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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 16/10/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 179/2025 R.G. Lav, cui sono state riunite le cause n. 180/2025, 183/2025, 184/2025 e 185/2025 promosse da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5
Avv. Sacha BIONAZ
Ricorrenti contro
Controparte_1
Avv. Riccardo JANS, Francesco PASTORINO e MA CADIN
Resistente
RILEVATO
- che, con separati ricorsi depositati telematicamente in Cancelleria il 7.8.2025 e successivamente riuniti ex art. 151 disp. att. c.p.c., i ricorrenti adivano in giudizio la
[...]
, chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma Controparte_1 lorda di euro 7.924,50 la prima, di euro 9.600,76 la seconda, di euro 6.216,28 la terza, di euro
4.514,87 il quarto e di euro 4.882,59 la quinta, oltre interessi legali per tutti;
in particolare sostenevano di avere svolto negli anni scolastici indicati nei rispettivi atti introduttivi mansioni di docenti supplenti in forza di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, senza percepire una retribuzione corrispondente a quella che avrebbero maturato in forza della progressione stipendiale (“cd. “scatti di anzianità”) prevista per gli insegnanti in ruolo;
- che si costituiva tempestivamente la , contestando le pretese attoree e depositando CP_1 conteggi alternativi in punto quantum;
- che alla prima udienza il difensore degli attori dichiarava di aderire ai conteggi della resistente, per cui il giudice, trattandosi di cause già istruite documentalmente, invitava i difensori delle parti all'immediata discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c. 1
c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza;
OSSERVA
I ricorsi sono fondati e, pertanto, meritano accoglimento, sebbene con le precisazioni di cui infra.
1 Invero, le circostanze di fatto poste a fondamento delle domande attoree sono pacifiche: in particolare, è provato documentalmente che i ricorrenti abbiano svolto negli anni de quibus attività di insegnante supplente -in assenza di abilitazione- nei periodi indicati in atti introduttivi, percependo le retribuzioni come da buste paga prodotte e svolgendo mansioni analoghe a quelle dei colleghi a tempo indeterminato, pur mantenendo una retribuzione inadeguata.
Ciò detto in punto fatto, ritiene, in primis, questo Tribunale che costituisca, ormai, ius receptum il principio per cui (vds., ex multis Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 20918 del 05/08/2019) “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
Né può sostenersi che la posizione dei ricorrenti per il periodo in cui non erano immessa in ruolo si distinguesse dal personale di ruolo in ragione della diversa modalità di selezione e del diverso livello qualitativo della prestazione, nonché dei differenti obblighi contrattuali, in assenza del titolo di abilitazione: tali differenze, infatti, non possono costituire quelle ragioni oggettive in presenza delle quali veniva meno l'operatività del principio di non discriminazione di cui all'art. 6 D. Lgs. 368/2001 e alla clausola n. 4 Direttiva 1999/70/CE.
Quanto alla carenza del titolo abilitativo, invero, ritiene questo Tribunale di aderire al migliore orientamento di merito (vds. C. App. Torino, sent, n°317/2018, RG n°750/2016, Pres. Pt_6
secondo cui “la mancanza del titolo di abilitazione all'insegnamento non rientra tra Parte_7 le caratteristiche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali potrebbero legittimare la disparità di trattamento” di cui alla notissima sentenza della Suprema Corte n°22558/2016, alle cui argomentazioni comunque si rimanda: del resto detto consolidato orientamento è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione con le ordinanze n. 8672/2023 e 30937/2023.
Non resta, allora, che verificare se le mansioni svolte dal docente –a prescindere, dunque, dalla titolarità dell'abilitazione, che, come già detto, costituisce elemento, per così dire,
“neutro” ai fini della presente decisione- fossero identiche per contenuto e modalità di svolgimento della prestazione a quelle svolte da docenti assunti a tempo determinato.
La risposta non può che essere positiva.
Quanto al sistema di reclutamento, esso attiene ad una condizione esterna al contenuto delle prestazioni ed alla natura delle funzioni espletate dal personale supplente: non può, quindi, essere considerato idoneo a giustificare una disparità di trattamento retributivo tra docenti assunti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato.
2 Analoghe considerazioni, poi, possono essere svolte in punto periodo di prova: l'esito positivo del medesimo, infatti, non differenzia per nulla le prestazioni di un insegnate di ruolo da quelle di uno non di ruolo.
Solo apparentemente convincente, infine, è una ipotetica “diversità di impiego”.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte con sentenza n°31149/2019, affermando che la comparabilità tra le prestazioni di un insegnante di ruolo e non di ruolo non “può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono”.
Le domande attoree, allora, devono trovare accoglimento in punto an.
Passando, ora, al quantum, ritiene prima di tutto il Tribunale di aderire al più recente orientamento della giurisprudenza di merito, di cui ha correttamente dato atto anche parte attrice (vds. C. App. Torino, Sez. Lav., Sent. del 31.10.2017 e, nello stesso senso, C. App.
Torino, Sez. Lav., Sent. n° 317/2018, sopra citata), secondo cui “le varie norme di fonte legale e contrattuale che attribuiscono rilievo all'anzianità lavorativa per l'attribuzione di scatti di anzianità o progressioni stipendiali traggono origine dall'opinione incontestabile e consolidata secondo cui l'esperienza lavorativa pregressa attribuisce maggior valore alle prestazioni lavorative e dall'applicazione conseguente del principio di stretta proporzionalità tra l'anzianità utile ai fini retributivi ed il servizio effettivamente prestato, che viene derogato soltanto a fronte di quelle sospensioni del servizio (es. ferie, malattia, congedi parentali) che, avvenendo per ragioni meritevoli di tutela, vengono equiparate a servizio effettivo. Tanto premesso, non vi è dubbio che il criterio dei 180 giorni…. non rispetti il citato principio, posto che…nega irragionevolmente rilevanza alle prestazioni di durata inferiori ai 180 giorni dell'anno scolastico, ed, al contrario, parifica al servizio annuale anche prestazioni di durata di poco maggiori ai 180 giorni. L'art. 11, c. 14, L. 124/1999…. non risulta applicabile né in via diretta, né in via analogica. La citata disposizione, che, interpretando il comma 1 dell'art. 489 del D.
Lgs. 297/1994, prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni….., è specificatamente finalizzata
3 a disciplinare l'istituto della ricostruzione della carriera dei docenti immessi in ruolo, situazione del tutto diversa da quella esaminata, ove si tratta, invece, di adeguare la retribuzione percepita dall'insegnante nel periodo di lavoro a termine riconoscendogli l'anzianità utile con le stesse modalità con le quali è riconosciuta al docente di ruolo….. Pertanto i principi di parità di trattamento delineati dalla normativa europea devono essere assicurati tenendo in considerazione, anche per i docenti non di ruolo, i periodi di prestazione effettiva”.
Si è già detto, poi, che alla prima udienza i ricorrenti hanno aderito ai conteggi depositati da controparte: i ricorsi, dunque, possono trovare accoglimento sulla base degli importi indicati dalla convenuta in via subordinata.
In conclusione, quindi, la dovrà essere condannata al Controparte_1 pagamento della somma lorde di euro 7.617,97 in favore di , di euro Parte_1
9.326,46 in favore di , di euro 5.953,57 in favore di , di euro Parte_2 Parte_3
2.02488 in favore di e di euro 4.790,93 in favore di , oltre Parte_4 Parte_5 interessi dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Quanto, infine, alle spese di lite, la difesa della convenuta ha molto insistito, in sede di discussione, sulla compensazione delle medesime, poiché, a suo dire, in caso di diffida, la avrebbe provveduto al saldo del dovuto in via stragiudiziale, come accaduto per CP_1 numerosi colleghi dei ricorrenti.
Premesso che i pagamenti de quibus non sono stati effettati né dopo la notifica dell'atto introduttivo, né entro la prima udienza, la tesi, seppur suggestiva, non sembra essere, tuttavia, degna di accoglimento, poiché il versamento di quanto preteso dagli attori in via stragiudiziale
-in assenza di un aggancio normativo e di un provvedimento esplicito- potrebbe esser revocato in autotutela dall'amministrazione.
Solo il giudice, infatti, e non anche la P.A. ha il potere di disapplicare la normativa italiana per contrasto a quella europea, per cui si tratterebbe di un atto commesso con eccesso di potere e, comunque, con profili di illegittimità.
Né le conclusioni di cui sopra possono essere revocate in dubbio dalla fato -pacifico- che i ricorrenti, per periodi pregressi, già avevano visto riconoscersi analoghe pretese nei confronti della : quelli oggetto del presente giudizio, infatti, sono illeciti nuovi che non possono CP_1 ritenersi coperti dal giudicato.
Le spese, quindi, seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo, in misura di poco inferiore ai minimi ministeriali per lo scaglione di riferimento (da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), senza tener conto della fase istruttoria ed operato l'aumento per la pluralità delle parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in accoglimento del ricorso, condanna la al pagamento, in Controparte_1 favore dei ricorrenti, delle seguenti somme lorde:
4 euro 7.617,97 in favore di , Parte_1
euro 9.326,46 in favore di , Parte_2
euro 5.953,57 in favore di , Parte_3
euro 2.024,88 in favore di ed Parte_4
euro 4.790,93 in favore di , Parte_5 oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
b) condanna la alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per compensi ed euro 572,00 per spese, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Sacha Bionaz dichiaratosi antistatario
(Così deciso in Aosta il 16/10/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
5
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
(art. 429 c.p.c.) _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 179/2025 R.G. Lav, cui sono state riunite le cause n. 180/2025, 183/2025, 184/2025 e 185/2025 promosse da:
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5
Avv. Sacha BIONAZ
Ricorrenti contro
Controparte_1
Avv. Riccardo JANS, Francesco PASTORINO e MA CADIN
Resistente
RILEVATO
- che, con separati ricorsi depositati telematicamente in Cancelleria il 7.8.2025 e successivamente riuniti ex art. 151 disp. att. c.p.c., i ricorrenti adivano in giudizio la
[...]
, chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma Controparte_1 lorda di euro 7.924,50 la prima, di euro 9.600,76 la seconda, di euro 6.216,28 la terza, di euro
4.514,87 il quarto e di euro 4.882,59 la quinta, oltre interessi legali per tutti;
in particolare sostenevano di avere svolto negli anni scolastici indicati nei rispettivi atti introduttivi mansioni di docenti supplenti in forza di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, senza percepire una retribuzione corrispondente a quella che avrebbero maturato in forza della progressione stipendiale (“cd. “scatti di anzianità”) prevista per gli insegnanti in ruolo;
- che si costituiva tempestivamente la , contestando le pretese attoree e depositando CP_1 conteggi alternativi in punto quantum;
- che alla prima udienza il difensore degli attori dichiarava di aderire ai conteggi della resistente, per cui il giudice, trattandosi di cause già istruite documentalmente, invitava i difensori delle parti all'immediata discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c. 1
c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza;
OSSERVA
I ricorsi sono fondati e, pertanto, meritano accoglimento, sebbene con le precisazioni di cui infra.
1 Invero, le circostanze di fatto poste a fondamento delle domande attoree sono pacifiche: in particolare, è provato documentalmente che i ricorrenti abbiano svolto negli anni de quibus attività di insegnante supplente -in assenza di abilitazione- nei periodi indicati in atti introduttivi, percependo le retribuzioni come da buste paga prodotte e svolgendo mansioni analoghe a quelle dei colleghi a tempo indeterminato, pur mantenendo una retribuzione inadeguata.
Ciò detto in punto fatto, ritiene, in primis, questo Tribunale che costituisca, ormai, ius receptum il principio per cui (vds., ex multis Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 20918 del 05/08/2019) “nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
Né può sostenersi che la posizione dei ricorrenti per il periodo in cui non erano immessa in ruolo si distinguesse dal personale di ruolo in ragione della diversa modalità di selezione e del diverso livello qualitativo della prestazione, nonché dei differenti obblighi contrattuali, in assenza del titolo di abilitazione: tali differenze, infatti, non possono costituire quelle ragioni oggettive in presenza delle quali veniva meno l'operatività del principio di non discriminazione di cui all'art. 6 D. Lgs. 368/2001 e alla clausola n. 4 Direttiva 1999/70/CE.
Quanto alla carenza del titolo abilitativo, invero, ritiene questo Tribunale di aderire al migliore orientamento di merito (vds. C. App. Torino, sent, n°317/2018, RG n°750/2016, Pres. Pt_6
secondo cui “la mancanza del titolo di abilitazione all'insegnamento non rientra tra Parte_7 le caratteristiche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali potrebbero legittimare la disparità di trattamento” di cui alla notissima sentenza della Suprema Corte n°22558/2016, alle cui argomentazioni comunque si rimanda: del resto detto consolidato orientamento è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione con le ordinanze n. 8672/2023 e 30937/2023.
Non resta, allora, che verificare se le mansioni svolte dal docente –a prescindere, dunque, dalla titolarità dell'abilitazione, che, come già detto, costituisce elemento, per così dire,
“neutro” ai fini della presente decisione- fossero identiche per contenuto e modalità di svolgimento della prestazione a quelle svolte da docenti assunti a tempo determinato.
La risposta non può che essere positiva.
Quanto al sistema di reclutamento, esso attiene ad una condizione esterna al contenuto delle prestazioni ed alla natura delle funzioni espletate dal personale supplente: non può, quindi, essere considerato idoneo a giustificare una disparità di trattamento retributivo tra docenti assunti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato.
2 Analoghe considerazioni, poi, possono essere svolte in punto periodo di prova: l'esito positivo del medesimo, infatti, non differenzia per nulla le prestazioni di un insegnate di ruolo da quelle di uno non di ruolo.
Solo apparentemente convincente, infine, è una ipotetica “diversità di impiego”.
Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte con sentenza n°31149/2019, affermando che la comparabilità tra le prestazioni di un insegnante di ruolo e non di ruolo non “può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, «con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato» ( punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. E', pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini indicati nei punti che precedono”.
Le domande attoree, allora, devono trovare accoglimento in punto an.
Passando, ora, al quantum, ritiene prima di tutto il Tribunale di aderire al più recente orientamento della giurisprudenza di merito, di cui ha correttamente dato atto anche parte attrice (vds. C. App. Torino, Sez. Lav., Sent. del 31.10.2017 e, nello stesso senso, C. App.
Torino, Sez. Lav., Sent. n° 317/2018, sopra citata), secondo cui “le varie norme di fonte legale e contrattuale che attribuiscono rilievo all'anzianità lavorativa per l'attribuzione di scatti di anzianità o progressioni stipendiali traggono origine dall'opinione incontestabile e consolidata secondo cui l'esperienza lavorativa pregressa attribuisce maggior valore alle prestazioni lavorative e dall'applicazione conseguente del principio di stretta proporzionalità tra l'anzianità utile ai fini retributivi ed il servizio effettivamente prestato, che viene derogato soltanto a fronte di quelle sospensioni del servizio (es. ferie, malattia, congedi parentali) che, avvenendo per ragioni meritevoli di tutela, vengono equiparate a servizio effettivo. Tanto premesso, non vi è dubbio che il criterio dei 180 giorni…. non rispetti il citato principio, posto che…nega irragionevolmente rilevanza alle prestazioni di durata inferiori ai 180 giorni dell'anno scolastico, ed, al contrario, parifica al servizio annuale anche prestazioni di durata di poco maggiori ai 180 giorni. L'art. 11, c. 14, L. 124/1999…. non risulta applicabile né in via diretta, né in via analogica. La citata disposizione, che, interpretando il comma 1 dell'art. 489 del D.
Lgs. 297/1994, prevede che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni….., è specificatamente finalizzata
3 a disciplinare l'istituto della ricostruzione della carriera dei docenti immessi in ruolo, situazione del tutto diversa da quella esaminata, ove si tratta, invece, di adeguare la retribuzione percepita dall'insegnante nel periodo di lavoro a termine riconoscendogli l'anzianità utile con le stesse modalità con le quali è riconosciuta al docente di ruolo….. Pertanto i principi di parità di trattamento delineati dalla normativa europea devono essere assicurati tenendo in considerazione, anche per i docenti non di ruolo, i periodi di prestazione effettiva”.
Si è già detto, poi, che alla prima udienza i ricorrenti hanno aderito ai conteggi depositati da controparte: i ricorsi, dunque, possono trovare accoglimento sulla base degli importi indicati dalla convenuta in via subordinata.
In conclusione, quindi, la dovrà essere condannata al Controparte_1 pagamento della somma lorde di euro 7.617,97 in favore di , di euro Parte_1
9.326,46 in favore di , di euro 5.953,57 in favore di , di euro Parte_2 Parte_3
2.02488 in favore di e di euro 4.790,93 in favore di , oltre Parte_4 Parte_5 interessi dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo.
Quanto, infine, alle spese di lite, la difesa della convenuta ha molto insistito, in sede di discussione, sulla compensazione delle medesime, poiché, a suo dire, in caso di diffida, la avrebbe provveduto al saldo del dovuto in via stragiudiziale, come accaduto per CP_1 numerosi colleghi dei ricorrenti.
Premesso che i pagamenti de quibus non sono stati effettati né dopo la notifica dell'atto introduttivo, né entro la prima udienza, la tesi, seppur suggestiva, non sembra essere, tuttavia, degna di accoglimento, poiché il versamento di quanto preteso dagli attori in via stragiudiziale
-in assenza di un aggancio normativo e di un provvedimento esplicito- potrebbe esser revocato in autotutela dall'amministrazione.
Solo il giudice, infatti, e non anche la P.A. ha il potere di disapplicare la normativa italiana per contrasto a quella europea, per cui si tratterebbe di un atto commesso con eccesso di potere e, comunque, con profili di illegittimità.
Né le conclusioni di cui sopra possono essere revocate in dubbio dalla fato -pacifico- che i ricorrenti, per periodi pregressi, già avevano visto riconoscersi analoghe pretese nei confronti della : quelli oggetto del presente giudizio, infatti, sono illeciti nuovi che non possono CP_1 ritenersi coperti dal giudicato.
Le spese, quindi, seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo, in misura di poco inferiore ai minimi ministeriali per lo scaglione di riferimento (da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), senza tener conto della fase istruttoria ed operato l'aumento per la pluralità delle parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) in accoglimento del ricorso, condanna la al pagamento, in Controparte_1 favore dei ricorrenti, delle seguenti somme lorde:
4 euro 7.617,97 in favore di , Parte_1
euro 9.326,46 in favore di , Parte_2
euro 5.953,57 in favore di , Parte_3
euro 2.024,88 in favore di ed Parte_4
euro 4.790,93 in favore di , Parte_5 oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole spettanze fino al saldo;
b) condanna la alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per compensi ed euro 572,00 per spese, oltre 15,00% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Sacha Bionaz dichiaratosi antistatario
(Così deciso in Aosta il 16/10/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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