Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice rel.
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3763/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. BASCHIERI CESARE
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 13/09/2024 dai coniugi predetti;
- Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del pagina 1 di 4
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett.
B) della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio
2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla data di dell'udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I ricorrenti potranno fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, con l'unico obbligo di comunicare l'uno all'altro eventuali cambi di residenza.
2 manterranno la propria residenza/domicilio, anche ai fini CP_1 Persona_1
anagrafici, presso l'abitazione della madre, nel cui stato di famiglia risultano già inseriti
(doc.12);
3) e rimarranno affidati ad entrambi i genitori secondo le CP_1 Persona_1
disposizioni dell'affidamento condiviso, in modo da consentire agli stessi di mantenere un pagina 2 di 4 rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti affettivi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) Tutte le decisioni di maggior interesse relative alla istruzione, educazione ed alla salute dei figli, saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni naturali, delle capacità e delle aspirazioni dei figli medesimi, precisandosi che, le decisioni sulle questioni quotidiane di ordinaria amministrazione, potranno essere esercitate dai genitori separatamente allorquando i figli saranno con l'uno o con l'altro genitore.
5) Il padre avrà diritto di avere con sé i figli, salvo diverso accordo tra i genitori: due pomeriggi alla settimana, con orari e giorni da stabilire con la IG;
a settimane Pt_1
alterne, dal venerdì sera fino al lunedì mattina;
ad anni alterni, per le vacanze pasquali;
ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze estive scolastiche, per venti giorni anche non consecutivi e, in difetto di diverso accordo, la prima metà di luglio e la prima metà di agosto negli anni pari e la seconda metà di luglio e la seconda metà di agosto negli anni dispari.
6) Tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, verranno suddivise tra i coniugi al 50% ciascuno, spese da individuarsi in conformità con quanto previsto dal
“Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” adottato dal
Tribunale di Modena nell'ultima versione del 25 settembre 2019.
7) Nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento da un coniuge all'altro.
8) L'importo dell'assegno unico universale e degli assegni sociali verrà corrisposto interamente alla IG quale genitore collocatorio. Parte_1
pagina 3 di 4 9) I coniugi dichiarano di aver prima d'ora diviso i depositi cointestati, gli arredi e gli altri beni oggetto di comunione, i doni nuziali, null'altro residuando, neppure a titolo di reciproche pretese creditorie e/o di conguagli.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in ERCOLANO il 13/02/2004
fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] alle condizioni sopra Parte_2
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ERCOLANO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2004 Atto n. 6 Parte I;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 08/01/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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