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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 14/05/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1627/2023 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 23.5.2023 ai sensi degli artt. 473bis 12 e 473bis 49 c.p.c.
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Filippo Mansutti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
1 INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale e scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
-dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
-disporsi l'affidamento esclusivo alla madre della figlia che dunque si occuperà della Persona_1
sua cura, della sua educazione e della sua istruzione;
Per_
-stabilirsi che il padre possa vedere la figlia solamente previo accordo con la madre, nel caso in cui il padre stesso ne faccia richiesta;
Per_
-stabilirsi che per il mantenimento della figlia minore il signor versi alla Controparte_1
madre un importo mensile pari ad euro 150,00, rivalutabile annualmente ISTAT;
-stabilirsi, inoltre, che il signor versi alla madre il 50% delle spese straordinarie Controparte_1
Per_ mediche, scolastiche, sportive e ricreative da sostenersi in favore della figlia
-dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che pertanto non hanno nulla da richiedersi a titolo di mantenimento;
-assegno unico universale per la figlia di competenza esclusiva della madre;
-assegnare la casa familiare alla madre;
-spese compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di avere contratto matrimonio civile in data 8.2.2000 in
Comune di Velcan (Albania) con (matrimonio non trascritto in Italia) e che Controparte_1 dall'unione erano nate le figlie (14.11.2000), maggiorenne ed economicamente Per_2
Per_ indipendente e (15.11.2012), minorenne, in ha chiesto, ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
2 473bis 49 c.p.c., la pronuncia di separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, affermando che il marito abusava in maniera smodata di sostanze alcooliche ed era nel tempo diventato aggressivo e violento: infatti, il GIP del Tribunale di Udine nell'anno 2019 aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie ed alle due figlie e successivamente egli era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione per il reato previsto e punito dall'art. 572 c.p.
Il resistente è rimasto contumace in giudizio e non è nemmeno comparso personalmente alla prima udienza davanti al G.I. in data 18.6.2024.
In questa udienza, previa dichiarazione di contumacia del resistente, la ricorrente, autorizzata dal giudice, ha precisato le proprie conclusioni sulla separazione personale come riportate in epigrafe e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22, previa discussione orale.
Il Tribunale di Udine ha pronunciato sentenza di separazione personale tra i coniugi n. 719/2024 di data 18.6.2024, depositata in data 25.6.2024, non impugnata e passata in giudicato.
Alla successiva udienza del 5.5.2025, sempre nella contumacia di parte resistente, la ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni come riportate in epigrafe, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Va dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti secondo la volontà appalesata dalla ricorrente e non contestata dal resistente e, poiché la convivenza tra i coniugi non è mai ripresa sin dall'epoca della separazione, sono ampiamente trascorsi i termini di legge dalla data della separazione personale dei coniugi onde pronunciare sentenza di divorzio.
Le conclusioni rassegnate dalla ricorrente -identiche a quelle stabilite dal Tribunale di Udine nella sentenza di separazione personale dei coniugi- possono venire integralmente accolte.
Può venire infatti accolta la domanda di affido super esclusivo della figlia minore (così riqualificando la domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla madre in ragione delle peculiari modalità richieste per questo affidamento), atteso che il padre si è reso sostanzialmente irreperibile e trascura la minore, che non vede dall'anno 2019 e per la quale non versa alcun mantenimento. Il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace in giudizio, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riferimento alle scelte più importanti per la minore (cfr. Tribunale Milano n. 6910/2018).
Alla madre spetta in via esclusiva, al 100%, l'assegno unico universale in favore della figlia in quanto affidataria in via super esclusiva della stessa.
3 Le visite padre/figlia debbono venire previste come richiesto, previo accordo con la madre e ove il padre ne faccia richiesta, in quanto il padre non vede la figlia da anni.
Non essendo note le condizioni economiche del resistente, va accolta la domanda della ricorrente di porre a carico del padre un assegno per il contributo al mantenimento della minore di euro 150,00 mensili, pari all'importo minimo previsto dal Protocollo in uso al Tribunale di Udine, annualmente rivalutabile ISTAT, da versare alla madre in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese. A ciò va aggiunto a carico del padre, nel superiore interesse della minore, il pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la minore, come richiesto.
Spese compensate in considerazione della mancata opposizione da parte del resistente alle domande della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Controparte_1 Parte_1 in data 8.2.2000 in Comune di Velcan (Albania) alle seguenti condizioni:
-dispone l'affidamento super esclusivo della figlia alla madre, che dunque si occuperà Persona_1
della sua cura, della sua educazione e della sua istruzione;
Per_
-stabilisce che il padre possa vedere la figlia solamente previo accordo con la madre, nel caso in cui il padre stesso ne faccia richiesta;
Per_
-stabilisce che per il mantenimento della figlia minore il signor versi alla Controparte_1
madre un importo mensile pari ad euro 150,00, rivalutabile annualmente ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, in forma tracciabile;
-stabilisce che il signor versi alla madre il 50% delle spese straordinarie mediche, Controparte_1
Per_ scolastiche, sportive e ricreative da sostenersi in favore della figlia come da Protocollo in uso al Tribunale di Udine;
-dà atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che pertanto non hanno nulla da richiedere reciprocamente a titolo di mantenimento;
-assegno unico universale per la figlia di competenza esclusiva della madre;
4 -assegna la casa familiare alla madre;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 12.5.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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