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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 31/10/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2698/2024 promossa da: (C.F.: ), sia in proprio che in qualità di Parte_1 C.F._1
Amministratore di Sostegno di (C.F.: ) e di Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), nonché (C.F.: Parte_3 C.F._3 Parte_4
) e (C.F.: C.F._4 Parte_5
), tutti con il Patrocinio dell'Avv. BARBIERI SAVERIO C.F._5
ATTORI contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 C.F._6
(C.F.: , con il Patrocinio dell'Avv. VENTURA Controparte_2 P.IVA_1
ENRICO CONVENUTI
* Conclusioni delle parti All'udienza dell'8.10.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Fatto e svolgimento del processo
, , , e Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
hanno convenuto in giudizio e Parte_5 Controparte_1
l fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito della Controparte_2 morte – figlio della prima e fratello di tutti gli altri - rimasto vittima di un grave Persona_1 incidente stradale occorso in data 8.10.2022 allorché, mentre percorreva alla guida del motociclo Honda SH300 targato ES87115 la via Rubiera in Comune di San Martino in Rio (RE) in direzione Rubiera-Stiolo, giunto all'altezza del civico n. 53, è stato travolto dall'autovettura Fiat Panda targata DM647BF in proprietà di , Controparte_1 Contro condotta nell'occasione da e assicurata con che proveniva dall'opposto CP_3 senso di marcia e ha improvvisamente invaso la sua corsia. In particolare, hanno dedotto:
- che la responsabilità del sinistro è addebitabile in via esclusiva al conducente della Fiat Panda, come risulta dalla CTU cinematica svolta nel parallelo giudizio pendente dinanzi a questo Tribunale per il medesimo fatto, promosso singolarmente da , sorella Parte_6 del defunto, sempre al fine di ottenere il risarcimento del danno parentale (n. 2860/23 R.G.);
- che l'impatto con il motociclo è stato violentissimo tant'è che è deceduto Persona_1
1 sul colpo e la moglie, terza trasportata, è rimasta gravemente ferita;
- che la famiglia composta dalla madre e da 10 figli Pt_3 Parte_2
(compreso , era molto unita;
Per_1
- che, in particolare, - persona autorevole, saggia, dal carattere affabile e pacato - ha Per_1 sempre rappresentato il punto di riferimento di tutti i familiari, che a lui si rivolgevano in caso di problemi, dissidi, necessità di consigli, ecc.;
- che, ad esempio, costui ha svolto un ruolo importante nell'ambito di un contrasto insorto tempo addietro fra gli altri fratelli, sostenendo i membri più deboli della famiglia, ossia l'anziana madre e la sorella - persona con disabilità - prendendosi cura di loro, Pt_3 andandole a trovare regolarmente e adoperandosi per risolvere la loro situazione abitativa allorché (un'altra dei 10 fratelli che però non è parte del presente Persona_2 Pt_3 giudizio) decise di non ospitarle più a casa propria;
- che la sua morte ha costituito un vero e proprio trauma per la madre Parte_2
con la quale aveva un legame strettissimo e che da allora ha manifestato un disturbo
[...] depressivo dal quale non si è mai più ripresa;
- che aveva un rapporto solido e costante anche con i fratelli , Per_1 Pt_1
, e e in particolare con i primi due;
Parte_5 Pt_3 Pt_4
- che, applicando i parametri previsti dalle vigenti Tabelle di Milano per la liquidazione del danno parentale, considerando in particolare la qualità e l'intensità della relazione con il defunto, essi hanno diritto ai seguenti risarcimenti:
1) DI RI NN: € 215.105,00
2) : € 71.316,00 Parte_3
3) : € 81.504,00 Parte_1
4) : € 78.108,00 Parte_5
5) : € 69.618,00 Parte_4
- che ha diritto anche al risarcimento del danno patrimoniale Parte_1 costituito dalle spese sostenute per la terapia psicologia a cui si è dovuta sottoporre per elaborare il trauma, pari a € 1.496,00, come documentate;
- che in via stragiudiziale ha proposto di definire la vertenza Controparte_2 offrendo a € 81.000,00, a € 29.300,00, a Parte_2 Parte_3 [...]
€ 32.300,00, a € 32.200,00 e ad Parte_5 Parte_1 Pt_4
€ 32.200,00, somme ritenute non sufficienti e che venivano, quindi, trattenute a mero
[...] titolo di acconti;
- che l'Assicurazione ha poi aderito alla procedura di negoziazione assistita medio tempore instaurata, la quale, tuttavia, ha avuto esito negativo;
- che gli attori, oltre al risarcimento del danno parentale, hanno diritto anche alla rifusione delle spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale e pagate al precedente difensore, pari a: 1) quanto a : € 9.689,60 Parte_2
2) quanto a : € 3.829,28 Parte_1
3) quanto a : € 3.506,28 Parte_3
4) quanto a : € 3.948,88 Parte_5
2 5) quanto a : € 3.829,28 Parte_4
- che, inoltre, essi hanno diritto al rimborso delle spese relative alla negoziazione assistita, pari a € 1.499,57 per ciascuno. Tanto premesso, gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle seguenti somme, comprensive di risarcimento danni e spese, già al netto degli acconti ricevuti:
1) DI RI NN: € 145.294,17
2) : € 47.021,85 Parte_3
3) : € 56.128,85 Parte_1
4) : € 51.256,45 Parte_5
5) : € 42.746,85 Parte_4 per un totale di € 342.448,17, oltre agli interessi dalla data del sinistro al pagamento.
, benché regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio, Controparte_1 pertanto ne va dichiarata la contumacia. Si è costituita eccependo la improcedibilità della domanda per Controparte_2 mancato esperimento della negoziazione assistita, non essendovi stata, da parte degli attori, una effettiva volontà di tentare la conciliazione, e in ogni caso l'eccessività dei compensi richiesti a titolo di rimborso spese stragiudiziali. Nel merito, non ha contestato l'an debeatur, prendendo atto degli esiti della CTU cinematica svolta nel procedimento “gemello” instaurato dinanzi a questo stesso Tribunale da (n. 2860/23 R.G.) e che ha addebitato l'esclusiva responsabilità del sinistro a Parte_6
, escludendo ogni colpa e concorso della vittima CP_3 Persona_1
Ha invece ampiamente contestato il quantum delle rispettive pretese, sostenendo la satisfattività delle somme già corrisposte in via stragiudiziale. Quindi, ha insistito per il rigetto delle domande e, in subordine per la riduzione degli importi richiesti, tenendo conto di quelli già versati. Decorsi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale e con l'escussione di testimoni. Quindi, è stata rinviata all'udienza dell'8.10.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
* 2. Dinamica del sinistro e responsabilità Sull'an debeatur, nulla quaestio: la CTU cinematica svolta del procedimento n. 2860/23 R.G., prodotta in questo giudizio dagli attori, ha ricostruito in modo chiaro, logico ed esaustivo la dinamica del sinistro dell'8.10.2022, accertando, da un lato, l'esclusiva responsabilità di conducente della Fiat Panda, nella sua causazione e, dall'altro lato, CP_3
l'incensurabilità della condotta di Persona_1 unica convenuta costituita in giudizio, non ha contestato le Controparte_2 risultanze dell'accertamento peritale, dandovi anzi implicita adesione. Non vi è quindi dubbio che del danno patito dai familiari di debbano Persona_1 rispondere ai sensi dell'art. 2054, comma 3 c.c., in quanto Controparte_1 proprietario dell'autovettura, e Controparte_2
*
3
3. Danno da perdita del rapporto parentale Venendo all'esame della domanda risarcitoria, in punto di diritto, va premesso che il danno da perdita del rapporto parentale si identifica con le conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale rappresentate dalla sofferenza interiore e dalla modificazione peggiorativa delle attività dinamico-relazionali precedentemente svolte, derivanti dalla perdita o dalla compromissione del rapporto familiare o affettivo per effetto della morte o della lesione dell'integrità psicofisica del congiunto. E' ovvio infatti che l'illecito (contrattuale o extracontrattuale) che cagioni la morte di una persona o ne menomi l'integrità psicofisica non lede necessariamente i soli interessi di quest'ultima (vittima primaria), ma si ripercuote anche sulla sfera personale di altri soggetti (vittime secondarie), ad essa legati da un rapporto giuridicamente rilevante - vincolo parentale o relazione affettiva - che possono subire uno sconvolgimento della propria esistenza per il fatto di non poter continuare a vivere il rapporto che intercorreva con la vittima e di avere perso un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità o comunque sulla frequenza dei rapporti con quella persona. In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale tipologia di danno in capo agli stretti congiunti, pur non potendo essere considerato in re ipsa, si presume, salvo dimostrazione del contrario (cfr., ex pluribus, C. 25541/22, secondo cui “Nel caso di morte di un prossimo è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano;
trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite”). Sempre la giurisprudenza ha ritenuto, in una interpretazione costituzionalmente orientata, che la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non possa essere riferita alla sola c.d. famiglia nucleare, in quanto il danno iure proprio dei congiunti è risarcibile ove venga provata la sussistenza e l'intensità della relazione, e dunque in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, anche in assenza di una formale convivenza, non assurgendo la stessa a fatto imprescindibile dal quale desumere il rapporto e la sua portata (C. 21837/19; C. 29784/18; C. 29332/17). Proprio con particolare riferimento all'elemento della convivenza, la Suprema Corte, ribadendo un orientamento ormai consolidato, ha chiarito che “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (C. 5769/24; nello stesso senso anche più recentemente C. 3904/25:
“L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non
4 convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur): in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. Ne deriva che per i membri della c.d. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo”; C. 22397/22; C. 36297/23: “in tema di danno da perdita del rapporto parentale, è onere dei congiunti provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale. In tal senso, il rapporto di convivenza non costituisce una presunzione minima di esistenza di tale relazione, ma è comunque un elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità”). Tanto chiarito, deve ritenersi che, sulla scorta delle considerazioni che precedono e del fatto che nel caso di specie non è stata allegata, né dimostrata, da parte di
[...]
l'esistenza di circostanze concrete dimostrative della totale assenza di un CP_2 legame tra la vittima e l'attrice superstite, deve presumersi l'esistenza, in capo a quest'ultima, di un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. La relativa quantificazione non può che avvenire in modo equitativo e, in linea di principio, può essere effettuata tramite il riferimento ai nuovi criteri tabellari elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano - richiamati anche dalla Corte di Cassazione (C. 37009/22) - che risultano coerenti non solo con la necessità di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, attraverso l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. Ove l'eccezionalità del caso lo imponga, è tuttavia sempre possibile, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso alla suddetta tabella. Passando quindi al caso concreto, per la liquidazione del danno, occorre fare riferimento, per la madre, alla “tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del genitore, figlio, coniuge non separato/parte dell'unione civile/convivente di fatto” e, per gli altri fratelli, alla
“tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello/nipote”.
* 4. (madre) Parte_2
La tabella applicabile fissa un valore punto di € 3.911,00 e stabilisce l'attribuibilità di un massimo di 118 punti, così distribuiti:
A. età della vittima primaria: fino a 28 punti
B. età della vittima secondaria: fino a 28 punti
C. convivenza: 16 punti nel caso di convivenza delle due vittime;
8 punti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: fino a 16 punti in base al numero dei superstiti (16 in caso di assenza totale di ulteriori superstiti, 14 per 1 superstite, 12 per 2 superstiti, 9 per 3 superstiti)
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto
5 parentale perduto: fino a 30 punti. è deceduto all'età di 64 anni;
all'epoca ne aveva 89 e Persona_1 Parte_2 pacificamente non conviveva con il figlio. La liquidazione va quindi effettuata come segue: a) età della vittima primaria: punti 16; b) età della vittima secondaria: punti 8; c) convivenza: punti 0; d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: punti 2, tenuto conto della presenza degli altri 9 figli della , fratelli del defunto. Parte_2
Sul punto, va evidenziato che le tabelle in esame prevedono l'attribuzione di 9 punti in caso di 3 superstiti, ma nulla dicono laddove questi ultimi siano in numero superiore, come nel caso di specie. Deve ritenersi che l'inserimento di vittima primaria e vittima secondaria all'interno di una famiglia molto numerosa, da un lato, non possa comportare il totale e automatico azzeramento Contro dei punti previsti dalla voce in questione (come sostenuto da ma, dall'altro lato, non possa non determinare una loro riduzione. L'attribuzione del punteggio massimo in caso di unico superstite trova la sua ragione nella necessità di valorizzare adeguatamente la perdita dell'unico (o ultimo) legame familiare - per sua natura non assimilabile ad altri (per quanto significativi) legami - e che comporta, di fatto, il dissolvimento della famiglia di origine. Nel caso invece in cui i congiunti superstiti siano più d'uno, la famiglia esiste ancora e il danneggiato beneficia ancora di altri rapporti della stessa natura (benché probabilmente differenti nel loro “contenuto”). E' allora senz'altro conforme a un principio di equità che, man mano che il numero dei congiunti aumenti, il peso specifico di questo parametro venga proporzionalmente ridotto, ma non eliminato del tutto, perché ciò significherebbe privare di ogni rilevanza il legame - appunto
- con il nucleo familiare. Se, dunque, in caso di 3 superstiti le Tabelle di Milano prevedono l'attribuzione di 9 punti, operando nel caso concreto una riduzione proporzionale, che tenga conto sia della qualità della vittima secondaria - in questo caso la madre - sia della permanenza in vita degli altri 9 figli, appare equo riconoscere due punti per il parametro in esame. e) qualità e intensità della relazione affettiva: 20 punti. L'attrice ritiene corretta l'attribuzione di 25 punti, avendo dedotto, come Parte_2 riportato al par. 1 (al quale si rimanda):
- la sussistenza di un legame strettissimo con il figlio, caratterizzato da contatti regolari, e da diversi anni pressoché quotidiani, sia personali che telefonici, agevolati dalla vicinanza fisica delle abitazioni;
- la condivisione di ricorrenze, quali cerimonie familiari e festività, nonché di vacanze, viaggi e gite;
- l'elargizione, da parte del figlio, di aiuti economici e materiali e di regali;
- il coinvolgimento di in prima persona nella propria cura e assistenza, essendo ella Per_1 ormai molto anziana e affetta da una malattia degenerativa;
- l'acuta sofferenza provocatale dalla perdita del figlio e dalla quale non ha più avuto
6 modo di riprendersi. Sul punto deve osservarsi quanto segue:
- nel corso dell'istruttoria, sono stati sentiti in qualità di testimoni e Testimone_1
rispettivamente coniugi di e dunque Testimone_2 Parte_1 Parte_6 entrambi generi di e cognati di Parte_2 Persona_1
- entrambi hanno confermato che da diversi anni si recava giornalmente dalla Per_1 madre per aiutarla nel disbrigo degli incombenti casalinghi nonché, a partire dal 2022, anche per prestarle assistenza;
nel luglio di quell'anno egli aveva anche installato i mobili per arredare la casa in cui la madre si era trasferita unitamente a , dopo che avevano lasciato Pt_3
l'abitazione di ove entrambe alloggiavano;
d'estate da solo o con altri fratelli, Per_2 Per_1 accompagnava la madre e la sorella al paese d'origine della famiglia Tocco di Pt_3 Pt_3
Casauria, per trascorrere insieme le ferie e, a partire dalla sua morte, questa tradizione si è interrotta;
a Pasqua e Natale la famiglia pranzava a casa della , o anche altrove, ma Parte_2 comunque unita;
la madre usava preparare il pranzo e altre pietanze per il figlio;
- le concordi deposizioni rese dai testi, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare - trattandosi di persone di famiglia, che hanno avuto percezione diretta delle circostanze riferite - hanno senz'altro dimostrato l'esistenza di un forte legame fra il defunto e l'anziana madre, che giustifica la presunzione, in capo a quest'ultima, di una sofferenza interiore di livello non trascurabile, tenuto conto in particolare di alcuni elementi: la “innaturalità” della perdita di un figlio da parte del genitore;
la circostanza che la scomparsa sia stata improvvisa e abbia comportato la privazione dall'oggi al domani della sua presenza quotidiana;
la (incontestata) condizione di particolare fragilità della madre, dovuta sia alla ragguardevole età, sia alla malattia degenerativa da cui è affetta;
- dall'altro lato occorre considerare che la natura del rapporto genitore/figlio generalmente varia con il variare dell'età e, salvo situazioni particolari (che nel caso di specie però non ricorrono e non sono state dedotte), il legame simbiotico e di dipendenza va allentandosi;
- nel caso concreto, la “dipendenza” della madre dal figlio per ragioni di cura e Per_1 assistenza, non era totale e assoluta, dato il coinvolgimento e la partecipazione abbastanza
“uniforme” da parte degli altri fratelli;
- dunque, la complessiva valutazione di questi elementi conduce a ritenere adeguata l'attribuzione, per il parametro in esame, di un punteggio di 20;
- la difesa attorea, sia nel corso del giudizio sia nelle note finali, ha contestato la decisione del Tribunale di non ammettere la CTU medico-legale volta a dimostrare l'aggravamento delle condizioni psichiche della , ritenendola “incomprensibile”: le censure sono Parte_2 inconferenti e la decisione deve essere qui ribadita, posto che la domanda risarcitoria ha ad oggetto esclusivamente il danno parentale e non un eventuale danno biologico di natura psichica;
- peraltro, un eventuale approfondimento di questo tipo nulla aggiungerebbe alla valutazione del profilo in questione, già ampiamente valorizzato. Moltiplicando il valore punto di € 3.391,00 per i 46 punti totali così ottenuti, il danno da perdita del rapporto parentale patito da è quantificabile in complessivi € Parte_2
7 155.986,00. L'importo va devalutato alla data della morte di occorsa l'8.10.2022 (€ Persona_1
150.275,53) e su di esso vanno calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali alla data Contro odierna, non essendovi prova di quando è stato effettuato il versamento, da parte di in via stragiudiziale, dell'importo di € 81.000,00. Il quantum del risarcimento è pari a complessivi € 170.286,98 e la convenuta va condannata al pagamento della differenza, pari a € 89.286,98.
* 5. Fratelli di Persona_1
Per la liquidazione del danno parentale subito dai fratelli di occorre fare Persona_1 riferimento alla “tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello/nipote”, la quale fissa un valore punto di € 1.698 e stabilisce l'attribuibilità di un massimo di 116 punti, così distribuiti:
A. età della vittima primaria: fino a 20 punti
B. età della vittima secondaria: fino a 20 punti
C. convivenza: 20 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale); 8 punti potranno essere attribuiti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
8 25 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza per oltre 30 anni tra la vittima primaria e quella secondaria;
30 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza per oltre 40 anni tra la vittima primaria e quella secondaria;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: fino a 16 punti in base al numero dei superstiti (16 in caso di assenza totale di ulteriori superstiti, 14 per 1 superstite, 12 per 2 superstiti, 9 per 3 superstiti)
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti.
*
5.1 Parte_1
all'epoca dei fatti aveva 50 anni e pacificamente non conviveva
[...] con il fratello. La liquidazione va quindi effettuata come segue: a) età della vittima primaria: punti 10; b) età della vittima secondaria: punti 14; c) convivenza: punti 0; d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: punti 1, tenuto conto della presenza della madre e degli altri 8 fratelli di e , richiamando tutte le considerazioni svolte Per_1 Pt_1 sul punto al paragrafo che precede e tenendo conto che in questo caso la vittima secondaria non è il genitore, bensì una sorella. e) qualità e intensità della relazione affettiva: 8 punti. L'attrice ritiene corretta l'attribuzione di 20 punti, poiché era per lei il “fratello- Per_1 guida”, colui il quale l'ha sostenuta nella separazione dal suo primo marito e nel suo trasferimento a Milano, l'ha convinta ad assumere il ruolo di Amministratore di Sostegno della
8 madre e della sorella , condividendo con lei le problematiche abitative di queste Pt_3 ultime. Ha inoltre dedotto: che il loro rapporto era caratterizzato da contatti frequenti, sia personali che telefonici, e dalla condivisione di ricorrenze e vacanze;
di essere stata costretta a intraprendere un percorso psicologico per elaborare il lutto;
di avere aderito all' “Associazione Famigliari e Vittime della Strada”, facendosi promotrice di una iniziativa di raccolta fondi proprio in ricordo del fratello. Si osserva:
- le testimonianze assunte hanno effettivamente dimostrato come la frequentazione tra i due fratelli fosse piuttosto assidua, poiché essi, quantomeno dal 2013, si incontravano ogni settimana a casa della madre la domenica a pranzo e il lunedì pomeriggio, quando Pt_1 si recava a prendere i propri figli che affidava alle cure della nonna;
si riunivano per Pasqua e Natale;
si sentivano sempre per farsi gli auguri in occasione dei rispettivi compleanni;
per almeno 15 anni hanno trascorso le ferie a Tocco di Casauria nella stessa struttura alberghiera;
- parte attrice ha lamentato, anche nella fase conclusiva del giudizio, la mancata ammissione, in sede istruttoria, di alcuni capitoli testimoniali articolati a dimostrazione delle ulteriori circostanze allegate, ma la decisione di inammissibilità di deve essere qui ribadita, trattandosi di capitoli del tutto generici e/o valutativi (a titolo meramente esemplificativo si richiamano il cap. 42 “vero che… era solita rivolgersi per ricevere consigli a per questioni Pt_1 Per_1 personali relative specificatamente alla propria attività ed alla propria famiglia” o il cap. 46 “vero che.. Per_1 incontrava in più occasioni per convincerla a rivestire il ruolo di ADS della madre e di ” Pt_1 Pt_3 ecc.);
- la difesa attorea avrebbe dovuto (e potuto) innanzitutto circoscrivere in modo più preciso il periodo temporale di riferimento e poi capitolare - anche solo alcuni - episodi ben definiti, ma significativi: non si tratta di imporre alla parte un “onere probatorio diabolico”, come sostenuto nelle note difensive, ma di applicare il disposto dell'art. 244 c.p.c.;
- quanto al percorso psicologico intrapreso da per elaborare il lutto, la Pt_1 documentazione prodotta sul punto è del tutto irrilevante: le fatture della psicologa di cui al doc. 21 non dimostrano alcunché, mentre la relazione sub doc. 12 è incompleta, non è firmata e in ogni caso dà conto di circostanze riferite unilateralmente dalla stessa parte, che non hanno nessun valore probatorio;
- a fronte di ciò, la richiesta di CTU medico-legale volta ad accertare l'aggravamento della sua condizione psicologica è risultata inammissibile, sia per le motivazioni già illustrate con riferimento all'analoga richiesta avanzata per conto della , sia perché la Parte_2 documentazione qui prodotta è del tutto inidonea a fondare la necessità di un approfondimento di questo tipo;
- infine, le eventuali iniziative di volontariato asseritamente intraprese successivamente alla morte di non forniscono alcun elemento utile a dimostrare l'intensità del Persona_1 rapporto che li legava quando quest'ultimo era in vita;
- la complessiva valutazione di tutti gli elementi evidenziati giustifica il riconoscimento di un punteggio pari e non superiore a 8. Moltiplicando il valore punto di € 1.698 per i 33 punti così ottenuti, il danno da perdita del rapporto parentale patito da è quantificabile in complessivi € Parte_1
9 56.034,00. L'importo va devalutato alla data della morte di occorsa l'8.10.2022 (€ Persona_1
53.982,66) e su di esso vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali Contro all'8.08.2023, ossia alla data in cui a rilasciato l'assegno di € 32.200,00 in suo favore, per totali € 56.657,06. Detratto l'acconto, la differenza è pari a € 24.457,06; calcolando su tale somma la rivalutazione e gli interessi dall'8.08.2023 alla data odierna, il quantum ancora dovuto a Pt_1
è pari a € 26.480,65.
[...]
* 5.2 Parte_3
, all'epoca dei fatti, aveva 68 anni e pacificamente non conviveva
[...] con il fratello. La liquidazione va quindi effettuata come segue: a) età della vittima primaria: punti 10; b) età della vittima secondaria: punti 10; c) convivenza: punti 0; d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: punti 1, tenuto conto della presenza della madre e degli altri 8 fratelli di e , richiamando tutte le considerazioni svolte Per_1 Pt_3 sul punto al paragrafo che precede e tenendo conto che in questo caso la vittima secondaria non è il genitore, bensì una sorella. e) qualità e intensità della relazione affettiva: 12 punti. Si osserva:
- è, tra gli la sorella più fragile, in quanto persona con disabilità che, Pt_3 Pt_3 per tale motivo, ha sempre convissuto assieme alla madre;
- da ciò deriva che i contatti che aveva con quest'ultima coinvolgevano per forza di Per_1 cose anche la stessa , la quale dunque vedeva il fratello con la stessa frequenza e Pt_3 intensità, sia nella quotidianità, sia in occasione di vacanze e ricorrenze (vedasi dichiarazioni testimoniali sopra citate, che fanno espresso riferimento anche a ); Parte_3
- la patologia dalla quale ella è affetta, in assenza di precisi elementi di segno contrario (che parte convenuta non ha allegato né tantomeno provato), non può incidere in pejus sulla valutazione del parametro in esame, lasciando presumere, al contrario, un maggiore attaccamento al fratello, che vedeva con maggiore regolarità rispetto agli altri;
- tali elementi, valutati nel loro complesso conducono ad attribuire un punteggio maggiore rispetto a quello riconosciuto, ad esempio, a , che evidentemente, pur avendo un Pt_1 significativo legame con il fratello, non dipendeva da lui e non aveva con lui un rapporto para- quotidiano. Moltiplicando il valore punto di € 1.698 per i 33 punti così ottenuti, il danno da perdita del rapporto parentale patito da è quantificabile in complessivi € Parte_3
56.034,00. L'importo va devalutato alla data della morte di occorsa l'8.10.2022 (€ Persona_1
53.982,66) e su di esso vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali Contro all'8.08.2023, ossia alla data in cui a rilasciato l'assegno di € 32.200,00 in suo favore, per totali € 56.657,06.
10 Detratto l'acconto, la differenza è pari a € 24.457,06; calcolando su tale somma la rivalutazione e gli interessi dall'8.08.2023 alla data odierna, il quantum ancora dovuto a Pt_3
è pari a € 26.480,65.
[...]
* 5.3 e Parte_5 [...]
e , all'epoca dei fatti, avevano Parte_7 Parte_4 rispettivamente 54 e 51 anni e pacificamente non convivevano con il fratello. La liquidazione va quindi effettuata come segue, in modo analogo per ciascuno di essi: a) età della vittima primaria: punti 10; b) età della vittima secondaria: punti 12; c) convivenza: punti 0; d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: punti 1, richiamando tutte le considerazioni svolte sopra. e) qualità e intensità della relazione affettiva: 8 punti, dovendosi richiamare in proposito tutto quanto esposto con riferimento a , atteso che le testimonianze assunte hanno Pt_1 confermato la presenza di e nei medesimi contesti e occasioni;
in Pt_5 Pt_4 aggiunta, è provato che la sera prima dell'incidente, aveva festeggiato il suo compleanno Per_1
a casa di , il ché dimostra l'intensità del legame nei termini già descritti. Pt_5
Moltiplicando il valore punto di € 1.698 per i 31 punti così ottenuti, il danno da perdita del rapporto parentale patito da e da Parte_5 Parte_8
è quantificabile in complessivi € 52.638,00 ciascuno. L'importo va devalutato alla data della morte di occorsa l'8.10.2022 (€ Persona_1
50.450,87) e su di esso vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali all'8.08.2023, ossia alla data in cui HDI ha rilasciato gli assegni di € 32.200,00 in favore di ciascuno di essi, per totali € 52.950,29. Detratto l'acconto, la differenza è pari a € 20.750,29; calcolando su tale somma la rivalutazione e gli interessi dall'8.08.2023 alla data odierna, il quantum rispettivamente ancora dovuto a e ad è pari a € 22.467,17 Parte_5 Parte_4 ciascuno.
*
6. Sintesi degli importi dovuti a titolo risarcitorio
Riassumendo, quindi, vanno condannati, in solido, a Controparte_1 pagare in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, al netto delle somme già corrisposte dall'Assicurazione, i seguenti importi:
- DI RI NN: € 89.286,98
- : € 26.480,65 Parte_1
- : € 26.480,65 Parte_3
- : € 22.467,17 Parte_5
- : € 22.467,17 Parte_4
*
7. Spese per assistenza stragiudiziale prestata dal precedente difensore
Come anticipato in premessa, gli attori hanno dedotto di avere pagato al difensore precedentemente incaricato le seguenti somme per l'assistenza legale nella fase antecedente il
11 presente giudizio:
1) DI RI NN: € 9.689,60
2) : € 3.506,28 Parte_3
3) : € 3.829,28 Parte_1
4) : € 3.948,88 Parte_5
5) : € 3.829,28 Parte_4
Come noto, le spese per l'assistenza stragiudiziale, consistenti nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, hanno pacificamente natura di danno emergente, dal ché discende che necessariamente il danneggiato deve provarne gli elementi costitutivi.
Nel caso di specie, gli attori si sono limitati a versare in atti documentazione attestante i pagamenti eseguiti in favore del precedente Avvocato, ma non hanno minimamente allegato – né, quindi, provato – quali sarebbero le prestazioni professionali rese da costui: tale lacuna, sotto il profilo allegatorio ancor prima che probatorio, non consente di accertare se effettivamente questa attività sia stata resa e in cosa sarebbe consistita, inoltre rende impossibile ogni valutazione in ordine alla congruità degli importi rispetto all'entità delle attività - in tesi - compiute e ai parametri normativi applicabili.
E', peraltro, irrilevante che, con riferimento a e a Parte_2 Pt_3
– entrambe sottoposte ad Amministrazione di Sostegno –, i relativi esborsi siano
[...] stati autorizzati dal Giudice Tutelare, posto che in questo giudizio la domanda di rimborso ha natura risarcitoria e, come detto, manca la prova degli elementi costitutivi del danno (peraltro il Tribunale non è vincolato dalle determinazioni del G.T.).
La relativa domanda va, pertanto, rigettata.
*
8. Spese per la procedura di negoziazione assistita
Gli attori hanno chiesto, infine, il rimborso della somma di € 1.499,57 ciascuno, relativa alle spese di assistenza legale nel procedimento di negoziazione assistita.
Si osserva:
- la negoziazione assistita è stata promossa dagli odierni attori cumulativamente, con atto unico e con l'assistenza del medesimo difensore;
- la convenzione sottoscritta risale al 28.05.2024, mentre la constatazione dell'esito negativo della procedura al 4.09.2024;
- nel contestare il diritto degli attori a ottenere la rifusione delle relative spese, ha sostenuto che, in realtà, non vi sarebbe mai stata da parte loro alcuna volontà effettiva di conciliare, tant'è che il 5.09.2024 (ossia all'indomani della chiusura della negoziazione) è stato notificato l'atto di citazione e la procura alle liti era stata rilasciata addirittura il 20.08.2024;
- questo dato, tuttavia, non è di per sé sufficiente, in assenza di prova contraria (che non è stata fornita), a dimostrare che la fase della negoziazione non è stata neppure intrapresa;
- pertanto, le relative spese sono astrattamente dovute e seguono la regolamentazione di quelle giudiziali, secondo quanto si dirà nel successivo paragrafo;
- il quantum richiesto da parte attrice è comunque eccessivo e non conforme ai parametri di cui al D.M. 55/14;
- applicando, infatti, detti parametri nella misura media, tenendo conto del valore del
12 decisum e di un aumento del 20% per il numero di parti, si ottiene, per le fasi di attivazione e di negoziazione, l'importo complessivo di € 3.628,80 (oltre accessori).
*
9. Spese di lite
Gli attori sono vittoriosi, ma la domanda viene accolta in misura inferiore, il ché giustifica una parziale compensazione delle spese di giudizio nella misura di 1/4.
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore del decisum, dell'attività svolta e della cumulativa difesa di 5 parti aventi posizioni parzialmente differenti.
Le spese di negoziazione, come sopra determinate, vanno regolate allo stesso modo.
*
10. Istanza ex art. 89 c.p.c. formulata da Controparte_2
Nelle note difensive finali a chiesto la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., della seguente espressione, contenuta nella memoria ex art. 171 ter n. 2) c.p.c. degli attori “in pari data lo scrivente inviava PEC di chiusura della procedura concordata proprio con l'Avv. Ventura e scritta “in diretta telefonica” con lui il quale, affermando il contrario, dichiara il falso”, reputandola sconveniente o comunque offensiva.
Non si ritiene di accogliere la richiesta in quanto l'espressione, benché connotata da una terminologia “colorita” e probabilmente infelice, non appare essere stata dettata da un mero e incomposto intento dispregiativo nei confronti del Legale avversario, ma conserva pur sempre un rapporto con la materia controversa ed è stata utilizzata a scopo sostanzialmente difensivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza eccezione disattesa, CONDNN i convenuti, in solido, a pagare in favore degli attori a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, al netto delle somme già corrisposte dall'Assicurazione, i seguenti importi:
- a : € 89.286,98 Parte_2
- a : € 26.480,65 Parte_1
- a : € 26.480,65 Parte_3
- a : € 22.467,17 Parte_5
- a : € 22.467,17 Parte_4 oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza al soddisfo;
RIGETTA le ulteriori domande degli attori;
RIGETTA l'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata da Controparte_2
CONDNN i convenuti a pagare, in favore degli attori, le spese di lite e di negoziazione assistita nella misura di 3/4, che liquida (già in tale quota) in complessivi € 594,60 per anticipazioni, € 12.000,00 per compensi relativi al giudizio ed € 2.721,60 per compensi relativi alla negoziazione assistita, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge;
compensato il rimanente 1/4. Così deciso a Reggio Emilia il 31/10/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
13
Amministratore di Sostegno di (C.F.: ) e di Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), nonché (C.F.: Parte_3 C.F._3 Parte_4
) e (C.F.: C.F._4 Parte_5
), tutti con il Patrocinio dell'Avv. BARBIERI SAVERIO C.F._5
ATTORI contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 C.F._6
(C.F.: , con il Patrocinio dell'Avv. VENTURA Controparte_2 P.IVA_1
ENRICO CONVENUTI
* Conclusioni delle parti All'udienza dell'8.10.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Fatto e svolgimento del processo
, , , e Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4
hanno convenuto in giudizio e Parte_5 Controparte_1
l fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito della Controparte_2 morte – figlio della prima e fratello di tutti gli altri - rimasto vittima di un grave Persona_1 incidente stradale occorso in data 8.10.2022 allorché, mentre percorreva alla guida del motociclo Honda SH300 targato ES87115 la via Rubiera in Comune di San Martino in Rio (RE) in direzione Rubiera-Stiolo, giunto all'altezza del civico n. 53, è stato travolto dall'autovettura Fiat Panda targata DM647BF in proprietà di , Controparte_1 Contro condotta nell'occasione da e assicurata con che proveniva dall'opposto CP_3 senso di marcia e ha improvvisamente invaso la sua corsia. In particolare, hanno dedotto:
- che la responsabilità del sinistro è addebitabile in via esclusiva al conducente della Fiat Panda, come risulta dalla CTU cinematica svolta nel parallelo giudizio pendente dinanzi a questo Tribunale per il medesimo fatto, promosso singolarmente da , sorella Parte_6 del defunto, sempre al fine di ottenere il risarcimento del danno parentale (n. 2860/23 R.G.);
- che l'impatto con il motociclo è stato violentissimo tant'è che è deceduto Persona_1
1 sul colpo e la moglie, terza trasportata, è rimasta gravemente ferita;
- che la famiglia composta dalla madre e da 10 figli Pt_3 Parte_2
(compreso , era molto unita;
Per_1
- che, in particolare, - persona autorevole, saggia, dal carattere affabile e pacato - ha Per_1 sempre rappresentato il punto di riferimento di tutti i familiari, che a lui si rivolgevano in caso di problemi, dissidi, necessità di consigli, ecc.;
- che, ad esempio, costui ha svolto un ruolo importante nell'ambito di un contrasto insorto tempo addietro fra gli altri fratelli, sostenendo i membri più deboli della famiglia, ossia l'anziana madre e la sorella - persona con disabilità - prendendosi cura di loro, Pt_3 andandole a trovare regolarmente e adoperandosi per risolvere la loro situazione abitativa allorché (un'altra dei 10 fratelli che però non è parte del presente Persona_2 Pt_3 giudizio) decise di non ospitarle più a casa propria;
- che la sua morte ha costituito un vero e proprio trauma per la madre Parte_2
con la quale aveva un legame strettissimo e che da allora ha manifestato un disturbo
[...] depressivo dal quale non si è mai più ripresa;
- che aveva un rapporto solido e costante anche con i fratelli , Per_1 Pt_1
, e e in particolare con i primi due;
Parte_5 Pt_3 Pt_4
- che, applicando i parametri previsti dalle vigenti Tabelle di Milano per la liquidazione del danno parentale, considerando in particolare la qualità e l'intensità della relazione con il defunto, essi hanno diritto ai seguenti risarcimenti:
1) DI RI NN: € 215.105,00
2) : € 71.316,00 Parte_3
3) : € 81.504,00 Parte_1
4) : € 78.108,00 Parte_5
5) : € 69.618,00 Parte_4
- che ha diritto anche al risarcimento del danno patrimoniale Parte_1 costituito dalle spese sostenute per la terapia psicologia a cui si è dovuta sottoporre per elaborare il trauma, pari a € 1.496,00, come documentate;
- che in via stragiudiziale ha proposto di definire la vertenza Controparte_2 offrendo a € 81.000,00, a € 29.300,00, a Parte_2 Parte_3 [...]
€ 32.300,00, a € 32.200,00 e ad Parte_5 Parte_1 Pt_4
€ 32.200,00, somme ritenute non sufficienti e che venivano, quindi, trattenute a mero
[...] titolo di acconti;
- che l'Assicurazione ha poi aderito alla procedura di negoziazione assistita medio tempore instaurata, la quale, tuttavia, ha avuto esito negativo;
- che gli attori, oltre al risarcimento del danno parentale, hanno diritto anche alla rifusione delle spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale e pagate al precedente difensore, pari a: 1) quanto a : € 9.689,60 Parte_2
2) quanto a : € 3.829,28 Parte_1
3) quanto a : € 3.506,28 Parte_3
4) quanto a : € 3.948,88 Parte_5
2 5) quanto a : € 3.829,28 Parte_4
- che, inoltre, essi hanno diritto al rimborso delle spese relative alla negoziazione assistita, pari a € 1.499,57 per ciascuno. Tanto premesso, gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle seguenti somme, comprensive di risarcimento danni e spese, già al netto degli acconti ricevuti:
1) DI RI NN: € 145.294,17
2) : € 47.021,85 Parte_3
3) : € 56.128,85 Parte_1
4) : € 51.256,45 Parte_5
5) : € 42.746,85 Parte_4 per un totale di € 342.448,17, oltre agli interessi dalla data del sinistro al pagamento.
, benché regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio, Controparte_1 pertanto ne va dichiarata la contumacia. Si è costituita eccependo la improcedibilità della domanda per Controparte_2 mancato esperimento della negoziazione assistita, non essendovi stata, da parte degli attori, una effettiva volontà di tentare la conciliazione, e in ogni caso l'eccessività dei compensi richiesti a titolo di rimborso spese stragiudiziali. Nel merito, non ha contestato l'an debeatur, prendendo atto degli esiti della CTU cinematica svolta nel procedimento “gemello” instaurato dinanzi a questo stesso Tribunale da (n. 2860/23 R.G.) e che ha addebitato l'esclusiva responsabilità del sinistro a Parte_6
, escludendo ogni colpa e concorso della vittima CP_3 Persona_1
Ha invece ampiamente contestato il quantum delle rispettive pretese, sostenendo la satisfattività delle somme già corrisposte in via stragiudiziale. Quindi, ha insistito per il rigetto delle domande e, in subordine per la riduzione degli importi richiesti, tenendo conto di quelli già versati. Decorsi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita in via documentale e con l'escussione di testimoni. Quindi, è stata rinviata all'udienza dell'8.10.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
* 2. Dinamica del sinistro e responsabilità Sull'an debeatur, nulla quaestio: la CTU cinematica svolta del procedimento n. 2860/23 R.G., prodotta in questo giudizio dagli attori, ha ricostruito in modo chiaro, logico ed esaustivo la dinamica del sinistro dell'8.10.2022, accertando, da un lato, l'esclusiva responsabilità di conducente della Fiat Panda, nella sua causazione e, dall'altro lato, CP_3
l'incensurabilità della condotta di Persona_1 unica convenuta costituita in giudizio, non ha contestato le Controparte_2 risultanze dell'accertamento peritale, dandovi anzi implicita adesione. Non vi è quindi dubbio che del danno patito dai familiari di debbano Persona_1 rispondere ai sensi dell'art. 2054, comma 3 c.c., in quanto Controparte_1 proprietario dell'autovettura, e Controparte_2
*
3
3. Danno da perdita del rapporto parentale Venendo all'esame della domanda risarcitoria, in punto di diritto, va premesso che il danno da perdita del rapporto parentale si identifica con le conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale rappresentate dalla sofferenza interiore e dalla modificazione peggiorativa delle attività dinamico-relazionali precedentemente svolte, derivanti dalla perdita o dalla compromissione del rapporto familiare o affettivo per effetto della morte o della lesione dell'integrità psicofisica del congiunto. E' ovvio infatti che l'illecito (contrattuale o extracontrattuale) che cagioni la morte di una persona o ne menomi l'integrità psicofisica non lede necessariamente i soli interessi di quest'ultima (vittima primaria), ma si ripercuote anche sulla sfera personale di altri soggetti (vittime secondarie), ad essa legati da un rapporto giuridicamente rilevante - vincolo parentale o relazione affettiva - che possono subire uno sconvolgimento della propria esistenza per il fatto di non poter continuare a vivere il rapporto che intercorreva con la vittima e di avere perso un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità o comunque sulla frequenza dei rapporti con quella persona. In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale tipologia di danno in capo agli stretti congiunti, pur non potendo essere considerato in re ipsa, si presume, salvo dimostrazione del contrario (cfr., ex pluribus, C. 25541/22, secondo cui “Nel caso di morte di un prossimo è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano;
trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite”). Sempre la giurisprudenza ha ritenuto, in una interpretazione costituzionalmente orientata, che la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non possa essere riferita alla sola c.d. famiglia nucleare, in quanto il danno iure proprio dei congiunti è risarcibile ove venga provata la sussistenza e l'intensità della relazione, e dunque in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, anche in assenza di una formale convivenza, non assurgendo la stessa a fatto imprescindibile dal quale desumere il rapporto e la sua portata (C. 21837/19; C. 29784/18; C. 29332/17). Proprio con particolare riferimento all'elemento della convivenza, la Suprema Corte, ribadendo un orientamento ormai consolidato, ha chiarito che “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (C. 5769/24; nello stesso senso anche più recentemente C. 3904/25:
“L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non
4 convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur): in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. Ne deriva che per i membri della c.d. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo”; C. 22397/22; C. 36297/23: “in tema di danno da perdita del rapporto parentale, è onere dei congiunti provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale. In tal senso, il rapporto di convivenza non costituisce una presunzione minima di esistenza di tale relazione, ma è comunque un elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità”). Tanto chiarito, deve ritenersi che, sulla scorta delle considerazioni che precedono e del fatto che nel caso di specie non è stata allegata, né dimostrata, da parte di
[...]
l'esistenza di circostanze concrete dimostrative della totale assenza di un CP_2 legame tra la vittima e l'attrice superstite, deve presumersi l'esistenza, in capo a quest'ultima, di un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. La relativa quantificazione non può che avvenire in modo equitativo e, in linea di principio, può essere effettuata tramite il riferimento ai nuovi criteri tabellari elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano - richiamati anche dalla Corte di Cassazione (C. 37009/22) - che risultano coerenti non solo con la necessità di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, attraverso l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. Ove l'eccezionalità del caso lo imponga, è tuttavia sempre possibile, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso alla suddetta tabella. Passando quindi al caso concreto, per la liquidazione del danno, occorre fare riferimento, per la madre, alla “tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del genitore, figlio, coniuge non separato/parte dell'unione civile/convivente di fatto” e, per gli altri fratelli, alla
“tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello/nipote”.
* 4. (madre) Parte_2
La tabella applicabile fissa un valore punto di € 3.911,00 e stabilisce l'attribuibilità di un massimo di 118 punti, così distribuiti:
A. età della vittima primaria: fino a 28 punti
B. età della vittima secondaria: fino a 28 punti
C. convivenza: 16 punti nel caso di convivenza delle due vittime;
8 punti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: fino a 16 punti in base al numero dei superstiti (16 in caso di assenza totale di ulteriori superstiti, 14 per 1 superstite, 12 per 2 superstiti, 9 per 3 superstiti)
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto
5 parentale perduto: fino a 30 punti. è deceduto all'età di 64 anni;
all'epoca ne aveva 89 e Persona_1 Parte_2 pacificamente non conviveva con il figlio. La liquidazione va quindi effettuata come segue: a) età della vittima primaria: punti 16; b) età della vittima secondaria: punti 8; c) convivenza: punti 0; d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: punti 2, tenuto conto della presenza degli altri 9 figli della , fratelli del defunto. Parte_2
Sul punto, va evidenziato che le tabelle in esame prevedono l'attribuzione di 9 punti in caso di 3 superstiti, ma nulla dicono laddove questi ultimi siano in numero superiore, come nel caso di specie. Deve ritenersi che l'inserimento di vittima primaria e vittima secondaria all'interno di una famiglia molto numerosa, da un lato, non possa comportare il totale e automatico azzeramento Contro dei punti previsti dalla voce in questione (come sostenuto da ma, dall'altro lato, non possa non determinare una loro riduzione. L'attribuzione del punteggio massimo in caso di unico superstite trova la sua ragione nella necessità di valorizzare adeguatamente la perdita dell'unico (o ultimo) legame familiare - per sua natura non assimilabile ad altri (per quanto significativi) legami - e che comporta, di fatto, il dissolvimento della famiglia di origine. Nel caso invece in cui i congiunti superstiti siano più d'uno, la famiglia esiste ancora e il danneggiato beneficia ancora di altri rapporti della stessa natura (benché probabilmente differenti nel loro “contenuto”). E' allora senz'altro conforme a un principio di equità che, man mano che il numero dei congiunti aumenti, il peso specifico di questo parametro venga proporzionalmente ridotto, ma non eliminato del tutto, perché ciò significherebbe privare di ogni rilevanza il legame - appunto
- con il nucleo familiare. Se, dunque, in caso di 3 superstiti le Tabelle di Milano prevedono l'attribuzione di 9 punti, operando nel caso concreto una riduzione proporzionale, che tenga conto sia della qualità della vittima secondaria - in questo caso la madre - sia della permanenza in vita degli altri 9 figli, appare equo riconoscere due punti per il parametro in esame. e) qualità e intensità della relazione affettiva: 20 punti. L'attrice ritiene corretta l'attribuzione di 25 punti, avendo dedotto, come Parte_2 riportato al par. 1 (al quale si rimanda):
- la sussistenza di un legame strettissimo con il figlio, caratterizzato da contatti regolari, e da diversi anni pressoché quotidiani, sia personali che telefonici, agevolati dalla vicinanza fisica delle abitazioni;
- la condivisione di ricorrenze, quali cerimonie familiari e festività, nonché di vacanze, viaggi e gite;
- l'elargizione, da parte del figlio, di aiuti economici e materiali e di regali;
- il coinvolgimento di in prima persona nella propria cura e assistenza, essendo ella Per_1 ormai molto anziana e affetta da una malattia degenerativa;
- l'acuta sofferenza provocatale dalla perdita del figlio e dalla quale non ha più avuto
6 modo di riprendersi. Sul punto deve osservarsi quanto segue:
- nel corso dell'istruttoria, sono stati sentiti in qualità di testimoni e Testimone_1
rispettivamente coniugi di e dunque Testimone_2 Parte_1 Parte_6 entrambi generi di e cognati di Parte_2 Persona_1
- entrambi hanno confermato che da diversi anni si recava giornalmente dalla Per_1 madre per aiutarla nel disbrigo degli incombenti casalinghi nonché, a partire dal 2022, anche per prestarle assistenza;
nel luglio di quell'anno egli aveva anche installato i mobili per arredare la casa in cui la madre si era trasferita unitamente a , dopo che avevano lasciato Pt_3
l'abitazione di ove entrambe alloggiavano;
d'estate da solo o con altri fratelli, Per_2 Per_1 accompagnava la madre e la sorella al paese d'origine della famiglia Tocco di Pt_3 Pt_3
Casauria, per trascorrere insieme le ferie e, a partire dalla sua morte, questa tradizione si è interrotta;
a Pasqua e Natale la famiglia pranzava a casa della , o anche altrove, ma Parte_2 comunque unita;
la madre usava preparare il pranzo e altre pietanze per il figlio;
- le concordi deposizioni rese dai testi, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare - trattandosi di persone di famiglia, che hanno avuto percezione diretta delle circostanze riferite - hanno senz'altro dimostrato l'esistenza di un forte legame fra il defunto e l'anziana madre, che giustifica la presunzione, in capo a quest'ultima, di una sofferenza interiore di livello non trascurabile, tenuto conto in particolare di alcuni elementi: la “innaturalità” della perdita di un figlio da parte del genitore;
la circostanza che la scomparsa sia stata improvvisa e abbia comportato la privazione dall'oggi al domani della sua presenza quotidiana;
la (incontestata) condizione di particolare fragilità della madre, dovuta sia alla ragguardevole età, sia alla malattia degenerativa da cui è affetta;
- dall'altro lato occorre considerare che la natura del rapporto genitore/figlio generalmente varia con il variare dell'età e, salvo situazioni particolari (che nel caso di specie però non ricorrono e non sono state dedotte), il legame simbiotico e di dipendenza va allentandosi;
- nel caso concreto, la “dipendenza” della madre dal figlio per ragioni di cura e Per_1 assistenza, non era totale e assoluta, dato il coinvolgimento e la partecipazione abbastanza
“uniforme” da parte degli altri fratelli;
- dunque, la complessiva valutazione di questi elementi conduce a ritenere adeguata l'attribuzione, per il parametro in esame, di un punteggio di 20;
- la difesa attorea, sia nel corso del giudizio sia nelle note finali, ha contestato la decisione del Tribunale di non ammettere la CTU medico-legale volta a dimostrare l'aggravamento delle condizioni psichiche della , ritenendola “incomprensibile”: le censure sono Parte_2 inconferenti e la decisione deve essere qui ribadita, posto che la domanda risarcitoria ha ad oggetto esclusivamente il danno parentale e non un eventuale danno biologico di natura psichica;
- peraltro, un eventuale approfondimento di questo tipo nulla aggiungerebbe alla valutazione del profilo in questione, già ampiamente valorizzato. Moltiplicando il valore punto di € 3.391,00 per i 46 punti totali così ottenuti, il danno da perdita del rapporto parentale patito da è quantificabile in complessivi € Parte_2
7 155.986,00. L'importo va devalutato alla data della morte di occorsa l'8.10.2022 (€ Persona_1
150.275,53) e su di esso vanno calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali alla data Contro odierna, non essendovi prova di quando è stato effettuato il versamento, da parte di in via stragiudiziale, dell'importo di € 81.000,00. Il quantum del risarcimento è pari a complessivi € 170.286,98 e la convenuta va condannata al pagamento della differenza, pari a € 89.286,98.
* 5. Fratelli di Persona_1
Per la liquidazione del danno parentale subito dai fratelli di occorre fare Persona_1 riferimento alla “tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello/nipote”, la quale fissa un valore punto di € 1.698 e stabilisce l'attribuibilità di un massimo di 116 punti, così distribuiti:
A. età della vittima primaria: fino a 20 punti
B. età della vittima secondaria: fino a 20 punti
C. convivenza: 20 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale); 8 punti potranno essere attribuiti nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
8 25 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza per oltre 30 anni tra la vittima primaria e quella secondaria;
30 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) nel caso di convivenza per oltre 40 anni tra la vittima primaria e quella secondaria;
D. sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: fino a 16 punti in base al numero dei superstiti (16 in caso di assenza totale di ulteriori superstiti, 14 per 1 superstite, 12 per 2 superstiti, 9 per 3 superstiti)
E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti.
*
5.1 Parte_1
all'epoca dei fatti aveva 50 anni e pacificamente non conviveva
[...] con il fratello. La liquidazione va quindi effettuata come segue: a) età della vittima primaria: punti 10; b) età della vittima secondaria: punti 14; c) convivenza: punti 0; d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: punti 1, tenuto conto della presenza della madre e degli altri 8 fratelli di e , richiamando tutte le considerazioni svolte Per_1 Pt_1 sul punto al paragrafo che precede e tenendo conto che in questo caso la vittima secondaria non è il genitore, bensì una sorella. e) qualità e intensità della relazione affettiva: 8 punti. L'attrice ritiene corretta l'attribuzione di 20 punti, poiché era per lei il “fratello- Per_1 guida”, colui il quale l'ha sostenuta nella separazione dal suo primo marito e nel suo trasferimento a Milano, l'ha convinta ad assumere il ruolo di Amministratore di Sostegno della
8 madre e della sorella , condividendo con lei le problematiche abitative di queste Pt_3 ultime. Ha inoltre dedotto: che il loro rapporto era caratterizzato da contatti frequenti, sia personali che telefonici, e dalla condivisione di ricorrenze e vacanze;
di essere stata costretta a intraprendere un percorso psicologico per elaborare il lutto;
di avere aderito all' “Associazione Famigliari e Vittime della Strada”, facendosi promotrice di una iniziativa di raccolta fondi proprio in ricordo del fratello. Si osserva:
- le testimonianze assunte hanno effettivamente dimostrato come la frequentazione tra i due fratelli fosse piuttosto assidua, poiché essi, quantomeno dal 2013, si incontravano ogni settimana a casa della madre la domenica a pranzo e il lunedì pomeriggio, quando Pt_1 si recava a prendere i propri figli che affidava alle cure della nonna;
si riunivano per Pasqua e Natale;
si sentivano sempre per farsi gli auguri in occasione dei rispettivi compleanni;
per almeno 15 anni hanno trascorso le ferie a Tocco di Casauria nella stessa struttura alberghiera;
- parte attrice ha lamentato, anche nella fase conclusiva del giudizio, la mancata ammissione, in sede istruttoria, di alcuni capitoli testimoniali articolati a dimostrazione delle ulteriori circostanze allegate, ma la decisione di inammissibilità di deve essere qui ribadita, trattandosi di capitoli del tutto generici e/o valutativi (a titolo meramente esemplificativo si richiamano il cap. 42 “vero che… era solita rivolgersi per ricevere consigli a per questioni Pt_1 Per_1 personali relative specificatamente alla propria attività ed alla propria famiglia” o il cap. 46 “vero che.. Per_1 incontrava in più occasioni per convincerla a rivestire il ruolo di ADS della madre e di ” Pt_1 Pt_3 ecc.);
- la difesa attorea avrebbe dovuto (e potuto) innanzitutto circoscrivere in modo più preciso il periodo temporale di riferimento e poi capitolare - anche solo alcuni - episodi ben definiti, ma significativi: non si tratta di imporre alla parte un “onere probatorio diabolico”, come sostenuto nelle note difensive, ma di applicare il disposto dell'art. 244 c.p.c.;
- quanto al percorso psicologico intrapreso da per elaborare il lutto, la Pt_1 documentazione prodotta sul punto è del tutto irrilevante: le fatture della psicologa di cui al doc. 21 non dimostrano alcunché, mentre la relazione sub doc. 12 è incompleta, non è firmata e in ogni caso dà conto di circostanze riferite unilateralmente dalla stessa parte, che non hanno nessun valore probatorio;
- a fronte di ciò, la richiesta di CTU medico-legale volta ad accertare l'aggravamento della sua condizione psicologica è risultata inammissibile, sia per le motivazioni già illustrate con riferimento all'analoga richiesta avanzata per conto della , sia perché la Parte_2 documentazione qui prodotta è del tutto inidonea a fondare la necessità di un approfondimento di questo tipo;
- infine, le eventuali iniziative di volontariato asseritamente intraprese successivamente alla morte di non forniscono alcun elemento utile a dimostrare l'intensità del Persona_1 rapporto che li legava quando quest'ultimo era in vita;
- la complessiva valutazione di tutti gli elementi evidenziati giustifica il riconoscimento di un punteggio pari e non superiore a 8. Moltiplicando il valore punto di € 1.698 per i 33 punti così ottenuti, il danno da perdita del rapporto parentale patito da è quantificabile in complessivi € Parte_1
9 56.034,00. L'importo va devalutato alla data della morte di occorsa l'8.10.2022 (€ Persona_1
53.982,66) e su di esso vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali Contro all'8.08.2023, ossia alla data in cui a rilasciato l'assegno di € 32.200,00 in suo favore, per totali € 56.657,06. Detratto l'acconto, la differenza è pari a € 24.457,06; calcolando su tale somma la rivalutazione e gli interessi dall'8.08.2023 alla data odierna, il quantum ancora dovuto a Pt_1
è pari a € 26.480,65.
[...]
* 5.2 Parte_3
, all'epoca dei fatti, aveva 68 anni e pacificamente non conviveva
[...] con il fratello. La liquidazione va quindi effettuata come segue: a) età della vittima primaria: punti 10; b) età della vittima secondaria: punti 10; c) convivenza: punti 0; d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: punti 1, tenuto conto della presenza della madre e degli altri 8 fratelli di e , richiamando tutte le considerazioni svolte Per_1 Pt_3 sul punto al paragrafo che precede e tenendo conto che in questo caso la vittima secondaria non è il genitore, bensì una sorella. e) qualità e intensità della relazione affettiva: 12 punti. Si osserva:
- è, tra gli la sorella più fragile, in quanto persona con disabilità che, Pt_3 Pt_3 per tale motivo, ha sempre convissuto assieme alla madre;
- da ciò deriva che i contatti che aveva con quest'ultima coinvolgevano per forza di Per_1 cose anche la stessa , la quale dunque vedeva il fratello con la stessa frequenza e Pt_3 intensità, sia nella quotidianità, sia in occasione di vacanze e ricorrenze (vedasi dichiarazioni testimoniali sopra citate, che fanno espresso riferimento anche a ); Parte_3
- la patologia dalla quale ella è affetta, in assenza di precisi elementi di segno contrario (che parte convenuta non ha allegato né tantomeno provato), non può incidere in pejus sulla valutazione del parametro in esame, lasciando presumere, al contrario, un maggiore attaccamento al fratello, che vedeva con maggiore regolarità rispetto agli altri;
- tali elementi, valutati nel loro complesso conducono ad attribuire un punteggio maggiore rispetto a quello riconosciuto, ad esempio, a , che evidentemente, pur avendo un Pt_1 significativo legame con il fratello, non dipendeva da lui e non aveva con lui un rapporto para- quotidiano. Moltiplicando il valore punto di € 1.698 per i 33 punti così ottenuti, il danno da perdita del rapporto parentale patito da è quantificabile in complessivi € Parte_3
56.034,00. L'importo va devalutato alla data della morte di occorsa l'8.10.2022 (€ Persona_1
53.982,66) e su di esso vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali Contro all'8.08.2023, ossia alla data in cui a rilasciato l'assegno di € 32.200,00 in suo favore, per totali € 56.657,06.
10 Detratto l'acconto, la differenza è pari a € 24.457,06; calcolando su tale somma la rivalutazione e gli interessi dall'8.08.2023 alla data odierna, il quantum ancora dovuto a Pt_3
è pari a € 26.480,65.
[...]
* 5.3 e Parte_5 [...]
e , all'epoca dei fatti, avevano Parte_7 Parte_4 rispettivamente 54 e 51 anni e pacificamente non convivevano con il fratello. La liquidazione va quindi effettuata come segue, in modo analogo per ciascuno di essi: a) età della vittima primaria: punti 10; b) età della vittima secondaria: punti 12; c) convivenza: punti 0; d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: punti 1, richiamando tutte le considerazioni svolte sopra. e) qualità e intensità della relazione affettiva: 8 punti, dovendosi richiamare in proposito tutto quanto esposto con riferimento a , atteso che le testimonianze assunte hanno Pt_1 confermato la presenza di e nei medesimi contesti e occasioni;
in Pt_5 Pt_4 aggiunta, è provato che la sera prima dell'incidente, aveva festeggiato il suo compleanno Per_1
a casa di , il ché dimostra l'intensità del legame nei termini già descritti. Pt_5
Moltiplicando il valore punto di € 1.698 per i 31 punti così ottenuti, il danno da perdita del rapporto parentale patito da e da Parte_5 Parte_8
è quantificabile in complessivi € 52.638,00 ciascuno. L'importo va devalutato alla data della morte di occorsa l'8.10.2022 (€ Persona_1
50.450,87) e su di esso vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali all'8.08.2023, ossia alla data in cui HDI ha rilasciato gli assegni di € 32.200,00 in favore di ciascuno di essi, per totali € 52.950,29. Detratto l'acconto, la differenza è pari a € 20.750,29; calcolando su tale somma la rivalutazione e gli interessi dall'8.08.2023 alla data odierna, il quantum rispettivamente ancora dovuto a e ad è pari a € 22.467,17 Parte_5 Parte_4 ciascuno.
*
6. Sintesi degli importi dovuti a titolo risarcitorio
Riassumendo, quindi, vanno condannati, in solido, a Controparte_1 pagare in favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, al netto delle somme già corrisposte dall'Assicurazione, i seguenti importi:
- DI RI NN: € 89.286,98
- : € 26.480,65 Parte_1
- : € 26.480,65 Parte_3
- : € 22.467,17 Parte_5
- : € 22.467,17 Parte_4
*
7. Spese per assistenza stragiudiziale prestata dal precedente difensore
Come anticipato in premessa, gli attori hanno dedotto di avere pagato al difensore precedentemente incaricato le seguenti somme per l'assistenza legale nella fase antecedente il
11 presente giudizio:
1) DI RI NN: € 9.689,60
2) : € 3.506,28 Parte_3
3) : € 3.829,28 Parte_1
4) : € 3.948,88 Parte_5
5) : € 3.829,28 Parte_4
Come noto, le spese per l'assistenza stragiudiziale, consistenti nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, hanno pacificamente natura di danno emergente, dal ché discende che necessariamente il danneggiato deve provarne gli elementi costitutivi.
Nel caso di specie, gli attori si sono limitati a versare in atti documentazione attestante i pagamenti eseguiti in favore del precedente Avvocato, ma non hanno minimamente allegato – né, quindi, provato – quali sarebbero le prestazioni professionali rese da costui: tale lacuna, sotto il profilo allegatorio ancor prima che probatorio, non consente di accertare se effettivamente questa attività sia stata resa e in cosa sarebbe consistita, inoltre rende impossibile ogni valutazione in ordine alla congruità degli importi rispetto all'entità delle attività - in tesi - compiute e ai parametri normativi applicabili.
E', peraltro, irrilevante che, con riferimento a e a Parte_2 Pt_3
– entrambe sottoposte ad Amministrazione di Sostegno –, i relativi esborsi siano
[...] stati autorizzati dal Giudice Tutelare, posto che in questo giudizio la domanda di rimborso ha natura risarcitoria e, come detto, manca la prova degli elementi costitutivi del danno (peraltro il Tribunale non è vincolato dalle determinazioni del G.T.).
La relativa domanda va, pertanto, rigettata.
*
8. Spese per la procedura di negoziazione assistita
Gli attori hanno chiesto, infine, il rimborso della somma di € 1.499,57 ciascuno, relativa alle spese di assistenza legale nel procedimento di negoziazione assistita.
Si osserva:
- la negoziazione assistita è stata promossa dagli odierni attori cumulativamente, con atto unico e con l'assistenza del medesimo difensore;
- la convenzione sottoscritta risale al 28.05.2024, mentre la constatazione dell'esito negativo della procedura al 4.09.2024;
- nel contestare il diritto degli attori a ottenere la rifusione delle relative spese, ha sostenuto che, in realtà, non vi sarebbe mai stata da parte loro alcuna volontà effettiva di conciliare, tant'è che il 5.09.2024 (ossia all'indomani della chiusura della negoziazione) è stato notificato l'atto di citazione e la procura alle liti era stata rilasciata addirittura il 20.08.2024;
- questo dato, tuttavia, non è di per sé sufficiente, in assenza di prova contraria (che non è stata fornita), a dimostrare che la fase della negoziazione non è stata neppure intrapresa;
- pertanto, le relative spese sono astrattamente dovute e seguono la regolamentazione di quelle giudiziali, secondo quanto si dirà nel successivo paragrafo;
- il quantum richiesto da parte attrice è comunque eccessivo e non conforme ai parametri di cui al D.M. 55/14;
- applicando, infatti, detti parametri nella misura media, tenendo conto del valore del
12 decisum e di un aumento del 20% per il numero di parti, si ottiene, per le fasi di attivazione e di negoziazione, l'importo complessivo di € 3.628,80 (oltre accessori).
*
9. Spese di lite
Gli attori sono vittoriosi, ma la domanda viene accolta in misura inferiore, il ché giustifica una parziale compensazione delle spese di giudizio nella misura di 1/4.
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore del decisum, dell'attività svolta e della cumulativa difesa di 5 parti aventi posizioni parzialmente differenti.
Le spese di negoziazione, come sopra determinate, vanno regolate allo stesso modo.
*
10. Istanza ex art. 89 c.p.c. formulata da Controparte_2
Nelle note difensive finali a chiesto la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., della seguente espressione, contenuta nella memoria ex art. 171 ter n. 2) c.p.c. degli attori “in pari data lo scrivente inviava PEC di chiusura della procedura concordata proprio con l'Avv. Ventura e scritta “in diretta telefonica” con lui il quale, affermando il contrario, dichiara il falso”, reputandola sconveniente o comunque offensiva.
Non si ritiene di accogliere la richiesta in quanto l'espressione, benché connotata da una terminologia “colorita” e probabilmente infelice, non appare essere stata dettata da un mero e incomposto intento dispregiativo nei confronti del Legale avversario, ma conserva pur sempre un rapporto con la materia controversa ed è stata utilizzata a scopo sostanzialmente difensivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza eccezione disattesa, CONDNN i convenuti, in solido, a pagare in favore degli attori a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, al netto delle somme già corrisposte dall'Assicurazione, i seguenti importi:
- a : € 89.286,98 Parte_2
- a : € 26.480,65 Parte_1
- a : € 26.480,65 Parte_3
- a : € 22.467,17 Parte_5
- a : € 22.467,17 Parte_4 oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza al soddisfo;
RIGETTA le ulteriori domande degli attori;
RIGETTA l'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata da Controparte_2
CONDNN i convenuti a pagare, in favore degli attori, le spese di lite e di negoziazione assistita nella misura di 3/4, che liquida (già in tale quota) in complessivi € 594,60 per anticipazioni, € 12.000,00 per compensi relativi al giudizio ed € 2.721,60 per compensi relativi alla negoziazione assistita, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge;
compensato il rimanente 1/4. Così deciso a Reggio Emilia il 31/10/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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