Sentenza breve 10 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 10/10/2023, n. 5525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5525 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/10/2023
N. 05525/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04032/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4032 del 2023, proposto da
IA CC, rappresentata e difesa dagli avvocati Piergiorgio CC, Silvestro Mercone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Matarazzo in Napoli, via Toledo 106;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, U.S.R. per la Regione Campnia Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, Liceo Scientifico Garofano con Sez. Classica A Capua, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del verbale n. 12 datato 1.7.2023 della commissione CELI01005 – Classe-Sede: 5A/G CEPS 110004 per gli esami di stato di maturità dell’anno scolastico 2022/2023 insediatasi presso il Liceo “Luigi Garofano” di Capua, corso di studio liceo classico, venuto a conoscenza per esistenza e
contenuto in data 17.7.2023 a seguito di trasmissione a mezzo pec avvenuta, previa istanza di accesso, con atto prot. n. 0006973/2023 del 17.7.2023 ed avente ad oggetto la riunione della predetta commissione d’esame per l’attribuzione del voto finale alla candidata CC IA, nella parte in cui in aggiunta al voto finale di 100/100 conseguito all’esito dell’esame di maturità non le viene attribuita la lode;
- del verbale n. 3 del 19.6.2023 di insediamento e di riunione preliminare nonché del verbale n. 3/A del 20.6.2023 di prosecuzione della riunione preliminare della stessa commissione d’esame, come sopra trasmessi e venuti a conoscenza in data 17.7.2023;
- del curriculum dello studente, sempre come sopra trasmesso e venuto a conoscenza in data 17.7.2023, nella parte in cui, in aggiunta al voto finale di 100 conseguito dalla ricorrente all’esito dell’esame di maturità, non le viene attribuita la lode;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se di estremi ignoti, ivi compresi i registri di esame, la certificazione sostitutiva e il diploma relativi alla posizione della candidata CC IA, sempre nella parte in cui, in aggiunta al voto finale di 100 conseguito all’esito dell’esame di maturità, non le viene attribuita la lode, in quanto nulli, annullabili, illegittimi ed ingiusti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’U.S.R. per la Regione Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta e del Liceo Scientifico Garofano con Sez. Classica A Capua;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che è impugnato il verbale n. 12, datato 1.07.2023, della commissione CELI01005 – Classe-Sede: 5A/G CEPS 110004 per gli esami di stato di maturità dell’anno scolastico 2022/2023, insediatasi presso il Liceo “Luigi Garofano” di Capua, corso di studio liceo classico, avente ad oggetto la riunione della predetta commissione d’esame per l’attribuzione del voto finale alla candidata CC IA, nella parte in cui in aggiunta al voto finale di 100/100, conseguito all’esito dell’esame di maturità, non le viene attribuita la lode;
Rilevato che la ricorrente lamenta, con il primo mezzo, che è stata ammessa allo esame di maturità dell’anno scolastico 2022/23 con il punteggio massimo (40) come crediti formativi ed ha poi riportato il massimo (20) anche in ciascuna delle tre prove d’esame (scritti e colloquio); quindi le è stato attribuito il voto finale di 100, senza tuttavia concederle la lode, nonostante ne ricorressero tutte le condizioni (v. art. 28 O.M. n. 45 del 9.3.2023); ancor meno vi è specifica motivazione di questo mancato riconoscimento, il quale è in palese contraddizione con i predetti risultati (40+20+20+20);
Rilevato che si è costituito il resistente Ministero in resistenza al ricorso producendo memoria della difesa erariale in data 27 settembre 2023; alla Camera di consiglio del 4 ottobre 2023 il ricorso è passato in decisione, con avviso di possibile definizione nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60, c.p.a., non sussistendo necessità istruttorie né integrative del contraddittorio;
Ritenuto che il ricorso è fondato, per le ragioni che si vengono ad esporre;
Rammentato infatti, al riguardo, che la giurisprudenza ha in più occasioni ribadito che in caso di possesso dei requisiti per ottenere la lode, i quali costituiscono parametri di orientamento della discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, il suo mancato riconoscimento deve essere sorretto da adeguata e specifica motivazione, la cui mancanza rischia di rendere ineffettivo il diritto alla tutela giurisdizionale, amputando la possibilità di sindacato, sia pure estrinseco, del giudizio in ordine al rispetto dei criteri di buona fede, di trasparenza e logicità della decisione amministrativa; pertanto a fronte della presenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non è sufficiente una negazione mera della lode, dovendo la commissione esplicitare le motivazioni che non hanno condotto all’attribuzione della lode stessa (in tal senso T.A.R. Campania – Napoli, IV, sentenza n. 4427/2019, con richiami a TAR Napoli n. 359/2019; v. pure TAR Napoli 650/2020);
Ricordato che in argomento la Sezione ha affermato che “È noto al Collegio l'orientamento in giurisprudenza secondo cui il giudizio afferente il riconoscimento della lode si connota per un elevato tasso di discrezionalità, con la conseguenza che la determinazione assunta non è suscettibile di un sindacato giurisdizionale se non nei limiti della possibile emersione di una patente illogicità o di un travisamento dei fatti posti a base della determinazione contestata.
Si afferma altresì che la Commissione ha un obbligo di motivazione solo ove si determini a dare la lode e non anche nel caso contrario, allorquando ritenga di non conferire la lode, ancorando tali conclusioni all'art. 26 della OM citata, ove si prescrive che "La Commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode"
Tale orientamento merita riconsiderazione, specialmente nella parte relativa alla inutilità dell'obbligo di motivazione, che rischia di rendere ineffettivo il diritto alla tutela giurisdizionale amputando la possibilità di sindacato, sia pure estrinseco, del giudizio in ordine al rispetto dei criteri di buona fede, di trasparenza e logicità della decisione amministrativa.” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 23 gennaio 2019, n. 359)
L’orientamento è stato ribadito precisandosi che “Dall'art. 18, comma 6, d.lg. n. 62/2017 — in base al quale «La Commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode...» — emerge che l'onere motivazionale è previsto laddove l'organo esaminatore si determini ad attribuire al candidato la nota di merito e non anche nel caso contrario. Tuttavia, in presenza dei requisiti che legittimano l'esercizio del potere discrezionale della Commissione, nonché a fronte dell'eccellente percorso di studi del ricorrente, l'omesso conferimento della lode — in assenza di un'esternazione delle ragioni sottese — si palesa illegittimo e lesivo dell'art. 3 l. n. 241/1990. La necessità che la Commissione giustifichi — in termini simmetrici all'ipotesi del conferimento — la scelta di non assegnare la lode a candidati che, come il ricorrente, si siano distinti per un rendimento eccellente e costante, è ontologicamente correlata alla missione formativa e di istruzione ascritta ex lege all'amministrazione scolastica, poiché consente al giovane studente di acquisire una visione consapevole e critica -in perfetta coerenza con la funzione dell'esame di maturità — della decisione assunta dai docenti” (T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. II, 13 novembre 2019, n. 1892);
Ritenuto che l’assolvimento dell’obbligo di motivazione si impone, a prescindere dalla sussistenza di apposita norma di settore che lo contempli, in diretta applicazione della disposizione generale di cui all’art. 3 della L. n. 241/1990 e dell’art. 97 della Costituzione, a maggior ragione nell’adozione di provvedimenti negativi, quali quello di mancata concessione della lode, malgrado il percorso scolastico e le prove sostenute siano stati contrassegnati dal massimo dei voti assegnabili;
Considerato, infatti, che nel caso di specie il Consiglio di classe non ha esplicitato alcuna ragion ostativa al conferimento della lode alla ricorrente, nonostante la medesima avesse superato tutte le prescritte prove, anche orali, raggiungendo il massimo dei voti, in ciascuna di esse;
Reputato conseguentemente che il primo motivo di ricorso è fondato e dirimente, e va pertanto accolto, consentendo di assorbire le residue censure;
Valutato che le spese di lite possono essere compensate, per la particolarità della questione trattata, fermo restando il rimborso del contributo unificato versato, in favore della ricorrente ed a carico delle Amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla, nei sensi di cui in motivazione, i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO