Decreto cautelare 14 marzo 2025
Decreto cautelare 11 aprile 2025
Decreto cautelare 15 aprile 2025
Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01613/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01261/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1261 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Artrade Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Corrado Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, piazza Sannazaro n. 71 presso Barone & Associati;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Annalisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, piazza Municipio - Palazzo San Giacomo, presso la sede dell’Avvocatura municipale;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via A. Diaz n. 11;
nei confronti
Ipas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Clarizia, Guido Rinaldi e Alessandra Ruggieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Condominio di via Nardones n. 118 - Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Guido Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
quanto al ricorso introduttivo
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
a) dei provvedimenti di numero e data sconosciuti con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli ha autorizzato, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 42 del 2004, l’installazione di un megaposter pubblicitario, sui ponteggi installati sulla facciata prospiciente piazza Trieste e Trento, in Napoli, dell’edificio denominato Palazzo D’Alessandro di Pescolanciano;
b) del successivo provvedimento di numero e data sconosciuti con cui la stessa Soprintendenza, ai sensi del ripetuto articolo 49, ha approvato il messaggio pubblicitario da esporre su tale impianto a partire dal 15 marzo 2025;
c) del provvedimento di numero e data sconosciuti con cui il Comune di Napoli, sul presupposto dei titoli abilitativi rilasciati dalla Soprintendenza, ha autorizzato l’installazione del predetto impianto pubblicitario e l’esposizione del relativo messaggio a partire dal 15 marzo 2025, ai sensi del D.P.R. n. 507 del 1993 e del locale regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ;
d) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 14 aprile 2025
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
1) della disposizione dirigenziale n. 206 del 14 marzo 2025 con cui il Comune di Napoli ha autorizzato la Ipas s.p.a. a effettuare la seguente pubblicità temporanea: tipologia Telo PVC su ponteggio illuminato; ubicazione: via Nardones n. 118 e piazza Trieste e Trento; dimensione: 3x10 m affaccio su via Nardones 10x10 m piazza Trieste e Trento; periodo dal 17 al 26 marzo 2025; messaggio “ Idealista ”;
2) dell’autorizzazione rilasciata dalla predetta Soprintendenza prot. n. 19063-P del 27 novembre 2024 rilasciata ai sensi dell’articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004 “ per l’utilizzo ai fini pubblicitari di parte delle coperture dei ponteggi predisposti per l’esecuzione degli interventi di conservazione ” di “ Palazzo D’Alessandro di Pescolanciano ” in Napoli, piazza Trieste e Trento (Condomini via Nardones n.118 - via de Cesare n.5), “ per una durata 4 mesi, a partire dalla data della prima esposizione utile, che verrà all’uopo comunicata ”;
3) dell’autorizzazione della stessa Soprintendenza prot. n. 2864-P del 19 febbraio 2025 per la “ sostituzione del messaggio pubblicitario ” per il “ periodo: dal 15.03.2025 al 15.07.2025 ”;
4) di ogni ulteriore atto autorizzativo del differimento del periodo di esposizione pubblicitaria;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 5 giugno 2025
per l’annullamento:
- dei provvedimenti di numero e data sconosciuti con cui la Soprintendenza, ai sensi del ripetuto articolo 49, ha approvato i messaggi pubblicitari da esporre a partire dal 18 aprile 2025 sul megaposter pubblicitario sui ponteggi installati sulle facciate prospicienti piazza Trieste e Trento dell’edificio denominato Palazzo D’Alessandro di Pescolanciano;
- dei provvedimenti di numero e data sconosciuti con cui il Comune di Napoli, sul presupposto dei predetti titoli abilitativi rilasciati dalla Soprintendenza, ha autorizzato l’esposizione di messaggi pubblicitari a partire dal 18 aprile 2025, ai sensi del D.P.R. n. 507 del 1993 e del locale regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui ai commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra cui in particolare i successivi atti della Soprintendenza e del Comune di autorizzazione alla sostituzione del messaggio pubblicitario con altri a partire dal termine di efficacia delle autorizzazioni impugnate in via principale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli, della Ipas s.p.a., del Ministero della Cultura e del Condominio di via Nardones n. 118;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa AL NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Premesso che, nel presente giudizio, venivano impugnati i provvedimenti con i quali la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli aveva autorizzato la controinteressata Ipas s.p.a., ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 42 del 2004, a installare un poster pubblicitario sui ponteggi installati sulla facciata prospiciente piazza Trieste e Trento dell’edificio denominato Palazzo D’Alessandro di Pescolanciano;
Considerato che, con l’ordinanza n. 1283 del 12 giugno 2025, la Sezione – “ Ritenuto che le esigenze della parte ricorrente [fossero] adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo ” – ha fissato l’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, nelle more disponendo che la Soprintendenza depositasse la documentazione indicata dalla parte ricorrente nella richiesta istruttoria;
Considerato, altresì, che, con dichiarazione depositata il 28 gennaio 2026, la ricorrente Artrade Italia s.r.l., pur insistendo per la fondatezza del ricorso:
- ha rappresentato che “ successivamente al rigetto della domanda cautelare l’esposizione pubblicitaria [era] proseguita per il periodo autorizzato con gli atti impugnati fino allo smontaggio dei ponteggi ”, e di non avere, pertanto, “ più interesse alla definizione nel merito del ricorso ”, “ non avendo intenzione di coltivare una domanda risarcitoria, che vedrebbe quale legittimato passivo la sola Soprintendenza ”;
- ha, dunque, chiesto “ che all’udienza del 5 dicembre 2025 ne [fosse] dichiarata l’improcedibilità, con compensazione delle spese legali ”;
Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, compensando le relative spese, in considerazione della complessità della vicenda oggetto di controversia, che ha preso avvio nel 2019;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
HE RI IG, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
AL NN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL NN | HE RI IG |
IL SEGRETARIO