Art. 1.
La facolta', concessa al Ministro per la grazia e giustizia nei modi di cui all' articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, e' estesa fino ad esaurimento della graduatoria degli idonei al concorso per esami a novantasette posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1972.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvedera' alla nomina degli idonei, assegnando loro, secondo l'ordine della graduatoria, i posti vacanti o, in mancanza, quelli che si rendano disponibili nel predetto termine.
La facolta', concessa al Ministro per la grazia e giustizia nei modi di cui all' articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e successive modificazioni, e' estesa fino ad esaurimento della graduatoria degli idonei al concorso per esami a novantasette posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1972.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvedera' alla nomina degli idonei, assegnando loro, secondo l'ordine della graduatoria, i posti vacanti o, in mancanza, quelli che si rendano disponibili nel predetto termine.