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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/07/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 435/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ALESSANDRO GIOVANNI
appellante – appellata incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
CAMBREA GAETANO appellata – appellante incidentale
C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2
appellato
CONCLUSIONI
per : (come rassegnate nell'atto di appello, richiamato nelle Controparte_3 note di precisazione delle conclusioni) 2) Accogliere il presente gravame, per le ragioni esposte nel primo motivo, e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata e meglio descritta in epigrafe con specifico riferimento alla parte compresa fra l'inizio del rigo 1 di pag. 3 ( In ordine all'an…) e la fine del rigo 5 della pag. 4 (… ciò solo deve esse-re risarcito) della motivazione, nonché – nel dispositivo – ove è dato leggere “ Dichiara che il sinistro per cui è causa ( meglio descritto in parte motiva ) è attribuibile ad esclusiva responsabilità di quale conducente del mezzo tipo Fiat Controparte_2
Iveco targ. TO 34526V ed assicurato per la RCA con la . Controparte_4
3) Conseguentemente, ritenere e dichiarare che alcuna prova è stata fornita in ordine alla effettiva verificazione del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione e, conseguentemente, ritenere e dichiarare che la sig.ra non ha diritto Controparte_1 ad alcun risarcimento, rigettando le do-mande.
4) Accogliere il presente gravame, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nella parte che va dal rigo 22 di pag. 5 (Le spese seguono) sino al rigo 2 della pag. 6 (… liquidate in dispositivo) e la relativa parte del dispositivo ove è dato leggere “ Condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti dell'attrice, che si liquidano, operato il dimezzamento ex art. 130 D.P.R. 115/2002, in euro 1369,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con pagamento in favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R. 115/2002; provvede con separato decreto, alla liquidazione dell'onorario del difensore del ricorrente provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi del 22.1.2015; liquida a favore dalla ctu dott.ssa la somma di euro 550,00 oltre iva e oneri di legge, detratto Persona_1
l'acconto già versato se percepito;
liquida a favore del sig. la somma Parte_2 di euro 600,00 di cui euro 50,00 per spese esenti oltre iva e oneri di legge, detratto l'acconto già versato se percepito;
pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU”, e, conseguentemente, condannare, l'odierna appellata, sig.ra
[...]
al pagamento delle spese del giudizio di primo grado ovvero dichiararle CP_1 interamente compensate tenuto conto del valore della domanda rispetto al condannatorio.
5) in via istruttoria, tenuto conto delle argomentazioni poste a fondamento del presente appello e del fatto che il Giudice di prime cure non ha motivato la sua decisione, si insiste nella richiesta di ordinare all' di Controparte_5
Soccorso di Gioia Tauro “ Giovanni XXIII ” di esibire in giudizio, ex art. 210 CP_6
pag. 2/9 c.p.c., copia conforme e integrale del fascicolo relativo all'intervento eseguito dal 118 in data 11.03.2014, per il soccorso della sig.ra con indicazione dei Controparte_1 dati della chiamata e del luogo in cui è stato eseguito l'intervento di prelevamento del ferito.
6) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.;
per (come rassegnate in comparsa di risposta, richiamata nelle note Controparte_1 di precisazione conclusioni)- Nel merito, rigettare l'appello principale proposto dalla in persona Parte_3 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via STALINGRADO N° 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Alessandro, elettivamente domiciliata per l'effetto in Messina alla Via XXVII Luglio n° 103, avverso la sentenza n n° 441/2020 del 13.07.2020 emessa dal Tribunale Civile di Palmi, in persona del G.O. Dott.ssa
Emanuela Ruscio ed in pari data pubblicata, con la conferma delle statuizioni della decisione sul punto, per l'assoluta infondatezza dei motivi che non hanno trovato un diverso plauso istruttorio rispetto alla corretta valutazione operata dal giudicante di prime cure;
- in parziale riforma della citata sentenza, accogliere l'appello incidentale nei termini come proposti e per l'effetto condannare l'appellata in solido all'assicurato a pagare:
• la differenza del danno biologico ancora dovuta per effetto dell'applicata personalizzazione per come prevista dall'art. 139 co 3 del D.LVO 209/2005 e dalla conforme giurisprudenza di merito e di legittimità;
• riconoscere che l'obbligazione risarcitoria per cui è causa, costituisce un debito di valore e come tale è assoggettato alla dovutezza degli interessi nella misura del saggio legale, conformemente agli esiti della giurisprudenza di merito e di legittimità a far data dall'11.3.2014 al oggi, calcolati sull'importo liquidato già devalutato;
(parte aggiunta nelle note di precisazione delle conclusioni) - disporre la condanna alla rifusione delle spese in favore dello Stato, con separato decreto di liquidazione secondo quanto disposto per legge”
pag. 3/9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 7.04.2025, conveniva in giudizio e Controparte_1 Controparte_3 CP_2 per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro del
[...]
11.3.2024, lamentando di essere stata investita dal furgone condotto dal CP_2 assicurato mentre questi effettuava una manovra in retromarcia. Parte_1 non si costituiva, mentre depositava tempestiva comparsa di Controparte_2 CP_3 costituzione e risposta contestando l'esistenza del sinistro, la dinamica indicata e la compatibilità dei danni subiti dalla con l'urto. CP_1
Con sentenza n. 441/2020, il Tribunale di Palmi riconosceva la esclusiva responsabilità del e condannava i convenuti in solido al risarcimento del danno, liquidato in CP_2
€ 12.156,13 oltre interessi dalla decisione al soddisfo.
Con atto di citazione regolarmente notificato, (incorporante Parte_1
, impugnava la predetta sentenza, lamentando l'errata Controparte_3 interpretazione delle risultanze istruttorie e chiedendo, pertanto, l'acquisizione della documentazione relativa all'intervento del 118 e, nel merito, di riformare la decisione appellata rigettando la domanda dell'attrice, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva che contestava la fondatezza dell'appello e proponeva Controparte_1 appello incidentale, lamentando con il primo motivo la mancata personalizzazione del risarcimento del danno, nonostante il consulente tecnico abbia precisato che i postumi permanenti non hanno ridotto la capacità lavorativa specifica ma “comportano però una maggiore usura, oltre a precluderle la possibilità di svolgere attività più remunerative”, e con il secondo motivo contestava la correttezza della motivazione con la quale sono stati esclusi gli interessi sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale.
Con ordinanza del 26.5.2022 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rigettava le richieste istruttorie dell'appellante.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. pag. 4/9 2. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante evidenziava la erroneità della decisione di primo grado, poiché non avrebbe tenuto conto delle risultanze probatorie e delle incongruenze emerse nel corso dell'istruttoria.
Le argomentazioni poste alla base del motivo di appello non appaiono tuttavia convincenti.
Il referto del 118, in cui si attesta che la caduta è accidentale, non ha escluso l'esistenza del sinistro stradale (menzionato come causa della lesione nella restante certificazione ospedaliera) in quanto inserita nella parte relativa alla diagnosi e non nella parte riservata alla indicazione della causa delle lesioni. che è rimasta invece in bianco. In ogni caso, il referto da conto delle dichiarazioni percepite dal medico intervenuto a prestare i primi soccorsi e la fede privilegiata attribuita a detto atto pubblico si riferisce solo alle dichiarazioni ed ai fatti direttamente percepiti dal sanitario e non alla veridicità dei delle dichiarazioni riferite a fatti non avvenuti in presenza del sanitario, come appunto la caduta.
La compatibilità delle lesioni con la dinamica narrata dalla danneggiata è stata accertata dalla consulenza tecnica modale che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, ha riscontrato la plausibilità della narrazione della signora La danneggiata ha, CP_1 infatti, sostenuto di essere stata colpita alla spalla e di essere caduta, finendo con il piede sotto la ruota del furgone. Si tratta proprio dell'ipotesi ritenuta compatibile dal ctu con le lesioni riportate, che chiarisce come solo una caduta e successivo passaggio della ruota sul piede della signora ancora stesa a terra avrebbe provocato danni solo CP_1 alla gamba e non al resto del corpo. La dinamica è compatibile anche con le dichiarazioni del testimone, che ha visto la signora scendere dal marciapiede, gridare e sparire dalla vista: la posizione del testimone rispetto al luogo del sinistro, infatti, consentiva allo stesso di intravedere la strada e la sebbene la sua visuale non CP_1 fosse completa, per cui non riesce più a vedere la danneggiata dopo che viene colpita e cade per terra. Il passaggio della ruota sul piede, che rimane incastrato, provoca la conseguente frattura della gamba. La dinamica narrata dall'attrice appare pertanto confermata dall'istruttoria svolta, del tutto compatibile con la dichiarazione del testimone e con le risultanze delle due consulenze tecniche. pag. 5/9 L'accertamento non appare scalfito dalle peculiarità dei soccorsi prestati alla signora
Il marito della danneggiata ed il teste, infatti, decidono di portare la signora a CP_1 casa, facendosi aiutare dal conducente del furgone, e solo una volta giunti a casa si rendono conto della gravità del danno e decidono di accedere alle cure mediche. La circostanza non appare sospetta, posto che la lesione “a caldo” poteva non apparire così grave, per cui i soccorritori possono aver agito in modo imprudente, spostando la dal luogo dell'investimento per consentirle di rientrare a casa, salvo poi CP_1 accorgersi della gravità del danno e richiedere l'intervento dei sanitari. Si tratta di avvenimento che non è significativo rispetto alla prova dell'effettivo verificarsi del sinistro e delle conseguenze dello stesso, che non vale pertanto ad inficiare la decisione di prime cure.
3. L'appello incidentale è parzialmente fondato.
3.1. Il primo motivo di appello non appare meritevole di accoglimento.
Il danno non patrimoniale è stato correttamente liquidato tenendo conto delle conclusioni raggiunte dal ctu, che ha indicato nel 6% il danno biologico residuo
(l'indicazione dell'1% è evidentemente un refuso, visto che la liquidazione è coerente con l'esatta quantificazione del danno), ed il danno è stato calcolato valutando tutte le conseguenze del caso concreto, tra cui l'incidenza sulla capacità lavorativa della danneggiata.
La danneggiata all'epoca del sinistro aveva 47 anni, era casalinga e disoccupata, ed aveva svolto in precedenza attività di bracciante agricola. Il ctu ha escluso la compromissione della capacità lavorativa specifica, affermando che i postumi residui avrebbero comportato una maggiore usura e precluso la possibilità di svolgere attività più lucrative, e questo aspetto è stato considerato nella determinazione della percentuale di danno permanente, per cui non era necessaria alcuna specifica motivazione da parte del giudice di prime cure, né poteva essere oggetto di liquidazione, quale nuovo danno,
o costituire un elemento valutabile per la personalizzazione del danno.
Al riguardo, la giurisprudenza si è ripetutamente espressa, richiedendo che la personalizzazione sia fondata su “specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da pag. 6/9 queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento
(in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità” (cfr. Cass. n. 21939 del 2017, n. 15084/2019).
Le circostanze evidenziate dall'appellante incidentale, al più, avrebbero consentito una richiesta di danno patrimoniale ove accompagnate dalla dimostrazione di concreta occasione di lavoro non colta a causa della compromissione della salute subita.
3.2. Il secondo motivo di appello deve, invece, essere accolto.
La liquidazione del danno non patrimoniale viene effettuata all'attualità, in quanto trattasi di debito di valore, e sulla somma – devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata – devono essere altresì calcolati gli interessi fino alla data della decisione.
In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. (Cass. Sez. 3, 01/02/2023, n. 2979, Rv. 666698 - 01).
Proprio in tema di indennizzo assicurativo, ossia in fattispecie analoga, di recente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore, e ad essa - a fronte di specifica domanda e previa corrispondente allegazione e prova – pag. 7/9 possono cumularsi gli interessi compensativi, che rappresentano la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta”. (Cass. Sez. 3, 18/03/2025, n. 7216, Rv. 674068 - 01). La prova della sussistenza del maggior danno, peraltro, può essere data attraverso presunzioni, tenendo conto della perdita di valore della somma liquidata rispetto alla sua rivalutazione all'attualità, per cui il richiamo alle regole di comune esperienza effettuato sul punto dall'attrice appare sufficiente per l'applicazione del cumulo degli interessi compensativi e della rivalutazione.
4. L'accoglimento parziale dell'appello incidentale impone la riliquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore sino a 26.000,00 dal D.M.
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 2.540,00 per il primo grado (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale);
€ 2.996,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale). Le spese devono essere corrisposte in favore dell'Erario, vista l'ammissione di CP_1 al patrocinio a spese dello Stato per entrambi i gradi di giudizio.
[...]
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 441/2020, Controparte_1 così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
pag. 8/9 2. accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e Parte_1 CP_2 in solido al pagamento della somma di € 12.156,13, oltre interessi
[...] legali sulla somma devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata sino alla presente decisione, oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla decisione al soddisfo;
3. condanna e in solido al Parte_1 Controparte_2 pagamento, in favore dell'Erario, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 5.536,00 per compensi ed € 1.152,36 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
[...]
in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello Parte_1 del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 18 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 435/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ALESSANDRO GIOVANNI
appellante – appellata incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
CAMBREA GAETANO appellata – appellante incidentale
C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2
appellato
CONCLUSIONI
per : (come rassegnate nell'atto di appello, richiamato nelle Controparte_3 note di precisazione delle conclusioni) 2) Accogliere il presente gravame, per le ragioni esposte nel primo motivo, e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata e meglio descritta in epigrafe con specifico riferimento alla parte compresa fra l'inizio del rigo 1 di pag. 3 ( In ordine all'an…) e la fine del rigo 5 della pag. 4 (… ciò solo deve esse-re risarcito) della motivazione, nonché – nel dispositivo – ove è dato leggere “ Dichiara che il sinistro per cui è causa ( meglio descritto in parte motiva ) è attribuibile ad esclusiva responsabilità di quale conducente del mezzo tipo Fiat Controparte_2
Iveco targ. TO 34526V ed assicurato per la RCA con la . Controparte_4
3) Conseguentemente, ritenere e dichiarare che alcuna prova è stata fornita in ordine alla effettiva verificazione del sinistro de quo secondo le modalità descritte in citazione e, conseguentemente, ritenere e dichiarare che la sig.ra non ha diritto Controparte_1 ad alcun risarcimento, rigettando le do-mande.
4) Accogliere il presente gravame, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nella parte che va dal rigo 22 di pag. 5 (Le spese seguono) sino al rigo 2 della pag. 6 (… liquidate in dispositivo) e la relativa parte del dispositivo ove è dato leggere “ Condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti dell'attrice, che si liquidano, operato il dimezzamento ex art. 130 D.P.R. 115/2002, in euro 1369,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con pagamento in favore dello Stato, ex art. 133 D.P.R. 115/2002; provvede con separato decreto, alla liquidazione dell'onorario del difensore del ricorrente provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi del 22.1.2015; liquida a favore dalla ctu dott.ssa la somma di euro 550,00 oltre iva e oneri di legge, detratto Persona_1
l'acconto già versato se percepito;
liquida a favore del sig. la somma Parte_2 di euro 600,00 di cui euro 50,00 per spese esenti oltre iva e oneri di legge, detratto l'acconto già versato se percepito;
pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU”, e, conseguentemente, condannare, l'odierna appellata, sig.ra
[...]
al pagamento delle spese del giudizio di primo grado ovvero dichiararle CP_1 interamente compensate tenuto conto del valore della domanda rispetto al condannatorio.
5) in via istruttoria, tenuto conto delle argomentazioni poste a fondamento del presente appello e del fatto che il Giudice di prime cure non ha motivato la sua decisione, si insiste nella richiesta di ordinare all' di Controparte_5
Soccorso di Gioia Tauro “ Giovanni XXIII ” di esibire in giudizio, ex art. 210 CP_6
pag. 2/9 c.p.c., copia conforme e integrale del fascicolo relativo all'intervento eseguito dal 118 in data 11.03.2014, per il soccorso della sig.ra con indicazione dei Controparte_1 dati della chiamata e del luogo in cui è stato eseguito l'intervento di prelevamento del ferito.
6) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.;
per (come rassegnate in comparsa di risposta, richiamata nelle note Controparte_1 di precisazione conclusioni)- Nel merito, rigettare l'appello principale proposto dalla in persona Parte_3 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via STALINGRADO N° 45, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Alessandro, elettivamente domiciliata per l'effetto in Messina alla Via XXVII Luglio n° 103, avverso la sentenza n n° 441/2020 del 13.07.2020 emessa dal Tribunale Civile di Palmi, in persona del G.O. Dott.ssa
Emanuela Ruscio ed in pari data pubblicata, con la conferma delle statuizioni della decisione sul punto, per l'assoluta infondatezza dei motivi che non hanno trovato un diverso plauso istruttorio rispetto alla corretta valutazione operata dal giudicante di prime cure;
- in parziale riforma della citata sentenza, accogliere l'appello incidentale nei termini come proposti e per l'effetto condannare l'appellata in solido all'assicurato a pagare:
• la differenza del danno biologico ancora dovuta per effetto dell'applicata personalizzazione per come prevista dall'art. 139 co 3 del D.LVO 209/2005 e dalla conforme giurisprudenza di merito e di legittimità;
• riconoscere che l'obbligazione risarcitoria per cui è causa, costituisce un debito di valore e come tale è assoggettato alla dovutezza degli interessi nella misura del saggio legale, conformemente agli esiti della giurisprudenza di merito e di legittimità a far data dall'11.3.2014 al oggi, calcolati sull'importo liquidato già devalutato;
(parte aggiunta nelle note di precisazione delle conclusioni) - disporre la condanna alla rifusione delle spese in favore dello Stato, con separato decreto di liquidazione secondo quanto disposto per legge”
pag. 3/9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 7.04.2025, conveniva in giudizio e Controparte_1 Controparte_3 CP_2 per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro del
[...]
11.3.2024, lamentando di essere stata investita dal furgone condotto dal CP_2 assicurato mentre questi effettuava una manovra in retromarcia. Parte_1 non si costituiva, mentre depositava tempestiva comparsa di Controparte_2 CP_3 costituzione e risposta contestando l'esistenza del sinistro, la dinamica indicata e la compatibilità dei danni subiti dalla con l'urto. CP_1
Con sentenza n. 441/2020, il Tribunale di Palmi riconosceva la esclusiva responsabilità del e condannava i convenuti in solido al risarcimento del danno, liquidato in CP_2
€ 12.156,13 oltre interessi dalla decisione al soddisfo.
Con atto di citazione regolarmente notificato, (incorporante Parte_1
, impugnava la predetta sentenza, lamentando l'errata Controparte_3 interpretazione delle risultanze istruttorie e chiedendo, pertanto, l'acquisizione della documentazione relativa all'intervento del 118 e, nel merito, di riformare la decisione appellata rigettando la domanda dell'attrice, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva che contestava la fondatezza dell'appello e proponeva Controparte_1 appello incidentale, lamentando con il primo motivo la mancata personalizzazione del risarcimento del danno, nonostante il consulente tecnico abbia precisato che i postumi permanenti non hanno ridotto la capacità lavorativa specifica ma “comportano però una maggiore usura, oltre a precluderle la possibilità di svolgere attività più remunerative”, e con il secondo motivo contestava la correttezza della motivazione con la quale sono stati esclusi gli interessi sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale.
Con ordinanza del 26.5.2022 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rigettava le richieste istruttorie dell'appellante.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. pag. 4/9 2. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante evidenziava la erroneità della decisione di primo grado, poiché non avrebbe tenuto conto delle risultanze probatorie e delle incongruenze emerse nel corso dell'istruttoria.
Le argomentazioni poste alla base del motivo di appello non appaiono tuttavia convincenti.
Il referto del 118, in cui si attesta che la caduta è accidentale, non ha escluso l'esistenza del sinistro stradale (menzionato come causa della lesione nella restante certificazione ospedaliera) in quanto inserita nella parte relativa alla diagnosi e non nella parte riservata alla indicazione della causa delle lesioni. che è rimasta invece in bianco. In ogni caso, il referto da conto delle dichiarazioni percepite dal medico intervenuto a prestare i primi soccorsi e la fede privilegiata attribuita a detto atto pubblico si riferisce solo alle dichiarazioni ed ai fatti direttamente percepiti dal sanitario e non alla veridicità dei delle dichiarazioni riferite a fatti non avvenuti in presenza del sanitario, come appunto la caduta.
La compatibilità delle lesioni con la dinamica narrata dalla danneggiata è stata accertata dalla consulenza tecnica modale che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, ha riscontrato la plausibilità della narrazione della signora La danneggiata ha, CP_1 infatti, sostenuto di essere stata colpita alla spalla e di essere caduta, finendo con il piede sotto la ruota del furgone. Si tratta proprio dell'ipotesi ritenuta compatibile dal ctu con le lesioni riportate, che chiarisce come solo una caduta e successivo passaggio della ruota sul piede della signora ancora stesa a terra avrebbe provocato danni solo CP_1 alla gamba e non al resto del corpo. La dinamica è compatibile anche con le dichiarazioni del testimone, che ha visto la signora scendere dal marciapiede, gridare e sparire dalla vista: la posizione del testimone rispetto al luogo del sinistro, infatti, consentiva allo stesso di intravedere la strada e la sebbene la sua visuale non CP_1 fosse completa, per cui non riesce più a vedere la danneggiata dopo che viene colpita e cade per terra. Il passaggio della ruota sul piede, che rimane incastrato, provoca la conseguente frattura della gamba. La dinamica narrata dall'attrice appare pertanto confermata dall'istruttoria svolta, del tutto compatibile con la dichiarazione del testimone e con le risultanze delle due consulenze tecniche. pag. 5/9 L'accertamento non appare scalfito dalle peculiarità dei soccorsi prestati alla signora
Il marito della danneggiata ed il teste, infatti, decidono di portare la signora a CP_1 casa, facendosi aiutare dal conducente del furgone, e solo una volta giunti a casa si rendono conto della gravità del danno e decidono di accedere alle cure mediche. La circostanza non appare sospetta, posto che la lesione “a caldo” poteva non apparire così grave, per cui i soccorritori possono aver agito in modo imprudente, spostando la dal luogo dell'investimento per consentirle di rientrare a casa, salvo poi CP_1 accorgersi della gravità del danno e richiedere l'intervento dei sanitari. Si tratta di avvenimento che non è significativo rispetto alla prova dell'effettivo verificarsi del sinistro e delle conseguenze dello stesso, che non vale pertanto ad inficiare la decisione di prime cure.
3. L'appello incidentale è parzialmente fondato.
3.1. Il primo motivo di appello non appare meritevole di accoglimento.
Il danno non patrimoniale è stato correttamente liquidato tenendo conto delle conclusioni raggiunte dal ctu, che ha indicato nel 6% il danno biologico residuo
(l'indicazione dell'1% è evidentemente un refuso, visto che la liquidazione è coerente con l'esatta quantificazione del danno), ed il danno è stato calcolato valutando tutte le conseguenze del caso concreto, tra cui l'incidenza sulla capacità lavorativa della danneggiata.
La danneggiata all'epoca del sinistro aveva 47 anni, era casalinga e disoccupata, ed aveva svolto in precedenza attività di bracciante agricola. Il ctu ha escluso la compromissione della capacità lavorativa specifica, affermando che i postumi residui avrebbero comportato una maggiore usura e precluso la possibilità di svolgere attività più lucrative, e questo aspetto è stato considerato nella determinazione della percentuale di danno permanente, per cui non era necessaria alcuna specifica motivazione da parte del giudice di prime cure, né poteva essere oggetto di liquidazione, quale nuovo danno,
o costituire un elemento valutabile per la personalizzazione del danno.
Al riguardo, la giurisprudenza si è ripetutamente espressa, richiedendo che la personalizzazione sia fondata su “specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da pag. 6/9 queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento
(in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità” (cfr. Cass. n. 21939 del 2017, n. 15084/2019).
Le circostanze evidenziate dall'appellante incidentale, al più, avrebbero consentito una richiesta di danno patrimoniale ove accompagnate dalla dimostrazione di concreta occasione di lavoro non colta a causa della compromissione della salute subita.
3.2. Il secondo motivo di appello deve, invece, essere accolto.
La liquidazione del danno non patrimoniale viene effettuata all'attualità, in quanto trattasi di debito di valore, e sulla somma – devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata – devono essere altresì calcolati gli interessi fino alla data della decisione.
In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. (Cass. Sez. 3, 01/02/2023, n. 2979, Rv. 666698 - 01).
Proprio in tema di indennizzo assicurativo, ossia in fattispecie analoga, di recente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore, e ad essa - a fronte di specifica domanda e previa corrispondente allegazione e prova – pag. 7/9 possono cumularsi gli interessi compensativi, che rappresentano la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta”. (Cass. Sez. 3, 18/03/2025, n. 7216, Rv. 674068 - 01). La prova della sussistenza del maggior danno, peraltro, può essere data attraverso presunzioni, tenendo conto della perdita di valore della somma liquidata rispetto alla sua rivalutazione all'attualità, per cui il richiamo alle regole di comune esperienza effettuato sul punto dall'attrice appare sufficiente per l'applicazione del cumulo degli interessi compensativi e della rivalutazione.
4. L'accoglimento parziale dell'appello incidentale impone la riliquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore sino a 26.000,00 dal D.M.
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 2.540,00 per il primo grado (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale);
€ 2.996,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale). Le spese devono essere corrisposte in favore dell'Erario, vista l'ammissione di CP_1 al patrocinio a spese dello Stato per entrambi i gradi di giudizio.
[...]
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 441/2020, Controparte_1 così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
pag. 8/9 2. accoglie, per quanto di ragione, l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e Parte_1 CP_2 in solido al pagamento della somma di € 12.156,13, oltre interessi
[...] legali sulla somma devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata sino alla presente decisione, oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla decisione al soddisfo;
3. condanna e in solido al Parte_1 Controparte_2 pagamento, in favore dell'Erario, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 5.536,00 per compensi ed € 1.152,36 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
[...]
in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello Parte_1 del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 18 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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