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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/09/2024, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2454/2021
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, il giorno 19/09/2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo, ex art. 429, 1 comma, seconda parte, c.p.c., la seguente nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in primo grado iscritta al n. 2454 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CANTINELLI ENZO, con domicilio eletto VIA DEI CONTI 3 - FIRENZE
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa come Controparte_1 P.IVA_1 in atti dall'Avv. DE PASCALI MONICA, con domicilio eletto in VIA CIOCIARIA 16 - ROMA
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento e a cartella esattoriale per contributi previdenziali ed assicurativi. Conclusioni. Parte opponente: accertare e dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento per intervenuta decadenza attesa la notifica delle stesse avvenuta in data 22.01.2011 per tributi relativi agli anni 1998 2000; e comunque accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di credito del resistente per l'intervenuta prescrizione causata dalla decorrenza del termine quinquennale previsto per il caso de quo, atteso che dal la notifica della cartella del 22.01.2011 e quella dell'intimazione del 18.09.2019 non sono pervenuti atti interruttivi;
nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando l'illegittimità del diritto di credito dell azionato nei Controparte_1 riguardi del Sig. estraneo di fatto ai tributi erariali richiesti dal 1999 con riferimento alla Società Parte_1 e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.0 Parte_2 41201990100384 03/000 e delle cartelle di pagamento alla stessa sottese, in particolare le n. n.04120010147614144501; n.04120010193152204501; n.04120020099 761579501; n.04120050046692900501; afferenti INAIL rate premio;
tutti tributi ed imposte relativi alla Controparte_2 Parte_3
per il periodo 1999-2000, per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore
[...] del procuratore antistatario. CP_ Parte opposta : rigetto dell'opposizione e vittoria delle spese di lite.
Inail: dichiarare inammissibile e infondata l'opposizione e rigettare la stessa nel merito con il favore delle spese di lite. CP
: rigetto dell'opposizione perché infondato con vittoria di spese e compensi di giudizio. In via subordinata, nell'ipotesi di accertata prescrizione per carenza di atti interruttivi posti in essere dal concessionario, si CP chiede la condanna alle spese solo nei confronti di quest'ultima con esonero dell .
Tribunale di RE
___________________
1. - Con ricorso in riassunzione depositato in data 03/12/2021 ha Parte_1 proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. n.0412019901003840 3000 notificata al ricorrente da di RE, il 18.09.2019, Controparte_4 CP_ relativamente alle cartelle nn. 04120010147614144501 (per contributi ); 04120010193152204501 ( per premi Inail); 0412002009761579501 (per contributi CP_
); 04120050046692900501 ( per premi Inail).
Per quello che qui rileva, nell'originario ricorso proposto dinanzi alla C.T.P. di RE ( che si pronunciava dichiarando il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle CP_ contenenti pretese extratributarie da parte dell' e dell'Inail), l'opponente aveva lamentato la nullità e l'inopponibilità delle cartelle asseritamente notificategli in data 22 gennaio 2011 nella qualità di socio accomandatario della società
[...] con sede in Via di Casellina 48/50 in Scandicci. Aveva infatti Parte_3 dedotto che quanto alla sua posizione di socio e amministratore della predetta s.a.s., costituitasi nel 2000, si era trattata di una nomina fittizia ad opera dei veri amministratori e soci di fatto, tali e , i quali, dietro Controparte_5 CP_6 corrispettivo di denaro, del quale lo stesso necessitava per il continuo acquisto di sostanze stupefacenti in ragione del suo stato di grave tossicodipendenza, lo avevano coinvolto nella partecipazione societaria nella rimanendo tuttavia Parte_2 totalmente estraneo nel corso degli anni alla sua gestione ed amministrazione, come poteva desumersi agevolmente dalla circostanza dei suoi trascorsi in carcere in Spagna sino al 2002 e in seguito, una volta rientrato in Italia, dell'essersi occupato in altri lavoro al suo rientro in Italia, senza avere mai avuto alcun contatto con i predetti soggetti. Peraltro, solo nel 2007 l'opponente aveva avuto modo di chiarire la sua posizione dinanzi all'Autorità di PG, in merito alle indagini penali avviate nei confronti della legalmente rappresentata dalla medesima , Controparte_7 Controparte_5 risultata come società affittuaria dell'azienda facente capo all sin dal Parte_2 mese di agosto 2000, adducendo di essere un intestatario fittizio delle attività di tale ultima società. Aveva rappresentato inoltre che solo in data 23 dicembre 2008 lo stesso, con il consenso dell'altro socio accomandante , riusciva a cedere Persona_1 la sua quota di partecipazione societaria della a il quale Parte_2 CP_6 contestualmente gli rilasciava una dichiarazione di totale manleva da ogni responsabilità per tutte le obbligazioni sociali contratte dalla società negli anni in cui lo stesso era stato amministratore e socio, riconoscendo così la sua totale estraneità alla gestione societaria.
Sennonché, negli anni successivi l'opponente aveva continuato a ricevere
“…richieste di pagamento relative ai tributi erariali afferenti la che lo Parte_2 stesso consegnava alla Sig.ra non avendo più contatti con il divenuto Pt_4 CP_6 irreperibile, affinché provvedessero al pagamento…”.
Solo dopo la notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è processo ( per il ragguardevole importo di € 2.638.199,92), l'opponente aveva avuto modo di appurare che i predetti soggetti con sentenza penale del Tribunale di RE erano stati ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta, in quanto rispettivamente
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soci e amministratori di fatto della dichiarata fallita il 3 maggio 2006, Controparte_7 per avere sottratto alla disponibilità dei creditori somme distratte in favore della rappresentata dal ma, come detto, di fatto amministrata dai Parte_2 Pt_1 suddetti imputati.
Sempre nel corso del giudizio tributario, il ricorrente aveva specificamente dedotto il suo stato di incapacità naturale, anche a ricevere comunicazioni di sorta da parte degli Enti creditori, durante tutto il periodo caratterizzato dall'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche dal 2002 sino al 2016 come documentato dalla documentazione socio-sanitaria allegata a supporto dell'opposizione. Sicché, sotto tale profilo, impugnava altresì le cartelle opposte per assoluta nullità delle relative notifiche ricevute in stato di incapacità naturale.
Ha quindi concluso, nel presente giudizio riassunto, chiedendo l'annullamento dei suddetti titoli per carenza dei presupposti di fatto per l'imputabilità a lui delle obbligazioni contributive eccependo altresì la maturata prescrizione dei crediti ad essi sottesi in assenza di validi atti interruttivi opponibili nei suoi confronti.
Costituito il contraddittorio, hanno resistito all'opposizione gli Enti impositori e l' eccependone l'infondatezza sul rilievo della ritualità delle notifiche delle CP_3 cartelle e dei successivi atti di intimazione di pagamento così come da documentazione prodotta in atti.
Disposta l'integrazione documentale, la causa, sulle conclusioni riportate in atti è stata decisa come da dispositivo che segue.
2. - L'opposizione è solo in parte meritevole di accoglimento.
2.1. - Innanzitutto, va osservato in fatto che, in base alla produzione della parte resistente , le cartelle di pagamento di cui si discute - segnatamente 1. CP_3 04120010147614144501 del 22.1.2011, 2. 04120010193152204501 del 22.1.2011 3. 04120020099761579501 del 22.1.2011; 4. 04120050046692900501 del 22.1.2011 - sono state regolarmente notificate il 22.1.2011 mediante consegna a mani dello stesso ricorrente e non sono state opposte nel termine di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. n. 46 del 1999.
Una volta accertata la ritualità della notificazione della cartella di pagamento, deve infatti ritenersi l'incontrovertibilità del credito in quanto la società non ha impugnato la cartella entro il termine di 40 giorni di cui all'art.24 comma 5 d.lgs.n. 46/99: secondo consolidata giurisprudenza una volta intervenuto decorso del termine per l'opposizione ex d.lgs.n.46/99 la pretesa oggetto del ruolo diventa incontrovertibile (Cass. n. 4506/2007, Cass.n.2835/2009).
2.2. - La questione relativa alla pretesa tempestività dell'opposizione avverso le su richiamate cartelle di pagamento, in relazione alla sussunta estraneità dell'opponente alle vicende societarie e alle obbligazioni dalla stessa contratte, è infatti assorbita da quanto già dedotto dagli Enti creditori, relativamente alla impossibilità di contestare i crediti contributivi e premi assicurativi stante la regolarità del procedimento ex art. 24 dlgs.n.46/99 e decorso il termine per l'impugnazione della cartella ivi previsto.
2.3. - Del resto, l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo, è pacificamente ritenuta ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo soltanto se il contribuente
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alleghi di non aver mai avuto conoscenza, in precedenza, della cartella per un vizio di notifica e, quindi, solo in funzione recuperatoria ( v., tra tante, Cass. 29294/2019).
Diversamente opinando e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza.
Nel caso in cui il debitore intenda far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare, la prescrizione), si è ritenuto che lo strumento a sua disposizione sarebbe stato, a fronte dell'iniziativa esecutiva dell'amministrazione in forza di un credito prescritto, l'opposizione all'esecuzione ( ibid.).
2.4. - Nel caso di specie, la difesa opponente, richiamando le proprie difese svolte nel corso del giudizio di opposizione dinanzi alla CTP di RE, ha in effetti eccepito la nullità delle notifiche afferenti alle cartelle opposte, deducendo una sorta di incapacità naturale in cui si sarebbe trovato al momento della ricezione dei suddetti titoli e dei successivi avvisi di mora.
L'eccezione è tuttavia generica ove si consideri che, quantunque sia corroborata da una serie di circostanze, quali la sottoposizione dell'opponente a reiterati programmi di disintossicazione e di recupero, il supposto stato di impedimento psico- fisico abbraccia un tempo talmente ampio che non consente di ritenere che al momento della notifica il destinatario versasse in uno stato assoluto di incapacità tale da non comprendere il significato delle proprie azioni. Tanto più che lo stesso ricorrente ha ammesso in ricorso la circostanza di avere di volta in volta inoltrato le varie comunicazioni e richieste di pagamento che riceveva da parte degli Enti impositori ai gestori di fatto della società di cui era stato ( almeno sino al periodo della cessione nel 2008) legale rappresentante, alla sig.ra e per essa al Pt_4 CP_6 perché provvedessero ad assolvere alle relative obbligazioni. Ciò a dimostrazione che lo stesso era in grado di comprendere il senso e il valore delle suddette notificazioni in relazione ai crediti societari riguardanti al Parte_2
2.5. - Sgombrato, dunque, il campo da ogni dubbio sulla regolare ricezione delle cartelle opposte, resta da esaminare unicamente la sorte dei crediti contributivi ed assicurativi indicati nella intimazione di pagamento oggetto di opposizione ed in particolare se sia fondata l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla formazione dei titoli portati dalle suindicate cartelle di pagamento.
2.6. - Orbene, occorre innanzitutto precisare che, quanto alla cartella n. 04120050046692900501 risulta ex actis l'avvenuto sgravio ad opera dell'Ente impositore Inail, sicché in ordine ad essa deve dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
3. - Quanto al resto, vale osservare quanto segue.
3.1. - L'agente di riscossione ha in parte documentato l'avvenuta interruzione dei termini di prescrizione attraverso la produzione delle prove afferenti alla notifica all'opponente di alcune intimazioni di pagamento e, segnatamente, quelle notificate rispettivamente in data 25 ottobre 2013 e in data 15 novembre 2016, relativamente alla cartella n. 04120010147614144501 (per un importo complessivo di €
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1.117.808,86) producendo le relate di notifica AVI 04120139011002271000 e n. AVI 04120169006359492000 del 15/11/2016 (v. all.ti alla memoria di costituzione ). CP_3
E' sufficiente fare richiamo a tali atti per ritenere che alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento opposta in data 18 settembre 2019 non fossero certamente prescritti i relativi crediti contributivi ed assicurativi.
3.2. - Al contrario, riguardo alla cartella n. 04120020099761579501 ( per un importo complessivo di € 308.436,41), è stata sì prodotta la relata di notifica dell'AVI del 25 ottobre 2013 n. 04120139011002372000 (diversa da quella AVI 04120139011002271000 recante la medesima data), ma non l'atto di intimazione sicché non è possibile riferire il contenuto di richiesta di pagamento alla cartella in questione. Ne consegue che, in assenza della prova di un valido atto interruttivo medio tempore, il credito opposto deve ritenersi prescritto.
3.3. - Quanto, invece, alla cartella n. 04120010193152204501 del 22.1.2011 in effetti, le parti resistenti hanno omesso, nonostante l'invito del giudice in fase istruttoria, di dare prova della rituale notifica del primo atto interruttivo ad essa riferibile ( AVI 04120159009051661000 dell'08/05/2015), risultando non sufficiente il successivo avviso di mora del 15 novembre 2016, sopra richiamato, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione quinquennale.
Tanto basta ad accogliere l'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali portati dal suddetto titolo.
4. - In definitiva, sulla scorta di tali risultanze, assorbita ogni altra questione, va dichiarata l'estinzione dei crediti portati dalle cartelle n. 04120020099761579501 e n. n. 04120010193152204501 per sopravvenuta prescrizione, mentre va dichiarata la cessazione della materia del contendere riguardo alla cartella n. 04120050046692900501 per intervenuto sgravio della stessa.
Nel resto, l'opposizione deve essere rigettata.
5. - In considerazione del parziale rigetto dell'opposizione si ravvisano ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese del grado.
La complessa articolazione delle questioni trattate in relazione anche ai carichi di ruolo impone la fissazione del termine per il deposito della motivazione in giorni 30.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) Dichiara non dovute le somme di cui alle cartelle nn. 04120010193152204501 del 22.1.2011 e 04120020099761579501 del 22.1.2011 perché estinti i crediti contributivi ad esse sottese per prescrizione. Dichiara la cessata materia del contendere quanto all'opposizione all'intimazione e alla cartella n. 04120050046692900501 del 22.1.2011. Rigetta per il resto l'opposizione. II) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Motivi riservati: 30 giorni. Così deciso in RE, il 19/09/2024
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te) ___________________________________________________________________ 5
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, il giorno 19/09/2024, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo, ex art. 429, 1 comma, seconda parte, c.p.c., la seguente nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in primo grado iscritta al n. 2454 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CANTINELLI ENZO, con domicilio eletto VIA DEI CONTI 3 - FIRENZE
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa come Controparte_1 P.IVA_1 in atti dall'Avv. DE PASCALI MONICA, con domicilio eletto in VIA CIOCIARIA 16 - ROMA
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento e a cartella esattoriale per contributi previdenziali ed assicurativi. Conclusioni. Parte opponente: accertare e dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento per intervenuta decadenza attesa la notifica delle stesse avvenuta in data 22.01.2011 per tributi relativi agli anni 1998 2000; e comunque accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di credito del resistente per l'intervenuta prescrizione causata dalla decorrenza del termine quinquennale previsto per il caso de quo, atteso che dal la notifica della cartella del 22.01.2011 e quella dell'intimazione del 18.09.2019 non sono pervenuti atti interruttivi;
nel merito, accogliere il presente ricorso dichiarando l'illegittimità del diritto di credito dell azionato nei Controparte_1 riguardi del Sig. estraneo di fatto ai tributi erariali richiesti dal 1999 con riferimento alla Società Parte_1 e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.0 Parte_2 41201990100384 03/000 e delle cartelle di pagamento alla stessa sottese, in particolare le n. n.04120010147614144501; n.04120010193152204501; n.04120020099 761579501; n.04120050046692900501; afferenti INAIL rate premio;
tutti tributi ed imposte relativi alla Controparte_2 Parte_3
per il periodo 1999-2000, per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore
[...] del procuratore antistatario. CP_ Parte opposta : rigetto dell'opposizione e vittoria delle spese di lite.
Inail: dichiarare inammissibile e infondata l'opposizione e rigettare la stessa nel merito con il favore delle spese di lite. CP
: rigetto dell'opposizione perché infondato con vittoria di spese e compensi di giudizio. In via subordinata, nell'ipotesi di accertata prescrizione per carenza di atti interruttivi posti in essere dal concessionario, si CP chiede la condanna alle spese solo nei confronti di quest'ultima con esonero dell .
Tribunale di RE
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1. - Con ricorso in riassunzione depositato in data 03/12/2021 ha Parte_1 proposto opposizione all'intimazione di pagamento n. n.0412019901003840 3000 notificata al ricorrente da di RE, il 18.09.2019, Controparte_4 CP_ relativamente alle cartelle nn. 04120010147614144501 (per contributi ); 04120010193152204501 ( per premi Inail); 0412002009761579501 (per contributi CP_
); 04120050046692900501 ( per premi Inail).
Per quello che qui rileva, nell'originario ricorso proposto dinanzi alla C.T.P. di RE ( che si pronunciava dichiarando il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle CP_ contenenti pretese extratributarie da parte dell' e dell'Inail), l'opponente aveva lamentato la nullità e l'inopponibilità delle cartelle asseritamente notificategli in data 22 gennaio 2011 nella qualità di socio accomandatario della società
[...] con sede in Via di Casellina 48/50 in Scandicci. Aveva infatti Parte_3 dedotto che quanto alla sua posizione di socio e amministratore della predetta s.a.s., costituitasi nel 2000, si era trattata di una nomina fittizia ad opera dei veri amministratori e soci di fatto, tali e , i quali, dietro Controparte_5 CP_6 corrispettivo di denaro, del quale lo stesso necessitava per il continuo acquisto di sostanze stupefacenti in ragione del suo stato di grave tossicodipendenza, lo avevano coinvolto nella partecipazione societaria nella rimanendo tuttavia Parte_2 totalmente estraneo nel corso degli anni alla sua gestione ed amministrazione, come poteva desumersi agevolmente dalla circostanza dei suoi trascorsi in carcere in Spagna sino al 2002 e in seguito, una volta rientrato in Italia, dell'essersi occupato in altri lavoro al suo rientro in Italia, senza avere mai avuto alcun contatto con i predetti soggetti. Peraltro, solo nel 2007 l'opponente aveva avuto modo di chiarire la sua posizione dinanzi all'Autorità di PG, in merito alle indagini penali avviate nei confronti della legalmente rappresentata dalla medesima , Controparte_7 Controparte_5 risultata come società affittuaria dell'azienda facente capo all sin dal Parte_2 mese di agosto 2000, adducendo di essere un intestatario fittizio delle attività di tale ultima società. Aveva rappresentato inoltre che solo in data 23 dicembre 2008 lo stesso, con il consenso dell'altro socio accomandante , riusciva a cedere Persona_1 la sua quota di partecipazione societaria della a il quale Parte_2 CP_6 contestualmente gli rilasciava una dichiarazione di totale manleva da ogni responsabilità per tutte le obbligazioni sociali contratte dalla società negli anni in cui lo stesso era stato amministratore e socio, riconoscendo così la sua totale estraneità alla gestione societaria.
Sennonché, negli anni successivi l'opponente aveva continuato a ricevere
“…richieste di pagamento relative ai tributi erariali afferenti la che lo Parte_2 stesso consegnava alla Sig.ra non avendo più contatti con il divenuto Pt_4 CP_6 irreperibile, affinché provvedessero al pagamento…”.
Solo dopo la notificazione dell'intimazione di pagamento per cui è processo ( per il ragguardevole importo di € 2.638.199,92), l'opponente aveva avuto modo di appurare che i predetti soggetti con sentenza penale del Tribunale di RE erano stati ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta, in quanto rispettivamente
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soci e amministratori di fatto della dichiarata fallita il 3 maggio 2006, Controparte_7 per avere sottratto alla disponibilità dei creditori somme distratte in favore della rappresentata dal ma, come detto, di fatto amministrata dai Parte_2 Pt_1 suddetti imputati.
Sempre nel corso del giudizio tributario, il ricorrente aveva specificamente dedotto il suo stato di incapacità naturale, anche a ricevere comunicazioni di sorta da parte degli Enti creditori, durante tutto il periodo caratterizzato dall'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche dal 2002 sino al 2016 come documentato dalla documentazione socio-sanitaria allegata a supporto dell'opposizione. Sicché, sotto tale profilo, impugnava altresì le cartelle opposte per assoluta nullità delle relative notifiche ricevute in stato di incapacità naturale.
Ha quindi concluso, nel presente giudizio riassunto, chiedendo l'annullamento dei suddetti titoli per carenza dei presupposti di fatto per l'imputabilità a lui delle obbligazioni contributive eccependo altresì la maturata prescrizione dei crediti ad essi sottesi in assenza di validi atti interruttivi opponibili nei suoi confronti.
Costituito il contraddittorio, hanno resistito all'opposizione gli Enti impositori e l' eccependone l'infondatezza sul rilievo della ritualità delle notifiche delle CP_3 cartelle e dei successivi atti di intimazione di pagamento così come da documentazione prodotta in atti.
Disposta l'integrazione documentale, la causa, sulle conclusioni riportate in atti è stata decisa come da dispositivo che segue.
2. - L'opposizione è solo in parte meritevole di accoglimento.
2.1. - Innanzitutto, va osservato in fatto che, in base alla produzione della parte resistente , le cartelle di pagamento di cui si discute - segnatamente 1. CP_3 04120010147614144501 del 22.1.2011, 2. 04120010193152204501 del 22.1.2011 3. 04120020099761579501 del 22.1.2011; 4. 04120050046692900501 del 22.1.2011 - sono state regolarmente notificate il 22.1.2011 mediante consegna a mani dello stesso ricorrente e non sono state opposte nel termine di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. n. 46 del 1999.
Una volta accertata la ritualità della notificazione della cartella di pagamento, deve infatti ritenersi l'incontrovertibilità del credito in quanto la società non ha impugnato la cartella entro il termine di 40 giorni di cui all'art.24 comma 5 d.lgs.n. 46/99: secondo consolidata giurisprudenza una volta intervenuto decorso del termine per l'opposizione ex d.lgs.n.46/99 la pretesa oggetto del ruolo diventa incontrovertibile (Cass. n. 4506/2007, Cass.n.2835/2009).
2.2. - La questione relativa alla pretesa tempestività dell'opposizione avverso le su richiamate cartelle di pagamento, in relazione alla sussunta estraneità dell'opponente alle vicende societarie e alle obbligazioni dalla stessa contratte, è infatti assorbita da quanto già dedotto dagli Enti creditori, relativamente alla impossibilità di contestare i crediti contributivi e premi assicurativi stante la regolarità del procedimento ex art. 24 dlgs.n.46/99 e decorso il termine per l'impugnazione della cartella ivi previsto.
2.3. - Del resto, l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo, è pacificamente ritenuta ammissibile a prescindere dalla notificazione di essa congiuntamente all'estratto di ruolo soltanto se il contribuente
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alleghi di non aver mai avuto conoscenza, in precedenza, della cartella per un vizio di notifica e, quindi, solo in funzione recuperatoria ( v., tra tante, Cass. 29294/2019).
Diversamente opinando e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza.
Nel caso in cui il debitore intenda far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare, la prescrizione), si è ritenuto che lo strumento a sua disposizione sarebbe stato, a fronte dell'iniziativa esecutiva dell'amministrazione in forza di un credito prescritto, l'opposizione all'esecuzione ( ibid.).
2.4. - Nel caso di specie, la difesa opponente, richiamando le proprie difese svolte nel corso del giudizio di opposizione dinanzi alla CTP di RE, ha in effetti eccepito la nullità delle notifiche afferenti alle cartelle opposte, deducendo una sorta di incapacità naturale in cui si sarebbe trovato al momento della ricezione dei suddetti titoli e dei successivi avvisi di mora.
L'eccezione è tuttavia generica ove si consideri che, quantunque sia corroborata da una serie di circostanze, quali la sottoposizione dell'opponente a reiterati programmi di disintossicazione e di recupero, il supposto stato di impedimento psico- fisico abbraccia un tempo talmente ampio che non consente di ritenere che al momento della notifica il destinatario versasse in uno stato assoluto di incapacità tale da non comprendere il significato delle proprie azioni. Tanto più che lo stesso ricorrente ha ammesso in ricorso la circostanza di avere di volta in volta inoltrato le varie comunicazioni e richieste di pagamento che riceveva da parte degli Enti impositori ai gestori di fatto della società di cui era stato ( almeno sino al periodo della cessione nel 2008) legale rappresentante, alla sig.ra e per essa al Pt_4 CP_6 perché provvedessero ad assolvere alle relative obbligazioni. Ciò a dimostrazione che lo stesso era in grado di comprendere il senso e il valore delle suddette notificazioni in relazione ai crediti societari riguardanti al Parte_2
2.5. - Sgombrato, dunque, il campo da ogni dubbio sulla regolare ricezione delle cartelle opposte, resta da esaminare unicamente la sorte dei crediti contributivi ed assicurativi indicati nella intimazione di pagamento oggetto di opposizione ed in particolare se sia fondata l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla formazione dei titoli portati dalle suindicate cartelle di pagamento.
2.6. - Orbene, occorre innanzitutto precisare che, quanto alla cartella n. 04120050046692900501 risulta ex actis l'avvenuto sgravio ad opera dell'Ente impositore Inail, sicché in ordine ad essa deve dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
3. - Quanto al resto, vale osservare quanto segue.
3.1. - L'agente di riscossione ha in parte documentato l'avvenuta interruzione dei termini di prescrizione attraverso la produzione delle prove afferenti alla notifica all'opponente di alcune intimazioni di pagamento e, segnatamente, quelle notificate rispettivamente in data 25 ottobre 2013 e in data 15 novembre 2016, relativamente alla cartella n. 04120010147614144501 (per un importo complessivo di €
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N. 2454/2021 R.G.S.L.
Tribunale di RE
1.117.808,86) producendo le relate di notifica AVI 04120139011002271000 e n. AVI 04120169006359492000 del 15/11/2016 (v. all.ti alla memoria di costituzione ). CP_3
E' sufficiente fare richiamo a tali atti per ritenere che alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento opposta in data 18 settembre 2019 non fossero certamente prescritti i relativi crediti contributivi ed assicurativi.
3.2. - Al contrario, riguardo alla cartella n. 04120020099761579501 ( per un importo complessivo di € 308.436,41), è stata sì prodotta la relata di notifica dell'AVI del 25 ottobre 2013 n. 04120139011002372000 (diversa da quella AVI 04120139011002271000 recante la medesima data), ma non l'atto di intimazione sicché non è possibile riferire il contenuto di richiesta di pagamento alla cartella in questione. Ne consegue che, in assenza della prova di un valido atto interruttivo medio tempore, il credito opposto deve ritenersi prescritto.
3.3. - Quanto, invece, alla cartella n. 04120010193152204501 del 22.1.2011 in effetti, le parti resistenti hanno omesso, nonostante l'invito del giudice in fase istruttoria, di dare prova della rituale notifica del primo atto interruttivo ad essa riferibile ( AVI 04120159009051661000 dell'08/05/2015), risultando non sufficiente il successivo avviso di mora del 15 novembre 2016, sopra richiamato, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione quinquennale.
Tanto basta ad accogliere l'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali portati dal suddetto titolo.
4. - In definitiva, sulla scorta di tali risultanze, assorbita ogni altra questione, va dichiarata l'estinzione dei crediti portati dalle cartelle n. 04120020099761579501 e n. n. 04120010193152204501 per sopravvenuta prescrizione, mentre va dichiarata la cessazione della materia del contendere riguardo alla cartella n. 04120050046692900501 per intervenuto sgravio della stessa.
Nel resto, l'opposizione deve essere rigettata.
5. - In considerazione del parziale rigetto dell'opposizione si ravvisano ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese del grado.
La complessa articolazione delle questioni trattate in relazione anche ai carichi di ruolo impone la fissazione del termine per il deposito della motivazione in giorni 30.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) Dichiara non dovute le somme di cui alle cartelle nn. 04120010193152204501 del 22.1.2011 e 04120020099761579501 del 22.1.2011 perché estinti i crediti contributivi ad esse sottese per prescrizione. Dichiara la cessata materia del contendere quanto all'opposizione all'intimazione e alla cartella n. 04120050046692900501 del 22.1.2011. Rigetta per il resto l'opposizione. II) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Motivi riservati: 30 giorni. Così deciso in RE, il 19/09/2024
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te) ___________________________________________________________________ 5
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