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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6837 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4169 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 18.11.2025 e vertente tra
TRA
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli avv.ti Francesco Rea e Maria Rosaria Tino.
APPELLANTE
E
1) (C.F. ) quale cessionaria del credito azionato da parte della CP_1 P.IVA_1 cedente , rappresentata da codice fiscale Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Ferruccio;
P.IVA_2 2) contumace Controparte_4
APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con ricorso ritualmente depositato adiva l'intestato Tribunale al fine di Controparte_5 ottenere un'ingiunzione di pagamento nei confronti di e per Parte_1 Parte_2
l'importo di 688.490,65 € oltre interessi e spese per credito proveniente da diversi contratti di conto corrente aperti in favore della e concessi dalla AS di AR di ET Controparte_6 S.p.a. (in seguito fusasi con la , a garanzia dei quali i signori opponenti Controparte_5 stipulavano contratto di fideiussione ad omnibus. Occorre infatti, per quanto precipuamente utile ai fini del presente giudizio, evidenziare: che con fideiussione del 27 dicembre 2000 il Sig. Parte_1
si era costituito garante della fino alla concorrenza di L. 432.000.000,00
[...] Controparte_6 successivamente aumentato più volte fino all'importo di 1.340.000,00 euro in data 29.11.2011; che con fideiussione del 27 dicembre 2000 il Sig. si era costituito garante della Parte_2 CP_6 fino alla concorrenza di L. 432.000.000,00 successivamente aumentato più volte fino
[...] all'importo di 1.340.000,00 euro in data 29.11.2011; che l'ammontare del debito della CP_6 era pari a 688.490,65 euro quale posizione a sofferenza n. 9501/00000280, rapporto originario
[...]
n. 40136/0000/03017061 oltre interessi dal primo gennaio 2018 al tasso del 14,925%.
Con decreto ingiuntivo n. 1375/2018 emesso in data 09.08.2018 il Tribunale di Tivoli accoglieva la domanda monitoria.
Con citazione ritualmente notificata e proponevano opposizione Parte_2 Parte_1 avverso il suddetto decreto ingiuntivo chiedendo la revoca dello stesso, con accertamento della nullità delle clausole del contratto di conto corrente determinative degli interessi e della commissione di massimo scoperto e in subordine la nullità delle fideiussioni. Allegavano che la banca non aveva prodotto tutti gli estratti conto relativi al rapporto dedotto;
che la clausola anatocistica era nulla ai sensi dell'art. 1283 c.c. e comunque non era stata sottoscritta in conformità all'art. 1341 c.c.; che la clausola sulla commissione di massimo scoperto, rinviando alle regole praticate usualmente su piazza, non erano state specificamente approvate dal cliente e dunque erano nulle;
che gli interessi pattuiti erano usurari;
che le fideiussioni prodotte dalla banca erano disconosciute dagli opponenti ai sensi dell'art. 215 c.p.c.
Si costituiva la chiedendo dichiararsi l'onere degli opponenti di esperire la Controparte_5 mediazione obbligatoria nonché il rigetto dell'opposizione. Allegava che non era stata esperita la mediazione obbligatoria;
che erano stati prodotti gli estratti del conto corrente;
che le risultanze degli estratti conto erano utilizzabili nei confronti dei fideiussori per esplicita previsione negoziale;
che, venendo in rilievo garanzie autonome, gli opponenti non potevano sollevare eccezioni sull'anatocismo; che la banca si era adeguata alla normativa sull'anatocismo prevista dalla delibera del CICR come da comunicazione pubblicata in GU il 10.07.2000; che non occorreva alcuna adesione dei correntisti alla variazione;
che non sussisteva l'anatocismo illecito lamentato da controparte;
che la censura relativa all'usura era generica;
che la commissione di massimo scoperto era stata appositamente pattuita ed era pari al 0,75%; che si chiedeva la verificazione delle fideiussioni disconosciute dalla controparte.
Con ordinanza del 03.05.2019 il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione della parte opposta e disponeva l'esperimento della mediazione obbligatoria. All'udienza di trattazione la parte opposta produceva gli originali delle scritture azionate, che venivano disconosciute dalla parte opponente, con contestuale istanza di verificazione ad opera della parte opposta. Il Giudice concedeva i termini previsti dall'art. 183, comma 6 c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria la parte opponente sollevava la nullità delle fideiussioni dedotte perché conformi allo schema ABI dichiarato illegittimo con provvedimento della Banca d'Italia e la nullità delle clausole n. 5, 6, 7, 9, 10 dei contratti di fideiussioni ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo. In corso di causa si procedeva all'espletamento di una CTU grafologica volta a valutare l'autenticità delle scritture private azionate dalla parte opposta e interveniva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la
[...] quale cessionaria del credito azionato”. CP_1
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha deciso come segue:
“1) accerta come vera ed autentica la sottoscrizione apposta da sulla scrittura Parte_1 privata recante la data del 27.12.2000 e costituente l'allegato n. 6 del fascicolo monitorio;
2) accerta come vera ed autentica la sottoscrizione apposta da sulla scrittura privata Parte_2 recante la data del 27.12.2000 e costituente l'allegato n. 7 del fascicolo monitorio;
3) respinge l'opposizione proposta da e e per l'effetto conferma Parte_1 Parte_2 il decreto ingiuntivo opposto;
4) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico solidale degli attori;
5) condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 25.000,00 a titolo di compensi, oltre ad accessori di legge;
6) compensa le spese processuali tra gli attori e la Controparte_1
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni. Ricostruita la vicenda fattuale sottesa alla nascita del credito, il Tribunale ha accertato l'incontrovertibilità tanto dell'obbligazione principale assunta da nei confronti Controparte_6 dell'originaria creditrice AS di AR di ET (successivamente confluita in Controparte_5
e, da ultimo, in favore della cessionaria , quanto dell'obbligazione
[...] Controparte_1 fideiussoria prestata dagli attori in favore della medesima banca, per l'importo di € 688.490,65, come indicato in atti.
Si rileva, peraltro, che nel giudizio di primo grado – avendo gli attori esperito istanza di disconoscimento ai sensi dell'art. 215 c.p.c. avverso le fideiussioni prodotte dalla parte opposta – è stato necessario disporre una CTU di natura grafologica, volta all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta da e sui contratti di fideiussione a loro Parte_2 Parte_1 riferibili. Consulenza tecnica che ha dato esito positivo, confermando la paternità della firma, e di conseguenza la sua validità. Ad avviso del Tribunale, conseguentemente, la prova del credito fornita dalla parte opposta non poteva ritenersi insufficiente, atteso che le stesse parti, all'art. 7 del contratto di fideiussione, avevano espressamente riconosciuto valore probatorio alle risultanze delle scritture contabili della AS di
AR di ET, ai fini della dimostrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito. Ebbene, alla luce di giurisprudenza allegata – secondo cui “in materia di contratti bancari, il certificato di c.d. saldaconto è idoneo ad assolvere all'onere della prova dell'ammontare del credito nei confronti del fideiussore, qualora il contratto di conto corrente contenga una clausola in forza della quale il cliente riconosce che i libri e le altre scritture contabili della banca fanno piena prova verso di lui del debito garantito” (Cass. Civ. n. 279/2019) – il credito azionato può ritenersi del tutto provato. Peraltro, la parte opposta, al fine di comprovare l'entità del credito azionato, ha prodotto un saldaconto corredato da certificazione notarile a firma dell'Avv. la quale attesta, sulla base delle Controparte_7 scritture contabili della medesima parte, la sussistenza di un credito nei confronti della CP_6 pari ad € 688.490,65, quale saldo del conto corrente sopra richiamato.
[...] Ritenuto sussistente il credito tanto nell'an che nel quantum, il tribunale ha poi proceduto alla disamina dei vari motivi di ricorso ritenendo infondate tutte le doglianze opposte dalla parte precedente.
In primo luogo, quanto alla pretesa inefficacia dell'art. 7, comma 3 del contratto di conto corrente per mancata specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., il giudice di primo grado ha rilevato che la clausola relativa all'applicazione di interessi anatocistici non rientra tra quelle considerate vessatorie dalla norma citata, il cui elenco è di carattere tassativo. Inoltre, le deduzioni in ordine all'asserita applicazione di interessi anatocistici sono risultate del tutto generiche, non essendo stata fornita prova delle modalità di calcolo né delle somme eventualmente corrisposte a tale titolo.
Parimenti infondata è risultata la doglianza concernente la presunta usurarietà degli interessi, poiché la parte opponente non ha prodotto i Decreti Ministeriali necessari per determinare il tasso soglia ai sensi dell'art. 644 c.p., con conseguente difetto di prova sul punto. Quanto alla commissione di massimo scoperto, il Tribunale ha osservato che l'art. 7 del contratto non disciplina affatto tale istituto, sicché la censura è priva di fondamento.
È stata inoltre respinta la contestazione relativa alla nullità delle fideiussioni per asserita conformità al modello ABI del 2003, atteso che i contratti in esame risalgono al 27 dicembre 2000, e quindi sono temporalmente anteriori al modello oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005. Parimenti infondato è il rilievo di nullità delle clausole n. 2 e n. 8 delle fideiussioni per mancata sottoscrizione specifica: esse, infatti, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., né la parte opponente ha chiarito a quale delle ipotesi ivi previste possano essere ricondotte. Anche la censura relativa alla pretesa natura abusiva di varie clausole (nn. 5, 6, 7, 9 e 10) ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo è stata disattesa, in quanto i fideiussori non possono essere qualificati come consumatori, avendo garantito obbligazioni assunte da una società imprenditoriale, quale è la Controparte_6
Infine, con riferimento alla nullità della clausola sugli interessi per indeterminatezza dell'oggetto, il
Tribunale ha rilevato che l'opponente non ha fornito alcuna prova concreta circa l'incidenza della clausola sull'ammontare del credito azionato, né ha prodotto una perizia contabile idonea a quantificare gli interessi da espungere. Di conseguenza, la censura è stata ritenuta generica e priva di interesse ad agire ai sensi dell'art. 1421 c.c., poiché l'eventuale declaratoria di nullità non avrebbe comportato alcuna utilità concreta per la parte opponente.
Tanto esposto, il tribunale ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, liquidando le spese a carico della parte soccombente, e compensando invece le spese processuali fra le parti attesa la natura volontaria dell'intervento ex art. 111 c.p.c. da parte della cessionaria del credito.
§ 2 — Hanno proposto appello e contestando la sentenza di primo Parte_2 Parte_1 grado sotto vari profili di merito, e nell'ordine più specificamente: a) riformare la sentenza n. 600/2022, resa dal Tribunale Ordinario di Tivoli, in data 21 aprile 2022, depositata nel medesimo giorno, a definizione del giudizio R.g. n. 5238/2018, nel senso indicato al sovra esteso punto III del presente atto e, per l'effetto; b) accertare e dichiarare la nullità delle clausole, di cui alle fideiussioni azionate da , meglio elencate nel corpo del presente atto di appello, per le ragioni Controparte_5 sopra meglio espresse;
c) accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo, spiegata dai sig.ri e Pt_2
, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 1375/2018 - R.g. n. Parte_1 3307/2018 reso dal Tribunale di Tivoli, e, comunque, accertare che nulla è dovuto dai sig.ri;
e , ciascuno per quanto di propria ragione, alle Appellate, condannare le Parte_1 Parte_2 appellate al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ha resistito , rappresentata da chiedendo il rigetto dell'appello CP_1 Controparte_3 per inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., nonché la conferma della sentenza di primo grado, e contestando ex adverso ogni quanto dedotto nel merito dagli appellanti.
è rimasta contumace. Controparte_4
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — In primo luogo, gli appellanti lamentano la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 contenute nelle fideiussioni ad omnibus in quanto contrarie alla norma imperativa rappresentata dalla l. antitrust n. 287/1990. In particolare, gli appellanti ritengono le clausole dei contratti di fideiussioni conformi allo schema ABI dichiarato illegittimo con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'Italia, e perciò da dichiarare, come chiarito da Cass. Sez. Un. n. 41994/2021, parzialmente nulli.
§ 3.2 — Col secondo motivo, gli appellanti si dolgono della errata applicazione e interpretazione dell'art. 1341 co. 2 c.c. non avendo il tribunale ritenuto nulle le clausole di cui agli artt. 2 e 8 del contratto di fideiussione, poiché non asseritamente sottoscritte a norma di legge.
§ 3.3 — Col terzo motivo, gli appellanti lamentano la mancata applicazione dell'art. 33 del Codice del Consumo, nonché della mancata qualificazione degli stessi come “consumatori” secondo la detta normativa.
§ 3.4 — Col quarto motivo, viene eccepita la nullità delle clausole di cui agli artt. 5, 6, 7, 9 e 10 delle fideiussioni in quanto abusive ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo.
§ 4 — Premesso che non può essere accolta la istanza di rinvio formulata da parte appellante nelle note di trattazione scritta (con riferimento a rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di ASzione), non essendo vincolante per questo giudizio né tanto meno compatibile con il principio di ragionevole durata del processo, l'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
§ 4.1 — Il primo e il secondo motivo di appello, strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati. L'appellante contesta l'interpretazione cronologica adottata dal giudice di primo grado, che ha motivato: “Sul punto deve rilevarsi che le fideiussioni azionate nell'odierno giudizio sono state concluse in data 27.12.2000 e dunque non possono logicamente ritenersi conformi al modello ABI oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, essendo stato il predetto modello emanato nel 2003.” Il Tribunale, rilevato che i contratti sono stati conclusi in data 21.12.2000, cioè prima del triennio 2002-2005 in cui si sono succeduti l'emanazione dello schema da parte dell'ABI e la declaratoria di illegittimità da parte della Banca d'Italia, ha ritenuto di non poterli considerare il prodotto “a valle” di un'intesa restrittiva della concorrenza, poiché antecedenti alla stessa. Gli appellanti contestano tale affermazione, allegando giurisprudenza in senso contrario e sostenendo che la mera conclusione di un contratto precedente a un'intesa dichiarata restrittiva non impedirebbe la sua assimilazione. I motivi di appello disvelano la parziale inammissibilità dello stesso, nei termini che ci si appresta a enunciare. A parere di questa Corte, la questione è posta in termini errati e, comunque, non rispetta pienamente il principio di diritto stabilito da Cass. Sez. Un. n. 41994/2021, nonché la successiva giurisprudenza della Suprema Corte. Non soltanto perché la giurisprudenza precedente alle Sezioni Unite del 2021 è stata oscillante sul punto, a volte in linea con quanto allegato dai ricorrenti, altre volte in senso contrario (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 29810/2017), ma soprattutto perché i termini della questione sono mal posti. La ASzione, nel suo massimo consesso, ha chiarito che l'analisi non deve fermarsi al dato meramente materiale, temporale o letterale del contratto, ma concentrarsi sul dato funzionale, ossia sul legame tra l'intesa dichiarata illegittima, il contratto e le clausole in esso contenute. In particolare, Cass. Sez. Un. n. 41994/2021 chiarisce “che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale», come opina parte della dottrina, attesa la vista possibilità che l'«intesa» a monte possa essere posta in essere, come nella specie, anche mediante atti che non rivestono siffatta natura - tale da concretare un meccanismo di violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust. In altri termini, detta violazione è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti «funzionale» a produrre un effetto anticoncorrenziale.” La Corte di legittimità ha altresì precisato: “Il giudice del merito è, quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario.” La stessa sentenza, enunciando il principio di diritto, precisa altresì che la nullità parziale del contratto di fideiussione ad omnibus opera “salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Successivamente, la giurisprudenza di legittimità, a cui questa Corte d'appello intende uniformarsi, si è assestata in senso uniforme nel ritenere che il profilo di funzionalità tra intesa e clausole non riguarda automaticamente tutti i contratti di fideiussione ad omnibus, ma deve essere specificamente provato da chi eccepisce la nullità. In altre parole: non è sufficiente il mero inserimento delle clausole per ottenere lo stralcio ad opera del giudice, né questa eccezione può essere rilevata d'ufficio. In particolare, Cass. Civ., Sez. I, 2024 n. 30383, richiamando Cass. Civ., Sez. I, 2023 n. 18794, ha ribadito: “Come è del resto intuitivo, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.” Ne consegue che la pretesa di vedere dichiarata la totale nullità della fideiussione, per la sola mancanza delle clausole contestate, è destituita di fondamento, in assenza di prova specifica dell'assetto di volontà delle parti. In altri termini, occorre fornire prova concreta della violazione della concorrenza tramite le clausole oggetto del provvedimento;
non è sufficiente il generico richiamo al “fatto notorio” del provvedimento, anche perché, come evidenziato dalla medesima ASzione, è estraneo alla conoscenza dell'uomo medio e quindi non può essere considerato come tale. Tutto quanto precede comporta l'inammissibilità dell'appello in relazione alla doglianza in esame, posto che la giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 2024, n. 30383) riconosce a tale eccezione natura di “eccezione in senso stretto”, con la conseguenza che essa non può essere conosciuta né rilevata d'ufficio dal giudice in appello. Sul punto, chiarisce infatti la ASzione che “va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte per cui in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha prodotto il provvedimento della Banca d'Italia ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 24380/2024 conforme a Cass. n. 20713/2023).”
§ 4.2 — Anche il terzo e quarto motivo, evidentemente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati. La parte impugnante lamenta l'errata applicazione e interpretazione dell'art. 33 D.lgs. n.
206/2005 (Codice del Consumo), rivendicando la qualifica di “consumatore” per e Parte_2
alla luce di siffatta disciplina. Conseguentemente, attesa la riconosciuta qualifica Parte_1 de quo degli appellanti secondo quanto prescritto dalla disciplina consumeristica, costoro lamentano l'abusività delle clausole di cui agli artt. 5, 6, 7, 9, 10 e ne domandano la nullità.
I motivi sono infondati. Sul punto, si condivide sommariamente l'orientamento profilato e adottato dal giudice di primo grado, e confermato – salvo quanto si dirà – dalla più recente giurisprudenza in via uniforme. Si riportano le conclusioni sviluppate dal giudice di primo cure, delle quali si apprezza la sinteticità e l'esaustività:
“Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che questo Giudice intende confermare in questa sede ai fini della qualificazione del fideiussore come consumatore è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, nel senso che il fideiussore può qualificarsi quale consumatore se la fideiussione è stata prestata in favore di un'obbligazione riferibile a un debitore qualificabile come consumatore e ciò in ragione dell'accessorietà che connota l'obbligazione del fideiussore, che giustifica la suddetta conclusione sistematica (cfr. Cass. Civ. n. 25212/2011). Nel caso di specie le fideiussioni sono state prestate dagli odierni opponenti a garanzia delle obbligazioni assunte dalla nei confronti della Controparte_6
AS di AR di ET, sicché le stesse sono state evidentemente prestate per garantire l'adempimento di un soggetto imprenditoriale qual è la Ciò importa l'esclusione Controparte_6 della qualifica di consumatori in capo agli odierni opponenti in relazione ai contratti di fideiussione per cui è causa.” Ebbene, la più recente giurisprudenza della ASzione ha leggermente cambiato orientamento, nei termini che seguono. Avvalendosi di Cass. civ., Sez. III, Ord., 2024, n. 20827, si può riscontrare come il tradizionale orientamento, secondo cui, in presenza di un contratto di fideiussione – e considerata l'accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto a quella principale – occorrerebbe avere riguardo, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 33 del D.lgs. n. 206/2005, all'obbligazione garantita, con conseguente esclusione della qualifica di “consumatore” qualora il debitore principale sia pacificamente un imprenditore, è stato superato dal più recente indirizzo giurisprudenziale. A partire da Cass. 13 dicembre 2018, n. 32225, tale orientamento si è consolidato nelle successive decisioni delle Sezioni semplici, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE, 19 novembre 2015, causa C-74/15, Tarcau; 14 settembre 2016, causa C-534/15, Dumitras), i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti del contratto di fideiussione, indipendentemente dal rapporto principale. Ne consegue che deve essere considerato consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo un'attività professionale (anche plurima), abbia prestato garanzia per finalità estranee a tale attività, ossia quando la fideiussione non costituisca un atto espressivo né strettamente funzionale al suo esercizio. In altre parole, per escludere la qualità di consumatore del fideiussore non è sufficiente il mero esercizio di un'attività professionale: è necessario che la fideiussione sia stipulata per ragioni e finalità ad essa inerenti, rientrando così nella categoria degli atti espressivi dell'attività posti in essere nel suo esercizio, o di quelli strumentali in senso proprio, ovvero funzionali al suo svolgimento.
Venendo al caso di specie, non costituisce elemento secondario il fatto che entrambi gli appellanti erano, al momento della stipula dei contratti, soci al 50% di palesandosi in ciò la Controparte_6 natura professionale e imprenditoriale – e non certo consumeristica – del rapporto controverso. Appare, infatti, chiaro come la fideiussione sia stata stipulata per finalità chiaramente inerenti all'attività d'impresa. Tanto stabilito, non merita approfondimento il quarto motivo di appello, che si considera assorbito. L'appello è quindi infondato sotto tali profili.
§ 4.2 — Infine, gli appellanti lamentano l'errata liquidazione delle spese, e ne domandano la rifondazione. Anche tale eccezione non risulta fondata. La mera mancata contestazione dell'elaborato peritale di natura grafologica non elide il nesso di causalità tra la consulenza e le spese processuali. È infatti pacifico che la CTU sia stata disposta a seguito dell'istanza di disconoscimento ex art. 215 c.p.c. formulata dagli appellanti, i quali, rimasti soccombenti tanto in primo grado quanto nel presente, non possono trarre vantaggio dalla successiva condotta di mancata contestazione. Deve pertanto confermarsi anche il capo della sentenza che ha liquidato le spese a carico degli appellanti.
§ 5 — Le spese del presente grado seguono la soccombenza, e sono liquidate a carico degli appellanti secondo le tabelle vigenti ,tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 7.644,00
Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00
Compenso tabellare (valori medi) € 26.155,00
Nulla deve disporsi per l'appellata rimasta contumace.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 600/2022 del tribunale di Tivoli, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Respinge l'appello;
2. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione , in favore di da CP_1 [...]
, delle spese del grado che si liquidano in Euro 26.155,00 oltre IVA e CPA nonché CP_8 rimborso per spese generali;
3. Dichiara gli appellanti tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4169 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 18.11.2025 e vertente tra
TRA
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli avv.ti Francesco Rea e Maria Rosaria Tino.
APPELLANTE
E
1) (C.F. ) quale cessionaria del credito azionato da parte della CP_1 P.IVA_1 cedente , rappresentata da codice fiscale Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Ferruccio;
P.IVA_2 2) contumace Controparte_4
APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con ricorso ritualmente depositato adiva l'intestato Tribunale al fine di Controparte_5 ottenere un'ingiunzione di pagamento nei confronti di e per Parte_1 Parte_2
l'importo di 688.490,65 € oltre interessi e spese per credito proveniente da diversi contratti di conto corrente aperti in favore della e concessi dalla AS di AR di ET Controparte_6 S.p.a. (in seguito fusasi con la , a garanzia dei quali i signori opponenti Controparte_5 stipulavano contratto di fideiussione ad omnibus. Occorre infatti, per quanto precipuamente utile ai fini del presente giudizio, evidenziare: che con fideiussione del 27 dicembre 2000 il Sig. Parte_1
si era costituito garante della fino alla concorrenza di L. 432.000.000,00
[...] Controparte_6 successivamente aumentato più volte fino all'importo di 1.340.000,00 euro in data 29.11.2011; che con fideiussione del 27 dicembre 2000 il Sig. si era costituito garante della Parte_2 CP_6 fino alla concorrenza di L. 432.000.000,00 successivamente aumentato più volte fino
[...] all'importo di 1.340.000,00 euro in data 29.11.2011; che l'ammontare del debito della CP_6 era pari a 688.490,65 euro quale posizione a sofferenza n. 9501/00000280, rapporto originario
[...]
n. 40136/0000/03017061 oltre interessi dal primo gennaio 2018 al tasso del 14,925%.
Con decreto ingiuntivo n. 1375/2018 emesso in data 09.08.2018 il Tribunale di Tivoli accoglieva la domanda monitoria.
Con citazione ritualmente notificata e proponevano opposizione Parte_2 Parte_1 avverso il suddetto decreto ingiuntivo chiedendo la revoca dello stesso, con accertamento della nullità delle clausole del contratto di conto corrente determinative degli interessi e della commissione di massimo scoperto e in subordine la nullità delle fideiussioni. Allegavano che la banca non aveva prodotto tutti gli estratti conto relativi al rapporto dedotto;
che la clausola anatocistica era nulla ai sensi dell'art. 1283 c.c. e comunque non era stata sottoscritta in conformità all'art. 1341 c.c.; che la clausola sulla commissione di massimo scoperto, rinviando alle regole praticate usualmente su piazza, non erano state specificamente approvate dal cliente e dunque erano nulle;
che gli interessi pattuiti erano usurari;
che le fideiussioni prodotte dalla banca erano disconosciute dagli opponenti ai sensi dell'art. 215 c.p.c.
Si costituiva la chiedendo dichiararsi l'onere degli opponenti di esperire la Controparte_5 mediazione obbligatoria nonché il rigetto dell'opposizione. Allegava che non era stata esperita la mediazione obbligatoria;
che erano stati prodotti gli estratti del conto corrente;
che le risultanze degli estratti conto erano utilizzabili nei confronti dei fideiussori per esplicita previsione negoziale;
che, venendo in rilievo garanzie autonome, gli opponenti non potevano sollevare eccezioni sull'anatocismo; che la banca si era adeguata alla normativa sull'anatocismo prevista dalla delibera del CICR come da comunicazione pubblicata in GU il 10.07.2000; che non occorreva alcuna adesione dei correntisti alla variazione;
che non sussisteva l'anatocismo illecito lamentato da controparte;
che la censura relativa all'usura era generica;
che la commissione di massimo scoperto era stata appositamente pattuita ed era pari al 0,75%; che si chiedeva la verificazione delle fideiussioni disconosciute dalla controparte.
Con ordinanza del 03.05.2019 il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione della parte opposta e disponeva l'esperimento della mediazione obbligatoria. All'udienza di trattazione la parte opposta produceva gli originali delle scritture azionate, che venivano disconosciute dalla parte opponente, con contestuale istanza di verificazione ad opera della parte opposta. Il Giudice concedeva i termini previsti dall'art. 183, comma 6 c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria la parte opponente sollevava la nullità delle fideiussioni dedotte perché conformi allo schema ABI dichiarato illegittimo con provvedimento della Banca d'Italia e la nullità delle clausole n. 5, 6, 7, 9, 10 dei contratti di fideiussioni ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo. In corso di causa si procedeva all'espletamento di una CTU grafologica volta a valutare l'autenticità delle scritture private azionate dalla parte opposta e interveniva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la
[...] quale cessionaria del credito azionato”. CP_1
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha deciso come segue:
“1) accerta come vera ed autentica la sottoscrizione apposta da sulla scrittura Parte_1 privata recante la data del 27.12.2000 e costituente l'allegato n. 6 del fascicolo monitorio;
2) accerta come vera ed autentica la sottoscrizione apposta da sulla scrittura privata Parte_2 recante la data del 27.12.2000 e costituente l'allegato n. 7 del fascicolo monitorio;
3) respinge l'opposizione proposta da e e per l'effetto conferma Parte_1 Parte_2 il decreto ingiuntivo opposto;
4) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico solidale degli attori;
5) condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 25.000,00 a titolo di compensi, oltre ad accessori di legge;
6) compensa le spese processuali tra gli attori e la Controparte_1
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni. Ricostruita la vicenda fattuale sottesa alla nascita del credito, il Tribunale ha accertato l'incontrovertibilità tanto dell'obbligazione principale assunta da nei confronti Controparte_6 dell'originaria creditrice AS di AR di ET (successivamente confluita in Controparte_5
e, da ultimo, in favore della cessionaria , quanto dell'obbligazione
[...] Controparte_1 fideiussoria prestata dagli attori in favore della medesima banca, per l'importo di € 688.490,65, come indicato in atti.
Si rileva, peraltro, che nel giudizio di primo grado – avendo gli attori esperito istanza di disconoscimento ai sensi dell'art. 215 c.p.c. avverso le fideiussioni prodotte dalla parte opposta – è stato necessario disporre una CTU di natura grafologica, volta all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta da e sui contratti di fideiussione a loro Parte_2 Parte_1 riferibili. Consulenza tecnica che ha dato esito positivo, confermando la paternità della firma, e di conseguenza la sua validità. Ad avviso del Tribunale, conseguentemente, la prova del credito fornita dalla parte opposta non poteva ritenersi insufficiente, atteso che le stesse parti, all'art. 7 del contratto di fideiussione, avevano espressamente riconosciuto valore probatorio alle risultanze delle scritture contabili della AS di
AR di ET, ai fini della dimostrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito. Ebbene, alla luce di giurisprudenza allegata – secondo cui “in materia di contratti bancari, il certificato di c.d. saldaconto è idoneo ad assolvere all'onere della prova dell'ammontare del credito nei confronti del fideiussore, qualora il contratto di conto corrente contenga una clausola in forza della quale il cliente riconosce che i libri e le altre scritture contabili della banca fanno piena prova verso di lui del debito garantito” (Cass. Civ. n. 279/2019) – il credito azionato può ritenersi del tutto provato. Peraltro, la parte opposta, al fine di comprovare l'entità del credito azionato, ha prodotto un saldaconto corredato da certificazione notarile a firma dell'Avv. la quale attesta, sulla base delle Controparte_7 scritture contabili della medesima parte, la sussistenza di un credito nei confronti della CP_6 pari ad € 688.490,65, quale saldo del conto corrente sopra richiamato.
[...] Ritenuto sussistente il credito tanto nell'an che nel quantum, il tribunale ha poi proceduto alla disamina dei vari motivi di ricorso ritenendo infondate tutte le doglianze opposte dalla parte precedente.
In primo luogo, quanto alla pretesa inefficacia dell'art. 7, comma 3 del contratto di conto corrente per mancata specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., il giudice di primo grado ha rilevato che la clausola relativa all'applicazione di interessi anatocistici non rientra tra quelle considerate vessatorie dalla norma citata, il cui elenco è di carattere tassativo. Inoltre, le deduzioni in ordine all'asserita applicazione di interessi anatocistici sono risultate del tutto generiche, non essendo stata fornita prova delle modalità di calcolo né delle somme eventualmente corrisposte a tale titolo.
Parimenti infondata è risultata la doglianza concernente la presunta usurarietà degli interessi, poiché la parte opponente non ha prodotto i Decreti Ministeriali necessari per determinare il tasso soglia ai sensi dell'art. 644 c.p., con conseguente difetto di prova sul punto. Quanto alla commissione di massimo scoperto, il Tribunale ha osservato che l'art. 7 del contratto non disciplina affatto tale istituto, sicché la censura è priva di fondamento.
È stata inoltre respinta la contestazione relativa alla nullità delle fideiussioni per asserita conformità al modello ABI del 2003, atteso che i contratti in esame risalgono al 27 dicembre 2000, e quindi sono temporalmente anteriori al modello oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005. Parimenti infondato è il rilievo di nullità delle clausole n. 2 e n. 8 delle fideiussioni per mancata sottoscrizione specifica: esse, infatti, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., né la parte opponente ha chiarito a quale delle ipotesi ivi previste possano essere ricondotte. Anche la censura relativa alla pretesa natura abusiva di varie clausole (nn. 5, 6, 7, 9 e 10) ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo è stata disattesa, in quanto i fideiussori non possono essere qualificati come consumatori, avendo garantito obbligazioni assunte da una società imprenditoriale, quale è la Controparte_6
Infine, con riferimento alla nullità della clausola sugli interessi per indeterminatezza dell'oggetto, il
Tribunale ha rilevato che l'opponente non ha fornito alcuna prova concreta circa l'incidenza della clausola sull'ammontare del credito azionato, né ha prodotto una perizia contabile idonea a quantificare gli interessi da espungere. Di conseguenza, la censura è stata ritenuta generica e priva di interesse ad agire ai sensi dell'art. 1421 c.c., poiché l'eventuale declaratoria di nullità non avrebbe comportato alcuna utilità concreta per la parte opponente.
Tanto esposto, il tribunale ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, liquidando le spese a carico della parte soccombente, e compensando invece le spese processuali fra le parti attesa la natura volontaria dell'intervento ex art. 111 c.p.c. da parte della cessionaria del credito.
§ 2 — Hanno proposto appello e contestando la sentenza di primo Parte_2 Parte_1 grado sotto vari profili di merito, e nell'ordine più specificamente: a) riformare la sentenza n. 600/2022, resa dal Tribunale Ordinario di Tivoli, in data 21 aprile 2022, depositata nel medesimo giorno, a definizione del giudizio R.g. n. 5238/2018, nel senso indicato al sovra esteso punto III del presente atto e, per l'effetto; b) accertare e dichiarare la nullità delle clausole, di cui alle fideiussioni azionate da , meglio elencate nel corpo del presente atto di appello, per le ragioni Controparte_5 sopra meglio espresse;
c) accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo, spiegata dai sig.ri e Pt_2
, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 1375/2018 - R.g. n. Parte_1 3307/2018 reso dal Tribunale di Tivoli, e, comunque, accertare che nulla è dovuto dai sig.ri;
e , ciascuno per quanto di propria ragione, alle Appellate, condannare le Parte_1 Parte_2 appellate al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ha resistito , rappresentata da chiedendo il rigetto dell'appello CP_1 Controparte_3 per inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., nonché la conferma della sentenza di primo grado, e contestando ex adverso ogni quanto dedotto nel merito dagli appellanti.
è rimasta contumace. Controparte_4
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — In primo luogo, gli appellanti lamentano la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 contenute nelle fideiussioni ad omnibus in quanto contrarie alla norma imperativa rappresentata dalla l. antitrust n. 287/1990. In particolare, gli appellanti ritengono le clausole dei contratti di fideiussioni conformi allo schema ABI dichiarato illegittimo con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'Italia, e perciò da dichiarare, come chiarito da Cass. Sez. Un. n. 41994/2021, parzialmente nulli.
§ 3.2 — Col secondo motivo, gli appellanti si dolgono della errata applicazione e interpretazione dell'art. 1341 co. 2 c.c. non avendo il tribunale ritenuto nulle le clausole di cui agli artt. 2 e 8 del contratto di fideiussione, poiché non asseritamente sottoscritte a norma di legge.
§ 3.3 — Col terzo motivo, gli appellanti lamentano la mancata applicazione dell'art. 33 del Codice del Consumo, nonché della mancata qualificazione degli stessi come “consumatori” secondo la detta normativa.
§ 3.4 — Col quarto motivo, viene eccepita la nullità delle clausole di cui agli artt. 5, 6, 7, 9 e 10 delle fideiussioni in quanto abusive ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo.
§ 4 — Premesso che non può essere accolta la istanza di rinvio formulata da parte appellante nelle note di trattazione scritta (con riferimento a rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di ASzione), non essendo vincolante per questo giudizio né tanto meno compatibile con il principio di ragionevole durata del processo, l'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
§ 4.1 — Il primo e il secondo motivo di appello, strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati. L'appellante contesta l'interpretazione cronologica adottata dal giudice di primo grado, che ha motivato: “Sul punto deve rilevarsi che le fideiussioni azionate nell'odierno giudizio sono state concluse in data 27.12.2000 e dunque non possono logicamente ritenersi conformi al modello ABI oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, essendo stato il predetto modello emanato nel 2003.” Il Tribunale, rilevato che i contratti sono stati conclusi in data 21.12.2000, cioè prima del triennio 2002-2005 in cui si sono succeduti l'emanazione dello schema da parte dell'ABI e la declaratoria di illegittimità da parte della Banca d'Italia, ha ritenuto di non poterli considerare il prodotto “a valle” di un'intesa restrittiva della concorrenza, poiché antecedenti alla stessa. Gli appellanti contestano tale affermazione, allegando giurisprudenza in senso contrario e sostenendo che la mera conclusione di un contratto precedente a un'intesa dichiarata restrittiva non impedirebbe la sua assimilazione. I motivi di appello disvelano la parziale inammissibilità dello stesso, nei termini che ci si appresta a enunciare. A parere di questa Corte, la questione è posta in termini errati e, comunque, non rispetta pienamente il principio di diritto stabilito da Cass. Sez. Un. n. 41994/2021, nonché la successiva giurisprudenza della Suprema Corte. Non soltanto perché la giurisprudenza precedente alle Sezioni Unite del 2021 è stata oscillante sul punto, a volte in linea con quanto allegato dai ricorrenti, altre volte in senso contrario (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 29810/2017), ma soprattutto perché i termini della questione sono mal posti. La ASzione, nel suo massimo consesso, ha chiarito che l'analisi non deve fermarsi al dato meramente materiale, temporale o letterale del contratto, ma concentrarsi sul dato funzionale, ossia sul legame tra l'intesa dichiarata illegittima, il contratto e le clausole in esso contenute. In particolare, Cass. Sez. Un. n. 41994/2021 chiarisce “che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale», come opina parte della dottrina, attesa la vista possibilità che l'«intesa» a monte possa essere posta in essere, come nella specie, anche mediante atti che non rivestono siffatta natura - tale da concretare un meccanismo di violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust. In altri termini, detta violazione è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti «funzionale» a produrre un effetto anticoncorrenziale.” La Corte di legittimità ha altresì precisato: “Il giudice del merito è, quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario.” La stessa sentenza, enunciando il principio di diritto, precisa altresì che la nullità parziale del contratto di fideiussione ad omnibus opera “salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. Successivamente, la giurisprudenza di legittimità, a cui questa Corte d'appello intende uniformarsi, si è assestata in senso uniforme nel ritenere che il profilo di funzionalità tra intesa e clausole non riguarda automaticamente tutti i contratti di fideiussione ad omnibus, ma deve essere specificamente provato da chi eccepisce la nullità. In altre parole: non è sufficiente il mero inserimento delle clausole per ottenere lo stralcio ad opera del giudice, né questa eccezione può essere rilevata d'ufficio. In particolare, Cass. Civ., Sez. I, 2024 n. 30383, richiamando Cass. Civ., Sez. I, 2023 n. 18794, ha ribadito: “Come è del resto intuitivo, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.” Ne consegue che la pretesa di vedere dichiarata la totale nullità della fideiussione, per la sola mancanza delle clausole contestate, è destituita di fondamento, in assenza di prova specifica dell'assetto di volontà delle parti. In altri termini, occorre fornire prova concreta della violazione della concorrenza tramite le clausole oggetto del provvedimento;
non è sufficiente il generico richiamo al “fatto notorio” del provvedimento, anche perché, come evidenziato dalla medesima ASzione, è estraneo alla conoscenza dell'uomo medio e quindi non può essere considerato come tale. Tutto quanto precede comporta l'inammissibilità dell'appello in relazione alla doglianza in esame, posto che la giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 2024, n. 30383) riconosce a tale eccezione natura di “eccezione in senso stretto”, con la conseguenza che essa non può essere conosciuta né rilevata d'ufficio dal giudice in appello. Sul punto, chiarisce infatti la ASzione che “va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte per cui in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha prodotto il provvedimento della Banca d'Italia ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 24380/2024 conforme a Cass. n. 20713/2023).”
§ 4.2 — Anche il terzo e quarto motivo, evidentemente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati. La parte impugnante lamenta l'errata applicazione e interpretazione dell'art. 33 D.lgs. n.
206/2005 (Codice del Consumo), rivendicando la qualifica di “consumatore” per e Parte_2
alla luce di siffatta disciplina. Conseguentemente, attesa la riconosciuta qualifica Parte_1 de quo degli appellanti secondo quanto prescritto dalla disciplina consumeristica, costoro lamentano l'abusività delle clausole di cui agli artt. 5, 6, 7, 9, 10 e ne domandano la nullità.
I motivi sono infondati. Sul punto, si condivide sommariamente l'orientamento profilato e adottato dal giudice di primo grado, e confermato – salvo quanto si dirà – dalla più recente giurisprudenza in via uniforme. Si riportano le conclusioni sviluppate dal giudice di primo cure, delle quali si apprezza la sinteticità e l'esaustività:
“Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che questo Giudice intende confermare in questa sede ai fini della qualificazione del fideiussore come consumatore è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, nel senso che il fideiussore può qualificarsi quale consumatore se la fideiussione è stata prestata in favore di un'obbligazione riferibile a un debitore qualificabile come consumatore e ciò in ragione dell'accessorietà che connota l'obbligazione del fideiussore, che giustifica la suddetta conclusione sistematica (cfr. Cass. Civ. n. 25212/2011). Nel caso di specie le fideiussioni sono state prestate dagli odierni opponenti a garanzia delle obbligazioni assunte dalla nei confronti della Controparte_6
AS di AR di ET, sicché le stesse sono state evidentemente prestate per garantire l'adempimento di un soggetto imprenditoriale qual è la Ciò importa l'esclusione Controparte_6 della qualifica di consumatori in capo agli odierni opponenti in relazione ai contratti di fideiussione per cui è causa.” Ebbene, la più recente giurisprudenza della ASzione ha leggermente cambiato orientamento, nei termini che seguono. Avvalendosi di Cass. civ., Sez. III, Ord., 2024, n. 20827, si può riscontrare come il tradizionale orientamento, secondo cui, in presenza di un contratto di fideiussione – e considerata l'accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto a quella principale – occorrerebbe avere riguardo, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 33 del D.lgs. n. 206/2005, all'obbligazione garantita, con conseguente esclusione della qualifica di “consumatore” qualora il debitore principale sia pacificamente un imprenditore, è stato superato dal più recente indirizzo giurisprudenziale. A partire da Cass. 13 dicembre 2018, n. 32225, tale orientamento si è consolidato nelle successive decisioni delle Sezioni semplici, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE, 19 novembre 2015, causa C-74/15, Tarcau; 14 settembre 2016, causa C-534/15, Dumitras), i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti del contratto di fideiussione, indipendentemente dal rapporto principale. Ne consegue che deve essere considerato consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo un'attività professionale (anche plurima), abbia prestato garanzia per finalità estranee a tale attività, ossia quando la fideiussione non costituisca un atto espressivo né strettamente funzionale al suo esercizio. In altre parole, per escludere la qualità di consumatore del fideiussore non è sufficiente il mero esercizio di un'attività professionale: è necessario che la fideiussione sia stipulata per ragioni e finalità ad essa inerenti, rientrando così nella categoria degli atti espressivi dell'attività posti in essere nel suo esercizio, o di quelli strumentali in senso proprio, ovvero funzionali al suo svolgimento.
Venendo al caso di specie, non costituisce elemento secondario il fatto che entrambi gli appellanti erano, al momento della stipula dei contratti, soci al 50% di palesandosi in ciò la Controparte_6 natura professionale e imprenditoriale – e non certo consumeristica – del rapporto controverso. Appare, infatti, chiaro come la fideiussione sia stata stipulata per finalità chiaramente inerenti all'attività d'impresa. Tanto stabilito, non merita approfondimento il quarto motivo di appello, che si considera assorbito. L'appello è quindi infondato sotto tali profili.
§ 4.2 — Infine, gli appellanti lamentano l'errata liquidazione delle spese, e ne domandano la rifondazione. Anche tale eccezione non risulta fondata. La mera mancata contestazione dell'elaborato peritale di natura grafologica non elide il nesso di causalità tra la consulenza e le spese processuali. È infatti pacifico che la CTU sia stata disposta a seguito dell'istanza di disconoscimento ex art. 215 c.p.c. formulata dagli appellanti, i quali, rimasti soccombenti tanto in primo grado quanto nel presente, non possono trarre vantaggio dalla successiva condotta di mancata contestazione. Deve pertanto confermarsi anche il capo della sentenza che ha liquidato le spese a carico degli appellanti.
§ 5 — Le spese del presente grado seguono la soccombenza, e sono liquidate a carico degli appellanti secondo le tabelle vigenti ,tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 5.706,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.318,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 7.644,00
Fase decisionale, valore medio: € 9.487,00
Compenso tabellare (valori medi) € 26.155,00
Nulla deve disporsi per l'appellata rimasta contumace.
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 600/2022 del tribunale di Tivoli, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Respinge l'appello;
2. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione , in favore di da CP_1 [...]
, delle spese del grado che si liquidano in Euro 26.155,00 oltre IVA e CPA nonché CP_8 rimborso per spese generali;
3. Dichiara gli appellanti tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE Il consigliere estensore