Articolo 2251 sexies del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2251 quinquiesArticolo 2251 septies
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20 febbraio 2020
Art. 2251-sexies. (( (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario, maresciallo capo e gradi corrispondenti del personale dei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).)) (( 1. Per la composizione delle aliquote di valutazione dell'anno 2020, in deroga all'articolo 1278, comma 3, lettera b), i requisiti di anzianita' richiesti per l'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo capo e corrispondenti, sono rispettivamente:
a) 7 anni per i marescialli ordinari con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
b) 6 anni per i marescialli ordinari con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.
2. Per il conferimento delle promozioni al grado di maresciallo capo dell'anno 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due aliquote, rispettivamente per i marescialli ordinari sotto elencati:
a) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
b) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.
3. I marescialli capi di cui al comma 2, lettera b), sono promossi con decorrenza giuridica il giorno successivo ai marescialli capi di cui al comma 2, lettera a).
4. In deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo, il personale di cui all'articolo 2197-ter, comma 4, lettera a), numero 1), avente decorrenza di grado 1° gennaio, e' incluso in un'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianita' stabilito dall'articolo 1278. ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020