TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/12/2024, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2878/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2878/2024 R.G. promossa da:
) e ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Gloria Biundo presso il cui studio – e domicilio digitale - sono elettivamente domiciliati in Alessandria (AL), Piazza Garibaldi n.13, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in RU (RA) in data 17.12.2016 tra i sigg.ri Parte_1
e alle medesime condizioni stabilite per la separazione [ovvero alle diverse condizioni se Parte_2
necessario], ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3. dare atto che le parti dichiarano di avere definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse sussistente, di essere economicamente autosufficienti, di non aver diritto e, quindi, di rinunciare a richiedere assegni di mantenimento e pertanto di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
pagina 1 di 3
4. spese della procedura compensate tra le parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/6/2024 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto omologarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49
c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del loro matrimonio, celebrato a RU (RA), il 17.12.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016, atto n. 53, p. 2 serie c, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo che dall'unione non fossero nati figli.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 9/10/2024 il Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo.
Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al
Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2878/2024 R.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni da loro concordate e sopra riportate, avendo i coniugi contratto matrimonio a RU (RA), il
17.12.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016, atto n.
53, p. 2 serie c;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RU (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio. pagina 2 di 3 Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 14/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2878/2024 R.G. promossa da:
) e ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Gloria Biundo presso il cui studio – e domicilio digitale - sono elettivamente domiciliati in Alessandria (AL), Piazza Garibaldi n.13, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in RU (RA) in data 17.12.2016 tra i sigg.ri Parte_1
e alle medesime condizioni stabilite per la separazione [ovvero alle diverse condizioni se Parte_2
necessario], ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
3. dare atto che le parti dichiarano di avere definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse sussistente, di essere economicamente autosufficienti, di non aver diritto e, quindi, di rinunciare a richiedere assegni di mantenimento e pertanto di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
pagina 1 di 3
4. spese della procedura compensate tra le parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/6/2024 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto omologarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49
c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del loro matrimonio, celebrato a RU (RA), il 17.12.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016, atto n. 53, p. 2 serie c, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo che dall'unione non fossero nati figli.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 9/10/2024 il Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo.
Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al
Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2878/2024 R.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni da loro concordate e sopra riportate, avendo i coniugi contratto matrimonio a RU (RA), il
17.12.2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016, atto n.
53, p. 2 serie c;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RU (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio. pagina 2 di 3 Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 14/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3