Decreto ingiuntivo 10 marzo 2020
Decreto presidenziale 10 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto presidenziale 10/01/2022, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/01/2022
N. 00001/2022 REG.PROV.PRES.
N. 00177/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 177 del 2020, proposto da
Comune di Lequile (Le), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Millefiori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
contro
NC GA, “L.E.S.A.C. S.A.S. DI ER FR & C Lavori Edili Stradali Agricoli Commerciali” in persona del legale rappresentante pro-tempore;
per il rilascio della dichiarazione di esecutorietà ex art.654 c.p.c. al decreto ingiuntivo del T.A.R. Puglia Lecce Sez. I n. 2/2020 Reg. Prov. Pres. (Proc. n. 177/2020 R.G.) del 6 marzo 2020, pubblicato il 10 marzo 2020, notificato in data 11 marzo 2020, per il pagamento in favore del Comune di Lequile della complessiva somma di € 101.538,15 (di cui € 72.527,25 a titolo di corrispettivo monetario per cessione/acquisto aree a standards e quota parte di oneri di urbanizzazione secondaria ex art. 2 della Convenzione Urbanistica inter partes Rep. n. 542 del 10.09.2001, registrata a Lecce in data 11.09.2011 al n. 2748, con decadenza in data 10.09.2011 ed € 29.010,90 per penali ex art. 42 d.P.R. n. 380/2001), oltre interessi di legge, nonché competenze e spese della procedura, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt.118 c.p.a., 633 e 654 c.p.c.;
Vista l’istanza depositata in giudizio in data 10.12.2021 con cui il difensore del Comune di Lequile ha chiesto il rilascio della “dichiarazione di esecutorietà” ex art. 654, co. 1, c.p.c. (ai sensi del quale “ L’esecutorietà non disposta con la sentenza o con l’ordinanza di cui all’articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l’ingiunzione, scritto in calce all’originale del decreto d’ingiunzione ”) del decreto ingiuntivo del T.A.R. Puglia Lecce Sez. I n. 2/2020 Reg. Prov. Pres. (Proc. n. 177/2020 R.G.) del 6 marzo 2020 e pubblicato il 10 marzo 2020, in favore del Comune di Lequile contro NC GA, “L.E.S.A.C. S.A.S. DI ER FR & C Lavori Edili Stradali Agricoli Commerciali, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
Considerato che con sentenza n.1307/2021 del T.A.R. per la Puglia- Sez. I di Lecce e notificata in data 07.09.2021(come risulta dal ricorso in appello n.9592/2021 proposto dall’opponente) è stato respinto il ricorso in opposizione proposto da NC GA, “L.E.S.A.C. S.A.S. DI ER FR & C Lavori Edili Stradali Agricoli Commerciali in persona del legale rappresentante pro-tempore avverso il predetto decreto ingiuntivo del T.A.R. Puglia – Lecce n. 2/2020 Reg. Prov. Pres. (Proc. n. 177/2020 R.G.);
Osservato che pur avendo FR ER, in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante p.t. della “L.E.S.A.C. S.A.S. DI ER FR & C.” proposto appello al Consiglio di Stato (ric.n.9592/2021) avverso la suindicata sentenza del T.A.R. per la Puglia- Sez. I di Lecce n.1307/2021, quest’ultima, allo stato, non risulta sospesa;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza con cui il difensore del Comune di Lequile ha chiesto il rilascio della dichiarazione di esecutorietà” ex art. 654, co. 1, c.p.c del decreto ingiuntivo del T.A.R. Puglia Lecce Sez. I n. 2/2020 Reg. possa essere accolta;
Visti gli art.654 c.p.a e art.118.c.p.a.;
P.Q.M.
Dichiara, a seguito del rigetto dell’opposizione, l’esecutorietà del decreto ingiuntivo del T.A.R. Puglia Lecce Sez. I n. 2/2020 Reg. Prov. Pres. (Proc. n. 177/2020 R.G.) del 6 marzo 2020 pubblicato in data il 10 marzo 2020 ai sensi dell’art. 654 del codice di procedura civile.
Ordina alla Segreteria di apporre la dichiarazione di esecutorietà con l’apposita annotazione riportando il presente decreto in calce all’originale del decreto ingiuntivo.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 4 gennaio 2022.
| Il Consigliere delegato |
| Patrizia Moro |
IL SEGRETARIO