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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 21/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3873/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3873/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del 19/02/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Oggiona SA TE presso lo studio dell'avv. Parte_1
Bruno Fedeli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Cesena presso lo studio degli avv. Controparte_1
Riccardo Luzi e Velca Artusi, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovi procuratori;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DELLE MINORI AVV. ELISA
ROCCHITELLI, con ammissione al patrocinio a spese dello Stato
OGGETTO: separazione giudiziale.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi che vivranno separati nel reciproco rispetto con obbligo per entrambi di comunicare l'eventuale mutamento dei rispettivi luoghi di residenza.
2. Disporre l'affidamento delle due figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, disponendo che il sig. , secondo le indicazioni emerse CP_1
sia nella CTU che nella nota di aggiornamento della dr.ssa del 19.12.2024, Per_1
incontri le figlie nei tempi e modi indicati dal Servizio Tutela Minori del Comune di Oggiona con SA TE (VA) e dal e sempreché il padre riprenda nuovamente contatto con Per_2
entrambi, escludendo, in ogni caso, qualsivoglia ipotesi di trasferta delle bimbe presso il luogo di dimora del genitore non collocatario.
3. IN VIA PRINCIPALE, previo accertamento e riconoscimento che la casa oggetto di assegnazione alla madre collocataria delle due figlie minori è quella ubicata ad Oggiona con
SA TE (VA) in via Volta nr.124, porre a carico del sig. l'obbligo di CP_1 pagamento di un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della prole di €
700,00# (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) oltre il 50% delle spese straordinarie e da intendersi tali tutte quelle di cui al protocollo-linee guida del Tribunale di
Busto Arsizio, così come già disposto nel provvedimento Presidenziale iniziale datato
19.12.2023 ed a cui la ricorrente sig.ra ha già manifestato il proprio Parte_1 assenso nel corso dell'udienza in pari data.
4. IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al precedente punto 3., ovvero in ipotesi della ritenuta persistenza di motivi ostativi all'assegnazione alla madre della casa ubicata ad Oggiona S. TE (VA) in via Volta nr. 124 e dimora abituale delle figlie minori dalla fine dell'anno 2023, sempre in punto ammontare del contributo mensile di mantenimento a carico del padre, confermare il provvedimento Presidenziale del 19.12.2024 per come integrato con il provvedimento successivo datato 05.11.2024 e, per l'effetto, dato atto che la casa già coniugale ubicata ad
Oggiona con S. TE(VA) in via San Vittore n.1/A è già stata rilasciata ai legittimi proprietari che l'hanno altresì alienata a terzi, porre a carico del sig. l'obbligo di CP_1 pagamento di un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della prole di €
1.100,00# (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) oltre il 50% delle spese pagina 2 di 6 straordinarie e da intendersi tali tutte quelle di cui al protocollo-linee guida del Tribunale di
Busto Arsizio.
In via istruttoria: in punto richiesta di assegnazione alla ricorrente della casa in Oggiona con SA TE (VA) via Volta nr.124, procedere all' audizione diretta ex art. 473 bis 4
c.p.c. di entrambi le bambine, ovvero almeno della più grande di età Persona_3
e, in caso non intenda procedervi personalmente, di delegare l'incombente al Curatore
Speciale, al Co.Ge. ovvero ai Servizi Sociali già designati nel corso del giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: Voglia il Tribunale di Busto Arsizio, rigettare le domande della ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi indicati in atti e, per l'effetto, pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) assegnare la casa coniugale sita in Oggiona con SA TE (VA), Via San Vittore, n.1 a
Parte_1
2) affidare in modo condiviso le figlie e ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori con collocazione prevalente delle stesse presso la madre;
3) disporre che il padre possa tenere con sé le figlie secondo la calendarizzazione indicata nella relazione peritale di parte del 28/6/2024 e come da relazione finale del....con esemplificazione recepita nell'ordinanza giudiziale del 5/11/2024 e nel piano genitoriale del 13/11/2024 in atti (cit.doc.14), ovvero che “il padre possa tenerle con sé una volta al mese dal sabato alla domenica, con onere del padre di prelevare le figlie presso l'abitazione materna e con onere della madre di riportarle a casa in
Lombardia” e, dunque:
-week end alternati con pernotto: dal venerdì dalle ore 18,00 fino alla domenica alle ore 18,00; vacanze estive: due settimane consecutive e un'altra non consecutiva;
-festività e ponti: equa suddivisione tra il padre e la madre in modo alternato;
-conferma che, anche nelle more della suindicata calendarizzazione, l'esercizio del proprio diritto di visita delle figlie minori possa avvenire in ossequio alla esemplificazione contenuta nella summenzionata ordinanza giudiziale del 5/11/2024, ovvero che “il padre possa tenerle con sé una volta al mese dal sabato alla domenica, con onere del padre di prelevare le figlie presso l'abitazione materna e con onere della madre di riportarle a casa in Lombardia”;
4) disporre la somma complessiva di € 700,00 rivalutabili annualmente secondo l'indice I.S.T.A.T. quale contributo economico delle figlie minori comprensivo delle seguenti voci come da Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Forlì che si allega;
pagina 3 di 6 5) disporre che le spese straordinarie vengano ripartite nella misura del 50% tra i genitori.
Con vittoria di compensi, spese, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge. Spese compensate in caso di soccombenza.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DELLE MINORI:
Voglia il Tribunale di Busto Arsizio, contrariis rejectis, così giudicare: confermare il collocamento prevalente delle minori presso la madre;
confermare il contributo al mantenimento a carico del padre nella misura stabilita con i provvedimenti provvisori e così in € 700,00 per entrambe le figlie oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo adottato dalla Corte d'Appello di Milano;
disporre l'affido delle minori e in via super esclusiva alla madre o, Per_4 Per_3 Parte_1 in via subordinata, disporne l'affido esclusivo alla stessa;
affidare ai servizi sociali competenti la regolamentazione delle visitazioni padre/ figlie in caso di ripresa delle stesse il tutto secondo le indicazioni fornite dalla CTU Dr.ssa Reggiori.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo pronunziarsi la separazione personale dei coniugi.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dal resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Per quanto concerne i provvedimenti concernenti la prole, deve disporsi l'affidamento super-esclusivo alla madre di e (ad eccezione delle questioni concernenti i rapporto tra il Per_3 Per_4
convenuto e la prole) alla stregua di quanto relazionato dai Servizi Sociali e dal Curatore Speciale, secondo cui il , dopo aver lamentato di essere ostacolato nel suo rapporto con le bambine a causa CP_1
della condotta escludente della moglie e dei suoceri, si è trasferito in corso di causa a Cervia, interrompendo da luglio ogni contatto anche telefonico con le figlie e disattendendo i tentativi degli operatori di convocarlo per rispristinare la frequentazione.
Del resto, la paventata alienazione parentale non ha trovato riscontro negli accertamenti svolti dai
Servizi Sociali e dalla C.T.U.
Pertanto, si dispone che i Servizi Sociali procedano a regolamentare i rapporti tra il padre e le bambine, prevedendo dapprima incontri in Spazio Neutro (come del resto consigliato dagli stessi operatori) e successivamente, in caso di esito positivo, con modalità improntate ad una crescente liberalizzazione.
Nulla può disporsi in ordine all'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, identificabile con l'immobile sito in Oggiona SA TE- Via San Vittore n. 1/A, ove la famiglia era vissuta in pagina 4 di 6 costanza di matrimonio ed alienata a terzi nelle more processuali;
infatti, si condividono le valutazioni espresse sul punto dal Giudice delegato nei provvedimenti resi il 07/02/2024 ed il 05/11/2024 con riferimento al fabbricato ubicato in Via Volta, di proprietà dei coniugi ma da essi mai abitato prima della separazione e, pertanto, insuscettibile di formare oggetto di assegnazione da parte del Collegio.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, deve rimodularsi il contributo per le due figlie in € 450 per ciascuna, oltre la rivalutazione annua ISTAT e ciò con decorrenza dalla data dell'occupazione dell'immobile di Via Volta, avuto riguardo, da un lato, al divario tra la retribuzione percepita dal (circa € 3000 al mese) e quella della (circa € 1800) ed all'interruzione CP_1 Parte_1
della frequentazione tra il padre e le figlie (che comporta un aggravio del carico economico sostenuto dalla madre) e, dall'altro lato, alle spese abitative che il resistente deve sostenere (mentre la ricorrente occupa, seppure non autorizzata, la casa di Via Volta in comproprietà tra i coniugi senza versare alcuna indennità).
Al contributo in questione si aggiunge l'obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie delle minori secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano, mentre alla madre deve attribuirsi il 100% dell'assegno unico in quanto genitore affidatario.
Deve, peraltro, precisarsi che l'affidamento super-esclusivo non comporta che le spese sportive non debbano essere concordate con il padre, con particolare riguardo all'equitazione, trattandosi di esborsi di una certa entità.
Deve ribadirsi l'inammissibilità delle domande non connesse avanzate dalla , oggetto, Parte_1
peraltro, di una fondata eccezione del resistente.
In considerazione della soccombenza parziale di entrambe le parti (il padre ha chiesto infondatamente l'affidamento condiviso delle figlie, mentre la madre ha presentato ripetute istanze, altrettanto prive di fondamento, per conseguire l'assegnazione della casa di Via Volta ed avanzato domande palesemente inammissibili) devono compensarsi tra le parti le rispettive spese di lite, ivi comprese quelle del reclamo, conclusosi con una pronuncia interlocutoria e quelle relative all'espletamento della C.T.U.
Devono, infine, porsi a carico delle parti, in via tra loro solidale, il compenso per il Curatore Speciale delle minori, tenuto conto che la sua nomina si è resa necessaria per l'accesa conflittualità alimentata da entrambi i genitori, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato e nell'ammontare liquidato in dispositivo senza la dimidiazione di legge alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore pagina 5 di 6 del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. sez. II, sentenza n. 19 del 3 gennaio 2020)”.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
Parte_2
2) Affida le minori in modo super-esclusivo alla madre, ad eccezioni delle questioni attinenti al rapporto tra padre e figlie, stabilendo che i Servizi Sociali regolino le modalità e tempistiche degli incontri paterni;
3) Nulla dispone in ordine all'assegnazione alla ricorrente la casa coniugale sita in Oggiona SA
TE- Via San Vittore n. 1/A;
4) Dichiara inammissibile la domanda della ricorrente diretta a conseguire l'assegnazione della casa ubicata nel medesimo Comune in Via Volta n. 124;
5) Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento delle due figlie dell'importo mensile complessivo di € 900, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano (stabilendosi che per le spese sportive le parti dovranno accordarsi);
5) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico relativo alle figlie;
6) Dichiara inammissibili le domande non connesse di cui ai punti 5, 6 e 7 delle conclusioni del ricorso;
7) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle relative al reclamo e quelle relative all'espletamento della C.T.U.;
8) Pone a carico delle parti, in via solidale, il compenso del Curatore Speciale delle minori, che si liquida nell'importo di € 3.000, oltre gli accessori di legge, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione delle minori al patrocinio a spese dello Stato;
9) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 20/02/2025
Il Presidente Estensore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3873/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del 19/02/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Oggiona SA TE presso lo studio dell'avv. Parte_1
Bruno Fedeli, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Cesena presso lo studio degli avv. Controparte_1
Riccardo Luzi e Velca Artusi, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovi procuratori;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DELLE MINORI AVV. ELISA
ROCCHITELLI, con ammissione al patrocinio a spese dello Stato
OGGETTO: separazione giudiziale.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi che vivranno separati nel reciproco rispetto con obbligo per entrambi di comunicare l'eventuale mutamento dei rispettivi luoghi di residenza.
2. Disporre l'affidamento delle due figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, disponendo che il sig. , secondo le indicazioni emerse CP_1
sia nella CTU che nella nota di aggiornamento della dr.ssa del 19.12.2024, Per_1
incontri le figlie nei tempi e modi indicati dal Servizio Tutela Minori del Comune di Oggiona con SA TE (VA) e dal e sempreché il padre riprenda nuovamente contatto con Per_2
entrambi, escludendo, in ogni caso, qualsivoglia ipotesi di trasferta delle bimbe presso il luogo di dimora del genitore non collocatario.
3. IN VIA PRINCIPALE, previo accertamento e riconoscimento che la casa oggetto di assegnazione alla madre collocataria delle due figlie minori è quella ubicata ad Oggiona con
SA TE (VA) in via Volta nr.124, porre a carico del sig. l'obbligo di CP_1 pagamento di un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della prole di €
700,00# (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) oltre il 50% delle spese straordinarie e da intendersi tali tutte quelle di cui al protocollo-linee guida del Tribunale di
Busto Arsizio, così come già disposto nel provvedimento Presidenziale iniziale datato
19.12.2023 ed a cui la ricorrente sig.ra ha già manifestato il proprio Parte_1 assenso nel corso dell'udienza in pari data.
4. IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al precedente punto 3., ovvero in ipotesi della ritenuta persistenza di motivi ostativi all'assegnazione alla madre della casa ubicata ad Oggiona S. TE (VA) in via Volta nr. 124 e dimora abituale delle figlie minori dalla fine dell'anno 2023, sempre in punto ammontare del contributo mensile di mantenimento a carico del padre, confermare il provvedimento Presidenziale del 19.12.2024 per come integrato con il provvedimento successivo datato 05.11.2024 e, per l'effetto, dato atto che la casa già coniugale ubicata ad
Oggiona con S. TE(VA) in via San Vittore n.1/A è già stata rilasciata ai legittimi proprietari che l'hanno altresì alienata a terzi, porre a carico del sig. l'obbligo di CP_1 pagamento di un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della prole di €
1.100,00# (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) oltre il 50% delle spese pagina 2 di 6 straordinarie e da intendersi tali tutte quelle di cui al protocollo-linee guida del Tribunale di
Busto Arsizio.
In via istruttoria: in punto richiesta di assegnazione alla ricorrente della casa in Oggiona con SA TE (VA) via Volta nr.124, procedere all' audizione diretta ex art. 473 bis 4
c.p.c. di entrambi le bambine, ovvero almeno della più grande di età Persona_3
e, in caso non intenda procedervi personalmente, di delegare l'incombente al Curatore
Speciale, al Co.Ge. ovvero ai Servizi Sociali già designati nel corso del giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: Voglia il Tribunale di Busto Arsizio, rigettare le domande della ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi indicati in atti e, per l'effetto, pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) assegnare la casa coniugale sita in Oggiona con SA TE (VA), Via San Vittore, n.1 a
Parte_1
2) affidare in modo condiviso le figlie e ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori con collocazione prevalente delle stesse presso la madre;
3) disporre che il padre possa tenere con sé le figlie secondo la calendarizzazione indicata nella relazione peritale di parte del 28/6/2024 e come da relazione finale del....con esemplificazione recepita nell'ordinanza giudiziale del 5/11/2024 e nel piano genitoriale del 13/11/2024 in atti (cit.doc.14), ovvero che “il padre possa tenerle con sé una volta al mese dal sabato alla domenica, con onere del padre di prelevare le figlie presso l'abitazione materna e con onere della madre di riportarle a casa in
Lombardia” e, dunque:
-week end alternati con pernotto: dal venerdì dalle ore 18,00 fino alla domenica alle ore 18,00; vacanze estive: due settimane consecutive e un'altra non consecutiva;
-festività e ponti: equa suddivisione tra il padre e la madre in modo alternato;
-conferma che, anche nelle more della suindicata calendarizzazione, l'esercizio del proprio diritto di visita delle figlie minori possa avvenire in ossequio alla esemplificazione contenuta nella summenzionata ordinanza giudiziale del 5/11/2024, ovvero che “il padre possa tenerle con sé una volta al mese dal sabato alla domenica, con onere del padre di prelevare le figlie presso l'abitazione materna e con onere della madre di riportarle a casa in Lombardia”;
4) disporre la somma complessiva di € 700,00 rivalutabili annualmente secondo l'indice I.S.T.A.T. quale contributo economico delle figlie minori comprensivo delle seguenti voci come da Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Forlì che si allega;
pagina 3 di 6 5) disporre che le spese straordinarie vengano ripartite nella misura del 50% tra i genitori.
Con vittoria di compensi, spese, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge. Spese compensate in caso di soccombenza.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DELLE MINORI:
Voglia il Tribunale di Busto Arsizio, contrariis rejectis, così giudicare: confermare il collocamento prevalente delle minori presso la madre;
confermare il contributo al mantenimento a carico del padre nella misura stabilita con i provvedimenti provvisori e così in € 700,00 per entrambe le figlie oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo adottato dalla Corte d'Appello di Milano;
disporre l'affido delle minori e in via super esclusiva alla madre o, Per_4 Per_3 Parte_1 in via subordinata, disporne l'affido esclusivo alla stessa;
affidare ai servizi sociali competenti la regolamentazione delle visitazioni padre/ figlie in caso di ripresa delle stesse il tutto secondo le indicazioni fornite dalla CTU Dr.ssa Reggiori.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve in primo luogo pronunziarsi la separazione personale dei coniugi.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dal resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Per quanto concerne i provvedimenti concernenti la prole, deve disporsi l'affidamento super-esclusivo alla madre di e (ad eccezione delle questioni concernenti i rapporto tra il Per_3 Per_4
convenuto e la prole) alla stregua di quanto relazionato dai Servizi Sociali e dal Curatore Speciale, secondo cui il , dopo aver lamentato di essere ostacolato nel suo rapporto con le bambine a causa CP_1
della condotta escludente della moglie e dei suoceri, si è trasferito in corso di causa a Cervia, interrompendo da luglio ogni contatto anche telefonico con le figlie e disattendendo i tentativi degli operatori di convocarlo per rispristinare la frequentazione.
Del resto, la paventata alienazione parentale non ha trovato riscontro negli accertamenti svolti dai
Servizi Sociali e dalla C.T.U.
Pertanto, si dispone che i Servizi Sociali procedano a regolamentare i rapporti tra il padre e le bambine, prevedendo dapprima incontri in Spazio Neutro (come del resto consigliato dagli stessi operatori) e successivamente, in caso di esito positivo, con modalità improntate ad una crescente liberalizzazione.
Nulla può disporsi in ordine all'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale, identificabile con l'immobile sito in Oggiona SA TE- Via San Vittore n. 1/A, ove la famiglia era vissuta in pagina 4 di 6 costanza di matrimonio ed alienata a terzi nelle more processuali;
infatti, si condividono le valutazioni espresse sul punto dal Giudice delegato nei provvedimenti resi il 07/02/2024 ed il 05/11/2024 con riferimento al fabbricato ubicato in Via Volta, di proprietà dei coniugi ma da essi mai abitato prima della separazione e, pertanto, insuscettibile di formare oggetto di assegnazione da parte del Collegio.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, deve rimodularsi il contributo per le due figlie in € 450 per ciascuna, oltre la rivalutazione annua ISTAT e ciò con decorrenza dalla data dell'occupazione dell'immobile di Via Volta, avuto riguardo, da un lato, al divario tra la retribuzione percepita dal (circa € 3000 al mese) e quella della (circa € 1800) ed all'interruzione CP_1 Parte_1
della frequentazione tra il padre e le figlie (che comporta un aggravio del carico economico sostenuto dalla madre) e, dall'altro lato, alle spese abitative che il resistente deve sostenere (mentre la ricorrente occupa, seppure non autorizzata, la casa di Via Volta in comproprietà tra i coniugi senza versare alcuna indennità).
Al contributo in questione si aggiunge l'obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie delle minori secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano, mentre alla madre deve attribuirsi il 100% dell'assegno unico in quanto genitore affidatario.
Deve, peraltro, precisarsi che l'affidamento super-esclusivo non comporta che le spese sportive non debbano essere concordate con il padre, con particolare riguardo all'equitazione, trattandosi di esborsi di una certa entità.
Deve ribadirsi l'inammissibilità delle domande non connesse avanzate dalla , oggetto, Parte_1
peraltro, di una fondata eccezione del resistente.
In considerazione della soccombenza parziale di entrambe le parti (il padre ha chiesto infondatamente l'affidamento condiviso delle figlie, mentre la madre ha presentato ripetute istanze, altrettanto prive di fondamento, per conseguire l'assegnazione della casa di Via Volta ed avanzato domande palesemente inammissibili) devono compensarsi tra le parti le rispettive spese di lite, ivi comprese quelle del reclamo, conclusosi con una pronuncia interlocutoria e quelle relative all'espletamento della C.T.U.
Devono, infine, porsi a carico delle parti, in via tra loro solidale, il compenso per il Curatore Speciale delle minori, tenuto conto che la sua nomina si è resa necessaria per l'accesa conflittualità alimentata da entrambi i genitori, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato e nell'ammontare liquidato in dispositivo senza la dimidiazione di legge alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore pagina 5 di 6 del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. sez. II, sentenza n. 19 del 3 gennaio 2020)”.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi;
Parte_2
2) Affida le minori in modo super-esclusivo alla madre, ad eccezioni delle questioni attinenti al rapporto tra padre e figlie, stabilendo che i Servizi Sociali regolino le modalità e tempistiche degli incontri paterni;
3) Nulla dispone in ordine all'assegnazione alla ricorrente la casa coniugale sita in Oggiona SA
TE- Via San Vittore n. 1/A;
4) Dichiara inammissibile la domanda della ricorrente diretta a conseguire l'assegnazione della casa ubicata nel medesimo Comune in Via Volta n. 124;
5) Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento delle due figlie dell'importo mensile complessivo di € 900, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano (stabilendosi che per le spese sportive le parti dovranno accordarsi);
5) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico relativo alle figlie;
6) Dichiara inammissibili le domande non connesse di cui ai punti 5, 6 e 7 delle conclusioni del ricorso;
7) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle relative al reclamo e quelle relative all'espletamento della C.T.U.;
8) Pone a carico delle parti, in via solidale, il compenso del Curatore Speciale delle minori, che si liquida nell'importo di € 3.000, oltre gli accessori di legge, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione delle minori al patrocinio a spese dello Stato;
9) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 20/02/2025
Il Presidente Estensore
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