TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 873/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile composto dai Sigg.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice est. dott.ssa AR Speciale Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 873 del Registro Generale Contenzioso 2024 promossa da:
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Collia, presso il cui studio, sito in
Rosarno (RC) alla Via Mattia Preti n. 11, è elettivamente domiciliato;
ricorrente –resistente in ricovenzionale
E
, c.f. , nata a [...] il NT C.F._2
13.10.1981, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Emanuela Russo presso il cui studio legale, sito in Taurianova (RC), via Principessa di Piemonte n. 24, è elettivamente domiciliata;
resistente-ricorrente in riconvenzionale e con l'intervento obbligatorio del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni delle parti: come precisate nelle note in sostituzione d'udienza del 4.4.2025.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 16.07.2024, deduceva di aver contratto matrimonio CP_1
nel Comune di Vibo Valentia, in data 16.06.2007, con , matrimonio trascritto NT
presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune Anno 2007 -Atto Numero 35– Parte II- Serie A;
precisava che dall'unione coniugale erano nate tre figlie, tutte ancora minorenni, (nata a [...] PE1
Valentia il 23.10.2008), AR (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il PE2 20.12.2014) e che il rapporto tra i coniugi da tempo risultava deteriorato tanto che con sentenza n. n.
75/2023 R.S, pubblicata il 3.2.2023, il Tribunale di Palmi aveva dichiarato la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nell'ordinanza presidenziale. Il ricorrente evidenziava che, nelle more, non si era ricostituita l'unione spirituale e materiale tra le parti e che la sua condizione economica era ulteriormente peggiorata in seguito all'intervento chirurgico per una patologia neoplastica. Pertanto ,
chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse CP_1
condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Il Giudice con decreto fissava l'udienza di comparizione parti al 22.11.2024 assegnando i termini di legge.
All'udienza fissata, il Giudice, rilevata la nullità della notifica del ricorso e del decreto alla resistente, rinviava la causa al 28.3.2025, disponendo la rinnovazione di tale adempimento.
Il 25.2.2025 si costituiva , lamentando che il ricorrente dalla pronuncia della NT
separazione non si era più occupato delle figlie e del loro sostentamento, tanto che la resistente era riuscita ad ottenere parte del mantenimento ricorrendo al pignoramento dell'assegno unico versato all' dall'Inps. Sottolineava che il marito, per eludere ulteriori pignoramenti, aveva fatto CP_1
confluire gli accrediti su un altro c/c e, dopo il deposito del ricorso, versava sporadicamente delle somme per le figlie. Ancora la contestava il quadro economico descritto dal ricorrente, CP_2
sostenendo che l' lavorava per una cooperativa alla stazione di Rosarno. Infine la resistente CP_1
sosteneva che il rapporto padre figlie era peggiorato, specialmente con e AR, nonostante il PE1 buon rapporto con la nonna paterna. Pertanto chiedeva “In via riconvenzionale: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- disporre l'affidamento esclusivo delle minori alla madre per tutte le ragioni addotte in atto;
- mantenere l'assegnazione della casa coniugale alla madre presso la quale sono collocate le minori;
- disporre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre affidataria a titolo di mantenimento per le minori la somma di € 200 cadauna oltre il rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%. Nel merito, in via subordinata: Nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda riconvenzionale, si chiede: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- Affidare in forma condivisa le figlie
PE
, AR e ad entrambi i genitori;
- Disporre che le figlie abbiano collocazione presso la PE1
madre alla quale rimarrà assegnata la casa coniugale;
- Autorizzare il padre a vederle con le modalità che verranno stabilite secondo le esigenze delle minori;
- Porre a carico del sig. CP_1
l'obbligo di versare alla sig. , entro i primi cinque giorni di ogni mese, a titolo di contributo CP_2
al mantenimento delle figlie, la somma mensile di euro 600 (in ragione di 200 Euro per ciascuna minore), annualmente rivalutabili sulla base degli indici Istat, nonché di contribuire alle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, nella misura del 50%; - Con vittoria di spese e compensi da porre a carico della controparte, a favore del procuratore distrattario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. - Con riserva di ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c.”
All'udienza del 28.3.2025, in esito al tentativo di conciliazione, le parti si accordavano e chiedevano congiuntamente di precisare le conclusioni. Il Giudice rinviava al 4.4.2025 fissando l'udienza ex art
127 ter cpc.
Le parti depositavano note congiunte, indicando le condizioni concordate di divorzio.
Il Giudice con ordinanza assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2.Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della richiesta congiunta delle parti.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio nel Comune di
Vibo Valentia, in data 16.06.2007, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel
Comune Anno 2007 -Atto Numero 35– Parte II- Serie A. Il lasso temporale intercorso dalla separazione personale, dichiarata con sentenza del Tribunale di Palmi, RS n 75/2023 pubblicata il
3.2.2023, senza che le parti abbiano ricomposto la “unione spirituale e materiale” nonché la comune volontà ribadita innanzi al giudice delegato consentono di affermare che nella fattispecie non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale.
Risultano, dunque, integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
Allo stesso modo, le condizioni indicate dalle parti, riportate in dispositivo, sono in linea con il dettato normativo e la consolidata giurisprudenza in materia di famiglia e non contrarie all'ordine pubblico.
3. Le spese di lite si intendono compensate stante l'accordo raggiunto dalle parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa di cessazione degli effetti del matrimonio concordatario contratto da , c.f. , nato a [...] il CP_1 C.F._1
19.12.1979, e , c.f. , nata a [...] NT C.F._2
(VV) il 13.10.1981così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti nel
Comune di Comune di Vibo Valentia, in data 16.06.2007, matrimonio trascritto presso i Registri dello
Stato Civile di quel Comune Anno 2007 -Atto Numero 35– Parte II- Serie A alle seguenti condizioni:
“1) le figlie minori [nata il [...] a [...]] [nata il 14 Persona_3 Persona_4
Marzo 2011 a Vibo Valentia] e [nata il [...] a [...]] v engono Persona_5
affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori (il ricorrente e la resistente CP_1
) - che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo NT
di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardino le predette figlie – con collocazione prevalente presso la madre (la resistente ); 2) la casa coniugale, NT
sita a Rosarno (R.C.) Rione Ceramidio n. 5, viene assegnata alla resistente NT
quale genitore presso cui sono collocate prevalentemente le figlie minori , Persona_3 Persona_4
e ; 3) il ricorrente potrà tenere con sé le figlie minori , Persona_5 CP_1 Persona_3 PE4
e ogni volta che lo desideri - tenuto conto delle esigenze e delle occupazioni,
[...] Persona_5
scolastiche ed extrascolastiche, di dette figlie minori - dandone preavviso alla resistente CP_2
; 4) entro il giorno 15 di ogni mese il ricorrente verserà alla resistente
[...] CP_1
, quale contributo per il mantenimento delle figlie minori , NT Persona_3 PE4
e , la somma di € 375,00 (€ 125,00 per ogni figlia) che sarà annualmente rivalutata
[...] Persona_5
sulla base degli indici ISTAT;
5) il ricorrente concorrerà nella misura del 50% alle CP_1
spese straordinarie - identificate secondo i criteri stabiliti dal protocollo del C.N.F. in materia di famiglia - previamente concordate, eccetto le spese urgenti, e debitamente documentate, che dovessero essere sostenute dalla resistente nell'interesse delle figlie minori NT
, e;
6) l'assegno unico per le figlie minori , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_3 PE4
e verrà versato al 100% alla sola madre (la resistente ); 7) le
[...] Persona_5 NT
parti s'impegnano a rimettere le querele reciprocamente proposte;
8) le parti rinunciano a tutte le pretese reciprocamente avanzate nel presente giudizio;
9) le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.”;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione del presente provvedimento ai difensori delle parti costituite.
Così deciso nella camera di consiglio in Palmi dell'8.04.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile composto dai Sigg.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice est. dott.ssa AR Speciale Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 873 del Registro Generale Contenzioso 2024 promossa da:
, c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Collia, presso il cui studio, sito in
Rosarno (RC) alla Via Mattia Preti n. 11, è elettivamente domiciliato;
ricorrente –resistente in ricovenzionale
E
, c.f. , nata a [...] il NT C.F._2
13.10.1981, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Emanuela Russo presso il cui studio legale, sito in Taurianova (RC), via Principessa di Piemonte n. 24, è elettivamente domiciliata;
resistente-ricorrente in riconvenzionale e con l'intervento obbligatorio del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni delle parti: come precisate nelle note in sostituzione d'udienza del 4.4.2025.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 16.07.2024, deduceva di aver contratto matrimonio CP_1
nel Comune di Vibo Valentia, in data 16.06.2007, con , matrimonio trascritto NT
presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune Anno 2007 -Atto Numero 35– Parte II- Serie A;
precisava che dall'unione coniugale erano nate tre figlie, tutte ancora minorenni, (nata a [...] PE1
Valentia il 23.10.2008), AR (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il PE2 20.12.2014) e che il rapporto tra i coniugi da tempo risultava deteriorato tanto che con sentenza n. n.
75/2023 R.S, pubblicata il 3.2.2023, il Tribunale di Palmi aveva dichiarato la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nell'ordinanza presidenziale. Il ricorrente evidenziava che, nelle more, non si era ricostituita l'unione spirituale e materiale tra le parti e che la sua condizione economica era ulteriormente peggiorata in seguito all'intervento chirurgico per una patologia neoplastica. Pertanto ,
chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse CP_1
condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Il Giudice con decreto fissava l'udienza di comparizione parti al 22.11.2024 assegnando i termini di legge.
All'udienza fissata, il Giudice, rilevata la nullità della notifica del ricorso e del decreto alla resistente, rinviava la causa al 28.3.2025, disponendo la rinnovazione di tale adempimento.
Il 25.2.2025 si costituiva , lamentando che il ricorrente dalla pronuncia della NT
separazione non si era più occupato delle figlie e del loro sostentamento, tanto che la resistente era riuscita ad ottenere parte del mantenimento ricorrendo al pignoramento dell'assegno unico versato all' dall'Inps. Sottolineava che il marito, per eludere ulteriori pignoramenti, aveva fatto CP_1
confluire gli accrediti su un altro c/c e, dopo il deposito del ricorso, versava sporadicamente delle somme per le figlie. Ancora la contestava il quadro economico descritto dal ricorrente, CP_2
sostenendo che l' lavorava per una cooperativa alla stazione di Rosarno. Infine la resistente CP_1
sosteneva che il rapporto padre figlie era peggiorato, specialmente con e AR, nonostante il PE1 buon rapporto con la nonna paterna. Pertanto chiedeva “In via riconvenzionale: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- disporre l'affidamento esclusivo delle minori alla madre per tutte le ragioni addotte in atto;
- mantenere l'assegnazione della casa coniugale alla madre presso la quale sono collocate le minori;
- disporre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre affidataria a titolo di mantenimento per le minori la somma di € 200 cadauna oltre il rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%. Nel merito, in via subordinata: Nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda riconvenzionale, si chiede: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- Affidare in forma condivisa le figlie
PE
, AR e ad entrambi i genitori;
- Disporre che le figlie abbiano collocazione presso la PE1
madre alla quale rimarrà assegnata la casa coniugale;
- Autorizzare il padre a vederle con le modalità che verranno stabilite secondo le esigenze delle minori;
- Porre a carico del sig. CP_1
l'obbligo di versare alla sig. , entro i primi cinque giorni di ogni mese, a titolo di contributo CP_2
al mantenimento delle figlie, la somma mensile di euro 600 (in ragione di 200 Euro per ciascuna minore), annualmente rivalutabili sulla base degli indici Istat, nonché di contribuire alle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, nella misura del 50%; - Con vittoria di spese e compensi da porre a carico della controparte, a favore del procuratore distrattario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi. - Con riserva di ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c.”
All'udienza del 28.3.2025, in esito al tentativo di conciliazione, le parti si accordavano e chiedevano congiuntamente di precisare le conclusioni. Il Giudice rinviava al 4.4.2025 fissando l'udienza ex art
127 ter cpc.
Le parti depositavano note congiunte, indicando le condizioni concordate di divorzio.
Il Giudice con ordinanza assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2.Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della richiesta congiunta delle parti.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio nel Comune di
Vibo Valentia, in data 16.06.2007, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel
Comune Anno 2007 -Atto Numero 35– Parte II- Serie A. Il lasso temporale intercorso dalla separazione personale, dichiarata con sentenza del Tribunale di Palmi, RS n 75/2023 pubblicata il
3.2.2023, senza che le parti abbiano ricomposto la “unione spirituale e materiale” nonché la comune volontà ribadita innanzi al giudice delegato consentono di affermare che nella fattispecie non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale.
Risultano, dunque, integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
Allo stesso modo, le condizioni indicate dalle parti, riportate in dispositivo, sono in linea con il dettato normativo e la consolidata giurisprudenza in materia di famiglia e non contrarie all'ordine pubblico.
3. Le spese di lite si intendono compensate stante l'accordo raggiunto dalle parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa di cessazione degli effetti del matrimonio concordatario contratto da , c.f. , nato a [...] il CP_1 C.F._1
19.12.1979, e , c.f. , nata a [...] NT C.F._2
(VV) il 13.10.1981così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti nel
Comune di Comune di Vibo Valentia, in data 16.06.2007, matrimonio trascritto presso i Registri dello
Stato Civile di quel Comune Anno 2007 -Atto Numero 35– Parte II- Serie A alle seguenti condizioni:
“1) le figlie minori [nata il [...] a [...]] [nata il 14 Persona_3 Persona_4
Marzo 2011 a Vibo Valentia] e [nata il [...] a [...]] v engono Persona_5
affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori (il ricorrente e la resistente CP_1
) - che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo NT
di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardino le predette figlie – con collocazione prevalente presso la madre (la resistente ); 2) la casa coniugale, NT
sita a Rosarno (R.C.) Rione Ceramidio n. 5, viene assegnata alla resistente NT
quale genitore presso cui sono collocate prevalentemente le figlie minori , Persona_3 Persona_4
e ; 3) il ricorrente potrà tenere con sé le figlie minori , Persona_5 CP_1 Persona_3 PE4
e ogni volta che lo desideri - tenuto conto delle esigenze e delle occupazioni,
[...] Persona_5
scolastiche ed extrascolastiche, di dette figlie minori - dandone preavviso alla resistente CP_2
; 4) entro il giorno 15 di ogni mese il ricorrente verserà alla resistente
[...] CP_1
, quale contributo per il mantenimento delle figlie minori , NT Persona_3 PE4
e , la somma di € 375,00 (€ 125,00 per ogni figlia) che sarà annualmente rivalutata
[...] Persona_5
sulla base degli indici ISTAT;
5) il ricorrente concorrerà nella misura del 50% alle CP_1
spese straordinarie - identificate secondo i criteri stabiliti dal protocollo del C.N.F. in materia di famiglia - previamente concordate, eccetto le spese urgenti, e debitamente documentate, che dovessero essere sostenute dalla resistente nell'interesse delle figlie minori NT
, e;
6) l'assegno unico per le figlie minori , Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_3 PE4
e verrà versato al 100% alla sola madre (la resistente ); 7) le
[...] Persona_5 NT
parti s'impegnano a rimettere le querele reciprocamente proposte;
8) le parti rinunciano a tutte le pretese reciprocamente avanzate nel presente giudizio;
9) le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.”;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione del presente provvedimento ai difensori delle parti costituite.
Così deciso nella camera di consiglio in Palmi dell'8.04.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola