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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/03/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5190/ 2022
TRA
n. a Napoli il 21/11/56 rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. VILLANI LEOPOLDO presso il cui studio elettivamente domicilia in
VIA NUOVA S. LEONE N. 99 GRAGNANO
Ricorrente
E
rappresentata e difesa Controparte_1
dall' avv.to SICILIANO ROSA MARIA con il quale elettivamente domicilia in
VIA MARCONI EX BOTTAZZI 66 TORRE DEL GRECO
Resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha adito questo giudice, quale dipendente dell'A. convenuta Pt_2 affermando di es sere inquadrato con la qualifica di collaboratore profes s ionale sanitario (cat, D) esponendo di aver svolto di fatto le funzioni di collaboratore tecnico professionale senior (ex esperto, cat. DS), come riconosciuto dalle certificazioni prodotte, e di aver continuato – tuttavia – a percepire la sola retribuzione relativa alle mansioni di inquadramento formale, così come si evince dagli statini paga allegati in produzione. Dedotto di aver diritto al pagamento delle differenze retributive per le mansioni superiori espletate rispetto al livello di inquadramento contrattuale, oltre che all'indennità di coordinamento, ha concluso come da ricorso. Parte La si è costituita contestando la prospettazione di fatto di parte ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese. In via pregiudiziale deve rilevarsi che, nel caso di specie, non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa ND (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02). In particolare dalla lettura del ricorso si evince che sono state indicate dettagliatamente le mansioni espletate dal ricorrente ed è stato indicato, seppur sinteticamente, l'inquadramento vigente e quello reclamato in base al CCNL (anch'esso indicato nell'atto introduttivo). Si deve, innanzitutto, sottolineare che la resistente non ha nemmeno allegato che le mansioni svolte, nel periodo oggetto di causa, siano diverse da quelle svolte nel precedente periodo, in cui l'accertamento delle mansioni superiori e lo svolgimento di funzioni di coordinamento è stato accertato da una sentenza coperta da giudicato (cfr. al riguardo anche Cass. 18901/2019:”Nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudicato di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori non comporta l'acquisizione della miglior qualifica, ma solo la condanna al pagamento delle differenze retributive, sicchè esso ha efficacia vincolante anche per i periodi successivi solo se il lavoratore, immutata la disciplina collettiva, alleghi e provi il reiterarsi delle mansioni superiori anche in detto arco temporale.”). Comunque, anche qualora non si ritenesse, nel caso di specie l'accertamento compiuto nella precedente sentenza vincolante, si svolgono le seguenti considerazioni.
2 A questo punto appare opportuno esaminare le risultanze istruttorie. Il teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza del Testimone_1
6.12.2023):”…ADR: Indifferente. Non ho rapporti di parentela con il ricorrente. Ho proposto a mia volta cause contro l CP_2
, ma per questioni differenti. Aggiungo che il ricorrente non ha
[...] mai testimoniato nei miei contenziosi. Conosco il ricorrente perché lavoriamo entrambi presso il Plesso Ospedaliero di Gragnano Parte facente parte del Distretto Sanitario n. 58 dell' . In CP_1 particolare, io sono dirigente medico e svolgo le funzioni di referente-responsabile del predetto Ufficio di medicina legale sin dal 2003 a tutt'oggi, mente il ricorrente è Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro dell'intero Distretto Sanitario n. 58, nel cui ambito rientrano i Comuni di Gragnano, Casola di Napoli, Lettere, Agerola, Pimonte, Santa Maria La Carità, Sant'Antonio Abate e Pompei. ADR: Posso confermare, pertanto, dato che lavoro presso l'Ospedale di Gragnano dal 2010, che il ricorrente ha svolto le funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro dell'intero Distretto Sanitario n. 58 almeno dal 2017 e fino alla sua data di pensionamento e cioè il primo dicembre 2023. ADR: In particolare, il ricorrente, come Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro si occupava, con riferimento all'intera struttura del Distretto Sanitario n. 58, dell'individuazione dei fattori di rischio, della valutazione dei rischi, dell'individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro, dell'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. Tanto posso dire non solo con riferimento alla nostra sede di lavoro, ovvero Plesso Ospedaliere di Gragnano, ma anche con riferimento alle altre sedi territoriali di competenza del Distretto Sanitario n. 58, atteso che alle varie riunioni inerenti la programmazione ed organizzazione della sicurezza e prevenzione dai rischi sui luoghi di lavoro per tale Distretto, dove io partecipo in quanto Dirigente medico responsabile della medicina legale, era presente anche il ricorrente in qualità di Responsabile del predetto Servizio di prevenzione e sicurezza. ADR:
Posso altresì confermare che il ricorrente, nel coordinare il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi sul luogo di lavoro come Responsabile nel periodo sopra specificato, coordinava anche il personale, sistemi e mezzi facenti parte di tale Servizio, sempre con riferimento ai specifici compiti di prevenzione e sicurezza da lui svolti. “ Il teste ha dichiarato (cfr. verbale udienza del Testimone_2
6.12.2023):”…ADR: Indifferente. Non ho rapporti di parentale con
3 il ricorrente e non ho mai proposto causa contro l CP_2
. Conosco il ricorrente in quanto colleghi di lavoro ed entrambi
[...] lavoriamo presso l'Ospedale di Gragnano facente parte del Distretto Sanitario n. 58 dell . In particolare, io Controparte_2 sono addetto al front-office dell'Ufficio di medicina legale dal 2010 a tutt'oggi e sono anche delegato per la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro del personale dipendente del menzionato Distretto
Sanitario n. 58, mentre il ricorrente è Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro di tale Distretto, nel cui ambito rientrano i Comuni di Gragnano, Casola di Napoli, Lettere, Agerola, Pimonte, Santa Maria La Carità, Sant'Antonio Abate e Pompei. ADR: Posso confermare, pertanto, che il ricorrente ha svolto le funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro dell'intero Distretto Sanitario n. 58 per il periodo dal 2017 fino al suo pensionamento avvenuto il primo dicembre 2023; tanto posso dire in quanto, come delegato per la prevenzione e sicurezza del personale dipendente, mi sono sempre rivolto al ricorrente per la risoluzione di problematiche di rischi sui luoghi di lavoro come, ad esempio, interventi di manutenzione e sostituzioni di attrezzature usurate e pericolose. ADR: Il ricorrente, come Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro, si occupava pertanto dell'individuazione dei fattori di rischio, della valutazione dei rischi, dell'individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro, dell'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali. ADR: Il ricorrente, quindi, nel coordinare il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi sul luogo di lavoro come Responsabile nel periodo sopra indicato, coordinava anche, per quanto di sua competenza, il personale, sistemi e mezzi facenti parte di tale Servizio..”. Tanto premesso, la possibilità del pubblico dipendente di percepire le differenze retributive, per le mansioni superiori svolte rispetto a quelle previste per il proprio livello di inquadramento, è ormai pacificamente riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito che da quella di legittimità.
Infatti la Suprema Corte ha scrutinato la questione con riguardo alla disposizione ora recata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25, e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15), con specifico riferimento alla previsione del comma 5 ("Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l' assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con
4 la qualifica superiore ..."). E' stato enunciato il principio di diritto secondo il quale, nel pubblico impiego contrattualizzato, il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, comma 6, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25, è stato soppresso dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma 6 ultimo periodo disposta dalla nuova norma è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e quindi in modo idoneo a incidere sulla regolamentazione applicabile all' intero periodo transitorio (Cass. 18 giugno 2010, n. 147775; 4 febbraio 2008, n. 2611; 5 ottobre 2007, n. 20899; 17 aprile 2007, n. 9130; 4 agosto 2004, n. 14944; 8 gennaio 2004, n. 91). La stessa Corte costituzionale ha ripetutamente affermato la applicabilità, anche nel pubblico impiego e nel lavoro pubblico in generale, dell' art. 36 Cost., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionale anche alla qualità del lavoro prestato (Corte cost. sentenze nn. 57 del 1989, 296 del 1990, 101 del 1995; ordinanze nn. 408 del 1990, 337 del 1993, 347 del 1996). Pertanto, si deve ritenere che l' intenzione del legislatore sia stata di rimuovere, con la disposizione correttiva, una norma in contrasto con i principi costituzionali. Orbene seppur, anche nel caso di specie, la prova testimoniale deve essere valutata, anche in questo giudizio, con cautela, anche in considerazione dei rapporti che i testi hanno o hanno avuto con le parti (di lavoro), la stessa appare nel complesso attendibile dato che le dichiarazioni rese dai testi appaiono intrinsecamente coerenti e sono concordanti fra loro oltre che a concordare con la documentazione prodotta. In particolare è stata versata in atti, anche in questo giudizio, una nomina a responsabile del servizio di prevenzione dei rischi. Quindi, sia dalla prova testimoniale espletata che dai documenti prodotti emerge che l'odierno ricorrente ha svolto con prevalenza le mansioni di responsabile del servizio di prevenzione dei rischi. Queste mansioni, a prescindere dall'eventuale efficacia di giudicato della precedente sentenza, devono essere, anche nella presente fattispecie, senz'altro inquadrate nella categoria DS, conformemente alla contrattazione collettiva pacificamente applicabile al caso in esame, dato che il predetto responsabile deve, in particolare, porre in essere una autonoma elaborazione di atti preliminari ed istruttori dei provvedimenti di competenza, una collaborazione con i dirigenti e delle mansioni di coordinamento di altro personale e non svolge, quindi, una mera
5 attività infermieristica, di identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività con i relativi interventi. A quanto enunciato consegue che il diritto ad essere compensato per lo svolgimento di mansioni superiori (nella misura stabilita specificamente dalla legge - D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, e pari alla differenza di retribuzione con la qualifica cui corrispondono le mansioni svolte di fatto) non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità della assegnazione delle mansioni e alle previsioni dei contratti collettivi. Infatti, la Pubblica Amministrazione non può trincerarsi dietro la eventuale illegittimità degli atti che hanno conferito le mansioni superiori, per rifiutare il pagamento di quanto dovuto. Al riguardo i Parte vertici della nulla hanno eccepito al riguardo, anche perché vi era la necessità di coprire il posto vacante e di svolgere le relative Parte funzioni. In altre parole, la non può compiere consapevolmente eventuali irregolarità, per risolvere la sua esigenza di coprire un posto, e poi giovarsene per non pagare quanto previsto dalla normativa vigente. Tale condotta in linea generale non apparirebbe conforme al generale principio di buona fede che permea anche la materia del diritto del lavoro (cfr. anche Cass. 9769/2011). Eventuali irregolarità nel conferimento dell'incarico potranno rilevare ad altri fini che non sono oggetto del presente giudizio. Vi è, quindi, possibilità che il dipendente del comparto sanità, destinato a ricoprire un incarico superiore, consegua la retribuzione "superiore" relativa all' attività in concreto esercitata. Sono quindi dovute differenze stipendiali per le mansioni superiori di
“collaboratore tecnico-professionale senior, in relazione al periodo intercorrente dal 2.2.2017 al 31/1/2022. Dall'istruttoria, in base a quanto premesso emerge anche lo svolgimento di un'attività di coordinamento. Al riguardo, nella nomina a Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione non può non ritenersi implicito il conferimento formale di mansioni di coordinamento, apparendo una diversa interpretazione ispirata ad un vuoto formalismo e non alla clausola generale di buona fede che, si ripete, regola anche il rapporto di lavoro pubblico. Quindi deve essere corrisposta appunto anche l'indennità di coordinamento, ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett f) ed l) del D.lgs 81/2008. Questo, si ripete, a prescindere dalla possibilità di considerare accertati i fatti mediante il giudicato esterno formatosi in relazione ad altro periodo, dato che fra l'altro non appare nemmeno allegato, in modo specifico, un mutamento della situazione di fatto. Con riferimento al quantum dovuto devono recepirsi i conteggi dell'odierno ricorrente in base ad un orientamento della
6 giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, dato che non appaiono specificamente contestati (cfr. anche Cass.6568/98: "Nel caso in cui, contestando in giudizio il tasso contributivo applicato dall , il CP_3 datore di lavoro documenti, mediante apposite produzioni, i dati necessari per la sua determinazione e lo sviluppo dei calcoli relativi eseguiti mediante elaborazione elettronica, mentre l'Istituto assicuratore si limiti a contestare genericamente i calcoli della controparte, senza indicarne gli eventuali errori e senza produrre propri conteggi, e' corretto l'operato del giudice di merito che, valutata come del tutto generica e "non seria" la contestazione del convenuto, non ammetta una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica dei calcoli e decida la causa sulla base di quelli allegati dal ricorrente;
infatti egli ha cosi' potuto risolvere i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione e, d'altra parte, la sua scelta circa gli elementi di fatto da porre alla base della decisione si basa su una corretta applicazione dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., in base al quale il comportamento processuale della parte (che comprende il sistema difensivo adottato dal suo procuratore) puo' costituire anche l'unica e sufficiente fonte di prova, e non soltanto un elemento di valutazione delle prove gia' acquisite al processo. (Nella specie l neanche con il ricorso per cassazione aveva precisato i CP_3 decisivi elementi di fatto - eventualmente inerenti allo stesso sviluppo dei calcoli - di cui il Tribunale aveva omesso l'esame, e correlativamente la S.C. ha rilevato la non idonea deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc.))". Alla condanna segue il pagamento degli interessi e dell' eventuale rivalutazione maturata in eccedenza agli stessi ex art. 22, comma 36°, L. 729/94. Le spese di lite, liquidate per l' intero come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica in persona del dott. Giovanni Favi – Giudice del lavoro - definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede : a) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l' effetto, condanna l' , in persona del legale rapp. p.t., al Controparte_4 pagamento al ricorrente della somma di € 18.416,93 in relazione alle mansioni superiori e per indennità di coordinamento, con riferimento al periodo intercorrente dal 2.2.2017 al 31/1/2022, oltre
7 accessori come per legge dalla maturazione del credito all' effettivo soddisfo;
b) condanna l' , in persona del legale rapp. p.t., al Controparte_4 pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite: spese che si liquidano in € 2.930,00, comprensivi di spese generali al 15%, oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata 25/3/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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