Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 11/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00320/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00382/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2024, proposto da Bingo Imperial S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Schirra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Quartu Sant'Elena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Patta, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Sonnino n. 84;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau, Roberto Murroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione:
del provvedimento del Settore 8 - Edilizia Privata del Comune di Quartu Sant’Elena 29.02.2024 di improcedibilità della pratica SUAPE CU 03097140929-12052023-0827.619948 prot. n. 39976 del 23.05.2023; delle attestazioni di non conformità del Servizio Edilizia Privata del Comune di Quartu Sant’Elena 11.01.2024 e 29.01.2024; delle note prot. n. 4532 del 25.01.2024 e prot. n. 10021 del 23.02.2024 del Servizio regionale tutela del paesaggio Sardegna Meridionale; delle deliberazioni del Consiglio comunale di Quartu Sant’Elena n. 26 del 17.06.2009 e allegata tavola 3 – zonizzazione planivolumetria di progetto e n. 304 del 30.08.1999 nelle parti meglio infra specificate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Quartu Sant'Elena e Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento epigrafato con cui il Comune di Quartu S’Elena ha dichiarato l’improcedibilità dell’istanza di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente avente a oggetto l’avvenuta realizzazione di tre campi da padel adiacenti l’uno all’altro nella via Brigata Sassari n. 68, nel piazzale pertinenziale della sala bingo ivi esistente.
2. Il provvedimento è motivato in quanto “ la realizzazione di un impianto sportivo non rientra tra le destinazioni ammesse dall’art. 26 delle NTA del Vigente Piano Urbanistico Comunale nella zona S sottozona S2 oggetto di intervento, destinata esclusivamente ad attrezzature di interesse comune. La destinazione di impianto sportivo è consentita nelle sottozone S3 regolate dal successivo art. 27 delle NTA del PUC. La destinazione di impianto sportivo inoltre è incompatibile con quanto previsto dal piano particolareggiato NORD-OVEST “FORNACI PICCI-MAXIA”, per il quale, così come evidenziato nella tavola 3 allegata all’ultima variante al Piano approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 17/06/2009, la destinazione d’uso nell’area oggetto di intervento è quella di mercato rionale”, dandosi anche atto “(del)l’attestazione di non conformità ai sensi dell’art. 9 della L.R. 28/98 e s.m.i. trasmessa al Servizio Tutela del Paesaggio RAS dal Settore 8 Edilizia Privata del Comune di Quartu Sant’Elena in data 12/01/2024 n. SUAPE 4741722/2024 ”.
3. Parte ricorrente ne deduce l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto:
- I Violazione dell’art. 2 della Legge n. 1187 del 19.11.1968 e degli art. 9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8.06.2001. Violazione degli artt. 20, 21 e 30 della Legge regionale n. 45 del 22 dicembre 1989 (nel testo in vigore ratione temporis ante modifiche apportate dalla Legge regionale n. 1 del 11 gennaio 2019). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: errore di fatto e sui presupposti , in quanto non è rilevante la destinazione impressa dal Piano particolareggiato richiamato dal Comune, poiché esso è scaduto avendo valenza quinquennale.
Di tal che, l’area risulta sottoposta alla disciplina prevista per la sottozona urbanistica S2.
In ogni caso, la Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 17.06.2009 di approvazione della variante al Piano particolareggiato è illegittima, in quanto è stata approvata con un singolo passaggio in Consiglio Comunale e non invece tramite adozione e successiva approvazione, non è stata sottoposta al controllo di legittimità della Regione Sardegna, né pubblicata sul BURAS.
- II Violazione degli art. 6, 24 e 26 delle NTA del Piano Urbanistico Comunale e degli art. 1 e 2 delle Norme di Attuazione del Piano Particolareggiato Nord-Ovest “Fornaci Picci & Mascia”. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione , in quanto, in senso contrario a quanto dedotto dal Comune nella prima parte della motivazione, i campi sono in realtà compatibili con la complessiva zona S nella quale insistono (art. 24) e con la sottozona S2 di riferimento, poiché, per essa, l’art. 26 del PUC prevede una elencazione ampia e non esaustiva di destinazioni, che reca solo l’esclusione espressa delle residenze, senza che sia decisivo che i campi da padel non siano espressamente richiamati, anche alla luce dell’art. 6 delle NTA, per cui è applicabile il principio dell’analogia.
Non si tratta invece di opera che sarebbe realizzabile (come afferma il Comune) nella sottozona S3, posto che questa è espressamente destinata a spazi pubblici, e non a campi privati, che, a seguire la tesi del Comune, non sarebbero realizzabili nell’intera zona S.
- III Violazione degli artt. 3 e 9 della Legge Regionale n. 28 del 12.08.1998 e dell’art. 15 della Legge Regionale n. 23 del 23.10.1985. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti , in relazione alla non conformità ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 28/1998, di cui alla richiamata nota della Regione Sardegna, essa è irrilevante poiché, per la fattispecie che occupa, non è prevista alcuna preventiva attestazione di conformità urbanistica né un pronunciamento della Regione, in quanto si tratta di “ interventi di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 ” (art. 3, l.r. n. 28/1998).
4. Resiste il Comune di Quartu S’Elena, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato e la Regione Sardegna, che ha specificamente contestato la fondatezza del terzo motivo di ricorso.
5. All’udienza pubblica del 19 marzo 2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, poiché deve ritenersi legittima la, invero autosufficiente, motivazione del provvedimento relativa all’incompatibilità dell’intervento con la sottozona S2 del PUC (attrezzature di interesse comune).
6.1. Pur argomentata, il Collegio non ritiene sufficiente, in senso contrario, la tesi di parte ricorrente, per cui sarebbe analogicamente applicabile l’art. 26 delle NTA del PUC.
Tale norma infatti contempla, quali destinazioni compatibili con l’area S2, “ biblioteche (comunali, di quartiere, tematiche), ludoteche, centri di aggregazione sociale, sale polifunzionali, ambulatori, consultori, centri socio-sanitari, istituti socio-assistenziali, centri informagiovani/informacittà, centri anziani, uffici del decentramento amministrativo, uffici postali, mercatini, aree commerciali integrate, farmacie, parrocchie e altre strutture religiose, musei, sale spettacoli ”.
Parte ricorrente, alla luce della natura di tali destinazioni, ritiene che nell’ambito di esse, possa rientrare anche quella relativa alla realizzazione di impianti sportivi privati, quali i campi da padel, applicando ad essi l’art. 26 cit ., in via analogica, la cui tecnica interpretativa è espressamente prevista dall’art. 6 delle NTA del PUC: “ Ove si presenti la necessità di costruire edifici od organizzare insediamenti con presenza di usi non specificatamente previsti dalle presenti Norme, il Comune procede per analogia, assimilando i suddetti usi a quelli previsti dal presente Capo aventi analoghi effetti sul territorio, sulla domanda di servizi, sulle infrastrutture e sulla circolazione, ed in particolare sui parcheggi di tipo P1 e P2 ”.
6.2. Tuttavia, in senso contrario alla tesi di parte ricorrente, osta la regola per cui il procedimento di interpretazione analogica ( rectius : integrazione analogica) intanto si giustifica in quanto vi sia una lacuna normativa da colmare, per cui una data fattispecie concreta non è sussumibile in alcuna norma volta a regolarla.
Così però non è nel caso di specie, poiché, come dedotto dal Comune, il successivo art. 27 delle NTA del PUC prevede che “ è consentita l’edificazione di edifici per il gioco e lo sport pertinenti per tali impianti ” nelle aree S3.
Peraltro, quanto al profilo evidenziato da parte ricorrente per cui solo gli impianti sportivi di proprietà pubblica potrebbero essere realizzati nella sottozona S3 sì che, dunque, non vi sarebbe la possibilità di realizzare impianti sportivi privati in tutta la zona S, l’eccezione è smentita, già in fatto, dal doc. 14 del Comune di Quartu S’Elena, tavola S-B allegata al vigente PUC, da cui si evince che “ tutti gli impianti sportivi, privati e pubblici, esistenti nel territorio comunale della città di Quartu Sant’Elena ricadono nelle zone “S3 ” (p. 6 memoria Comune).
Il profilo non è neppure contestato dalla parte ricorrente e deve considerarsi provato ex art. 64, comma 2 c.p.a., discendendone perciò l’infondatezza dell’argomentazione attorea.
7. Da quanto sin qui esposto discende l’irrilevanza delle questioni poste dalla parte ricorrente in merito alla scadenza del vincolo posto dal Piano particolareggiato NORD-OVEST “FORNACI PICCI-MAXIA”, ma anche di quella relativamente alla circostanza per cui i campi da padel sarebbero da considerarsi realizzabili quale attività ad edilizia libera.
Infatti, come correttamente dedotto dal Comune, resta invalicabile il profilo per cui tali opere possono essere realizzate nelle aree S3 e non S2, poiché, come già chiarito da questo Tribunale, “ persino gli interventi di edilizia libera possono essere effettuati solo "1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia...": questo è, testualmente, l'incipit dell'art. 15 della l.r. n. 23/1985 in materia di attività edilizia libera, la quale, pertanto, è svincolata dalla necessità del permesso di costruire o di altri titoli edilizia ma resta, pur sempre, soggetta alle regole urbanistiche ed edilizie che caratterizzano la zona di riferimento ” (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 26 giugno 2023, n. 462).
E questo a prescindere dal rilievo ulteriore secondo il quale questo TAR, con la medesima sentenza ora richiamata, n. 462 del 2023, ha avuto modo di aderire all’orientamento giurisprudenziale per cui “ la realizzazione di un campo da padel non rientra fra gli interventi di edilizia libera e necessita del permesso di costruire, implicando una modificazione permanente del territorio legata all'utilizzo di calcestruzzo per l'installazione delle quattro pareti di confine, a differenza di quanto accade, ad esempio, per i campi da calcio o da tennis, che comportano soltanto operazioni di livellamento del terreno incapaci di mutare le sue caratteristiche, senza l'impiego di materiali artificiali di costruzio ne” (così TAR cit . e, ivi, riferimenti giurisprudenziali aggiuntivi).
Il Collegio può dunque esimersi dal vagliare “ex professo” , trattandosi di valutazione non necessaria ai fini del decidere, la persuasività del “ragionamento analogico” proposto da parte ricorrente rispetto alla realizzazione dei campi da padel in area S2, ragionamento che viene legato anche alla circostanza per cui i campi “- sono opere di edilizia libera, senza volumetrie e superfici coperte; - hanno una analoga (rectius, assai inferiore) incidenza sul territorio ;” (p. 3 memoria di replica).
8. In conclusione, posta la natura plurimotivata del provvedimento impugnato, le argomentazioni sopra esposte determinano la complessiva infondatezza del ricorso, che deve essere rigettato.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la peculiarità della questione interpretativa decisiva ai fini della soluzione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO