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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/07/2025, n. 3741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3741 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1967/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in data 22.05.2025
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero -Presidente-
Dott.ssa Silvia Barison -Giudice-
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino -Giudice rel. ed est.-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1967/2022 R.G. promossa con ricorso depositato in data 23.03.2022
da:
(C.F. ), nato a [...]-Mestre il 25.06.1951, residente a Parte_1 C.F._1
Venezia – Mestre, via Cavalieri di Vittorio Veneto 65, con l'avv. Sandra Spolaore (P.E.C.:
del foro di Venezia Email_1
-ricorrente- contro nata in [...] il [...], residente in [...]CP_1
Mestre Via Cappuccina 83, (C.F. , con l'Avv. Maurizio Brando (P.E.C.: C.F._2
del foro di Venezia Email_2
-resistente- con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
In punto: Divorzio contenzioso-scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 24.10.2024;
Conclusioni del P.M.: non pervenute.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, – premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con la sig.ra n data 2.02.2018 matrimonio trascritto nel registro degli CP_1
atti di matrimonio del Comune di Venezia alla parte I, uff. 8 n. 10 dell'anno 2018 e dal quale non erano nati figli, e premesso altresì che tra le parti non era intervenuta alcuna riconciliazione dal perfezionamento dell'accordo di negoziazione assistita a seguito del quale le stesse erano pervenute alla separazione consensuale – ha chiesto al Tribunale, oltre allo scioglimento del matrimonio, di dichiararsi l'assenza dei presupposti per il riconoscimento a favore della convenuta di alcun assegno divorzile.
A sostegno della domanda, il ricorrente allegava l'indipendenza economica della resistente,
la quale svolgeva regolarmente attività lavorativa e risultava titolare di un immobile in Cina, vivendo in Italia ospite a casa della figlia, nonchè la durata eccezionalmente breve del matrimonio con la
(un anno). Per quanto concerneva, invece, la propria situazione reddituale, il ricorrente CP_1
lamentava un peggioramento delle proprie condizioni economiche, essendo onerato del pagamento di numerosi debiti nei confronti dell'Erario oltre che il peggioramento del proprio stato di salute,
dovendosi sottoporre periodicamente ad interventi chirurgici e cure mediche.
La convenuta, costituitasi ritualmente nel procedimento, ha chiesto, da un lato, il rigetto della domanda di divorzio, eccependo come l'accordo consensuale per la separazione intercorso tra le parti a seguito di convezione di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 conv. in legge n.
162/2014 sottoscritto il 9.05.2019 non potesse considerarsi valido, essendo stato “sottoscritto con la presenza solo formale di un legale che tutelasse la signora” in assenza di spiegazioni circa “la portata dell'accordo” né “su quali diritti avrebbe potuto far valere”, e dall'altro, ha domandato il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore pari a euro 500 mensili, non potendosi la stessa considerare economicamente indipendente, svolgendo solo qualche lavoro saltuario.
Fallito il tentativo di conciliazione dinanzi al Presidente f.f., la causa, a seguito dei provvedimenti presidenziali (assunti con ordinanza del 11.05.2023 e confermativi delle condizioni della separazione consensuale), è proseguita per la fase di merito dinanzi al G.I., il quale, nominato un interprete di lingua cinese e preso atto del contenuto della memoria integrativa di parte ricorrente e della comparsa della convenuta, ha concesso i termini ex art. 183 co.6 c.p.c.
Con ordinanza del 2.04.2024, il G.I., rigettate le istanze istruttorie delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, ha dunque rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni
2 all'udienza del 24.10.2024. In tale udienza, questo Giudice – subentrato in quella stessa udienza nella titolarità del ruolo – ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni ed all'esito della stessa ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Ritiene il Collegio che la domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio proposta da parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento.
In via pregiudiziale, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di parte resistente avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia dell'accordo di separazione raggiunto con convenzione di negoziazione assistita. Ed invero, la resistente al fine di lamentare eventuali vizi del consenso in sede di sottoscrizione degli accordi tra le parti, avrebbe dovuto proporre un'autonoma azione davanti al
Tribunale ordinario.
Ne deriva che, in accoglimento del ricorso introduttivo, tra i coniugi e Di Parte_1 CP_1
può senz'altro essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Venezia in data
2.02.2018, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del predetto
Comune al n. 10, parte I, uff. 8 anno 2018 (doc. 1).
In proposito, occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli
3 effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Ebbene, nella fattispecie concreta, come risulta dagli atti di causa, l'accordo di negoziazione assistita per la separazione dei coniugi è stato sottoscritto il 9.05.2019, autorizzato con nulla osta della
Procura il 23.05.2019 e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Venezia al n. 8, parte II
serie C anno 2019 uff. 10, per cui dalla data di tale accordo all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 per cui la condizione dell'azione può ritenersi soddisfatta.
Nel merito, va evidenziato, invece, che il tentativo di conciliare i coniugi nella fase presidenziale ha avuto esito negativo, e che, in ogni caso, il comportamento tenuto dagli stessi, sia prima che durante il giudizio, ha inequivocabilmente dimostrato che la loro comunione spirituale e materiale non può
più essere ricostituita. E', infatti, emerso che le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta e non è stato eccepito che tra i coniugi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta.
Ne deriva, pertanto, l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte ricorrente.
2. Sulla domanda di assegno divorzile.
Deve, infine, essere accolta la domanda di accertamento dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente CP_1
Ed invero, la disciplina legislativa sull'assegno divorzile muove dalla finalità di tutelare il coniuge debole riconoscendogli, in virtù della sopravvivenza dei doveri di solidarietà ex art. 2 Cost. ed in una logica di ultrattività del vincolo matrimoniale, il diritto ad un assegno ove non abbia mezzi adeguati o per ragioni oggettive. A tal proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con la sentenza n. 18287/2018), al fine di fornire un'interpretazione "più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.", hanno ritenuto di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile nonché
la c.d. concezione bifasica, che prevedeva la rigida bipartizione tra la fase del giudizio riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi
4 dell'assegno (sicché solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive, poteva essere compiuta la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 L. n. 898 del 1970). Con la citata pronuncia la Suprema Corte, rilevando come "lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare", "frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c." e costituenti "l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio", ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, così valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970. In particolare, ha attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle "condizioni dei coniugi" e del "reddito di entrambi"), sia una funzione compensativa-perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione).
Pertanto, in concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni patrimoniali delle parti
(comprensive delle potenzialità del coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato il matrimonio, maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Alla luce di tali conclusioni ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti normativi per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio in favore della resistente.
Ebbene, nel caso di specie, viene in rilievo, ostativamente, la breve durata del matrimonio (2018 anno di matrimonio, 2019 anno in cui le parti hanno sottoscritto l'accordo di negoziazione assistita)
che affievolisce sensibilmente il dovere di solidarietà post-coniugale. Pertanto, non si può
riconoscere alla ricorrente l'assegno divorzile con funzione perequativa, posto che non risulta provato alcun contributo reso dalla stessa alla formazione del patrimonio comune, atteso che alla
5 luce della breve durata del matrimonio non può presumersi che la moglie abbia contribuito alla formazione e crescita del reddito personale del ricorrente.
Neppure può essere riconosciuto l'assegno per mera finalità assistenziale, posto che nessuna prova risulta fornita dalla stessa resistente in ordine alla sua impossibilità di procurarsi i mezzi necessari per ragioni oggettive.
Ed infatti, la convenuta ha sempre lavorato in passato (quantomeno fino al dicembre 2024) – tanto che la aveva dichiarato la propria indipendenza economica anche in sede di accordi di CP_1
separazione – e, nonostante il suo attuale stato di disoccupazione, risulta pienamente in grado di reperire altra occupazione lavorativa. La circostanza, infatti, che non sia stata accertata alcuna incapacità lavorativa della stessa o comunque un'incolpevole impossibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro costituisce un ulteriore elemento per disattendere la suddetta richiesta di assegno divorzile, la quale presuppone “la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive” (v. Cass. civ. sent. n. 11504/2017). Peraltro, la ha dedotto di vivere ospite CP_1
della figlia nell'immobile di sua proprietà, non essendo dunque gravata da oneri alloggiativi. Infine,
non avendo la resistente depositato l'integrale documentazione comprovante la propria situazione economico-patrimoniale, nulla risulta provato in merito all'asserito squilibrio economico e patrimoniale tra i coniugi.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di C.T.U.
vengono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (nato a [...]-Mestre il Parte_1
25.06.1951) e nata in [...] - Repubblica Popolare Cinese il 4.07.1966), contratto CP_1
a Venezia in data 2.02.2018, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune per l'anno 2018, parte I, suff. 8, numero 10;
2. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto;
3. Rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata dalla resistente;
6 4. Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore di parte ricorrente che liquida in
€ 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
5. Spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in data 22.05.2025
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero -Presidente-
Dott.ssa Silvia Barison -Giudice-
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino -Giudice rel. ed est.-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1967/2022 R.G. promossa con ricorso depositato in data 23.03.2022
da:
(C.F. ), nato a [...]-Mestre il 25.06.1951, residente a Parte_1 C.F._1
Venezia – Mestre, via Cavalieri di Vittorio Veneto 65, con l'avv. Sandra Spolaore (P.E.C.:
del foro di Venezia Email_1
-ricorrente- contro nata in [...] il [...], residente in [...]CP_1
Mestre Via Cappuccina 83, (C.F. , con l'Avv. Maurizio Brando (P.E.C.: C.F._2
del foro di Venezia Email_2
-resistente- con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
In punto: Divorzio contenzioso-scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 24.10.2024;
Conclusioni del P.M.: non pervenute.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, – premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con la sig.ra n data 2.02.2018 matrimonio trascritto nel registro degli CP_1
atti di matrimonio del Comune di Venezia alla parte I, uff. 8 n. 10 dell'anno 2018 e dal quale non erano nati figli, e premesso altresì che tra le parti non era intervenuta alcuna riconciliazione dal perfezionamento dell'accordo di negoziazione assistita a seguito del quale le stesse erano pervenute alla separazione consensuale – ha chiesto al Tribunale, oltre allo scioglimento del matrimonio, di dichiararsi l'assenza dei presupposti per il riconoscimento a favore della convenuta di alcun assegno divorzile.
A sostegno della domanda, il ricorrente allegava l'indipendenza economica della resistente,
la quale svolgeva regolarmente attività lavorativa e risultava titolare di un immobile in Cina, vivendo in Italia ospite a casa della figlia, nonchè la durata eccezionalmente breve del matrimonio con la
(un anno). Per quanto concerneva, invece, la propria situazione reddituale, il ricorrente CP_1
lamentava un peggioramento delle proprie condizioni economiche, essendo onerato del pagamento di numerosi debiti nei confronti dell'Erario oltre che il peggioramento del proprio stato di salute,
dovendosi sottoporre periodicamente ad interventi chirurgici e cure mediche.
La convenuta, costituitasi ritualmente nel procedimento, ha chiesto, da un lato, il rigetto della domanda di divorzio, eccependo come l'accordo consensuale per la separazione intercorso tra le parti a seguito di convezione di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 conv. in legge n.
162/2014 sottoscritto il 9.05.2019 non potesse considerarsi valido, essendo stato “sottoscritto con la presenza solo formale di un legale che tutelasse la signora” in assenza di spiegazioni circa “la portata dell'accordo” né “su quali diritti avrebbe potuto far valere”, e dall'altro, ha domandato il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore pari a euro 500 mensili, non potendosi la stessa considerare economicamente indipendente, svolgendo solo qualche lavoro saltuario.
Fallito il tentativo di conciliazione dinanzi al Presidente f.f., la causa, a seguito dei provvedimenti presidenziali (assunti con ordinanza del 11.05.2023 e confermativi delle condizioni della separazione consensuale), è proseguita per la fase di merito dinanzi al G.I., il quale, nominato un interprete di lingua cinese e preso atto del contenuto della memoria integrativa di parte ricorrente e della comparsa della convenuta, ha concesso i termini ex art. 183 co.6 c.p.c.
Con ordinanza del 2.04.2024, il G.I., rigettate le istanze istruttorie delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, ha dunque rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni
2 all'udienza del 24.10.2024. In tale udienza, questo Giudice – subentrato in quella stessa udienza nella titolarità del ruolo – ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni ed all'esito della stessa ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Ritiene il Collegio che la domanda di pronuncia dello scioglimento del matrimonio proposta da parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento.
In via pregiudiziale, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di parte resistente avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia dell'accordo di separazione raggiunto con convenzione di negoziazione assistita. Ed invero, la resistente al fine di lamentare eventuali vizi del consenso in sede di sottoscrizione degli accordi tra le parti, avrebbe dovuto proporre un'autonoma azione davanti al
Tribunale ordinario.
Ne deriva che, in accoglimento del ricorso introduttivo, tra i coniugi e Di Parte_1 CP_1
può senz'altro essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Venezia in data
2.02.2018, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del predetto
Comune al n. 10, parte I, uff. 8 anno 2018 (doc. 1).
In proposito, occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli
3 effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Ebbene, nella fattispecie concreta, come risulta dagli atti di causa, l'accordo di negoziazione assistita per la separazione dei coniugi è stato sottoscritto il 9.05.2019, autorizzato con nulla osta della
Procura il 23.05.2019 e trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Venezia al n. 8, parte II
serie C anno 2019 uff. 10, per cui dalla data di tale accordo all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 per cui la condizione dell'azione può ritenersi soddisfatta.
Nel merito, va evidenziato, invece, che il tentativo di conciliare i coniugi nella fase presidenziale ha avuto esito negativo, e che, in ogni caso, il comportamento tenuto dagli stessi, sia prima che durante il giudizio, ha inequivocabilmente dimostrato che la loro comunione spirituale e materiale non può
più essere ricostituita. E', infatti, emerso che le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta e non è stato eccepito che tra i coniugi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta.
Ne deriva, pertanto, l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte ricorrente.
2. Sulla domanda di assegno divorzile.
Deve, infine, essere accolta la domanda di accertamento dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente CP_1
Ed invero, la disciplina legislativa sull'assegno divorzile muove dalla finalità di tutelare il coniuge debole riconoscendogli, in virtù della sopravvivenza dei doveri di solidarietà ex art. 2 Cost. ed in una logica di ultrattività del vincolo matrimoniale, il diritto ad un assegno ove non abbia mezzi adeguati o per ragioni oggettive. A tal proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con la sentenza n. 18287/2018), al fine di fornire un'interpretazione "più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.", hanno ritenuto di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile nonché
la c.d. concezione bifasica, che prevedeva la rigida bipartizione tra la fase del giudizio riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi
4 dell'assegno (sicché solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive, poteva essere compiuta la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 L. n. 898 del 1970). Con la citata pronuncia la Suprema Corte, rilevando come "lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare", "frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c." e costituenti "l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio", ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, così valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970. In particolare, ha attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle "condizioni dei coniugi" e del "reddito di entrambi"), sia una funzione compensativa-perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione).
Pertanto, in concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni patrimoniali delle parti
(comprensive delle potenzialità del coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato il matrimonio, maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Alla luce di tali conclusioni ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti normativi per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio in favore della resistente.
Ebbene, nel caso di specie, viene in rilievo, ostativamente, la breve durata del matrimonio (2018 anno di matrimonio, 2019 anno in cui le parti hanno sottoscritto l'accordo di negoziazione assistita)
che affievolisce sensibilmente il dovere di solidarietà post-coniugale. Pertanto, non si può
riconoscere alla ricorrente l'assegno divorzile con funzione perequativa, posto che non risulta provato alcun contributo reso dalla stessa alla formazione del patrimonio comune, atteso che alla
5 luce della breve durata del matrimonio non può presumersi che la moglie abbia contribuito alla formazione e crescita del reddito personale del ricorrente.
Neppure può essere riconosciuto l'assegno per mera finalità assistenziale, posto che nessuna prova risulta fornita dalla stessa resistente in ordine alla sua impossibilità di procurarsi i mezzi necessari per ragioni oggettive.
Ed infatti, la convenuta ha sempre lavorato in passato (quantomeno fino al dicembre 2024) – tanto che la aveva dichiarato la propria indipendenza economica anche in sede di accordi di CP_1
separazione – e, nonostante il suo attuale stato di disoccupazione, risulta pienamente in grado di reperire altra occupazione lavorativa. La circostanza, infatti, che non sia stata accertata alcuna incapacità lavorativa della stessa o comunque un'incolpevole impossibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro costituisce un ulteriore elemento per disattendere la suddetta richiesta di assegno divorzile, la quale presuppone “la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive” (v. Cass. civ. sent. n. 11504/2017). Peraltro, la ha dedotto di vivere ospite CP_1
della figlia nell'immobile di sua proprietà, non essendo dunque gravata da oneri alloggiativi. Infine,
non avendo la resistente depositato l'integrale documentazione comprovante la propria situazione economico-patrimoniale, nulla risulta provato in merito all'asserito squilibrio economico e patrimoniale tra i coniugi.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese di C.T.U.
vengono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (nato a [...]-Mestre il Parte_1
25.06.1951) e nata in [...] - Repubblica Popolare Cinese il 4.07.1966), contratto CP_1
a Venezia in data 2.02.2018, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune per l'anno 2018, parte I, suff. 8, numero 10;
2. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto;
3. Rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata dalla resistente;
6 4. Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore di parte ricorrente che liquida in
€ 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
5. Spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
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