Ordinanza cautelare 3 dicembre 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 01/04/2026, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00914/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02078/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2078 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato RT Majorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
per l'annullamento
provvedimento emesso dal Questore di Agrigento in data 05.09.2025. notificato all'interessato il 05.09.2025 , di manifesta irricevibilità , inammissibilità ed improcedibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 08.07.2025 .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Agrigento;
Vista l’ordinanza n.-OMISSIS- sulla domanda cautelare;
Visto il provvedimento -OMISSIS- di ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. RT VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente deduce:
-di essere entrato nel territorio italiano nel 2002;
-di aver chiesto la protezione internazionale, rigettata dalla Commissione Territoriale di Agrigento che tuttavia riconosceva all’interessato, in data 18/08/2023, il permesso di soggiorno per protezione speciale;
-di aver chiesto in data 08/07/2025 istanza di conversione del permesso di soggiorno, istanza rigettata con il provvedimento in questa sede impugnato.
Nel ricorso si articolano le seguenti censure:
1-Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, del D.L. n. 20/2023 – Erronea interpretazione della nozione di “disciplina previgente”.
2-Violazione del principio di buona amministrazione e di ragionevolezza ex art. 97 Cost. – Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta.
Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Con ordinanza n.-OMISSIS- la domanda cautelare è stata accolta.
Con provvedimento -OMISSIS-/2025 la Commissione ha ammesso in via provvisoria parte ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato.
Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2026, presente la sola avvocatura distrettuale dello Stato, la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso è fondato e va quindi accolto per le considerazioni che seguono, ritenendo il Collegio di dover dare continuità alla giurisprudenza di questa Sezione in ordine a fattispecie del tutto analoghe.
Entrambe le censure possono essere contestualmente scrutinate.
Con la sentenza 29/04/2025 -OMISSIS-, si è precisato che nella circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 2024 (prot.-OMISSIS- del 31 maggio 2024), in adesione al parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato, a seguito dell’entrata in vigore della l. 5 maggio 2023, n. 50 (di conversione del decreto legge n. 20/2023), i permessi di soggiorno per casi speciali possono essere convertiti: a) se le istanze di conversione sono state presentate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina; b) se essi sono stati rilasciati prima della data del 5 maggio 2023 e se sono in corso di validità; c) se gli stessi sono stati rilasciati in data successiva in forza di provvedimenti giurisdizionali con cui è stata dichiarata l’illegittimità del diniego dell’amministrazione avverso l’istanza di protezione speciale presentata dal privato prima del 5 maggio 2023.
Ed invero, “ la legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2024, n. 3314).
Anche nel caso in esame la sopra enunciata interpretazione doveva quindi comportare l’accoglimento dell’istanza di conversione del ricorrente, perché rientrante nelle ipotesi contemplate dalla norma di legge ai fini della applicazione del regime transitorio.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5666/2025, ha precisato che “ I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno (in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,) se ne ricorrono i requisiti di legge. ” In tal caso, il legislatore ha espressamente individuato la disciplina applicabile esclusivamente per i permessi di soggiorno per protezione speciale, attribuiti sulla base della disciplina pregressa e in presenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998. A tal fine, il legislatore ha consentito il rinnovo per una sola volta di tali permessi e mantenuto la facoltà di chiederne la conversione mediante una norma di salvezza che si è resa necessaria a fronte dell’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lett. a) (disposta dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023), che ha travolto integralmente la convertibilità dei permessi per protezione speciale. Conseguentemente, il legislatore ha ragionevolmente deciso di non frustrare l’affidamento già riposto dallo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, nella evoluzione di esso in un titolo idoneo a rafforzarne il radicamento nella comunità nazionale. In tal modo, si è inteso differenziare la disciplina transitoria tra le diverse tipologie di permessi incisi dalla novella normativa, riservando la ‘convertibilità’ del titolo per protezione speciale ai soli casi di permessi già in precedenza rilasciati e non ancora scaduti, mediante una disposizione di carattere eccezione di cui non ne è evidentemente ammissibile un’applicazione analogica ai titolari di un diverso permesso di soggiorno.
In conclusione il ricorso è fondato e va quindi accolto con annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistendone allo stato i presupposti per la definitiva ammissione del ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato, non essendo pervenuta alcuna dichiarazione da parte dell’interessato in ordine al mutamento dei limiti reddituali connessi al mantenimento del beneficio, impregiudicato ogni ulteriore accertamento da parte della competente Agenzia delle Entrate.
Tenuto conto della natura della controversia le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio delle spese, impregiudicato ogni ulteriore accertamento sul mantenimento dei presupposti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT VA, Presidente, Estensore
LA RA SS, Primo Referendario
Mario Bonfiglio, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RT VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.