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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione IV
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa IV iscritta al n. r.g. 9/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTONA Parte_1 C.F._1
MARCELLA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Arona, piazza De Filippi, 9
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Ministro in carica, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura suddetta in Torino, Via Arsenale n. 21
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace – impugnazione decreto di revisione della patente
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
“disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa valutazione dell'ammissibilità del presente atto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 349/2022 emessa dal Giudice di Pace di Novara,
In via cautelare e preliminare
Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi di cui agli scritti difensivi e sospendere altresì il provvedimento 7.02.2022 (ed ogni atto sotteso, annesso, preordinato e connesso) con il quale l' di Novara dispone la revisione della patente e ciò Controparte_2 per i motivi di cui agli scritti difensivi.
pagina 1 di 13 In via principale dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare illegittimo nonché invalido il provvedimento reso dall' di Novara del 7.02.2022 ed ogni atto Controparte_2 connesso, annesso e preordinato per i motivi di cui agli scritti difensivi, con assunzione di ogni provvedimento conseguente;
ordinare altresì il reintegro dei venti punti della patente del Sig. Parte_2
Con vittoria del compenso professionale oltre rimborso forfettario ed oneri di legge di entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso i contributi unificati versati”
Per parte appellata
“Voglia l'adito Tribunale,
Nel merito:
Rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni illustrate nel corpo del presente atto e per l'effetto, confermarsi la sentenza di prime cure;
Con vittoria di spese, competenze e accessori come per legge”.
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.12.2022 ha proposto appello avverso la Parte_2 sentenza n. 349 del 30.5.2022, depositata e pubblicata in data 9.6.2022, con cui il Giudice di pace di Novara ha rigettato il ricorso proposto dall'odierno appellante avverso la comunicazione con cui, in data 07.02.2022, l di Novara gli Controparte_2 comunicò via e-mail ordinaria la disposizione di revisione della patente di guida di categoria B n. intestata al ricorrente, in seguito all'intervenuto azzeramento del NumeroDi_1 punteggio avvenuto in data 2.11.2004.
Con tale provvedimento, precisamente, il direttore dell'Ufficio suddetto richiedeva che l'odierno appellante si sottoponesse a un nuovo esame di idoneità tecnica alla guida entro 30 giorni, pena la sospensione a tempo indeterminato della patente.
Il sig. ha opposto tale provvedimento davanti al Giudice di Pace di Novara, Pt_2 sostenendo: - di non aver mai ricevuto comunicazioni dall'Anagrafe o dalla RI IV riguardo alla perdita dei punti e di avere continuato ad utilizzare la patente senza problemi, anche dopo il 2.11.2004, rinnovando regolarmente la patente nel 2011; - di essere stato più volte controllato dalle Forze dell'Ordine, svolgendo attività di corriere, senza che emergesse alcuna irregolarità; - di avere appreso solo nel gennaio 2022, al momento di richiedere ulteriore rinnovo della patente, dell'impossibilità di accedere al rinnovo in considerazione dell'esaurimento dei punti (in tale occasione, appunto, la RI IV inviò all'indirizzo e-mail rilasciato dal ricorrente la comunicazione oggetto di ricorso).
pagina 2 di 13 Nel ricorso depositato dinanzi al Giudice di pace, il sig. evidenziava come il Pt_2 provvedimento impugnato, adottato dopo quasi un ventennio, contravvenisse alla ratio di tutela della sicurezza dei terzi per cui la revisione viene disposta, ledendo altresì l'affidamento del privato circa la regolarità della propria abilitazione alla guida, e come nel periodo successivo al 2.11.2004 il ricorrente avesse dimostrato piena idoneità tecnica alla guida, non avendo mai subito contravvenzioni che importassero la decurtazione di punti e non essendo più stato sanzionato dal 2015, pur usando un mezzo a motore per lavoro (quale postino addetto alla distribuzione con l'uso di motorino) così rendendo superflua la ripetizione dell'esame richiestagli per il nuovo rilascio dei punti.
Si doleva, inoltre, il ricorrente di aver mai ricevuto notifica o comunque conoscenza dei verbali di contravvenzione da cui sarebbe derivata la perdita dei punti, né della decurtazione medesima, da parte di alcun ente, sino alla comunicazione in questione, ed evidenziava che il rinnovo della nel 2011 avrebbe carattere assorbente di ogni precedente evenienza.
Rilevava ancora che, come successivamente appreso dalla consultazione della propria posizione presso l'Anagrafe, i pochi verbali elevati dopo il 2004 non avrebbero avuto incidenza sul punteggio e si doleva di essere stato privato della possibilità, nel tempo trascorso, di prendere contezza della situazione e di frequentare corsi per porvi rimedio, con grave danno derivato dall'affidamento nella validità del titolo abilitativo alla guida, speso nei propri curricula lavorativi ed effettivamente utilizzato nel proprio lavoro, e soprattutto dal venir meno di detto titolo.
Lamentava, infine, che il provvedimento oggetto di impugnazione fosse stato notificato tramite e-mail su posta elettronica ordinaria con conseguente inesistenza o nullità dell'atto; l'invalidità dello stesso, in quanto adottato da soggetto individuato unicamente come “Il Direttore”, senza indicazione anagrafica e senza firma digitale o autografa del soggetto che ebbe ad assumere la determinazione, con conseguente impossibilità di attribuirla al Prefetto competente o a suo delegato;
il difetto di motivazione, essendo il provvedimento sostenuto unicamente da un sintetico cenno all'azzeramento dei punti di cui alla comunicazione dell'Anagrafe del 2.11.2004, tuttavia mai notificata al privato, con conseguente compromissione del suo diritto di difesa.
Il ricorrente concludeva chiedendo che l'efficacia esecutiva del provvedimento fosse sospesa, al fine di consentirgli lo svolgimento del proprio lavoro di postino, unica sua fonte di reddito;
nel merito, chiedendo l'annullamento del provvedimento e la pronuncia di ordine di reintegro dei punti della patente a lui intestata.
Con memoria del 13.04.2022 si è costituito nel giudizio di primo grado il
[...]
richiamando la giurisprudenza secondo cui il provvedimento Controparte_1 impugnato non ha consistenza autonoma, dal momento che la sanzione della decurtazione dei punti discende unicamente dal verbale di accertamento dell'infrazione, mentre le comunicazioni di decurtazione sono prive di contenuto provvedimentale, e opponendo, pertanto, che il conducente, nel momento in cui gli viene consegnato notificato il verbale,
pagina 3 di 13 prende contestualmente cognizione sia delle infrazioni contestate sia delle conseguenze sanzionatorie connesse, ivi compresa la perdita dei punti.
Nel merito deduceva: - che, da quanto accertato tramite consultazione del sistema informatizzato, i verbali delle infrazioni – ben 14 - furono regolarmente notificati al sig.
con assolvimento della sanzione amministrativa pecuniaria e conseguente Pt_2 definitività del relativo accertamento;
- che, pertanto, sin dall'epoca della notifica dei verbali, il ricorrente avrebbe potuto prendere contezza della sua situazione, relativamente ai punti residui, frequentando i corsi necessari per il recupero;
- che il provvedimento di revisione della patente impugnato è stato regolarmente notificato in data 20 novembre 2004 tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mentre il provvedimento citato nel ricorso, trasmesso per mail il 7.2.2022, è soltanto una stampa dello stesso trasmesso dall'ufficio della RI Civile dietro domanda del sig. - che il rinnovo della patente è di Pt_2 competenza esclusiva dei medici preposti o dell'Asl o delle commissioni mediche locali, per cui il signor non avrebbe potuto rinnovare la patente in alcun ufficio della Pt_1
RI IV.
Con successive note difensive, il ricorrente contestava la regolarità della costituzione del
, avvenuta tramite l'Ing. per mancanza di delega in capo allo CP_1 Persona_1 stesso;
contestava, altresì, che l'avviso di ricevimento prodotto da controparte provasse l'avvenuta regolare notifica della revisione della patente;
evidenziava, inoltre, di essersi rivolto alla RI IV, quando aveva infine ricevuto comunicazione della revisione, poiché proprio da tale ufficio era pervenuto il diniego al rinnovo della patente e che, comunque, pur essendo necessaria la visita medica, è la RI ad avere competenza sui rinnovi.
Quanto ai verbali notificati, contestava che vi fosse prova dell'avvenuta notifica o che comunque il privato ne fosse venuto a conoscenza;
inoltre, rilevava che dal documento prodotto non emergeva la tipologia delle violazioni commesse e che, comunque otto verbali atterrebbe al periodo anteriore al 2.11.2004, uno al 2005, uno al 2.006, uno al 2007, uno al 2008 e due al 2015, confermandosi anche la mancata contestazione di infrazioni successive a tale anno;
infine, disconosceva la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento prodotto da controparte, secondo la stessa riconducibile alla prova della notifica della comunicazione di revisione della patente.
La causa è stata decisa, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, con la sentenza qui appellata.
Il Giudice di prime cure ha respinto l'eccezione attiva al difetto di delega dell'ingegner Per_1 essendo notorio per la Provincia di Novara, oltre che facilmente verificabile tramite il sito Internet, che l'ingegnere è il direttore responsabile della Controparte_3
RI Civile di Novara, in quanto tale titolato a stare in giudizio per tale ufficio senza necessità di delega.
Ha osservato, inoltre, che la comunicazione della decurtazione dei punti non è un atto costitutivo e non ha contenuto provvedimentale, ma di mera comunicazione, e non costituisce, pagina 4 di 13 pertanto, condizione di validità della sanzione accessoria della decurtazione del punteggio né del provvedimento di revisione della patente, il quale consegue in via necessitata alla perdita totale dei punti.
Ha respinto la doglianza sulla mancata prova delle notifiche dei verbali, ritenendo che fornire la prova della notificazione dei verbali contestati al ricorrente non rientrasse nelle competenze dell' , che ha a disposizione solo l'elenco degli Controparte_2 estratti, dal momento che l'inserimento delle infrazioni al CED ministeriale avviene da parte delle Forze dell'ordine quando si è concluso l'iter di contestazione del verbale, una volta che il verbale sia divenuto esecutivo in difetto di opposizione o all'esito dell'eventuale giudizio.
Ha ritenuto, infine, che il rinnovo della patente sia di competenza della commissione medica locale o dell'Asl e non dell'ufficio della RI Civile.
L'appello è stato proposto per i seguenti motivi.
In primo luogo (motivi da I a III), l'appellante ha reiterato l'eccezione di irregolarità della costituzione nel giudizio di primo grado del per Controparte_1 difetto diius postulandi, in mancanza di delega o procura al firmatario della costituzione, ing.
– eccezione secondo l'appellante erroneamente ritenuta tardiva dal giudice di pace, dal Per_1 momento che essa era stata sollevata già nella prima udienza del 13.04.2022 - obiettando come non possa ritenersi notorio quanto risultante da informazioni generiche, e secondo l'appellante anche contraddittorie, reperibili da un sito Internet;
l'appellante censura, altresì, la mancata rilevazione da parte del Giudice della tardività della costituzione della RI.
Con quarto motivo l'appellante si duole che il Giudice di Pace abbia erroneamente ritenuto che la comunicazione della decurtazione dei punti della patente, trattandosi di mera informativa della decurtazione dei punti derivante dal verbale di contestazione, non fosse necessaria e non costituisse un obbligo della PA, dal momento che il ricorrente aveva sollevato, nel proprio ricorso, una questione più ampia, relativa alla mancata conoscenza dell'avvenuta contestazione di violazioni e della conseguente applicazione di sanzioni, fra cui quella accessoria della decurtazione dei punti. Nella comunicazione del 7.2.2022, infatti, era fatto meno cenno a tale aspetto e solo con la memoria costituiva in giudizio il aveva CP_1 offerto la propria giustificazione del provvedimento, ritenuta, comunque, dall'appellante tardiva, non dimostrata e illogica, non avendo il ricorrente avuto alcuna comunicazione delle sanzioni implicanti la decurtazione dei punti né della comunicazione del 2004, anche considerato il rinnovo della patente regolarmente avvenuto nel 2011. L'appellante ha ricordato, inoltre, come la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento fosse stata disconosciuta e ha osservato che, a monte, la mancata notifica – consegna del verbale ha inciso sul diritto all'impugnazione dello stesso e non ha consentito di verificarne la legittimità.
Con quinto motivo il ricorrente censura la sentenza là dove ha rigettato l'eccezione sulla mancanza di prova della notifica dei verbali, essendo irrilevante che non competa alla RI curare detta notifica e provvedere alla decurtazione o all'inserimento punti e osservando come, comunque, il rilievo per cui l'inserimento della decurtazione avverrebbe pagina 5 di 13 solo in seguito a definitività del provvedimento relativo aggravi ulteriormente la posizione della RI, che rinnovò la patente, nel 2011, pur in presenza del presunto azzeramento dei punti risultante dal CED.
Con gli ulteriori motivi l'appellante si duole della conclusione secondo cui il rinnovo della patente spetterebbe all'ASL, e non alla RI, affermazione ritenuta contraria alla previsione della competenza della RI in materia di sospensione e revisione della patente da parte dell'art. 126-bis del Codice della Strada e, inoltre, contraddittoria, perché, se così fosse, detto ente neppure sarebbe competente all'adozione del decreto di revisione della patente impugnato (motivo VI); lamenta l'omessa pronuncia in ordine ai motivi di impugnazione del provvedimento del 7 febbraio 2022 contenuti nel ricorso di primo grado (invalidità della notifica dello stesso;
omessa notifica dei verbali di contestazione da cui è conseguito l'azzeramento dei punti;
incertezza circa il soggetto che ha adottato il provvedimento comunicato il 7.2.2022; contraddittorietà del decreto di revisione con il rinnovo del 2011: motivo VII); denuncia, infine, l'omessa pronuncia in ordine alle violazioni alla l. n. 241/1990 per carenza di motivazione del decreto di revisione, per la mancata identificazione del responsabile del procedimento, la mancata comunicazione dell' avvio del procedimento nonché dei motivi che rendono inaccoglibile l'istanza (motivo VIII).
Previa rinnovazione della notifica dell'appello alla controparte presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, si è costituito anche in questo grado di giudizio il
Controparte_4
resistendo all'impugnazione.
[...]
In particolare, il deduce che la PA convenuta si è regolarmente costituita nel CP_1 giudizio di primo grado depositando memoria difensiva e documenti allegati, in persona del Responsabile di sezione, Ing. Controparte_5
Ribadisce, in diritto: - che il provvedimento di decurtazione dei punti della patente, sanzione accessoria alla sanzione pecuniaria irrogata per l'infrazione stradale contestata, non costituisce un atto autonomo ma è insito nel verbale di infrazione e, pertanto, non viene singolarmente comunicato;
- che la rituale notifica del verbale, pertanto, soddisfa l'esigenza di conoscenza del trasgressore con riferimento a tutto il compendio sanzionatorio irrogatogli, mentre la comunicazione di decurtazione è priva di efficacia costitutiva e rappresenta solo una notizia ulteriore data al trasgressore;
- che è stata, comunque, allegata al compendio documentale prodotto la notifica della successiva comunicazione di azzeramento dei punti, avvenuta nel novembre 2004; - che i verbali di infrazione risultano essere stati correttamente notificati e dalla lettura degli atti non emerge se essi siano stati impugnati, a suo tempo, dall'odierno appellante e quale sia l'esito dell'eventuale impugnazione;
- che il ricorrente era pienamente a conoscenza del fatto che dalle suddette infrazioni sarebbe derivata, ai sensi dell'art. 126 bis cod. strada, l'azzeramento dei punti, in quanto la decurtazione è stata indicata nei singoli verbali, e, pertanto, avrebbe potuto attivarsi per il recupero del punteggio necessario;
che l'appellante ben avrebbe potuto verificare lo stato “punti” della propria patente collegandosi al portale dell'automobilista o chiedendo copia all'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida della comunicazione di decurtazione punti, regolarmente inviata e pagina 6 di 13 asseritamente mai ricevuta;
- che il sig. negli anni dal 2004 al 2015, è stato Pt_2 raggiunto dalla contestazione e notifica di ben 14 verbali, regolarmente notificati ed eseguiti con il pagamento delle infrazioni, ribadendo sul punto che le Forze dell'ordine possono inserire le infrazioni al CED Ministeriale soltanto se si è concluso l'intero iter, comprese eventuali contestazioni dei verbali.
Il Ministero, infine, ha reiterato quanto ulteriormente dedotto in prime cure circa l'intervenuta regolare notifica, della specie, del provvedimento di revisione della patente in data 20/11/2004, come da cartolina di ritorno della n. 116500526029, Parte_3 versata in atti;
circa il fatto che il provvedimento di diniego del rinnovo, trasmesso per mail il 07/02/2022, è soltanto una stampa di quanto risulta ancora al CED Ministeriale ed è stato trasmesso al sig. a sua richiesta dal;
circa l'incompetenza della Pt_2 CP_1
RI Civile al rinnovo della patente, di competenza esclusiva dei Medici preposti o dell'ASL o delle CML (Commissione medica locale).
Il appellato ha, dunque, concluso per il rigetto dell'appello e per la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
Rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, all'odierna udienza la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
***
Giova, in primo luogo, riepilogare la normativa che regola la materia.
L'art. 126 del d. lgs. n. 285/1992, nel testo ratione temporis vigente (al 2.11.2004, data nella quale si sarebbe verificata e sarebbe stata comunicata la perdita integrale dei punti) prevedeva, per quanto qui di rilievo, al primo comma che “le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci;
qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni”; al comma 5 che “la validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5”; al comma 6 che “l'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130”.
Il successivo art. 126 bis codice della strada, nel testo vigente alla medesima data, stabiliva: “
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni,
pagina 7 di 13 nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. […] 2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. […] 3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri”.
La norma prevedeva, inoltre, come tuttora, che la frequenza a corsi di aggiornamento, prima dell'esaurimento dei punti, avrebbe consentito il recupero dei punti, nonché la riattribuzione del punteggio iniziale in caso di mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, mentre alla perdita totale del punteggio il titolare della patente si sarebbe dovuto sottoporre nuovamente all'esame di idoneità tecnica.
La giurisprudenza ha chiarito che il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri (Cass., n. 9691/2023; n. 18174/2016; n. 13637/2020).
In altri termini, il provvedimento di revisione, con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica per avvenuto azzeramento dei punti, “si configura come atto dovuto, partecipando della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita del punteggio applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale”, con la conseguenza che la giurisdizione al riguardo appartiene al giudice ordinario atteso che avverso tale atto è proponibile la medesima opposizione di cui all'art. 7, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (Cass., SS.UU., n. 15573/2015; sulla devoluzione al giudice ordinario, ed in particolare alla competenza funzionale del giudice di pace, dell'impugnazione del provvedimento che dispone la revisione della patente di guida, quando è adottato in seguito alla comunicazione della perdita integrale del punteggio, per violazioni al codice della strada, cfr. anche Cons. Stato, n. 1152/2019; n. 4775/2020).
pagina 8 di 13 Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass., n. 9270/2018, nella cui motivazione si legge: “Nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126-bis, l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l'indicazione della decurtazione (comma 2). A sua volta, il comma 3 del medesimo art. 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri;
che la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall'ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed è, anch'esso, fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti”).
La comunicazione dell'avvenuta variazione (o dell'azzeramento dei punti) ha una funzione meramente informativa, mentre la fonte è da rinvenirsi nel verbale di contestazione delle infrazioni, che reca l'indicazione dei punti decurtati;
l'interessato, pertanto, viene a conoscenza della eventuale sanzione accessoria all'atto della contestazione stessa e, altresì, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente. La comunicazione di avvenuta variazione dei punti è da ricondursi, quindi, unicamente al principio di trasparenza dell'azione amministrativa ed è del tutto priva di contenuto provvedimentale, né è presupposto di validità del provvedimento di revisione (Cass., n. 28298/2020; n. 21825/2024).
Da quanto sopra riepilogato discende che il convenuto in primo grado, qui CP_1 appellato, ha richiamato in diritto principi consolidati e del tutto condivisibili, correttamente richiamati dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata.
Ciò nondimeno essi non sono utili a superare le doglianze dell'appellante, che risultano fondate per le ragioni che seguono, da ritenersi assorbenti di ogni ulteriore censura contenuta nell'atto di appello e, pertanto, valutabili con priorità rispetto alle ulteriori anche per il principio della ragione più liquida.
L'appellante ha riferito di nulla avere saputo dell'avvenuta decurtazione dei punti in conseguenza di violazioni al codice della strada, che avrebbe condotto al completo azzeramento degli stessi nel 2004, ottenendo addirittura il rinnovo della patente nel 2011, circostanza non smentita dal , fino a quando il procedimento di ulteriore rinnovo - CP_1 slittato rispetto al decennio in conseguenza delle proroghe introdotte dalla normativa emergenziale adottata in conseguenza della pandemia da Covid 19 - veniva bloccato dalla pagina 9 di 13 RI, a causa dell'azzeramento suddetto e dell'avvenuta emissione di decreto con cui veniva ordinata la revisione della patente. In quella occasione, l'istante, che lamentava di non averlo ricevuto in precedenza, otteneva l'invio, con mail del 7.2.2022 del decreto di revisione, che l'amministrazione affermava essere una copia di quella emessa nel 2004.
L'appellante, proposta rituale e tempestiva impugnazione di tale atto dinanzi al giudice di pace ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 150/2011, si doleva di avere preso contezza della decurtazione solo con tale comunicazione, negando di avere ricevuto precedente notifica della revisione nonché, a monte, di avere ricevuto notifica o consegna dei verbali con cui sarebbero state contestate le violazioni e da cui sarebbe scaturita la sanzione accessoria della decurtazione dei punti.
Trattavasi, dunque, di una sorta di impugnazione “recuperatoria”, con cui il ricorrente contestava, non appena venuto a conoscenza della decurtazione dei punti fino all'azzeramento, la legittimità del provvedimento di revisione, mai precedentemente comunicato, adottato sulla base di violazioni e sanzioni che assumeva come anch'esse mai in precedenza regolarmente contestategli.
E' sì vero, alla luce dei principi su chiariti, che la mancata comunicazione della decurtazione – di cui la normativa prevede l'invio al privato solo per ragioni di trasparenza e che non ha valenza costitutiva, né costituisce presupposto di validità della sanzione, la quale discende direttamente dal verbale di accertamento della violazione, in cui la decurtazione deve essere indicata – non ha, di per sé, carattere viziante.
Proprio per tale ragione, tuttavia, è necessario che risulti provata la regolare notifica dei verbali di accertamento e l'intervenuta definitività degli stessi, in quanto non opposti o in quanto l'opposizione proposta abbia confermato l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti: solo in tal caso risultano legittimi l'azzeramento dei punti e l'imposizione al privato di ripetere l'esame di idoneità tecnica.
Là dove l'opponente affermi di non avere ricevuto detta comunicazione né, a monte, la notifica dei verbali di accertamento, compete all'amministrazione dare prova della legittimità del provvedimento di revisione, che costituisce pur sempre un provvedimento autonomo, sebbene a discrezionalità vincolata in quanto discendente dagli accertamenti precedentemente compiuti (cfr. in proposito TAR Lazio, n. 1826/2019, che, in caso analogo a quello in decisione, ha ritenuto necessaria la prova della notifica dei verbali, che il ricorrente contestava di avere ricevuto).
E' necessario, in particolare, che l'amministrazione dia indicazione puntuale delle violazioni commesse – che devono risultare di natura tale da prevedere la sanzione della decurtazione dei punti - e della definitività del relativo accertamento, per non essere i relativi verbali stati impugnati nel termine di legge o per essere l'impugnazione stata respinta.
La legittimità del provvedimento di revisione, infatti, si regge sulla legittimità sostanziale e procedurale della decurtazione.
pagina 10 di 13 L'amministrazione potrebbe, altresì, dare prova della intervenuta comunicazione della precedente regolare notifica della comunicazione di decurtazione dei punti, al fine di dimostrare l'intempestività dell'impugnazione proposta a norma dell'art. 7 del d. lgs. n. 150/2011.
Ora, partendo da tale ultimo punto, l'amministrazione ha prodotto, in uno con la costituzione in primo grado, la copia di un avviso di ricevimento relativo a raccomandata che parrebbe essere stata ricevuta dal destinatario il 16.11.2004, la cui riferibilità alla comunicazione di avvenuto azzeramento dei punti, tuttavia, appare indimostrata.
Non è annotato, infatti, sull'avviso di ricevimento alcun codice o altra dicitura che consenta di ricostruire a quale piego l'invio della raccomandata si riferisca, né è stata prodotta documentazione assimilabile a una relata, utile a tale scopo.
Quanto alle violazioni da cui sarebbero scaturite le decurtazioni dei punti, il ha CP_1 prodotto in primo grado un estratto dal CED da cui risulta: che l'appellante avrebbe commesso plurime violazioni, comportanti decurtazione dei punti, fra il 26.10.2003 e il 17.6.2004; che il 2.11.2004 sarebbero stati caricati i verbali che avrebbero determinato l'azzeramento del punteggio;
che vi sarebbero state numerose violazioni anche successive, comportanti una decurtazione del punteggio, ormai azzerato, inserite fra il 2005 e il 2015.
Al suddetto documento, tuttavia, non può attribuirsi valenza probatoria idonea a dimostrare la regolare contestazione delle violazioni di cui ai verbali, mediante consegna o notifica degli stessi.
La prova della notifica del verbale o della sua immediata contestazione, infatti, deve essere autonomamente e specificamente fornita, non potendo essere sostituita dalla prova di una successiva operazione, che non implica alcun ulteriore coinvolgimento del privato interessato, quale è l'inserimento in una banca dati informatizzata;
né tantomeno detto inserimento può provare che il verbale non sia stato successivamente opposto nei termini o che la sanzione sia stata addirittura pagata (come sarebbe accaduto nella specie, il che, tuttavia, neppure si evince dall'estratto prodotto in giudizio) o, in caso di impugnazione, quale sia stato l'esito della stessa.
La valenza meramente indiziaria dell'avvenuto inserimento della decurtazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida - si ribadisce, non idonea a sostituire la prova che la violazione sia stata regolarmente contestata e che l'accertamento relativo sia divenuto definitivo - è, peraltro, nella specie contraddetta e invalidata dalla peculiarità della vicenda.
Non risulta, stando a quanto riferito dall'amministrazione medesima, che quest'ultima abbia assunto alcuna iniziativa, in occasione delle contestazioni successive al 2.11.2004, che avrebbero comportato altrettante ulteriori comunicazioni all'anagrafe, sebbene i punti dovessero risultare azzerati da tempo.
E' pacifico, inoltre, che la patente sia stata rinnovata, a tempo debito, nel 2011, ben successivamente al preteso azzeramento dei punti, nonostante le risultanze informatiche che, estratte nel 2022, hanno impedito il rinnovo.
pagina 11 di 13 Né rileva che l'inserimento all'anagrafe dei verbali non competa alla RI, bensì all'ente accertatore, al quale si deve altresì la notifica del verbale, e che dunque la RI – rectius il qui appellato – possa non essere nella diretta CP_1 disponibilità della prova della notifica a suo tempo compiuta.
Posto che, in realtà, ciò neppure è stato precisamente dedotto e non è stato oggetto di indagine (non sono note, in particolare, le modalità di inserimento del verbale a CED: nulla vieterebbe, ad esempio, che l'inserimento fosse accompagnato da scansione della prova della notifica o della consegna, dell'eventuale opposizione e del relativo esito), in ogni caso la necessità della prova non può essere superata solo perché essa da acquisirsi presso terzi. Se, infatti, il decreto di revisione si basa unicamente e in modo vincolato sull'azzeramento dei punti e se la decurtazione è sanzione accessoria che discende dalla violazione, regolarmente contestata e definitivamente accertata, in caso di contestazione dalla prova di tali presupposti non è possibile prescindere.
Neppure pare corretto affermare che il rinnovo della patente competa unicamente alle commissioni mediche o all'Asl.
L'art. 126 cod. strada, infatti, delinea un procedimento complesso, per cui il rinnovo, che segue all'attivazione dell'interessato, presuppone non solo l'accertamento della perdurante esistenza dei requisiti psicofisici ma anche la conferma della validità della patente dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. (art. 126 co. 5 vigente nel 2004), che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida.
Qualunque evenienza ostativa, ulteriore alla perdita del requisito sanitario, determina la non concedibilità del rinnovo e l'unico organo cui si può attribuire competenza alla verifica è, appunto, la RI IV (quale oggi appellato): come, d'altra Controparte_6 parte, in effetti accaduto nel caso di specie, quando la RI IV ha negato il rinnovo della patente e ha emesso decreto di revisione della patente qui impugnato.
In conclusione, sulla base degli elementi posti a disposizione dall'amministrazione nessuna verifica è possibile fare sulla legittimità della decurtazione dei punti fino al relativo azzeramento: non sono dimostrate la sussistenza della violazione, né la corretta decurtazione dei punti in conseguenza della stessa, né la definitività dell'accertamento, la quale presuppone a propria volta l'avvenuta consegna o l'avvenuta notifica del verbale relativo.
Non potendosi, conseguentemente, ritenere provata la legittima adozione del provvedimento sanzionatorio di revisione, in accoglimento dell'appello e con riforma della sentenza sul punto, detto provvedimento va, pertanto, annullato.
Quanto alla regolamentazione delle spese, deve tenersi conto del principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite pagina 12 di 13 poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (cfr. tra le altre Cass., n. 5890/2022; n. 23877/2021).
L'esito complessivo della lite, con accoglimento dell'impugnazione del provvedimento sanzionatorio adottato, impone la condanna dell'amministrazione alle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano (ai sensi delle Tabelle di cui al DM n. 55/2014, in relazione allo scaglione di più alto valore) in € 1.450 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale oltre spese generali forfettarie, cpa e iva, nonché del presente grado d'appello (ai sensi delle Tabelle di cui al DM n147/2022, in relazione allo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, da adottarsi per le cause di valore indeterminabile di non particolare complessità) in € 2.905 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge e rimborso del CU per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
il Tribunale di Novara, quale giudice dell'appello, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 9/2023:
1) in accoglimento dell'appello, dichiara illegittimo il provvedimento di revisione della patente emesso in data 7.2.2022 nei confronti di , per decurtazione Parte_2 integrale dei punti avvenuta anteriormente al 2.11.2004, oggetto del presente giudizio;
2) condanna il appellato a rifondere ad pagamento delle CP_1 Parte_2 spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 1.450 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva, nonché del presente grado d'appello, liquidate in € 2.905 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge e rimborso del CU per entrambi i gradi di giudizio.
Novara, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione IV
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Boido ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa IV iscritta al n. r.g. 9/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTONA Parte_1 C.F._1
MARCELLA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Arona, piazza De Filippi, 9
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Ministro in carica, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TORINO, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura suddetta in Torino, Via Arsenale n. 21
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace – impugnazione decreto di revisione della patente
Conclusioni delle parti
Per parte appellante
“disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa valutazione dell'ammissibilità del presente atto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 349/2022 emessa dal Giudice di Pace di Novara,
In via cautelare e preliminare
Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi di cui agli scritti difensivi e sospendere altresì il provvedimento 7.02.2022 (ed ogni atto sotteso, annesso, preordinato e connesso) con il quale l' di Novara dispone la revisione della patente e ciò Controparte_2 per i motivi di cui agli scritti difensivi.
pagina 1 di 13 In via principale dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e/o dichiarare illegittimo nonché invalido il provvedimento reso dall' di Novara del 7.02.2022 ed ogni atto Controparte_2 connesso, annesso e preordinato per i motivi di cui agli scritti difensivi, con assunzione di ogni provvedimento conseguente;
ordinare altresì il reintegro dei venti punti della patente del Sig. Parte_2
Con vittoria del compenso professionale oltre rimborso forfettario ed oneri di legge di entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso i contributi unificati versati”
Per parte appellata
“Voglia l'adito Tribunale,
Nel merito:
Rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni illustrate nel corpo del presente atto e per l'effetto, confermarsi la sentenza di prime cure;
Con vittoria di spese, competenze e accessori come per legge”.
***
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.12.2022 ha proposto appello avverso la Parte_2 sentenza n. 349 del 30.5.2022, depositata e pubblicata in data 9.6.2022, con cui il Giudice di pace di Novara ha rigettato il ricorso proposto dall'odierno appellante avverso la comunicazione con cui, in data 07.02.2022, l di Novara gli Controparte_2 comunicò via e-mail ordinaria la disposizione di revisione della patente di guida di categoria B n. intestata al ricorrente, in seguito all'intervenuto azzeramento del NumeroDi_1 punteggio avvenuto in data 2.11.2004.
Con tale provvedimento, precisamente, il direttore dell'Ufficio suddetto richiedeva che l'odierno appellante si sottoponesse a un nuovo esame di idoneità tecnica alla guida entro 30 giorni, pena la sospensione a tempo indeterminato della patente.
Il sig. ha opposto tale provvedimento davanti al Giudice di Pace di Novara, Pt_2 sostenendo: - di non aver mai ricevuto comunicazioni dall'Anagrafe o dalla RI IV riguardo alla perdita dei punti e di avere continuato ad utilizzare la patente senza problemi, anche dopo il 2.11.2004, rinnovando regolarmente la patente nel 2011; - di essere stato più volte controllato dalle Forze dell'Ordine, svolgendo attività di corriere, senza che emergesse alcuna irregolarità; - di avere appreso solo nel gennaio 2022, al momento di richiedere ulteriore rinnovo della patente, dell'impossibilità di accedere al rinnovo in considerazione dell'esaurimento dei punti (in tale occasione, appunto, la RI IV inviò all'indirizzo e-mail rilasciato dal ricorrente la comunicazione oggetto di ricorso).
pagina 2 di 13 Nel ricorso depositato dinanzi al Giudice di pace, il sig. evidenziava come il Pt_2 provvedimento impugnato, adottato dopo quasi un ventennio, contravvenisse alla ratio di tutela della sicurezza dei terzi per cui la revisione viene disposta, ledendo altresì l'affidamento del privato circa la regolarità della propria abilitazione alla guida, e come nel periodo successivo al 2.11.2004 il ricorrente avesse dimostrato piena idoneità tecnica alla guida, non avendo mai subito contravvenzioni che importassero la decurtazione di punti e non essendo più stato sanzionato dal 2015, pur usando un mezzo a motore per lavoro (quale postino addetto alla distribuzione con l'uso di motorino) così rendendo superflua la ripetizione dell'esame richiestagli per il nuovo rilascio dei punti.
Si doleva, inoltre, il ricorrente di aver mai ricevuto notifica o comunque conoscenza dei verbali di contravvenzione da cui sarebbe derivata la perdita dei punti, né della decurtazione medesima, da parte di alcun ente, sino alla comunicazione in questione, ed evidenziava che il rinnovo della nel 2011 avrebbe carattere assorbente di ogni precedente evenienza.
Rilevava ancora che, come successivamente appreso dalla consultazione della propria posizione presso l'Anagrafe, i pochi verbali elevati dopo il 2004 non avrebbero avuto incidenza sul punteggio e si doleva di essere stato privato della possibilità, nel tempo trascorso, di prendere contezza della situazione e di frequentare corsi per porvi rimedio, con grave danno derivato dall'affidamento nella validità del titolo abilitativo alla guida, speso nei propri curricula lavorativi ed effettivamente utilizzato nel proprio lavoro, e soprattutto dal venir meno di detto titolo.
Lamentava, infine, che il provvedimento oggetto di impugnazione fosse stato notificato tramite e-mail su posta elettronica ordinaria con conseguente inesistenza o nullità dell'atto; l'invalidità dello stesso, in quanto adottato da soggetto individuato unicamente come “Il Direttore”, senza indicazione anagrafica e senza firma digitale o autografa del soggetto che ebbe ad assumere la determinazione, con conseguente impossibilità di attribuirla al Prefetto competente o a suo delegato;
il difetto di motivazione, essendo il provvedimento sostenuto unicamente da un sintetico cenno all'azzeramento dei punti di cui alla comunicazione dell'Anagrafe del 2.11.2004, tuttavia mai notificata al privato, con conseguente compromissione del suo diritto di difesa.
Il ricorrente concludeva chiedendo che l'efficacia esecutiva del provvedimento fosse sospesa, al fine di consentirgli lo svolgimento del proprio lavoro di postino, unica sua fonte di reddito;
nel merito, chiedendo l'annullamento del provvedimento e la pronuncia di ordine di reintegro dei punti della patente a lui intestata.
Con memoria del 13.04.2022 si è costituito nel giudizio di primo grado il
[...]
richiamando la giurisprudenza secondo cui il provvedimento Controparte_1 impugnato non ha consistenza autonoma, dal momento che la sanzione della decurtazione dei punti discende unicamente dal verbale di accertamento dell'infrazione, mentre le comunicazioni di decurtazione sono prive di contenuto provvedimentale, e opponendo, pertanto, che il conducente, nel momento in cui gli viene consegnato notificato il verbale,
pagina 3 di 13 prende contestualmente cognizione sia delle infrazioni contestate sia delle conseguenze sanzionatorie connesse, ivi compresa la perdita dei punti.
Nel merito deduceva: - che, da quanto accertato tramite consultazione del sistema informatizzato, i verbali delle infrazioni – ben 14 - furono regolarmente notificati al sig.
con assolvimento della sanzione amministrativa pecuniaria e conseguente Pt_2 definitività del relativo accertamento;
- che, pertanto, sin dall'epoca della notifica dei verbali, il ricorrente avrebbe potuto prendere contezza della sua situazione, relativamente ai punti residui, frequentando i corsi necessari per il recupero;
- che il provvedimento di revisione della patente impugnato è stato regolarmente notificato in data 20 novembre 2004 tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mentre il provvedimento citato nel ricorso, trasmesso per mail il 7.2.2022, è soltanto una stampa dello stesso trasmesso dall'ufficio della RI Civile dietro domanda del sig. - che il rinnovo della patente è di Pt_2 competenza esclusiva dei medici preposti o dell'Asl o delle commissioni mediche locali, per cui il signor non avrebbe potuto rinnovare la patente in alcun ufficio della Pt_1
RI IV.
Con successive note difensive, il ricorrente contestava la regolarità della costituzione del
, avvenuta tramite l'Ing. per mancanza di delega in capo allo CP_1 Persona_1 stesso;
contestava, altresì, che l'avviso di ricevimento prodotto da controparte provasse l'avvenuta regolare notifica della revisione della patente;
evidenziava, inoltre, di essersi rivolto alla RI IV, quando aveva infine ricevuto comunicazione della revisione, poiché proprio da tale ufficio era pervenuto il diniego al rinnovo della patente e che, comunque, pur essendo necessaria la visita medica, è la RI ad avere competenza sui rinnovi.
Quanto ai verbali notificati, contestava che vi fosse prova dell'avvenuta notifica o che comunque il privato ne fosse venuto a conoscenza;
inoltre, rilevava che dal documento prodotto non emergeva la tipologia delle violazioni commesse e che, comunque otto verbali atterrebbe al periodo anteriore al 2.11.2004, uno al 2005, uno al 2.006, uno al 2007, uno al 2008 e due al 2015, confermandosi anche la mancata contestazione di infrazioni successive a tale anno;
infine, disconosceva la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento prodotto da controparte, secondo la stessa riconducibile alla prova della notifica della comunicazione di revisione della patente.
La causa è stata decisa, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, con la sentenza qui appellata.
Il Giudice di prime cure ha respinto l'eccezione attiva al difetto di delega dell'ingegner Per_1 essendo notorio per la Provincia di Novara, oltre che facilmente verificabile tramite il sito Internet, che l'ingegnere è il direttore responsabile della Controparte_3
RI Civile di Novara, in quanto tale titolato a stare in giudizio per tale ufficio senza necessità di delega.
Ha osservato, inoltre, che la comunicazione della decurtazione dei punti non è un atto costitutivo e non ha contenuto provvedimentale, ma di mera comunicazione, e non costituisce, pagina 4 di 13 pertanto, condizione di validità della sanzione accessoria della decurtazione del punteggio né del provvedimento di revisione della patente, il quale consegue in via necessitata alla perdita totale dei punti.
Ha respinto la doglianza sulla mancata prova delle notifiche dei verbali, ritenendo che fornire la prova della notificazione dei verbali contestati al ricorrente non rientrasse nelle competenze dell' , che ha a disposizione solo l'elenco degli Controparte_2 estratti, dal momento che l'inserimento delle infrazioni al CED ministeriale avviene da parte delle Forze dell'ordine quando si è concluso l'iter di contestazione del verbale, una volta che il verbale sia divenuto esecutivo in difetto di opposizione o all'esito dell'eventuale giudizio.
Ha ritenuto, infine, che il rinnovo della patente sia di competenza della commissione medica locale o dell'Asl e non dell'ufficio della RI Civile.
L'appello è stato proposto per i seguenti motivi.
In primo luogo (motivi da I a III), l'appellante ha reiterato l'eccezione di irregolarità della costituzione nel giudizio di primo grado del per Controparte_1 difetto diius postulandi, in mancanza di delega o procura al firmatario della costituzione, ing.
– eccezione secondo l'appellante erroneamente ritenuta tardiva dal giudice di pace, dal Per_1 momento che essa era stata sollevata già nella prima udienza del 13.04.2022 - obiettando come non possa ritenersi notorio quanto risultante da informazioni generiche, e secondo l'appellante anche contraddittorie, reperibili da un sito Internet;
l'appellante censura, altresì, la mancata rilevazione da parte del Giudice della tardività della costituzione della RI.
Con quarto motivo l'appellante si duole che il Giudice di Pace abbia erroneamente ritenuto che la comunicazione della decurtazione dei punti della patente, trattandosi di mera informativa della decurtazione dei punti derivante dal verbale di contestazione, non fosse necessaria e non costituisse un obbligo della PA, dal momento che il ricorrente aveva sollevato, nel proprio ricorso, una questione più ampia, relativa alla mancata conoscenza dell'avvenuta contestazione di violazioni e della conseguente applicazione di sanzioni, fra cui quella accessoria della decurtazione dei punti. Nella comunicazione del 7.2.2022, infatti, era fatto meno cenno a tale aspetto e solo con la memoria costituiva in giudizio il aveva CP_1 offerto la propria giustificazione del provvedimento, ritenuta, comunque, dall'appellante tardiva, non dimostrata e illogica, non avendo il ricorrente avuto alcuna comunicazione delle sanzioni implicanti la decurtazione dei punti né della comunicazione del 2004, anche considerato il rinnovo della patente regolarmente avvenuto nel 2011. L'appellante ha ricordato, inoltre, come la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento fosse stata disconosciuta e ha osservato che, a monte, la mancata notifica – consegna del verbale ha inciso sul diritto all'impugnazione dello stesso e non ha consentito di verificarne la legittimità.
Con quinto motivo il ricorrente censura la sentenza là dove ha rigettato l'eccezione sulla mancanza di prova della notifica dei verbali, essendo irrilevante che non competa alla RI curare detta notifica e provvedere alla decurtazione o all'inserimento punti e osservando come, comunque, il rilievo per cui l'inserimento della decurtazione avverrebbe pagina 5 di 13 solo in seguito a definitività del provvedimento relativo aggravi ulteriormente la posizione della RI, che rinnovò la patente, nel 2011, pur in presenza del presunto azzeramento dei punti risultante dal CED.
Con gli ulteriori motivi l'appellante si duole della conclusione secondo cui il rinnovo della patente spetterebbe all'ASL, e non alla RI, affermazione ritenuta contraria alla previsione della competenza della RI in materia di sospensione e revisione della patente da parte dell'art. 126-bis del Codice della Strada e, inoltre, contraddittoria, perché, se così fosse, detto ente neppure sarebbe competente all'adozione del decreto di revisione della patente impugnato (motivo VI); lamenta l'omessa pronuncia in ordine ai motivi di impugnazione del provvedimento del 7 febbraio 2022 contenuti nel ricorso di primo grado (invalidità della notifica dello stesso;
omessa notifica dei verbali di contestazione da cui è conseguito l'azzeramento dei punti;
incertezza circa il soggetto che ha adottato il provvedimento comunicato il 7.2.2022; contraddittorietà del decreto di revisione con il rinnovo del 2011: motivo VII); denuncia, infine, l'omessa pronuncia in ordine alle violazioni alla l. n. 241/1990 per carenza di motivazione del decreto di revisione, per la mancata identificazione del responsabile del procedimento, la mancata comunicazione dell' avvio del procedimento nonché dei motivi che rendono inaccoglibile l'istanza (motivo VIII).
Previa rinnovazione della notifica dell'appello alla controparte presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, si è costituito anche in questo grado di giudizio il
Controparte_4
resistendo all'impugnazione.
[...]
In particolare, il deduce che la PA convenuta si è regolarmente costituita nel CP_1 giudizio di primo grado depositando memoria difensiva e documenti allegati, in persona del Responsabile di sezione, Ing. Controparte_5
Ribadisce, in diritto: - che il provvedimento di decurtazione dei punti della patente, sanzione accessoria alla sanzione pecuniaria irrogata per l'infrazione stradale contestata, non costituisce un atto autonomo ma è insito nel verbale di infrazione e, pertanto, non viene singolarmente comunicato;
- che la rituale notifica del verbale, pertanto, soddisfa l'esigenza di conoscenza del trasgressore con riferimento a tutto il compendio sanzionatorio irrogatogli, mentre la comunicazione di decurtazione è priva di efficacia costitutiva e rappresenta solo una notizia ulteriore data al trasgressore;
- che è stata, comunque, allegata al compendio documentale prodotto la notifica della successiva comunicazione di azzeramento dei punti, avvenuta nel novembre 2004; - che i verbali di infrazione risultano essere stati correttamente notificati e dalla lettura degli atti non emerge se essi siano stati impugnati, a suo tempo, dall'odierno appellante e quale sia l'esito dell'eventuale impugnazione;
- che il ricorrente era pienamente a conoscenza del fatto che dalle suddette infrazioni sarebbe derivata, ai sensi dell'art. 126 bis cod. strada, l'azzeramento dei punti, in quanto la decurtazione è stata indicata nei singoli verbali, e, pertanto, avrebbe potuto attivarsi per il recupero del punteggio necessario;
che l'appellante ben avrebbe potuto verificare lo stato “punti” della propria patente collegandosi al portale dell'automobilista o chiedendo copia all'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida della comunicazione di decurtazione punti, regolarmente inviata e pagina 6 di 13 asseritamente mai ricevuta;
- che il sig. negli anni dal 2004 al 2015, è stato Pt_2 raggiunto dalla contestazione e notifica di ben 14 verbali, regolarmente notificati ed eseguiti con il pagamento delle infrazioni, ribadendo sul punto che le Forze dell'ordine possono inserire le infrazioni al CED Ministeriale soltanto se si è concluso l'intero iter, comprese eventuali contestazioni dei verbali.
Il Ministero, infine, ha reiterato quanto ulteriormente dedotto in prime cure circa l'intervenuta regolare notifica, della specie, del provvedimento di revisione della patente in data 20/11/2004, come da cartolina di ritorno della n. 116500526029, Parte_3 versata in atti;
circa il fatto che il provvedimento di diniego del rinnovo, trasmesso per mail il 07/02/2022, è soltanto una stampa di quanto risulta ancora al CED Ministeriale ed è stato trasmesso al sig. a sua richiesta dal;
circa l'incompetenza della Pt_2 CP_1
RI Civile al rinnovo della patente, di competenza esclusiva dei Medici preposti o dell'ASL o delle CML (Commissione medica locale).
Il appellato ha, dunque, concluso per il rigetto dell'appello e per la conferma della CP_1 sentenza impugnata.
Rigettata l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, all'odierna udienza la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
***
Giova, in primo luogo, riepilogare la normativa che regola la materia.
L'art. 126 del d. lgs. n. 285/1992, nel testo ratione temporis vigente (al 2.11.2004, data nella quale si sarebbe verificata e sarebbe stata comunicata la perdita integrale dei punti) prevedeva, per quanto qui di rilievo, al primo comma che “le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci;
qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni”; al comma 5 che “la validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5”; al comma 6 che “l'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130”.
Il successivo art. 126 bis codice della strada, nel testo vigente alla medesima data, stabiliva: “
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni,
pagina 7 di 13 nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. […] 2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. […] 3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri”.
La norma prevedeva, inoltre, come tuttora, che la frequenza a corsi di aggiornamento, prima dell'esaurimento dei punti, avrebbe consentito il recupero dei punti, nonché la riattribuzione del punteggio iniziale in caso di mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, mentre alla perdita totale del punteggio il titolare della patente si sarebbe dovuto sottoporre nuovamente all'esame di idoneità tecnica.
La giurisprudenza ha chiarito che il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri (Cass., n. 9691/2023; n. 18174/2016; n. 13637/2020).
In altri termini, il provvedimento di revisione, con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica per avvenuto azzeramento dei punti, “si configura come atto dovuto, partecipando della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita del punteggio applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale”, con la conseguenza che la giurisdizione al riguardo appartiene al giudice ordinario atteso che avverso tale atto è proponibile la medesima opposizione di cui all'art. 7, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (Cass., SS.UU., n. 15573/2015; sulla devoluzione al giudice ordinario, ed in particolare alla competenza funzionale del giudice di pace, dell'impugnazione del provvedimento che dispone la revisione della patente di guida, quando è adottato in seguito alla comunicazione della perdita integrale del punteggio, per violazioni al codice della strada, cfr. anche Cons. Stato, n. 1152/2019; n. 4775/2020).
pagina 8 di 13 Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass., n. 9270/2018, nella cui motivazione si legge: “Nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126-bis, l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare l'indicazione della decurtazione (comma 2). A sua volta, il comma 3 del medesimo art. 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri;
che la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall'ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed è, anch'esso, fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti”).
La comunicazione dell'avvenuta variazione (o dell'azzeramento dei punti) ha una funzione meramente informativa, mentre la fonte è da rinvenirsi nel verbale di contestazione delle infrazioni, che reca l'indicazione dei punti decurtati;
l'interessato, pertanto, viene a conoscenza della eventuale sanzione accessoria all'atto della contestazione stessa e, altresì, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente. La comunicazione di avvenuta variazione dei punti è da ricondursi, quindi, unicamente al principio di trasparenza dell'azione amministrativa ed è del tutto priva di contenuto provvedimentale, né è presupposto di validità del provvedimento di revisione (Cass., n. 28298/2020; n. 21825/2024).
Da quanto sopra riepilogato discende che il convenuto in primo grado, qui CP_1 appellato, ha richiamato in diritto principi consolidati e del tutto condivisibili, correttamente richiamati dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata.
Ciò nondimeno essi non sono utili a superare le doglianze dell'appellante, che risultano fondate per le ragioni che seguono, da ritenersi assorbenti di ogni ulteriore censura contenuta nell'atto di appello e, pertanto, valutabili con priorità rispetto alle ulteriori anche per il principio della ragione più liquida.
L'appellante ha riferito di nulla avere saputo dell'avvenuta decurtazione dei punti in conseguenza di violazioni al codice della strada, che avrebbe condotto al completo azzeramento degli stessi nel 2004, ottenendo addirittura il rinnovo della patente nel 2011, circostanza non smentita dal , fino a quando il procedimento di ulteriore rinnovo - CP_1 slittato rispetto al decennio in conseguenza delle proroghe introdotte dalla normativa emergenziale adottata in conseguenza della pandemia da Covid 19 - veniva bloccato dalla pagina 9 di 13 RI, a causa dell'azzeramento suddetto e dell'avvenuta emissione di decreto con cui veniva ordinata la revisione della patente. In quella occasione, l'istante, che lamentava di non averlo ricevuto in precedenza, otteneva l'invio, con mail del 7.2.2022 del decreto di revisione, che l'amministrazione affermava essere una copia di quella emessa nel 2004.
L'appellante, proposta rituale e tempestiva impugnazione di tale atto dinanzi al giudice di pace ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 150/2011, si doleva di avere preso contezza della decurtazione solo con tale comunicazione, negando di avere ricevuto precedente notifica della revisione nonché, a monte, di avere ricevuto notifica o consegna dei verbali con cui sarebbero state contestate le violazioni e da cui sarebbe scaturita la sanzione accessoria della decurtazione dei punti.
Trattavasi, dunque, di una sorta di impugnazione “recuperatoria”, con cui il ricorrente contestava, non appena venuto a conoscenza della decurtazione dei punti fino all'azzeramento, la legittimità del provvedimento di revisione, mai precedentemente comunicato, adottato sulla base di violazioni e sanzioni che assumeva come anch'esse mai in precedenza regolarmente contestategli.
E' sì vero, alla luce dei principi su chiariti, che la mancata comunicazione della decurtazione – di cui la normativa prevede l'invio al privato solo per ragioni di trasparenza e che non ha valenza costitutiva, né costituisce presupposto di validità della sanzione, la quale discende direttamente dal verbale di accertamento della violazione, in cui la decurtazione deve essere indicata – non ha, di per sé, carattere viziante.
Proprio per tale ragione, tuttavia, è necessario che risulti provata la regolare notifica dei verbali di accertamento e l'intervenuta definitività degli stessi, in quanto non opposti o in quanto l'opposizione proposta abbia confermato l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti: solo in tal caso risultano legittimi l'azzeramento dei punti e l'imposizione al privato di ripetere l'esame di idoneità tecnica.
Là dove l'opponente affermi di non avere ricevuto detta comunicazione né, a monte, la notifica dei verbali di accertamento, compete all'amministrazione dare prova della legittimità del provvedimento di revisione, che costituisce pur sempre un provvedimento autonomo, sebbene a discrezionalità vincolata in quanto discendente dagli accertamenti precedentemente compiuti (cfr. in proposito TAR Lazio, n. 1826/2019, che, in caso analogo a quello in decisione, ha ritenuto necessaria la prova della notifica dei verbali, che il ricorrente contestava di avere ricevuto).
E' necessario, in particolare, che l'amministrazione dia indicazione puntuale delle violazioni commesse – che devono risultare di natura tale da prevedere la sanzione della decurtazione dei punti - e della definitività del relativo accertamento, per non essere i relativi verbali stati impugnati nel termine di legge o per essere l'impugnazione stata respinta.
La legittimità del provvedimento di revisione, infatti, si regge sulla legittimità sostanziale e procedurale della decurtazione.
pagina 10 di 13 L'amministrazione potrebbe, altresì, dare prova della intervenuta comunicazione della precedente regolare notifica della comunicazione di decurtazione dei punti, al fine di dimostrare l'intempestività dell'impugnazione proposta a norma dell'art. 7 del d. lgs. n. 150/2011.
Ora, partendo da tale ultimo punto, l'amministrazione ha prodotto, in uno con la costituzione in primo grado, la copia di un avviso di ricevimento relativo a raccomandata che parrebbe essere stata ricevuta dal destinatario il 16.11.2004, la cui riferibilità alla comunicazione di avvenuto azzeramento dei punti, tuttavia, appare indimostrata.
Non è annotato, infatti, sull'avviso di ricevimento alcun codice o altra dicitura che consenta di ricostruire a quale piego l'invio della raccomandata si riferisca, né è stata prodotta documentazione assimilabile a una relata, utile a tale scopo.
Quanto alle violazioni da cui sarebbero scaturite le decurtazioni dei punti, il ha CP_1 prodotto in primo grado un estratto dal CED da cui risulta: che l'appellante avrebbe commesso plurime violazioni, comportanti decurtazione dei punti, fra il 26.10.2003 e il 17.6.2004; che il 2.11.2004 sarebbero stati caricati i verbali che avrebbero determinato l'azzeramento del punteggio;
che vi sarebbero state numerose violazioni anche successive, comportanti una decurtazione del punteggio, ormai azzerato, inserite fra il 2005 e il 2015.
Al suddetto documento, tuttavia, non può attribuirsi valenza probatoria idonea a dimostrare la regolare contestazione delle violazioni di cui ai verbali, mediante consegna o notifica degli stessi.
La prova della notifica del verbale o della sua immediata contestazione, infatti, deve essere autonomamente e specificamente fornita, non potendo essere sostituita dalla prova di una successiva operazione, che non implica alcun ulteriore coinvolgimento del privato interessato, quale è l'inserimento in una banca dati informatizzata;
né tantomeno detto inserimento può provare che il verbale non sia stato successivamente opposto nei termini o che la sanzione sia stata addirittura pagata (come sarebbe accaduto nella specie, il che, tuttavia, neppure si evince dall'estratto prodotto in giudizio) o, in caso di impugnazione, quale sia stato l'esito della stessa.
La valenza meramente indiziaria dell'avvenuto inserimento della decurtazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida - si ribadisce, non idonea a sostituire la prova che la violazione sia stata regolarmente contestata e che l'accertamento relativo sia divenuto definitivo - è, peraltro, nella specie contraddetta e invalidata dalla peculiarità della vicenda.
Non risulta, stando a quanto riferito dall'amministrazione medesima, che quest'ultima abbia assunto alcuna iniziativa, in occasione delle contestazioni successive al 2.11.2004, che avrebbero comportato altrettante ulteriori comunicazioni all'anagrafe, sebbene i punti dovessero risultare azzerati da tempo.
E' pacifico, inoltre, che la patente sia stata rinnovata, a tempo debito, nel 2011, ben successivamente al preteso azzeramento dei punti, nonostante le risultanze informatiche che, estratte nel 2022, hanno impedito il rinnovo.
pagina 11 di 13 Né rileva che l'inserimento all'anagrafe dei verbali non competa alla RI, bensì all'ente accertatore, al quale si deve altresì la notifica del verbale, e che dunque la RI – rectius il qui appellato – possa non essere nella diretta CP_1 disponibilità della prova della notifica a suo tempo compiuta.
Posto che, in realtà, ciò neppure è stato precisamente dedotto e non è stato oggetto di indagine (non sono note, in particolare, le modalità di inserimento del verbale a CED: nulla vieterebbe, ad esempio, che l'inserimento fosse accompagnato da scansione della prova della notifica o della consegna, dell'eventuale opposizione e del relativo esito), in ogni caso la necessità della prova non può essere superata solo perché essa da acquisirsi presso terzi. Se, infatti, il decreto di revisione si basa unicamente e in modo vincolato sull'azzeramento dei punti e se la decurtazione è sanzione accessoria che discende dalla violazione, regolarmente contestata e definitivamente accertata, in caso di contestazione dalla prova di tali presupposti non è possibile prescindere.
Neppure pare corretto affermare che il rinnovo della patente competa unicamente alle commissioni mediche o all'Asl.
L'art. 126 cod. strada, infatti, delinea un procedimento complesso, per cui il rinnovo, che segue all'attivazione dell'interessato, presuppone non solo l'accertamento della perdurante esistenza dei requisiti psicofisici ma anche la conferma della validità della patente dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. (art. 126 co. 5 vigente nel 2004), che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida.
Qualunque evenienza ostativa, ulteriore alla perdita del requisito sanitario, determina la non concedibilità del rinnovo e l'unico organo cui si può attribuire competenza alla verifica è, appunto, la RI IV (quale oggi appellato): come, d'altra Controparte_6 parte, in effetti accaduto nel caso di specie, quando la RI IV ha negato il rinnovo della patente e ha emesso decreto di revisione della patente qui impugnato.
In conclusione, sulla base degli elementi posti a disposizione dall'amministrazione nessuna verifica è possibile fare sulla legittimità della decurtazione dei punti fino al relativo azzeramento: non sono dimostrate la sussistenza della violazione, né la corretta decurtazione dei punti in conseguenza della stessa, né la definitività dell'accertamento, la quale presuppone a propria volta l'avvenuta consegna o l'avvenuta notifica del verbale relativo.
Non potendosi, conseguentemente, ritenere provata la legittima adozione del provvedimento sanzionatorio di revisione, in accoglimento dell'appello e con riforma della sentenza sul punto, detto provvedimento va, pertanto, annullato.
Quanto alla regolamentazione delle spese, deve tenersi conto del principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite pagina 12 di 13 poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (cfr. tra le altre Cass., n. 5890/2022; n. 23877/2021).
L'esito complessivo della lite, con accoglimento dell'impugnazione del provvedimento sanzionatorio adottato, impone la condanna dell'amministrazione alle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano (ai sensi delle Tabelle di cui al DM n. 55/2014, in relazione allo scaglione di più alto valore) in € 1.450 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale oltre spese generali forfettarie, cpa e iva, nonché del presente grado d'appello (ai sensi delle Tabelle di cui al DM n147/2022, in relazione allo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, da adottarsi per le cause di valore indeterminabile di non particolare complessità) in € 2.905 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge e rimborso del CU per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
il Tribunale di Novara, quale giudice dell'appello, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 9/2023:
1) in accoglimento dell'appello, dichiara illegittimo il provvedimento di revisione della patente emesso in data 7.2.2022 nei confronti di , per decurtazione Parte_2 integrale dei punti avvenuta anteriormente al 2.11.2004, oggetto del presente giudizio;
2) condanna il appellato a rifondere ad pagamento delle CP_1 Parte_2 spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 1.450 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva, nonché del presente grado d'appello, liquidate in € 2.905 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge e rimborso del CU per entrambi i gradi di giudizio.
Novara, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
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