Sentenza 9 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 14 aprile 2023
Ordinanza cautelare 25 settembre 2023
Improcedibile
Sentenza 1 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 01/12/2025, n. 9441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9441 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09441/2025REG.PROV.COLL.
N. 06830/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6830 del 2023, proposto da Ce.Sub. s.r.l., Drafinsub s.r.l., I.G. Service s.r.l., Massarotti Cav Giulio s.r.l., Sub Service s.r.l. e Sub Technical Edil Service s.r.l., ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Giovanni Magnano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Cbs – Consorzio Bonifica Bellica Subacquea, So.Ge.L.M.A. Società Generale Lavori Manutenzioni Appalti s.r.l., Ediltecnica s.r.l., I.L.A. Sub – Impresa Lavori Attività Subacqee s.r.l., Miar Sub s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Fabrizio Colagiacomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione I- bis ) n. 296 del 9 gennaio 2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e di Cbs – Consorzio Bonifica Bellica Subacquea, di So.Ge.L.M.A. Società Generale Lavori Manutenzioni Appalti s.r.l., Ediltecnica s.r.l., I.L.A. Sub – Impresa Lavori Attività Subacqee - s.r.l. e Miar Sub s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il consigliere EL FR;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla nota del Ministero della difesa - Segretariato Generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti – Direzione dei lavori e del demanio – prot. n. M_D A7504A9REG2022 0006485 del 14 marzo 2022 concernente “Relazione tecnica Consorzio bonifica bellica subacquea. Iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifica bellica sistematica” e da tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per il Lazio da Ce.Sub. s.r.l., Drafinsub s.r.l., I.G. Service s.r.l., Massarotti Cav. Giulio s.r.l., Sub-Service s.r.l. e SubTechnical Edil Service s.r.l., sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 159, 45, comma 2, lettera c) d.lgs. 50/2016 (codice contratti pubblici), violazione divieto di analogia (art. 14 preleggi);
b) violazione di legge errata interpretazione art. 45, comma 2 lett. c) e art. 47 d.lgs. 50/2016, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti;
c) violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 4 e 9 d.m. n. 82/2015 in relazione alle norme del d.lgs. n. 50/2016, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, nonché per insufficienza dell'istruttoria.
3. Con la sentenza n. 296 del 9 gennaio 2023 il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando le ricorrenti alla rifusione delle spese in favore dell’Amministrazione.
4. Le originarie ricorrenti hanno chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il loro appello a quattro motivi così rubricati:
I - sul difetto di interesse attuale e concreto in capo alle imprese ricorrenti;
II - violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 159, 45, comma 2, lettera c) d. lgs. N. 50/2016 (codice contratti pubblici) – violazione divieto di analogia (art. 14 preleggi);
III - violazione di legge errata interpretazione art. 45, comma 2 lett. c) e art. 47 d.lgs n. 50/2016, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti;
IV - violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 4 e 9 d.m. n. 82/2015 in relazione alle norme del d.lgs n. 50/2016 - eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, nonché per insufficienza dell'istruttoria.
5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della difesa, il Consorzio Bonifica Bellica Subacquea, So.Ge.L.M.A. Società Generale lavorimanutenzioni Appalti s.r.l., Ediltecnica s.r.l., I.L.A. Sub – Impresa lavori Attività Subacquee s.r.l. e Miar Sub s.r.l., eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con ordinanza n. 3921 del 25 settembre 2023 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza.
7. Con note del 22 settembre 2025 il Consorzio Bonifica Bellica Subacquea e le altre imprese appellate hanno chiesto che la causa fosse decisa sulla base degli atti depositati, senza previa discussione.
8. In data 23 settembre 2025 le imprese appellanti hanno dichiarato di rinunciare all’appello.
9. Con memoria del 24 settembre 2025 gli appellati hanno preso atto della rinuncia, insistendo per la rifusione delle spese di giudizio.
10. All’udienza pubblica del 25 settembre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
11. La rinuncia delle appellanti all’appello, non notificata alle controparti, dimostra il venir meno di qualsiasi interesse delle appellanti stesse alla decisione della presente impugnazione.
12. L’appello deve, perciò, essere dichiarato improcedibile.
13. In ragione della particolarità della fattispecie e dell’esito complessivo del giudizio, le spese del grado di appello possono essere compensate sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN NE, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
EL FR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL FR | IN NE |
IL SEGRETARIO