Sentenza breve 8 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 08/09/2023, n. 2710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2710 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/09/2023
N. 02710/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01238/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60, c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1238 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Liborio Gambino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'istruzione e del merito (Ufficio scolastico regionale per la Sicilia - Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento:
- della nota n. -OMISSIS- del 4 agosto 2023, con la quale è stato pubblicato l’elenco contenente l’individuazione dei docenti destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo di cui al d.l. n. 44 del 2023 (conv. con modif. dalla l. n. 74 del 2023) e del D.M. n. 119 del 2023;
- del suddetto elenco;
- di ogni atto presupposto e conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto di poter definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il presente ricorso il sig. -OMISSIS-ha impugnato l'elenco contenente l'individuazione dei docenti destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui al d.l. n. 44 del 2023 (conv. con modif. dalla l. n. 74 del 2023) e al D.M. n. 119 del 2023.
1.1. Parte ricorrente, in fatto, ha esposto di essere iscritto nella graduatoria GPS sostegno con diritto alla riserva di posti in quanto disabile. In particolare, ha riferito di essere iscritto alla posizione -OMISSIS--OMISSIS- sottofascia 1B – e, quale riservista invalido, alla posizione -OMISSIS-.
Ciò posto, ha contestato di non essere stato incluso nell'elenco impugnato (funzionale all'assunzione quale supplente per l'anno scolastico 2023/2024, in vista della successiva stabilizzazione in ruolo), in quanto l'amministrazione intimata ha erroneamente inserito i candidati presenti nella sottofascia 1A, limitando l'immissione a uno solo dei n. 25 posti riservati agli invalidi della sottofascia 1A e non considerando quelli in sottofascia 1B.
1.2. Ciò posto, parte ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.
1.2.1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato " Nullità per Violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e successivi della legge 68/1999 e DM 119/2023 ", il ricorrente ha contestato la modalità di selezione dei destinatari della proposta contrattuale da parte dell'amministrazione, in tesi lesiva della riserva prevista per i candidati invalidi.
1.2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha lamentato il difetto assoluto di motivazione in ordine all'assegnazione delle supplenze annuali per cui è controversia.
2. Si è costituita la resistente amministrazione, che ha eccepito il difetto di giurisdizione. Nel merito, ha chiesto di rigettare il ricorso perché infondato.
3. All'udienza camerale del 7 settembre 2023:
- in sede di discussione, l’amministrazione scolastica ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato e ha insistito nelle difese articolate in memoria;
- il ricorrente ha contestato l’anzidetta eccezione e, riservatosi di impugnare la nota n.-OMISSIS- del 2 settembre 2023, con la quale l’amministrazione ha preso posizione sulle sue difese, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
- è stato dato avviso alle parti in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata (art. 60, c.p.a.).
Ciò posto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente ricorso verte sulla mancata inclusione del ricorrente tra i destinatari della proposta di stipula di un contratto a tempo determinato con l’amministrazione scolastica in vista della successiva immissione in ruolo.
2. Come fondatamente eccepito dalla difesa erariale, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
3. Com’è noto, l’art. 63, d.lgs. n. 165 del 2001 prevede, in linea generale, che le controversie in materia di pubblico impiego c.d. “ privatizzato ” siano rimesse al giudice ordinario, anche laddove si verta in materia di “ diritto all’assunzione ”. La giurisdizione del giudice amministrativo è limitata alla cognizione delle procedure concorsuali, ferma restando la giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego c.d. “ non privatizzato ”.
3.1. Nel caso di specie il ricorrente non ha contestato alcunché in ordine a una procedura concorsuale.
Egli ha, piuttosto, sostenuto il proprio diritto a essere assunto con contratto a tempo determinato (e, in prospettiva, di essere assunto a ruolo) in virtù dell’art. 5, d.l. n. 44 del 2023 (conv. con modif. dalla l. n. 74 del 2023).
Nel caso di cui si discute, pertanto, non può che trovare applicazione l’ormai consolidato orientamento espresso in giurisprudenza, a mente del quale la giurisdizione spetta, quanto agli atti di mera gestione delle graduatorie, al giudice ordinario e, solo laddove si contesti la regolamentazione generale delle graduatorie, al giudice amministrativo ( ex multis , Cons. St., sez. VII, 2 maggio 2023, n. 4375).
Ciò, del resto, è coerente con l’idea che la giurisdizione del giudice ordinario sussista, più in generale, laddove si discuta del “ diritto allo scorrimento ” di graduatorie rese all’esito di procedure concorsuali (Cons. St., sez. V, 16 maggio 2023, n. 4873; Cass. civ., sez. un., ordinanza n. 19 luglio 2022, n. 22566) o del “ criterio di scorrimento ” delle graduatorie medesime (Cass. civ., sez. un., ordinanza 28 maggio 2012, -OMISSIS-410).
Ne discende che, non avendo il ricorrente contestato la regolamentazione generale delle graduatorie, ma avendo egli lamentato di non essere stato chiamato a stipulare un contratto di lavoro a cui – in tesi – sostiene di avere diritto, la giurisdizione sull’odierna controversia appartiene al giudice ordinario.
4. Stante quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Parte ricorrente potrà riproporre il giudizio innanzi al giudice ordinario, nel termine di legge (art. 11, co. 2, c.p.a.), salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto del carattere in rito della presente pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e indica, quale plesso munito di giurisdizione, il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.