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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13/02/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 16144/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CONTESSA MARIA ELENA e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. CONTESSA MARIA ELENA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 03/09/2024, con cui e Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio a Bagnolo Mella-BS in data 27.9.2002 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bagnolo Mella-BS al numero 21 parte II serie A dell'anno 2002), hanno chiesto:
“Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate, così come modificate con note scritte del 9.2.2025, e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 4.9.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. obbligo di vita separata e del mutuo rispetto;
2. Relativamente alla casa coniugale sita in Bagnolo Mella, via Solferino 101, la stessa è di proprietà esclusiva della sig.ra pertanto resterà assegnata a quest'ultima, dichiarando il sig. di non aver più alcun titolo sul CP_1 Pt_1
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detto immobile e di essere stato tacitato di qualsivoglia pendenza in merito.
Relativamente ai beni mobili ivi contenuti, i coniugi dichiarano di aver già provveduto alla loro relativa e reciproca assegnazione;
i beni personali del sig. verranno invece prelevati al momento dello spostamento della propria Pt_1 residenza, che avverrà entro e non oltre fine marzo 2025, allorquando saranno presumibilmente terminati i lavori di ristrutturazione della soluzione abitativa individuata dal marito.
3. Le figlie e vengono affidate in modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento paritario Per_1 Per_2 delle stesse tra i genitori e mantenendo la residenza presso l'abitazione della madre;
4. Le figlie trascorreranno con ciascun genitore, a settimane alterne, i giorni del lunedì, del martedì ed il weekend dal venerdì alla domenica sera, così sostanzialmente trascorrendo, nell'arco mensile, 15 giorni con il sig. e 15 giorni Pt_1 con la sig.ra Sul punto si precisa che le parti hanno individuato tale modalità come la più funzionale per il CP_1 proprio nucleo familiare;
l'età delle figlie e la conseguente sempre maggior autonomia, anche in previsione futura, infatti, consentono questa disposizione, che permetterà ai genitori di trascorrere del tempo congruo e reciprocamente equilibrato con le minori. Fatto salvo ogni diverso accordo concordato tra i coniugi che tenga conto degli impegni lavorativi e personali di ciascuno, nonché di quelli educativi delle minori;
stante tale modalità di affidamento, ciascun genitore provvederà autonomamente al mantenimento delle figlie per il tempo che le stesse trascorreranno presso di loro, salvo quanto previsto ex lege per le spese straordinarie che, rimarranno a carico di ciascuno nella misura del 50%, rimandando sul punto integralmente a quanto disposto nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia.
5. Quanto sopra statuito troverà parziale deroga durante i mesi estivi, allorquando e potranno trascorrere Per_2 Per_3 con i singoli genitori almeno due settimane, anche non consecutive;
queste settimane andranno comunicate tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, così che entrambi possano organizzarsi.
Inoltre le minori trascorreranno con ciascuno dei genitori una settimana durante le vacanze di Natale, stabilendo sin d'ora che il giorno del 25 dicembre verrà trascorso con le figlie in maniera alternata un anno con il padre ed un anno con la madre;
trascorreranno, altresì, con il padre 3 giorni durante le vacanze pasquali stabilendo sin d'ora che il giorno della Pasqua verrà trascorso in maniera alternata un anno dal padre ed un anno dalla madre;
6. Essendo rimasto il sig. privo di occupazione lavorativa da settembre 2024 a dicembre 2024 ed essendo la Pt_1 nuova retribuzione del marito sostanzialmente equipollente a quella della moglie, le parti concordano, stante quanto statuito al punto 4 che prevede una collocazione paritaria delle figlie tra i due genitori, di non prevedere alcun contributo al mantenimento per le figlie, né a carico dell'uno, né a carico dell'altra; il sig. in ogni caso, rilascia autorizzazione Pt_1 alla sig.ra affinché la stessa percepisca integralmente l'assegno unico, rendendosi disponibile a sottoscrivere CP_1 eventuali modulistiche si rendessero necessarie.
Detrazioni e deduzioni per gli oneri per i figli saranno, invece, ripartite al 50% ciascuno.
7. Nulla disporre a carico dell'uno o dell'altro per ciò che concerne il contributo al mantenimento al coniuge, essendo entrambi economicamente indipendenti.
8. Spese legali interamente compensate tra le parti.
9. Le parti, salvo l'adempimento di quanto sopra, dichiarano di aver risolto autonomamente ogni altra questione economica esistente tra gli stessi, anche in merito alla pregressa comunione dei beni»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 13/02/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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