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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 15468 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GALANTE SALVATORE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. LEMBO GIUSEPPE N.Q. FUNZIONARIO Controparte_1 CP_1
Resistente
All'udienza di discussione dell'8.04.2025 ha pronunziato
SENTENZA
dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Dichiara che la ricorrente possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento il diritto per l'iscrizione nelle Liste del Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8,
Legge 12 Marzo 1999, n. 68 ai fini dell'iscrizione nelle liste speciali del
Tribunale di Palermo sez. Lavoro collocamento .
Condanna l' a rifondere allo Stato le spese di lite, liquidate come da separato CP_1
decreto. Pone a carico dell' le spese di c.t.u. già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 15.12.2023, il ricorrente affermava di avere presentato in data 11/07/2023 domanda in via amministrativa al fine di ottenere i benefici economici previsti per gli invalidi civili (iscrizione negli elenchi
CP_ speciali) e citava in giudizio l' per vedere riconosciuto il proprio diritto alla prestazione richiesta – essendo decorsi dalla data della domanda oltre 120 giorni senza alcun riscontro.
premesso che, instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1
contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, con l'effettuazione di consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'odierna udienza;
- premesso che, alla luce del disposto di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973 che testualmente dispone “in materia di assistenza obbligatoria la richiesta
all'istituto si intende ad ogni effetto di legge respinta quando siano trascorsi 120
giorni dalla presentazione della domanda senza che l'istituto si sia pronunciato”;
- che la citata norma di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973 trova applicazione a seguito dell'entrata in vigore della a legge n. 102 del 2009 per effetto della quale a decorrere dal primo gennaio 2010
viene trasferito alla competenza esclusiva dell' l'intero procedimento amministrativo volto all'accertamento del diritto CP_1
ai benefici di legge in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio,
infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami effettuati, ha concluso per il riconoscimento di un valore del 100% di invalidità civile tale da poter conseguire il diritto per l'iscrizione nelle Liste del Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8, Legge 12 Marzo 1999, n. 68, acquisendone i relativi benefici atteso che a tal fine è sufficiente un' invalidità pari almeno al 46%;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr.
relazione in atti );
- ritenuto, pertanto, che va dichiarato che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari e di reddito necessari per l'iscrizione negli elenchi per gli invalidi civili;
- rilevato, quindi, che, assorbita ogni altra questione, il ricorso merita accoglimento, con le consequenziali statuizioni in materia di spese di lite, tenuto conto che il ricorrente è ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, si provvede come in dispositivo;
- vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
già liquidate e poste provvisoriamente carico di quest'ultimo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza dell' 08/04/2025.
IL GI
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 15468 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GALANTE SALVATORE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. LEMBO GIUSEPPE N.Q. FUNZIONARIO Controparte_1 CP_1
Resistente
All'udienza di discussione dell'8.04.2025 ha pronunziato
SENTENZA
dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Dichiara che la ricorrente possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento il diritto per l'iscrizione nelle Liste del Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8,
Legge 12 Marzo 1999, n. 68 ai fini dell'iscrizione nelle liste speciali del
Tribunale di Palermo sez. Lavoro collocamento .
Condanna l' a rifondere allo Stato le spese di lite, liquidate come da separato CP_1
decreto. Pone a carico dell' le spese di c.t.u. già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 15.12.2023, il ricorrente affermava di avere presentato in data 11/07/2023 domanda in via amministrativa al fine di ottenere i benefici economici previsti per gli invalidi civili (iscrizione negli elenchi
CP_ speciali) e citava in giudizio l' per vedere riconosciuto il proprio diritto alla prestazione richiesta – essendo decorsi dalla data della domanda oltre 120 giorni senza alcun riscontro.
premesso che, instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1
contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, con l'effettuazione di consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'odierna udienza;
- premesso che, alla luce del disposto di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973 che testualmente dispone “in materia di assistenza obbligatoria la richiesta
all'istituto si intende ad ogni effetto di legge respinta quando siano trascorsi 120
giorni dalla presentazione della domanda senza che l'istituto si sia pronunciato”;
- che la citata norma di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973 trova applicazione a seguito dell'entrata in vigore della a legge n. 102 del 2009 per effetto della quale a decorrere dal primo gennaio 2010
viene trasferito alla competenza esclusiva dell' l'intero procedimento amministrativo volto all'accertamento del diritto CP_1
ai benefici di legge in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio,
infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami effettuati, ha concluso per il riconoscimento di un valore del 100% di invalidità civile tale da poter conseguire il diritto per l'iscrizione nelle Liste del Collocamento Obbligatorio ai sensi dell'art. 8, Legge 12 Marzo 1999, n. 68, acquisendone i relativi benefici atteso che a tal fine è sufficiente un' invalidità pari almeno al 46%;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr.
relazione in atti );
- ritenuto, pertanto, che va dichiarato che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari e di reddito necessari per l'iscrizione negli elenchi per gli invalidi civili;
- rilevato, quindi, che, assorbita ogni altra questione, il ricorso merita accoglimento, con le consequenziali statuizioni in materia di spese di lite, tenuto conto che il ricorrente è ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, si provvede come in dispositivo;
- vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
già liquidate e poste provvisoriamente carico di quest'ultimo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza dell' 08/04/2025.
IL GI
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro