Ordinanza collegiale 28 febbraio 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/12/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01935/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01103/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2024, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiberio Baroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Arezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
FR VA BI, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di ammonimento -OMISSIS- Amm.Div.Ant--OMISSIS- protocollo -OMISSIS-dell’-OMISSIS- notificato a mani il giorno -OMISSIS-ed ogni atto presupposto e/o conseguenziale e/o comunque connesso con quello notificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Arezzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il dott. IG IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento -OMISSIS-Div. -OMISSIS-Amm.Div.Ant--OMISSIS- protocollo -OMISSIS-(notificato in pari data), il Questore di Arezzo ammoniva il ricorrente, ai sensi dell’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11 (conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38), invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, ad astenersi dal porre in essere ogni tipo di azione e/o di comportamento persecutorio diretto o indiretto nei confronti della controinteressata e a seguire un percorso di recupero comportamentale presso un centro specializzato; in particolare, l’emanazione del provvedimento era determinata dall’esposto presentato dalla controinteressata che aveva evidenziato numerosi episodi di vessazione intervenuti nel periodo successivo alla conclusione della relazione con il ricorrente nel 2017, comprendenti anche una fitta serie di telefonate (rimaste senza risposta a seguito del blocco del numero telefonico) e tentativi di contatto non andati a buon fine per la decisa opposizione della stessa.
A seguito dell’intervento del provvedimento di ammonimento, era disposto un divieto di detenere armi ex art. 39 del T.U.L.P.S. nei confronti del ricorrente, che era poi seguito dalla revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia che gli era stata, in precedenza, rilasciata.
Il solo provvedimento di ammonimento era impugnato dal ricorrente che articolava censure di: 1) violazione e/o erronea applicazione delle disposizioni della legge 241/1990 e smi in materia di accesso agli atti amministrativi, violazione e/o erronea applicazione delle disposizioni di legge in materia di contraddittorio e diritto di difesa ex art. 24 Cost.; 2) illogicità ed irragionevolezza manifesta nella motivazione del provvedimento adottato; 3) eccesso di potere; con il ricorso era altresì richiesta ex art. 116, 2° comma c.p.a. l’esibizione della documentazione richiesta all’Amministrazione con apposita istanza di accesso, solo parzialmente riscontrata.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, con comparsa di pura forma.
Alla camera di consiglio del 5 settembre 2024, il ricorrente rinunciava alla tutela cautelare richiesta con il ricorso, in considerazione della fissazione al 27 febbraio 2025 dell’udienza per la decisione del merito del ricorso.
Con ordinanza 28 febbraio 2025, n. 319, la Sezione disponeva incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione resistente, consistenti nell’esibizione “di tutti gli atti del procedimento, comprese le richieste di ammonimento presentate dalla controinteressata, i verbali di audizione di persone informate dei fatti e i supplementi di istruttoria demandati alla Questure di Viterbo e Roma ed alle Stazioni Carabinieri di Foiano della Chiana e Arezzo”.
Dopo l’esibizione della detta documentazione (e la presentazione di controdeduzioni da parte dell’Amministrazione resistente, in precedenza non depositate in giudizio), il ricorso era quindi trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 27 novembre 2025.
2. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
In primo luogo, deve escludersi che possa trovare accoglimento il primo motivo di ricorso, relativo al riscontro solo parziale delle istanze di accesso che il ricorrente ha presentato dopo la notificazione del provvedimento impugnato; pur risultando stigmatizzabile il comportamento dell’Amministrazione (che, alla fine, ha riscontrato solo parzialmente le istanze), risulta, infatti, evidente come si tratti di problematica insorta dopo l’emanazione del provvedimento impugnato e che quindi non può, per così dire, “retroagire” ed infirmare la legittimità degli atti precedentemente emanati.
L’intervento dell’ordinanza istruttoria 28 febbraio 2025, n. 319 della Sezione ed il conseguente deposito di documentazione effettuato dall’Amministrazione resistente ha poi superato e reso del tutto inutile la decisione dell’istanza ex art. 116, 2° comma c.p.a. proposta da parte ricorrente con il ricorso.
Le ulteriori due censure proposte da parte ricorrente possono poi essere decise unitariamente ed alla luce dell’ormai stabilizzato orientamento della Sezione che ha recepito l’altrettanto “consolidato orientamento giurisprudenziale … (che ha riconosciuto che) l’ammonimento si fonda su una base indiziaria e di tipo probabilistico, che informa l’intero diritto amministrativo della prevenzione….Il provvedimento di ammonimento presuppone, infatti, non l’acquisizione della prova richiesta ai fini della condanna per il reato di stalking , ma la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, atto a determinare un perdurante e grave stato di "ansia e paura" nella vittima e a potenzialmente degenerare, se non fermato, in condotte costituenti reato (Cons. di Stato, sez. III, 18 ottobre 2021, n. 6958; Cons. di Stato, sez. III, 25 maggio 2015, n. 2599; Cons. di Stato, sez. III, 2 agosto 2023, n. 7486)” (T.A.R. Toscana, sez. IV, 17 luglio 2024, n. 897; per la precedente giurisprudenza della Seconda Sezione di questo T.A.R., si veda la sentenza 18 gennaio 2022, n. 46).
In questo quadro teso a valorizzare la presenza di “elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato, anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, come tale avvertito dal destinatario della condotta, che sia atto a determinare, in quest’ultimo, uno stato di ansia e paura…..(così dando vita ad) un giudizio prognostico ex ante relativo alla sussistenza di un mero pericolo” (T.A.R. Toscana, sez. II, 18 gennaio 2022, n. 46), risulta assolutamente dirimente la documentazione acquisita in giudizio a seguito dell’istruttoria disposta dalla Sezione con l’ordinanza 28 febbraio 2025, n. 319 che ha dimostrato l’adozione, ad opera del ricorrente, di comportamenti vessatori e non giustificati (come nel caso del notevole numero di telefonate, non assistite da una qualche causa giustificativa) che hanno indotto nella denunciante uno stato di frustrazione e paura (si vedano, al proposito, le sommarie informazioni testimoniali rese dall’attuale compagno della stessa).
Da non sottovalutare risulta poi l’episodio del 17 febbraio 2024 (dimostrato dalle sommarie informazioni testimoniali rese da due vicini della denunciante) che ha visto il ricorrente aggirarsi nelle vicinanze della nuova residenza della denunciante senza una qualche causa giustificativa e che si è concluso con un nuovo tentativo di contattarla con un biglietto (acquisito agli atti del procedimento) non gradito.
Poco credibile risulta poi la giustificazione addotta dal ricorrente dei numerosi tentativi di contatto (che sarebbero giustificati dal tentativo di risolvere i problemi del figlio della denunciante, rimasto legato al ricorrente e non da altre ragioni), alla luce della documentazione depositata in giudizio dalle IN TI (parte quarta della documentazione depositata in giudizio a seguito dell’ordinanza istruttoria) ed in particolare, della richiesta presentata dal ricorrente, in data 18 aprile 2019, di un provvedimento di ammonimento nei confronti del figlio della ricorrente che avrebbe dimostrato di non gradire le sue intrusioni, con tale animosità da determinare nello stesso il “timore di circolare per Arezzo soprattutto a piedi nel timore di incontrarlo…(avendo paura) che possano essere messi in atto comportamenti lesivi e imprevedibili nei miei confronti anche insieme ad altre persone”.
Scarsamente comprensibile risulta poi la censura relativa alla violazione del principio per cui “il Questore può …delegare ai dirigenti dei Commissariati solo le funzioni di polizia amministrativa con esclusione proprio delle misure di prevenzione, pena la nullità del provvedimento” in un contesto in cui il provvedimento di prevenzione risulta firmato dal Questore e solo la relata di notifica (adempimento meramente conseguenziale all’adozione dell’atto) da un funzionario della Questura.
Non potendo peraltro trovare accoglimento la prospettazione di parte ricorrente tendente ad applicare alla fattispecie la sistematica delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (trattandosi di misura del tutto autonoma e diversamente regolamentata dal legislatore), il ricorso deve pertanto essere respinto; le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, come da motivazione.
Condanna il ricorrente alla corresponsione all’Amministrazione resistente della somma di € 3.000,00 (tremila/00), a titolo di spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata e le altre persone fisiche citate nel testo del provvedimento.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI IA, Presidente
IG IO, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG IO | RI IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.