissione) il pregiudizio patrimoniale degli azionisti attuali.
Esatto è invece il rilievo degli appellanti che il tribunale non ha va- lutato correttamente le risultanze istruttorie relative alla disponibilità delle socie di maggioranza a sottoscrivere anche da sole l'aumento di capitale dalle stesse proposto.
Dalla documentazione richiamata dagli appellanti (v., fra l'altro, il doc.13 prodotto nel procedimento cautelare), il cui esame non risulta ef- fettuato in primo grado, emerge chiaramente il contrario di quanto so- stenuto dal tribunale.
Tuttavia, nell'economia della motivazione della sentenza di primo grado, tale errata valutazione non incide sulla correttezza della decisio- ne, trattandosi non di un argomento dirimente o fondante la decisione, ma di un argomento suggestivo, usato per corroborare la reale motiva- zione che è quella sopra esaminata. Per cui anche eliminando questo tratto della motivazione, la sentenza non ne risulta minata.
6.2. Assumono poi gli appellanti che la sentenza sarebbe errata e illogica nella parte in cui ha attribuito rilevanza decisiva alle intenzioni dichiarate dalle socie di maggioranza in ordine alla proposta alternativa dell'aumento di capitale con sovrapprezzo. In particolare, secondo gli appellanti, le valutazioni del Tribunale, con riferimento ai presupposti dell'abuso della maggioranza, sono viziate dai medesimi errori di fondo:
“ (a) da un lato viene attribuita rilevanza decisiva, al fine di escludere la sussistenza di un abuso, alla dichiarazione delle socie di maggioranza secondo cui le stesse non avrebbero sottoscritto un aumento di capitale
24 con soprapprezzo: l'argomento genera tuttavia un cortocircuito, perché
è proprio in tale dichiarazione di volontà che si concretizza l'abuso; (b) dall'altro lato non viene invece riconosciuta la rilevanza dei numerosi in- dici dell'abuso (e, più in generale, della contrarietà al principio di buona fede della condotta tenuta dalle socie di maggioranza), tutti già in atti”.
In ordine al primo rilievo, si può osservare che il tribunale ha arti- colato un ragionamento (invero neanche necessario) per dimostrare, per un verso, che la proposta della minoranza di adottare, in alternativa a quella della maggioranza, una delibera di aumento del capitale sociale con sovraprezzo, non era affatto indifferente rispetto al perseguimento dell'interesse sociale perché, in tal caso, l'evidenza probatoria dimostra- va che i soci di minoranza non avrebbero sottoscritto l'aumento di capi- tale da loro stesso proposto e che neanche i soci di maggioranza avreb- bero sottoscritto tale aumento a differenza della proposta all'ordine del giorno, e, per altro verso, e in definitiva, che la proposta alternativa, vi- sta con la stessa lente degli attori/appellanti, aveva un effetto omologo a quello che i soci di minoranza imputavano alla proposta della maggio-
ma a parti invertite. Pt_5
Il tribunale afferma plasticamente che “È però ovvio che, se è rav- visabile un “diritto” dei soci di minoranza a non essere costretti a espri- mere un voto, in ogni caso, a loro sfavorevole, lo stesso è ravvisabile per i soci di maggioranza;
e se pure si volesse considerare un abuso la sottoposizione a tale coazione, non si potrebbe pretendere che la mag- gioranza, per non commetterlo, debba subirlo”.
Il rilievo sub b) ci porta, invece, al cuore della questione e cioè all'esistenza o meno di indici del carattere abusivo della delibera di au- mento del capitale sociale e a dare una risposta alle domande poste all'inizio della parte motivazionale di questa sentenza (§ 5.2.).
25 Questa Corte ha già escluso in precedenza (§ 6.1.) che, per essere conforme alla clausola generale di buona fede oggettiva, la delibera di aumento del capitale sociale in una società di capitali, pur significativa- mente patrimonializzata quale la offerto in opzione ai soci, deb- CP_1 ba essere necessariamente con sovrapprezzo.
L'esistenza di chiari indici normativi contrari a tale soluzione (2441
c.c.) impedisce di recuperare automaticamente la soluzione sulla base della sola clausola generale.
Non può in altre parole sostenersi, come sembrano invece argo- mentare gli appellanti (v., da ultimo gli scritti conclusionali), che si pon- ga in termini generali un tema di legittimità della delibera di emissione di azioni a prezzo incongruo, posto che il rimedio che l'ordinamento indi- vidua a tale situazione è il diritto di opzione.
E' l'esercizio di questo diritto che consente di preservare le regole di massimizzazione del valore delle azioni e di proporzionalità tra confe- rimento sottoscritto da ciascun socio e il valore della partecipazione so- cietaria, desumibili dal diritto societario.
Né vale obiettare che trattasi di un diritto che, come tale, può es- sere esercitato o meno, perché quest'argomento, se usato per sostenere che in una società patrimonializzata l'emissione delle nuove azioni deve necessariamente avvenire a prezzo congruo (e, quindi, con sovrapprez- zo), prova troppo per le ragioni ordinamentali sopra dette e se usato, invece, quale indice dell'abuso della maggioranza prova poco perché sposta l'attenzione dal rimedio (diritto di opzione) alle condizioni sogget- tive per l'esercizio dello stesso, il che postula che si dimostri che i soci di minoranza non erano in condizione di sottoscrivere l'aumento e che i so- ci di maggioranza, consapevoli di tale situazione, abbiano approfittato della situazione (circostanza espressamente esclusa dal tribunale nel ca-
26 so di specie e non oggetto di censura specifica).
In sintesi, una proposta quale quella approvata dalla maggioranza di aumento del capitale sociale a valore nominale con diritto di opzione ai soci è conforme all'ordinamento e perciò non può essere di per sé ri- tenuta contraria a buona fede, consentendo di rispettare le regole della massimizzazione del valore globale delle azioni e della proporzionalità tra conferimento sottoscritto da ciascun socio e valore della partecipa- zione azionaria.
Una simile deliberazione potrebbe essere contraria a buona fede se la maggioranza dei soci, consapevole dell'impossibilità o difficoltà dei soci di minoranza a sottoscrivere l'aumento, avesse congegnato l'operazione non al fine di aumentare il capitale sociale ma di ottenere la diluizione della partecipazione dei soci di minoranza, questione, questa, su cui si tornerà fra poco.
Né il carattere abusivo della delibera può essere desunto, di per sé, dal rifiuto della maggioranza di adottare la proposta alternativa dei soci di minoranza, sull'assunto che questa consentisse di realizzare l'interesse sociale ma a condizioni più eque nei rapporti tra i soci.
Tale assunto è infondato, perché una proposta quale quella dei so- ci di minoranza non avrebbe avuto alcun effetto equitativo nell'ipotesi da considerarsi fisiologica in cui ciascuno dei soci avesse sottoscritto le nuove azioni esercitando il diritto d'opzione. In tal caso niente sarebbe cambiato per i soci sul piano del peso economico dell'operazione.
Essa semmai denota un retropensiero, ben messo in evidenza nel- la sentenza di primo grado e negli scritti difensivi di parte convenuta, che è quello dello spostamento dell'onere economico dell'aumento di ca- pitale sociale interamente a carico dei soci di maggioranza.
27 In altre parole, la proposta era stata fatta dai soci di minoranza sul presupposto che essi non avrebbero, poi, in ogni caso sottoscritto le nuove azioni, in questo modo, in caso di sottoscrizione ad opera dei soli soci di maggioranza, essi avrebbero visto diminuire la loro partecipazio- ne in misura ridotta e l'onere economico dell'aumento sarebbe stato so- stenuto solo dai soci di maggioranza.
Tanto è emerso chiaramente dalla provocazione della socia Pt_3 nel corso dell'assemblea sociale, allorquando ha invitato i soci di
[...] minoranza a dichiarare il proprio impegno a sottoscrivere le azioni, tanto
è emerso dagli scritti difensivi degli appellanti e dal rifiuto della proposta transattiva fatta nel corso del procedimento cautelare che prevedeva, in sintesi, la conferma dell'aumento di capitale sociale di Euro
1.251.945,00, suddiviso in Euro 208.654,92 di effettivo aumento di ca- pitale sociale ed Euro 1.043.290,08 di sovraprezzo, ma a condizione che fossero confermate le sottoscrizioni già eseguite da parte di tutti i soci.
Anche in questo caso, gli appellanti hanno rifiutato la proposta sull'assunto che in ogni caso essi sarebbero stati costretti alla sottoscri- zione (donde la natura coercitiva della delibera e della proposta) per non perdere il valore delle proprie partecipazioni.
Ma questo pregiudizio, come sopra si è spiegato, è insito nel fatto stesso che sia deliberato un aumento di capitale sociale e alcuni soci non vogliano sottoscriverlo e di per sé è irrilevante ai fini della configurazio- ne dell'abuso di maggioranza, essendo invece necessario che ricorra un quid pluris, e cioè che la maggioranza abbia strutturato l'operazione proprio al fine di ridurre i diritti patrimoniali e amministrativi dei soci.
Sotto altro profilo l'impostazione degli appellanti finirebbe per dare rilievo ai motivi personali dei soci, aprendo ad un generalizzato sindaca- to dell'autorità giudiziaria sugli stessi finora escluso dalla giurisprudenza.
28 Invero, tra le due opposte ed estreme soluzioni - delibera di au- mento del capitale al valore nominale per l'importo X con diritto d'opzione dei soci e delibera di aumento del capitale sociale per un im- porto minimale (pari in ipotesi) al valore nominale di Y azioni con so- vrapprezzo corrispondente al valore reale delle azioni in modo da dotare nell'uno e nell'altro caso la società del medesimo capitale di rischio – vi sono una miriade di soluzioni intermedie (si pensi al numero delle possi- bili combinazioni tra la quota dell'aumento del capitale e quello del so- vrapprezzo per arrivare al medesimo risultato in termini di apporto di capitale di rischio) tutte di per sé astrattamente lecite e ai corrisponden- ti, pressoché infiniti, motivi personali che potrebbero spingere i soci a preferire una soluzione piuttosto che un'altra e a ritenere iniqua quella non corrispondente ai propri desideri.
E' necessario, allora, per la configurazione dell'abuso di maggio- ranza che ci sia un quid pluris, e pertanto occorre verificare se gli indici segnalati dagli appellanti hanno effettivamente una valenza tale da far ritenere dimostrato che i soci di maggioranza, in violazione della clauso- la generale di buona fede, hanno agito in danno della minoranza.
Nell'esaminare la questione occorre ricordare che gli appellanti non contestano la legittimità dell'aumento di capitale sociale ex se, e cioè che un aumento fosse necessario per consentire alla società un apporto di capitali da impiegare in un'operazione di espansione di mercato, ma contestano le modalità dell'aumento prospettando la necessità che esso avvenisse in modo da tenere conto della significativa patrimonializzazio- ne della società.
Ciò detto, e invertendo l'ordine espositivo presente nell'atto d'appello, si possono esaminare gli indici presuntivi dell'abuso indicati dagli appellanti.
29 a) L'applicazione distorta della deroga prevista dalla normativa emergenziale per Covid-19.
Per gli appellanti “il più clamoroso indice dell'intento abusivo risie- de nel fatto che l'aumento di capitale è stato deliberato a maggioranza semplice per la sola ragione chela normativa emergenziale per Covid-19
[aveva] sterilizzato le eventuali maggioranze qualificate previste dallo statuto”.
Nel caso di specie l'art. 12 dello Statuto prevede la maggioranza qualificata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favore- vole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.
Pertanto, in assenza della normativa emergenziale, le socie di maggioranza, detenendo complessivamente (all'epoca) il 53,33% delle partecipazioni, non avrebbero potuto da sole deliberare l'aumento di ca- pitale.
Il riferimento è all'art. 44, co. 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76
(c.d. “Decreto Semplificazioni”), ai sensi del quale, “in deroga agli arti- coli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresen- tata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate con il voto fa- vorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, an- che qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto: a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile
[…]”.
In particolare, il carattere abusivo si coglierebbe nell'uso strumen- tale di una norma nata per contrastare le difficoltà delle società nascenti dall'emergenza COVID-19.
L'assunto non può essere condiviso per queste ragioni:
30 1) Come si legge nella relazione illustrativa all'art.44 del D.L.
76/2020: “Nell'ambito delle modificazioni del diritto societario volte ad aiutare le imprese italiane ad affrontare la difficile congiuntura economi- ca dovuta alla pandemia del Covid-19, è stata evidenziata l'esigenza di favorire la spedita deliberazione ed esecuzione di operazioni di aumento di capitale. A tal fine, il primo e il terzo comma contengono due misure di carattere transitorio e dichiaratamente “emergenziale” in linea con
l'oggetto del decreto-legge, mentre il quarto comma apporta alcune mo- dificazioni all'articolo 2441 del codice civile, destinate ad entrare a regi- me anche a prescindere dalle attuali difficoltà congiunturali. Il primo comma, in particolare, rimuove un possibile ostacolo alla facilità delibe- rativa delle assemblee che siano chiamate ad assumere deliberazioni fi- nalizzate, direttamente o indirettamente, a un'operazione di aumento di capitale. Viene infatti disattivato il quorum deliberativo rafforzato che ri- chiede il voto favorevole dei due terzi del capitale rappresentato in as- semblea, adottando quindi il quorum della maggioranza assoluta del ca- pitale rappresentato in assemblea, a condizione tuttavia che sia rappre- sentata almeno la metà del capitale sociale (in ossequio all'inderogabile principio imposto dall'art. 83 della direttiva UE 1132/2017). La deroga, di carattere eccezionale, ha un limite temporale sino alla data del 30
[giugno] 2021 e si applica anche qualora lo statuto preveda quorum de- liberativi pari o superiori a quello legale. Il terzo comma, invece, com- porta una estensione dell'ambito oggettivo e soggettivo dell'aumento di capitale con esclusione del diritto opzione in deroga alla procedura ordi- naria di cui al sesto comma dell'articolo 2441 del codice civile”.
La ratio della norma, come pianamente spiegato nella relazione il- lustrativa, è quella di favorire e incentivare una rapida capitalizzazione
31 delle società italiane per meglio affrontare “la difficile congiuntura eco- nomica dovuta alla pandemia del Covid-19”.
La sua applicazione non presuppone e richiede, tuttavia, che la so- cietà fosse andata in crisi per effetto della pandemia.
Nella prospettiva del legislatore la norma eccezionale e transitoria
è una sollecitazione alle società (e quindi al tessuto economico del si- stema Italia) a strutturarsi rapidamente per meglio fronteggiare la sfida economica locale e globale che la pandemia poneva.
In questa prospettiva la norma poteva essere utilizzata anche per deliberare un aumento di capitale funzionale, come nel caso di specie, a dotare la società di una parte dei mezzi finanziari necessari per un'operazione di acquisizione di un nuovo impianto nel Mezzogiorno
d'Italia (il cui costo era stimato in euro 3.860.000,00, v. parere Prof.
in atti). Anche questo era un modo di strutturarsi e di affrontare ER le sfide congiunturali poste dalla pandemia.
2) L'argomento usato dagli appellanti è in contraddizione con il fatto che essi non contestano che l'aumento di capitale sociale fosse ne- cessario ma assumono che dovesse avvenire con le modalità da loro suggerite per preservare i loro diritti patrimoniali.
D'altro canto, la necessità dell'aumento del capitale sociale era emersa anche dalla relazione del Prof. Ordinario di Persona_4
Economia e Gestione delle Imprese Università di Firenze, che, su incari- co della società conferito in data 3.8.2020, rendeva in data 20-10-2020 un parere nel quale conclusivamente assumeva: “[…] Dalle osservazioni fino ad ora rappresentate, sintetizzabili nella necessità di collegare agli investimenti di tipo strutturale, come quelli in questione, fonti di finan- ziamento di tipo durevole, ne discende la necessità di coprire almeno una quota parte del fabbisogno finanziario complessivo mediante capita-
32 le a titolo di rischio. Dunque, considerato che: - il fabbisogno finanziario si attesta su circa 3.800.000 euro, - a questo dovrà comunque aggiun- gersi l'investimento in CCNc, stimabile in circa il 60% - percentuale, questa, derivante dalla cosiddetta aliquota del circolante (cfr. tabella n.
3) - dell'incremento di fatturato che si prevede di realizzare nel breve termine con l'investimento in questione, - e considerando, infine, le ri- sorse finanziarie conseguite e conseguibili con i contratti di finanziamen- to sottoscritti a luglio e in itinere, l'aumento di Capitale Sociale potrebbe attestarsi in un valore compreso tra 1.000.000 e 1.500.000 euro, in modo tale da preservare, all'interno della struttura patrimoniale della
Società, un sufficiente grado di copertura delle immobilizzazioni e un adeguato indice di autonomia finanziaria” (così a pag.13 del parere).
Se i soci di minoranza avessero contestato la stessa necessità dell'aumento del capitale sociale, allora avrebbe avuto senso porre il tema dell'uso strumentale dell'art.44 del DL 76/2020, ma assumendo essi stessi che l'aumento era necessario (ma che andava fatto con altre modalità) perciò stesso l'argomento perde in realtà di consistenza.
b) L'asserita urgenza dell'aumento di capitale.
Collegato all'indice sopra esaminato è quello legato alla tempistica prevista per l'aumento di capitale.
Secondo gli appellanti, per l'esecuzione dell'aumento venivano in- fatti previsti termini brevissimi, pari a quelli minimi derivanti dalla legge e dai tempi tecnici di conclusione dell'aumento (quattordici giorni per l'esercizio dell'opzione e quattordici giorni per l'esercizio della prelazio- ne). E la previsione dei più ridotti termini di esecuzione previsti dalla normativa era stata giustificata nel corso del giudizio di primo grado dal- la “urgenza di procedere all'investimento programmato”, cioè l'acquisto
33 di un immobile in Italia meridionale, che si sarebbe tuttavia perfezionato soltanto a maggio 2022.
Ora, simile indice di per sé è privo di apprezzabile valore del carat- tere abusivo dell'operazione. La previsione del termine minimo di legge per l'esercizio dell'opzione è conforme all'ordinamento e la giustificazio- ne data nel corso del presente giudizio in ordine alla fissazione di tale termine nemmeno è richiesta ex art.2441 c.c. D'altro canto, è noto che un'operazione di investimento quale quella che viene qui in rilievo ri- chiede tempo per la fase attuativa.
Tale decisione poteva assumere carattere abusivo soltanto se fos- se stato dedotto che essa era un'espediente, assieme ad altri, per impe- dire ai soci di minoranza di procurarsi le risorse necessarie ad esercitare il diritto d'opzione. Ma tanto non è allegato e dimostrato in alcun modo, pacifico essendo, come sopra ricordato, che poi i soci di minoranza han- no esercitato il diritto di opzione, pienamente la socia e par- Parte_2 zialmente (ma in maniera significativa) il socio le cui Parte_1 azioni rimaste inoptate sono state sottoscritte, in proporzione, dalle so- cie e Parte_3 Parte_2
c) L'iniziale proposta di aumento di capitale “scindibile”.
Secondo gli appellanti altro sintomo del carattere abusivo della de- libera si ricava dal fatto che la proposta iniziale, risultante dall'avviso di convocazione in G.U., prevedeva un aumento di capitale scindibile, poi a seguito della loro segnalazione trasformato in aumento inscindibile. No- nostante il cambio di rotta rimane il fatto che “in origine l'aumento di capitale era stato ideato per conseguire una finalità diversa rispetto a quella di dotare la società di capitale.
Considerato che
, date le circostan- ze, e non potevano ignorare che e Parte_3 Persona_3 Pt_2 non avrebbero avuto interesse a sottoscriverlo, non occor- Parte_1
34 rono particolari salti logici o dietrologie per trarre la conclusione che
l'aumento di capitale fosse prima di tutto finalizzato a conseguire un ef- fetto iperdiluitivo della loro partecipazione”.
Ora, tale assunto non può essere condiviso sia perché è in con- traddizione con la condotta processuale degli stessi appellanti che non hanno contestato che la delibera di aumento di capitale fosse necessaria per realizzare l'investimento sopra indicato, sia perché i soci di maggio-
hanno condiviso l'opportunità, suggerita dai soci di minoranza, Pt_5 che l'aumento di capitale fosse inscindibile. D'altro canto, se l'aumento di capitale fosse rimasto scindibile e fosse stato sottoscritto dai soli soci maggioranza, non per questo l'interesse sociale non sarebbe stato sod- disfatto, sia pure parzialmente, con un aumento pari ad euro
667.691,00, certamente inferiore alla soglia minima di un milione di eu- ro prevista dal parere del Prof. ma di un'entità tale che si sa- ER rebbe ridotto in ogni caso significativamente il ricorso al finanziamento bancario (con i relativi costi).
d) L'incapacità dei soci di maggioranza di giustificare in assemblea l'asserita necessità di strutturare l'aumento di capitale senza un soprap- prezzo.
Secondo gli appellanti, il carattere abusivo sarebbe desumibile dal fatto che erano palesemente infondati tutti gli argomenti usati da PE
[.
nel corso dell'assemblea, ovvero: (i) il soprapprezzo non avrebbe Pt_1 consentito di approfittare delle agevolazioni fiscali previste dalla norma- tiva emergenziale per Covid-19; (ii) i valori del patrimonio netto sareb- bero “esclusivamente virtuali”; (iii) l'eventuale soprapprezzo avrebbe costituito un disincentivo per i soci alla sottoscrizione;
(iv) il soprapprez- zo “renderebbe obbligatorio l'immediato versamento dell'intero importo
35 sottoscritto mentre esso, in assenza del sovrapprezzo, potrebbe essere differito”.
L'indice di per sé non è particolarmente significativo, tenuto conto, per un verso, del contesto assembleare in cui la discussione si è svolta, in cui uno dei soci si è trovato costretto a rispondere in quel momento e senza magari i necessari approfondimenti ai rilievi formulati dagli altri soci (e per essi da un professore universitario all'uopo delegato alla di- scussione) sulle ragioni della mancata scelta di una diversa soluzione, e, per altro verso, che tale socio nemmeno era chiamato a dare una parti- colare e motivata giustificazione al rifiuto di votare una proposta che avrebbe spostato, secondo le stesse intenzioni dei soci di minoranza,
l'intero peso economico dell'aumento di capitale su di lui.
In altre parole, non sembra che possano trarsi particolari argo- menti dal fatto che un socio, con argomenti più o meno fondati, abbia ri- fiutato di votare a favore di una soluzione per lui fortemente penalizzan- te.
e) Il pretesto dell'asserita necessità di contrastare la concorrenza di di Controparte_6 Parte_1
Gli appellanti ricordano che “tra i temi sollevati in assemblea da in reazione alle contestazioni dei soci di minoranza (v. alle- Parte_3 gato D al verbale di assemblea, doc. 1), merita alcune considerazioni a parte quello della attività concorrenziale svolta da per Parte_1 mezzo di società anch'essa operante nel settore del Controparte_6 commercio all'ingrosso del vetro piano e attiva nel mercato dell'Italia centrale” e che nel giudizio di primo grado aveva insistito molto CP_1 su tale questione e l'argomento aveva fatto presa sul Tribunale, che aveva finito per convincersi che l'intera operazione fosse davvero finaliz- zata a difendere dalla concorrenza di . CP_1 CP_6
36 Secondo gli appellanti si tratta di un mero pretesto posto che (a) da quando esiste , cioè dal 2015, aveva continuato a CP_6 CP_1 produrre cospicui utili di esercizio, che avevano raggiunto i massimi sto- rici proprio negli ultimi due anni, segno che non aveva mai soffer- CP_1 to la concorrenza della società di (b) che opera Parte_1 CP_6 in Italia centrale, e solo in relazione al mercato dell'Italia centrale può considerarsi una “concorrente” di l'investimento in Italia meri- CP_1 dionale poteva casomai considerarsi attuazione di una strategia di espansione (del tutto legittima), ma non certo di difesa contro una con- correnza che non esisteva.
L'argomento è meramente suggestivo.
La concorrenza per l'Italia centrale non è contestata nemmeno da- gli appellanti. Che l'apertura di un nuovo impianto in altra area geografi- ca del paese non sia un modo per contrastare e resistere alla concorren- za è invece assunto del tutto opinabile, essendo notorio che anche tali politiche gestionali, magari al fine di diversificare le aree di produzione e commercializzazione e di anticipare i concorrenti, possono avere simili finalità.
7. In conclusione, la complessiva valutazione svolta dal tribunale può essere confermata con le integrazioni alla motivazione sopra propo- ste.
L'evidenza disponibile non consente di ritenere dimostrato che la delibera per cui è causa concreti un abuso di maggioranza a danni della minoranza. Gli indici presuntivi valorizzati dagli appellanti sono o insus- sistenti o contraddittori o inidonei allo scopo.
L'appello va pertanto respinto, con integrale conferma della sen- tenza impugnata.
37 8. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della notula in atti (ridotto al minimo il compenso previsto per la fase 3, in assenza di istruttoria e di sola trat- tazione).
Deve darsi atto, infine, dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art.17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sen- tenza impugnata;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di giudizio, che liquida in complessivi euro € 22.333,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese gene- rali (15%) e agli accessori fiscali e previdenziali ( IVA e CPA, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 13-6-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
38 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n.
196 e successive modificazioni e integrazioni.
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