Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 34/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima in Cagliari, Via Dante n. 23;
RICORRENTE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1 C.F._1
Giovanni Campus ed Ettore Fais, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in
Via Muroni n. 5/C; Pt_1
CONVENUTA OPPOSTA nonché contro
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore;
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2022, l' Parte_1
ha convenuto in giudizio i soggetti riportati in epigrafe, chiedendo
[...]
l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
2. Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 644/2021, emesso dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro, nell'ambito del giudizio R.G. n.
1575/2021, con cui le è stato intimato il pagamento dell'importo di € 7.700,00, oltre accessori del credito e spese della procedura, a titolo di compensi aggiuntivi per l'attività svolta presso il polo didattico della Facoltà di Giurisprudenza a Nuoro.
3. L ha anzitutto eccepito il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva, siccome l'art. 6 della convenzione quadro sottoscritta tra l'opponente e il Controparte_2
in data 23.6.2011 prevedeva che gli
[...] oneri derivanti dall'attivazione della stessa gravavano su quest'ultimo.
4. Parte ricorrente ha comunque contestato nel merito la richiesta azionata in via monitoria, siccome il compenso richiesto non rientrerebbe nel novero dell'art. 5 del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, adottato dall'Università opponente in data 9 novembre 2017, secondo cui “possono, altresì, essere attribuiti compensi aggiuntivi ai professori e ricercatori, anche a tempo definito, e al personale tecnico amministrativo, anche a tempo determinato, che contribuisce all'acquisizione di commesse per conto terzi o finanziamenti pubblici o privati”.
5. Parte ricorrente ha quindi richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in limine litis
- dato atto che parte opponente ha chiesto di chiamare in causa il
[...]
nella C.F. , PEC Controparte_2 Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante in carica, Email_1
con sede in Via Salaris n. 18, in Nuoro, dichiarare ammissibile ed autorizzare la chiamata del terzo nella presente causa, fissando nuova udienza a norma dell'art. 420, comma 9,
c.p.c., allo scopo di consentire la chiamata in causa del Controparte_2
nella nel rispetto dei termini di legge;
[...] Controparte_2
- in ogni caso sospendere la concessa provvisoria efficacia esecutiva e, occorrendo,
l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito
2 - previa revoca, in ogni caso, del decreto opposto, dichiarare l'inammissibilità ovvero l'improponibilità della pretesa azionata nei confronti dell' per essere Parte_1
legittimato il nella Controparte_2 CP_2
, e, in subordine, respingere le avverse domande in quanto infondate;
[...]
- respingere altresì la domanda, come formulata, per interessi;
- dichiarare non dovute dall' le spese del giudizio monitorio;
Parte_1
- nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto, in tutto o in parte, della presente opposizione, accertare il diritto dell' alla rivalsa nei Parte_1
confronti del nella Controparte_2 CP_2
, dichiarare tenuto e condannare il predetto Consorzio, in persona del suo legale
[...] rappresentante p.t., a manlevare l' opponente da ogni conseguenza Parte_1
pregiudizievole che dovesse derivarle dalla sentenza.
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
6. Si è ritualmente costituita in giudizio la parte opposta, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso previo accoglimento delle conclusioni che seguono:
“1) In via principale: Rigettare l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
2) In via subordinata: condannare il Controparte_2
al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro
[...]
4.100 in relazione all'A.A. 2016/2017 e condannare l' al Parte_1
pagamento sempre in favore di parte opposta della somma di euro 3.600 in relazione all'A.A. 2016/2017, somme tutte da maggiorasi di interessi.
3) Sempre con vittoria di spese da distrarre in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
7. Mutata la persona del giudice e dichiarato il terzo contumace a seguito di autorizzazione alla chiamata in causa, la controversia viene decisa all'esito della discussione orale tra le parti all'udienza del 16 gennaio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. L'opposizione è fondata e va accolta.
3 9. Sull'oggetto del contendere si è già pronunciato questo Tribunale (dott.ssa Calastri) con le sentenze nn. 223/2022 (R.G. 91/22) e 224/2022 (R.G. 140/22), e il cui percorso logico- giuridico l'odierno giudicante condivide e richiama ai fini dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Il lavoratore opposto […] è stato incaricato di svolgere attività lavorativa extra orario per la gestione delle lezioni in videoconferenza e di altre attività connesse per il polo didattico di Nuoro e da tale incarico fa derivare il proprio credito di premialità spettante a chi collabora all'acquisizione di commesse o finanziamenti.
In diritto, si osserva che, ai sensi dell'art.
9. L. 30/12/2010, n. 240, è istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo.
Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall CP_3
Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati.
In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.
Il Fondo di Ateneo per la Premialità ha ad oggetto, sostanzialmente, l'attribuzione di compensi incentivanti (tale è la ragione del termine “Premialità”) a professori e ricercatori e al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario che abbiano contribuito all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti privati o pubblici su bandi competitivi.
In attuazione di quanto previsto dalla norma citata, in data 09.11.2017, l' Parte_1
ha adottato il regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la
[...]
Premialità, il quale prevede che ogni introito derivante da progetti, master, proventi da attività svolte dai dipendenti a favore di altri enti deve confluire nel Fondo di Ateneo per poi essere ripartito agli aventi diritto secondo le modalità di cui all'art. 3.
L'attività svolta dal lavoratore, per la remunerazione della quale ha agito in sede monitoria, consiste nella gestione di lezioni in videoconferenza ed in altre mansioni connesse per il polo didattico di Nuoro e nulla ha a che vedere con l'attività, prevista dal
4 Fondo per la Premialità, di contributo all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.
L'attività di gestione in videoconferenza, di per sé, non ha alcun carattere di premialità, trattandosi di ordinaria attività rientrante nelle mansioni dell'opposto, ancorché svoltasi extra orario lavorativo;
né il lavoratore ha dedotto la sussistenza di una qualsivoglia correlazione tra tale attività e l'acquisizione di commesse o finanziamenti il cui contributo all'acquisizione consente di accedere al credito di lavoro da premialità.
I pagamenti precedentemente effettuati dal Controparte_2
nella per la remunerazione di attività collegate alla
[...] Controparte_2
videoconferenza dovuta al personale tecnico amministrativo impegnato in tali attività, non hanno alcun rilievo: essi sono stati erogati in esecuzione della convenzione quadro, sottoscritta il 23.06.2011, tra la Facoltà di Giurisprudenza di ed il Pt_1 CP_2 stesso, avente ad oggetto la condivisione di “un programma di stabile e sistematica collaborazione per l'istituzione di un polo didattico della facoltà di Giurisprudenza a
Nuoro dove dislocare parte delle attività didattiche del corso di laurea triennale in Diritto delle Amministrazioni Pubbliche e private, nonché un piano organico di interventi estesi alla ricerca scientifica e alla formazione di dottori di ricerca, alla formazione post lauream, al reclutamento di ricercatori, ai rapporti dell'università con l'impresa e ai temi dello sviluppo locale, nonchè al miglioramento dei servizi agli studenti“ le cui attività non hanno attinenza con il Fondo di Premialità e con lo scopo a cui è preposto (sistema premiale per incentivare il contributo all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati).
L'art. 5 del Regolamento per la premialità stabilisce inoltre che i compensi possono essere erogati soltanto a conclusione dell'attività e dopo la riscossione integrale della commessa o del finanziamento.
La documentazione prodotta in sede monitoria dall'opposto non fornisce alcuna prova della sussistenza di un credito di lavoro derivante dalle attività di cui al Fondo di
Premialità o ad esse collegato:
la nota del 22.06.2018 con cui il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza ed il
Direttore Generale dell' comunicarono al i nominativi dei Parte_1 Parte_2 dipendenti impegnati nel progetto, chiedendo il trasferimento all' Parte_1
5 della quota dovuta ai sensi dell'art. 9 L. 240/2010 (doc.4 fascicolo monitorio), si limita a fornire informazioni in ordine ai nominativi dei soggetti che svolgono attività ai fini di un progetto che non viene né specificato né individuato, comunque oggetto della convezione tra la Facoltà di Giurisprudenza dell' ed il Parte_1 [...]
e quindi estraneo ai fini del Controparte_2
Fondo di Premialità;
la nota del 6.11.2018 (doc. 5 fascicolo monitorio) proveniente dal
[...]
[…] si limita ad informare del trasferimento di € 30.000,00 quale Controparte_4
contributo in favore del Fondo Ateneo per la premialità ex art. 9 L. 240/2010, senza riferirsi ad attività collegate alle videoconferenze;
La comunicazione del 12/12/2018 del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza (doc.
6 fascicolo monitorio) con cui è stata chiesta all'Ufficio Bilancio, Stipendi e Adempimenti
l'erogazione delle quote di compensi aggiuntivi al personale impegnato in attività legate al Fondo di Premialità (tra cui vi è l'opposto), non è, per la sua genericità, documento autosufficiente ai fini della dimostrazione del credito del lavoratore […].
A fronte di un'esplicita contestazione della sussistenza del presupposto del credito di lavoro fatto valere dall'opposto, consistente nell'esercizio di attività di contributo all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati, il lavoratore avrebbe dovuto dimostrare, in questa sede, di avere svolto attività sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 5 del Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la Premialità adottato dall' il 9.11.2017, prova che tuttavia non Parte_1
è stata fornita e che nemmeno il documento sub 6, per la sua astrattezza, è in grado di fornire, pacifico in causa che l'attività svolta è stata di gestione di videoconferenza, estranea ai fini del Fondo per la Premialità e ad essi scollegata.
Tale documento non è stato supportato, in questa sede, dalla prova dell'espletamento di una concreta attività diretta al conseguimento dello scopo di cui al Fondo di Premialità, escludendosi, per quanto sopra osservato sopra ed in assenza di ulteriori allegazioni, la mera attività collegata alla videoconferenza, che si inserisce nel normale ambito didattico oggetto della convenzione sottoscritta tra l' ed il Parte_1 [...]
ma non nell'ambito delle Controparte_2 Controparte_2 attività funzionali all'accesso alla quota di Fondo di Premialità.
6 Inoltre, nessuna allegazione -né tanto meno dimostrazione- è stata fornita in ordine alla riscossione di una qualsivoglia commessa o finanziamento, ai quali non si fa alcun cenno, sebbene sia requisito espressamente richiesto dall'art. 5 del Regolamento per la premialità.
Parte opposta non ha in definitiva né allegato né dimostrato, in corso di giudizio, i fatti costitutivi della propria domanda, sicché l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato”.
10. Tali argomentazioni, che resistono alle censure articolate dalla parte opposta, il giudicante condivide e pone alla base della presente decisione, ulteriormente evidenziando che, contrariamente a quanto rivendicato dalla parte resistente, la Convenzione di cui si discute non accorda al lavoratore alcun diritto al pagamento del compenso oggi rivendicato, limitandosi a disciplinare i rapporti tra e Parte_1
Controparte_2
[...]
11. Il decreto ingiuntivo va allora revocato.
12. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti della sola parte opposta, non avendo il terzo chiamato svolto attività difensiva, sulla scorta del D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, sul parametro del valore della causa compreso nello scaglione tra € 5.201,00 ed €
26.000,00. Le spese sono dunque liquidate in complessivi € 2.109,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e
CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 644/2021, emesso dal
Tribunale di Sassari, sezione lavoro, nell'ambito del giudizio R.G. n. 1575/2021;
7 - condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 2.109,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Sassari, 16/01/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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