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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10930/2022 RG fissata all'udienza del 21/01/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. PETRUCCI MARIA Parte_1
TERESA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. ZECCA GIANCOSIMO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Con ricorso di merito introdotto a seguito di fase cautelare ante causam parte l'ente ricorrente ha chiesto di:
1) Accogliere il presente ricorso di merito proposto dall' e accertare e dichiarare la legittimità Pt_1
e correttezza della reiezione dell' dell'avversa istanza ed della sospensione/revoca della prestazione Pt_1 pensionistica cat IO n. 19502597, chiesta nell'originario ricorso ex art. 700 cpc introdotto dalla sigra
; CP_1
2) Rigettare le avverse istanze ed accertare e dichiarare il diritto dell' alla restituzione della Pt_1 prestazione provvisoriamente erogata in esecuzione dell'ordinanza qui contestata;
[…]
Nel merito, ha rappresentato che: Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 3.12.2021 e notificato il 17.12.2021 all' la sig. adiva il Tribunale del Lavoro di Lecce Pt_1 CP_1
1 lamentando come, nonostante a suo dire vi fosse la sussistenza di tutti i requisiti previsti ex lege, la sede di Lecce gli avesse comunicato la reiezione della domanda di assegno ordinario di invalidità, sul Pt_1 presupposto della sospensione/revoca della prestazione pensionistica CAT. Io n. 19502597, con decorrenza 01.02.2020.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale che ordinasse all' di Controparte_2 provvedere all'immediata liquidazione della prestazione pensionistica cat IO n. 19502597, con decorrenza dal mese di luglio 2021( data in cui ha cessato di erogare il rateo pensionistico mensile) ed il contestuale pagamento di tutti i ratei arretrati…
In fase cautelare (e anche nel presente ricorso) parte ricorrente ha fatto presente che la sospensione del trattamento economico era legata alla fittizietà delle giornate quale bracciante agricola presso l'azienda US IA.
Parte resistente, nel costituirsi, ha fatto presente la sussistenza del proprio diritto al trattamento economico basato proprio sulla sussistenza del rapporto di lavoro bracciantile contestato da Pt_1
La stessa parte resistente ha fatto presente che l'impugnazione della cancellazione per gli anni 2016/2020 era oggetto anche del procedimento 8263/2022 rg (deciso con sentenza).
I due giudizi non sono stati riuniti stante la diversità di fase in cui si trovavano.
In vista della presente udienza, parte resistente ha dato atto della decisione di tale precedente giudizio.
***
1. Con il presente giudizio introduttivo ha proposto un'azione di accertamento Pt_1 rispetto alla correttezza del mancato computo delle giornate agricole 2016/2020 - in riferimento alla prestazione IO - a seguito di attività ispettiva volta ad accertare la fittizietà delle stesse. Con l'altro giudizio n. 8263/22 rg – seppur mediato da un provvedimento di cancellazione dagli elenchi – si è introdotto un giudizio di accertamento del medesimo tenore.
E che “vicini” siano petitum e causa petendi si ricava anche dalla giurisprudenza che espressamente riconduce tali giudizi al novero dei giudizi sul rapporto e non sull'atto (cfr.
Cass. 14110/2024 e altre conformi).
2 2. Pur non essendovi litispendenza di questo giudizio (in quanto – a tacer d'altro - attivato per primo tenuto conto della domanda cautelare e del principio ricavabile da Cass.
11949/2015) e non essendovi pregiudizialità ex art. 295 cpc in quanto una delle due cause
è stata decisa con sentenza non passata in giudicato, deve ritenersi che ai sensi dell'art. 337 cpc possa farsi valere in questo giudizio “l'autorità” della sentenza di primo grado.
In tal senso, sia nella fase cautelare (reclamo) sia nel giudizio di primo grado già deciso sono state vagliate in senso favorevole alla resistente le dichiarazioni acquisite.
La sentenza n. 3484/2024 (emessa nel giudizio n. 8263/22 rg) fa presente che:
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi che ha dato riscontro agli assunti attorei [ che Tes_1 avrebbe lavorato per US per 102 gg annui negli stessi periodi , pur essendo stata cancellata tanto da introdurre analogo giudizio;
fratello della ricorrente]. CP_1
Ciò detto si deve quindi osservare come le allegazioni di parte ricorrente abbiano trovato sufficiente riscontro probatorio all'esito della deposizione testimoniali assunte;
del resto dalla stessa prova offerta da Pt_1 emerge la esistenza di coltivazioni e la lamentata sproporzione della manodopera denunziata rispetto al fabbisogno ettaro\coltura ovvero la non corretta gestione aziendale e le irregolarità contabili non valgono di per sé ad escludere la veridicità del singolo rapporto di lavoro;
considerato del resto gli accertamenti ed i sopralluoghi effettuati in sede amministrativa risalgono a luglio 2020.
Del resto, in relazione alla richiesta da parte di di attività ex art.421 cpc, la mancata indicazione Pt_1 del nominativo della ricorrente da parte di braccianti ascoltate in sede amministrativa non equivale di per sé ad esclusione del rapporto di lavoro per cui è causa, pecie in difetto di prova della coincidenza di periodi e terreni in cui e su cui rispettivamente sarebbero state svolte le prestazioni da parte della ricorrente e delle braccianti escusse.
3. Inoltre, l'ordinanza collegiale emessa in rg 90003/2022 ha fatto presente che:
3 4. I sunti delle dichiarazioni sopra riportate, contenute nei provvedimenti riportati, possono essere considerati prove atipiche al pari dei verbali di udienza depositati con note del
10/10/24 e da considerarsi prove atipiche (così da non essere necessaria autonoma istruttoria meramente ripetitiva di attività già svolte in sede giuridizionale).
I documenti in atti provano la sussistenza di un rapporto di lavoro per i periodi indicati e le dichiarazioni dei testi, ancorchè disconosciuti, non sono specificamente inficiate da altri elementi acquisiti. Né il mero disconoscimento è fattore ex se preclusivo alla positiva valutazione delle dichiarazione rese.
5. Inoltre, appare come i periodi interessati dalla cancellazione precedano le attività ispettive. Ciò pur non essendo dirimente va ulteriormente confrontato con la circostanza che un nucleo minimo di attività è stato pur sempre riconosciuto in capo alla ditta US
IA.
6. Per quanto sopra deve quindi rigettarsi la domanda di accertamento proposta da Pt_1 relativamente alla legittimazione della sospensione/revoca della prestazione IO (e ciò comporta l'implicita conferma della ordinanza collegiale).
7. Per quanto riguarda le domande ulteriori contenute nella memoria del resistente vanno fatte alcune precisazioni prima teoriche e successivamente specifiche rispetto alle domande per come formulate.
8. Sotto il profilo teorico, Cass. 1120/2024 ha fatto presente che:
Il nuovo testo del sesto comma dell'art. 669-octies cod. proc. civ., come modificato dal D.L. 14 marzo 2005,
n. 35 (convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), ha innovato il sistema previgente al fine di rendere stabile (ancorché ovviamente idonea al giudicato) la misura cautelare di tipo anticipatorio, se e fino a che essa non sia sostituita da una sentenza del medesimo o di diverso segno, affrancando così
l'efficacia della cautela dalla successiva verifica in sede di cognizione, che di questa necessita solo per le misure cautelari non anticipatorie. L'autonomia tra il procedimento cautelare inteso a una misura di tipo anticipatorio e il giudizio di merito, frutto della predetta modifica del 2005, è ben presente nella più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21491 del 31/08/2018, Rv. 650038 – 01;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7260 del 10/04/2015, Rv. 634830 - 01) che ha affermato che il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico, o del collegio in caso di reclamo, mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito. In sintesi, nel sistema attuale il procedimento cautelare è necessariamente monofasico, sia emessa o no in prima battuta, ovvero in esito al reclamo ex art 669-terdecies cod. proc. civ., la misura domandata. Non a caso l'inciso
4 finale del comma 6 dell'art. 669-octies cod. proc. civ. prevede che ciascuna parte possa «iniziare» il giudizio di merito: segno che quest'ultimo non è una fase ulteriore del procedimento cautelare, ma è un giudizio che - proprio perché eventuale e non necessitato per la conservazione della misura - non differisce funzionalmente
e strutturalmente da un comune processo dichiarativo. La stabilità della cautela anticipatoria costringe la parte colpita dalla misura, che intenda rimuoverne gli effetti, ad instaurare il giudizio di merito, non sottoposto a termini o condizioni;
ma si tratta, appunto, di un'utilità ulteriore, che rientra nella funzione dichiarativa propria d'ogni processo di cognizione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18535 del 08/06/2022,
Rv. 664990 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1519 del 26/01/2006, Rv. 586401 - 01).
9. Quanto sopra precisato sulla natura del giudizio di merito “susseguente”, deve farsi presente come non sia stata proposta domanda riconvezionale. Pertanto, la parte di conclusioni ove si chiede di Riconosce, accertare e dichiarare l'effettiva sussistenza del requisito contribuivo utile all'erogazione e percezione della pensione Cat. IO n. 19502597, in quanto la Sig.ra CP_1
ha effettivamente svolto attività lavorativa di bracciante agricola alle dipendenze dell'Azienda
[...]
OL US IA va costituisce domanda pleonastica in quanto mero effetto speculare della domanda principale di (punto 1). Pertanto, tale porzione di conclusioni è Pt_1 assorbita nel rigetto del punto 1 delle conclusioni avverse.
La seconda porzione delle conclusioni da analizzare (Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo notificato il 23.02.2022 ed oggetto di impugnativa giudiziale in separato procedimento, con conseguente accertamento della sussistenza del requisito contributivo e conferma della prestazione pensionistica in oggetto, per tutte le causali di cui al presente atto)
è pleonastica in quanto – da un lato – reitera appena sopra indicato e, dall'altro, si pone come una duplicazione del giudizio avverso disconoscimento. Essendo lo stesso ricorrente ad ammettere la presenza di un giudizio di disconoscimento deve quindi ritenersi che in realtà si tratti sempre di una domanda “ridondante” e volta a confermare l'accertamento dei requisiti per la prestazione. Pertanto, vale quanto sopra.
La terza parte delle conclusioni (Accertare e dichiarare l'inesistenza di un provvedimento illegittimo di sospensione/revoca della prestazione pensionistica Cat. IO n. 19502597 con decorrenza dal
01.02.2020, e contestualmente dichiarare illegittima ed arbitraria la condotta posta in essere dall'
[...]
il quale con provvedimento del 02.11.2021, ha trasformato da provvisoria a definitiva CP_3 la prestazione in oggetto, omettendo, ancora oggi, il pagamento della stessa con decorrenza dal rateo di luglio 2021;) è anch'essa speculare al rigetto delle conclusioni del ricorso e pertanto la stessa
è priva di reale autonomia, come per le altre sopra esposte.
5 Per quanto riguarda la domanda di condanna formulata, la stessa è invece inammissibile in quanto in assenza di riconvenzionale non è possibile procedere in tal senso alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra riportata.
10. Le spese di lite sono a carico di Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10930/2022, così provvede: rigetta il ricorso di Pt_1 assorbite o inammissibili le domande di cui alla memoria di parte resistente secondo quanto al punto 9 delle motivazioni;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1800,00 oltre spese Pt_1 forfettarie (15%), iva e cpa, con distrazione all'avv. Zecca.
Lecce, 23/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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