TAR Palermo, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 914
TAR
Ordinanza cautelare 3 dicembre 2025
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Sentenza 1 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, del D.L. n. 20/2023 – Erronea interpretazione della nozione di “disciplina previgente”

    Il Collegio ritiene fondate le censure, dando continuità alla giurisprudenza di questa Sezione. Si precisa che i permessi di soggiorno per casi speciali possono essere convertiti se rilasciati prima di una certa data o in forza di provvedimenti giurisdizionali. Il dato letterale della norma non consente di inserire ulteriori condizioni ostative. Pertanto, l'istanza di conversione del ricorrente rientrava nelle ipotesi contemplate dalla legge per l'applicazione del regime transitorio.

  • Accolto
    Violazione del principio di buona amministrazione e di ragionevolezza ex art. 97 Cost. – Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta

    Le censure relative alla violazione del principio di buona amministrazione e ragionevolezza sono state accolte in quanto connesse e assorbite dall'accoglimento della prima censura, basata sull'errata interpretazione della normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 914
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 914
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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